Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2025, proposto da
- TT RI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 687/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 687/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il consigliere AN De VI e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6 agosto 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 687/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024.
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso proposto davanti al Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per una somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00). Con la sentenza n. 687/2024 emessa in data 3 dicembre 2024, il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dal docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui (€ 1.000,00 complessivi), ponendo le spese a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 21 gennaio 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 29 luglio 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Pavia. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente alla parte ricorrente.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare in proprio favore la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva, nonché ha domandato anche la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della sentenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 687/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Pavia in data 29 luglio 2025 (all. 4 al ricorso).
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 21 gennaio 2025 (all. 2 e 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla parte ricorrente l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per una somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00).
2.2. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
2.3. Quanto, infine, alla richiesta di condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della presente sentenza (art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.), la stessa non può essere accolta, visto che nel presente contenzioso l’esiguità del debito è tale da far apparire l’invocata penalità come eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GA ZI, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AN De VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De VI | GA ZI |
IL SEGRETARIO