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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2453/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Enrico Artese, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Milano, Largo I. Schuster, 1, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 6 maggio 2025.
Oggetto: opposizione a precetto.
pagina 1 di 9 MOTIVI
si è opposto al precetto che gli è stato Parte_1
notificato da il 21 ottobre 2024. Controparte_1
Il titolo esecutivo richiamato nel precetto è la sentenza n. 1249/2023 di questo Tribunale con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 10 gennaio 2004, alle Pt_1 CP_1
condizioni stabilite dalle parti, tra le quali rientrava la previsione che avrebbe venduto un immobile di sua proprietà e avrebbe Pt_1
corrisposto a la metà del ricavato e comunque almeno 500.000 CP_1
euro entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo relativo allo scioglimento del matrimonio e che nel frattempo avrebbe versato a ogni mese un assegno di mantenimento di 500 euro rivalutabili CP_1
in base agli indici Istat. L'accordo delle parti sul divorzio richiamato nel dispositivo della sentenza conteneva anche la previsione dell'obbligo per di versare alla sua ex moglie 1.500 euro, Pt_1
rivalutabili in base agli indici Istat, entro il quinto giorno di ogni mese, come contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, oltre al 100% delle spese mediche non coperte da polizza e delle spese scolastiche e al 50% delle restanti spese ricreative ed educative sostenute nell'accordo delle parti. ha affermato, nell'atto di precetto, che “a decorrere dal CP_1 Pt_1
mese di ottobre 2023” non aveva versato alcuna somma “a titolo di pagina 2 di 9 assegno divorzile” e che aveva pagato “solo € 9.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore”.
Il precetto contiene l'intimazione rivolta all'odierno opponente a pagare la somma di 14.438,14 euro, oltre “interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed alle successive occorrende”.
La somma oggetto del precetto risulta composta dai seguenti importi:
6.000 euro per gli “assegni divorzili non versati (500 x 12)”,
8.000 euro per “contributi al mantenimento del figlio minore non versati” (nel precetto è stato specificato che avrebbero dovuto essere corrisposte dodici mensilità di 1.500 euro ciascuna e che erano effettivamente stati pagati da soltanto 9.000 euro), 300 euro Pt_1
per i compensi di avvocato per la redazione dell'atto, 45 euro per il rimborso forfettario al 15% su tale ultimo importo, 13,8 euro per oneri previdenziali e iva per 79,34 euro.
Il precetto contiene un evidente errore di calcolo nella determinazione delle somme relative al contributo per il mantenimento del figlio non pagate. Infatti, la somma totale da versare per dodici mensilità relative all'assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore in base alla sentenza del novembre
2023 dovrebbe essere pari a 18.000 euro (1.500 euro x 12).
Sottraendo da tale importo la somma che sarebbe stata versata da pagina 3 di 9 a tale titolo (ovvero 9.000 euro) si ottiene il risultato di 9.000 Pt_1
euro, non quello inferiore, pari a 8.000 euro, indicato nel precetto.
L'errore di calcolo è stato denunciato da , anche se ha portato Pt_1
ad un risultato inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con la corretta operazione matematica.
Dovrà essere esaminata la questione della rilevanza di tale errore di calcolo di fatto favorevole all'attore che lo ha evidenziato.
ha sostenuto che la sua controparte avrebbe indicato in modo Pt_1
errato l'importo complessivo che aveva versato per il contributo al mantenimento di suo figlio.
L'attore ha al riguardo prodotto le prove dell'esecuzione di bonifici nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2023 e l'11 ottobre 2024, riportanti causali riferibili alle spese per il mantenimento di suo figlio, per complessivi 11.000 euro.
La convenuta ha, in un primo tempo contestato il bonifico eseguito da con una banca estera il 6 agosto 2024. Pt_1
Tale bonifico è stato poi però riconosciuto dalla convenuta nel corso del processo. ha invece contestato la pretesa di di imputare al suo CP_1 Pt_1
debito per il contributo al mantenimento di suo figlio il bonifico eseguito il 23 ottobre 2023, precisando che tale bonifico doveva essere considerato come eseguito per ridurre il debito di per Pt_1
pagina 4 di 9 l'assegno per il mantenimento di suo figlio per il periodo precedente a quello considerato nella sentenza del 2023.
La sentenza fatta valere da come titolo esecutivo e richiamata CP_1
nel precetto opposto fa riferimento all'obbligo di pagamento a carico di per l'assegno relativo al contributo per il mantenimento di Pt_1
suo figlio “da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, dalla domanda”.
Ora, il ricorso con cui ha introdotto il processo diretto ad CP_1
ottenere lo scioglimento del suo matrimonio con , stando a Pt_1
quanto indicato nella suddetta sentenza, è stato notificato il 29 novembre 2022.
Le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi e richiamate nella citata sentenza fanno riferimento ad un pregresso debito di per Pt_1
“mantenimento e spese straordinarie”.
Del resto, ha prodotto anche una sentenza relativa ad CP_1
un'opposizione proposta da ad un suo precedente precetto, Pt_1
sentenza emessa nel 2023, dalla quale emerge un debito dell'attore superiore a 125.000 euro per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento della moglie e di contributo al mantenimento del figlio previsti in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
Queste considerazioni portano a ritenere che il riferimento alla
“domanda” come termine iniziale dell'obbligo dell'odierno pagina 5 di 9 opponente di pagamento per il contributo al mantenimento di suo figlio sia da qualificare come riferibile ad una mera clausola di stile.
La sentenza richiamata nel precetto è quindi titolo dell'obbligo di pagamento dell'assegno relativo al mantenimento del figlio dell'attore dal mese di novembre 2023. Ciò è del resto confermato dal fatto che, ragionando diversamente, risulterebbe molto incoerente con il contenuto dell'accordo raggiunto per il divorzio la condotta di relativa al primo pagamento previsto per il Pt_1
suddetto titolo in misura inferiore a quanto previsto in tale accordo.
Deve infatti essere sottolineato che , il 21 ottobre 2023, ha Pt_1
versato a soltanto 1.000 euro per il mantenimento di suo figlio, CP_1
non la somma di 1.500 euro sopra indicata.
ha anche sostenuto che le mensilità che avrebbero dovuto Pt_1
essere considerate nel precetto per l'assegno di mantenimento di sua moglie sarebbero state 11, non 12, dato che “la sentenza è stata pubblicata in data 17 novembre 2023 ed è da quel momento che il diritto della sig.ra alla percezione dell'assegno divorzile è CP_1
sorto” (così è scritto a pagina 6 dell'atto di citazione).
È palese la contraddittorietà degli argomenti usati da per Pt_1
contestare, da una parte, la misura delle somme richieste per il contributo al mantenimento di suo figlio e, dall'altra, l'importo pagina 6 di 9 risultante dal precetto a titolo di assegno di mantenimento della moglie non corrisposto.
Infatti, come visto, per l'assegno di mantenimento del figlio, Pt_1
pretende di scomputare dalla somma dovuta in base alla suddetta sentenza il pagamento eseguito ad ottobre 2023, mentre per l'assegno a favore di sua moglie pretende che la sentenza costituisca un titolo efficace soltanto a partire dal 5 dicembre 2023.
Come è stato specificato, considerati gli accordi che erano stati raggiunti dalle parti e richiamati in tale provvedimento giudiziale, deve ritenersi che il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto sia titolo per l'assegno di mantenimento a favore di anche per il CP_1
mese di novembre 2023.
In conclusione, ha provato di aver pagato ad agosto del 2024 Pt_1
1.000 euro che non sono stati considerati per quantificare il suo debito nel precetto opposto.
Il precetto contiene comunque un errore di calcolo favorevole a per lo stesso importo di 1.000 euro. Pt_1
L'errore è stato individuato proprio da . Pt_1
Per il principio di economia dei mezzi giuridici, appare inutile quindi dichiarare la nullità del precetto opposto, dato che tale atto indica la somma capitale effettivamente dovuta da . Ovviamente, gli Pt_1
interessi legali dovuti sulle somme per capitale dovranno essere pagina 7 di 9 calcolati in base alla rettifica dell'errore di calcolo e riconoscendo il bonifico di agosto 2024.
È appena il caso di rilevare che non hanno rilevanza in questa sede le allegazioni di relative al peggioramento delle sue condizioni Pt_1
patrimoniali dopo la pubblicazione della sentenza del 2023.
Tali questioni dovranno eventualmente essere esaminate in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
È necessario precisare che non si è limitata a chiedere il rigetto CP_1
dell'opposizione di , ma ha anche chiesto la condanna di Pt_1
quest'ultimo al pagamento della “somma di € 15.000 o, in subordine, di € 14.000”.
Tale domanda di condanna è inammissibile, dato che non appare giustificata l'emissione di un secondo titolo esecutivo a danno di relativo al suo debito per l'assegno di mantenimento della sua Pt_1
ex moglie e per il contributo del mantenimento di suo figlio nel periodo di tempo sopra indicato.
Considerato che ha riconosciuto soltanto nel corso del processo CP_1
il pagamento eseguito da ad agosto 2024 e considerato che è Pt_1
inammissibile la domanda di diretta ad ottenere una condanna CP_1
in questa sede di al pagamento delle stesse somme riportate Pt_1
nel precetto, sussistono i presupposti per compensare tra le parti due terzi delle spese di lite e per condannare a rifondere a il Pt_1 CP_1
pagina 8 di 9 restante terzo, liquidato, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, in 1.000 euro, oltre
15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori della convenuta, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione, nei termini indicati in motivazione.
Dichiara inammissibile la domanda di diretta ad Controparte_1 ottenere la condanna in questa sede di al Parte_1 pagamento della somma di 15.000 euro o, in subordine, di 14.000 euro per le causali indicate nel precetto opposto.
Compensa tra le parti due terzi delle spese di lite e condanna a rifondere ad il Parte_1 Controparte_1 restante terzo, liquidato, tale terzo, in 1.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori della convenuta, antistatari.
Varese, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2453/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Enrico Artese, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Milano, Largo I. Schuster, 1, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 6 maggio 2025.
Oggetto: opposizione a precetto.
pagina 1 di 9 MOTIVI
si è opposto al precetto che gli è stato Parte_1
notificato da il 21 ottobre 2024. Controparte_1
Il titolo esecutivo richiamato nel precetto è la sentenza n. 1249/2023 di questo Tribunale con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 10 gennaio 2004, alle Pt_1 CP_1
condizioni stabilite dalle parti, tra le quali rientrava la previsione che avrebbe venduto un immobile di sua proprietà e avrebbe Pt_1
corrisposto a la metà del ricavato e comunque almeno 500.000 CP_1
euro entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo relativo allo scioglimento del matrimonio e che nel frattempo avrebbe versato a ogni mese un assegno di mantenimento di 500 euro rivalutabili CP_1
in base agli indici Istat. L'accordo delle parti sul divorzio richiamato nel dispositivo della sentenza conteneva anche la previsione dell'obbligo per di versare alla sua ex moglie 1.500 euro, Pt_1
rivalutabili in base agli indici Istat, entro il quinto giorno di ogni mese, come contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, oltre al 100% delle spese mediche non coperte da polizza e delle spese scolastiche e al 50% delle restanti spese ricreative ed educative sostenute nell'accordo delle parti. ha affermato, nell'atto di precetto, che “a decorrere dal CP_1 Pt_1
mese di ottobre 2023” non aveva versato alcuna somma “a titolo di pagina 2 di 9 assegno divorzile” e che aveva pagato “solo € 9.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore”.
Il precetto contiene l'intimazione rivolta all'odierno opponente a pagare la somma di 14.438,14 euro, oltre “interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed alle successive occorrende”.
La somma oggetto del precetto risulta composta dai seguenti importi:
6.000 euro per gli “assegni divorzili non versati (500 x 12)”,
8.000 euro per “contributi al mantenimento del figlio minore non versati” (nel precetto è stato specificato che avrebbero dovuto essere corrisposte dodici mensilità di 1.500 euro ciascuna e che erano effettivamente stati pagati da soltanto 9.000 euro), 300 euro Pt_1
per i compensi di avvocato per la redazione dell'atto, 45 euro per il rimborso forfettario al 15% su tale ultimo importo, 13,8 euro per oneri previdenziali e iva per 79,34 euro.
Il precetto contiene un evidente errore di calcolo nella determinazione delle somme relative al contributo per il mantenimento del figlio non pagate. Infatti, la somma totale da versare per dodici mensilità relative all'assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore in base alla sentenza del novembre
2023 dovrebbe essere pari a 18.000 euro (1.500 euro x 12).
Sottraendo da tale importo la somma che sarebbe stata versata da pagina 3 di 9 a tale titolo (ovvero 9.000 euro) si ottiene il risultato di 9.000 Pt_1
euro, non quello inferiore, pari a 8.000 euro, indicato nel precetto.
L'errore di calcolo è stato denunciato da , anche se ha portato Pt_1
ad un risultato inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con la corretta operazione matematica.
Dovrà essere esaminata la questione della rilevanza di tale errore di calcolo di fatto favorevole all'attore che lo ha evidenziato.
ha sostenuto che la sua controparte avrebbe indicato in modo Pt_1
errato l'importo complessivo che aveva versato per il contributo al mantenimento di suo figlio.
L'attore ha al riguardo prodotto le prove dell'esecuzione di bonifici nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2023 e l'11 ottobre 2024, riportanti causali riferibili alle spese per il mantenimento di suo figlio, per complessivi 11.000 euro.
La convenuta ha, in un primo tempo contestato il bonifico eseguito da con una banca estera il 6 agosto 2024. Pt_1
Tale bonifico è stato poi però riconosciuto dalla convenuta nel corso del processo. ha invece contestato la pretesa di di imputare al suo CP_1 Pt_1
debito per il contributo al mantenimento di suo figlio il bonifico eseguito il 23 ottobre 2023, precisando che tale bonifico doveva essere considerato come eseguito per ridurre il debito di per Pt_1
pagina 4 di 9 l'assegno per il mantenimento di suo figlio per il periodo precedente a quello considerato nella sentenza del 2023.
La sentenza fatta valere da come titolo esecutivo e richiamata CP_1
nel precetto opposto fa riferimento all'obbligo di pagamento a carico di per l'assegno relativo al contributo per il mantenimento di Pt_1
suo figlio “da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, dalla domanda”.
Ora, il ricorso con cui ha introdotto il processo diretto ad CP_1
ottenere lo scioglimento del suo matrimonio con , stando a Pt_1
quanto indicato nella suddetta sentenza, è stato notificato il 29 novembre 2022.
Le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi e richiamate nella citata sentenza fanno riferimento ad un pregresso debito di per Pt_1
“mantenimento e spese straordinarie”.
Del resto, ha prodotto anche una sentenza relativa ad CP_1
un'opposizione proposta da ad un suo precedente precetto, Pt_1
sentenza emessa nel 2023, dalla quale emerge un debito dell'attore superiore a 125.000 euro per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento della moglie e di contributo al mantenimento del figlio previsti in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
Queste considerazioni portano a ritenere che il riferimento alla
“domanda” come termine iniziale dell'obbligo dell'odierno pagina 5 di 9 opponente di pagamento per il contributo al mantenimento di suo figlio sia da qualificare come riferibile ad una mera clausola di stile.
La sentenza richiamata nel precetto è quindi titolo dell'obbligo di pagamento dell'assegno relativo al mantenimento del figlio dell'attore dal mese di novembre 2023. Ciò è del resto confermato dal fatto che, ragionando diversamente, risulterebbe molto incoerente con il contenuto dell'accordo raggiunto per il divorzio la condotta di relativa al primo pagamento previsto per il Pt_1
suddetto titolo in misura inferiore a quanto previsto in tale accordo.
Deve infatti essere sottolineato che , il 21 ottobre 2023, ha Pt_1
versato a soltanto 1.000 euro per il mantenimento di suo figlio, CP_1
non la somma di 1.500 euro sopra indicata.
ha anche sostenuto che le mensilità che avrebbero dovuto Pt_1
essere considerate nel precetto per l'assegno di mantenimento di sua moglie sarebbero state 11, non 12, dato che “la sentenza è stata pubblicata in data 17 novembre 2023 ed è da quel momento che il diritto della sig.ra alla percezione dell'assegno divorzile è CP_1
sorto” (così è scritto a pagina 6 dell'atto di citazione).
È palese la contraddittorietà degli argomenti usati da per Pt_1
contestare, da una parte, la misura delle somme richieste per il contributo al mantenimento di suo figlio e, dall'altra, l'importo pagina 6 di 9 risultante dal precetto a titolo di assegno di mantenimento della moglie non corrisposto.
Infatti, come visto, per l'assegno di mantenimento del figlio, Pt_1
pretende di scomputare dalla somma dovuta in base alla suddetta sentenza il pagamento eseguito ad ottobre 2023, mentre per l'assegno a favore di sua moglie pretende che la sentenza costituisca un titolo efficace soltanto a partire dal 5 dicembre 2023.
Come è stato specificato, considerati gli accordi che erano stati raggiunti dalle parti e richiamati in tale provvedimento giudiziale, deve ritenersi che il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto sia titolo per l'assegno di mantenimento a favore di anche per il CP_1
mese di novembre 2023.
In conclusione, ha provato di aver pagato ad agosto del 2024 Pt_1
1.000 euro che non sono stati considerati per quantificare il suo debito nel precetto opposto.
Il precetto contiene comunque un errore di calcolo favorevole a per lo stesso importo di 1.000 euro. Pt_1
L'errore è stato individuato proprio da . Pt_1
Per il principio di economia dei mezzi giuridici, appare inutile quindi dichiarare la nullità del precetto opposto, dato che tale atto indica la somma capitale effettivamente dovuta da . Ovviamente, gli Pt_1
interessi legali dovuti sulle somme per capitale dovranno essere pagina 7 di 9 calcolati in base alla rettifica dell'errore di calcolo e riconoscendo il bonifico di agosto 2024.
È appena il caso di rilevare che non hanno rilevanza in questa sede le allegazioni di relative al peggioramento delle sue condizioni Pt_1
patrimoniali dopo la pubblicazione della sentenza del 2023.
Tali questioni dovranno eventualmente essere esaminate in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
È necessario precisare che non si è limitata a chiedere il rigetto CP_1
dell'opposizione di , ma ha anche chiesto la condanna di Pt_1
quest'ultimo al pagamento della “somma di € 15.000 o, in subordine, di € 14.000”.
Tale domanda di condanna è inammissibile, dato che non appare giustificata l'emissione di un secondo titolo esecutivo a danno di relativo al suo debito per l'assegno di mantenimento della sua Pt_1
ex moglie e per il contributo del mantenimento di suo figlio nel periodo di tempo sopra indicato.
Considerato che ha riconosciuto soltanto nel corso del processo CP_1
il pagamento eseguito da ad agosto 2024 e considerato che è Pt_1
inammissibile la domanda di diretta ad ottenere una condanna CP_1
in questa sede di al pagamento delle stesse somme riportate Pt_1
nel precetto, sussistono i presupposti per compensare tra le parti due terzi delle spese di lite e per condannare a rifondere a il Pt_1 CP_1
pagina 8 di 9 restante terzo, liquidato, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, in 1.000 euro, oltre
15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori della convenuta, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione, nei termini indicati in motivazione.
Dichiara inammissibile la domanda di diretta ad Controparte_1 ottenere la condanna in questa sede di al Parte_1 pagamento della somma di 15.000 euro o, in subordine, di 14.000 euro per le causali indicate nel precetto opposto.
Compensa tra le parti due terzi delle spese di lite e condanna a rifondere ad il Parte_1 Controparte_1 restante terzo, liquidato, tale terzo, in 1.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori della convenuta, antistatari.
Varese, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 9 di 9