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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 189/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025, promossa
OGGETTO: d a
[...]
e
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 impugnazione di
, c.f. , DE Parte_3 C.F._2 delibera assembleare - c.f. , con il Parte_4 C.F._3 spese condom. patrocinio dell'avv. FARINA NADIA, elettivamente domiciliati in
VIA CARLO ZIMA 1/A - 25121 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTI
c o n tr o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERONI PIERCARLO e dell'avv. PERONI MATTEO, elettivamente domiciliati in VIA G. SAVOLDO, 12 - 25124 BRESCIA, presso i menzionati difensori.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di ES, sezione terza, pubblicata il 26/01/2023 con il n. 153/2023.
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 15 di , e Parte_1 Parte_3
Parte_5 adversis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 153/2023 ord. del Tribunale di ES (resa a definizione dei giudizi riuniti nn.
17773/2016 e 17775/2016 RG), emessa in data 23/01/2023, depositata presso la competente Cancelleria il successivo 26/01/2023 e notificata lo stesso 26/01/2023, voglia la Corte di Appello di ES: IN VIA
PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello incidentale formulato in via subordinata dal;
NEL MERITO: - previ tutti gli accertamenti e le Parte_2
declaratorie del caso, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e, comunque, annullare le delibere dell'assemblea condominiale del 27 giugno 2016, punti 1 e 3 dell'ODG oggetto di impugnazione e nel contempo disporre la restituzione agli appellanti delle somme versate e richieste sulla base di tali illegittime delibere, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, procedimento di mediazione compreso, e con condanna del a restituire le spese di primo grado pagate allo Controparte_1 stesso e ammontanti a € 15.320,76, imposta di registro della sentenza compresa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal pagamento al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: si rinvia alla documentazione già prodotta in atti e si insiste ancora a che: - occorrendo venga disposta CTU volta ad accertare l'incompleta,
l'insufficiente ed irregolare, nonché non immediata verificabilità, della rendicontazione annuale 2015 da parte dell'amministratore sottoposta all'assemblea e da questa approvata, siccome non conforme alla normativa ex art. 1130 bis c.c., e la corretta quantificazione monetaria delle spese dell'acqua condominiale annuali e la relativa ripartizione;
- viste le istanze istruttorie avversarie, gli appellanti si oppongono alla richiesta formulata dal di ordinare ad “ Parte_2 Parte_6
Pag. 2 di 15 l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei certificati originali delle pec in quanto domanda rivolta strumentalmente a ritardare l'esito della causa ed in quanto, l'appellata avrebbe dovuto produrre, a dimostrazione dell'asserita consegna, l'apposita e consueta “Ricevuta di avvenuta consegna” rilasciata da “ . Ferma ogni contestazione già Parte_6 proposta avverso la documentazione riversata in atti da Controparte, si producono [omissis]. di : Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento del caso, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di ES,
In via principale e nel merito Rigettare integralmente l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_5 [...] avverso la sentenza n. 153/2023 pubblicata dal Tribunale Parte_3
di ES in data 26.01.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto. In via incidentale subordinata Al fine di non incorrere in decadenze e solo nell'ipotesi in cui l'odierno giudicante ritenesse di non confermare la sentenza di primo grado, in via di appello incidentale subordinato si chiede che la sentenza di primo grado venga riformata nella parte in cui afferma che il rendiconto 2015 presenti irregolarità. Si dovrà invece stabilire che il bilancio consuntivo 2015 non presenta irregolarità e comunque deve ritenersi valido e regolarmente approvato. In via istruttoria Pur ritenendo la causa di natura prettamente documentale. Qualora codesto Giudice lo ritenga opportuno, si richiede di ordinare ad “ , P.IVA Parte_6
quale gestore del servizio di posta elettronica certificata P.IVA_2
in uso all'amministratrice, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei certificati originali, ovvero in copia autentica, attestanti l'avvenuta accettazione e consegna delle pec del 23.05.2016 e del 24.05.2016 al Dott. Pt_3
(prodotte dalla scrivente difesa: (a) sub all.
9-17 con la comparsa di costituzione nel giudizio RG 17773/2016; (b) sub all 44 – 50 alla
Pag. 3 di 15 presente memoria). Circa le istanze istruttorie attoree si rinnovano le eccezioni di cui alla terza memoria del 19 novembre 2018. In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione che davano luogo a due differenti giudizi, poi riuniti, proprietario di quattro unità Parte_1
immobiliari, nonché e Parte_5 Parte_3 comproprietari di due unità immobiliari, impugnavano la delibera adottata il 27 giugno 2016 dall' assemblea del Controparte_1 in Desenzano del Garda relativamente all'approvazione del punto 1 all'ODG “analisi ed approvazione del rendiconto di gestione 2015 e riparto”, nonché del punto 3 “analisi ed approvazione bilancio preventivo 2016, riparto e rateizzazione, ivi compresa la rata di acconto per l'anno successivo” chiedendone la declaratoria di illegittimità, invalidità e nullità e/o annullamento.
Deducevano che: I) il rendiconto condominiale era incompleto, errato e non conforme alle previsioni dell'art. 1130 bis c.c.; II) il riepilogo finanziario non era stato redatto;
III) i dati inerenti alla situazione patrimoniale erano errati e, comunque, non immediatamente verificabili;
IV) il riparto delle spese dell'acqua non era conforme agli effettivi consumi e questo inficiava anche il riparto finale del bilancio preventivo 2016; V) la ripartizione tra i condòmini del fondo di riserva straordinario era errata non conteggiando alcuni versamenti dei coniugi con ripercussioni sia sul consuntivo 2015 che Persona_1
sul preventivo 2016.
Si costituiva il opponendosi e contestando tutte Controparte_1
le avverse deduzioni.
Con sentenza n. 153/2023 il Tribunale di ES rigettava l'impugnazione, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Ritenuta prova ammissibile la CTU redatta nel giudizio di revoca
Pag. 4 di 15 dell'amministratore del condominio (Tribunale di ES – CP_1
RG 6079/2017), esaminati e fatti propri i contenuti della stessa, il
Tribunale riteneva infondata l'impugnazione poiché le irregolarità emerse nel bilancio consuntivo 2025, peraltro sanate nei bilanci successivi, non potevano dar luogo ad annullamento delle delibere impugnate non essendo stati violati i principi codicistici in tema di redazione del rendiconto condominiale.
Inoltre, mancava in capo agli impugnanti un apprezzabile danno patrimoniale dovuto alle lamentate irregolarità del bilancio consuntivo
2015 e di quello preventivo 2016.
Avverso la sentenza interponevano appello Parte_1
e . Parte_3 Parte_5
Si costituiva il resistendo all'impugnazione e Controparte_1
proponendo appello incidentale subordinato.
All'udienza del 19/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano una motivazione contraddittoria, incomprensibile, insufficiente, illogica e disordinata dovuta all'omessa disamina di fatti decisivi nonché della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo criticano la sentenza per aver il Tribunale ritenuto la carenza di interesse ad agire sull'erroneo presupposto della mancanza di un pregiudizio economico loro derivato che, al contrario, deve essere rinvenuto nelle errate imputazioni di alcuni pagamenti, nonché nell'ulteriore pregiudizio loro derivante dai vizi formali della contabilità e della rendicontazione tali da ostacolare un voto consapevole ed informato, oltre che rendere difficoltosa la possibilità di vendita delle unità abitative per l'impossibilità di consegnare ai potenziali acquirenti copia di rendicontazioni conformi alla legge.
Pag. 5 di 15 Con il terzo motivo censurano la sentenza nel punto in cui il primo giudice considera “semplici irregolarità” l'assenza del riepilogo finanziario, l'inattendibilità e la non immediata verificabilità delle informazioni del rendiconto, l'utilizzo di un metodo contabile diverso da quello di “cassa”, poiché tali violazioni all'art. 1130 bis c.c. avrebbero dovuto condurre all'annullamento delle delibere.
Deducono, inoltre, i seguenti vizi del bilancio:
I) l'omessa registrazione di alcuni movimenti in uscita, peraltro non approvati dall'assemblea (€ 15.000 in favore dell'amministratore ed € 57,33 per un pagamento CP_2
effettuato dall'amministratrice Comi);
II) l'erronea registrazione di alcuni movimenti in entrata o in uscita che avrebbero dovuto essere contabilizzati diversamente o figurare in un prospetto diverso da quello in cui, invece, sono stati inseriti (€ 130 come anticipo amministratore Comi;
€ 200 di un acconto spese del 2016; € 221,09 di un deposito cauzionale a Garda Uno S.p.a.; € 9,10 per interessi attivi bancari;
€ 43,49 di sanzioni fiscali);
III) omessa esposizione nella situazione patrimoniale delle spese legali rifuse dagli attori con pagamenti effettuati con riserva di ripetizione che sarebbero dovuti confluire in un fondo di riserva in vista di una eventuale futura restituzione da parte del
Parte_2
IV) maggiori addebiti per 66,00€ per la ricerca guasto (rifuse ad dal condominio in corso di causa); € Parte_1
482,92 per spese € 76,13 per fotocopie e Parte_7
cancelleria;
V) errata imputazione del pagamento di € 1230,87 ad
[...]
anziché ai coniugi Parte_1 Persona_1
VI) errato computo delle spese di acqua condominiale.
Con il quarto motivo lamentano l'omessa pronuncia sulla illegittimità
Pag. 6 di 15 del bilancio e riparto preventivo 2016 (punto 3 all'OdG) derivante dall'erroneità del riparto consuntivo 2015 nonché dalla ripartizione dell'acqua 2016 effettuata sui millesimi anziché sui consumi effettivi.
Con il quinto motivo contestano l'omessa e/o insufficiente disamina dei documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, della CTU del dott. resa nel differente Per_2
procedimento (Tribunale di ES – RG 6079/2017), nonché dell'ordinanza, passata in giudicato, resa dalla Corte d'Appello di
ES in data 28.10.2019 a definizione del giudizio n. 156/2019 RG di revoca dell'amministratore di condominio CP_3
Con il sesto motivo si dolgono della regolamentazione delle spese liquidate al con una somma superiore alla nota spese Parte_2 depositata da quest'ultimo.
Deducono, inoltre, la non chiarezza dell'ammontare complessivo liquidato, lo scaglione tariffario considerato, i compensi delle singole fasi (tenuto conto che il aveva rinunciato alla fase Parte_2 istruttoria), l'eventuale applicazione di aumenti ex art. 4, comma 1 bis
D.M. 55/2014 (non dovuti, poiché il si era costituito con Parte_2 modalità analogiche ed i successivi scritti erano sprovvisti di collegamenti ipertestuali), oltre che il riconoscimento delle spese della mediazione (non dovuti per il mancato consenso manifestato dal solo condominio).
APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Con unico motivo il ritiene erronea la sentenza Controparte_1
nella parte in cui il bilancio condominiale viene ritenuto afflitto da irregolarità non meglio specificate.
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Non è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà o poca chiarezza della sentenza impugnata poiché le argomentazioni sono idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento.
Pag. 7 di 15 Né può ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia su profili di illegittimità ritenuti implicitamente assorbiti.
Il secondo e terzo motivo dell'appello principale, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Gli appellanti, come già fatto nei differenti giudizi di impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci 2005-
2014/2016/2017/2018, tutte rigettate, prospettano ragioni di invalidità delle deliberazioni assembleari consistenti nella illegittimità del rendiconto condominiale perché redatto in difformità ai requisiti dettati dall'art. 1130-bis c.c..
In particolare, allegano I) l'assenza del riepilogo finanziario;
II) la non immediata verificabilità delle voci di entrata e di uscita, della situazione patrimoniale e del registro di contabilità; III) la violazione del criterio contabile di cassa;
IV) lamentano l'errata o mancata valutazione dei documenti da cui il Tribunale avrebbe potuto ricavare tali profili di invalidità (perizia del CTU dott. nonché ordinanza di questo Per_2
Ufficio del 28.10.2019).
Ebbene, ai sensi dell'art. 1130 bis il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Non occorrono né forme di redazione rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci societari (Cass. 1370/2023), né specifici criteri contabili (cfr. Cass. 28257/2023).
È piuttosto necessario che sia rispettato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma al fine precipuo di rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione
(Cass. 14428/2025).
Pag. 8 di 15 Non emerge allora l'invalidità delle deliberazioni impugnate per contrarietà all'art. 1130-bis c.c.
Infatti, il rendiconto consuntivo risulta redatto con le ripartizioni pro quota per singolo condòmino; il registro di contabilità, come accertato anche dal CTU è conforme ai dati contenuti nel “registrone Per_2 completo”, presente sul sito condominiale, che riporta i movimenti dall'1/1/2014 al 31/12/2017, in modo da risultare rispettata la continuità dei saldi tra i registri e le annualità esaminate;
la nota esplicativa contiene le voci di entrata e di uscita, il conto economico ordinario al
31/12/2015 con tutti i capitoli di spesa (che elencano chiaramente tutte le sotto-voci ed i relativi singoli movimenti di spesa), il saldo di gestione nonché le numerose pendenze legali (tutte con gli odierni appellanti) ed i rapporti in corso, menzionando incarichi ad imprese ed utenze.
Inoltre, è presente un prospetto che richiama gli aspetti finanziari del
(CTU dott. pag. 24) tale da far ritenere solo Parte_2 Per_2 formalistica la dedotta assenza del riepilogo finanziario;
è rappresentata la situazione patrimoniale (debiti/crediti nei confronti dei condomini, debiti/crediti nei confronti dei terzi, liquidità risorse di cassa), la situazione dei fondi di riserva, la cui ripartizione è nell'allegato B), la riconciliazione bancaria ed il bilancio dettagliato per conto.
Lo stesso dicasi per il registro contabile ed il bilancio preventivo per l'anno 2016.
Peraltro, nel senso di dissipare ogni incertezza o insufficienza dei dati esposti depone il contenuto del verbale di assemblea del 27/06/2016 in cui sono stati trascritti gli elementi contabili principali (il totale delle spese €-28.743,14; il riporto della gestione precedente €-25.485,26; il totale delle rate versate €47.209,61; il saldo passivo della gestione di €
-7.018,79) e sono stati forniti i chiarimenti richiesti da Parte_1
su alcune voci di bilancio (“entrate in attesa di accredito”;
[...]
“anticipazioni Comi”; “suddivisione fondo di riserva”; “spesa
Pag. 9 di 15 personale per riparazione guasto box alessi”). Pt_3
Quanto al metodo contabile utilizzato dal questa Corte si Parte_2
è già pronunciata: “La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi” (sentenza n. 1622/2023) ed ancora: “Per quanto riguarda il criterio seguito per la redazione dei bilanci questo è necessariamente misto (di cassa e di competenza) dal momento che non vi sono stati regolari pagamenti da parte dei condomini” (sentenza n. 1005/2023).
È pacifico che nei dieci anni precedenti al 2014 era stata omessa l'approvazione dei bilanci e non erano stati riscossi gli oneri: situazione mai impugnata dai condòmini che, tuttavia, ha inciso sul successivo bilancio della gestione 2014 e via via sui bilanci delle successive annualità, come in quello in esame, nei quali sono stati riportati gli ingenti pregressi disavanzi.
Inoltre, vi erano oneri, inerenti all'esercizio ma non ancora riscossi al momento di redazione del bilancio, di cui l'amministratore ha dato conto nella nota esplicativa sotto la voce “entrate in attesa di accredito”.
Era, quindi, doveroso l'utilizzo del criterio di competenza o misto.
In definitiva, dalla documentazione versata in atti si ricava che il bilancio è stato redatto in conformità ai criteri di intellegibilità e chiarezza stabiliti dall'art. 1130-bis c.c. e che i condòmini sono stati posti nella condizione di conoscere i reali elementi contabili e lo stato patrimoniale del senza che possa ravvisarsi alcuna Parte_2 divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione della situazione patrimoniale del , ed i dati Parte_2
di cui il bilancio ha dato conto (cfr. Cass. 14428/2025).
Venendo alle specifiche contestazioni avverso la delibera oggetto del presente giudizio.
È legittimo il rimborso di € 15.000 in favore del precedente
Pag. 10 di 15 amministratore atteso che la questione è stata già decisa con CP_2
la sentenza n. 1005/2023 di questa Corte che ha testualmente statuito:
“Anche la censura (motivo tre) in merito alla cassa negativa di euro -
23.963,23 (punto 10 delibera) non è fondata, dal momento che tutti i punti all'O.d.g prevedevano già espressamente l'analisi e
l'approvazione del rendiconto delle singole gestioni e la voce inerente al credito del precedente amministratore (per anticipazioni spese dei servizi erogati a favore del condominio-vd nota esplicativa doc. 7) era presente nel rendiconto ed era meglio illustrata anche nello stato patrimoniale”.
Tali dati sono inutilizzabili solo nel caso in cui la loro esattezza sia stata negata con una sentenza passata in giudicato, che non è stata ottenuta dagli appellanti, poiché l'impugnativa che aveva esperito avverso la delibera del 29.12.2014 è stata Parte_1 rigettata dal Tribunale di ES con sentenza n. 528/20 del 5.3.2020; questa Corte d'Appello ha confermato sul punto il Tribunale con la sentenza n. 1005/23 del 13.6.2023; pende ricorso per cassazione.
Inoltre, l'omessa annotazione del rimborso di € 15.000 nel registro di contabilità è un errore formale che non ha inficiato, nella sostanza,
l'esattezza del bilancio nel quale è stato correttamente annotato il residuo debito verso di € 8.963,23 (ossia € 23.963,23 della CP_2 delibera del 29/12/2014 - € 15.000 pagati dal nel corso del Parte_2
2015 = € 8.963,23).
Nel senso di ritenere l'errore come meramente “concettuale” poiché la spesa poteva essere stata registrata negli esercizi di competenza, precedenti al 2014, depongono anche le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, dott. Per_2
È nel potere dell'assemblea deliberare, anche per ratifica, il rimborso di € 130,00 all'amministratore per spese da questo anticipate per effettuare la copia delle chiavi della terrazza (cfr. Cass. 36245/2022).
Devono essere rigettate tutte le doglianze inerenti ai soli aspetti
Pag. 11 di 15 formali delle registrazioni contabili, poiché: I) sono contabilizzati l'acconto di € 200 pagato da per l'annualità 2016 ed il deposito Pt_3 cauzionale di € 221,09 pagato a Garda Uno S.p.A.; II) come ammesso dagli stessi appellanti: le spese (€ 482,92) e quelle di Parte_7 cancelleria e fotocopie (€ 76,13) hanno le loro pezze giustificative;
gli interessi attivi (€ 9,10) sono stati accreditati sul conto;
le spese di ricerca guasto di € 66,00, inizialmente addebitate ad , Parte_1 sono state accollate dall'Amministratore (si veda il verbale impugnato).
Non vi è alcun obbligo da parte del di far confluire in un Parte_2 fondo di riserva le spese legali rifuse dagli appellanti con riserva di ripetizione.
L'errata imputazione ad della somma di € Parte_1
1.230,87 anziché ad – è stata emendata con la Pt_3 Parte_5
successiva assemblea del 29.05.2017.
Quanto alla spesa per l'acqua condominiale, in continuità e conformità con la decisione già assunta nelle sentenze n. 1005/2023 e 375/2025, questa Corte ritiene che la ripartizione sulla base degli effettivi consumi, come suggerisce l'appellante, non poteva essere fatta in assenza di idonee letture dei consumi, essendo al contrario corretto il criterio già individuato dal Condominio, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali (cfr. Cass. 17557/2014).
Tutti gli ulteriori motivi di invalidità sollevati oltre il termine fissato dall'art. 1137 c.c. traducendosi in una nuova causa petendi rendono nuova e, quindi, inammissibile la domanda in parte qua proposta oltre tale termine.
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
Dalla legittimità del bilancio e riparto consuntivo 2015 discende la legittimità di quello preventivo 2016 con il relativo riparto, attesa anche l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 che ha sostituito il precedente preventivo.
Anche il quinto motivo dell'appello principale va rigettato.
Pag. 12 di 15 La questione è stata già decisa con la sentenza di questa Corte n.
375/2025: “Le argomentazioni adottate da questa Corte nell'ordinanza del 28.10.2019, con la quale è stata accolta la domanda di revoca dell'amministratore condominiale attengono ad Controparte_4 irregolarità amministrative che riguardano un periodo successivo alla gestione dell'anno 2014, riferibile a così descritte: CP_3
Anno 2016: non immediata verificabilità anche da parte di un professionista delle voci di entrata ed uscita e del registro contabilità; gli altri dati inerenti la situazione patrimoniale hanno verificabilità immediata ma con rilievi;
assenza del riepilogo finanziario ( presenza nella nota esplicativa di un prospetto denominato “risorse finanziarie” ma non accostabile al riepilogo finanziario in quanto viene esposto in modo non chiaro e funzionale. Gli altri adempimenti legati al rendiconto richiamati dall'art. 1130 bis c.c. (situazione fondi e riserve, nota esplicativa) si intendono eseguiti.
Anno 2017: mancando nel fascicolo la nota esplicativa non è possibile esprimere un giudizio completo. Sono presenti con verificabilità non immediata le voci di entrata ed uscita ed il registro di contabilità che come per il 2014 non è quello ufficiale bensì un estratto del sito condominiale.”
Non vi è, dunque, alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Il sesto motivo dell'appello principale è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale ha liquidato le spese “di lite” nella somma forfettaria di
“€ 10.500,00 ed alle occorrende di legge” -senza riconoscere gli aumenti richiesti-, così attribuendo al una Controparte_1
somma superiore rispetto a quella domandata con la nota spese depositata ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., per € 10.287,90, comprensiva degli onorari per il procedimento di mediazione di €
1.470,00, di quelli giudiziali di € 6.783,00 (€ 2.025 per la fase di studio,
€ 1.349 per la fase introduttiva, € 3.409 per la fase decisionale) e
Pag. 13 di 15 dell'aumento del 30% (su 6.783,00) ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM
55/2014 di € 2.034,90, oltre accessori di legge.
Essendo precluso al giudice liquidare le spese processuali attribuendo alla parte una somma superiore a quella domandata con la nota spese depositata ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. 14198/2022), le spese del primo grado vanno liquidate nei limiti di quanto richiesto con le note spese, escludendo: le maggiorazioni previste dall'art. 4 comma
1bis DM 55/2014, poiché gli atti non sono redatti in modo tale da consentire la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno degli stessi e dei documenti allegati;
gli onorari di mediazione, perché non oggetto di specifica domanda.
L'unico motivo dell'appello incidentale subordinato è assorbito dal rigetto dei primi cinque motivi dell'appello principale.
La Corte deve rivalutare l'esito complessivo del giudizio che vede la prevalente soccombenza degli appellanti, che sono condannati a rifondere al ex art. 91 c.p.c., le spese di lite del Controparte_1 presente grado, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al
D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato
(indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_3 Parte_5 avverso la sentenza n. 153/2023, emessa dal Tribunale di
[...]
ES in data 26/01/2023, così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
− condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellato le spese di lite del Controparte_1 primo grado, liquidate in complessivi € 6.783,00 (€ 2.025 per la fase di studio, € 1.349 per la fase introduttiva, € 3.409 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Pag. 14 di 15 − condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellato le spese di lite del Controparte_1 secondo grado, liquidate in complessivi € 8.470,00 (di cui €
2.518,00 per la fase di studio, € 1.655,00 per la fase introduttiva, €
4.287,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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