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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1105/2023 R.G. e promossa da
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Piazza CP_3 C.F._3
Farnese 105 – 00186 Roma (si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 02- 43998065 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 Email_2
. Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
) e (C.F. ), in qualità di eredi del C.F._5 Controparte_6 C.F._6 pagina 1 di 7 de cuius (C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Persona_1 C.F._7
Marchetti (C.F. , PEC fax 0733265120), e C.F._8 Email_4
Renata Poeta (C.F. , PEC fax 0733810221), C.F._9 Email_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Macerata (62100) C.so Cavour 106, chiedendo di ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli avvisi relativi al presente procedimento agli indirizzi
PEC e Email_4 Email_5
Appellati
Oggetto: appello contro sentenza in materia di assicurazione privata contro gli infortuni.
Conclusioni: come da note telematiche
FATTO E DIRITTO
§ 1 - e quali eredi di premesso Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 che il de cuius svolgeva attività di odontotecnico presso le strutture ospedaliere di Montecosaro e
Civitanova Marche;
che in data 17.3.2020 veniva ricoverato presso l'ospedale di Civitanova Marche con diagnosi di “febbre in paziente covid positivo”, ove decedeva in data 9.4.2020 per grave insufficienza polmonare da covid-19; che in data 15.7.2020 la sig.ra moglie del de cuius, CP_4 provvedeva a presentare la denuncia di sinistro alla società convenuta con la quale il aveva Per_1 stipulato il contratto di polizza privata infortuni n. 80100374554; che la stessa società convenuta comunicava con racc. a/r in data 29.07.2020 di non riconoscere alcun indennizzo in quanto l'evento denunciato non rientrava nell'ambito delle garanzie di polizza, trattandosi di “malattia” e non di
“infortunio”, presentavano domanda di declaratoria del diritto all'indennizzo degli eredi e conseguente condanna in loro favore di . Parte_1
Costituitasi in giudizio, rilevava l'infondatezza della domanda attorea, Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa e concludeva per il rigetto della pretesa avversaria con il favore delle spese.
Il primo giudice accoglieva la domanda con i seguenti motivi :
1) Non coglieva nel segno la prima censura mossa dalla società convenuta per la quale non vi sarebbe la prova che il contagio sia avvenuto nello svolgimento dell'attività professionale, come richiesto dalla polizza (nella specie dall'art. 2.1.) e che quindi debba ritenersi escluso il rischio assicurato. Infatti, dall'esame dell'art 2.1., si evince chiaramente che “l'assicurazione vale per pagina 2 di 7 gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: a) Delle attività professionali, principali e secondarie;
b) Di ogni altra attività senza carattere di professionalità…
2) la questione rimaneva solamente nell' esaminare se il decesso del fosse sussumibile Per_1 nella fattispecie di “morte in conseguenza di infortunio”, rientrante nell' oggetto del contratto di assicurazione de quo, e, perciò, se il contagio da VI 19 sia da considerarsi evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente risarcibile.
3) La nozione di “infortunio” contenuta nella polizza è quella consueta, imperniata sul concetto di
“causa fortuita, violenta ed esterna", mutuata in parte dalla disciplina antinfortunistica (art. 2
D.P.R. n. 1124/1965). La recente giurisprudenza di legittimità, in ambito assicurativo sociale, comunemente considera l'infezione virale un infortunio.
4) D'altro canto, l'art. 42 D.L. n. 18/2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19), convertito in L. n. 27/2020, considera l'infezione da covid un infortunio sul lavoro, mentre l' , nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, sposa pienamente CP_7
l'equiparazione causa virulenta/causa violenta.
Propone appello con i seguenti motivi: Controparte_8
1) IL COVID e' una malattia e non un infortunio: l'art. 42 del Cura Italia non si applica alle polizze private infortuni e all'assicuratore privato
2) Impossibilità di indennizzare le conseguenze della malattia VI con la polizza privata infortuni di Parte_1
Chiedeva pertanto la totale riforma della sentrenza di primo grado, il conseguente rigetto della domanda attorea e la contestuale restituzione di tutto quanto versato da in Parte_1 relazione ai capi condannatori palesemente errati.
Si sono costituiti e contestando le argomentazioni Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
§ 2 – I due motivi d'appello, strettamente collegati, sono fondati.
La recente Cass., Sez. III, n. 3016 del 6.2.25 (pres. , ha avuto occasione di Parte_2 affermare, in fattispecie pressochè uguale (morte da VI e polizza priva infortuni):
1) Ove la l'impugnata sentenza della Corte d'Appello aveva interpretare il contratto attribuendo al lemma " infortunio" il senso comune, la censura basata sull'osservazione che le espressioni contenute in un contratto vanno interpretate secondo il loro significato giuridico, che può
pagina 3 di 7 divergere da quello comune era inammissibile in quanto relativa ad una valutazione in fatto, contenuta nell'affermazione della Corte di merito secondo cui la clausola 22 delle condizioni
Generali (rubricata: interpretazione favorevole all'assicurato) si dovesse applicare solo " in caso di dubbio" e nel caso di specie l'esclusione dalla copertura assicurativa del rischio di morte causata da infezione virale non poteva ritenersi dubbia, sicché di quella clausola mancava il presupposto applicativo.
2) L' interpretazione preferita dalla Corte d'Appello, e sfavorevole all'assicurato, non era implausibile, perché la polizza definiva l'" infortunio" come "l'evento... dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza" l' inabilità o la morte;
definiva poi la "malattia" come "ogni alterazione patologica dello stato di salute... che causi l' impossibilità dell'Assicurato di prestare la propria opera".Poiché il contratto disciplinava in modo diverso i rischi derivanti dall' infortunio e quelli derivanti dalla malattia, una differenza tra le due ipotesi doveva pur esistere: altrimenti si sarebbe violato il criterio ermeneutico dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.).
3) Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute.
Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una "lesione" dell'integrità psicofisica, ma da una "alterazione patologica".
4) Le conclusioni appena esposte non sono scalfite dall'argomento secondo il quale in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, questa Corte ha equiparato, ai fini dell' indennizzabilità da parte dell' l' infezione virale agli infortuni. le differenze tra CP_7
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e l'assicurazione privata contro gli infortuni non sono assimilabili per i fini che qui vengono in rilievo. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e l'assicurazione privata contro gli infortuni hanno infatti ben poco in comune sotto il profilo che qui interessa1.
5) Non poteva soccorrere all'estensione della copertura assicurativa privata neppure l'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020 n. 27), il quale stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus... in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che CP_7 assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell' infortunato.... I predetti eventi 1 Si rimanda all'analisi approfondita della sentenza per le congrue motivazioni che attengono a tale differenza). pagina 4 di 7 infortunistici gravano sulla gestione assicurativa…. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati2.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente riformata.
Le spese di primo e secondo grado, attesa la novità delle questioni (la cass. non risulta essersi in precedenza espressa nei termini) vanno compensate.
§ 3 - La domanda, specificamente contenuta nell'atto d'appello, di ripetizione3 , riguardante l'intera somma già corrisposta in ottemperanza alla sentenza impugnata e le spese liquidate, non è fondata, perché manca la prova del pagamento. In assenza di essa, non può soccorrere il principio di non contestazione, che fra l'altro male si adatterebbe alla necessità, quasi sempre presente, di distinguere fra capitale ed accessori, nonché di specificare la data del pagamento ai fini degli interessi.
Questo assetto va necessariamente affermato tanto più 2 Giova riportare per esteso la motivazione dell'esclusione in quanto la rilevanza sociale della normativa sul VI potrebbe per un verso consentire un'interpretazione favorevole all'assicurato. Tuttavia condivide questa Corte l'insormontabilità degli ostacoli così enunciati dalla Cass. “…in quanto: (a) l'art. 42 D.L. 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei contratti e noni impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto;
(b) i contratti si interpretano secondo l' intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.): e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula,che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L. 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum principis, con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza pandemica)…”
3 Come da ultimo precisato da Cass., Sez. I , con l'ordinanza n. 7144 del 15.3.2021, La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. L'istanza deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale. Questa Corte aderisce, poi, alla giurisprudenza maggioritaria di Cassazione che prevede la necessità di esplicita domanda, non essendo possibile la ripetizione disposta ex officio, pur dovendosi dare atto del persistente contrasto costituito da ultima da cass. 901.2025. pagina 5 di 7 - Ove si acceda alla giurisprudenza maggioritaria4 che preclude al giudice d'appello di pronunciarsi ex officio. In presenza di un'attribuzione d'ufficio di tale potere al giudice d'appello, appare evidente che può prescindersi da qualsiasi prova di pagamento fatta dalla parte prima soccombente e poi vittoriosa, per la semplice ragione che chi non effettua specifica domanda tanto meno si curerà di provarla.
- Ove si ritenga, con opinione pure largamente maggioritaria, che la ripetizione non disposta in appello 1) non contiene decisione suscettibile di giudicato e 2) può essere proposta in separato giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello
1) In totale riforma del giudizio di primo grado, rigetta la domanda di Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado fra le parti.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Maggiori richiami sussistono proprio nella sent. Cass. citata alla precedente nota secondo l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, la domanda non è necessaria “avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 cpc, come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall'art. 669 novies cpc” (Cass. 21.12.2001, n. 16170; 28.1.2003, n. 1233; 19.7.2005, n. 15220; 3.10.2005, n. 19296; 9.10.2012, n. 17227; 27.9.2016, n. 18972) (§4.4.1.).
Con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione ha invece preferito dare continuità all'orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011; 18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1105/2023 R.G. e promossa da
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Piazza CP_3 C.F._3
Farnese 105 – 00186 Roma (si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 02- 43998065 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 Email_2
. Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
) e (C.F. ), in qualità di eredi del C.F._5 Controparte_6 C.F._6 pagina 1 di 7 de cuius (C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Persona_1 C.F._7
Marchetti (C.F. , PEC fax 0733265120), e C.F._8 Email_4
Renata Poeta (C.F. , PEC fax 0733810221), C.F._9 Email_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Macerata (62100) C.so Cavour 106, chiedendo di ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli avvisi relativi al presente procedimento agli indirizzi
PEC e Email_4 Email_5
Appellati
Oggetto: appello contro sentenza in materia di assicurazione privata contro gli infortuni.
Conclusioni: come da note telematiche
FATTO E DIRITTO
§ 1 - e quali eredi di premesso Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 che il de cuius svolgeva attività di odontotecnico presso le strutture ospedaliere di Montecosaro e
Civitanova Marche;
che in data 17.3.2020 veniva ricoverato presso l'ospedale di Civitanova Marche con diagnosi di “febbre in paziente covid positivo”, ove decedeva in data 9.4.2020 per grave insufficienza polmonare da covid-19; che in data 15.7.2020 la sig.ra moglie del de cuius, CP_4 provvedeva a presentare la denuncia di sinistro alla società convenuta con la quale il aveva Per_1 stipulato il contratto di polizza privata infortuni n. 80100374554; che la stessa società convenuta comunicava con racc. a/r in data 29.07.2020 di non riconoscere alcun indennizzo in quanto l'evento denunciato non rientrava nell'ambito delle garanzie di polizza, trattandosi di “malattia” e non di
“infortunio”, presentavano domanda di declaratoria del diritto all'indennizzo degli eredi e conseguente condanna in loro favore di . Parte_1
Costituitasi in giudizio, rilevava l'infondatezza della domanda attorea, Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa e concludeva per il rigetto della pretesa avversaria con il favore delle spese.
Il primo giudice accoglieva la domanda con i seguenti motivi :
1) Non coglieva nel segno la prima censura mossa dalla società convenuta per la quale non vi sarebbe la prova che il contagio sia avvenuto nello svolgimento dell'attività professionale, come richiesto dalla polizza (nella specie dall'art. 2.1.) e che quindi debba ritenersi escluso il rischio assicurato. Infatti, dall'esame dell'art 2.1., si evince chiaramente che “l'assicurazione vale per pagina 2 di 7 gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: a) Delle attività professionali, principali e secondarie;
b) Di ogni altra attività senza carattere di professionalità…
2) la questione rimaneva solamente nell' esaminare se il decesso del fosse sussumibile Per_1 nella fattispecie di “morte in conseguenza di infortunio”, rientrante nell' oggetto del contratto di assicurazione de quo, e, perciò, se il contagio da VI 19 sia da considerarsi evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente risarcibile.
3) La nozione di “infortunio” contenuta nella polizza è quella consueta, imperniata sul concetto di
“causa fortuita, violenta ed esterna", mutuata in parte dalla disciplina antinfortunistica (art. 2
D.P.R. n. 1124/1965). La recente giurisprudenza di legittimità, in ambito assicurativo sociale, comunemente considera l'infezione virale un infortunio.
4) D'altro canto, l'art. 42 D.L. n. 18/2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19), convertito in L. n. 27/2020, considera l'infezione da covid un infortunio sul lavoro, mentre l' , nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, sposa pienamente CP_7
l'equiparazione causa virulenta/causa violenta.
Propone appello con i seguenti motivi: Controparte_8
1) IL COVID e' una malattia e non un infortunio: l'art. 42 del Cura Italia non si applica alle polizze private infortuni e all'assicuratore privato
2) Impossibilità di indennizzare le conseguenze della malattia VI con la polizza privata infortuni di Parte_1
Chiedeva pertanto la totale riforma della sentrenza di primo grado, il conseguente rigetto della domanda attorea e la contestuale restituzione di tutto quanto versato da in Parte_1 relazione ai capi condannatori palesemente errati.
Si sono costituiti e contestando le argomentazioni Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
§ 2 – I due motivi d'appello, strettamente collegati, sono fondati.
La recente Cass., Sez. III, n. 3016 del 6.2.25 (pres. , ha avuto occasione di Parte_2 affermare, in fattispecie pressochè uguale (morte da VI e polizza priva infortuni):
1) Ove la l'impugnata sentenza della Corte d'Appello aveva interpretare il contratto attribuendo al lemma " infortunio" il senso comune, la censura basata sull'osservazione che le espressioni contenute in un contratto vanno interpretate secondo il loro significato giuridico, che può
pagina 3 di 7 divergere da quello comune era inammissibile in quanto relativa ad una valutazione in fatto, contenuta nell'affermazione della Corte di merito secondo cui la clausola 22 delle condizioni
Generali (rubricata: interpretazione favorevole all'assicurato) si dovesse applicare solo " in caso di dubbio" e nel caso di specie l'esclusione dalla copertura assicurativa del rischio di morte causata da infezione virale non poteva ritenersi dubbia, sicché di quella clausola mancava il presupposto applicativo.
2) L' interpretazione preferita dalla Corte d'Appello, e sfavorevole all'assicurato, non era implausibile, perché la polizza definiva l'" infortunio" come "l'evento... dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza" l' inabilità o la morte;
definiva poi la "malattia" come "ogni alterazione patologica dello stato di salute... che causi l' impossibilità dell'Assicurato di prestare la propria opera".Poiché il contratto disciplinava in modo diverso i rischi derivanti dall' infortunio e quelli derivanti dalla malattia, una differenza tra le due ipotesi doveva pur esistere: altrimenti si sarebbe violato il criterio ermeneutico dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.).
3) Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute.
Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una "lesione" dell'integrità psicofisica, ma da una "alterazione patologica".
4) Le conclusioni appena esposte non sono scalfite dall'argomento secondo il quale in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, questa Corte ha equiparato, ai fini dell' indennizzabilità da parte dell' l' infezione virale agli infortuni. le differenze tra CP_7
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e l'assicurazione privata contro gli infortuni non sono assimilabili per i fini che qui vengono in rilievo. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e l'assicurazione privata contro gli infortuni hanno infatti ben poco in comune sotto il profilo che qui interessa1.
5) Non poteva soccorrere all'estensione della copertura assicurativa privata neppure l'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020 n. 27), il quale stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus... in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che CP_7 assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell' infortunato.... I predetti eventi 1 Si rimanda all'analisi approfondita della sentenza per le congrue motivazioni che attengono a tale differenza). pagina 4 di 7 infortunistici gravano sulla gestione assicurativa…. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati2.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente riformata.
Le spese di primo e secondo grado, attesa la novità delle questioni (la cass. non risulta essersi in precedenza espressa nei termini) vanno compensate.
§ 3 - La domanda, specificamente contenuta nell'atto d'appello, di ripetizione3 , riguardante l'intera somma già corrisposta in ottemperanza alla sentenza impugnata e le spese liquidate, non è fondata, perché manca la prova del pagamento. In assenza di essa, non può soccorrere il principio di non contestazione, che fra l'altro male si adatterebbe alla necessità, quasi sempre presente, di distinguere fra capitale ed accessori, nonché di specificare la data del pagamento ai fini degli interessi.
Questo assetto va necessariamente affermato tanto più 2 Giova riportare per esteso la motivazione dell'esclusione in quanto la rilevanza sociale della normativa sul VI potrebbe per un verso consentire un'interpretazione favorevole all'assicurato. Tuttavia condivide questa Corte l'insormontabilità degli ostacoli così enunciati dalla Cass. “…in quanto: (a) l'art. 42 D.L. 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei contratti e noni impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto;
(b) i contratti si interpretano secondo l' intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.): e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula,che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L. 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum principis, con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza pandemica)…”
3 Come da ultimo precisato da Cass., Sez. I , con l'ordinanza n. 7144 del 15.3.2021, La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. L'istanza deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale. Questa Corte aderisce, poi, alla giurisprudenza maggioritaria di Cassazione che prevede la necessità di esplicita domanda, non essendo possibile la ripetizione disposta ex officio, pur dovendosi dare atto del persistente contrasto costituito da ultima da cass. 901.2025. pagina 5 di 7 - Ove si acceda alla giurisprudenza maggioritaria4 che preclude al giudice d'appello di pronunciarsi ex officio. In presenza di un'attribuzione d'ufficio di tale potere al giudice d'appello, appare evidente che può prescindersi da qualsiasi prova di pagamento fatta dalla parte prima soccombente e poi vittoriosa, per la semplice ragione che chi non effettua specifica domanda tanto meno si curerà di provarla.
- Ove si ritenga, con opinione pure largamente maggioritaria, che la ripetizione non disposta in appello 1) non contiene decisione suscettibile di giudicato e 2) può essere proposta in separato giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello
1) In totale riforma del giudizio di primo grado, rigetta la domanda di Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado fra le parti.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Maggiori richiami sussistono proprio nella sent. Cass. citata alla precedente nota secondo l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, la domanda non è necessaria “avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 cpc, come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall'art. 669 novies cpc” (Cass. 21.12.2001, n. 16170; 28.1.2003, n. 1233; 19.7.2005, n. 15220; 3.10.2005, n. 19296; 9.10.2012, n. 17227; 27.9.2016, n. 18972) (§4.4.1.).
Con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione ha invece preferito dare continuità all'orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011; 18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) pagina 6 di 7