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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il BU di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 208/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE FARACI, il quale insiste nella richiesta di ammissione di C.T.U. stante il deposito della CTP e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
ANGELO VITARELLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del BU di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e nata a [...] il [...]
[...] Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Giuseppe Faraci
ATTORI
CONTRO con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 (c.f. n. reg. imp Controparte_1
che è subentrata a in forza di fusione per P.IVA_1 Controparte_2 incorporazione giusta atto di fusione del 15 novembre 2019 a rogito Notaio di Persona_1
Modena, rep. 47864, racc. 14514, registrato a Modena il 19.11.2019 al nr. 13783 serie 1T, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Angelo Vitarelli
CONVENUTA avente per OGGETTO: nullità – restituzione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 febbraio 2019 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo BU , premesso di avere Controparte_2 stipulato il 13 dicembre 2007 il contratto di mutuo n. 6157540 Rep n. 33644/4507, chiedevano l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio, dell'indeterminatezza delle condizioni ex art. 1346 c.c., dell'invalidità del piano di ammortamento alla francese nonché la condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 17 aprile 2019, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 9 febbraio 2023 (sostituita dal deposito di note scritte).
A seguito di alcuni rinvii necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e la definizione di controversie di più risalente iscrizione, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Gli attori sollevano censure in merito a un contratto che non hanno prodotto.
Infatti, il mutuo allegato all'atto introduttivo è datato 17 giugno 2010 (n. rep. 30251 e n. racc.
14044) e prevede l'erogazione dell'importo di € 105.000, di cui € 48.437,75 per l'estinzione di un mutuo precedente ed € 56.562,25 per ristrutturazione di immobile per uso abitativo;
mentre le doglianze avanzate si riferiscono tutte al contratto di mutuo n. 6157540 Rep n.
33644/4507 per l'importo di € 50.000,00 da restituirsi in 360 (trecentosessanta) rate con periodicità mensile e piano di ammortamento alla francese stipulato il 13 dicembre 2007.
È pacifico che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre nella specie la carenza probatoria – non colmata neppure nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. – impedisce di prendere cognizione e, dunque, di ritenere fondate le censure di parte.
Pertanto, tutte le domande vanno respinte senza necessità di disporre C.T.U. che, come le altre richieste istruttorie, sarebbe stata esplorativa. Né in difetto del contratto possono essere esaminate in via di surroga le considerazioni della CTP che pure si riferiscono al contratto non prodotto.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 (parametrato in base al valore della somma chiesta in restituzione), tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Poiché è stata documentata la fusione per incorporazione di in Controparte_2
(v. la certificazione depositata il 31 gennaio 2020) le spese di lite Controparte_1 andranno pagate in favore di quest'ultima.
Si dà infine atto che gli attori hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere più i requisiti reddituali per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, chiedendone la revoca che va, pertanto, disposta.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando nella causa n. 208/2019 R.G. promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2 oggi incorporata in ogni contraria istanza eccezione e difesa
[...] Controparte_1 respinta, così decide:
1) rigetta tutte le domande avanzate dagli attori e li condanna in solido a rifondere a
[...]
e spese di lite, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed CP_1
I.V.A. come per legge;
2) dà atto che gli attori non hanno più i requisiti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, disponendo la revoca della relativa ammissione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il BU di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 208/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE FARACI, il quale insiste nella richiesta di ammissione di C.T.U. stante il deposito della CTP e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
ANGELO VITARELLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del BU di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e nata a [...] il [...]
[...] Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Giuseppe Faraci
ATTORI
CONTRO con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 (c.f. n. reg. imp Controparte_1
che è subentrata a in forza di fusione per P.IVA_1 Controparte_2 incorporazione giusta atto di fusione del 15 novembre 2019 a rogito Notaio di Persona_1
Modena, rep. 47864, racc. 14514, registrato a Modena il 19.11.2019 al nr. 13783 serie 1T, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Angelo Vitarelli
CONVENUTA avente per OGGETTO: nullità – restituzione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 febbraio 2019 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo BU , premesso di avere Controparte_2 stipulato il 13 dicembre 2007 il contratto di mutuo n. 6157540 Rep n. 33644/4507, chiedevano l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio, dell'indeterminatezza delle condizioni ex art. 1346 c.c., dell'invalidità del piano di ammortamento alla francese nonché la condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 17 aprile 2019, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 9 febbraio 2023 (sostituita dal deposito di note scritte).
A seguito di alcuni rinvii necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e la definizione di controversie di più risalente iscrizione, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Gli attori sollevano censure in merito a un contratto che non hanno prodotto.
Infatti, il mutuo allegato all'atto introduttivo è datato 17 giugno 2010 (n. rep. 30251 e n. racc.
14044) e prevede l'erogazione dell'importo di € 105.000, di cui € 48.437,75 per l'estinzione di un mutuo precedente ed € 56.562,25 per ristrutturazione di immobile per uso abitativo;
mentre le doglianze avanzate si riferiscono tutte al contratto di mutuo n. 6157540 Rep n.
33644/4507 per l'importo di € 50.000,00 da restituirsi in 360 (trecentosessanta) rate con periodicità mensile e piano di ammortamento alla francese stipulato il 13 dicembre 2007.
È pacifico che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre nella specie la carenza probatoria – non colmata neppure nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. – impedisce di prendere cognizione e, dunque, di ritenere fondate le censure di parte.
Pertanto, tutte le domande vanno respinte senza necessità di disporre C.T.U. che, come le altre richieste istruttorie, sarebbe stata esplorativa. Né in difetto del contratto possono essere esaminate in via di surroga le considerazioni della CTP che pure si riferiscono al contratto non prodotto.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 (parametrato in base al valore della somma chiesta in restituzione), tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Poiché è stata documentata la fusione per incorporazione di in Controparte_2
(v. la certificazione depositata il 31 gennaio 2020) le spese di lite Controparte_1 andranno pagate in favore di quest'ultima.
Si dà infine atto che gli attori hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere più i requisiti reddituali per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, chiedendone la revoca che va, pertanto, disposta.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando nella causa n. 208/2019 R.G. promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2 oggi incorporata in ogni contraria istanza eccezione e difesa
[...] Controparte_1 respinta, così decide:
1) rigetta tutte le domande avanzate dagli attori e li condanna in solido a rifondere a
[...]
e spese di lite, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed CP_1
I.V.A. come per legge;
2) dà atto che gli attori non hanno più i requisiti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, disponendo la revoca della relativa ammissione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi