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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
composto dai magistrati dr. Mario Samperi Presidente dr. Rossella Busacca Giudice dr. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1360/2014 R.G.
TRA
nato a [...], l'[...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in TI (ME), Largo dei C.F._1
Normanni n. 36, presso lo studio dell'avv. Italo Luigi Lionti, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore in riassunzione;
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Napoli n. 84, presso lo studio dell'avv. Gaetano Turrisi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta in riassunzione;
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
residente in [...], - Quartiere Poggioreale, Traversa C.F._3
1 2 Macello n. 12;
Convenuto non costituito;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in Sede;
***
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17-12-2024, svoltasi, come da decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni precisate dall'attore, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, riassunto in data 13 maggio 2021, ha ad oggetto l'azione di disconoscimento della paternità esperita da giusta Parte_1
atto di citazione depositato il 9-07-2014 nel quale l'attore, premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto ivi articolate, formulava le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare, avvalendosi di C.T.U., che il minore non è Controparte_2
figlio biologico di Ritenere e dichiarare che ha occultato Parte_1 CP_1
a la possibilità che egli non fosse padre del nascituro, al fine di indurlo Parte_1
a contrarre matrimonio con la stessa;
Ritenere e dichiarare che l'illecito comportamento della ha causato ingenti danni materiali ed esistenziali CP_1
all'attore e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni, CP_1
materiali, alla salute ed esistenziali, causati a da quantificarsi in Parte_1
corso di causa, anche a mezzo CTU o secondo l'equa valutazione del Giudice adito;
Condannare al pagamento delle spese del giudizio quantificate ai sensi del D.M.
140/12”.
In data 9-12-2014, si costituiva , eccependo la decadenza CP_1
dall'azione e chiedendo, comunque, il rigetto delle domande ex adverso formulate;
Si costituiva, altresì, anche il curatore speciale dell'allora minorenne Pt_1
2 nominato con decreto collegiale del 22 marzo 2016 del Tribunale di CP_2
TI, visto il parere del P.M. in Sede.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. all'udienza del 20-10-2016,
l'attore depositava le proprie memorie istruttorie.
Quindi, avvenuta la nomina del neodesignato G.I., la causa veniva istruita documentalmente e mediante le prove testimoniali ammesse con ordinanza del 19-04-2019.
Sennonché, all'udienza del 12 aprile 2021, il giudizio veniva dichiarato interrotto atteso che “la giurisprudenza ha chiarito che “Il processo instaurato nei confronti del minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestà o dal curatore speciale prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato, se il mutamento dello Stato, in ipotesi di parte costituita a mezzo di procuratore, non sia stato dichiarato in udienza o notificato da quest'ultimo. (Cassazione civile sez. I,
19/03/1984, n.1860); Rilevato che all'udienza odierna il curatore speciale ha depositato le proprie note dichiarando l'avvenuto raggiungimento della maggiore età in capo a Ritenuto quindi che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., va Controparte_2
dichiarata l'interruzione del presente giudizio”.
Con ricorso per la riassunzione depositato il 12 maggio 2021, Parte_1
riassumeva il giudizio, chiedendo disporsi l'udienza per la prosecuzione e, con decreto del 13 maggio 2021, il G.I. fissava l'udienza del 28-02-2022 onerando l'istante alla notificazione del ricorso e del decreto, ex art. 303 c. 1
c.p.c., entro il termine del 30-06-2021.
L'attore vi provvedeva tempestivamente come da produzione documentale del 26-01-2022, ma, mentre depositava, in data 22-02-2022, la CP_1
propria comparsa di costituzione (di nuovo difensore), Controparte_2
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Successivamente, con ordinanza dell'11-4-2022, veniva disposta CTU, affidata al dott. , al fine di “effettuare le opportune indagini genetiche Persona_1
3 ed ematologiche tese ad accertare se l'attore presenti caratteristiche Parte_1
genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di tali Controparte_2
da provare ovvero da escluderne la paternità”.
In data 21-04-2023, il nominato CTU depositava un atto nel quale dichiarava che “In merito al procedimento in oggetto, vista l'avvenuta convocazione delle parti per lo svolgimento delle operazioni peritali, nelle date del 22/02/2023 e del
03/04/2023, non mi è stato possibile espletare l'incarico conferitomi a causa della mancata partecipazione di una delle due parti in entrambe le convocazioni, pertanto, mi trovo costretto a rimettere il mandato”.
Sicché, con ordinanza dell'11 settembre 2023, il G.I. nominava un altro consulente tecnico d'ufficio individuato nella dott.ssa la Persona_2
quale, il 14-11-2023, depositava la propria relazione, concludendo che “Non è stato possibile effettuare alcuna analisi genetica sul presunto padre e Parte_1
confrontarla con in quanto quest'ultimo, parte fondamentale Controparte_2
dell'indagine sul DNA, non ha presenziato le operazioni peritali. L'indirizzo di residenza è datato 14.09.2023, risulta corretto, come da certificato;
la di lui madre, parte in causa, , non ha mai avuto contatti con la sottoscritta CTU, CP_1
seppur regolarmente avvisata tramite il proprio legale (allegato n.1), di un eventuale domicilio differente dalla residenza...Non è stato possibile, quindi, accertare se l'attore presentava caratteristiche genetiche compatibili con quelle di Parte_1
tali da provare ovvero da escluderne la paternità” mancando il Controparte_2
DNA di confronto di quest'ultimo”.
Di poi, con ordinanza del 27 marzo 2023, il G.I. “Premessi gli esiti della CTU e rilevato, ancora, che, con ordinanza del 19-04-2019, venne ammessa la prova testimoniale in relazione ai capitoli di cui ai nn. 16,17 e 18 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata dall'attore il 16-12-2016, in considerazione di quanto richiesto dall'attore nelle proprie note depositate il 24-03-2024, si ritengono ammissibili e rilevanti unicamente i capitoli di cui ai nn. 2-4-5-6-8-9-13 e 15 della medesima memoria con i testi indicati dal , rinviando per l'escussione Pt_1
4 dei testi all'udienza del 10 maggio 2024.
Infine, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 9-12-2024, la causa – matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-12-2024, all'esito della quale, come accennato, veniva rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, va, anzitutto, vagliata l'eccezione preliminare della convenuta secondo cui l'azione sarebbe inammissibile poiché CP_1
l'art. 243 bis c.c. dispone che “L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo” mentre, nella specie, la nascita di risalente al Controparte_2
21-05-2002, non è avvenuta durante il matrimonio, celebratosi il 6-06-2002.
L'eccezione è giuridicamente fondata ma non comporta, tuttavia, la sanzione invocata dalla convenuta, attesa la possibilità della riqualificazione della presente azione come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. introdotto dal D.lgs.vo 154/2013 in modo da parificare la tutela dello status dei figli nati nel matrimonio con quello dei figli fuori del matrimonio.
Invero, "la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto;
non riguarda, invece, la qualificazione giuridica del rapporto controverso o dei fatti allegati dalle parti. Di conseguenza non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che dà ai fatti posti a fondamento della domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione" (cfr., tra le tante, Cass. 17075/2015).
Nel caso di specie, infatti, avuto riguardo alla domanda formulata dal ossia “Ritenere e dichiarare, avvalendosi di C.T.U., che il minore Pt_1
5 non è figlio biologico di ...”, nulla preclude alla Controparte_2 Parte_1
riqualificazione della domanda non già nell'alveo dell'azione di disconoscimento della paternità ma bensì in quella, regolata dall'art. 263 c.c., relativa all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
(considerato l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'attore, del figlio
, atteso che essa attiene ai medesimi fatti costitutivi e alle Controparte_2
medesime questioni che hanno formato oggetto di giudizio, trattandosi di azioni con finalità equivalenti, posto che l'una concerne i figli nati durante il matrimonio e l'altra quelli nati fuori dal matrimonio.
3. Va, allora, vagliata l'ulteriore eccezione della convenuta secondo cui l'azione sarebbe tardiva per decorso del termine utile per esperirla.
A tale riguardo, l'eccezione va trasposta nell'ambito della disciplina da applicare al caso di specie che, come detto, è costituita dall'art. 263 c.c. a tenore del quale: “Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245”.
Va, però, rammentato che, sul tema, è intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine
6 annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità, atteso che “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. L'art. 263 c.c. disciplina tanto
l'ipotesi di chi riconosca un figlio nella consapevolezza della propria non paternità quanto di chi, al contrario, supponga erroneamente di essere il padre biologico.
Pertanto, se può essere ragionevole che il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità decorra dalla data di annotazione del riconoscimento stesso per chi ha riconosciuto il figlio nella consapevolezza di non esserne il padre, risulta, al contrario, irragionevole far decorrere lo stesso termine per chi ignorasse della sussistenza del legame biologico limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi della impotenza a generare. Da ciò ne deriva una disparità di trattamento e, pertanto, una violazione dell'art. 3 Cost., tra autori del riconoscimento che possano provare l'impotenza e chi, invece, non sia nelle condizioni di farlo perché non affetti da tale patologia, una volta decorso il termine annuale dall'annotazione del riconoscimento. La norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento;
il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita. Anche
a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità
7 costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione
l'abbia determinata” (Corte Costituzionale, 25/06/2021, n.133).
Conseguentemente, ai fini della valutazione della tempestività o meno dell'azione proposta dal Ciminata, occorre avere riguardo alla data (se provata) in cui l'attore assume di aver acquisito la consapevolezza della non paternità (quanto meno, appunto, nella sua prospettazione).
In tale ottica, ovvero quella del soddisfacimento degli oneri della prova, acquisisce rilevanza la deposizione resa all'udienza del 19-01-2021 da che ha dichiarato quanto di seguito si trascrive: Testimone_1
“Ricordo che nel febbraio del 2014 (e ricordo tale periodo poiché allora vivevo nella stessa zona dove viveva nella palazzina a fianco di via Trieste in Capo Per_3
d'Orlando) nel corso di una discussione con un vicino di casa venni a conoscenza che il padre biologico di è il sig. disse al vicino di essere il padre CP_2 Per_3 Per_3
di È vero, appena lo seppi, lo riferii a mio fratello affinché verificasse CP_2 Pt_1
la veridicità di questa voce. Dopo un iniziale rifiuto da parte di mio fratello ad accettare questa eventualità, poi mio fratello cominciò ad insospettirsi Vero è il capitolo di prova poiché mio fratello dopo poco tempo, forse 15 giorni, decise di sottoporsi al test del DNA”.
Atteso, quindi, che, nel mese di marzo del 2014, vennero trasmessi al padre i risultati del test del DNA da cui emergeva l'incompatibilità tra i campioni esaminati, la scoperta della non paternità (dal punto di vista dell'attore) va riferita al mese di marzo del 2014, a nulla rilevando eventuali dubbi o sospetti nutriti dal Ciminata precedentemente.
Di talché, considerato che la citazione è stata notificata il 27 giugno 2014,
l'eccezione di tardività opposta dalla convenuta è infondata e va, quindi, rigettata.
4. Nel merito, sul piano probatorio, premesso che la giurisprudenza della S.C.
8 ha ribadito, anche di recente, la rilevanza del principio della libertà di prova della non paternità (vedi Cassazione civile sez. I, 29/11/2024, n.30749), è noto che, in siffatta materia, “le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004)”
(Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4221).
Nella specie, la prova dell'esclusione o meno del rapporto biologico di paternità non può essere raggiunta attraverso le indagini rimesse alla dott.ssa la quale ha, infatti, relazionato che “...Non è stato possibile effettuare Per_2
alcuna analisi genetica sul presunto padre e confrontarla con Parte_1
in quanto quest'ultimo, parte fondamentale dell'indagine sul Controparte_2
DNA, non ha presenziato le operazioni peritali...Non è stato possibile, quindi, accertare se l'attore presentava caratteristiche genetiche compatibili Parte_1
con quelle di tali da provare ovvero da escluderne la paternità” Controparte_2
mancando il DNA di confronto di quest'ultimo”.
Occorre, pertanto, verificare la ricorrenza di altri elementi istruttori a sostegno (o meno) della fondatezza della domanda.
In tal senso, le dichiarazioni rese dal teste escussa Testimone_1
all'udienza del 19 gennaio 2021, sull'attribuzione della paternità di CP_2
da parte di un altro soggetto;
l'assenza di contestazioni da parte
[...]
della convenuta nel merito della vicenda;
il rifiuto di CP_1 CP_2
già divenuto maggiorenne a prendere parte alle operazioni
[...]
peritali, nonché il risultato del test del DNA cui si è sottoposto l'attore prima di incoare il presente giudizio militano nella direzione della fondatezza della domanda avanzata dall'attore, dovendosi, allora, dichiarare che Parte_1
non è il padre biologico di atteso il difetto di
[...] Controparte_2
veridicità del riconoscimento effettuato nei suoi confronti e, conseguentemente, dovendosi annullare il riconoscimento stesso.
9 D'altronde, il risultato del test del DNA prodotto in giudizio dall'attore esclude che “il padre presunto sia il padre biologico del bambino testato. Questa conclusione è basata sulla non corrispondenza degli alleli osservati sui loci elencati con indice di paternità pari a 0. Il padre presunto è carente dei marcatori genetici che devono essere conferiti dal padre biologico. La probabilità di paternità è 0%”. (cfr. documento in atti).
5. La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali che l'attore assume discendenti dalle spese sostenute per il mantenimento di Controparte_2
oltre che non supportata dalla prova (e neppure dalla quantificazione) di tali spese, non può trovare accoglimento considerato che il momento di cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio, non proprio, concide con il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità
(vedi Cassazione civile sez. I, 16/04/2003, n.6011) e, pertanto, durante la permanenza di tale obbligo, non può predicarsi, neppure in astratto, la verificazione di un danno ingiusto in capo all'attore, con la conseguenza che tale domanda va rigettata.
6. Sul piano dei danni non patrimoniali (anch'essi non quantificati) che il allega derivanti dalla scoperta della falsa paternità, il Collegio non Pt_1
ritiene raggiunta in giudizio la prova della condotta illecita ascritta alla convenuta ossia che la stessa, pur consapevole che l'attore non CP_1
fosse il padre biologico di glielo avesse tenuto nascosto. CP_2
A tal proposito, tenuto conto che la coppia non era coniugata Controparte_3
al tempo del concepimento di rileva notare che la teste Controparte_2
sentita all'udienza del 10-5-2024, ha dichiarato di Testimone_2
non saper dire se la avesse garantito all'attore di non aver avuto CP_1
rapporti con altri uomini durante il fidanzamento o la convivenza;
mentre la deposizione di sul tema non presenta alcuna efficacia Testimone_1
probatoria, trattandosi di testimonianza de relato actoris, avendo la stessa riferito di aver saputo della rassicurazione della dal proprio fratello, CP_1
10 nonché odierno attore (cfr. verbale dell'udienza del 10 maggio 2024).
Si rammenta che “Sul punto deve richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale in ordine all'irrilevanza e all'inutilizzabilità della testimonianza cd. de relato actoris, in quanto relativa a circostanze riferite dalla stessa parte che ha interesse al loro positivo accertamento (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. III^, sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017; Cass. Sez. 1, Sent n. 8358 del
2007; Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137), deve escludersi che la richiamata testimonianza possa costituire un valido elemento di prova” (Tribunale
Rieti sez. I, 03/08/2023, n.374).
Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria.
7. Le spese seguono la soccombenza della convenuta costituita rispetto alla domanda principale dell'attore, atteso che la stessa ha opposto una serie di eccezioni preliminari, rivelatesi infondate.
Invero, “in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata
e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi” (Cass. civ. Sez. I Ord.,
29/07/2021, n. 21823).
Ciò assume rilievo anche ai fini della liquidazione delle spese della CTU che, con separato decreto, vanno poste integralmente a carico della convenuta
. CP_1
Le spese si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi (stante il rigetto della domanda risarcitoria) di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva concretamente svolta dall'attore nonché della sua ammissione al patrocinio a
11 spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 1360/2014 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
- Previa dichiarazione di contumacia di Controparte_2
1. In accoglimento della domanda dell'attore, come riqualficata, Accerta e dichiara che nato a [...], l'[...] (C.F. Parte_1
), non è il padre di nato a [...] C.F._1 Controparte_2
(ME) il 21/05/2002 (C.F. , e, per l'effetto, accerta e C.F._3
dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato nei suoi confronti da e, conseguentemente, annulla il riconoscimento Parte_1
stesso;
2. Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
3. Rigetta le domande risarcitorie avanzate da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
4. Condanna al pagamento, in favore di , e per CP_1 Parte_1
esso, in favore dell'Erario, delle spese legali, liquidate in complessivi €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto in via definitiva integralmente a carico di parte convenuta.
Così deciso in TI, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale di TI, il 7-04-2025.
IL GIUDICE EST.
GIANLUCA ANTONIO PELUSO
IL PRESIDENTE
MARIO SAMPERI
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