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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1326/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7239/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 84131 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4640/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022732479000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il 19/01/2026 Visto e letto l'atto di appello di CCIA di Salerno;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituito l'appellato ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la CCIA con atto depositato il 19 settembre 2025 ha dichiarato: " che il ricorso non è stato notificato al sig. Resistente_1 e che lo stesso, quindi, non è costituito;
che la ricorrente Camera di Commercio intende rinunciare al ricorso n. 5692/2024; (…) dichiara di rinunciare al ricorso n. 7239/2024 ” ;
-che effettivamente non risulta depositata all'atto della costituzione il duplicato informatico della notifica a mezzo pec;
ritenuto
-che in tali casi sia prevalente la declaratoria di inammissibilità rispetto alla rinunzia;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese del grado in assenza di costituzione della parte appellata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7239/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 84131 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4640/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022732479000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il 19/01/2026 Visto e letto l'atto di appello di CCIA di Salerno;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituito l'appellato ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la CCIA con atto depositato il 19 settembre 2025 ha dichiarato: " che il ricorso non è stato notificato al sig. Resistente_1 e che lo stesso, quindi, non è costituito;
che la ricorrente Camera di Commercio intende rinunciare al ricorso n. 5692/2024; (…) dichiara di rinunciare al ricorso n. 7239/2024 ” ;
-che effettivamente non risulta depositata all'atto della costituzione il duplicato informatico della notifica a mezzo pec;
ritenuto
-che in tali casi sia prevalente la declaratoria di inammissibilità rispetto alla rinunzia;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese del grado in assenza di costituzione della parte appellata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per spese.