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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 947/2025 R.G.
TRIBUNALE AC
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 947/2025 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione; promosso da
, C.F.: nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lentini (SR), Via XXV Aprile n. 20, elettivamente domiciliata a Lentini (SR), Via Cefalù n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Nigroli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, C.F.: , nato a [...], l'[...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a Catania, Via Trieste n. 65, presso lo studio dell'Avv. Irene Maria Mazzeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
, C.F.: , nata a [...], il [...], residente CP_2 C.F._3
a Lentini (SR), Via Tindari n. 1/A, elettivamente domiciliata a Catania, Via Trieste n. 65, presso lo studio dell'Avv. Irene Maria Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione, all'udienza del 21.10.2025; *****
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 , premettendo che con Sentenza n. Parte_1
1490/2022 pubblicata il 26.07.2022, all'esito del procedimento n. 5243/2017 R.G., il Tribunale di
SA dichiarava la separazione da , ponendo a carico dell'odierna ricorrente CP_1
l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento della figlia (nata a [...] il CP_1 CP_2
26.03.2001) la somma di Euro 200,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, chiedeva revocarsi detto assegno di mantenimento disposto a favore della figlia.
A sostegno della domanda la , deduceva che la figlia ventiquattrenne che ha Pt_1 CP_2 conseguito il diploma di laurea in scienze dell'educazione ed è entrata nel mondo del lavoro avendo ad oggi svolto dei lavori alle dipendenze di diverse aziende, è ormai economicamente autonoma.
In data 17.10.2025 si costituivano nel presente giudizio e i quali CP_1 CP_2 chiedevano accogliersi, seppure per motivazioni diverse, la domanda formulata da e Parte_1 per l'effetto modificare la sentenza di separazione n. 1490/2022 facendo cessare l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, considerato, altresì, che il superiore accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis 29 c.p.c..
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di SA, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 947/2025 R.G., a parziale modifica della sentenza di separazione n.
1490/2022 pubblicata il 26.07.2022: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 alla figlia , con decorrenza dalla data della domanda (11.03.2025); CP_2 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SA il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
TRIBUNALE AC
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 947/2025 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione; promosso da
, C.F.: nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lentini (SR), Via XXV Aprile n. 20, elettivamente domiciliata a Lentini (SR), Via Cefalù n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Nigroli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, C.F.: , nato a [...], l'[...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a Catania, Via Trieste n. 65, presso lo studio dell'Avv. Irene Maria Mazzeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
, C.F.: , nata a [...], il [...], residente CP_2 C.F._3
a Lentini (SR), Via Tindari n. 1/A, elettivamente domiciliata a Catania, Via Trieste n. 65, presso lo studio dell'Avv. Irene Maria Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione, all'udienza del 21.10.2025; *****
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 , premettendo che con Sentenza n. Parte_1
1490/2022 pubblicata il 26.07.2022, all'esito del procedimento n. 5243/2017 R.G., il Tribunale di
SA dichiarava la separazione da , ponendo a carico dell'odierna ricorrente CP_1
l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento della figlia (nata a [...] il CP_1 CP_2
26.03.2001) la somma di Euro 200,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, chiedeva revocarsi detto assegno di mantenimento disposto a favore della figlia.
A sostegno della domanda la , deduceva che la figlia ventiquattrenne che ha Pt_1 CP_2 conseguito il diploma di laurea in scienze dell'educazione ed è entrata nel mondo del lavoro avendo ad oggi svolto dei lavori alle dipendenze di diverse aziende, è ormai economicamente autonoma.
In data 17.10.2025 si costituivano nel presente giudizio e i quali CP_1 CP_2 chiedevano accogliersi, seppure per motivazioni diverse, la domanda formulata da e Parte_1 per l'effetto modificare la sentenza di separazione n. 1490/2022 facendo cessare l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, considerato, altresì, che il superiore accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis 29 c.p.c..
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di SA, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 947/2025 R.G., a parziale modifica della sentenza di separazione n.
1490/2022 pubblicata il 26.07.2022: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 alla figlia , con decorrenza dalla data della domanda (11.03.2025); CP_2 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SA il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone