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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4980/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4980/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BATTISTA VI, elettivamente domiciliato in Via Guido d'orso,
41 71122 FOGGIA presso il difensore avv. GIOVANNI BATTISTA VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IGNAZIO D'ADDEDDA, elettivamente domiciliato in Via M. Fini, 14 71122
Foggia presso il difensore avv. IGNAZIO D'ADDEDDA
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M.
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.19, ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 01.08.1996 in
Cerignola.
In particolare, l'odierno ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio nascevano due figli: (il 03.12.1996) e Persona_1 Persona_2
(il 23.08.2002) e che, sin dall'inizio della vita matrimoniale,
[...] erano emerse difficoltà e incomprensioni tra i coniugi tali da far venir meno l'affectio coniugalis; divenuto, quindi, intollerabile il proseguimento della vita di coppia, anche a causa della scarsa collaborazione al mantenimento della famiglia e alle innumerevoli e violente esplosioni d'ira della il proponeva domanda di CP_1 Parte_1 separazione personale tra i coniugi, con istanza di addebito alla moglie;
la , costituendosi in giudizio, non si opponeva alla separazione ma CP_1 evidenziava che le cause della separazione erano addebitabili al Parte_1
e, in particolare, all'assenza di senso di responsabilità di quest'ultimo nello svolgere il ruolo di capofamiglia e nel sostenere gli oneri familiari;
che con sentenza non definitiva del 19.06.2018, veniva pronunziata la separazione personale tra i coniugi e che, con ulteriore provvedimento emanato in pari data, veniva rigettata l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal , stante Parte_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentante;
che, pertanto, veniva confermato il contenuto dei provvedimenti provvisori ed urgenti che prevedevano l'obbligo del di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di € 700,00 ed € 300,00 per la moglie, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, nonché l'affido condiviso di questi ultimi, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima; che, con ricorso del 17.07.19, il aveva chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile con addebito alla e, a fronte del peggioramento della propria situazione economica, CP_1 chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie, con obbligo di restituzione al ricorrente delle somme dalla stessa indebitamente percepite a motivo delle false dichiarazioni reddituali e pagina 2 di 10 condanna della stessa al mantenimento per sé e per i figli nella misura ritenuta più opportuna dal Giudice.
All'udienza presidenziale del 06.11.19 la non compariva e se ne CP_1 dichiarava la di lei contumacia. Fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava.
Nelle more, la depositava una memoria difensiva per l'udienza del CP_1
13.11.2019 e, alla suddetta udienza, dopo l'ascolto dei figli ON e
, nonché della resistente, il Presidente emanava i provvedimenti Per_2 temporanei ed urgenti, prevedendo l'affido congiunto della minore
, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa Per_2 familiare a quest'ultima, oltre l'obbligo di corresponsione, da parte del
, del mantenimento ai figli (€ 200,00 mensili per e € Parte_1 Per_2
300,00 mensili per il figlio ON), oltre spese straordinarie al 50% e al mantenimento della moglie di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
Nel costituirsi in giudizio il 31.01.2020, ha chiesto la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di addebito a carico del in particolare opponendosi alla richiesta Parte_1 avanzata dal ricorrente in ordine alla revoca del mantenimento in suo favore e alla corresponsione, da parte sua, degli alimenti per sé e per i figli, facendo presente, da un lato, di non avere una propria continua autonomia reddituale e, dall'altro, che le denunce fiscali avanzate dal fossero inattendibili, tanto da celare la reale situazione Parte_1 economica dello stesso;
pertanto, ha chiesto la condanna del ricorrente al mantenimento di sé e dei figli, nella misura rispettivamente di € 1.000,00 ed € 1.500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore dei figli, con conferma dell'assegnazione della casa familiare per sé e dell'affido congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
Al termine dell'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.24 sulle contrapposte conclusioni delle parti e su parere conforme del P.M., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 10 Deve ritenersi accertata la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, integrata dal venir meno di ogni forma di affectio coniugalis,
[...] resa manifesta dalla cessazione della coabitazione dei coniugi sin dal tempo della separazione personale e dalla mai sopita conflittualità che ha caratterizzato fin ora il giudizio. Il fallimento del tentativo di conciliazione nella fase presidenziale e le conclusioni ribadite in ogni successivo momento del giudizio ne costituiscono ulteriore conferma.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Pertanto, a fronte della indisponibilità dei coniugi a conciliarsi, nonché della impossibilità degli stessi di ricostruire la comunione materiale e spirituale sulla quale il matrimonio si fonda, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Alla detta domanda, introdotta dal ricorrente e a cui ha aderito la resistente, non può accompagnarsi alcun giudizio di addebitabilità, invero richiesto dalla resistente, ammissibile solo nel giudizio di separazione.
2. Assegno divorzile.
A fronte della reciproca domanda di assegno divorzile spiegata dalle parti, appare opportuno dar conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
L'art. 5 della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, evidenzia che l'assegno in favore del coniuge divorziato è riconosciuto solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. A tal proposito emerge la natura
“assistenziale” dell'assegno divorzile, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la pagina 4 di 10 situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sent. n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha pagina 5 di 10 precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Pertanto, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno,
pagina 6 di 10 quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Facendo applicazione dei principi enunciati, deve rilevarsi come nel corso dell'intero processo che ha conosciuto anche la fase del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e sub procedimentale di modifica dinanzi al giudice istruttore, è stata accertata una evidente discrepanza tra lo stato di indigenza rappresentato dal ricorrente e numerosi indicatori reddituali che indicano la sussistenza di entrate non compatibili con il reddito dichiarato. Anche con riferimento alla resistente, sussistono elementi per affermare una condizione lavorativa diversa rispetto a quella dichiarata, atteso che è risultato provato per via documentale che la stessa non si sarebbe limitata a prestare lavoro occasionale di bracciante agricola solo per il di lei padre. Tanto evidenziato, deve ritenersi che per nessuno dei coniugi ricorra il requisito assistenziale. E neppure il requisito perequativo/compensativo, atteso che nessuno dei due ha dimostrato di aver rinunciato per scelta condivisa di indirizzo famigliare ad occasioni di crescita professionale o di aver contribuito alla costruzione della carriera dell'altro o alla sua realizzazione professionale e lavorativa.
Entrambe le domande tese al riconoscimento dell'assegno divorzile devono, pertanto, essere respinte.
3. Assegno di mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole, occorre premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2004,
n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto pagina 7 di 10 all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Di recente, gli sono nuovamente intervenuti in tema di CP_2 mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che
“raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Ebbene, nel caso di specie, il figlio ON è divenuto economicamente indipendente, lavorando in Roma come architetto con contratto a tempo indeterminato presso le Poste S.p.A. e non ha più diritto al mantenimento da parte dei genitori. Tanto è condizione sufficiente per il venir meno del diritto al contributo al mantenimento del figlio ON, gravante sul padre.
La figlia risulta, invece, attualmente iscritta presso la Per_2
Facoltà di Economia Aziendale presso “La Sapienza” di Roma. Pertanto, la stessa – sebbene maggiorenne – necessita di essere sostenuta negli studi, conformemente alle proprie inclinazioni e ambizioni. Tanto giustifica il persistere dell'obbligo di mantenimento della stessa da parte dei genitori, anche in considerazione delle ulteriori necessità ordinarie legate ai predetti studi fuorisede (quali, ad esempio, le spese di trasporto, di vitto e alloggio).
Considerato, altresì, che seppur studentessa fuorisede, è stata Per_2 collocata prevalentemente presso la madre, deve ritenersi che quest'ultima già contribuisca al suo mantenimento ordinario nei periodi in cui la figlia fa rientro a casa, provvedendo, inoltre, a sostenerla per quanto necessario ed esorbitante il contributo del padre che si ritiene equo elevare a 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, anche in considerazione del venir meno dell'onere mantenimentale verso il figlio ON.
4. Assegnazione della casa familiare
In caso di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare viene realizzata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli
(ex art. 337-sexies c.c.). pagina 8 di 10 Tale previsione normativa trova le sue fondamenta nell'esclusiva tutela della prole e nell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. sent. n. 24254/2018).
Infatti, è fondamentale per la crescita del figlio preservare l'habitat in cui è cresciuto, specie a fronte di un evento doloroso e non privo di ripercussioni a breve e a lungo termine, quale la separazione o il divorzio dei genitori.
Nel caso di specie, all'udienza dinanzi al Presidente per l'audizione dei figli ON e è emerso che quest'ultima volesse continuare a Per_2 vivere con la madre, pur ammettendo che qualche contrasto era sorto tra le due.
Da ciò ne deriva che la casa coniugale resterà assegnata alla e ciò CP_1 solo ed esclusivamente al fine di tutelare che, di rientro dagli Per_2 studi in Roma, potrà decidere di tornare a vivere nella casa ove è cresciuta.
5. Spese di lite.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
e celebrato in data 01.08.1996 in Parte_1 Controparte_1
Cerignola, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione la relativa annotazione;
• Respinge le domande di riconoscimento dell'assegno divorzile;
• Conferma l'assegnazione della casa familiare ad;
Controparte_1
• Revoca il contributo al mantenimento in favore del figlio
[...]
; Per_1
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia per l'importo di € 500,00 Per_2 mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni del costo della vita accertate dagli indici
ISTAT, su conto intestato alla madre;
pagina 9 di 10 • Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4980/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BATTISTA VI, elettivamente domiciliato in Via Guido d'orso,
41 71122 FOGGIA presso il difensore avv. GIOVANNI BATTISTA VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IGNAZIO D'ADDEDDA, elettivamente domiciliato in Via M. Fini, 14 71122
Foggia presso il difensore avv. IGNAZIO D'ADDEDDA
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M.
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.19, ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 01.08.1996 in
Cerignola.
In particolare, l'odierno ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio nascevano due figli: (il 03.12.1996) e Persona_1 Persona_2
(il 23.08.2002) e che, sin dall'inizio della vita matrimoniale,
[...] erano emerse difficoltà e incomprensioni tra i coniugi tali da far venir meno l'affectio coniugalis; divenuto, quindi, intollerabile il proseguimento della vita di coppia, anche a causa della scarsa collaborazione al mantenimento della famiglia e alle innumerevoli e violente esplosioni d'ira della il proponeva domanda di CP_1 Parte_1 separazione personale tra i coniugi, con istanza di addebito alla moglie;
la , costituendosi in giudizio, non si opponeva alla separazione ma CP_1 evidenziava che le cause della separazione erano addebitabili al Parte_1
e, in particolare, all'assenza di senso di responsabilità di quest'ultimo nello svolgere il ruolo di capofamiglia e nel sostenere gli oneri familiari;
che con sentenza non definitiva del 19.06.2018, veniva pronunziata la separazione personale tra i coniugi e che, con ulteriore provvedimento emanato in pari data, veniva rigettata l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal , stante Parte_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentante;
che, pertanto, veniva confermato il contenuto dei provvedimenti provvisori ed urgenti che prevedevano l'obbligo del di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di € 700,00 ed € 300,00 per la moglie, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, nonché l'affido condiviso di questi ultimi, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima; che, con ricorso del 17.07.19, il aveva chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile con addebito alla e, a fronte del peggioramento della propria situazione economica, CP_1 chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie, con obbligo di restituzione al ricorrente delle somme dalla stessa indebitamente percepite a motivo delle false dichiarazioni reddituali e pagina 2 di 10 condanna della stessa al mantenimento per sé e per i figli nella misura ritenuta più opportuna dal Giudice.
All'udienza presidenziale del 06.11.19 la non compariva e se ne CP_1 dichiarava la di lei contumacia. Fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava.
Nelle more, la depositava una memoria difensiva per l'udienza del CP_1
13.11.2019 e, alla suddetta udienza, dopo l'ascolto dei figli ON e
, nonché della resistente, il Presidente emanava i provvedimenti Per_2 temporanei ed urgenti, prevedendo l'affido congiunto della minore
, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa Per_2 familiare a quest'ultima, oltre l'obbligo di corresponsione, da parte del
, del mantenimento ai figli (€ 200,00 mensili per e € Parte_1 Per_2
300,00 mensili per il figlio ON), oltre spese straordinarie al 50% e al mantenimento della moglie di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
Nel costituirsi in giudizio il 31.01.2020, ha chiesto la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di addebito a carico del in particolare opponendosi alla richiesta Parte_1 avanzata dal ricorrente in ordine alla revoca del mantenimento in suo favore e alla corresponsione, da parte sua, degli alimenti per sé e per i figli, facendo presente, da un lato, di non avere una propria continua autonomia reddituale e, dall'altro, che le denunce fiscali avanzate dal fossero inattendibili, tanto da celare la reale situazione Parte_1 economica dello stesso;
pertanto, ha chiesto la condanna del ricorrente al mantenimento di sé e dei figli, nella misura rispettivamente di € 1.000,00 ed € 1.500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore dei figli, con conferma dell'assegnazione della casa familiare per sé e dell'affido congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
Al termine dell'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.24 sulle contrapposte conclusioni delle parti e su parere conforme del P.M., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 10 Deve ritenersi accertata la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, integrata dal venir meno di ogni forma di affectio coniugalis,
[...] resa manifesta dalla cessazione della coabitazione dei coniugi sin dal tempo della separazione personale e dalla mai sopita conflittualità che ha caratterizzato fin ora il giudizio. Il fallimento del tentativo di conciliazione nella fase presidenziale e le conclusioni ribadite in ogni successivo momento del giudizio ne costituiscono ulteriore conferma.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Pertanto, a fronte della indisponibilità dei coniugi a conciliarsi, nonché della impossibilità degli stessi di ricostruire la comunione materiale e spirituale sulla quale il matrimonio si fonda, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Alla detta domanda, introdotta dal ricorrente e a cui ha aderito la resistente, non può accompagnarsi alcun giudizio di addebitabilità, invero richiesto dalla resistente, ammissibile solo nel giudizio di separazione.
2. Assegno divorzile.
A fronte della reciproca domanda di assegno divorzile spiegata dalle parti, appare opportuno dar conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
L'art. 5 della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, evidenzia che l'assegno in favore del coniuge divorziato è riconosciuto solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. A tal proposito emerge la natura
“assistenziale” dell'assegno divorzile, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la pagina 4 di 10 situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sent. n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha pagina 5 di 10 precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Pertanto, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno,
pagina 6 di 10 quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Facendo applicazione dei principi enunciati, deve rilevarsi come nel corso dell'intero processo che ha conosciuto anche la fase del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e sub procedimentale di modifica dinanzi al giudice istruttore, è stata accertata una evidente discrepanza tra lo stato di indigenza rappresentato dal ricorrente e numerosi indicatori reddituali che indicano la sussistenza di entrate non compatibili con il reddito dichiarato. Anche con riferimento alla resistente, sussistono elementi per affermare una condizione lavorativa diversa rispetto a quella dichiarata, atteso che è risultato provato per via documentale che la stessa non si sarebbe limitata a prestare lavoro occasionale di bracciante agricola solo per il di lei padre. Tanto evidenziato, deve ritenersi che per nessuno dei coniugi ricorra il requisito assistenziale. E neppure il requisito perequativo/compensativo, atteso che nessuno dei due ha dimostrato di aver rinunciato per scelta condivisa di indirizzo famigliare ad occasioni di crescita professionale o di aver contribuito alla costruzione della carriera dell'altro o alla sua realizzazione professionale e lavorativa.
Entrambe le domande tese al riconoscimento dell'assegno divorzile devono, pertanto, essere respinte.
3. Assegno di mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole, occorre premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2004,
n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto pagina 7 di 10 all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Di recente, gli sono nuovamente intervenuti in tema di CP_2 mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che
“raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Ebbene, nel caso di specie, il figlio ON è divenuto economicamente indipendente, lavorando in Roma come architetto con contratto a tempo indeterminato presso le Poste S.p.A. e non ha più diritto al mantenimento da parte dei genitori. Tanto è condizione sufficiente per il venir meno del diritto al contributo al mantenimento del figlio ON, gravante sul padre.
La figlia risulta, invece, attualmente iscritta presso la Per_2
Facoltà di Economia Aziendale presso “La Sapienza” di Roma. Pertanto, la stessa – sebbene maggiorenne – necessita di essere sostenuta negli studi, conformemente alle proprie inclinazioni e ambizioni. Tanto giustifica il persistere dell'obbligo di mantenimento della stessa da parte dei genitori, anche in considerazione delle ulteriori necessità ordinarie legate ai predetti studi fuorisede (quali, ad esempio, le spese di trasporto, di vitto e alloggio).
Considerato, altresì, che seppur studentessa fuorisede, è stata Per_2 collocata prevalentemente presso la madre, deve ritenersi che quest'ultima già contribuisca al suo mantenimento ordinario nei periodi in cui la figlia fa rientro a casa, provvedendo, inoltre, a sostenerla per quanto necessario ed esorbitante il contributo del padre che si ritiene equo elevare a 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, anche in considerazione del venir meno dell'onere mantenimentale verso il figlio ON.
4. Assegnazione della casa familiare
In caso di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare viene realizzata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli
(ex art. 337-sexies c.c.). pagina 8 di 10 Tale previsione normativa trova le sue fondamenta nell'esclusiva tutela della prole e nell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. sent. n. 24254/2018).
Infatti, è fondamentale per la crescita del figlio preservare l'habitat in cui è cresciuto, specie a fronte di un evento doloroso e non privo di ripercussioni a breve e a lungo termine, quale la separazione o il divorzio dei genitori.
Nel caso di specie, all'udienza dinanzi al Presidente per l'audizione dei figli ON e è emerso che quest'ultima volesse continuare a Per_2 vivere con la madre, pur ammettendo che qualche contrasto era sorto tra le due.
Da ciò ne deriva che la casa coniugale resterà assegnata alla e ciò CP_1 solo ed esclusivamente al fine di tutelare che, di rientro dagli Per_2 studi in Roma, potrà decidere di tornare a vivere nella casa ove è cresciuta.
5. Spese di lite.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
e celebrato in data 01.08.1996 in Parte_1 Controparte_1
Cerignola, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione la relativa annotazione;
• Respinge le domande di riconoscimento dell'assegno divorzile;
• Conferma l'assegnazione della casa familiare ad;
Controparte_1
• Revoca il contributo al mantenimento in favore del figlio
[...]
; Per_1
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia per l'importo di € 500,00 Per_2 mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni del costo della vita accertate dagli indici
ISTAT, su conto intestato alla madre;
pagina 9 di 10 • Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
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