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Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 15368-2020 proposto da: MA DA, NO CI e NO GE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS n. 60, nello studio dell’avv. DONATELLA CERE’ e rappresentati e difesi dall’avv. ANTONIO NO
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 7434 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 NO ET, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO PANTALONE – controricorrente – avverso la sentenza n. 918/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FU ON FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 1.4.2000 RO IA evocava in giudizio MI IA innanzi il Tribunale di Napoli, esponendo di essere proprietaria esclusiva di una unità abitativa compresa nel fabbricato sito in Comune di Serrana Fontana, via Piedicuozzo n. 12, distinta al foglio 12, particella 215, sub. 4, composta di due stanze, stanzone, accessori, terrazza a ovest, terrazzino a sud-est, scala di accesso che dal primo piano conduce al terrazzo posto ad ovest, nonché comproprietaria di un cortile, una cisterna ed un lavatoio posti al piano terreno dello stabile. Allegava come titolo di acquisto dell’unità l’atto a rogito notar Tirone del 1.9.1979, con il quale suo padre SQ IA le aveva donato l’appartamento, che a sua volta aveva ricevuto dal proprio genitore, AT IA, con atto di donazione per notar Nonno del 31.5.1937. I diritti sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, invece, erano stati acquisiti da SQ IA giusta atto di cessione e divisione a rogito notar Nonno del 4.6.1958. L’attrice esponeva che il convenuto, MI IA, aveva eseguito lavori di trasformazione del suo immobile, confinante con quello anzi descritto, compromettendo la stabilità del fabbricato e, trattandosi di opere eseguite in assenza della 3 necessaria autorizzazione, ne invocava la condanna al ripristino ed al risarcimento del danno, quantificato in euro 100.000. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della natura comune del terrazzino a sud-est e della scala di accesso, oggetto di atto transattivo intercorso il 16.11.1983 tra RO IA, AN IA e MI IA, e dell’intervenuto acquisto della proprietà esclusiva di detti beni, unitamente ad alcuni vani sottoscala, in quanto posseduti da esso convenuto da oltre cinquant’anni. Esperita una C.T.U. sullo stato dei luoghi ed assunte le prove orali, il Tribunale, con sentenza n. 508/2010, rigettava la domanda di ripristino di parte attrice, accogliendo tuttavia quella risarcitoria, con condanna del convenuto al pagamento di euro 23.000; accertava la comproprietà dell’attrice sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio;
dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, per violazione del bis in idem;
accertava la proprietà esclusiva del convenuto sulla scala di accesso alla sua proprietà e la comproprietà di una ulteriore scala;
accertava, infine, la natura comune del terrazzo di accesso all’appartamento posto al primo piano ed ordinava all’attrice la rimozione delle piante ivi collocate e di quant’altro ostacolasse l’accesso del convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 918/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava tanto l’appello principale, proposto da DA MA e CI IA, quanto quello incidentale, confermando la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DA MA, CI IA e NN IA, affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso RO IA. 4 Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 de 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il primo motivo di gravame, con il quale era stata censurata la decisione del Tribunale, in quanto resa a contraddittorio non integro, non essendo stata evocata in giudizio NZ IA, comproprietaria (giusta atto di acquisto per notar Nonno del 3.10.1954) dei beni immobili oggetto di causa. La censura è fondata. Dalla narrativa del ricorso emerge che con atto per notar Nonno del 3.10.1954, rep. 7415, trascritto il 20.12.1954, ai numeri 34083-26438, IA CO aveva venduto a IA MI e IA NZ, in comune tra loro, un fabbricato sito in Comune di Serrara Fontana, “… composto a piano terreno da una stanza e cucina, nonché di una cisterna con cortile antistante e lavatoio, questi due ultimi in comune tra il venditore ed il sig. IA CI fu CO;
a piano superiore di due stanzette con terrazzo e scala di accesso;
detto terrazzo e scala di accesso restano in comune tra gli acquirenti ed il sig. IA SQ fu AT. Sottostante a detta scala di accesso trovasi un piccolo vano che forma del pari oggetto della presente vendita, nonché dal lato nord della predetta fabbrica una piccola zona di terreno … riportato in catasto: il fabbricato alla partita urbana 1754 con le indicazioni: Ciglio Casa p.1, v.1, t.1, fol.12, p.lla n. 2175/2, imp. L. 26,67 e 26,68 …” (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso). Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti avevano lamentato la violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 354 5 c.p.c., e la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure e di tutti gli atti conseguenti, per omessa evocazione in giudizio della comproprietaria NZ IA (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha rigettato tale doglianza, affermando che “… a prescindere dalla mancata produzione da parte degli appellanti della nota di trascrizione dell’atto di compravendita risalente al giorno 03.10.1954, in forza del quale IA MI in comunione con la germana IA NZ avrebbe acquistato da IA CO, tra altri beni di maggior consistenza, la parziale comproprietà della cisterna con cortile antistante e lavatoio, carenza che avrebbe determinato la non conoscibilità da parte dei terzi del regime giuridico ricadente su detti ambiti, rileva il mancato raggiungimento della prova della qualità di litisconsorte in capo alla suddetta IA NZ, non meglio identificata nel relativo atto di acquisto né individuata dalle stesse parti appellanti con riguardo ai riferimenti minimi di accertamento finanche della sua esistenza in vita, come richiesto dalla S.C.” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Con tale passaggio della motivazione, la Corte partenopea ha ritenuto non conseguita la prova della qualità di litisconsorte necessaria della detta NZ IA, pur dando atto che la stessa aveva acquistato la comproprietà di cortile, cisterna e lavatoio oggetto di causa. In realtà, una volta accertato che NZ IA aveva acquistato, insieme a MI IA, la comproprietà dei cespiti di cui anzidetto, la sua qualità di litisconsorte necessaria non poteva essere revocata in dubbio, posto che le domande spiegate, in via principale e riconvenzionale, investivano l’accertamento della proprietà di detti beni immobili. Né appare corretto il rilievo secondo cui le parti non avrebbero indicato i dati anagrafici di NZ IA, i quali ben potevano essere 6 acquisiti mediante l’esame del titolo del 1954, certamente presente in atti del giudizio –posto che il giudice di seconde cure evidenzia il mancato deposito della nota di trascrizione di detto atto, ma non anche dell’atto in sé stesso– o in alternativa mediante opportune ricerche. Inoltre, il ricorrente indica che il titolo del 1954 era stato considerato anche dal C.T.U., che a pag. 11 ne aveva fatto menzione, pur omettendo di considerare l’esistenza della comproprietaria NZ IA (cfr. pag. 28 del ricorso). Vi erano dunque tutti gli elementi utili per identificare adeguatamente la persona erroneamente non evocata in giudizio, ancorché certamente comproprietaria di parte dei beni oggetto di causa. Neppure risulta appagante la considerazione ulteriore del giudice del gravame, secondo cui l’omessa indicazione dei dati anagrafici di NZ IA impedirebbe di verificarne l’esistenza in vita, poiché anche laddove essa fosse premorta, la parte attrice –odierna controricorrente– avrebbe dovuto evocare in giudizio i di lei eredi, la cui mancata evocazione integra comunque un vizio del contraddittorio, non suscettibile di sanatoria in appello, né tantomeno in sede di legittimità. Inoltre, sotto altro profilo, va rilevato che una volta allegato, da parte degli odierni ricorrenti, il vizio del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, risultante da un atto pubblico, l’eventuale dimostrazione della superfluità della sua evocazione in causa (ad esempio, perché premorto lasciando eredi gli stessi soggetti già parti del giudizio) spettava alla parte che vi aveva interesse, e dunque all’odierna controricorrente, che aveva proposto, nel giudizio di merito, domanda di accertamento del suo diritto di comproprietà sul cortile, sul lavatoio e sulla cisterna oggetto del rogito del 1954 dal quale NZ IA traeva il suo titolo dominicale. 7 Ne consegue che la censura va accolta, con assorbimento di tutte le altre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, ai sensi di quanto previsto dall’art. 383, terzo comma, c.p.c., anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 19 marzo 2026. IL PRESIDENTE NZ IL IL RELATORE EF Oliva
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 7434 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 NO ET, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO PANTALONE – controricorrente – avverso la sentenza n. 918/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FU ON FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 1.4.2000 RO IA evocava in giudizio MI IA innanzi il Tribunale di Napoli, esponendo di essere proprietaria esclusiva di una unità abitativa compresa nel fabbricato sito in Comune di Serrana Fontana, via Piedicuozzo n. 12, distinta al foglio 12, particella 215, sub. 4, composta di due stanze, stanzone, accessori, terrazza a ovest, terrazzino a sud-est, scala di accesso che dal primo piano conduce al terrazzo posto ad ovest, nonché comproprietaria di un cortile, una cisterna ed un lavatoio posti al piano terreno dello stabile. Allegava come titolo di acquisto dell’unità l’atto a rogito notar Tirone del 1.9.1979, con il quale suo padre SQ IA le aveva donato l’appartamento, che a sua volta aveva ricevuto dal proprio genitore, AT IA, con atto di donazione per notar Nonno del 31.5.1937. I diritti sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, invece, erano stati acquisiti da SQ IA giusta atto di cessione e divisione a rogito notar Nonno del 4.6.1958. L’attrice esponeva che il convenuto, MI IA, aveva eseguito lavori di trasformazione del suo immobile, confinante con quello anzi descritto, compromettendo la stabilità del fabbricato e, trattandosi di opere eseguite in assenza della 3 necessaria autorizzazione, ne invocava la condanna al ripristino ed al risarcimento del danno, quantificato in euro 100.000. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della natura comune del terrazzino a sud-est e della scala di accesso, oggetto di atto transattivo intercorso il 16.11.1983 tra RO IA, AN IA e MI IA, e dell’intervenuto acquisto della proprietà esclusiva di detti beni, unitamente ad alcuni vani sottoscala, in quanto posseduti da esso convenuto da oltre cinquant’anni. Esperita una C.T.U. sullo stato dei luoghi ed assunte le prove orali, il Tribunale, con sentenza n. 508/2010, rigettava la domanda di ripristino di parte attrice, accogliendo tuttavia quella risarcitoria, con condanna del convenuto al pagamento di euro 23.000; accertava la comproprietà dell’attrice sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio;
dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, per violazione del bis in idem;
accertava la proprietà esclusiva del convenuto sulla scala di accesso alla sua proprietà e la comproprietà di una ulteriore scala;
accertava, infine, la natura comune del terrazzo di accesso all’appartamento posto al primo piano ed ordinava all’attrice la rimozione delle piante ivi collocate e di quant’altro ostacolasse l’accesso del convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 918/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava tanto l’appello principale, proposto da DA MA e CI IA, quanto quello incidentale, confermando la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DA MA, CI IA e NN IA, affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso RO IA. 4 Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 de 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il primo motivo di gravame, con il quale era stata censurata la decisione del Tribunale, in quanto resa a contraddittorio non integro, non essendo stata evocata in giudizio NZ IA, comproprietaria (giusta atto di acquisto per notar Nonno del 3.10.1954) dei beni immobili oggetto di causa. La censura è fondata. Dalla narrativa del ricorso emerge che con atto per notar Nonno del 3.10.1954, rep. 7415, trascritto il 20.12.1954, ai numeri 34083-26438, IA CO aveva venduto a IA MI e IA NZ, in comune tra loro, un fabbricato sito in Comune di Serrara Fontana, “… composto a piano terreno da una stanza e cucina, nonché di una cisterna con cortile antistante e lavatoio, questi due ultimi in comune tra il venditore ed il sig. IA CI fu CO;
a piano superiore di due stanzette con terrazzo e scala di accesso;
detto terrazzo e scala di accesso restano in comune tra gli acquirenti ed il sig. IA SQ fu AT. Sottostante a detta scala di accesso trovasi un piccolo vano che forma del pari oggetto della presente vendita, nonché dal lato nord della predetta fabbrica una piccola zona di terreno … riportato in catasto: il fabbricato alla partita urbana 1754 con le indicazioni: Ciglio Casa p.1, v.1, t.1, fol.12, p.lla n. 2175/2, imp. L. 26,67 e 26,68 …” (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso). Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti avevano lamentato la violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 354 5 c.p.c., e la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure e di tutti gli atti conseguenti, per omessa evocazione in giudizio della comproprietaria NZ IA (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha rigettato tale doglianza, affermando che “… a prescindere dalla mancata produzione da parte degli appellanti della nota di trascrizione dell’atto di compravendita risalente al giorno 03.10.1954, in forza del quale IA MI in comunione con la germana IA NZ avrebbe acquistato da IA CO, tra altri beni di maggior consistenza, la parziale comproprietà della cisterna con cortile antistante e lavatoio, carenza che avrebbe determinato la non conoscibilità da parte dei terzi del regime giuridico ricadente su detti ambiti, rileva il mancato raggiungimento della prova della qualità di litisconsorte in capo alla suddetta IA NZ, non meglio identificata nel relativo atto di acquisto né individuata dalle stesse parti appellanti con riguardo ai riferimenti minimi di accertamento finanche della sua esistenza in vita, come richiesto dalla S.C.” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Con tale passaggio della motivazione, la Corte partenopea ha ritenuto non conseguita la prova della qualità di litisconsorte necessaria della detta NZ IA, pur dando atto che la stessa aveva acquistato la comproprietà di cortile, cisterna e lavatoio oggetto di causa. In realtà, una volta accertato che NZ IA aveva acquistato, insieme a MI IA, la comproprietà dei cespiti di cui anzidetto, la sua qualità di litisconsorte necessaria non poteva essere revocata in dubbio, posto che le domande spiegate, in via principale e riconvenzionale, investivano l’accertamento della proprietà di detti beni immobili. Né appare corretto il rilievo secondo cui le parti non avrebbero indicato i dati anagrafici di NZ IA, i quali ben potevano essere 6 acquisiti mediante l’esame del titolo del 1954, certamente presente in atti del giudizio –posto che il giudice di seconde cure evidenzia il mancato deposito della nota di trascrizione di detto atto, ma non anche dell’atto in sé stesso– o in alternativa mediante opportune ricerche. Inoltre, il ricorrente indica che il titolo del 1954 era stato considerato anche dal C.T.U., che a pag. 11 ne aveva fatto menzione, pur omettendo di considerare l’esistenza della comproprietaria NZ IA (cfr. pag. 28 del ricorso). Vi erano dunque tutti gli elementi utili per identificare adeguatamente la persona erroneamente non evocata in giudizio, ancorché certamente comproprietaria di parte dei beni oggetto di causa. Neppure risulta appagante la considerazione ulteriore del giudice del gravame, secondo cui l’omessa indicazione dei dati anagrafici di NZ IA impedirebbe di verificarne l’esistenza in vita, poiché anche laddove essa fosse premorta, la parte attrice –odierna controricorrente– avrebbe dovuto evocare in giudizio i di lei eredi, la cui mancata evocazione integra comunque un vizio del contraddittorio, non suscettibile di sanatoria in appello, né tantomeno in sede di legittimità. Inoltre, sotto altro profilo, va rilevato che una volta allegato, da parte degli odierni ricorrenti, il vizio del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, risultante da un atto pubblico, l’eventuale dimostrazione della superfluità della sua evocazione in causa (ad esempio, perché premorto lasciando eredi gli stessi soggetti già parti del giudizio) spettava alla parte che vi aveva interesse, e dunque all’odierna controricorrente, che aveva proposto, nel giudizio di merito, domanda di accertamento del suo diritto di comproprietà sul cortile, sul lavatoio e sulla cisterna oggetto del rogito del 1954 dal quale NZ IA traeva il suo titolo dominicale. 7 Ne consegue che la censura va accolta, con assorbimento di tutte le altre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, ai sensi di quanto previsto dall’art. 383, terzo comma, c.p.c., anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 19 marzo 2026. IL PRESIDENTE NZ IL IL RELATORE EF Oliva