Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16205 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Tarantino, Felice Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Grosseto in persona del Prefetto pro-tempore , Prefettura della Provincia di Grosseto in persona del Prefetto pro-tempore presso l'Avvocatura Distrettuale, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Grosseto, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministro dell'Interno n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato il 05.10.2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dal Ministero dell'Interno e/o di altra Pubblica Amministrazione, antecedentemente o successivamente all'introduzione del giudizio e comunque connessi, collegati o conseguenziali rispetto agli atti, documenti e provvedimenti in precedenza elencati ed afferenti al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ND TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 28 marzo 2018.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 23 settembre 2022 ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare, dal Certificato del Casellario Giudiziale acquisito agli atti e dal Rapporto Informativo della Questura di -OMISSIS- emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale sul conto dell’istante:
- 17 settembre 2010 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) del G.U.P. Tribunale di Grosseto irrevocabile il 26/11/2010 per il reato di incendio boschivo colposo in cooperazione artt. 113, 423 bis comma 2 c.p. (commesso il 14 aprile 2009 in -OMISSIS-).
Con nota del 1 marzo 2022 resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, è stata data comunicazione all’interessato del preavviso di diniego, con l’invito a produrre eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni.
A tale comunicazione, il richiedente non faceva pervenire osservazioni.
L’Amministrazione, non ritenendo superato il motivo ostativo, ha adottato il provvedimento impugnato.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di condividere le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria formulata dal ricorrente.
In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, nel caso di specie il provvedimento di rigetto fonda il giudizio di inaffidabilità del richiedente sul seguente elemento pregiudizievole di carattere penale:
- Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) del G.U.P. Tribunale di Grosseto irrevocabile il 26/11/2010 per il reato di incendio boschivo colposo in cooperazione artt. 113, 423 bis comma 2 c.p. (commesso il 14 aprile 2009 in -OMISSIS-).
Osserva il Collegio, tuttavia, che all’odierno ricorrente è stato contestato il fatto del giorno 14 aprile 2009, ovvero di aver proceduto in concorso con altre persone all’accensione di un fuoco di ripulitura all’interno dell’oliveto di proprietà del sig. -OMISSIS-, generando con ciò un incendio propagatosi poi nei terreni adiacenti appartenenti a vari proprietari.
La condotta contestata e l’evento verificatosi, dunque, non sono attribuibili ad una condotta dolosa dell’odierno ricorrente quanto, piuttosto, ad una azione colposa commessa in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente – unitamente ad altro lavoratore – di bracciante agricolo giornaliero svolta sin dal 2006, ovvero dalla data del suo ingresso nel territorio italiano (Estratto conto previdenziale INPS in atti).
Osserva il Collegio come tali circostanze non sono state oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione che, sul punto, si è limitata ad evidenziare che “ la vicenda penale sopraindicata è indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
L’amministrazione resistente, al contrario, avrebbe comunque dovuto esternare le proprie valutazioni e, segnatamente, indicare le ragioni in forza delle quali una condanna risalente e relativa ad un fatto non grave (anche in relazione alle osservazioni circa il contesto nel quale il fatto si è svolto) avrebbe reso inopportuna la naturalizzazione sotto il profilo della tutela dell’invocato interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento interno, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato e della condotta di vita complessivamente tenuta dal richiedente.
Ne consegue che l’Amministrazione non ha fornito una adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità.
Ritiene il Collegio che, dunque, il provvedimento gravato sia affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione nel rivalutare la posizione complessiva del richiedente.
Le spese di lite, in considerazione delle circostanze di fatto e di diritto, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND TO, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
IO LO, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND TO |
IL SEGRETARIO