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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
, c.f./p.iva: CP_1 P.IVA_1
, c.f.: Parte_1 C.F._1
(avv. ROBERTO FINOCCHIARO,
MONICA PREDIALI)
ATTORE/I contro c.f. CP_2 C.F._2
(avv. ALESSANDRO BRAGA)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di P.C. del 17.09.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di P.C. del 10.09.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del maggio 2024, la e convenivano in giudizio CP_1 Parte_1 CP_2
chiedendo di accertare l'inadempimento del contratto di transazione dell'8.9.2023 (doc. 1
[...]
ricorso attori) e, quindi, di condannare il convenuto a rimettere la denuncia-querela sporta da questo nei confronti del di cui al procedimento penale n. 214/2022; in via subordinata, previo Pt_1
l'accertamento di cui si è detto, condannare lo al risarcimento del danno in favore di CP_2 CP_1
in misura pari a quanto da questa corrisposto in forza del contratto transattivo del 8.9.2023; in via
[...]
1 ancora subordinata e, sempre, previo il nominato accertamento, la condanna dello al risarcimento CP_2 dei danni all'immagine del . Pt_1
Parte attrice allegava che lo aveva lavorato come escavatorista per la dal CP_2 CP_1
29.11.2021 al 31.5.2022, in forza di un contratto a tempo determinato, e che, verso lo scadere del rapporto, questi aveva dato corso a una vertenza nei confronti della asserendo di essere CP_1
stato sospeso illegittimamente e che non gli erano state corrisposte alcune mensilità di retribuzione.
Dopo trattative, la e lo siglavano un accordo transattivo in data 08.09.2024. CP_1 CP_2
L'attore allegava che l'oggetto dell'accordo transattivo comprendeva anche la rinuncia alla querela sporta dal convenuto nei confronti di , per il reato di cui all'art 582 c.p, Parte_1
denuncia di cui quest'ultimo veniva a conoscenza in seguito ad una richiesta ex 335 c.p.p.
Allegava in particolare che la somma di € 800,00 veniva versata a titolo transattivo novativo e come corrispettivo delle rinunce del lavoratore, gli altri € 2010,00 come corrispettivo delle mensilità non versate.
Si costituiva il convenuto, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, precisando che le somme corrisposte dalla in forza dell'accordo transattivo, avevano come corrispettivo CP_1
unicamente le mensilità arretrate e non corrisposte allo e il tacitare di ogni pretesa rispetto alle CP_2
stesse e che, quindi, le condotte di cui alla querela sporta dal convenuto non sarebbero mai state oggetto di tale accordo, come si desumerebbe dal fatto che nell'accordo transattivo non vi è alcun riferimento specifico alla rimessione della querela.
La causa, trattata con rito sommario, era istruita documentalmente, quindi discussa all'udienza del 27.09.2024 e in tale occasione trattenuta in decisione.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
La domanda va accolta, limitatamente all'accertamento dell'obbligo assunto dal convenuto di rimettere le querele contro , non quanto alle statuizioni consequenziali richieste da parte Parte_1
attrice..
Deve infatti ritenersi pacifico che, con l'accordo transattivo concluso in sede sindacale, ex art. 411 co. 3 c.p.c., il convenuto si sia impegnato alla remissione delle querele eventualmente sporte contro i sig.ri e . CP_3 Parte_1
Il fatto che l'accordo sia intervenuto tra lo ed EN RL, senza la partecipazione dei CP_2
, è del tutto normale, posto che si trattava innanzitutto e in principalità di una controversia di Pt_1
lavoro, tra lo e la sua datrice di lavoro EN RL, avente ad oggetto mensilità non corrisposte e CP_2
compensi per indennità di trasferta e straordinari, ma ciò non toglie che, in seno al medesimo accordo, le parti potessero inserire, come hanno fatto, questioni relative a rapporti connessi, relativi a soggetti
2 terzi, ma non estranei alla società e alla complessiva vicenda lavorativa dello presso EN RL, CP_2
vicenda svoltasi tra la fine del 2021 e il maggio del 2022.
Da questo punto di vista è sufficiente che vi sia un interesse delle parti anche su tali eventuali vicende collaterali, rispetto alle questioni economiche principali, e sotto questo punto di vista è evidente l'interesse della società attrice a definire ogni e qualsiasi pendenza con il convenuto, anche relativa a rapporti e controversie con propri soci, rappresentanti, direttori, altre figure apicali quali erano i . Pt_1
L'accordo, in questi casi, si configurerà come contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.
Ciò doverosamente premesso può osservarsi che l'accordo non brilla certamente per chiarezza in ordine alla questione dedotta in giudizio, posto che nelle premesse si fa unicamente cenno alla asserita illegittima sospensione dal lavoro denunciata dal lavoratore e a sue ulteriori non meglio specificate pretese e alla volontà delle parti di definire ogni questione.
Tuttavia, nel testo dell'accordo si legge innanzitutto che, oltre alla somma di euro 2.010,00, corrisposta dalla società per le mensilità di aprile e maggio 2022, vengono allo corrisposti CP_2 ulteriori euro 800,00 per le “seguenti rinunce”.
Nel prosieguo, si legge che con la sottoscrizione dell'accordo, il lavoratore dichiara di essere totalmente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere a nessun titolo, anche risarcitorio, da EN
RL, dal legale rappresentante personalmente e/o da società ad esso collegate, nonché nei confronti dei sig.ri e , impegnandosi a rimettere eventuali querele. CP_3 Parte_1
E' vero che poche righe dopo si specifica “(per nessun titolo, ndr) per il rapporto di lavoro intercorso, ancorchè sino ad oggi non azionato, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: retribuzioni, stipendi, inquadramento categoriale e differenze retributive, dequalificazione professionale, bonus discrezionali, aumenti e scatti di anzianità, lavoro supplementare o straordinario o festivo, indennità sostitutiva di preavviso, diritto a rimborsi, festività e riposi non goduti, ferie, indennità suppletive, integrazioni, risarcimento dei danni connessi a licenziamento – anche contributivo e assicurativo – e altresì alla salute, patrimoniali e non patrimoniali e per somme dovute a fronte di accordi sindacali o accordi economici collettivi o ad altro titolo”.
Tale formula parrebbe riferirsi comunque unicamente a questioni economiche strettamente inerenti al rapporto di lavoro.
In realtà nell'interpretazione dell'accordo occorre andare alla ricerca della reale volontà delle parti e, in tal senso, non può non rilevarsi come la suddetta ampia formulazione sia in effetti una clausola di stile, probabilmente inserita di routine nell'ambito degli accordi raggiunti in quella sede sindacale, volta a ricomprendere possibilmente ogni e qualsivoglia titolo di credito.
3 Sicuramente non è specificamente volta a disciplinare il rapporto e la lite insorta tra lo e CP_2
EN RL, atteso che si fa riferimento a voci di credito che mai e in nessun caso sono rientrate nell'alveo delle pretese dell'odierno convenuto, che ha sempre limitato le proprie doglianze agli straordinari connessi alle trasferte e a mensilità non corrisposte, mai menzionando problematiche relative ad es. a indennità di mancato preavviso, ferie non godute, inquadramento, demansionamento, ecc.
Per contro, dal testo dell'accordo appare palese la volontà delle parti di definire ogni questione e ogni pendenza, anche nei confronti personalmente di soggetti a vario titolo legati alla società, quali appunto i , e di definirla in modo tombale. Pt_1
Non solo, altrimenti, non avrebbe alcun senso la menzione nell'accordo di pretese nei confronti di questi ultimi e la rinuncia ad eventuali querele, ma anche le formule usate.
Proprio a chiusura della lunga clausola di stile sopra riportata, si legge “…intendendosi ogni suo eventuale diritto o pretese (nei confronti dei soggetti prima menzionati, ossia la società, i legali rappresentanti e e , ndr), anche se qui non espressi, comunque rinunciati…”. Pt_1 Persona_1
E ancora, a chiusura di tutto, l'immancabile clausola di reciproca soddisfazione: “Le parti si danno reciprocamente atto di aver inteso, con il presente accordo, definire e conciliare, una volta per tutte, in via totale e definitivo saldo, stralcio e transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto reciproco relativo, dipendente o comunque connesso al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti stesse e agli effetti derivanti dalla loro cessazione.
Per rapporti connessi dovranno intendersi anche quelli che, poche righe sopra, riguardavano eventuali pretese dello contro i legali rappresentanti personalmente e i sig.ri . CP_2 Pt_1
La somma di euro 800,00 del resto non si giustificherebbe per poche ore di straordinario legate alle trasferte, che, si ripete, a parte le mensilità, risultano essere le uniche pretese strettamente legate al rapporto di lavoro, mentre trovano una precisa ragion d'essere quale risarcimento per gli avvenimenti denunciati in querela, in particolare il primo, sfociato in un'aggressione fisica, che però portava alla modesta prognosi di 7 giorni (vi sono anche visite specialistiche, ma di incerta riconduzione causale all'evento denunciato, posto che da esse emergono anche delle preesistente, in particolare quanto alla visita maxillo facciale).
Va quindi dichiarato che effettivamente si era obbligato in sede transattiva con la CP_4
società EN RL a rimettere le querele eventualmente sporte nei confronti dei sig.ri . Pt_1
Non possono invece accogliersi le pronunce di condanna che gli attori vorrebbero farne conseguire.
4 Certamente non la condanna della controparte a rimettere la querela, trattandosi di facere infungibile e atto personalissimo.
Ma neppure la domanda di risarcimento danni, né sotto il profilo della restituzione della somma di euro 800,00, né sotto il profilo di un asserito danno all'immagine.
Infatti, per prima cosa va osservato che lo seppure ancora non abbia provveduto, a quanto CP_2
consta, a rimettere le querele, risulta ancora in tempo per farlo, non essendo previsto un termine per adempiere tale obbligazione, anche se, ovviamente, un termine è comunque ravvisabile, dovendo la remissione intervenire almeno prima che sui fatti sia stata pronunciata sentenza definitiva (di condanna o assolutoria non ha importanza).
In realtà poi deve ritenersi che l'impegno a rimettere le querele fosse volto a non far neppure partire, se non un procedimento, quanto meno un processo penale, sicchè è evidente che, laddove la querela non fosse tempestivamente ritirata (termine non tecnico) e fosse notificato un decreto di citazione diretta a giudizio, pur essendo l'obbligo ancora passibile di adempimento, lo dovrebbe CP_2
risarcire eventuali costi di difesa sopportati dai sig.ri . Pt_1
Peraltro, anche in assenza di rimessione di querela, è evidente che l'accordo raggiunto a tacitazione di ogni pretesa ben potrebbe e dovrebbe essere valorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 162 ter c.p., il che comunque presupporrebbe l'avvio di un processo e la necessità per gli imputati di avvalersi di un difensore e, quindi, un danno economico riconducibile all'inadempimento dello CP_2
Il danno sotto questo primo profilo, insomma, non pare essersi ancora prodotto e/o non è stato allegato e dimostrato.
Ma lo stesso è a dirsi per ciò che concerne l'asserito danno all'immagine, per il quale neppure è specificato a chi sia riferito, se alla società o al , ma, in ogni caso, come tutti i pregiudizi, esso Pt_1
non può considerarsi in re ipsa e derivarsi sic et simpliciter dall'inadempimento.
Anche qui il pregiudizio all'immagine è stato affermato, ma non giustificato, sicchè la domanda va respinta.
Piuttosto, avrebbe potuto domandarsi già in questa sede una condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Per tutte le ragioni suddette, la domanda va accolta, nel senso della sola declaratoria, conseguente ad accertamento, dell'esistenza dell'obbligo in capo allo di rimettere le querele eventualmente CP_2
sporte nei confronti dei sig.ri , mentre va respinta quanto alle richieste pronunce condannatorie. Pt_1
Le spese seguono comunque la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Circa l'ammontare, pur essendo la causa di valore indeterminabile, la liquidazione deve avvenire in via equitativa, posto che è stato adottato il rito sommario, che la controversia ha natura documentale
5 e di mera interpretazione di un contratto, che si sono tenute solamente due udienze e la stessa decisione
è avvenuta a seguito di discussione.
All'uopo, si stima equo, adeguato e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, liquidare a carico di e in favore di EN RL e , in solido tra loro, la CP_4 Parte_1
somma di euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e rimborso delle spese esenti
(contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta e dichiara che con l'accordo sindacale del 08.09.2023 si è obbligato a rimettere eventuali CP_4
querele sporte nei confronti di e (obbligo da assolvere prima dell'assunzione da CP_3 Parte_1
parte di costoro della qualità di imputato).
Condanna il convenuto a rifondere in favore degli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 04.01.2025
Il Giudice
Giulio Borella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
, c.f./p.iva: CP_1 P.IVA_1
, c.f.: Parte_1 C.F._1
(avv. ROBERTO FINOCCHIARO,
MONICA PREDIALI)
ATTORE/I contro c.f. CP_2 C.F._2
(avv. ALESSANDRO BRAGA)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di P.C. del 17.09.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di P.C. del 10.09.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del maggio 2024, la e convenivano in giudizio CP_1 Parte_1 CP_2
chiedendo di accertare l'inadempimento del contratto di transazione dell'8.9.2023 (doc. 1
[...]
ricorso attori) e, quindi, di condannare il convenuto a rimettere la denuncia-querela sporta da questo nei confronti del di cui al procedimento penale n. 214/2022; in via subordinata, previo Pt_1
l'accertamento di cui si è detto, condannare lo al risarcimento del danno in favore di CP_2 CP_1
in misura pari a quanto da questa corrisposto in forza del contratto transattivo del 8.9.2023; in via
[...]
1 ancora subordinata e, sempre, previo il nominato accertamento, la condanna dello al risarcimento CP_2 dei danni all'immagine del . Pt_1
Parte attrice allegava che lo aveva lavorato come escavatorista per la dal CP_2 CP_1
29.11.2021 al 31.5.2022, in forza di un contratto a tempo determinato, e che, verso lo scadere del rapporto, questi aveva dato corso a una vertenza nei confronti della asserendo di essere CP_1
stato sospeso illegittimamente e che non gli erano state corrisposte alcune mensilità di retribuzione.
Dopo trattative, la e lo siglavano un accordo transattivo in data 08.09.2024. CP_1 CP_2
L'attore allegava che l'oggetto dell'accordo transattivo comprendeva anche la rinuncia alla querela sporta dal convenuto nei confronti di , per il reato di cui all'art 582 c.p, Parte_1
denuncia di cui quest'ultimo veniva a conoscenza in seguito ad una richiesta ex 335 c.p.p.
Allegava in particolare che la somma di € 800,00 veniva versata a titolo transattivo novativo e come corrispettivo delle rinunce del lavoratore, gli altri € 2010,00 come corrispettivo delle mensilità non versate.
Si costituiva il convenuto, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, precisando che le somme corrisposte dalla in forza dell'accordo transattivo, avevano come corrispettivo CP_1
unicamente le mensilità arretrate e non corrisposte allo e il tacitare di ogni pretesa rispetto alle CP_2
stesse e che, quindi, le condotte di cui alla querela sporta dal convenuto non sarebbero mai state oggetto di tale accordo, come si desumerebbe dal fatto che nell'accordo transattivo non vi è alcun riferimento specifico alla rimessione della querela.
La causa, trattata con rito sommario, era istruita documentalmente, quindi discussa all'udienza del 27.09.2024 e in tale occasione trattenuta in decisione.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
La domanda va accolta, limitatamente all'accertamento dell'obbligo assunto dal convenuto di rimettere le querele contro , non quanto alle statuizioni consequenziali richieste da parte Parte_1
attrice..
Deve infatti ritenersi pacifico che, con l'accordo transattivo concluso in sede sindacale, ex art. 411 co. 3 c.p.c., il convenuto si sia impegnato alla remissione delle querele eventualmente sporte contro i sig.ri e . CP_3 Parte_1
Il fatto che l'accordo sia intervenuto tra lo ed EN RL, senza la partecipazione dei CP_2
, è del tutto normale, posto che si trattava innanzitutto e in principalità di una controversia di Pt_1
lavoro, tra lo e la sua datrice di lavoro EN RL, avente ad oggetto mensilità non corrisposte e CP_2
compensi per indennità di trasferta e straordinari, ma ciò non toglie che, in seno al medesimo accordo, le parti potessero inserire, come hanno fatto, questioni relative a rapporti connessi, relativi a soggetti
2 terzi, ma non estranei alla società e alla complessiva vicenda lavorativa dello presso EN RL, CP_2
vicenda svoltasi tra la fine del 2021 e il maggio del 2022.
Da questo punto di vista è sufficiente che vi sia un interesse delle parti anche su tali eventuali vicende collaterali, rispetto alle questioni economiche principali, e sotto questo punto di vista è evidente l'interesse della società attrice a definire ogni e qualsiasi pendenza con il convenuto, anche relativa a rapporti e controversie con propri soci, rappresentanti, direttori, altre figure apicali quali erano i . Pt_1
L'accordo, in questi casi, si configurerà come contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.
Ciò doverosamente premesso può osservarsi che l'accordo non brilla certamente per chiarezza in ordine alla questione dedotta in giudizio, posto che nelle premesse si fa unicamente cenno alla asserita illegittima sospensione dal lavoro denunciata dal lavoratore e a sue ulteriori non meglio specificate pretese e alla volontà delle parti di definire ogni questione.
Tuttavia, nel testo dell'accordo si legge innanzitutto che, oltre alla somma di euro 2.010,00, corrisposta dalla società per le mensilità di aprile e maggio 2022, vengono allo corrisposti CP_2 ulteriori euro 800,00 per le “seguenti rinunce”.
Nel prosieguo, si legge che con la sottoscrizione dell'accordo, il lavoratore dichiara di essere totalmente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere a nessun titolo, anche risarcitorio, da EN
RL, dal legale rappresentante personalmente e/o da società ad esso collegate, nonché nei confronti dei sig.ri e , impegnandosi a rimettere eventuali querele. CP_3 Parte_1
E' vero che poche righe dopo si specifica “(per nessun titolo, ndr) per il rapporto di lavoro intercorso, ancorchè sino ad oggi non azionato, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: retribuzioni, stipendi, inquadramento categoriale e differenze retributive, dequalificazione professionale, bonus discrezionali, aumenti e scatti di anzianità, lavoro supplementare o straordinario o festivo, indennità sostitutiva di preavviso, diritto a rimborsi, festività e riposi non goduti, ferie, indennità suppletive, integrazioni, risarcimento dei danni connessi a licenziamento – anche contributivo e assicurativo – e altresì alla salute, patrimoniali e non patrimoniali e per somme dovute a fronte di accordi sindacali o accordi economici collettivi o ad altro titolo”.
Tale formula parrebbe riferirsi comunque unicamente a questioni economiche strettamente inerenti al rapporto di lavoro.
In realtà nell'interpretazione dell'accordo occorre andare alla ricerca della reale volontà delle parti e, in tal senso, non può non rilevarsi come la suddetta ampia formulazione sia in effetti una clausola di stile, probabilmente inserita di routine nell'ambito degli accordi raggiunti in quella sede sindacale, volta a ricomprendere possibilmente ogni e qualsivoglia titolo di credito.
3 Sicuramente non è specificamente volta a disciplinare il rapporto e la lite insorta tra lo e CP_2
EN RL, atteso che si fa riferimento a voci di credito che mai e in nessun caso sono rientrate nell'alveo delle pretese dell'odierno convenuto, che ha sempre limitato le proprie doglianze agli straordinari connessi alle trasferte e a mensilità non corrisposte, mai menzionando problematiche relative ad es. a indennità di mancato preavviso, ferie non godute, inquadramento, demansionamento, ecc.
Per contro, dal testo dell'accordo appare palese la volontà delle parti di definire ogni questione e ogni pendenza, anche nei confronti personalmente di soggetti a vario titolo legati alla società, quali appunto i , e di definirla in modo tombale. Pt_1
Non solo, altrimenti, non avrebbe alcun senso la menzione nell'accordo di pretese nei confronti di questi ultimi e la rinuncia ad eventuali querele, ma anche le formule usate.
Proprio a chiusura della lunga clausola di stile sopra riportata, si legge “…intendendosi ogni suo eventuale diritto o pretese (nei confronti dei soggetti prima menzionati, ossia la società, i legali rappresentanti e e , ndr), anche se qui non espressi, comunque rinunciati…”. Pt_1 Persona_1
E ancora, a chiusura di tutto, l'immancabile clausola di reciproca soddisfazione: “Le parti si danno reciprocamente atto di aver inteso, con il presente accordo, definire e conciliare, una volta per tutte, in via totale e definitivo saldo, stralcio e transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto reciproco relativo, dipendente o comunque connesso al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti stesse e agli effetti derivanti dalla loro cessazione.
Per rapporti connessi dovranno intendersi anche quelli che, poche righe sopra, riguardavano eventuali pretese dello contro i legali rappresentanti personalmente e i sig.ri . CP_2 Pt_1
La somma di euro 800,00 del resto non si giustificherebbe per poche ore di straordinario legate alle trasferte, che, si ripete, a parte le mensilità, risultano essere le uniche pretese strettamente legate al rapporto di lavoro, mentre trovano una precisa ragion d'essere quale risarcimento per gli avvenimenti denunciati in querela, in particolare il primo, sfociato in un'aggressione fisica, che però portava alla modesta prognosi di 7 giorni (vi sono anche visite specialistiche, ma di incerta riconduzione causale all'evento denunciato, posto che da esse emergono anche delle preesistente, in particolare quanto alla visita maxillo facciale).
Va quindi dichiarato che effettivamente si era obbligato in sede transattiva con la CP_4
società EN RL a rimettere le querele eventualmente sporte nei confronti dei sig.ri . Pt_1
Non possono invece accogliersi le pronunce di condanna che gli attori vorrebbero farne conseguire.
4 Certamente non la condanna della controparte a rimettere la querela, trattandosi di facere infungibile e atto personalissimo.
Ma neppure la domanda di risarcimento danni, né sotto il profilo della restituzione della somma di euro 800,00, né sotto il profilo di un asserito danno all'immagine.
Infatti, per prima cosa va osservato che lo seppure ancora non abbia provveduto, a quanto CP_2
consta, a rimettere le querele, risulta ancora in tempo per farlo, non essendo previsto un termine per adempiere tale obbligazione, anche se, ovviamente, un termine è comunque ravvisabile, dovendo la remissione intervenire almeno prima che sui fatti sia stata pronunciata sentenza definitiva (di condanna o assolutoria non ha importanza).
In realtà poi deve ritenersi che l'impegno a rimettere le querele fosse volto a non far neppure partire, se non un procedimento, quanto meno un processo penale, sicchè è evidente che, laddove la querela non fosse tempestivamente ritirata (termine non tecnico) e fosse notificato un decreto di citazione diretta a giudizio, pur essendo l'obbligo ancora passibile di adempimento, lo dovrebbe CP_2
risarcire eventuali costi di difesa sopportati dai sig.ri . Pt_1
Peraltro, anche in assenza di rimessione di querela, è evidente che l'accordo raggiunto a tacitazione di ogni pretesa ben potrebbe e dovrebbe essere valorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 162 ter c.p., il che comunque presupporrebbe l'avvio di un processo e la necessità per gli imputati di avvalersi di un difensore e, quindi, un danno economico riconducibile all'inadempimento dello CP_2
Il danno sotto questo primo profilo, insomma, non pare essersi ancora prodotto e/o non è stato allegato e dimostrato.
Ma lo stesso è a dirsi per ciò che concerne l'asserito danno all'immagine, per il quale neppure è specificato a chi sia riferito, se alla società o al , ma, in ogni caso, come tutti i pregiudizi, esso Pt_1
non può considerarsi in re ipsa e derivarsi sic et simpliciter dall'inadempimento.
Anche qui il pregiudizio all'immagine è stato affermato, ma non giustificato, sicchè la domanda va respinta.
Piuttosto, avrebbe potuto domandarsi già in questa sede una condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Per tutte le ragioni suddette, la domanda va accolta, nel senso della sola declaratoria, conseguente ad accertamento, dell'esistenza dell'obbligo in capo allo di rimettere le querele eventualmente CP_2
sporte nei confronti dei sig.ri , mentre va respinta quanto alle richieste pronunce condannatorie. Pt_1
Le spese seguono comunque la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Circa l'ammontare, pur essendo la causa di valore indeterminabile, la liquidazione deve avvenire in via equitativa, posto che è stato adottato il rito sommario, che la controversia ha natura documentale
5 e di mera interpretazione di un contratto, che si sono tenute solamente due udienze e la stessa decisione
è avvenuta a seguito di discussione.
All'uopo, si stima equo, adeguato e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, liquidare a carico di e in favore di EN RL e , in solido tra loro, la CP_4 Parte_1
somma di euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e rimborso delle spese esenti
(contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta e dichiara che con l'accordo sindacale del 08.09.2023 si è obbligato a rimettere eventuali CP_4
querele sporte nei confronti di e (obbligo da assolvere prima dell'assunzione da CP_3 Parte_1
parte di costoro della qualità di imputato).
Condanna il convenuto a rifondere in favore degli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 04.01.2025
Il Giudice
Giulio Borella
6