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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1614/2022 promossa da:
(P. IVA ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
DANIELA SCARSELLI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 415/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 11/07/2022
CONCLUSIONI
In data 26.09.2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19 Per la parte appellante:
[…] la difesa della : Parte_1
A) insiste affinché la Corte Ecc.ma, re melius perpensa, disponga il rinnovo della CTU espletata in primo grado, in merito alla verifica degli interessi anatocistici, invitando il CTU ad eseguire un conteggio di detti interessi, non eliminandoli dalla ricostruzione del saldo, laddove, come avvenuto, la Banca abbia adeguato il rapporto alla Delibera CICR 09/02/2000 e, per l'effetto, ridetermini il nuovo saldo del conto;
B) in denegata ipotesi, ove cioè non venga ammesso detto strumento istruttorio integrativo, insiste nell'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
con l'atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 14/09/2022 e depositato in data 21/09/2022:
I) accogliere integralmente i motivi di appello proposti dalla
[...]
con l'atto di citazione in appello notificato in data 14/09/2022 Parte_1
e depositato in data 21/09/2022 e riformare parzialmente la sentenza appellata n. 415/2022, Repertorio n. 991/2022, emessa in data 11/07/2022 dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Brogi, pubblicata il 12/07/2022 e notificata il 15/07/2022 e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dalla nei Parte_2 confronti della medesima e, Parte_1 conseguentemente, condannare la medesima a Parte_2 restituire alla tutto quanto dalla medesima Parte_1 versato in ottemperanza alla predetta sentenza gravata, come da documentazione prodotta con detto atto di gravame, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
II) In via istruttoria, disporre la integrazione/il rinnovo della CTU contabile espletata in primo grado di giudizio, come richiesta dalla Parte_1
già in primo grado.
[...]
III) Il tutto ed in ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.".
pagina 2 di 19 Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o richiesta reietta e disattesa, previo rigetto delle istanze istruttorie di controparte, in quanto giuridicamente infondate, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 415/2022, pubblicata in data 12.7.2022, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte - per quanto occorrer possa - l'impugnata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti, onorari di causa, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 415/2022 pubblicata il 11/07/2022, il Tribunale di Prato ha così deciso:
• condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € 29.705,31, oltre interessi legali a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
• condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.200, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.;
• liquida in favore del c.t.u. dr. l'importo di € 1.800, Persona_1 ponendone il pagamento a carico della parte convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della Controparte_1 volte a sentir:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle annotazioni delle poste giuridico- contabili eseguite da sul conto corrente Parte_1
n. 1819.59 (già 1819.41) per l'importo di € 40.740,42, o della diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
2. rideterminare il saldo finale del conto corrente n. 1819.59 (già 1819.41) e, conseguentemente, condannare la predetta a restituirle la somma Pt_1 indebitamente percepita di € 40.740,42 - o della diversa somma, maggiore o minore, di giustizia - con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al pagamento.
pagina 3 di 19 A sostegno delle domande la predetta società attrice aveva allegato:
1) l'illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione della legge sull'anatocismo;
2) l'illegittima applicazione degli interessi ad un tasso ultralegale;
3) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni;
4) l'illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute fittizie.
Si era costituita in giudizio la , la quale Parte_1 aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione di tutte le movimentazioni di addebito e di accredito, intercorse prima del 22/05/2010, cioè, prima del decennio antecedente l'avvenuta comunicazione a sé del procedimento di mediazione (22/05/2010 – 16/12/2019), nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dei meri addebiti non costituenti pagamenti.
Nel merito, aveva dedotto:
• l'assoluta infondatezza delle domande attoree (di rideterminazione del saldo del rapporto e di condanna della alla ripetizione dell'asserito indebito) per Pt_1 essere del tutto indimostrate, non avendo la società attrice prodotto in causa gli estratti conto dall'apertura del rapporto (26/04/1978) sino alla chiusura - risalendo, il primo estratto conto prodotto dalla difesa avversaria, al 01/04/2009
(ossia di 31 anni successivo all'apertura del conto - in dispregio dell'onere probatorio ad essa facente capo ex art. 2697 comma 1 c.c.;
• di avere ottemperato alla istanza ex art. 119 TUB consegnando alla correntista copia degli e/c dal 01/04/2009 al 16/12/2019, essendo l'obbligo di conservazione della documentazione soggetto alla prescrizione decennale;
• di avere, comunque, prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa, rappresentata da:
- contratto di apertura del conto corrente (all. 1);
pagina 4 di 19 - lettera contratto di credito del 15/05/2008 (all. 3);
- proroga di affidamento del 24/09/2015 (all. 3);
- apertura di credito in conto corrente del 27/12/2018 (all. 3);
- n. 2 aperture di credito in conto corrente del 03/10/2017 (all. 3);
- ulteriore apertura di credito in conto corrente del 03/10/2017 (all. 4);
- apertura di credito in conto corrente del 14/04/2017 (all. 4);
- ulteriore apertura di credito in conto corrente del 14/04/2017 (all. 5);
- modifiche contrattuali del 13/04/2011, del 27/12/2011, del 15/10/2015, del
14/09/2015, del 18/11/2015 e del 29/03/2016 (all. n. 6).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto
[...] CP_2 Pt_1 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la società Controparte_1
Contr (di seguito solo o o anche APPELLATA) proponendo gravame
[...] CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. "Erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di merito di inammissibilità dell'azione di ripetizione, per erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c.";
2. "Violazione ed errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici a seguito della riforma dell'art 120 TUB di cui al D. Lgs. dell'01/09/1993 n. 385 ed erronea adesione alle risultanze peritali della CTU ";
3. “Omessa motivazione sulla condanna al pagamento degli interessi legali e omessa specificazione sulla natura di detti interessi”;
4. "Erronea condanna alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza".
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 19 Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 26.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve ritenersi formatosi il giudicato interno sulle questioni afferenti all'illegittima applicazione degli interessi ad un tasso ultralegale, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni nonché all'illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute fittizie, in difetto di impugnazione sul punto.
Nel merito, L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, nei termini di seguito esposti.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva, dunque, quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di CP_2 inammissibilità dell'azione di ripetizione, denunciando, al riguardo, l'erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere infondata detta eccezione, motivando sul fatto che sarebbe stato pacifico il pagamento degli importi contestati, stante l'allegazione da parte della stessa di chiusura del conto corrente con saldo attivo, atteso che tale chiusura non CP_2 avrebbe alcuna attinenza col pagamento di poste meramente indicate come pagina 6 di 19 Contr indebite, in quanto avrebbe incentrato le proprie domande sugli asseriti addebiti illegittimi, ma non sull'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, pur avendo chiesto la rideterminazione del saldo.
Sul punto il Tribunale si è così espresso: “Deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in merito al fatto che controparte avrebbe incentrato le proprie domande sugli addebiti illegittimi e non sul pagamento dei saldi: nella specie è pacifico, infatti, che gli importi contestati siano pagati, considerato che la stessa banca assume che il rapporto sia stato chiuso con un saldo attivo in favore del cliente. Inoltre, sin dalla lettura delle conclusioni formulate in atto di citazione risulta come la richiesta di rideterminazione del saldo sia prodromica alla richiesta di condanna alla restituzione degli importi che la parte attrice ritiene di aver pagato indebitamente alla parte convenuta”.
Concorda la Corte con tale statuizione in quanto coerente, logica e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico.
Essendo stato il conto corrente de quo pacificamente chiuso prima della instaurazione della lite con un saldo attivo a favore della correntista, come Contr dimostrato anche dalla espletata CTU, ben avrebbe potuto chiedere, la restituzione delle poste illegittime.
In altri termini, una volta rettificato il saldo banca giornaliero ed individuate le rimesse solutorie indebite, poiché frutto di operazioni illegittime, con conseguente determinazione del saldo attivo maturato a favore dell'APPELLATA, quest'ultima, anziché chiedere il pagamento del saldo attivo maturato a suo favore, ha preferito chiedere la restituzione di quelle poste indebite, divenute esigibili, ex art. 1823 comma 1 c.c., proprio a seguito della chiusura del conto corrente.
pagina 7 di 19 La Corte di legittimità ha, infatti, avuto modo di precisare al riguardo che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto, confermata.
II. Con la seconda censura alla sentenza impugnata la denuncia la Pt_1 violazione e l'errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici, a seguito della riforma dell'art 120 TUB e l'errata adesione alle risultanze peritali della CTU.
In particolare l'APPELLANTE ha ravvisato l'errore del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto, da un lato, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici illegittimi, in assenza di espressa pattuizione sulla pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e dall'atro, la non applicabilità dell'art. 7 comma 2 della Delibera del CICR del 09/02/2000, ritenendo così ripetibili gli interessi anatocistici pagati da parte attrice, in difetto di pattuizione scritta.
Per contro, a suo dire, essa avrebbe dimostrato di avere adeguato il rapporto in corso alla Delibera CICR del 09/02/2000, procedendo a capitalizzare pagina 8 di 19 trimestralmente sia gli interessi creditori, che quelli debitori, secondo criteri di reciprocità, come si evince dagli estratti conto prodotti in giudizio e a darne comunicazione alla società attrice, odierna appellata, con l'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato a decidere, non solo aderendo acriticamente alle risultanze peritali 'unidirezionali', nel senso della illegittimità dell'anatocismo, ma anche senza motivare alcunché, essendosi limitato, del pari acriticamente, a riportare due passi motivazionali di un'unica pronuncia della giurisprudenza di legittimità.
L'APPELLANTE ha, infine, dedotto che dalla lettura dell'estratto conto di chiusura del 16/12/2019, ex adverso prodotto (quale doc. n. 7), non risulterebbe alcuna effettiva applicazione degli interessi debitori e, dunque, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 120, neppure nel testo novellato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che la condotta della che ha proceduto con riguardo a contratti di conto corrente conclusi prima Pt_1 della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, all'adeguamento della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, solo mediante pubblicazione sulla
G.U., è illegittima.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 nella parte in cui stabilisce “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”.
A loro volta, le S.U. della Suprema Corte, con Sentenza n. 21095 del 04/11/2004 hanno statuito che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la
pagina 9 di 19 successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis")”.
La stessa Corte di legittimità ha poi dichiarato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020).
Questa Corte facendo proprio tale orientamento di legittimità ribadisce, quindi, che le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR del 9.02.2000 che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi siano nulle e che, per aversi anatocismo bancario legittimo, occorra una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione pagina 10 di 19 unilaterale della banca, ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della suddetta delibera.
Del resto, il 2° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 non ha conferito al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si finirebbe per legittimare tale condotta, Pt_1 posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo.
Inoltre, il comma 2 dell'art. 120 TUB - nell'attribuire al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori
- si riferisce ai nuovi contratti.
Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, alla stregua di tale scenario normativo e giurisprudenziale, il CTU – a cui era stato chiesto correttamente, di calcolare ed espungere l'anatocismo in assenza di pattuizione scritta, nei limiti dell'interesse trimestralmente addebitato - ha riportato nella
Colonna L - “Anatocismo oneri non convenuti”, l'effetto anatocistico dato dalla capitalizzazione degli oneri modificati senza comunicazione/non pattuiti per un totale di € 2.832,71 e nella Colonna R - “Anatocismo interessi c/c”, gli interessi passivi anatocistici maturati sul c/c n. 1819.59, per un totale di € 14.601,12.
Non corrisponde al vero dunque che non siano stati addebitati interessi debitori.
pagina 11 di 19 Dal canto proprio il Tribunale, facendo corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, ha, in primis, evidenziato che “con riferimento alla vexata quaestio inerente alla pattuizione di interessi anatocistici in contratti stipulati prima del 2000 – come quello rilevante ai fini del presente giudizio – occorre dar seguito all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo il quale: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”
(Cass. civ., n. 9140 del 2020). In sostanza la nullità della clausola che prevede
l'applicazione di interessi anatocistici preclude, ab imis, qualsiasi tipo di giudizio comparativo, rendendo necessaria l'osservanza della pattuizione in forma scritta, non potendo trovare applicazione l'art. 7, comma 2, Delibera CICR 9/2/2000. In mancanza di pattuizione per iscritto sono, quindi, ripetibili gli interessi anatocistici pagati dalla parte attrice. Sul punto lo stesso giudice di legittimità (Cass., n. 9140 cit.) ha precisato che: “Va ricordato, in proposito, che l'art. 7 di tale delibera allude specificamente a delle vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, e ciò sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. Come si è detto, l'art. 2, comma 2, subordina poi, per il futuro, la pratica anatocistica al fatto che nel conto corrente sia stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Appare dunque evidente che il carattere deteriore delle «condizioni precedentemente applicate»
pagina 12 di 19 si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, più volte citato, dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista.”
Nello specifico il primo Giudice, per quanto qui d'interesse, ha poi rilevato che
“sulla base di una perizia di parte è stato, comunque, riscontrato l'indebito pagamento di € 40.740,42, in conseguenza di:
- capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283
c.c., stante la mancata sottoscrizione di adeguamento delle pattuizioni in materia di capitalizzazione degli interessi, a far data della delibera CICR del 9 febbraio
2000 e la mancata previsione in punto di anatocismo nelle aperture di credito del
15/5/2008 e del 9/1/2012. Sul punto la parte attrice rileva che, in seguito alla modifica dell'art. 120 T.U.B. ex art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, l'effetto di abolizione dell'anatocismo bancario non richiede, secondo le conclusioni della giurisprudenza, alcuna disposizione attuativa mediante delibera del CICR. Inoltre, il D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016) ha definitivamente abrogato la capitalizzazione composta infrannuale, mediante l'ulteriore modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b., che prevede, con decorrenza 1/10/2016, la produzione degli interessi attivi e passivi, assicurando pari periodicità, con conteggio al 31 dicembre di ogni anno e la loro esigibilità a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo. Nella specie il rapporto è stato instaurato anteriormente all'anno
pagina 13 di 19 2000, con la conseguenza che, secondo la delibera CICR 9/2/2000, la capitalizzazione periodica avrebbe dovuto essere oggetto di apposita pattuizione scritta: l'invalidità delle clausole anatocistiche comportava, infatti, che la pattuizione scritta costituisse un regime peggiorativo. I contratti di apertura di credito del 15/5/2008 e del 9/1/2012 – come già rilevato - non contenevano, poi, alcuna pattuizione in materia di capitalizzazione degli interessi;
- omissis.
Dalla motivazione sopra riportata si evince il chiaro percorso motivazionale del primo giudice, del tutto coerente e logico, di talché anche l'ultimo profilo di gravame è destituito di fondamento.
Va considerato, altresì, che in base alle risultanze dell'accertamento peritale sopra richiamate, risulta infondata anche l'asserzione della secondo cui non Pt_1 risulterebbe alcuna applicazione degli interessi debitori e, dunque, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 120, neppure nel testo novellato, di talché l'adesione alla CTU da parte del Tribunale, lungi dall'essere stata acritica, si palesa invece del tutto corretta dal punto di vista tecnico giuridico e coerente col quesito posto sul tema.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere confermata.
III. La terza censura è infondata, in quanto inidonea a scalfire la sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione integrativa.
Col terzo motivo di gravame la denuncia l'omessa motivazione sulla Pt_1 propria condanna al pagamento degli interessi legali e l'omessa specificazione sulla natura di detti interessi, avendo il primo Giudice fatto riferimento esclusivamente agli “interessi legali” dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, senza alcuna qualificazione giuridica.
Contr A fronte di tale carenza motivazionale, avrebbe fatto erroneo affidamento pagina 14 di 19 sulla applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c., pretendendo la restituzione anche degli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come da lettera richiesta di pagamento della somma complessiva di €. 41.069,62, inviata dal difensore di controparte in allegato alla mail del 15/07/2022, prodotta sub doc. n. 9.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che effettivamente in parte motiva nulla il giudice di prime cure ha statuito in merito alla debenza ed alla natura degli interessi legali oggetto di condanna.
E' appena il caso di rilevare che sul piano esecutivo, la Corte regolatrice ha avuto modo di osservare che “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Sez. U Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) e che con
Sentenza n. 19015 del 11/07/2024, ha ulteriormente precisato che “il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato
pagina 15 di 19 semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda
e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Tali pronunce tuttavia, nel presente giudizio di cognizione non assumono rilevanza posto che occorre affermare, in primo luogo, che gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo effettivo ex art. 2033 c.c. in difetto di allegazione e prova della mala fede di CP_2
Gli stessi interessi legali sono, altresì, dovuti al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c., posto che, come afferma la Corte di legittimità, il saggio d'interessi previsto da tale norma, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle clausole di un contratto di conto corrente Pt_1 dichiarate nulle)” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Con l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato, infatti, determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 («Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»).
In parte motiva la suddetta pronuncia di legittimità n. 61/2023 ha avuto modo di chiarire che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individu[a] il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il
pagina 16 di 19 periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, pur non avendo carattere imperativo e inderogabile e che, invece, “l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo”.
Inoltre, si legge sempre nella citata pronuncia che, così come nel caso in esame, si tratta di “un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della
(ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura”.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata sulla base della sopra Contr estesa motivazione integrativa, essendo dovuti a favore di , sulla somma oggetto di condanna, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, ai quali implicitamente il primo giudice deve aver fatto necessariamente riferimento, avendo riconosciuto gli interessi legali a decorrere dalla domanda, così prescrivono sia l'art. 2033 c.c. per l'ipotesi di buona fede dell'accipiens, sia l'anzidetta norma che regola proprio gli interessi che decorrono dalla domanda.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo di gravame la denuncia l'erronea condanna alla Pt_1 refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Seppure la motivazione sugli interessi legali sia stata carente per quanto detto nel precedente motivo e pur dovendosi procedere in questa sede ad integrare detta motivazione, la sentenza appellata di fatto non viene scalfita, di talché la Pt_1 risulta essere comunque soccombente con conseguente correttezza della sentenza appellata sul punto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 17 di 19 V. Sempre in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Contr giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_2 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 415/2022 emessa dal Tribunale di CP_1
Prato e pubblicata il 11/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 02.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1614/2022 promossa da:
(P. IVA ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
DANIELA SCARSELLI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 415/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 11/07/2022
CONCLUSIONI
In data 26.09.2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19 Per la parte appellante:
[…] la difesa della : Parte_1
A) insiste affinché la Corte Ecc.ma, re melius perpensa, disponga il rinnovo della CTU espletata in primo grado, in merito alla verifica degli interessi anatocistici, invitando il CTU ad eseguire un conteggio di detti interessi, non eliminandoli dalla ricostruzione del saldo, laddove, come avvenuto, la Banca abbia adeguato il rapporto alla Delibera CICR 09/02/2000 e, per l'effetto, ridetermini il nuovo saldo del conto;
B) in denegata ipotesi, ove cioè non venga ammesso detto strumento istruttorio integrativo, insiste nell'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
con l'atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 14/09/2022 e depositato in data 21/09/2022:
I) accogliere integralmente i motivi di appello proposti dalla
[...]
con l'atto di citazione in appello notificato in data 14/09/2022 Parte_1
e depositato in data 21/09/2022 e riformare parzialmente la sentenza appellata n. 415/2022, Repertorio n. 991/2022, emessa in data 11/07/2022 dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Brogi, pubblicata il 12/07/2022 e notificata il 15/07/2022 e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dalla nei Parte_2 confronti della medesima e, Parte_1 conseguentemente, condannare la medesima a Parte_2 restituire alla tutto quanto dalla medesima Parte_1 versato in ottemperanza alla predetta sentenza gravata, come da documentazione prodotta con detto atto di gravame, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
II) In via istruttoria, disporre la integrazione/il rinnovo della CTU contabile espletata in primo grado di giudizio, come richiesta dalla Parte_1
già in primo grado.
[...]
III) Il tutto ed in ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.".
pagina 2 di 19 Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o richiesta reietta e disattesa, previo rigetto delle istanze istruttorie di controparte, in quanto giuridicamente infondate, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 415/2022, pubblicata in data 12.7.2022, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte - per quanto occorrer possa - l'impugnata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti, onorari di causa, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 415/2022 pubblicata il 11/07/2022, il Tribunale di Prato ha così deciso:
• condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € 29.705,31, oltre interessi legali a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
• condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.200, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.;
• liquida in favore del c.t.u. dr. l'importo di € 1.800, Persona_1 ponendone il pagamento a carico della parte convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della Controparte_1 volte a sentir:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle annotazioni delle poste giuridico- contabili eseguite da sul conto corrente Parte_1
n. 1819.59 (già 1819.41) per l'importo di € 40.740,42, o della diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
2. rideterminare il saldo finale del conto corrente n. 1819.59 (già 1819.41) e, conseguentemente, condannare la predetta a restituirle la somma Pt_1 indebitamente percepita di € 40.740,42 - o della diversa somma, maggiore o minore, di giustizia - con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al pagamento.
pagina 3 di 19 A sostegno delle domande la predetta società attrice aveva allegato:
1) l'illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione della legge sull'anatocismo;
2) l'illegittima applicazione degli interessi ad un tasso ultralegale;
3) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni;
4) l'illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute fittizie.
Si era costituita in giudizio la , la quale Parte_1 aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione di tutte le movimentazioni di addebito e di accredito, intercorse prima del 22/05/2010, cioè, prima del decennio antecedente l'avvenuta comunicazione a sé del procedimento di mediazione (22/05/2010 – 16/12/2019), nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dei meri addebiti non costituenti pagamenti.
Nel merito, aveva dedotto:
• l'assoluta infondatezza delle domande attoree (di rideterminazione del saldo del rapporto e di condanna della alla ripetizione dell'asserito indebito) per Pt_1 essere del tutto indimostrate, non avendo la società attrice prodotto in causa gli estratti conto dall'apertura del rapporto (26/04/1978) sino alla chiusura - risalendo, il primo estratto conto prodotto dalla difesa avversaria, al 01/04/2009
(ossia di 31 anni successivo all'apertura del conto - in dispregio dell'onere probatorio ad essa facente capo ex art. 2697 comma 1 c.c.;
• di avere ottemperato alla istanza ex art. 119 TUB consegnando alla correntista copia degli e/c dal 01/04/2009 al 16/12/2019, essendo l'obbligo di conservazione della documentazione soggetto alla prescrizione decennale;
• di avere, comunque, prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa, rappresentata da:
- contratto di apertura del conto corrente (all. 1);
pagina 4 di 19 - lettera contratto di credito del 15/05/2008 (all. 3);
- proroga di affidamento del 24/09/2015 (all. 3);
- apertura di credito in conto corrente del 27/12/2018 (all. 3);
- n. 2 aperture di credito in conto corrente del 03/10/2017 (all. 3);
- ulteriore apertura di credito in conto corrente del 03/10/2017 (all. 4);
- apertura di credito in conto corrente del 14/04/2017 (all. 4);
- ulteriore apertura di credito in conto corrente del 14/04/2017 (all. 5);
- modifiche contrattuali del 13/04/2011, del 27/12/2011, del 15/10/2015, del
14/09/2015, del 18/11/2015 e del 29/03/2016 (all. n. 6).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto
[...] CP_2 Pt_1 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la società Controparte_1
Contr (di seguito solo o o anche APPELLATA) proponendo gravame
[...] CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. "Erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di merito di inammissibilità dell'azione di ripetizione, per erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c.";
2. "Violazione ed errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici a seguito della riforma dell'art 120 TUB di cui al D. Lgs. dell'01/09/1993 n. 385 ed erronea adesione alle risultanze peritali della CTU ";
3. “Omessa motivazione sulla condanna al pagamento degli interessi legali e omessa specificazione sulla natura di detti interessi”;
4. "Erronea condanna alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza".
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 19 Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 26.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve ritenersi formatosi il giudicato interno sulle questioni afferenti all'illegittima applicazione degli interessi ad un tasso ultralegale, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni nonché all'illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute fittizie, in difetto di impugnazione sul punto.
Nel merito, L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, nei termini di seguito esposti.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva, dunque, quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di CP_2 inammissibilità dell'azione di ripetizione, denunciando, al riguardo, l'erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere infondata detta eccezione, motivando sul fatto che sarebbe stato pacifico il pagamento degli importi contestati, stante l'allegazione da parte della stessa di chiusura del conto corrente con saldo attivo, atteso che tale chiusura non CP_2 avrebbe alcuna attinenza col pagamento di poste meramente indicate come pagina 6 di 19 Contr indebite, in quanto avrebbe incentrato le proprie domande sugli asseriti addebiti illegittimi, ma non sull'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, pur avendo chiesto la rideterminazione del saldo.
Sul punto il Tribunale si è così espresso: “Deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in merito al fatto che controparte avrebbe incentrato le proprie domande sugli addebiti illegittimi e non sul pagamento dei saldi: nella specie è pacifico, infatti, che gli importi contestati siano pagati, considerato che la stessa banca assume che il rapporto sia stato chiuso con un saldo attivo in favore del cliente. Inoltre, sin dalla lettura delle conclusioni formulate in atto di citazione risulta come la richiesta di rideterminazione del saldo sia prodromica alla richiesta di condanna alla restituzione degli importi che la parte attrice ritiene di aver pagato indebitamente alla parte convenuta”.
Concorda la Corte con tale statuizione in quanto coerente, logica e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico.
Essendo stato il conto corrente de quo pacificamente chiuso prima della instaurazione della lite con un saldo attivo a favore della correntista, come Contr dimostrato anche dalla espletata CTU, ben avrebbe potuto chiedere, la restituzione delle poste illegittime.
In altri termini, una volta rettificato il saldo banca giornaliero ed individuate le rimesse solutorie indebite, poiché frutto di operazioni illegittime, con conseguente determinazione del saldo attivo maturato a favore dell'APPELLATA, quest'ultima, anziché chiedere il pagamento del saldo attivo maturato a suo favore, ha preferito chiedere la restituzione di quelle poste indebite, divenute esigibili, ex art. 1823 comma 1 c.c., proprio a seguito della chiusura del conto corrente.
pagina 7 di 19 La Corte di legittimità ha, infatti, avuto modo di precisare al riguardo che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto, confermata.
II. Con la seconda censura alla sentenza impugnata la denuncia la Pt_1 violazione e l'errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici, a seguito della riforma dell'art 120 TUB e l'errata adesione alle risultanze peritali della CTU.
In particolare l'APPELLANTE ha ravvisato l'errore del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto, da un lato, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici illegittimi, in assenza di espressa pattuizione sulla pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e dall'atro, la non applicabilità dell'art. 7 comma 2 della Delibera del CICR del 09/02/2000, ritenendo così ripetibili gli interessi anatocistici pagati da parte attrice, in difetto di pattuizione scritta.
Per contro, a suo dire, essa avrebbe dimostrato di avere adeguato il rapporto in corso alla Delibera CICR del 09/02/2000, procedendo a capitalizzare pagina 8 di 19 trimestralmente sia gli interessi creditori, che quelli debitori, secondo criteri di reciprocità, come si evince dagli estratti conto prodotti in giudizio e a darne comunicazione alla società attrice, odierna appellata, con l'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato a decidere, non solo aderendo acriticamente alle risultanze peritali 'unidirezionali', nel senso della illegittimità dell'anatocismo, ma anche senza motivare alcunché, essendosi limitato, del pari acriticamente, a riportare due passi motivazionali di un'unica pronuncia della giurisprudenza di legittimità.
L'APPELLANTE ha, infine, dedotto che dalla lettura dell'estratto conto di chiusura del 16/12/2019, ex adverso prodotto (quale doc. n. 7), non risulterebbe alcuna effettiva applicazione degli interessi debitori e, dunque, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 120, neppure nel testo novellato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che la condotta della che ha proceduto con riguardo a contratti di conto corrente conclusi prima Pt_1 della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, all'adeguamento della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, solo mediante pubblicazione sulla
G.U., è illegittima.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 nella parte in cui stabilisce “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”.
A loro volta, le S.U. della Suprema Corte, con Sentenza n. 21095 del 04/11/2004 hanno statuito che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la
pagina 9 di 19 successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis")”.
La stessa Corte di legittimità ha poi dichiarato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020).
Questa Corte facendo proprio tale orientamento di legittimità ribadisce, quindi, che le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR del 9.02.2000 che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi siano nulle e che, per aversi anatocismo bancario legittimo, occorra una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione pagina 10 di 19 unilaterale della banca, ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della suddetta delibera.
Del resto, il 2° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 non ha conferito al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si finirebbe per legittimare tale condotta, Pt_1 posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo.
Inoltre, il comma 2 dell'art. 120 TUB - nell'attribuire al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori
- si riferisce ai nuovi contratti.
Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, alla stregua di tale scenario normativo e giurisprudenziale, il CTU – a cui era stato chiesto correttamente, di calcolare ed espungere l'anatocismo in assenza di pattuizione scritta, nei limiti dell'interesse trimestralmente addebitato - ha riportato nella
Colonna L - “Anatocismo oneri non convenuti”, l'effetto anatocistico dato dalla capitalizzazione degli oneri modificati senza comunicazione/non pattuiti per un totale di € 2.832,71 e nella Colonna R - “Anatocismo interessi c/c”, gli interessi passivi anatocistici maturati sul c/c n. 1819.59, per un totale di € 14.601,12.
Non corrisponde al vero dunque che non siano stati addebitati interessi debitori.
pagina 11 di 19 Dal canto proprio il Tribunale, facendo corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, ha, in primis, evidenziato che “con riferimento alla vexata quaestio inerente alla pattuizione di interessi anatocistici in contratti stipulati prima del 2000 – come quello rilevante ai fini del presente giudizio – occorre dar seguito all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo il quale: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”
(Cass. civ., n. 9140 del 2020). In sostanza la nullità della clausola che prevede
l'applicazione di interessi anatocistici preclude, ab imis, qualsiasi tipo di giudizio comparativo, rendendo necessaria l'osservanza della pattuizione in forma scritta, non potendo trovare applicazione l'art. 7, comma 2, Delibera CICR 9/2/2000. In mancanza di pattuizione per iscritto sono, quindi, ripetibili gli interessi anatocistici pagati dalla parte attrice. Sul punto lo stesso giudice di legittimità (Cass., n. 9140 cit.) ha precisato che: “Va ricordato, in proposito, che l'art. 7 di tale delibera allude specificamente a delle vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, e ciò sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. Come si è detto, l'art. 2, comma 2, subordina poi, per il futuro, la pratica anatocistica al fatto che nel conto corrente sia stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Appare dunque evidente che il carattere deteriore delle «condizioni precedentemente applicate»
pagina 12 di 19 si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, più volte citato, dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista.”
Nello specifico il primo Giudice, per quanto qui d'interesse, ha poi rilevato che
“sulla base di una perizia di parte è stato, comunque, riscontrato l'indebito pagamento di € 40.740,42, in conseguenza di:
- capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283
c.c., stante la mancata sottoscrizione di adeguamento delle pattuizioni in materia di capitalizzazione degli interessi, a far data della delibera CICR del 9 febbraio
2000 e la mancata previsione in punto di anatocismo nelle aperture di credito del
15/5/2008 e del 9/1/2012. Sul punto la parte attrice rileva che, in seguito alla modifica dell'art. 120 T.U.B. ex art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, l'effetto di abolizione dell'anatocismo bancario non richiede, secondo le conclusioni della giurisprudenza, alcuna disposizione attuativa mediante delibera del CICR. Inoltre, il D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016) ha definitivamente abrogato la capitalizzazione composta infrannuale, mediante l'ulteriore modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b., che prevede, con decorrenza 1/10/2016, la produzione degli interessi attivi e passivi, assicurando pari periodicità, con conteggio al 31 dicembre di ogni anno e la loro esigibilità a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo. Nella specie il rapporto è stato instaurato anteriormente all'anno
pagina 13 di 19 2000, con la conseguenza che, secondo la delibera CICR 9/2/2000, la capitalizzazione periodica avrebbe dovuto essere oggetto di apposita pattuizione scritta: l'invalidità delle clausole anatocistiche comportava, infatti, che la pattuizione scritta costituisse un regime peggiorativo. I contratti di apertura di credito del 15/5/2008 e del 9/1/2012 – come già rilevato - non contenevano, poi, alcuna pattuizione in materia di capitalizzazione degli interessi;
- omissis.
Dalla motivazione sopra riportata si evince il chiaro percorso motivazionale del primo giudice, del tutto coerente e logico, di talché anche l'ultimo profilo di gravame è destituito di fondamento.
Va considerato, altresì, che in base alle risultanze dell'accertamento peritale sopra richiamate, risulta infondata anche l'asserzione della secondo cui non Pt_1 risulterebbe alcuna applicazione degli interessi debitori e, dunque, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 120, neppure nel testo novellato, di talché l'adesione alla CTU da parte del Tribunale, lungi dall'essere stata acritica, si palesa invece del tutto corretta dal punto di vista tecnico giuridico e coerente col quesito posto sul tema.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere confermata.
III. La terza censura è infondata, in quanto inidonea a scalfire la sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione integrativa.
Col terzo motivo di gravame la denuncia l'omessa motivazione sulla Pt_1 propria condanna al pagamento degli interessi legali e l'omessa specificazione sulla natura di detti interessi, avendo il primo Giudice fatto riferimento esclusivamente agli “interessi legali” dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, senza alcuna qualificazione giuridica.
Contr A fronte di tale carenza motivazionale, avrebbe fatto erroneo affidamento pagina 14 di 19 sulla applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c., pretendendo la restituzione anche degli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come da lettera richiesta di pagamento della somma complessiva di €. 41.069,62, inviata dal difensore di controparte in allegato alla mail del 15/07/2022, prodotta sub doc. n. 9.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che effettivamente in parte motiva nulla il giudice di prime cure ha statuito in merito alla debenza ed alla natura degli interessi legali oggetto di condanna.
E' appena il caso di rilevare che sul piano esecutivo, la Corte regolatrice ha avuto modo di osservare che “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Sez. U Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) e che con
Sentenza n. 19015 del 11/07/2024, ha ulteriormente precisato che “il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato
pagina 15 di 19 semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda
e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Tali pronunce tuttavia, nel presente giudizio di cognizione non assumono rilevanza posto che occorre affermare, in primo luogo, che gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo effettivo ex art. 2033 c.c. in difetto di allegazione e prova della mala fede di CP_2
Gli stessi interessi legali sono, altresì, dovuti al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c., posto che, come afferma la Corte di legittimità, il saggio d'interessi previsto da tale norma, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle clausole di un contratto di conto corrente Pt_1 dichiarate nulle)” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Con l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato, infatti, determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 («Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»).
In parte motiva la suddetta pronuncia di legittimità n. 61/2023 ha avuto modo di chiarire che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individu[a] il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il
pagina 16 di 19 periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, pur non avendo carattere imperativo e inderogabile e che, invece, “l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo”.
Inoltre, si legge sempre nella citata pronuncia che, così come nel caso in esame, si tratta di “un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della
(ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura”.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata sulla base della sopra Contr estesa motivazione integrativa, essendo dovuti a favore di , sulla somma oggetto di condanna, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, ai quali implicitamente il primo giudice deve aver fatto necessariamente riferimento, avendo riconosciuto gli interessi legali a decorrere dalla domanda, così prescrivono sia l'art. 2033 c.c. per l'ipotesi di buona fede dell'accipiens, sia l'anzidetta norma che regola proprio gli interessi che decorrono dalla domanda.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo di gravame la denuncia l'erronea condanna alla Pt_1 refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Seppure la motivazione sugli interessi legali sia stata carente per quanto detto nel precedente motivo e pur dovendosi procedere in questa sede ad integrare detta motivazione, la sentenza appellata di fatto non viene scalfita, di talché la Pt_1 risulta essere comunque soccombente con conseguente correttezza della sentenza appellata sul punto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 17 di 19 V. Sempre in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Contr giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_2 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 415/2022 emessa dal Tribunale di CP_1
Prato e pubblicata il 11/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 02.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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