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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola De Magistris, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Alessandra Resta, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di RD (LE), il
31/08/2013;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi,
1 omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 14/04/2022;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
a) in questa sede, dunque, conformemente alla loro situazione economica ed ai propri interessi individuali, le parti convengono che alla Sig.ra Parte_2 venga corrisposta da parte del Sig. una liquidazione
[...] Parte_1 una tantum di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) da corrispondere in udienza in un'unica soluzione mediante assegno circolare di pari importo. La Sig.ra Parte_2 pertanto, accetta la liquidazione una tantum di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) senza avere null'altro a pretendere per nessun titolo, ragione e/o causa.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di e verrà effettuata da Parte_2
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1 quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di
[...]
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza Parte_2 coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
b) l'importo suindicato di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) verrà corrisposto dal
Sig. con assegno circolare in Tribunale alla data fissata per l'udienza di Pt_1 comparizione dei coniugi davanti al Presidente;
c) fino alla data di udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente, la
Sig.ra continuerà a percepire l'assegno di mantenimento mensile di Euro Parte_2
150,00 (euro centocinquanta/00) che, in seguito, cesserà immediatamente al perfezionarsi dell'accordo in udienza;
d) con rinuncia dei coniugi alla impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
e) con la sottoscrizione del presente atto le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/ o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
All'udienza del 14/07/2025, svoltasi dinanzi al G.O.T. delegato, la Dott.ssa
Convertini ha attestato, nel verbale d'udienza, l'avvenuta consegna a Parte_2 del predetto assegno (n. 0374489598-02), emesso da Poste Italiane
[...]
S.p.a., per l'ammontare di euro 8.000,00, come concordato dalle parti.
2 Ciò posto, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RD (Le) il 31/08/2013 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 77, Parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola De Magistris, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Alessandra Resta, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di RD (LE), il
31/08/2013;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi,
1 omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 14/04/2022;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
a) in questa sede, dunque, conformemente alla loro situazione economica ed ai propri interessi individuali, le parti convengono che alla Sig.ra Parte_2 venga corrisposta da parte del Sig. una liquidazione
[...] Parte_1 una tantum di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) da corrispondere in udienza in un'unica soluzione mediante assegno circolare di pari importo. La Sig.ra Parte_2 pertanto, accetta la liquidazione una tantum di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) senza avere null'altro a pretendere per nessun titolo, ragione e/o causa.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di e verrà effettuata da Parte_2
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1 quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di
[...]
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza Parte_2 coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
b) l'importo suindicato di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) verrà corrisposto dal
Sig. con assegno circolare in Tribunale alla data fissata per l'udienza di Pt_1 comparizione dei coniugi davanti al Presidente;
c) fino alla data di udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente, la
Sig.ra continuerà a percepire l'assegno di mantenimento mensile di Euro Parte_2
150,00 (euro centocinquanta/00) che, in seguito, cesserà immediatamente al perfezionarsi dell'accordo in udienza;
d) con rinuncia dei coniugi alla impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
e) con la sottoscrizione del presente atto le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/ o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
All'udienza del 14/07/2025, svoltasi dinanzi al G.O.T. delegato, la Dott.ssa
Convertini ha attestato, nel verbale d'udienza, l'avvenuta consegna a Parte_2 del predetto assegno (n. 0374489598-02), emesso da Poste Italiane
[...]
S.p.a., per l'ammontare di euro 8.000,00, come concordato dalle parti.
2 Ciò posto, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RD (Le) il 31/08/2013 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 77, Parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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