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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 624 (cui è stata riunita la causa RG n. 795/2024) del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
Mercogliano, via Vaccaro n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Arturo Meo che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI-appellati incidentali E
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi Controparte_1
n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLATO-appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8449/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 2.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , premesso di Parte_1 Parte_3 Parte_4 sv lo scadere del primo quadriennio, nell'esercizio delle loro funzioni per ulteriori periodi, senza soluzione di continuità, attraverso il ricorso abusivo a una successione di
1 contratti a tempo determinato, unitamente ad altri colleghi non appellanti hanno convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: 1)accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto dianzi esposti, l'abuso dell'utilizzo dei Rapporti di Lavoro come sopra iniziati e succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità tra i ricorrenti ed il in Controparte_2
p.del M.ro p.t. a partire dalla data di immissioni a tutt'og gli allegati CUD e da alcuni cedolini di pagamento a campione redatti dal
[...]
recanti la annotazione circa la Posizione Giuri Controparte_3
Economica “A TEMPO INDETERMINATO” ma ove non risulta indicata l'annotazione dei Contributi Previdenziali/Assistenziali e l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto risultando solo applicata la ritenuta IRPEF, nella misura di 12 mensilità o in quella che l'On.le Giudicante intenda applicare;
2) accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il ri o, causa l'omessa conversione del rapporto di servizio da tempo determinato a tempo indeterminato da quantificarsi in 36 mensilità sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto al momento della presentazione del ricorso o in quella che l'On.le Giudicante intenda applicare;
3) accertare e dichiarare il , a riconoscere ai ricorrenti la Controparte_2 corresponsione dell'indennità feriale, con riferimento alle mensilità innanzi in ricorso, in virtù dell'art. 24 bis della L. 341/2000;
4)accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il ri o per un periodo annuo di giorni 30 con la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie, corrispondente alla retribuzione parametrata al numero di giorni di ferie perduti dall'anno di immissione in servizio all'anno 2020 rapportato ad un magistrato di carriera con la terza qualifica di rinnovo o, in subordine ad un rateo pari ad un undicesimo della retribuzione globale di fatto al momento della proposizione del ricorso da moltiplicarsi per gli anni non corrisposti ossia dalla immissione in servizio al 2020;
5) accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della tredicesima mensilità, con la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie, corrispondente alla retribuzione parametrata al lavoro prestato nel corso dell'anno di riferimento, per gli anni richiedibili come per legge, rapportato il riconoscimento a quanto percepito ad un magistrato di carriera con la terza qualifica di rinnovo o, in subordine ad un rateo pari ad un dodicesimo della retribuzione globale di fatto al momento della proposizione del ricorso da moltiplicarsi per gli anni non corrisposti;
6)Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>.
1.1. Intervenuti nel giudizio, con comparsa di intervento volontario, CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7
, e CP_8 Parte_5 Parte_6 Parte_7
a Parte_8 ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha individuato l'oggetto della materia del contendere nell'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il
2 sul presupposto che, nei periodi dedotti in ricorso, Controparte_1
di fatto – un'attività lavorativa continuativa che si è esplicata secondo i canoni tipici della subordinazione e, nel conseguente, diritto al risarcimento dei danni per abuso del contratto a tempo determinato nonché alla corresponsione di alcuni trattamenti economici e normativi connessi a tale status lavorativo (ferie, tfr e trattamento assicurativo pensionistico); ii) ribadendo che i ricorrenti non chiedevano di essere assimilati ai magistrati togati, per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha affermato la propria giurisdizione;
iii) quanto alla competenza funzionale, evidenziato che la pretesa sostanziale è l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il e, dunque, la qualificazione Controparte_1 giuridica di un rapporto instauratosi con la pubblica amministrazione che si assume di natura subordinata, ha ritenuto trattarsi di una controversia individuale di lavoro ed ha, quindi, affermato la competenza del Giudice del Lavoro iii) nel merito, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emessa in data 16.07.2020, in applicazione dei principi dalla stessa enunciati, ha evidenziato che le allegazioni dei ricorrenti in ordine alla dedotta sussistenza di rapporto di natura subordinata intercorso con il Controparte_1
sono state svolte con riferimento alla generalità dei giudici di pace,
[...] cuna deduzione precisa in merito alla loro specifica posizione>; ha aggiunto che, nel caso di specie, la verifica concreta dello svolgimento di prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali ed accessorie, sotto la direzione del datore di lavoro, è risultata preclusa dalla circostanza che i ricorrenti non hanno in alcun modo specificato l'attività effettivamente espletata, il concreto impegno in termini di giorni o ore di lavoro, il numero e la frequenza delle udienze celebrate, il numero di sentenze emesse, non hanno chiarito in cosa consistesse l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, a quali tabelle organizzative fossero soggetti (e quale fosse il tenore delle specifiche diposizioni tabellari che li riguardavano), il carattere esclusivo della loro prestazione (chiarando se svolgevano contemporaneamente altra attività professionale), il volume di lavoro assegnato, gli ordini di servizio ricevuti, l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento della funzione di giudice di pace (e, eventualmente, l'ammontare di altri compensi percepiti per lo svolgimento di altra attività lavorativa). I ricorrenti si sono limitati ad indicare il periodo in cui hanno prestato la propria attività, hanno rinviato con riferimento alla singola posizione lavorativa ai documenti allegati al ricorso, in alcun modo descritti nell'atto introduttivo, precludendo quindi un esame nel merito da parte del Tribunale>; ha ulteriormente aggiunto, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c., che la documentazione allegata al ricorso non può supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo;
ha, quindi, concluso affermando che tutte le domande attoree, aventi come elemento costitutivo proprio la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come lavoro subordinato, non possono trovare accoglimento, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le domande volte al riconoscimento del diritto alle ferie, al trattamento previdenziale e al TFR, nonché all'abuso della reiterazione dei contratti a termine presuppongono infatti l'accertamento della subordinazione (in quanto istituti riconosciuti sia dal diritto nazionale che da
3 quello eurounitario soltanto ai lavoratori subordinati), accertamento precluso nel caso di specie dalle carenze di allegazione di parte ricorrente>.
2. Contro detta decisione Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4
624/2024) lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione per vizio di ultra petizione per essersi il giudice pronunciato- richiamando il trattamento previdenziale e il Tfr – oltre i limiti delle richieste fatte valere in giudizio, circoscritte al risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine soprattutto in ragione della rinuncia, effettuata in corso di causa, al risarcimento del danno per il mancato godimento delle ferie;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha affermato la carenza di autosufficienza del ricorso introduttivo e la carenza di allegazione probatoria, omettendo di valutare tutta la documentazione prodotta e necessaria ad individuare la reiterazione del rapporto di lavoro e la conseguente richiesta di risarcimento del danno (mandati, attività svolta, giorni di udienza, provvedimenti resi, ammontare dei compensi percepiti); documentazione espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e prodotta in giudizio. Gli appellanti hanno quindi insistito nell'accoglimento delle originarie domande sub 1) e 2).
2.1. Si è costituito in giudizio il , resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto (con la riproposizione anche delle eccezioni rimaste assorbite e/o non esaminate, in specie l'eccezione di prescrizione quinquennale avente ad oggetto tutte le pretese economiche vantate dagli appellanti); in via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 133, primo comma, lett. i) e 135, primo comma, lett. a, c.p.a. 2.2 Con successivo e distinto atto di gravame (RG. n. 795/2024), Parte_5
e han
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 la medesima sentenza formulando le stesse censure dei colleghi.
2.3. Anche in detto giudizio si è costituito il , resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rigetto (con riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite e/o non esaminate) e impugnando in via incidentale la gravata sentenza lamentandone, per le stesse ragioni, l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 2.3. Disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei distinti gravami, all'odierna udienza, espletati gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Gli appelli sono infondati e devono essere respinti, sebbene per le diverse ragioni che seguono.
4. Preliminarmente va osservato che, così come dedotto nel gravame principale, all'esito delle rinunce effettuate nel corso del giudizio di primo grado (cfr memoria depositata il 10/6/2022), la materia del contendere è limitata alle domande avanzate ai soli punti 1) e 2) delle originarie conclusioni e più
4 esattamente alla richiesta di risarcimento del danno per abusiva reiterazione degli incarichi ricoperti di giudice di pace, per asserita violazione della direttiva 70/99/CE e della direttiva 88/03/CE, sull'assunto che per le modalità di svolgimento di dette funzioni agli appellanti andrebbe riconosciuta la qualità di
“lavoratore” per come definita dalla giurisprudenza eurounitaria (richiamando in particolare le note sentenze del 16 luglio 2020 C-658/18 UX e del 7 aprile 2022 C-236/20).
4.1. Al riguardo va precisato che sebbene la rinuncia faccia espresso riferimento ai soli punti 3) e 4) delle originarie conclusioni, dal tenore delle note depositate in prime cure e dalle ragioni del gravame si evince inequivocabilmente che detta rinuncia era estesa anche alla originaria pretesa avanzata al punto 5) per come confermato dalle conclusioni rassegnate nel gravame in cui non è riproposta alcuna domanda relativa alla 13ma e alle ferie e anzi si ribadisce, censurando la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., che la pretesa conseguente alla rinunce doveva intendersi limitata al “risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine alla luce dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea, dalle due lettere di messa in mora da parte della Commissione Europea del 15/07/2021 e del 15/07/2022 nonché del parere motivato del 14/07/2023”, senza alcuna richiesta di equiparazione con i magistrati togati.
5. Così individuato l'oggetto dell'azionata pretesa a seguito delle rinunce operate nel corso del giudizio di primo grado, va conseguentemente respinto l'appello incidentale proposto dal e volto a far dichiarare, in riforma della gravata CP_1 sentenza, il difetto di gi e del giudice ordinario.
5.1. Così come evidenziato nella gravata sentenza, i ricorrenti non chiedono di essere assimilati ai magistrati togati, al pari di quanto domandato nelle controversie oggetto delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione con sentenze a SU nn.21986/2021 e n. 27198/2017>.
5.2. Le pronunce di legittimità invocate dal (da ultimo Cass n. CP_1
16839/2024) e la stessa pronuncia di questo Co dotta a supporto della affermata giurisdizione del giudice amministrativo hanno a oggetto controversie in cui tutte le pretese avanzate, compresa quella risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine, trovavano fondamento sull'asserita equiparazione della magistratura onoraria alla magistratura togata e alla rivendicazione di trattamenti economici e normativi propri di quest'ultima, richiesta che sebbene sostanzialmente azionata anche con il ricorso introduttivo è stata successivamente abbandonata nel corso del giudizio di primo grado, eliminando dalla domanda ogni riferimento alla magistratura ordinaria, che di contro fonda, secondo la consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità e di quelli amministrativi, la giurisdizione esclusiva di questi ultimi ogni qualvolta il giudice onorario chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali Controparte_1 es ati, rivendicando un analogo trattamento.
6. Passando all'esame del gravame principale, appare di tutta evidenza come nella soluzione della controversia sia decisivo l'art. 1, comma 629, legge n.234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), disposizione che ha modificato l'art. 29 d. lgs
5 116/2017 rubricato Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio, e che, per quanto qui rileva, ora prevede:
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. .………..
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo
6 e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
….
6.1. Per come inequivocabilmente emerge dai lavori parlamentari, le disposizioni dei commi da 629 a 633 dell'articolo 1 sono volte a “dare attuazione agli «interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovrannazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno», in tal modo tra l'altro rispondendo ai rilievi avanzati dalla Commissione europea con riguardo al rapporto di lavoro dei magistrati onorari”.
6.2. Dagli atti depositati in prime cure emerge che contro le previsioni di cui ai citati commi gli appellanti, unitamente ad altri colleghi, hanno proposto ricorso al TAR Lazio (RG n. 8383/2022) ed è utile richiamare l'esito del giudizio, sebbene non menzionato nel gravame né in sede di discussione, atteso che le questioni sottoposte all'esame del giudice amministrativo erano state prospettate anche nel corso del giudizio di primo grado e riproposte in parte in questa sede.
6.2.1. Davanti al TAR gli appellanti avevano lamentato: I) Violazione ed erronea applicazione della direttiva 1999/70/CE, all. Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Violazione ed erronea applicazione direttiva 97/81/CE – Violazione ed erronea interpretazione direttiva 2003/88/CE – Violazione ed erronea applicazione direttiva 89/391/CE – Violazione e mancata applicazione delle sentenze europee del 16/7/2020 e del 7/4/2022 – Violazione ed erronea interpretazione delle procedure di infrazione del 16/7/2021; II) Violazione della direttiva 2000/78/CE – Eccesso di Potere – Incompetenza – Mancata applicazione del diritto europeo;
III) Art. 2, comma 7, D.M. 19/05/2022, eccesso
7 di potere - Erronea applicazione delle norme sull'abrogazione delle leggi;
IV) Violazione di legge – Anticomunitarietà formazione commissioni esaminatrici.
6.2.3. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1433/2024, ha respinto il ricorso, affermando, per quanto qui rileva, che: i) “Quanto alla contestazione della rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto pregresso, dedotta con il primo motivo, deve rilevarsi che tale rinuncia costituisce un effetto ex lege della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e che, pertanto, la stessa si pone al di fuori del procedimento di conferma. A corroborare quanto esposto valga osservare che nessuno degli atti in questa sede gravati menziona la rinuncia ai diritti pregressi, essendo ciò un effetto che si sviluppa esternamente alla valutazione finalizzata alla conferma. Analogamente, l'automatica cessazione dal servizio indicata dall'art. 2, comma 6, d.m. 19 maggio 2022 costituisce mera specificazione di un effetto che si verifica per legge: è una sorta di caveat per ricordare al magistrato onorario una delle conseguenze discendenti dalla mancata presentazione della domanda. Conseguentemente, la disciplina dell'art. 29, comma 5, d.lgs. 116 cit. non incide in alcun modo sulla validità della procedura: in altri termini, ove anche si ammettesse l'illegittimità della disposizione citata (per contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo), ciò non avrebbe alcun rilievo sulla procedura di conferma. Quanto evidenziato determina, in primo luogo, la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte ricorrente”; ii) “Si aggiunga, a corroborare il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata che la cessazione immediata dall'incarico dei magistrati che non presentano la domanda di partecipazione è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che non appare illogica o irragionevole. Infatti, è evidente che in sede di complessiva riorganizzazione dell'assetto ordinamentale della magistratura onoraria (avviata nel 2017 ed integrata nel 2021) il legislatore abbia effettuato delle scelte indirizzate a garantire un'uniformità di trattamento dei magistrati onorarî evitando la frammentazione della disciplina giuridica del relativo status in plurime sub-categorie: sotto tale profilo, pertanto, non appare in alcun modo sussistente la denunciata grave costrizione incidente sulla scelta di partecipare alla selezione per la conferma, posto che è coerente l'esclusione dalle funzioni onorarie di chi non voglia mantenere tale incarico alle nuove condizioni di legge. In aggiunta, può osservarsi come la conservazione di distinti regimi giuridici non appare minimamente in linea con le esigenze e le finalità della riforma, né potrebbe garantire una qualche utilità concreta ai singoli magistrati onorarî”; iii)
“Quanto all'asserito contrasto tra il diritto nazionale e quello eurounitario, così come promanante dalle pronunce del giudice europeo, e alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana, va osservato che le decisioni della Corte di Giustizia hanno ad oggetto la normativa anteriore alla modifica operata con la legge di bilancio del 2022 e, quindi, una disciplina dello svolgimento delle funzioni onorarie differente rispetto a quella prospettata a valle della valutazione di conferma. A tal proposito, si può rilevare come la lettera complementare di costituzione in mora della Commissione europea (missiva del 15 luglio 2022) non abbia evidenziato criticità nella nuova regolamentazione dello stato dei magistrati onorarî che svolgano le loro funzioni successivamente alla conferma secondo le procedure di cui all'art. 29 d.lgs. 116
8 cit., essendo le contestazioni mosse relative unicamente al pregresso rapporto e alle modalità di definizione delle pretese eventualmente da questo nascenti. Quanto osservato, pertanto, conferma come la «nuova» figura di magistrato onorario «creata» a seguito del positivo superamento della procedura di conferma sia pienamente in linea con i dettami normativi dell'Unione europea”; iv) con la riforma del 2021 “la finalità del legislatore era (anche) quella di evitare la reiterazione delle conferme a tempo, suddividendo la categoria in un contingente «ordinario» per il quale era previsto al massimo una proroga e comunque in un circoscritto lasso temporale (massimo otto anni) ed uno «ad esaurimento» per il quale, stante la stratificazione di differenti discipline via via applicabile nel corso del rapporto, era invece concessa la possibilità di conferma di guisa da ottenere una sicurezza (sino all'età pensionabile) nell'esercizio delle funzioni”.
6.3. Appare utile richiamare, condividendosene le argomentazioni, anche altra recente pronuncia dei giudici amministrativi (TAR Campania n. 285/2025), con la quale, sempre in relazione alla riforma del 2021, è stata esclusa la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dell'art. 24 e 177 della Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, osservando che: i) Il legislatore, con l'approvazione della legge di bilancio per il 2022, nel modificare l'art. 29 d. lgs. 116/2017, ha introdotto un meccanismo in base al quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto (15 agosto 2017),
“possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”. Il meccanismo è dunque su base facoltativa e volontaria, dipendendo lo stesso da una libera scelta dell'interessato. La non conferma – che si ha sia nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, che si ribadisce è del tutto volontaria, sia in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3 – comporta il riconoscimento di un'indennità il cui ammontare è fissato dallo stesso legislatore, indennità che l'interessato può sempre rifiutare. In altri termini, il legislatore, nel tracciare una disciplina volta a definire gli effetti economici del rapporto onorario cessato, pretende una rinuncia ad ogni relativa pretesa perseguendo l'obiettivo, del tutto ragionevole e legittimo, di prefigurare l'ammontare complessivo dell'esposizione finanziaria alla quale è sottoposto nella definizione dei rapporti con i giudici onorari, in ossequio al principio di pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 81 Cost. Essendo fatta salva la possibilità per l'interessato di decidere diversamente e, quindi, di non optare per la conferma, non si ravvisa alcuna violazione delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 117 Cost. e dell'Unione in materia di diritto di difesa. L'eccezione di illegittimità costituzionale appare quindi infondata>; ii) non si ritiene che la previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 689, L. n. 234/2021, vada di contrario avviso alle indicazioni della Commissione europea in ordine alla necessità di stabilizzare il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Al contrario, con quella previsione, il legislatore, nel prendere atto della natura subordinata dei rapporti di lavoro in discussione, ha inteso tracciare una linea di demarcazione volta a definire, una volta per tutte, le situazioni economiche pregresse, senza imposizioni ma su base volontaria. È pur vero che, con la partecipazione alla procedura valutativa, si determina la preclusione all'esercizio della tutela giurisdizionale volta a rivendicare il riconoscimento dei diritti pregressi nascenti dal cessato rapporto onorario, tuttavia, si ripete, questo
9 effetto è sempre rimesso ad una libera valutazione dell'interessato, il quale, in ogni caso, in caso di accettazione matura in diritto alle previste indennità>.
7. Sulla scorta dei richiamati princìpi, va osservato che non risulta agli atti che gli appellanti abbiano aderito alla procedura di conferma né risulta che abbiano riscosso l'indennità di cui all'art 29 comma 2, prevista tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa.
7.3. Il difensore dei predetti in sede di discussione orale, non ha fornito informazioni certe sul punto, sebbene la circostanza andasse precisata nel gravame atteso che il tema della sopravvenuta riforma aveva già formato oggetto di rilievi nel corso del primo grado, limitandosi a rappresentare un'asserita non congruità degli importi riconosciuti dal legislatore. Neppure il ha dedotto alcunché sul punto, limitandosi a richiamare la riforma CP_1
9 d.lgs 116/2017 operata dalla legge 234/2021 e la giurisprudenza, anche, costituzionale intervenuta sul punto.
7.4. Il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire detto profilo, poiché l'eventuale mancata partecipazione alla procedura di conferma, l'eventuale mancata conferma o anche l'eventuale rinuncia all'indennità in questione, così come previsto dal citato comma 2 dell'art. 29 risultano irrilevanti nel caso in esame attesa l'infondatezza della domanda per assoluto difetto di allegazione e prova del danno.
7.5. A fronte del sopra richiamato quadro normativo, gli appellanti non possono limitarsi a invocare l'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 (e l'esonero dall'onere della prova in questo insito) poiché, a prescindere da ogni altra questione, il legislatore del 2021 è intervenuto con una disciplina speciale nei confronti dei giudici onorari, prevedendo non solo la procedura di conferma, ma, in alternativa, un'indennità risarcitoria puntualmente quantificata, con esonero dall'ordinario onere probatorio.
7.6. Ne consegue che gli appellanti ben potevano, così come riconosciuto dalla riforma, rifiutare di partecipare a detta procedura ovvero rinunciare a detta indennità, ma a detto rifiuto consegue necessariamente l'applicazione delle ordinarie regole in materia di risarcimento e in specie di prova del danno asseritamente patito dalla lamentata reiterazione degli incarichi ricevuti, prova che difetta totalmente nella specie.
7.7. Il gravame sul punto tace e va ribadito come l'intervento della riforma del 2021 già nel corso del giudizio di primo grado imponesse di prendere specifica posizione, chiarendo le ragioni dell'eventuale rifiuto, con l'allegazione di circostanze utili ad affermare non solo l'effettiva esistenza di un danno, ma anche a ritenere in concreto e con specifico riferimento alle singole posizioni non congrue le misure adottate dal legislatore, anche con specifico riferimento all'indennità da questi predeterminata.
7.8. Detti elementi non possono certo trarsi dagli originari ricorsi introduttivi, dovendosi convenire con il Tribunale nell'evidenziare la lacunosità delle originarie allegazioni, poiché, così come posto in rilievo nella gravata sentenza, sebbene ad altri fini, < la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui
10 l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione>. Il gravame non tiene conto del consolidato principio di diritto, insistendo nel richiamare genericamente la documentazione prodotta in prime cure senza puntualizzare neppure in questa sede per ciascuna appellante l'attività effettivamente espletata, il concreto impegno in termini di giorni o ore di lavoro, il numero e la frequenza delle udienze celebrate, il numero di sentenze emesse, non hanno chiarito in cosa consistesse l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, a quali tabelle organizzative fossero soggetti (e quale fosse il tenore delle specifiche diposizioni tabellari che li riguardavano), il carattere esclusivo della loro prestazione (chiarando se svolgevano contemporaneamente altra attività professionale), il volume di lavoro assegnato, gli ordini di servizio ricevuti, l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento della funzione di giudice di pace (e, eventualmente, l'ammontare di altri compensi percepiti per lo svolgimento di altra attività lavorativa)> (cfr pg 13 sentenza gravata).
7.9. Nella specie, poi, difetta proprio la prospettazione di un effettivo e concreto danno, avendo affidato gli appellanti l'azionata pretesa risarcitoria esclusivamente alla richiesta applicazione dell'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 (invero sostituito dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) e al conseguente esonero probatorio, arrivando a definire detto danno in re ipsa, senza invece preoccuparsi di allegare, né tantomeno dimostrare, l'effettivo pregiudizio che avrebbero patito (non è stato dedotto né dimostrato se nel corso dei rapporti onorari abbiano o meno continuato a svolgere attività professionale e quanto eventualmente percepito a tale titolo, se e quali più remunerative attività di lavoro siano state rifiutate, quali scelte di vita siano state condizionate con pregiudizi economici dalla reiterazione degli incarichi che si assume abusiva, ecc).
7.10. I parametri economici previsti dal più volte citato comma 2 dell'art. 29 non sono affatto simbolici, soprattutto tenuto conto, nella specie, dell'ampia durata dei singoli rapporti dedotti in giudizio sicché gli appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare in concreto di avere patito un pregiudizio ben maggiore rispetto a quello presuntivamente quantificato dal legislatore, mentre nulla è stato dedotto né dimostrato sul punto né tantomeno sono state chiarite le ragioni del mancato accesso alla procedura di conferma ovvero del rifiuto dell'indennità risarcitoria .
7.11 E' allora opportuno richiamare i princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in analoghe fattispecie di abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine ben applicabili a quella in esame e quindi che: i) “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a
11 termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive ( Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18)” (ex plurimis Cass n. 14815/2021); ii) l'abuso del ricorso a fattispecie contrattuali di "lavoro flessibile" - in genere -essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, può produrre per il lavoratore effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi e che, nell'ipotesi ordinaria, consistono nella perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile, anche se non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore, ma in ogni caso, l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) dovendosi però escludere che tale danno, nel lavoro pubblico, possa configurarsi come danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica per la quale si è lavorato, perché al "posto stabile" non si può avere diritto senza aver superato il vaglio di un concorso pubblico (ex plurimis SU n. 5072/2016 e succ. conformi); iii) il lavoratore pubblico ha diritto a tutto il risarcimento del danno (come sopra identificato) e - per essere agevolato nella prova, perché ciò deriva dall'interpretazione eurounitariamente orientata, richiesta dalla CGUE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, , C- Per_1
50/13 - ha, in primo luogo, diritto senza necessità di prova alcuna all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, cit., essendo, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio del danno (quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario”); peraltro, al lavoratore pubblico non è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si sono tradotti in un danno patrimoniale più elevato ovvero dimostrare la lesione di altri diritti suscettibili di risarcimento (SU citate e giurisprudenza di legittimità successiva e conforme).
7.12 Nella specie: i) le misure adottate dal legislatore del 2021 risultano proporzionate, effettive, sufficientemente energiche e idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa da numerose e note sentenze della Corte di giustizia UE (da ultimo anche CGUE sentenza del 27/6/2024 causa C 41/23) e in conformità ai princìpi richiamati (in tal senso anche C.d.A. Roma n. 4056/2023), tenuto conto della facoltà di richiesta di conferma e del conseguente trattamento economico normativo riconosciuto in caso di positivo superamento ovvero dei parametri economici fissati per la liquidazione dell'indennità forfettizzata, dovendosi escludere profili di illegittimità costituzionale per le ragioni già esposte;
ii) gli appellanti nulla hanno dedotto in ordine all'essersi avvalsi o meno di dette misure e neppure hanno in alcun modo giustificato l'eventuale rifiuto opposto;
iii) gli stessi non hanno allegato né tantomeno meno provato, secondo il disposto degli artt. 1223 e ss, l'asserito danno patito non potendo trovare applicazione nella specie il dettato dell'art. 32
12 comma 5 legge n. 183/2010 attesa la sopravvenuta normativa speciale contenuta nella legge n. 231/2021.
8. Ad ulteriore supporto dell'infondatezza dell'azionata pretesa va osservato che presupposto per il riconoscimento del danno c.d. comunitario nell'importo forfettizzato nell'indennità di cui all'invocato art. 32 comma 5 legge n. 183/2010, quale parametro equivalente in combinato disposto con l'art. 36 comma 5 d.lgs n. 165/2001, è l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che, però, la giurisprudenza di legittimità ha negato nei confronti dei giudici onorari con la nota sentenza n. 10080/2023 (in precedenza anche Cass. n. 13973/2022), nella quale è stato espressamente affermato che “l'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il , ma ad un rapporto di servizio Controparte_1 onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso”.
8.1. Identiche conclusioni si rinvengono anche nell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, con cui più volte il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi nei confronti di tutte le figure della magistratura onoraria (quindi anche nei confronti dei Giudici di Pace), ha reiteratamente ribadito la natura
“onoraria” delle funzioni svolte, escludendo la fondatezza dell'assunto secondo cui la Corte di giustizia avrebbe sancito l'equiparazione tra magistrati onorari da un lato e magistrati ordinari, sottolineando che al legislatore nazionale è stato riconosciuto un margine di discrezionalità nell'organizzazione del proprio potere giurisdizionale, attraverso la definizione per legge delle modalità di reclutamento delle diverse categorie di magistrati e di ripartizione tra loro delle funzioni giurisdizionali e che, tenuto conto dell'art. 106 Cost, con l'investitura e l'inserimento del magistrato onorario nell'ordine giudiziario si è data attuazione ad un modello misto, “in cui per ragioni afferenti alla riserva in favore della sovranità statale del potere giurisdizione prevale un'organizzazione pubblicistica con magistrati di carriera, reclutati con i metodi tradizionali di carattere selettivo per la dotazione di personale delle strutture burocratiche, ma che è allo stesso tempo aperto alla società civile e alle sue componenti attive nel settore delle professioni forensi o di soggetti comunque titolati in base alla formazione universitaria e al percorso di carriera svolto”, un modello misto che giustifica un diverso trattamento giuridico;
inoltre, nessuno degli innovativi profili ordinamentali e fondativi del peculiare status lavorativo dettati dal d.lg n.116/2017 e soprattutto dalla riforma introdotta dalla legge di stabilità del 2022 risultano essere stati affrontati (né, a maggior ragione, definiti) dalle sentenze della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (C-658/18) e del 7 aprile 2022 (C- 236/20), riforma che ha dato “pieno riconoscimento sul piano giuridico ed economico del magistrato onorario, evidentemente inteso a conformare l'ordinamento giuridico interno ai principi formulati in materia a livello sovranazionale. Nell'attuazione del modello costituzionale di giurisdizione
13 prefigurato dall'art. 106 Cost., con l'apertura dell'organizzazione giudiziaria statale a figure reclutate dalla società civile si è quindi attribuita alle professionalità del settore giuridico in possesso del necessario titolo di formazione universitario la possibilità di esercitare funzioni giurisdizionali in linea di principio riservate a magistrati di carriera reclutati per concorso”; in altri termini, “in base alla riforma organica ora richiamata l'unico momento di verifica di idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali è dunque quello previsto dal più volte richiamato art. 29, ai fini della conferma dell'incarico fino all'età massima per l'incarico. Al superamento della procedura valutativa consegue inoltre la possibilità di «optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie», con conseguente riconoscimento di un trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale amministrativo all'area funzionari (area III) in base al contratto collettivo nazionale del comparto giustizia, oltre ad un'indennità di funzione (indennità giudiziaria) e al trattamento economico sostitutivo della mensa (commi 6 e 8)”; non è, dunque, ravvisabile alcuna violazione del diritto comunitario, posto che “nella prospettiva delineata dalla Corte di giustizia può infatti affermarsi che i magistrati onorari non si trovano in situazioni comparabili con quella dei magistrati ordinari per legittime ragioni risalenti al modello costituzionale di magistratura, che assegna ai secondi la giustizia c.d. minore, sulla base di un rapporto di carattere onorario che trae origine dall'esigenza di reperire adeguate professionalità esterne all'organizzazione giudiziaria statale e di assicurare loro condizioni lavorative idonee a consentire di continuare a svolgere l'attività professionale o lavorativa sulla cui base è stato assegnato l'incarico, senza concorso”, risultando così insussistenti “i dubbi di conformità con il diritto dei trattati europei e la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia più volte menzionata, nella misura in cui secondo l'ordinamento giuridico interno il magistrato onorario oltre che rispondente al modello costituzionale di magistratura si pone quale figura di giudice reclutato dal mondo delle professioni giuridico-forensi per l'esercizio della giurisdizione nelle controversie di minore importanza. L'assunzione dell'incarico è riferibile dunque ad una scelta dell'interessato, onorato delle funzioni giurisdizionali senza concorso in virtù delle capacità dimostrate nel settore professionale in cui svolge la propria attività lavorativa principale, che gli è consentito di mantenere per tutta la durata dell'incarico e che, con i più recenti interventi normativi, può convertire in incarico stabile in regime di esclusività e retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. sopra richiamato, e connesso trattamento previdenziale” (CdS n. 1334/2024). La giurisprudenza amministrativa ha anche escluso che la sistematica reiterazione dei contratti sia idonea a sostanziare la domanda di risarcimento argomentata sulla violazione dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, tenuto conto che il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente richiamato dal d.lgs. 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), e ciò nell'ambito delle norme deputate alla disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 29, comma 4), sicché, nel caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, la forma di tutela del lavoratore pubblico consiste, dunque, nello strumento risarcitorio, ben assicurato dalle previsioni del nuovo art. 29 (cfr da ultimo TAR Lazio n.
14 20056/2024), anche tenuto conto di quanto affermato dalla Consulta (Corte Cost n.89/2003, Corte Cost n. 250/2021) 8.2. Infine anche la giurisprudenza di merito (C.d.A. Roma n. 4056/2023 cit., C.d.A. Milano n. 540/2024 intervenuta a conferma della sentenza di rigetto del Tribunale di Milano n. 578/2023 emessa all'esito del giudizio RG n. 1815/2021 citato nel corso del giudizio di primo grado dagli appellanti e avente identico oggetto con identiche conclusioni a quello qui in esame;
C.d.A. Venezia n. 22/2024 che ha integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 343/2020, respingendo ogni pretesa del giudice onorario invece accolta in prime cure) ha escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e la comparabilità dei magistrati onorari con i magistrati professionali sussistendo ragioni oggettive ostative alla comparazione, e quindi idonee a giustificare un diverso trattamento, ragioni evincibili dal completo (e non parziale come qui proposto) confronto tra il ruolo e la disciplina dei primi rispetto ai secondi (in punto di reclutamento, di statuto del magistrato professionale e relativi diritti e doveri, di regime di esclusività che connota il magistrato professionale che risulta antitetico a quello del giudice onorario, con specifica disciplina per il cd fuori ruolo, per gli incarichi extragiudiziari, di incompatibilità, di inamovibilità del magistrato, temperato dal regime delle incompatibilità ex art.18 e 19 Ord. giud. e dalla disciplina sull'incompatibilità ambientale (art.2 r.d. n.511 del 1946), dalle limitazioni al mutamento delle funzioni- da giudicante a requirente e viceversa: art.13 d.l.vo n.160 del 2006-, di accesso alle funzioni direttive o semidirettive del solo magistrato professionale o, ancora di presidenza di collegi giudicanti, degli istituti dell'assegnazione, dell'applicazione e della supplenza, essendo per tale ultimo istituto, l'ambito applicativo diversamente strutturato e ad ampio spettro e fortemente incidente sulle condizioni lavorative del magistrato rispetto alla supplenza riferita al giudice onorario, ecce..). Per la richiamata giurisprudenza di merito, “non solo l'accesso con concorso assicura sia sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello attitudinale, l'accesso alla magistratura professionale, ma anche lo svolgimento del rapporto è regolata da norme che fortemente influenzano o delimitano lo svolgersi della funzione giudiziaria assegnata al magistrato ordinario. Si tratta, quindi, di una serie di condizioni oggettive che interessano la categoria del magistrato ordinario che connotano la
“natura del lavoro”: esse si caratterizzano per una molteplicità di aspetti, con articolazione delle diverse esigenze sottese all'esercizio della giurisdizione e alla sua organizzazione, per cui solo il magistrato ordinario è nelle condizioni, per il suo peculiare statuto di assicurare lo svolgimento del servizio in tutte le sue declinazioni. Ci si riferisce a: competenza per materia, attitudini, esclusività, limitazioni di status penetranti al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza in relazione a tutti gli istituti sopra evidenziati, esercizio di funzioni organizzative. Si tratta al contempo di “condizioni d'impiego” che sono imprescindibili per assicurare l'assetto ordinamentale giudiziario come concepito dal legislatore costituzionale”, così da risultare integrate le condizioni delineate dalla giurisprudenza eurounitaria (C.d.A. Venezia n. 22/2024 cit).
8.3. Le concordi ragioni dei giudici di legittimità, dei giudici di merito e dei giudici amministrativi, alle quali per brevità si rinvia, sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
15 9. La reciproca soccombenza, la natura della questione trattata in questa sede, trascurata dal Tribunale, e le conseguenti diverse ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del grado.
9.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Non sussistono nei confronti del appellante incidentale le condizioni di CP_1 cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (ex plurimis Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale;
dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 16.1.2025
La Presidente est dott.ssa Vittoria Di Sario
16
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 624 (cui è stata riunita la causa RG n. 795/2024) del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
Mercogliano, via Vaccaro n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Arturo Meo che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI-appellati incidentali E
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi Controparte_1
n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLATO-appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8449/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 2.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , premesso di Parte_1 Parte_3 Parte_4 sv lo scadere del primo quadriennio, nell'esercizio delle loro funzioni per ulteriori periodi, senza soluzione di continuità, attraverso il ricorso abusivo a una successione di
1 contratti a tempo determinato, unitamente ad altri colleghi non appellanti hanno convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: 1)accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto dianzi esposti, l'abuso dell'utilizzo dei Rapporti di Lavoro come sopra iniziati e succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità tra i ricorrenti ed il in Controparte_2
p.del M.ro p.t. a partire dalla data di immissioni a tutt'og gli allegati CUD e da alcuni cedolini di pagamento a campione redatti dal
[...]
recanti la annotazione circa la Posizione Giuri Controparte_3
Economica “A TEMPO INDETERMINATO” ma ove non risulta indicata l'annotazione dei Contributi Previdenziali/Assistenziali e l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto risultando solo applicata la ritenuta IRPEF, nella misura di 12 mensilità o in quella che l'On.le Giudicante intenda applicare;
2) accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il ri o, causa l'omessa conversione del rapporto di servizio da tempo determinato a tempo indeterminato da quantificarsi in 36 mensilità sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto al momento della presentazione del ricorso o in quella che l'On.le Giudicante intenda applicare;
3) accertare e dichiarare il , a riconoscere ai ricorrenti la Controparte_2 corresponsione dell'indennità feriale, con riferimento alle mensilità innanzi in ricorso, in virtù dell'art. 24 bis della L. 341/2000;
4)accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il ri o per un periodo annuo di giorni 30 con la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie, corrispondente alla retribuzione parametrata al numero di giorni di ferie perduti dall'anno di immissione in servizio all'anno 2020 rapportato ad un magistrato di carriera con la terza qualifica di rinnovo o, in subordine ad un rateo pari ad un undicesimo della retribuzione globale di fatto al momento della proposizione del ricorso da moltiplicarsi per gli anni non corrisposti ossia dalla immissione in servizio al 2020;
5) accertare e dichiarare il , per i motivi dianzi indicati, a Controparte_2 riconoscere ai ricorrenti il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della tredicesima mensilità, con la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie, corrispondente alla retribuzione parametrata al lavoro prestato nel corso dell'anno di riferimento, per gli anni richiedibili come per legge, rapportato il riconoscimento a quanto percepito ad un magistrato di carriera con la terza qualifica di rinnovo o, in subordine ad un rateo pari ad un dodicesimo della retribuzione globale di fatto al momento della proposizione del ricorso da moltiplicarsi per gli anni non corrisposti;
6)Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>.
1.1. Intervenuti nel giudizio, con comparsa di intervento volontario, CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7
, e CP_8 Parte_5 Parte_6 Parte_7
a Parte_8 ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha individuato l'oggetto della materia del contendere nell'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il
2 sul presupposto che, nei periodi dedotti in ricorso, Controparte_1
di fatto – un'attività lavorativa continuativa che si è esplicata secondo i canoni tipici della subordinazione e, nel conseguente, diritto al risarcimento dei danni per abuso del contratto a tempo determinato nonché alla corresponsione di alcuni trattamenti economici e normativi connessi a tale status lavorativo (ferie, tfr e trattamento assicurativo pensionistico); ii) ribadendo che i ricorrenti non chiedevano di essere assimilati ai magistrati togati, per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha affermato la propria giurisdizione;
iii) quanto alla competenza funzionale, evidenziato che la pretesa sostanziale è l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il e, dunque, la qualificazione Controparte_1 giuridica di un rapporto instauratosi con la pubblica amministrazione che si assume di natura subordinata, ha ritenuto trattarsi di una controversia individuale di lavoro ed ha, quindi, affermato la competenza del Giudice del Lavoro iii) nel merito, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emessa in data 16.07.2020, in applicazione dei principi dalla stessa enunciati, ha evidenziato che le allegazioni dei ricorrenti in ordine alla dedotta sussistenza di rapporto di natura subordinata intercorso con il Controparte_1
sono state svolte con riferimento alla generalità dei giudici di pace,
[...] cuna deduzione precisa in merito alla loro specifica posizione>; ha aggiunto che, nel caso di specie, la verifica concreta dello svolgimento di prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali ed accessorie, sotto la direzione del datore di lavoro, è risultata preclusa dalla circostanza che i ricorrenti non hanno in alcun modo specificato l'attività effettivamente espletata, il concreto impegno in termini di giorni o ore di lavoro, il numero e la frequenza delle udienze celebrate, il numero di sentenze emesse, non hanno chiarito in cosa consistesse l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, a quali tabelle organizzative fossero soggetti (e quale fosse il tenore delle specifiche diposizioni tabellari che li riguardavano), il carattere esclusivo della loro prestazione (chiarando se svolgevano contemporaneamente altra attività professionale), il volume di lavoro assegnato, gli ordini di servizio ricevuti, l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento della funzione di giudice di pace (e, eventualmente, l'ammontare di altri compensi percepiti per lo svolgimento di altra attività lavorativa). I ricorrenti si sono limitati ad indicare il periodo in cui hanno prestato la propria attività, hanno rinviato con riferimento alla singola posizione lavorativa ai documenti allegati al ricorso, in alcun modo descritti nell'atto introduttivo, precludendo quindi un esame nel merito da parte del Tribunale>; ha ulteriormente aggiunto, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c., che la documentazione allegata al ricorso non può supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo;
ha, quindi, concluso affermando che tutte le domande attoree, aventi come elemento costitutivo proprio la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come lavoro subordinato, non possono trovare accoglimento, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le domande volte al riconoscimento del diritto alle ferie, al trattamento previdenziale e al TFR, nonché all'abuso della reiterazione dei contratti a termine presuppongono infatti l'accertamento della subordinazione (in quanto istituti riconosciuti sia dal diritto nazionale che da
3 quello eurounitario soltanto ai lavoratori subordinati), accertamento precluso nel caso di specie dalle carenze di allegazione di parte ricorrente>.
2. Contro detta decisione Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4
624/2024) lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione per vizio di ultra petizione per essersi il giudice pronunciato- richiamando il trattamento previdenziale e il Tfr – oltre i limiti delle richieste fatte valere in giudizio, circoscritte al risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine soprattutto in ragione della rinuncia, effettuata in corso di causa, al risarcimento del danno per il mancato godimento delle ferie;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha affermato la carenza di autosufficienza del ricorso introduttivo e la carenza di allegazione probatoria, omettendo di valutare tutta la documentazione prodotta e necessaria ad individuare la reiterazione del rapporto di lavoro e la conseguente richiesta di risarcimento del danno (mandati, attività svolta, giorni di udienza, provvedimenti resi, ammontare dei compensi percepiti); documentazione espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e prodotta in giudizio. Gli appellanti hanno quindi insistito nell'accoglimento delle originarie domande sub 1) e 2).
2.1. Si è costituito in giudizio il , resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto (con la riproposizione anche delle eccezioni rimaste assorbite e/o non esaminate, in specie l'eccezione di prescrizione quinquennale avente ad oggetto tutte le pretese economiche vantate dagli appellanti); in via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 133, primo comma, lett. i) e 135, primo comma, lett. a, c.p.a. 2.2 Con successivo e distinto atto di gravame (RG. n. 795/2024), Parte_5
e han
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 la medesima sentenza formulando le stesse censure dei colleghi.
2.3. Anche in detto giudizio si è costituito il , resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rigetto (con riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite e/o non esaminate) e impugnando in via incidentale la gravata sentenza lamentandone, per le stesse ragioni, l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 2.3. Disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei distinti gravami, all'odierna udienza, espletati gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Gli appelli sono infondati e devono essere respinti, sebbene per le diverse ragioni che seguono.
4. Preliminarmente va osservato che, così come dedotto nel gravame principale, all'esito delle rinunce effettuate nel corso del giudizio di primo grado (cfr memoria depositata il 10/6/2022), la materia del contendere è limitata alle domande avanzate ai soli punti 1) e 2) delle originarie conclusioni e più
4 esattamente alla richiesta di risarcimento del danno per abusiva reiterazione degli incarichi ricoperti di giudice di pace, per asserita violazione della direttiva 70/99/CE e della direttiva 88/03/CE, sull'assunto che per le modalità di svolgimento di dette funzioni agli appellanti andrebbe riconosciuta la qualità di
“lavoratore” per come definita dalla giurisprudenza eurounitaria (richiamando in particolare le note sentenze del 16 luglio 2020 C-658/18 UX e del 7 aprile 2022 C-236/20).
4.1. Al riguardo va precisato che sebbene la rinuncia faccia espresso riferimento ai soli punti 3) e 4) delle originarie conclusioni, dal tenore delle note depositate in prime cure e dalle ragioni del gravame si evince inequivocabilmente che detta rinuncia era estesa anche alla originaria pretesa avanzata al punto 5) per come confermato dalle conclusioni rassegnate nel gravame in cui non è riproposta alcuna domanda relativa alla 13ma e alle ferie e anzi si ribadisce, censurando la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., che la pretesa conseguente alla rinunce doveva intendersi limitata al “risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine alla luce dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea, dalle due lettere di messa in mora da parte della Commissione Europea del 15/07/2021 e del 15/07/2022 nonché del parere motivato del 14/07/2023”, senza alcuna richiesta di equiparazione con i magistrati togati.
5. Così individuato l'oggetto dell'azionata pretesa a seguito delle rinunce operate nel corso del giudizio di primo grado, va conseguentemente respinto l'appello incidentale proposto dal e volto a far dichiarare, in riforma della gravata CP_1 sentenza, il difetto di gi e del giudice ordinario.
5.1. Così come evidenziato nella gravata sentenza, i ricorrenti non chiedono di essere assimilati ai magistrati togati, al pari di quanto domandato nelle controversie oggetto delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione con sentenze a SU nn.21986/2021 e n. 27198/2017>.
5.2. Le pronunce di legittimità invocate dal (da ultimo Cass n. CP_1
16839/2024) e la stessa pronuncia di questo Co dotta a supporto della affermata giurisdizione del giudice amministrativo hanno a oggetto controversie in cui tutte le pretese avanzate, compresa quella risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine, trovavano fondamento sull'asserita equiparazione della magistratura onoraria alla magistratura togata e alla rivendicazione di trattamenti economici e normativi propri di quest'ultima, richiesta che sebbene sostanzialmente azionata anche con il ricorso introduttivo è stata successivamente abbandonata nel corso del giudizio di primo grado, eliminando dalla domanda ogni riferimento alla magistratura ordinaria, che di contro fonda, secondo la consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità e di quelli amministrativi, la giurisdizione esclusiva di questi ultimi ogni qualvolta il giudice onorario chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali Controparte_1 es ati, rivendicando un analogo trattamento.
6. Passando all'esame del gravame principale, appare di tutta evidenza come nella soluzione della controversia sia decisivo l'art. 1, comma 629, legge n.234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), disposizione che ha modificato l'art. 29 d. lgs
5 116/2017 rubricato Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio, e che, per quanto qui rileva, ora prevede:
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. .………..
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo
6 e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
….
6.1. Per come inequivocabilmente emerge dai lavori parlamentari, le disposizioni dei commi da 629 a 633 dell'articolo 1 sono volte a “dare attuazione agli «interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovrannazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno», in tal modo tra l'altro rispondendo ai rilievi avanzati dalla Commissione europea con riguardo al rapporto di lavoro dei magistrati onorari”.
6.2. Dagli atti depositati in prime cure emerge che contro le previsioni di cui ai citati commi gli appellanti, unitamente ad altri colleghi, hanno proposto ricorso al TAR Lazio (RG n. 8383/2022) ed è utile richiamare l'esito del giudizio, sebbene non menzionato nel gravame né in sede di discussione, atteso che le questioni sottoposte all'esame del giudice amministrativo erano state prospettate anche nel corso del giudizio di primo grado e riproposte in parte in questa sede.
6.2.1. Davanti al TAR gli appellanti avevano lamentato: I) Violazione ed erronea applicazione della direttiva 1999/70/CE, all. Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Violazione ed erronea applicazione direttiva 97/81/CE – Violazione ed erronea interpretazione direttiva 2003/88/CE – Violazione ed erronea applicazione direttiva 89/391/CE – Violazione e mancata applicazione delle sentenze europee del 16/7/2020 e del 7/4/2022 – Violazione ed erronea interpretazione delle procedure di infrazione del 16/7/2021; II) Violazione della direttiva 2000/78/CE – Eccesso di Potere – Incompetenza – Mancata applicazione del diritto europeo;
III) Art. 2, comma 7, D.M. 19/05/2022, eccesso
7 di potere - Erronea applicazione delle norme sull'abrogazione delle leggi;
IV) Violazione di legge – Anticomunitarietà formazione commissioni esaminatrici.
6.2.3. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1433/2024, ha respinto il ricorso, affermando, per quanto qui rileva, che: i) “Quanto alla contestazione della rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto pregresso, dedotta con il primo motivo, deve rilevarsi che tale rinuncia costituisce un effetto ex lege della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e che, pertanto, la stessa si pone al di fuori del procedimento di conferma. A corroborare quanto esposto valga osservare che nessuno degli atti in questa sede gravati menziona la rinuncia ai diritti pregressi, essendo ciò un effetto che si sviluppa esternamente alla valutazione finalizzata alla conferma. Analogamente, l'automatica cessazione dal servizio indicata dall'art. 2, comma 6, d.m. 19 maggio 2022 costituisce mera specificazione di un effetto che si verifica per legge: è una sorta di caveat per ricordare al magistrato onorario una delle conseguenze discendenti dalla mancata presentazione della domanda. Conseguentemente, la disciplina dell'art. 29, comma 5, d.lgs. 116 cit. non incide in alcun modo sulla validità della procedura: in altri termini, ove anche si ammettesse l'illegittimità della disposizione citata (per contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo), ciò non avrebbe alcun rilievo sulla procedura di conferma. Quanto evidenziato determina, in primo luogo, la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte ricorrente”; ii) “Si aggiunga, a corroborare il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata che la cessazione immediata dall'incarico dei magistrati che non presentano la domanda di partecipazione è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che non appare illogica o irragionevole. Infatti, è evidente che in sede di complessiva riorganizzazione dell'assetto ordinamentale della magistratura onoraria (avviata nel 2017 ed integrata nel 2021) il legislatore abbia effettuato delle scelte indirizzate a garantire un'uniformità di trattamento dei magistrati onorarî evitando la frammentazione della disciplina giuridica del relativo status in plurime sub-categorie: sotto tale profilo, pertanto, non appare in alcun modo sussistente la denunciata grave costrizione incidente sulla scelta di partecipare alla selezione per la conferma, posto che è coerente l'esclusione dalle funzioni onorarie di chi non voglia mantenere tale incarico alle nuove condizioni di legge. In aggiunta, può osservarsi come la conservazione di distinti regimi giuridici non appare minimamente in linea con le esigenze e le finalità della riforma, né potrebbe garantire una qualche utilità concreta ai singoli magistrati onorarî”; iii)
“Quanto all'asserito contrasto tra il diritto nazionale e quello eurounitario, così come promanante dalle pronunce del giudice europeo, e alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana, va osservato che le decisioni della Corte di Giustizia hanno ad oggetto la normativa anteriore alla modifica operata con la legge di bilancio del 2022 e, quindi, una disciplina dello svolgimento delle funzioni onorarie differente rispetto a quella prospettata a valle della valutazione di conferma. A tal proposito, si può rilevare come la lettera complementare di costituzione in mora della Commissione europea (missiva del 15 luglio 2022) non abbia evidenziato criticità nella nuova regolamentazione dello stato dei magistrati onorarî che svolgano le loro funzioni successivamente alla conferma secondo le procedure di cui all'art. 29 d.lgs. 116
8 cit., essendo le contestazioni mosse relative unicamente al pregresso rapporto e alle modalità di definizione delle pretese eventualmente da questo nascenti. Quanto osservato, pertanto, conferma come la «nuova» figura di magistrato onorario «creata» a seguito del positivo superamento della procedura di conferma sia pienamente in linea con i dettami normativi dell'Unione europea”; iv) con la riforma del 2021 “la finalità del legislatore era (anche) quella di evitare la reiterazione delle conferme a tempo, suddividendo la categoria in un contingente «ordinario» per il quale era previsto al massimo una proroga e comunque in un circoscritto lasso temporale (massimo otto anni) ed uno «ad esaurimento» per il quale, stante la stratificazione di differenti discipline via via applicabile nel corso del rapporto, era invece concessa la possibilità di conferma di guisa da ottenere una sicurezza (sino all'età pensionabile) nell'esercizio delle funzioni”.
6.3. Appare utile richiamare, condividendosene le argomentazioni, anche altra recente pronuncia dei giudici amministrativi (TAR Campania n. 285/2025), con la quale, sempre in relazione alla riforma del 2021, è stata esclusa la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dell'art. 24 e 177 della Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, osservando che: i) Il legislatore, con l'approvazione della legge di bilancio per il 2022, nel modificare l'art. 29 d. lgs. 116/2017, ha introdotto un meccanismo in base al quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto (15 agosto 2017),
“possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”. Il meccanismo è dunque su base facoltativa e volontaria, dipendendo lo stesso da una libera scelta dell'interessato. La non conferma – che si ha sia nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, che si ribadisce è del tutto volontaria, sia in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3 – comporta il riconoscimento di un'indennità il cui ammontare è fissato dallo stesso legislatore, indennità che l'interessato può sempre rifiutare. In altri termini, il legislatore, nel tracciare una disciplina volta a definire gli effetti economici del rapporto onorario cessato, pretende una rinuncia ad ogni relativa pretesa perseguendo l'obiettivo, del tutto ragionevole e legittimo, di prefigurare l'ammontare complessivo dell'esposizione finanziaria alla quale è sottoposto nella definizione dei rapporti con i giudici onorari, in ossequio al principio di pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 81 Cost. Essendo fatta salva la possibilità per l'interessato di decidere diversamente e, quindi, di non optare per la conferma, non si ravvisa alcuna violazione delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 117 Cost. e dell'Unione in materia di diritto di difesa. L'eccezione di illegittimità costituzionale appare quindi infondata>; ii) non si ritiene che la previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 689, L. n. 234/2021, vada di contrario avviso alle indicazioni della Commissione europea in ordine alla necessità di stabilizzare il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Al contrario, con quella previsione, il legislatore, nel prendere atto della natura subordinata dei rapporti di lavoro in discussione, ha inteso tracciare una linea di demarcazione volta a definire, una volta per tutte, le situazioni economiche pregresse, senza imposizioni ma su base volontaria. È pur vero che, con la partecipazione alla procedura valutativa, si determina la preclusione all'esercizio della tutela giurisdizionale volta a rivendicare il riconoscimento dei diritti pregressi nascenti dal cessato rapporto onorario, tuttavia, si ripete, questo
9 effetto è sempre rimesso ad una libera valutazione dell'interessato, il quale, in ogni caso, in caso di accettazione matura in diritto alle previste indennità>.
7. Sulla scorta dei richiamati princìpi, va osservato che non risulta agli atti che gli appellanti abbiano aderito alla procedura di conferma né risulta che abbiano riscosso l'indennità di cui all'art 29 comma 2, prevista tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa.
7.3. Il difensore dei predetti in sede di discussione orale, non ha fornito informazioni certe sul punto, sebbene la circostanza andasse precisata nel gravame atteso che il tema della sopravvenuta riforma aveva già formato oggetto di rilievi nel corso del primo grado, limitandosi a rappresentare un'asserita non congruità degli importi riconosciuti dal legislatore. Neppure il ha dedotto alcunché sul punto, limitandosi a richiamare la riforma CP_1
9 d.lgs 116/2017 operata dalla legge 234/2021 e la giurisprudenza, anche, costituzionale intervenuta sul punto.
7.4. Il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire detto profilo, poiché l'eventuale mancata partecipazione alla procedura di conferma, l'eventuale mancata conferma o anche l'eventuale rinuncia all'indennità in questione, così come previsto dal citato comma 2 dell'art. 29 risultano irrilevanti nel caso in esame attesa l'infondatezza della domanda per assoluto difetto di allegazione e prova del danno.
7.5. A fronte del sopra richiamato quadro normativo, gli appellanti non possono limitarsi a invocare l'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 (e l'esonero dall'onere della prova in questo insito) poiché, a prescindere da ogni altra questione, il legislatore del 2021 è intervenuto con una disciplina speciale nei confronti dei giudici onorari, prevedendo non solo la procedura di conferma, ma, in alternativa, un'indennità risarcitoria puntualmente quantificata, con esonero dall'ordinario onere probatorio.
7.6. Ne consegue che gli appellanti ben potevano, così come riconosciuto dalla riforma, rifiutare di partecipare a detta procedura ovvero rinunciare a detta indennità, ma a detto rifiuto consegue necessariamente l'applicazione delle ordinarie regole in materia di risarcimento e in specie di prova del danno asseritamente patito dalla lamentata reiterazione degli incarichi ricevuti, prova che difetta totalmente nella specie.
7.7. Il gravame sul punto tace e va ribadito come l'intervento della riforma del 2021 già nel corso del giudizio di primo grado imponesse di prendere specifica posizione, chiarendo le ragioni dell'eventuale rifiuto, con l'allegazione di circostanze utili ad affermare non solo l'effettiva esistenza di un danno, ma anche a ritenere in concreto e con specifico riferimento alle singole posizioni non congrue le misure adottate dal legislatore, anche con specifico riferimento all'indennità da questi predeterminata.
7.8. Detti elementi non possono certo trarsi dagli originari ricorsi introduttivi, dovendosi convenire con il Tribunale nell'evidenziare la lacunosità delle originarie allegazioni, poiché, così come posto in rilievo nella gravata sentenza, sebbene ad altri fini, < la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui
10 l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione>. Il gravame non tiene conto del consolidato principio di diritto, insistendo nel richiamare genericamente la documentazione prodotta in prime cure senza puntualizzare neppure in questa sede per ciascuna appellante l'attività effettivamente espletata, il concreto impegno in termini di giorni o ore di lavoro, il numero e la frequenza delle udienze celebrate, il numero di sentenze emesse, non hanno chiarito in cosa consistesse l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, a quali tabelle organizzative fossero soggetti (e quale fosse il tenore delle specifiche diposizioni tabellari che li riguardavano), il carattere esclusivo della loro prestazione (chiarando se svolgevano contemporaneamente altra attività professionale), il volume di lavoro assegnato, gli ordini di servizio ricevuti, l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento della funzione di giudice di pace (e, eventualmente, l'ammontare di altri compensi percepiti per lo svolgimento di altra attività lavorativa)> (cfr pg 13 sentenza gravata).
7.9. Nella specie, poi, difetta proprio la prospettazione di un effettivo e concreto danno, avendo affidato gli appellanti l'azionata pretesa risarcitoria esclusivamente alla richiesta applicazione dell'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 (invero sostituito dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) e al conseguente esonero probatorio, arrivando a definire detto danno in re ipsa, senza invece preoccuparsi di allegare, né tantomeno dimostrare, l'effettivo pregiudizio che avrebbero patito (non è stato dedotto né dimostrato se nel corso dei rapporti onorari abbiano o meno continuato a svolgere attività professionale e quanto eventualmente percepito a tale titolo, se e quali più remunerative attività di lavoro siano state rifiutate, quali scelte di vita siano state condizionate con pregiudizi economici dalla reiterazione degli incarichi che si assume abusiva, ecc).
7.10. I parametri economici previsti dal più volte citato comma 2 dell'art. 29 non sono affatto simbolici, soprattutto tenuto conto, nella specie, dell'ampia durata dei singoli rapporti dedotti in giudizio sicché gli appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare in concreto di avere patito un pregiudizio ben maggiore rispetto a quello presuntivamente quantificato dal legislatore, mentre nulla è stato dedotto né dimostrato sul punto né tantomeno sono state chiarite le ragioni del mancato accesso alla procedura di conferma ovvero del rifiuto dell'indennità risarcitoria .
7.11 E' allora opportuno richiamare i princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in analoghe fattispecie di abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine ben applicabili a quella in esame e quindi che: i) “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a
11 termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive ( Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18)” (ex plurimis Cass n. 14815/2021); ii) l'abuso del ricorso a fattispecie contrattuali di "lavoro flessibile" - in genere -essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, può produrre per il lavoratore effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi e che, nell'ipotesi ordinaria, consistono nella perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile, anche se non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore, ma in ogni caso, l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) dovendosi però escludere che tale danno, nel lavoro pubblico, possa configurarsi come danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica per la quale si è lavorato, perché al "posto stabile" non si può avere diritto senza aver superato il vaglio di un concorso pubblico (ex plurimis SU n. 5072/2016 e succ. conformi); iii) il lavoratore pubblico ha diritto a tutto il risarcimento del danno (come sopra identificato) e - per essere agevolato nella prova, perché ciò deriva dall'interpretazione eurounitariamente orientata, richiesta dalla CGUE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, , C- Per_1
50/13 - ha, in primo luogo, diritto senza necessità di prova alcuna all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, cit., essendo, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio del danno (quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario”); peraltro, al lavoratore pubblico non è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si sono tradotti in un danno patrimoniale più elevato ovvero dimostrare la lesione di altri diritti suscettibili di risarcimento (SU citate e giurisprudenza di legittimità successiva e conforme).
7.12 Nella specie: i) le misure adottate dal legislatore del 2021 risultano proporzionate, effettive, sufficientemente energiche e idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa da numerose e note sentenze della Corte di giustizia UE (da ultimo anche CGUE sentenza del 27/6/2024 causa C 41/23) e in conformità ai princìpi richiamati (in tal senso anche C.d.A. Roma n. 4056/2023), tenuto conto della facoltà di richiesta di conferma e del conseguente trattamento economico normativo riconosciuto in caso di positivo superamento ovvero dei parametri economici fissati per la liquidazione dell'indennità forfettizzata, dovendosi escludere profili di illegittimità costituzionale per le ragioni già esposte;
ii) gli appellanti nulla hanno dedotto in ordine all'essersi avvalsi o meno di dette misure e neppure hanno in alcun modo giustificato l'eventuale rifiuto opposto;
iii) gli stessi non hanno allegato né tantomeno meno provato, secondo il disposto degli artt. 1223 e ss, l'asserito danno patito non potendo trovare applicazione nella specie il dettato dell'art. 32
12 comma 5 legge n. 183/2010 attesa la sopravvenuta normativa speciale contenuta nella legge n. 231/2021.
8. Ad ulteriore supporto dell'infondatezza dell'azionata pretesa va osservato che presupposto per il riconoscimento del danno c.d. comunitario nell'importo forfettizzato nell'indennità di cui all'invocato art. 32 comma 5 legge n. 183/2010, quale parametro equivalente in combinato disposto con l'art. 36 comma 5 d.lgs n. 165/2001, è l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che, però, la giurisprudenza di legittimità ha negato nei confronti dei giudici onorari con la nota sentenza n. 10080/2023 (in precedenza anche Cass. n. 13973/2022), nella quale è stato espressamente affermato che “l'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il , ma ad un rapporto di servizio Controparte_1 onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso”.
8.1. Identiche conclusioni si rinvengono anche nell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, con cui più volte il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi nei confronti di tutte le figure della magistratura onoraria (quindi anche nei confronti dei Giudici di Pace), ha reiteratamente ribadito la natura
“onoraria” delle funzioni svolte, escludendo la fondatezza dell'assunto secondo cui la Corte di giustizia avrebbe sancito l'equiparazione tra magistrati onorari da un lato e magistrati ordinari, sottolineando che al legislatore nazionale è stato riconosciuto un margine di discrezionalità nell'organizzazione del proprio potere giurisdizionale, attraverso la definizione per legge delle modalità di reclutamento delle diverse categorie di magistrati e di ripartizione tra loro delle funzioni giurisdizionali e che, tenuto conto dell'art. 106 Cost, con l'investitura e l'inserimento del magistrato onorario nell'ordine giudiziario si è data attuazione ad un modello misto, “in cui per ragioni afferenti alla riserva in favore della sovranità statale del potere giurisdizione prevale un'organizzazione pubblicistica con magistrati di carriera, reclutati con i metodi tradizionali di carattere selettivo per la dotazione di personale delle strutture burocratiche, ma che è allo stesso tempo aperto alla società civile e alle sue componenti attive nel settore delle professioni forensi o di soggetti comunque titolati in base alla formazione universitaria e al percorso di carriera svolto”, un modello misto che giustifica un diverso trattamento giuridico;
inoltre, nessuno degli innovativi profili ordinamentali e fondativi del peculiare status lavorativo dettati dal d.lg n.116/2017 e soprattutto dalla riforma introdotta dalla legge di stabilità del 2022 risultano essere stati affrontati (né, a maggior ragione, definiti) dalle sentenze della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (C-658/18) e del 7 aprile 2022 (C- 236/20), riforma che ha dato “pieno riconoscimento sul piano giuridico ed economico del magistrato onorario, evidentemente inteso a conformare l'ordinamento giuridico interno ai principi formulati in materia a livello sovranazionale. Nell'attuazione del modello costituzionale di giurisdizione
13 prefigurato dall'art. 106 Cost., con l'apertura dell'organizzazione giudiziaria statale a figure reclutate dalla società civile si è quindi attribuita alle professionalità del settore giuridico in possesso del necessario titolo di formazione universitario la possibilità di esercitare funzioni giurisdizionali in linea di principio riservate a magistrati di carriera reclutati per concorso”; in altri termini, “in base alla riforma organica ora richiamata l'unico momento di verifica di idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali è dunque quello previsto dal più volte richiamato art. 29, ai fini della conferma dell'incarico fino all'età massima per l'incarico. Al superamento della procedura valutativa consegue inoltre la possibilità di «optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie», con conseguente riconoscimento di un trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale amministrativo all'area funzionari (area III) in base al contratto collettivo nazionale del comparto giustizia, oltre ad un'indennità di funzione (indennità giudiziaria) e al trattamento economico sostitutivo della mensa (commi 6 e 8)”; non è, dunque, ravvisabile alcuna violazione del diritto comunitario, posto che “nella prospettiva delineata dalla Corte di giustizia può infatti affermarsi che i magistrati onorari non si trovano in situazioni comparabili con quella dei magistrati ordinari per legittime ragioni risalenti al modello costituzionale di magistratura, che assegna ai secondi la giustizia c.d. minore, sulla base di un rapporto di carattere onorario che trae origine dall'esigenza di reperire adeguate professionalità esterne all'organizzazione giudiziaria statale e di assicurare loro condizioni lavorative idonee a consentire di continuare a svolgere l'attività professionale o lavorativa sulla cui base è stato assegnato l'incarico, senza concorso”, risultando così insussistenti “i dubbi di conformità con il diritto dei trattati europei e la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia più volte menzionata, nella misura in cui secondo l'ordinamento giuridico interno il magistrato onorario oltre che rispondente al modello costituzionale di magistratura si pone quale figura di giudice reclutato dal mondo delle professioni giuridico-forensi per l'esercizio della giurisdizione nelle controversie di minore importanza. L'assunzione dell'incarico è riferibile dunque ad una scelta dell'interessato, onorato delle funzioni giurisdizionali senza concorso in virtù delle capacità dimostrate nel settore professionale in cui svolge la propria attività lavorativa principale, che gli è consentito di mantenere per tutta la durata dell'incarico e che, con i più recenti interventi normativi, può convertire in incarico stabile in regime di esclusività e retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. sopra richiamato, e connesso trattamento previdenziale” (CdS n. 1334/2024). La giurisprudenza amministrativa ha anche escluso che la sistematica reiterazione dei contratti sia idonea a sostanziare la domanda di risarcimento argomentata sulla violazione dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, tenuto conto che il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente richiamato dal d.lgs. 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), e ciò nell'ambito delle norme deputate alla disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 29, comma 4), sicché, nel caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, la forma di tutela del lavoratore pubblico consiste, dunque, nello strumento risarcitorio, ben assicurato dalle previsioni del nuovo art. 29 (cfr da ultimo TAR Lazio n.
14 20056/2024), anche tenuto conto di quanto affermato dalla Consulta (Corte Cost n.89/2003, Corte Cost n. 250/2021) 8.2. Infine anche la giurisprudenza di merito (C.d.A. Roma n. 4056/2023 cit., C.d.A. Milano n. 540/2024 intervenuta a conferma della sentenza di rigetto del Tribunale di Milano n. 578/2023 emessa all'esito del giudizio RG n. 1815/2021 citato nel corso del giudizio di primo grado dagli appellanti e avente identico oggetto con identiche conclusioni a quello qui in esame;
C.d.A. Venezia n. 22/2024 che ha integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 343/2020, respingendo ogni pretesa del giudice onorario invece accolta in prime cure) ha escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e la comparabilità dei magistrati onorari con i magistrati professionali sussistendo ragioni oggettive ostative alla comparazione, e quindi idonee a giustificare un diverso trattamento, ragioni evincibili dal completo (e non parziale come qui proposto) confronto tra il ruolo e la disciplina dei primi rispetto ai secondi (in punto di reclutamento, di statuto del magistrato professionale e relativi diritti e doveri, di regime di esclusività che connota il magistrato professionale che risulta antitetico a quello del giudice onorario, con specifica disciplina per il cd fuori ruolo, per gli incarichi extragiudiziari, di incompatibilità, di inamovibilità del magistrato, temperato dal regime delle incompatibilità ex art.18 e 19 Ord. giud. e dalla disciplina sull'incompatibilità ambientale (art.2 r.d. n.511 del 1946), dalle limitazioni al mutamento delle funzioni- da giudicante a requirente e viceversa: art.13 d.l.vo n.160 del 2006-, di accesso alle funzioni direttive o semidirettive del solo magistrato professionale o, ancora di presidenza di collegi giudicanti, degli istituti dell'assegnazione, dell'applicazione e della supplenza, essendo per tale ultimo istituto, l'ambito applicativo diversamente strutturato e ad ampio spettro e fortemente incidente sulle condizioni lavorative del magistrato rispetto alla supplenza riferita al giudice onorario, ecce..). Per la richiamata giurisprudenza di merito, “non solo l'accesso con concorso assicura sia sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello attitudinale, l'accesso alla magistratura professionale, ma anche lo svolgimento del rapporto è regolata da norme che fortemente influenzano o delimitano lo svolgersi della funzione giudiziaria assegnata al magistrato ordinario. Si tratta, quindi, di una serie di condizioni oggettive che interessano la categoria del magistrato ordinario che connotano la
“natura del lavoro”: esse si caratterizzano per una molteplicità di aspetti, con articolazione delle diverse esigenze sottese all'esercizio della giurisdizione e alla sua organizzazione, per cui solo il magistrato ordinario è nelle condizioni, per il suo peculiare statuto di assicurare lo svolgimento del servizio in tutte le sue declinazioni. Ci si riferisce a: competenza per materia, attitudini, esclusività, limitazioni di status penetranti al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza in relazione a tutti gli istituti sopra evidenziati, esercizio di funzioni organizzative. Si tratta al contempo di “condizioni d'impiego” che sono imprescindibili per assicurare l'assetto ordinamentale giudiziario come concepito dal legislatore costituzionale”, così da risultare integrate le condizioni delineate dalla giurisprudenza eurounitaria (C.d.A. Venezia n. 22/2024 cit).
8.3. Le concordi ragioni dei giudici di legittimità, dei giudici di merito e dei giudici amministrativi, alle quali per brevità si rinvia, sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
15 9. La reciproca soccombenza, la natura della questione trattata in questa sede, trascurata dal Tribunale, e le conseguenti diverse ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del grado.
9.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Non sussistono nei confronti del appellante incidentale le condizioni di CP_1 cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (ex plurimis Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale;
dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 16.1.2025
La Presidente est dott.ssa Vittoria Di Sario
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