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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6618/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI SA Presidente
RA De Munari UD
ER Di PA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6618/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bodini ER Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Balbo Enrico CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, voglia, nel merito,
a. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. CP_1
b. prevedere e disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minorenni e alla Per_1 Per_2
madre, con collocazione abitativa dei medesimi presso quest'ultima. La sig.ra potrà, pertanto, Pt_1
assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli in via autonoma, compresa la scelta della residenza.
pagina 1 di 21 c. prevedere e disporre che la frequentazione tra padre e figli avvenga sulla base di tempi e modalità individuati dal Servizio Sociale.
d. prevedere e disporre che il sig. ontribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione CP_1 alla sig.ra dell'importo mensile non inferiore ad € 600,00 (ovvero € 300,00 per ogni figlio), in Pt_1
via anticipata, entro il giorno 05di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso
l'intestato Tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi previa esibizione dei giustificativi di spesa.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“In via principale:
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e ed autorizzare gli CP_1 Parte_1
stessi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove vorrà, con obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento della stessa, con addebito nei confronti della moglie.
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori ed con residenza e collocazione Per_2 Persona_3 stabile presso la madre;
i genitori provvederanno all'educazione ed istruzione dei figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni e periodi di seguito CP_1
indicati:
-un pomeriggio infrasettimanale, dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21;
-un fine settimana alternato, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
- il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni;
- un periodo pari a metà delle vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
- un periodo pari a metà delle festività pasquali, che comprenderà, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua;
-un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di maggio.
4) disporsi a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, o la diversa somma ritenuta di
pagina 2 di 21 giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
5) Autorizzarsi i coniugi ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
depositava ricorso per separazione giudiziale nei confronti di , con cui Parte_1 CP_1
aveva contratto matrimonio in Albania in data 25.8.2006 e dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
16.6.2008) e (il 29.11.2011). Per_2
La ricorrente chiedeva, sulla base delle allegazioni di cui al ricorso, la dichiarazione di addebito della separazione in capo a a causa degli agiti violenti di quest'ultimo nei confronti della CP_1
moglie, l'affidamento esclusivo dei figli minori, un calendario di frequentazioni tra padre e figli anche tramite c.t.u. psicologica e un contributo, per il mantenimento dei due figli, a carico del marito pari ad €
500,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , contestando i fatti di cui al ricorso e chiedendo a sua volta l'addebito della CP_1 separazione in capo alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli minori, proponendo un collocamento paritario dei figli minori con ciascun genitore, la previsione del mantenimento ordinario diretto dei figli in capo alle parti, con divisione delle spese straordinarie al
50% e, in via subordinata, che venisse posto a carico del padre un contributo pari ad € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei minori.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale, con i provvedimenti temporanei in data 10.2.2021 il Presidente delegato stabiliva quanto segue: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, disciplinando i Per_1 Per_2
tempi e le modalità di permanenza come segue: a week end alternati, il sabato e la domenica dalle ore
10,00 alle ore 19,30, prelevando i minori presso l'abitazione materna ed ivi riconducendoli, con possibilità di pernottamento presso il padre se i minori manifesteranno l'intenzione di permanere presso il medesimo;
un pomeriggio, indicativamente il giorno del mercoledì, nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino a dopo la cena;
due pomeriggi, indicativamente nei giorni del martedì e del giovedì, nella settimana in cui il week end non è di spettanza del padre, da concordare preventivamente con la madre entro il giorno precedente,
pagina 3 di 21 dall'uscita da scuola sino a dopo la cena;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per una settimana, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, e eventuali viaggi all'estero dovranno essere preventivamente concordati con la madre;
ciascun genitore, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà consentire all'altro genitore telefonate alle figlie almeno una volta al giorno. 3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo il 50% delle straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova”; contestualmente, veniva disposta c.t.u. psicologica al fine di individuare il miglior regime di affidamento, le modalità e i tempi di permanenza con il genitore non convivente più tutelanti dell'interesse dei figli e venivano date le disposizioni per il prosieguo della causa davanti al UD istruttore.
All'udienza del 17.3.2021, fissata per giuramento del c.t.u., il UD istruttore rilevava che, a seguito di ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 20.2.2021, la frequentazione tra padre e figli poteva avvenire solo con modalità protette e, tenendo conto che era venuta meno la contribuzione in via diretta da parte del padre al mantenimento dei figli, stabiliva che il sig. provvedesse al mantenimento dei CP_1 minori versando alla madre un assegno di € 250,00 complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio); ordinava a entrambe le parti di aggiornare la documentazione economica, mediante deposito delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2020, richiedeva al UD per le Indagini Preliminari la trasmissione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e conferiva l'incarico al c.t.u. dott.
, confermando il quesito già formulato. CP_2
All'udienza del 16.9.2021, sentite le parti, il UD istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., riservandosi sull'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei, richiesta dalla difesa del convenuto.
Con ordinanza del 27.9.2021, il UD modificava parzialmente i provvedimenti temporanei, disponendo l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali del Comune di Abano Per_2 Per_1
Terme con residenza prevalente presso la madre, con presa in carico dei minori anche tramite i servizi specialistici dell'U.L.S.S. per le problematiche evidenziate anche in ambito scolastico e confermando i tempi e le modalità di permanenza con il padre già disposte in via temporanea, con la supervisione dei
Servizi affidatari, sulla base della seguente motivazione: “visti gli esiti dell'ascolto dei figli da parte del
CTU e ritenuto che le fragilità manifestate dai medesimi rendono potenzialmente pregiudizievole
l'ascolto diretto;
rilevato che è ancora in corso il procedimento penale nei confronti del marito per gravi ipotesi di reato nei confronti della moglie e che risulta tuttora in atto l'ordine di allontanamento
pagina 4 di 21 del residente, disposto in sede penale;
visto l'art 31della Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, il quale sancisce espressamente di tenere in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione stessa al momento della definizione dei diritti di custodia e di visita dei figli;
rilevato che il regime di incontri attuale prevede incontri protetti in presenza di un educatore;
rilevato altresì che a maggio 2021 il padre ha comunicato ai Servizi Sociali la sospensione dei suddetti incontri considerandoli frustranti e controproducenti, condotta questa che denota una difficoltà a rispettare le regole;
rilevato che ciò impedisce di ritenere i tempi maturi per la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza, posto che la stessa dovrebbe, almeno in un primo periodo, svolgersi con la supervisione dei Servizi, che al momento l' rifiuta;
rilevato che i Servizi hanno rappresentato la disponibilità di educatori che CP_1 possono intervenire nel passaggio da un genitore all'altro;
ritenuto che
permangono evidenti criticità nella gestione genitoriale dell'affidamento anche a fronte delle fragilità psicologiche del padre;
pertanto, non è proponibile un regime di affidamento condiviso;
ritenuta l'opportunità di un affidamento dei minori ai Servizi Sociali al fine di garantire una terzietà nella gestione genitoriale anche per favorire e monitorare il rapporto con il padre”; venivano richieste ai Servizi Sociali relazioni trimestrali sulle attività svolte, rinviando per udienza di discussione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 31.3.2022, sentite le parti, il UD istruttore, alla luce della relazione dei Servizi
Sociali – secondo cui i minori erano molto legati al padre con bisogno di aumentare i tempi di visita -, ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce della documentazione in atti, salva la necessità di acquisire documentazione economica delle parti, disponeva: l'aumento degli incontri protetti con il padre ad almeno due pomeriggi settimanali;
il mantenimento e l'attivazione di tutti gli interventi indicati nell'ultima relazione dei Servizi (presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare, spazio di ascolto psicologico per la madre, interventi di supporto alla genitorialità tramite educatori in entrambi i contesti familiari e attivazione di spazi di socializzazione per i minori in contesti extrafamiliari); il deposito di copia del nuovo contratto di lavoro, del TFR percepito e delle buste paga da parte dell'attrice; il deposito di documentazione relativa al TFR percepito da parte del convenuto. Con il medesimo provvedimento, veniva calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.9.2022, rilevato che non era stata depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali entro il termine richiesto, veniva disposto un rinvio per consentire il deposito della relazione, oltre agli ulteriori aggiornamenti sulla situazione del nucleo familiare, con prosecuzione dell'incarico in capo ai
Servizi affidatari.
pagina 5 di 21 Depositate le relazioni di aggiornamento, le parti precisavano le conclusioni e il UD istruttore, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26.7.2023, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e modificava parzialmente i provvedimenti temporanei sulla base della seguente motivazione: “Viste le ultime relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati nell'ambito del procedimento, nelle quali viene riportata la necessità di una 'rivalutazione complessiva al fine di comprendere come delineare i rapporti tra i minori e i genitori e il loro più idoneo collocamento', proponendo che 'l'Autorità Giudiziaria affidi i ragazzi al servizio sociale del Comune e incarichi i servizi specialistici alla nuova valutazione attraverso la presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare e l'accompagnamento ai servizi specialistici (CSM e
SERD) per percorsi individuali integrativi e ritenuti necessari per l'assunzione della responsabilità genitoriale'; anche alla luce delle rilevanti sopravvenienze in corso di causa (in particolare, la sentenza di assoluzione dal delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti di del CP_1
14.3.2023, il prossimo trasferimento della madre presso altra abitazione, il venir meno della rete familiare materna, particolarmente valorizzata in sede di c.t.u. come punto di riferimento per entrambi
i minori); ritenuto che, nelle more dell'incarico conferito con il presente provvedimento, sia necessario disporre che il già previsto affidamento ai Servizi Sociali comprenda anche il potere di assumere decisioni sull'istruzione e l'educazione, dunque anche in ordine alle scelte sul supporto scolastico e sulla partecipazione ad attività socializzanti per entrambi i minori, anche nel periodo estivo;
ritenuto che
allo stato non vi siano elementi sufficienti per disporre, sia pure in via temporanea, una modificazione della collocazione prevalente dei due minori, ferma la possibilità di diverse valutazioni all'esito delle indagini demandate ai Servizi Sociali;
ritenuto che
sia conforme all'interesse dei minori trascorrere, nel rimanente periodo estivo, un periodo di 15 giorni con ciascun genitore”.
Per l'effetto, il Tribunale disponeva che l'affidamento dei due figli minori e ai Servizi Per_1 Per_2
Sociali comprendesse anche il potere di assumere le decisioni inerenti l'istruzione e l'educazione dei figli minori, dunque anche in ordine al supporto scolastico e alla partecipazione ad attività socializzanti per entrambi i minori, anche nel periodo estivo e che, nel periodo estivo, i figli minori potessero trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
contestualmente, i Servizi Sociali affidatari venivano incaricati di svolgere ulteriori e più approfondite indagini sulle competenze genitoriali della madre e del padre, sugli attuali rapporti dei minori con ciascun genitore, anche attraverso la presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare, in collaborazione con i servizi pagina 6 di 21 specialistici al fine di attivare percorsi individuali integrativi per il supporto alla genitorialità, con termine per il deposito di nuova relazione.
All'udienza del 15.2.2024 veniva richiesto alle parti l'aggiornamento delle rispettive condizioni economiche mediante il deposito di documenti e, con ordinanza del 16.2.2024, il UD istruttore così motivava i propri provvedimenti: “rilevato che i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento, nella quale hanno dato conto che, nel periodo estivo e autunnale, i minori erano stati temporaneamente collocati presso il padre, a causa dello sfratto esecutivo della casa in cui gli stessi risiedevano con la madre, la quale non era riuscita a reperire una nuova sistemazione idonea;
in tale periodo, l'adattamento dei ragazzi al contesto paterno era apparso complesso e poco soddisfacente per i minori, a causa di difficoltà del sig. ad offrire supporto emotivo nella nuova situazione CP_1
familiare e nella gestione delle regole, per quanto il padre fosse stato in grado di garantire gli aspetti di regolarità e continuità nell'organizzazione quotidiana;
il padre, inoltre, non è apparso in grado di modularsi nel garantire l'accesso dei minori alla madre, proponendo in varie occasioni comportamenti ostativi ed escludenti;
rilevato che, da quando la madre ha reperito nuova abitazione con il sostegno del Servizi Sociali (dal mese di novembre 2023), i minori sono tornati a vivere con la madre, ove gli stessi hanno trovato un ambiente affettuoso in cui possono esprimersi e sperimentare situazioni affettive di vicinanza, ma subiscono comunque aspetti di condizionamento materno, riguardanti giudizi di valore rispetto all'altro genitore che debordano 'in un'inversione di ruolo che attiva i figli nel prendersi cura e difendere la madre” (comportamento riscontrato in particolare nel figlio più grande, ); il ripristino della convivenza con la madre “ha portato un'acuzie rispetto Per_1
alla dinamica in atto a terzo escluso, dinamica che entrambi i genitori perpetuano;
si è passati nuovamente alla presenza quasi esclusiva della madre'; rilevato che i Servizi hanno pertanto concluso nel senso dell'emersione di un importante quadro di triangolazione messa in atto da entrambe le parti,
'dove la presenza anche solo emotiva dell'altro genitore è fonte di disagio', con forte sovraccarico emotivo dei minori;
rilevato che all'udienza del 15.2.2024 è emerso, dalle dichiarazioni delle parti, che
i figli non stanno più vedendo il padre, verosimilmente per ragioni connesse alle dinamiche genitoriali sopra riportate;
ritenuto che
i provvedimenti temporanei non possano essere modificati nel senso richiesto dal convenuto (collocazione del figlio minore dal padre e del figlio minore Per_2 Per_1
dalla madre), tenendo conto che non vi sono ragioni per separare i fratelli e soprattutto delle criticità sul piano relazionale evidenziate dal padre stesso;
ritenuto che
sia indispensabile confermare
Cont l'incarico ai Servizi Sociali, affinché diano conto della collaborazione con e nei percorsi CP_3
pagina 7 di 21 individuali integrativi per entrambi i genitori, disposta su suggerimento dei Servizi dal Tribunale (cfr. ordinanza del 24.7.2024), nonché per attivare, ove necessario, un percorso facilitatore della ripresa dei rapporti tra figli minori e padre ed individuare, all'esito, un calendario di incontri con il genitore non collocatario che possa dare ai minori regolarità nei rapporti con entrambi i genitori;
ritenuto che
con la prossima relazione di aggiornamento i Servizi dovranno indicare le soluzioni ritenute più confacenti in via definitiva in punto di affidamento, collocazione prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario;
ritenuto che
, all'esito, si valuterà se disporre l'ascolto dei figli minori da parte del UD, ove ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori stessi”.
Veniva, dunque, confermato l'incarico ai Servizi Sociali affidatari, al fine di mantenere tutti gli interventi e di attivare, ove necessario, un percorso facilitatore della ripresa dei rapporti tra minori e padre, nonché di individuare un calendario di incontri con il genitore non convivente.
Nelle more, i Servizi Sociali venivano sollecitati a depositare la relazione di aggiornamento e, con sentenza non definitiva del 21.10.2024, veniva pronunciata sentenza non definitiva sullo status di separazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano alle conclusioni depositate telematicamente e la difesa del sig. faceva presente che l'attuale compagna del resistente era in CP_1
stato di gravidanza;
assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, la presente decisione ha per oggetto le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, nonché i provvedimenti riguardanti l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei figli minori.
2.
Anche con riguardo alle domande accessorie allo status, occorre preliminarmente verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di addebito, quale richiesta inscindibilmente connessa a quella di separazione (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del
5.6.2015), in base al Regolamento CE 2201/2003, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è
pagina 8 di 21 competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Analogamente a quanto rilevato nella sentenza parziale sullo status, poi, la legge applicabile alla domanda di addebito va individuata ai sensi dell'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è stata adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono fin dalla nascita in Italia, dove hanno frequentato la scuola e instaurato le loro relazioni sociali e familiari;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge pagina 9 di 21 dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Itali.
Con riguardo ai due figli minori, inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
3.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione al coniuge.
L'attrice, in particolare, ha allegato che durante gli anni di convivenza matrimoniale, il sig. si era CP_1
reso protagonista di quotidiane vessazioni nei confronti della moglie, di diversi episodi di violenza psicologica e di alcuni episodi di violenza fisica che sono stati refertati;
dopo l'ultimo episodio di percosse, avvenuto a fine agosto del 2020, il sig. aveva anche sostituito la porta di ingresso della CP_1 casa coniugale senza comunicarlo alla moglie e costringendo quest'ultima a recarsi presso la famiglia d'origine, unitamente ai minori;
il marito aveva poi tentato in ogni modo di screditare la moglie offendendola ripetutamente, sia come madre che come donna, rappresentando a soggetti terzi fatti del tutto falsi, al solo fine di diffamarla anche in ambito familiare e nel contesto sociale di appartenenza.
pagina 10 di 21 Il convenuto, contestando tutti i fatti allegati dalla controparte, ha invece chiesto che l'addebito della separazione sia dichiarato in capo alla moglie, la quale si sarebbe sottratta ai doveri coniugali, avendo abbandonato la casa coniugale, violato l'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale, rapportandosi al marito anche con aggressioni verbali e ingiurie davanti ai figli, senza contribuire al sostentamento della famiglia.
Va rilevato che, parallelamente all'odierna causa di separazione, è stato celebrato nei confronti di
[...]
procedimento penale per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno CP_1
della moglie;
il procedimento si è concluso con sentenza del Tribunale di Padova del 14.3.2023, che ha assolto l'imputato dal delitto di violenza sessuale ex art. 530 comma 2 c.p.p., dichiarando non doversi procedere, ai sensi degli artt. 521 e 529 c.p.p., in relazione al delitto di maltrattamenti, “riqualificato nel delitto di cui agli artt. 582 e 585 (in riferimento all'aggravante di cui all'art. 577 c.p.)c.p., per tardività della querela”.
Tanto premesso, la domanda di addebito svolta nei confronti di è fondata. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351); la Corte di Cassazione ha anche affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass.
Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Nel caso di specie, i documenti di causa dimostrano quantomeno un episodio di violenza fisica del sig. in danno della moglie, come da referto datato 1.9.2020, secondo cui si era recata in CP_1 Parte_1
Pronto Soccorso riferendo di aver ricevuto diversi colpi a carico dell'arto inferiore destro;
in quella sede, i sanitari rilevavano “ecchimosi a carico del III medio di coscia e ginocchio in regione mediale
pagina 11 di 21 arto inferiore destro” ed “ecchimosi anca sx e III infero-mediale gamba sx”, con diagnosi alla dimissione di “contusione di sedi multiple” e prognosi di cinque giorni (cfr. doc. 8 ricorso).
L'attrice ha dedotto, sin dal ricorso, che tali contusioni erano state cagionate dal marito in occasione di un litigio molto acceso del 20.8.2020, quando il sig. l'aveva percossa con pugni e calci;
la sig.ra CP_1
non si era recata al lavoro per dieci giorni e, una volta riacquistata la forza per uscire di casa, in Pt_1
data 1.9.2020 si era diretta al Pronto Soccorso appunto per refertare le lesioni.
Tali fatti non sono stati specificamente contestati, nell'odierno giudizio, dalla difesa del convenuto, che si è limitato a negare genericamente di non aver mai assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie.
L'attrice ha anche allegato una fotografia della propria gamba, al doc. 5 del ricorso e prodotta anche unitamente alla querela del 14.12.2020 (doc. 14), che, pur priva di data, riporta un'immagine coerente con quanto riscontrato in Pronto Soccorso, dato che i lividi si trovano proprio sulla gamba destra, all'altezza del ginocchio e della coscia;
sul punto, si rileva che l'eccezione ex art. 2712 c.c. da parte del convenuto è oltremodo generica e non è, pertanto, idonea a far perdere al documento la qualità di prova, in quanto il “disconoscimento” in questione deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale
e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(cfr. Cass. Civ. n. 3122 del 17.2.2015).
Va infine rilevato che, in sede di c.t.u. psicologica svolta nell'odierno procedimento, il sig. aveva CP_1 ammesso di aver “perso la testa” in un'occasione con la moglie e di averle dato “due schiaffi” (cfr. pag.
12 c.t.u., colloquio del 28.4.2021).
La sentenza penale del 14.3.2023, passata in giudicato, prodotta dalla difesa del sig. a fondamento CP_1
del rigetto della domanda di addebito non modifica i termini della questione, in quanto il presente giudizio differisce da quello penale, sia dal punto di vista dell'oggetto (dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato il reato abituale di cui all'art. 572 c.p.), sia in punto di standard probatorio
(preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
pagina 12 di 21 Peraltro, non va sottaciuto che tale sentenza, con riferimento al capo di imputazione per maltrattamenti in famiglia, ha dichiarato non doversi procedere ex artt. 521 e 529 c.p.p. per tardività della querela, previa riqualificazione del fatto nel delitto di lezioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p.
Leggendo, poi, la parte motiva della sentenza penale risulta, ad abundantiam, che l'episodio di lesioni dell'agosto del 2020 (e di cui al referto sopra richiamato) non appare isolato, dato che risulta esservi stato un primo episodio nel 2010, anch'esso refertato, con estinzione del reato per rimessione di querela, avvenuta poco tempo dopo i fatti (cfr. sentenza penale prodotta il 29.2.2024 dalla difesa del convenuto).
Tutte le ragioni sopra esposte sono dunque sufficienti a fondare la domanda di addebito nei confronti di
, dovendosi ribadire che anche il singolo episodio di violenza è idoneo a sconvolgere CP_1
definitivamente la tollerabilità della convivenza coniugale.
Le ragioni poste alla base dell'addebito al convenuto rendono superflua ogni altra indagine sugli ulteriori profili di addebito allegati dall'attrice, da ritenersi assorbiti.
Quanto alla reciproca domanda di addebito formulata dal convenuto nei confronti di , la Parte_1
stessa non può essere accolta.
Sul punto, è dirimente l'intervenuta declaratoria di addebito della separazione al marito per aver tenuto una condotta violenta nei confronti della moglie, che rende irrilevante, secondo la giurisprudenza sopra citata, sia il collocamento temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, sia la comparazione del comportamento del coniuge che sia stato vittima delle violenze stesse, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
In ogni caso, rileva il Collegio che quanto allegato dal convenuto sarebbe comunque del tutto sfornito di supporto probatorio, avendo la sua difesa formulato capitoli del tutto generici e relativi a circostanze non specificamente dedotte entro le barriere preclusive per l'attività assertiva, con violazione del principio del contraddittorio;
quanto all'allontanamento dalla casa coniugale della ricorrente, sarebbe comunque sufficiente la considerazione che questo sarebbe avvenuto nell'agosto del 2020, dunque in concomitanza con l'episodio di violenza sopra accertato.
Ciò posto, la domanda di addebito formulata dal convenuto deve essere rigettata.
4.
Venendo ai provvedimenti relativi ai due figli minori della coppia, si osserva quanto segue.
Come riportato nella sezione dedicata allo svolgimento del processo, la causa è stata a lungo istruita a causa delle mutevoli dinamiche del nucleo familiare e del rapporto dei figli con i genitori.
pagina 13 di 21 La relazione del c.t.u. nominato dott. appare ormai risalente nel tempo e superata dalle CP_2
sopravvenienze intervenute in corso di causa e dalle successive relazioni dei Servizi Sociali;
si ritiene opportuno, in ogni caso, riportare che il c.t.u. aveva rilevato come entrambi i genitori fossero affezionati ai figli e costituissero importanti figure di riferimento per i minori, riportando la manifestazione di preferenza nei confronti del padre da parte di e in linea con i Per_1 Per_2
processi di identificazione maschile;
la madre, pur meno attenta ai problemi scolastici e meno collaborativa con le insegnanti, era stata ritenuta attenta alla cura dei figli, anche grazie alla sua rete familiare di supporto.
Il c.t.u. aveva suggerito l'affidamento dei minori al Servizio Sociale, ritenendo che le condizioni all'epoca sussistenti rendessero non praticabile l'affidamento condiviso (cfr. pagg. 39 e 40 relazione c.t.u. ). CP_2
Nonostante il c.t.u. avesse proposto una suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il UD istruttore aveva ritenuto che i tempi non fossero maturi per l'introduzione di tale regime di visite, sia per la pendenza del procedimento penale sopra citato (nell'ambito del quale era stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento dal padre dalla casa familiare, con visite tra padre e figli tramite Servizi Sociali), sia perché a maggio del 2021 il sig. aveva comunicato ai CP_1
Servizi Sociali la sospensione degli incontri, considerandoli frustranti e controproducenti, denotando una difficoltà nel rispettare le regole e il rifiuto del supporto degli operatori;
veniva disposto, invece,
l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, al fine di garantire una terzietà nella gestione del rapporto genitoriale e per favorire e monitorare il rapporto con il padre (cfr. ordinanza del 27.9.2021).
Nelle relazioni successive, i Servizi Sociali avevano dato conto, da un lato, dell'incapacità di entrambi i genitori nella collaborazione con gli operatori, mostrandosi discontinui e inidonei a garantire ai figli minori l'accesso agli aiuti e percorsi, individuati dai Servizi, necessari a sostenere la loro crescita;
dall'altro lato, pur nell'assenza di difficoltà nella relazione padre-figli, la mancanza di presa d'atto da parte del sig. del procedimento penale a suo carico e la sussistenza di atteggiamenti dispregiativi e CP_1
squalificanti nei confronti della madre (relazioni datate 22.2.2022 e 17.11.2022).
La situazione del nucleo si era poi ulteriormente complicata nella primavera/estate del 2023, avendo i
Servizi affidatari rilevato che la sig.ra avrebbe dovuto cambiare alloggio per sfratto esecutivo ed Pt_1
entrambi i genitori erano apparsi discontinui sulla condivisione della genitorialità concordata nei colloqui;
inoltre, con l'intervento della sentenza penale sopra richiamata, erano riprese regolari visite tra padre e figli. Veniva proposto, pertanto, per l'estate del 2023, un progetto estivo che prevedeva la pagina 14 di 21 collocazione di entrambi i ragazzi dal padre, per consentire alla madre il cambio di alloggio, con previsione dei momenti di visita con quest'ultima, percorsi di sostegno scolastico per (viste le Per_2 problematiche certificate per disturbi dell'apprendimento) ed (per il recupero di due materie Per_1 sospese), nonché il mantenimento del percorso psicologico da quest'ultimo già intrapreso (relazioni di marzo e giugno 2023).
Con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 26.7.2023, il Collegio recepiva i suggerimenti dei Servizi Sociali, disponendo il potere in capo agli stessi di assumere le decisioni relative a istruzione ed educazione e conferendo più ampio incarico per nuove indagini sulle competenze genitoriali e sui rapporti tra genitori e figli.
Nelle more, durante il periodo in cui la madre era alla ricerca di una sistemazione abitativa idonea per sé e per i figli, e erano stati collocati temporaneamente presso il padre. Per_1 Per_2
Nella relazione del gennaio 2024 veniva dato conto che, per quanto il padre fosse stato in grado di garantire gli aspetti di regolarità e continuità nell'organizzazione quotidiana, l'adattamento dei minori al contesto paterno era apparso complesso e per loro poco soddisfacente, a causa delle difficoltà del padre nell'offrire supporto emotivo nella nuova situazione familiare, nella gestione delle regole e soprattutto nell'accesso all'altro genitore, mettendo in atto comportamenti ostativi ed escludenti
“chiedendo, direttamente e indirettamente ai ragazzi e agli operatori, di scegliere uno dei due genitori”, tanto che in quei mesi i figli avevano incontrato la madre anche furtivamente;
gli operatori avevano tentato di accompagnare il sig. verso una riflessione sull'importanza della relazione con CP_1 entrambi i genitori, ma egli “proponeva un'unica soluzione 'o con lui o senza di lui' così Parte_2
[...
fatto precedentemente. Di fronte ai contenuti proposti il signor ha di nuovo manifestato CP_1
comportamenti impulsivi e di disappunto andandosene dal colloquio e di fatto interrompendo la relazione con gli operatori”.
Quanto alla posizione della madre, che prima dello sfratto aveva vissuto una situazione di fatica ed incertezza (con ricadute anche sulla frequenza scolastica e dei sostegni previsti per i figli), la stessa era poi riuscita ad individuare un'abitazione idonea per entrambi i minori, esprimendo uno “stile affettuoso” tale da permettere ai ragazzi “di esprimersi e di vivere situazioni affettive di vicinanza”; anche nella signora era stato riscontrato un modello educativo tale da “coinvolgere alla pari i figli nelle questioni personali e che li riguardano, in alcuni casi facendo difficoltà a mettere un confine tra ciò che concerne i bisogni dei ragazzi ed i propri… a tratti assume aspetti di condizionamento riguardanti
pagina 15 di 21 i giudizi di valore rispetto all'altro genitore e deborda in un'inversione di ruolo che attiva i figli nel prendersi cura e difendere la madre” (cfr. relazione datata 11.1.2024).
Le relazioni successive, comprensive anche di corrispondenza tra l'assistente sociale e la difesa del convenuto, danno conto della circostanza che il sig. non ha aderito al percorso presso il CP_1
Consultorio Familiare, disposto per supportare il padre nel rapporto con i figli, nonché della circostanza che la madre aveva dovuto ricorrere al UD Tutelare, affinché potesse partire per un Per_1
viaggio di studio in Spagna;
quanto a è stata riportata una regolare frequenza di scuola e Per_2
doposcuola, con evidenza dei suoi progressi scolastici, con i pari e nel contesto scuola;
la sig.ra Pt_1
è risultata l'unica a svolgere concretamente la funzione genitoriale (cfr. relazione del 25.11.2024).
Con l'ultima relazione, pervenuta durante la rimessione della causa in decisione, ma comunque in tempo utile per l'esame delle parti, che negli scritti conclusivi hanno preso posizione sul contenuto senza formulare eccezioni, gli operatori incaricati hanno proposto la conclusione dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, ribadendo che il sig. non ha più preso contatti con i figli e con i CP_1
Servizi; entrambi i minori hanno riportato progressi e regolarità nella frequenza scolastica e i Servizi
Sociali hanno proposto interventi collaborativi in regime di beneficità con entrambi i genitori, vista anche l'età dei ragazzi.
Tanto premesso sulla ricostruzione dell'ampia istruttoria esperita, si rileva che attualmente ha Per_1
17 anni e ha 14 anni. Per_2
Ritiene questo Collegio che l'ascolto diretto dei minori da parte del UD si risolverebbe in un pregiudizio per entrambi i ragazzi, tenendo conto delle lunghe e complesse vicende processuali e del riportato coinvolgimento nella controversia tra genitori;
sussistono, in ogni caso, elementi sufficienti per assumere le decisioni in via definitiva, tenendo conto del preminente interesse dei minori alla serenità e all'equilibrio psicofisico.
Il Tribunale condivide, come evidenziato nell'ultima relazione, che l'affidamento di e Per_1 Per_2
al Servizio Sociale, soluzione adottata sin dal 2021 e confermata nei quattro anni successivi, abbia esaurito la sua funzione e non sia più attuale.
Quanto all'idoneità genitoriale delle parti, sicuramente in corso di causa sono emerse lacune tanto a carico della madre quanto in capo al padre;
deve comunque valorizzarsi la circostanza che, con il supporto dei Servizi affidatari, i minori hanno avuto accesso a tutti gli strumenti per la tutela della loro salute psicofisica e scolastica (spazio di ascolto per , certificazione dei disturbi Per_1
pagina 16 di 21 nell'apprendimento per e, attualmente, si trovano entrambi convivono con la madre, in una Per_2
situazione sufficientemente protettiva e soddisfacente per le loro necessità.
Quanto all'idoneità genitoriale del padre, va rilevato che la sua difesa, negli scritti conclusivi, non ha contestato la veridicità del contenuto delle ultime relazioni dei Servizi Sociali, sostanzialmente confermando, pur ricostruendo le ragioni di contrasto del sig. on l'assistente sociale, l'abbandono CP_1
di ogni progettualità e la cessazione, da ultimo, dei rapporti con i figli.
Il comportamento del padre non può essere trascurato, se si considera che nel corso del procedimento è sempre stata garantita la relazione padre-figli (con le dovute cautele quando era vigente la misura cautelare), valorizzando l'affetto nutrito dai figli per il padre;
a tal riguardo, gli stessi Servizi Sociali avevano individuato, durante il periodo di difficoltà abitativa ed economica della madre, la collocazione dei minori presso il padre quale soluzione più idonea all'interesse di e Per_1 Per_2
Dopo quei mesi di convivenza, nell'estate/autunno 2023, i figli avevano manifestato alcune difficoltà nei rapporti con il padre (“l'adattamento dei ragazzi al contesto paterno è apparso complesso e poco soddisfacente”, cfr. relazione del gennaio 2024, dove si riporta che i minori non avevano nemmeno instaurato un rapporto con la figlia della compagna del sig. coetanea con loro convivente) e, per CP_1
tale ragione, era stato disposto un percorso facilitatore dei rapporti (ordinanza del 16.2.2024) e messo a disposizione lo spazio del Consultorio Familiare;
tuttavia, il sig. ha assunto un atteggiamento CP_1
rinunciatario, rifiutando ogni supporto.
Non può ritenersi, a fronte di tale comportamento, che il sig. sia idoneo a svolgere la funzione CP_1
genitoriale, anche tenendo conto che egli non ha mai rivisto in maniera critica i propri comportamenti, ritenendo inutili gli interventi di sostegno, predisposti anche e soprattutto per tutelare e mantenere la relazione padre/figli.
Con riferimento alla valutazione di tale contegno, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la libertà di autodeterminazione del genitore trova un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche questo di rango costituzionale, altresì, tutelato da normative sovranazionali che è «compito del tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero consentire, se seguiti, ad uno
o ad entrambi i genitori, di superare le proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale» (Tribunale di Milano, sez. IX, 11.3.2017).
pagina 17 di 21 Va poi considerato che il padre non si trova nelle condizioni di poter esercitare la responsabilità genitoriale anche perché, non avendo più rapporti con i figli, non è in grado allo stato di coglierne bisogni e inclinazioni.
Non va poi trascurato che, secondo quanto emerge dalle ultime relazioni, la ricorrente ha dovuto ricorrere al UD Tutelare per il rilascio del passaporto di per una vacanza studio, elemento Per_1
sicuramente valutabile ai fini dell'idoneità genitoriale del padre, perché denota un'inerzia, anche nell'adottare scelte nell'esclusivo interesse del figlio, tale da compromettere la possibilità per il minore di fare esperienze formative.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente che, nonostante le energie profuse nel corso del procedimento tramite i Servizi Sociali, volte principalmente a consentire ai figli di recuperare un contesto di vita sano ed equilibrato e a sostenere la genitorialità della madre e del padre, il convenuto non è stato in grado di raggiungere risultati concreti per riprendere il pieno esercizio del suo ruolo genitoriale.
Quanto alla madre, va preliminarmente osservato che l'accertamento di un episodio di violenza da parte del marito, induce a valutare con minore severità l'atteggiamento di diffidenza, che pure la sig.ra ha manifestato in passato, nella collaborazione con il sig. e segnalata da c.t.u. e Servizi Pt_1 CP_1
Sociali.
In secondo luogo, deve valorizzarsi che la madre ha sempre mantenuto costanza nel rapporto con i ragazzi e non risulta aver mai esercitato influenze negative sui minori, che infatti all'esordio del procedimento manifestavano apertamente la loro preferenza per il padre.
La sig.ra è stata anche in grado, in tempi molto brevi, di recuperare la stabilità abitativa e Pt_1
lavorativa nel periodo in cui ha subito lo sfratto nel 2023, creando un nuovo ambiente idoneo ad occuparsi nuovamente dei figli;
quale genitore convivente, la madre non ha mai ostacolato l'attività dei
Servizi Sociali, che infatti sono stati in grado di approntare ogni percorso e iniziativa utili al sostegno dei ragazzi, che secondo le ultime relazioni hanno mostrato progressi in ambito scolastico.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la soluzione più tutelante per e Per_1 Per_2 sia quella dell'affidamento in via esclusiva alla madre, genitore che ha rappresentato il punto di riferimento principale per entrambi i figli;
tenendo conto della totale assenza di rapporti con il padre, si ritiene che la madre debba poter assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per i minori inerenti salute, istruzione, educazione e residenza, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
pagina 18 di 21 In ragione delle condizioni di affidamento, la collocazione e residenza di entrambi i figli va stabilita presso la madre.
In relazione frequentazioni con il padre, considerata l'età di e va disposto che questi Per_1 Per_2
ultimi potranno accordarsi direttamente con il padre, in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici e agli impegni lavorativi del padre, ferma la possibilità per quest'ultimo di richiedere spontaneamente il supporto del Consultorio Familiare.
5.
Quanto al mantenimento dei figli minori da parte del padre, va preliminarmente osservato che il comma
4 dell'art.337 ter c.c., nell'indicare i criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, come regola aggiuntiva, dispone che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, va rilevato che nessuno dei due coniugi è proprietario di immobili;
il sig. ha percepito un TFR relativo ad attività lavorativa pregressa come operaio presso CP_1
“FB INBOX SRL” di € 13.787,70.
Entrambe le parti, in corso di causa, hanno alternato periodi di disoccupazione ad altri in cui hanno prestato regolare attività lavorativa;
dalla documentazione economica prodotta a seguito di ordine del
UD istruttore, risulta che l'attrice avesse lavorato, nel 2022, quale dipendente per società come addetta alle risorse umane, con stipendio pari a circa € 1.300,00 mensili (cfr. docc. 17, da 19 a 22); ha in seguito dedotto di aver aperto partita IVA con regime forfettario, fornendo consulenza aziendale ad una società, con reddito medio di € 1.500,00 mensili lordi.
Il sig. nei tre anni antecedenti l'introduzione del giudizio, percepiva dalla propria attività CP_1 lavorativa una retribuzione annua lorda di circa € 25.000,00; dopo aver trascorso un periodo di disoccupazione, percependo l'indennità NASPI, attualmente ha ripreso a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di circa € 1.650,00 mensili, come da documentazione prodotta dalla sua difesa;
inoltre, all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha dedotto che la sua nuova compagna era in attesa di un figlio.
pagina 19 di 21 Entrambe le parti sostengono spese mensili per canone di locazione e utenze, mentre il convenuto ha dedotto di dover sostenere le rate di € 320,00 mensili per un mutuo contratto nel 2023 e con scadenza nel 2032, allegando di aver contratto il prestito per sostenere le spese del giudizio penale.
Tutto ciò considerato, si ritiene che la somma stabilita in sede di provvedimenti temporanei a carico del padre, pari ad € 250,00 mensili per entrambi i figli, non possa ritenersi rispondente al principio di proporzionalità allo stato attuale, tenendo conto della capacità lavorativa del convenuto, nonché del fatto che entrambi i ragazzi hanno visto aumentare le loro esigenze alla luce della loro crescita e che il padre non contribuisce in via diretta al mantenimento ordinario dei minori.
Il padre deve contribuire in misura adeguata al mantenimento ordinario dei figli minori e, a tal fine considerate le circostanze sopra esposte e le spese a carico di ciascuna parte, si stima congrua la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di determinazione assunta all'esito dell'istruttoria.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, si ravvisa una piena soccombenza del convenuto, il quale deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese processuali.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM n. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 e applicando i valori medi dello scaglione “da € 26.000,00 ad € 52.000,01”, si liquidano in € 7.616,000 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi a carico di
[...]
; CP_1
2) affida in via esclusiva i figli minori e alla madre , attribuendo alla Per_1 Per_2 Parte_1 stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, con collocazione presso la madre;
3) dispone che i figli minori e potranno vedere il padre accordandosi direttamente con Per_1 Per_2
il padre stesso, tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici e di quelli lavorativi del genitore;
pagina 20 di 21 4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, CP_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 500,00 complessivi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1 Parte_1
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il UD relatore
ER Di PA
Il Presidente
LI SA
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI SA Presidente
RA De Munari UD
ER Di PA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6618/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bodini ER Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Balbo Enrico CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, voglia, nel merito,
a. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. CP_1
b. prevedere e disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minorenni e alla Per_1 Per_2
madre, con collocazione abitativa dei medesimi presso quest'ultima. La sig.ra potrà, pertanto, Pt_1
assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli in via autonoma, compresa la scelta della residenza.
pagina 1 di 21 c. prevedere e disporre che la frequentazione tra padre e figli avvenga sulla base di tempi e modalità individuati dal Servizio Sociale.
d. prevedere e disporre che il sig. ontribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione CP_1 alla sig.ra dell'importo mensile non inferiore ad € 600,00 (ovvero € 300,00 per ogni figlio), in Pt_1
via anticipata, entro il giorno 05di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso
l'intestato Tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi previa esibizione dei giustificativi di spesa.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“In via principale:
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e ed autorizzare gli CP_1 Parte_1
stessi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove vorrà, con obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento della stessa, con addebito nei confronti della moglie.
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori ed con residenza e collocazione Per_2 Persona_3 stabile presso la madre;
i genitori provvederanno all'educazione ed istruzione dei figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni e periodi di seguito CP_1
indicati:
-un pomeriggio infrasettimanale, dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21;
-un fine settimana alternato, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
- il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni;
- un periodo pari a metà delle vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
- un periodo pari a metà delle festività pasquali, che comprenderà, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua;
-un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di maggio.
4) disporsi a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, o la diversa somma ritenuta di
pagina 2 di 21 giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
5) Autorizzarsi i coniugi ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
depositava ricorso per separazione giudiziale nei confronti di , con cui Parte_1 CP_1
aveva contratto matrimonio in Albania in data 25.8.2006 e dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
16.6.2008) e (il 29.11.2011). Per_2
La ricorrente chiedeva, sulla base delle allegazioni di cui al ricorso, la dichiarazione di addebito della separazione in capo a a causa degli agiti violenti di quest'ultimo nei confronti della CP_1
moglie, l'affidamento esclusivo dei figli minori, un calendario di frequentazioni tra padre e figli anche tramite c.t.u. psicologica e un contributo, per il mantenimento dei due figli, a carico del marito pari ad €
500,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , contestando i fatti di cui al ricorso e chiedendo a sua volta l'addebito della CP_1 separazione in capo alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli minori, proponendo un collocamento paritario dei figli minori con ciascun genitore, la previsione del mantenimento ordinario diretto dei figli in capo alle parti, con divisione delle spese straordinarie al
50% e, in via subordinata, che venisse posto a carico del padre un contributo pari ad € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei minori.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale, con i provvedimenti temporanei in data 10.2.2021 il Presidente delegato stabiliva quanto segue: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, disciplinando i Per_1 Per_2
tempi e le modalità di permanenza come segue: a week end alternati, il sabato e la domenica dalle ore
10,00 alle ore 19,30, prelevando i minori presso l'abitazione materna ed ivi riconducendoli, con possibilità di pernottamento presso il padre se i minori manifesteranno l'intenzione di permanere presso il medesimo;
un pomeriggio, indicativamente il giorno del mercoledì, nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino a dopo la cena;
due pomeriggi, indicativamente nei giorni del martedì e del giovedì, nella settimana in cui il week end non è di spettanza del padre, da concordare preventivamente con la madre entro il giorno precedente,
pagina 3 di 21 dall'uscita da scuola sino a dopo la cena;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per una settimana, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, e eventuali viaggi all'estero dovranno essere preventivamente concordati con la madre;
ciascun genitore, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà consentire all'altro genitore telefonate alle figlie almeno una volta al giorno. 3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo il 50% delle straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova”; contestualmente, veniva disposta c.t.u. psicologica al fine di individuare il miglior regime di affidamento, le modalità e i tempi di permanenza con il genitore non convivente più tutelanti dell'interesse dei figli e venivano date le disposizioni per il prosieguo della causa davanti al UD istruttore.
All'udienza del 17.3.2021, fissata per giuramento del c.t.u., il UD istruttore rilevava che, a seguito di ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 20.2.2021, la frequentazione tra padre e figli poteva avvenire solo con modalità protette e, tenendo conto che era venuta meno la contribuzione in via diretta da parte del padre al mantenimento dei figli, stabiliva che il sig. provvedesse al mantenimento dei CP_1 minori versando alla madre un assegno di € 250,00 complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio); ordinava a entrambe le parti di aggiornare la documentazione economica, mediante deposito delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2020, richiedeva al UD per le Indagini Preliminari la trasmissione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e conferiva l'incarico al c.t.u. dott.
, confermando il quesito già formulato. CP_2
All'udienza del 16.9.2021, sentite le parti, il UD istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., riservandosi sull'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei, richiesta dalla difesa del convenuto.
Con ordinanza del 27.9.2021, il UD modificava parzialmente i provvedimenti temporanei, disponendo l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali del Comune di Abano Per_2 Per_1
Terme con residenza prevalente presso la madre, con presa in carico dei minori anche tramite i servizi specialistici dell'U.L.S.S. per le problematiche evidenziate anche in ambito scolastico e confermando i tempi e le modalità di permanenza con il padre già disposte in via temporanea, con la supervisione dei
Servizi affidatari, sulla base della seguente motivazione: “visti gli esiti dell'ascolto dei figli da parte del
CTU e ritenuto che le fragilità manifestate dai medesimi rendono potenzialmente pregiudizievole
l'ascolto diretto;
rilevato che è ancora in corso il procedimento penale nei confronti del marito per gravi ipotesi di reato nei confronti della moglie e che risulta tuttora in atto l'ordine di allontanamento
pagina 4 di 21 del residente, disposto in sede penale;
visto l'art 31della Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, il quale sancisce espressamente di tenere in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione stessa al momento della definizione dei diritti di custodia e di visita dei figli;
rilevato che il regime di incontri attuale prevede incontri protetti in presenza di un educatore;
rilevato altresì che a maggio 2021 il padre ha comunicato ai Servizi Sociali la sospensione dei suddetti incontri considerandoli frustranti e controproducenti, condotta questa che denota una difficoltà a rispettare le regole;
rilevato che ciò impedisce di ritenere i tempi maturi per la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza, posto che la stessa dovrebbe, almeno in un primo periodo, svolgersi con la supervisione dei Servizi, che al momento l' rifiuta;
rilevato che i Servizi hanno rappresentato la disponibilità di educatori che CP_1 possono intervenire nel passaggio da un genitore all'altro;
ritenuto che
permangono evidenti criticità nella gestione genitoriale dell'affidamento anche a fronte delle fragilità psicologiche del padre;
pertanto, non è proponibile un regime di affidamento condiviso;
ritenuta l'opportunità di un affidamento dei minori ai Servizi Sociali al fine di garantire una terzietà nella gestione genitoriale anche per favorire e monitorare il rapporto con il padre”; venivano richieste ai Servizi Sociali relazioni trimestrali sulle attività svolte, rinviando per udienza di discussione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 31.3.2022, sentite le parti, il UD istruttore, alla luce della relazione dei Servizi
Sociali – secondo cui i minori erano molto legati al padre con bisogno di aumentare i tempi di visita -, ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce della documentazione in atti, salva la necessità di acquisire documentazione economica delle parti, disponeva: l'aumento degli incontri protetti con il padre ad almeno due pomeriggi settimanali;
il mantenimento e l'attivazione di tutti gli interventi indicati nell'ultima relazione dei Servizi (presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare, spazio di ascolto psicologico per la madre, interventi di supporto alla genitorialità tramite educatori in entrambi i contesti familiari e attivazione di spazi di socializzazione per i minori in contesti extrafamiliari); il deposito di copia del nuovo contratto di lavoro, del TFR percepito e delle buste paga da parte dell'attrice; il deposito di documentazione relativa al TFR percepito da parte del convenuto. Con il medesimo provvedimento, veniva calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.9.2022, rilevato che non era stata depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali entro il termine richiesto, veniva disposto un rinvio per consentire il deposito della relazione, oltre agli ulteriori aggiornamenti sulla situazione del nucleo familiare, con prosecuzione dell'incarico in capo ai
Servizi affidatari.
pagina 5 di 21 Depositate le relazioni di aggiornamento, le parti precisavano le conclusioni e il UD istruttore, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26.7.2023, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e modificava parzialmente i provvedimenti temporanei sulla base della seguente motivazione: “Viste le ultime relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati nell'ambito del procedimento, nelle quali viene riportata la necessità di una 'rivalutazione complessiva al fine di comprendere come delineare i rapporti tra i minori e i genitori e il loro più idoneo collocamento', proponendo che 'l'Autorità Giudiziaria affidi i ragazzi al servizio sociale del Comune e incarichi i servizi specialistici alla nuova valutazione attraverso la presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare e l'accompagnamento ai servizi specialistici (CSM e
SERD) per percorsi individuali integrativi e ritenuti necessari per l'assunzione della responsabilità genitoriale'; anche alla luce delle rilevanti sopravvenienze in corso di causa (in particolare, la sentenza di assoluzione dal delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti di del CP_1
14.3.2023, il prossimo trasferimento della madre presso altra abitazione, il venir meno della rete familiare materna, particolarmente valorizzata in sede di c.t.u. come punto di riferimento per entrambi
i minori); ritenuto che, nelle more dell'incarico conferito con il presente provvedimento, sia necessario disporre che il già previsto affidamento ai Servizi Sociali comprenda anche il potere di assumere decisioni sull'istruzione e l'educazione, dunque anche in ordine alle scelte sul supporto scolastico e sulla partecipazione ad attività socializzanti per entrambi i minori, anche nel periodo estivo;
ritenuto che
allo stato non vi siano elementi sufficienti per disporre, sia pure in via temporanea, una modificazione della collocazione prevalente dei due minori, ferma la possibilità di diverse valutazioni all'esito delle indagini demandate ai Servizi Sociali;
ritenuto che
sia conforme all'interesse dei minori trascorrere, nel rimanente periodo estivo, un periodo di 15 giorni con ciascun genitore”.
Per l'effetto, il Tribunale disponeva che l'affidamento dei due figli minori e ai Servizi Per_1 Per_2
Sociali comprendesse anche il potere di assumere le decisioni inerenti l'istruzione e l'educazione dei figli minori, dunque anche in ordine al supporto scolastico e alla partecipazione ad attività socializzanti per entrambi i minori, anche nel periodo estivo e che, nel periodo estivo, i figli minori potessero trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
contestualmente, i Servizi Sociali affidatari venivano incaricati di svolgere ulteriori e più approfondite indagini sulle competenze genitoriali della madre e del padre, sugli attuali rapporti dei minori con ciascun genitore, anche attraverso la presa in carico dei genitori al Consultorio Familiare, in collaborazione con i servizi pagina 6 di 21 specialistici al fine di attivare percorsi individuali integrativi per il supporto alla genitorialità, con termine per il deposito di nuova relazione.
All'udienza del 15.2.2024 veniva richiesto alle parti l'aggiornamento delle rispettive condizioni economiche mediante il deposito di documenti e, con ordinanza del 16.2.2024, il UD istruttore così motivava i propri provvedimenti: “rilevato che i Servizi Sociali hanno depositato relazione di aggiornamento, nella quale hanno dato conto che, nel periodo estivo e autunnale, i minori erano stati temporaneamente collocati presso il padre, a causa dello sfratto esecutivo della casa in cui gli stessi risiedevano con la madre, la quale non era riuscita a reperire una nuova sistemazione idonea;
in tale periodo, l'adattamento dei ragazzi al contesto paterno era apparso complesso e poco soddisfacente per i minori, a causa di difficoltà del sig. ad offrire supporto emotivo nella nuova situazione CP_1
familiare e nella gestione delle regole, per quanto il padre fosse stato in grado di garantire gli aspetti di regolarità e continuità nell'organizzazione quotidiana;
il padre, inoltre, non è apparso in grado di modularsi nel garantire l'accesso dei minori alla madre, proponendo in varie occasioni comportamenti ostativi ed escludenti;
rilevato che, da quando la madre ha reperito nuova abitazione con il sostegno del Servizi Sociali (dal mese di novembre 2023), i minori sono tornati a vivere con la madre, ove gli stessi hanno trovato un ambiente affettuoso in cui possono esprimersi e sperimentare situazioni affettive di vicinanza, ma subiscono comunque aspetti di condizionamento materno, riguardanti giudizi di valore rispetto all'altro genitore che debordano 'in un'inversione di ruolo che attiva i figli nel prendersi cura e difendere la madre” (comportamento riscontrato in particolare nel figlio più grande, ); il ripristino della convivenza con la madre “ha portato un'acuzie rispetto Per_1
alla dinamica in atto a terzo escluso, dinamica che entrambi i genitori perpetuano;
si è passati nuovamente alla presenza quasi esclusiva della madre'; rilevato che i Servizi hanno pertanto concluso nel senso dell'emersione di un importante quadro di triangolazione messa in atto da entrambe le parti,
'dove la presenza anche solo emotiva dell'altro genitore è fonte di disagio', con forte sovraccarico emotivo dei minori;
rilevato che all'udienza del 15.2.2024 è emerso, dalle dichiarazioni delle parti, che
i figli non stanno più vedendo il padre, verosimilmente per ragioni connesse alle dinamiche genitoriali sopra riportate;
ritenuto che
i provvedimenti temporanei non possano essere modificati nel senso richiesto dal convenuto (collocazione del figlio minore dal padre e del figlio minore Per_2 Per_1
dalla madre), tenendo conto che non vi sono ragioni per separare i fratelli e soprattutto delle criticità sul piano relazionale evidenziate dal padre stesso;
ritenuto che
sia indispensabile confermare
Cont l'incarico ai Servizi Sociali, affinché diano conto della collaborazione con e nei percorsi CP_3
pagina 7 di 21 individuali integrativi per entrambi i genitori, disposta su suggerimento dei Servizi dal Tribunale (cfr. ordinanza del 24.7.2024), nonché per attivare, ove necessario, un percorso facilitatore della ripresa dei rapporti tra figli minori e padre ed individuare, all'esito, un calendario di incontri con il genitore non collocatario che possa dare ai minori regolarità nei rapporti con entrambi i genitori;
ritenuto che
con la prossima relazione di aggiornamento i Servizi dovranno indicare le soluzioni ritenute più confacenti in via definitiva in punto di affidamento, collocazione prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario;
ritenuto che
, all'esito, si valuterà se disporre l'ascolto dei figli minori da parte del UD, ove ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori stessi”.
Veniva, dunque, confermato l'incarico ai Servizi Sociali affidatari, al fine di mantenere tutti gli interventi e di attivare, ove necessario, un percorso facilitatore della ripresa dei rapporti tra minori e padre, nonché di individuare un calendario di incontri con il genitore non convivente.
Nelle more, i Servizi Sociali venivano sollecitati a depositare la relazione di aggiornamento e, con sentenza non definitiva del 21.10.2024, veniva pronunciata sentenza non definitiva sullo status di separazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano alle conclusioni depositate telematicamente e la difesa del sig. faceva presente che l'attuale compagna del resistente era in CP_1
stato di gravidanza;
assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, la presente decisione ha per oggetto le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, nonché i provvedimenti riguardanti l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei figli minori.
2.
Anche con riguardo alle domande accessorie allo status, occorre preliminarmente verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di addebito, quale richiesta inscindibilmente connessa a quella di separazione (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del
5.6.2015), in base al Regolamento CE 2201/2003, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è
pagina 8 di 21 competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Analogamente a quanto rilevato nella sentenza parziale sullo status, poi, la legge applicabile alla domanda di addebito va individuata ai sensi dell'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è stata adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono fin dalla nascita in Italia, dove hanno frequentato la scuola e instaurato le loro relazioni sociali e familiari;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge pagina 9 di 21 dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Itali.
Con riguardo ai due figli minori, inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
3.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione al coniuge.
L'attrice, in particolare, ha allegato che durante gli anni di convivenza matrimoniale, il sig. si era CP_1
reso protagonista di quotidiane vessazioni nei confronti della moglie, di diversi episodi di violenza psicologica e di alcuni episodi di violenza fisica che sono stati refertati;
dopo l'ultimo episodio di percosse, avvenuto a fine agosto del 2020, il sig. aveva anche sostituito la porta di ingresso della CP_1 casa coniugale senza comunicarlo alla moglie e costringendo quest'ultima a recarsi presso la famiglia d'origine, unitamente ai minori;
il marito aveva poi tentato in ogni modo di screditare la moglie offendendola ripetutamente, sia come madre che come donna, rappresentando a soggetti terzi fatti del tutto falsi, al solo fine di diffamarla anche in ambito familiare e nel contesto sociale di appartenenza.
pagina 10 di 21 Il convenuto, contestando tutti i fatti allegati dalla controparte, ha invece chiesto che l'addebito della separazione sia dichiarato in capo alla moglie, la quale si sarebbe sottratta ai doveri coniugali, avendo abbandonato la casa coniugale, violato l'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale, rapportandosi al marito anche con aggressioni verbali e ingiurie davanti ai figli, senza contribuire al sostentamento della famiglia.
Va rilevato che, parallelamente all'odierna causa di separazione, è stato celebrato nei confronti di
[...]
procedimento penale per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno CP_1
della moglie;
il procedimento si è concluso con sentenza del Tribunale di Padova del 14.3.2023, che ha assolto l'imputato dal delitto di violenza sessuale ex art. 530 comma 2 c.p.p., dichiarando non doversi procedere, ai sensi degli artt. 521 e 529 c.p.p., in relazione al delitto di maltrattamenti, “riqualificato nel delitto di cui agli artt. 582 e 585 (in riferimento all'aggravante di cui all'art. 577 c.p.)c.p., per tardività della querela”.
Tanto premesso, la domanda di addebito svolta nei confronti di è fondata. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351); la Corte di Cassazione ha anche affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass.
Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Nel caso di specie, i documenti di causa dimostrano quantomeno un episodio di violenza fisica del sig. in danno della moglie, come da referto datato 1.9.2020, secondo cui si era recata in CP_1 Parte_1
Pronto Soccorso riferendo di aver ricevuto diversi colpi a carico dell'arto inferiore destro;
in quella sede, i sanitari rilevavano “ecchimosi a carico del III medio di coscia e ginocchio in regione mediale
pagina 11 di 21 arto inferiore destro” ed “ecchimosi anca sx e III infero-mediale gamba sx”, con diagnosi alla dimissione di “contusione di sedi multiple” e prognosi di cinque giorni (cfr. doc. 8 ricorso).
L'attrice ha dedotto, sin dal ricorso, che tali contusioni erano state cagionate dal marito in occasione di un litigio molto acceso del 20.8.2020, quando il sig. l'aveva percossa con pugni e calci;
la sig.ra CP_1
non si era recata al lavoro per dieci giorni e, una volta riacquistata la forza per uscire di casa, in Pt_1
data 1.9.2020 si era diretta al Pronto Soccorso appunto per refertare le lesioni.
Tali fatti non sono stati specificamente contestati, nell'odierno giudizio, dalla difesa del convenuto, che si è limitato a negare genericamente di non aver mai assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie.
L'attrice ha anche allegato una fotografia della propria gamba, al doc. 5 del ricorso e prodotta anche unitamente alla querela del 14.12.2020 (doc. 14), che, pur priva di data, riporta un'immagine coerente con quanto riscontrato in Pronto Soccorso, dato che i lividi si trovano proprio sulla gamba destra, all'altezza del ginocchio e della coscia;
sul punto, si rileva che l'eccezione ex art. 2712 c.c. da parte del convenuto è oltremodo generica e non è, pertanto, idonea a far perdere al documento la qualità di prova, in quanto il “disconoscimento” in questione deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale
e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(cfr. Cass. Civ. n. 3122 del 17.2.2015).
Va infine rilevato che, in sede di c.t.u. psicologica svolta nell'odierno procedimento, il sig. aveva CP_1 ammesso di aver “perso la testa” in un'occasione con la moglie e di averle dato “due schiaffi” (cfr. pag.
12 c.t.u., colloquio del 28.4.2021).
La sentenza penale del 14.3.2023, passata in giudicato, prodotta dalla difesa del sig. a fondamento CP_1
del rigetto della domanda di addebito non modifica i termini della questione, in quanto il presente giudizio differisce da quello penale, sia dal punto di vista dell'oggetto (dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato il reato abituale di cui all'art. 572 c.p.), sia in punto di standard probatorio
(preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
pagina 12 di 21 Peraltro, non va sottaciuto che tale sentenza, con riferimento al capo di imputazione per maltrattamenti in famiglia, ha dichiarato non doversi procedere ex artt. 521 e 529 c.p.p. per tardività della querela, previa riqualificazione del fatto nel delitto di lezioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p.
Leggendo, poi, la parte motiva della sentenza penale risulta, ad abundantiam, che l'episodio di lesioni dell'agosto del 2020 (e di cui al referto sopra richiamato) non appare isolato, dato che risulta esservi stato un primo episodio nel 2010, anch'esso refertato, con estinzione del reato per rimessione di querela, avvenuta poco tempo dopo i fatti (cfr. sentenza penale prodotta il 29.2.2024 dalla difesa del convenuto).
Tutte le ragioni sopra esposte sono dunque sufficienti a fondare la domanda di addebito nei confronti di
, dovendosi ribadire che anche il singolo episodio di violenza è idoneo a sconvolgere CP_1
definitivamente la tollerabilità della convivenza coniugale.
Le ragioni poste alla base dell'addebito al convenuto rendono superflua ogni altra indagine sugli ulteriori profili di addebito allegati dall'attrice, da ritenersi assorbiti.
Quanto alla reciproca domanda di addebito formulata dal convenuto nei confronti di , la Parte_1
stessa non può essere accolta.
Sul punto, è dirimente l'intervenuta declaratoria di addebito della separazione al marito per aver tenuto una condotta violenta nei confronti della moglie, che rende irrilevante, secondo la giurisprudenza sopra citata, sia il collocamento temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, sia la comparazione del comportamento del coniuge che sia stato vittima delle violenze stesse, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
In ogni caso, rileva il Collegio che quanto allegato dal convenuto sarebbe comunque del tutto sfornito di supporto probatorio, avendo la sua difesa formulato capitoli del tutto generici e relativi a circostanze non specificamente dedotte entro le barriere preclusive per l'attività assertiva, con violazione del principio del contraddittorio;
quanto all'allontanamento dalla casa coniugale della ricorrente, sarebbe comunque sufficiente la considerazione che questo sarebbe avvenuto nell'agosto del 2020, dunque in concomitanza con l'episodio di violenza sopra accertato.
Ciò posto, la domanda di addebito formulata dal convenuto deve essere rigettata.
4.
Venendo ai provvedimenti relativi ai due figli minori della coppia, si osserva quanto segue.
Come riportato nella sezione dedicata allo svolgimento del processo, la causa è stata a lungo istruita a causa delle mutevoli dinamiche del nucleo familiare e del rapporto dei figli con i genitori.
pagina 13 di 21 La relazione del c.t.u. nominato dott. appare ormai risalente nel tempo e superata dalle CP_2
sopravvenienze intervenute in corso di causa e dalle successive relazioni dei Servizi Sociali;
si ritiene opportuno, in ogni caso, riportare che il c.t.u. aveva rilevato come entrambi i genitori fossero affezionati ai figli e costituissero importanti figure di riferimento per i minori, riportando la manifestazione di preferenza nei confronti del padre da parte di e in linea con i Per_1 Per_2
processi di identificazione maschile;
la madre, pur meno attenta ai problemi scolastici e meno collaborativa con le insegnanti, era stata ritenuta attenta alla cura dei figli, anche grazie alla sua rete familiare di supporto.
Il c.t.u. aveva suggerito l'affidamento dei minori al Servizio Sociale, ritenendo che le condizioni all'epoca sussistenti rendessero non praticabile l'affidamento condiviso (cfr. pagg. 39 e 40 relazione c.t.u. ). CP_2
Nonostante il c.t.u. avesse proposto una suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il UD istruttore aveva ritenuto che i tempi non fossero maturi per l'introduzione di tale regime di visite, sia per la pendenza del procedimento penale sopra citato (nell'ambito del quale era stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento dal padre dalla casa familiare, con visite tra padre e figli tramite Servizi Sociali), sia perché a maggio del 2021 il sig. aveva comunicato ai CP_1
Servizi Sociali la sospensione degli incontri, considerandoli frustranti e controproducenti, denotando una difficoltà nel rispettare le regole e il rifiuto del supporto degli operatori;
veniva disposto, invece,
l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, al fine di garantire una terzietà nella gestione del rapporto genitoriale e per favorire e monitorare il rapporto con il padre (cfr. ordinanza del 27.9.2021).
Nelle relazioni successive, i Servizi Sociali avevano dato conto, da un lato, dell'incapacità di entrambi i genitori nella collaborazione con gli operatori, mostrandosi discontinui e inidonei a garantire ai figli minori l'accesso agli aiuti e percorsi, individuati dai Servizi, necessari a sostenere la loro crescita;
dall'altro lato, pur nell'assenza di difficoltà nella relazione padre-figli, la mancanza di presa d'atto da parte del sig. del procedimento penale a suo carico e la sussistenza di atteggiamenti dispregiativi e CP_1
squalificanti nei confronti della madre (relazioni datate 22.2.2022 e 17.11.2022).
La situazione del nucleo si era poi ulteriormente complicata nella primavera/estate del 2023, avendo i
Servizi affidatari rilevato che la sig.ra avrebbe dovuto cambiare alloggio per sfratto esecutivo ed Pt_1
entrambi i genitori erano apparsi discontinui sulla condivisione della genitorialità concordata nei colloqui;
inoltre, con l'intervento della sentenza penale sopra richiamata, erano riprese regolari visite tra padre e figli. Veniva proposto, pertanto, per l'estate del 2023, un progetto estivo che prevedeva la pagina 14 di 21 collocazione di entrambi i ragazzi dal padre, per consentire alla madre il cambio di alloggio, con previsione dei momenti di visita con quest'ultima, percorsi di sostegno scolastico per (viste le Per_2 problematiche certificate per disturbi dell'apprendimento) ed (per il recupero di due materie Per_1 sospese), nonché il mantenimento del percorso psicologico da quest'ultimo già intrapreso (relazioni di marzo e giugno 2023).
Con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 26.7.2023, il Collegio recepiva i suggerimenti dei Servizi Sociali, disponendo il potere in capo agli stessi di assumere le decisioni relative a istruzione ed educazione e conferendo più ampio incarico per nuove indagini sulle competenze genitoriali e sui rapporti tra genitori e figli.
Nelle more, durante il periodo in cui la madre era alla ricerca di una sistemazione abitativa idonea per sé e per i figli, e erano stati collocati temporaneamente presso il padre. Per_1 Per_2
Nella relazione del gennaio 2024 veniva dato conto che, per quanto il padre fosse stato in grado di garantire gli aspetti di regolarità e continuità nell'organizzazione quotidiana, l'adattamento dei minori al contesto paterno era apparso complesso e per loro poco soddisfacente, a causa delle difficoltà del padre nell'offrire supporto emotivo nella nuova situazione familiare, nella gestione delle regole e soprattutto nell'accesso all'altro genitore, mettendo in atto comportamenti ostativi ed escludenti
“chiedendo, direttamente e indirettamente ai ragazzi e agli operatori, di scegliere uno dei due genitori”, tanto che in quei mesi i figli avevano incontrato la madre anche furtivamente;
gli operatori avevano tentato di accompagnare il sig. verso una riflessione sull'importanza della relazione con CP_1 entrambi i genitori, ma egli “proponeva un'unica soluzione 'o con lui o senza di lui' così Parte_2
[...
fatto precedentemente. Di fronte ai contenuti proposti il signor ha di nuovo manifestato CP_1
comportamenti impulsivi e di disappunto andandosene dal colloquio e di fatto interrompendo la relazione con gli operatori”.
Quanto alla posizione della madre, che prima dello sfratto aveva vissuto una situazione di fatica ed incertezza (con ricadute anche sulla frequenza scolastica e dei sostegni previsti per i figli), la stessa era poi riuscita ad individuare un'abitazione idonea per entrambi i minori, esprimendo uno “stile affettuoso” tale da permettere ai ragazzi “di esprimersi e di vivere situazioni affettive di vicinanza”; anche nella signora era stato riscontrato un modello educativo tale da “coinvolgere alla pari i figli nelle questioni personali e che li riguardano, in alcuni casi facendo difficoltà a mettere un confine tra ciò che concerne i bisogni dei ragazzi ed i propri… a tratti assume aspetti di condizionamento riguardanti
pagina 15 di 21 i giudizi di valore rispetto all'altro genitore e deborda in un'inversione di ruolo che attiva i figli nel prendersi cura e difendere la madre” (cfr. relazione datata 11.1.2024).
Le relazioni successive, comprensive anche di corrispondenza tra l'assistente sociale e la difesa del convenuto, danno conto della circostanza che il sig. non ha aderito al percorso presso il CP_1
Consultorio Familiare, disposto per supportare il padre nel rapporto con i figli, nonché della circostanza che la madre aveva dovuto ricorrere al UD Tutelare, affinché potesse partire per un Per_1
viaggio di studio in Spagna;
quanto a è stata riportata una regolare frequenza di scuola e Per_2
doposcuola, con evidenza dei suoi progressi scolastici, con i pari e nel contesto scuola;
la sig.ra Pt_1
è risultata l'unica a svolgere concretamente la funzione genitoriale (cfr. relazione del 25.11.2024).
Con l'ultima relazione, pervenuta durante la rimessione della causa in decisione, ma comunque in tempo utile per l'esame delle parti, che negli scritti conclusivi hanno preso posizione sul contenuto senza formulare eccezioni, gli operatori incaricati hanno proposto la conclusione dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, ribadendo che il sig. non ha più preso contatti con i figli e con i CP_1
Servizi; entrambi i minori hanno riportato progressi e regolarità nella frequenza scolastica e i Servizi
Sociali hanno proposto interventi collaborativi in regime di beneficità con entrambi i genitori, vista anche l'età dei ragazzi.
Tanto premesso sulla ricostruzione dell'ampia istruttoria esperita, si rileva che attualmente ha Per_1
17 anni e ha 14 anni. Per_2
Ritiene questo Collegio che l'ascolto diretto dei minori da parte del UD si risolverebbe in un pregiudizio per entrambi i ragazzi, tenendo conto delle lunghe e complesse vicende processuali e del riportato coinvolgimento nella controversia tra genitori;
sussistono, in ogni caso, elementi sufficienti per assumere le decisioni in via definitiva, tenendo conto del preminente interesse dei minori alla serenità e all'equilibrio psicofisico.
Il Tribunale condivide, come evidenziato nell'ultima relazione, che l'affidamento di e Per_1 Per_2
al Servizio Sociale, soluzione adottata sin dal 2021 e confermata nei quattro anni successivi, abbia esaurito la sua funzione e non sia più attuale.
Quanto all'idoneità genitoriale delle parti, sicuramente in corso di causa sono emerse lacune tanto a carico della madre quanto in capo al padre;
deve comunque valorizzarsi la circostanza che, con il supporto dei Servizi affidatari, i minori hanno avuto accesso a tutti gli strumenti per la tutela della loro salute psicofisica e scolastica (spazio di ascolto per , certificazione dei disturbi Per_1
pagina 16 di 21 nell'apprendimento per e, attualmente, si trovano entrambi convivono con la madre, in una Per_2
situazione sufficientemente protettiva e soddisfacente per le loro necessità.
Quanto all'idoneità genitoriale del padre, va rilevato che la sua difesa, negli scritti conclusivi, non ha contestato la veridicità del contenuto delle ultime relazioni dei Servizi Sociali, sostanzialmente confermando, pur ricostruendo le ragioni di contrasto del sig. on l'assistente sociale, l'abbandono CP_1
di ogni progettualità e la cessazione, da ultimo, dei rapporti con i figli.
Il comportamento del padre non può essere trascurato, se si considera che nel corso del procedimento è sempre stata garantita la relazione padre-figli (con le dovute cautele quando era vigente la misura cautelare), valorizzando l'affetto nutrito dai figli per il padre;
a tal riguardo, gli stessi Servizi Sociali avevano individuato, durante il periodo di difficoltà abitativa ed economica della madre, la collocazione dei minori presso il padre quale soluzione più idonea all'interesse di e Per_1 Per_2
Dopo quei mesi di convivenza, nell'estate/autunno 2023, i figli avevano manifestato alcune difficoltà nei rapporti con il padre (“l'adattamento dei ragazzi al contesto paterno è apparso complesso e poco soddisfacente”, cfr. relazione del gennaio 2024, dove si riporta che i minori non avevano nemmeno instaurato un rapporto con la figlia della compagna del sig. coetanea con loro convivente) e, per CP_1
tale ragione, era stato disposto un percorso facilitatore dei rapporti (ordinanza del 16.2.2024) e messo a disposizione lo spazio del Consultorio Familiare;
tuttavia, il sig. ha assunto un atteggiamento CP_1
rinunciatario, rifiutando ogni supporto.
Non può ritenersi, a fronte di tale comportamento, che il sig. sia idoneo a svolgere la funzione CP_1
genitoriale, anche tenendo conto che egli non ha mai rivisto in maniera critica i propri comportamenti, ritenendo inutili gli interventi di sostegno, predisposti anche e soprattutto per tutelare e mantenere la relazione padre/figli.
Con riferimento alla valutazione di tale contegno, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la libertà di autodeterminazione del genitore trova un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche questo di rango costituzionale, altresì, tutelato da normative sovranazionali che è «compito del tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero consentire, se seguiti, ad uno
o ad entrambi i genitori, di superare le proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale» (Tribunale di Milano, sez. IX, 11.3.2017).
pagina 17 di 21 Va poi considerato che il padre non si trova nelle condizioni di poter esercitare la responsabilità genitoriale anche perché, non avendo più rapporti con i figli, non è in grado allo stato di coglierne bisogni e inclinazioni.
Non va poi trascurato che, secondo quanto emerge dalle ultime relazioni, la ricorrente ha dovuto ricorrere al UD Tutelare per il rilascio del passaporto di per una vacanza studio, elemento Per_1
sicuramente valutabile ai fini dell'idoneità genitoriale del padre, perché denota un'inerzia, anche nell'adottare scelte nell'esclusivo interesse del figlio, tale da compromettere la possibilità per il minore di fare esperienze formative.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente che, nonostante le energie profuse nel corso del procedimento tramite i Servizi Sociali, volte principalmente a consentire ai figli di recuperare un contesto di vita sano ed equilibrato e a sostenere la genitorialità della madre e del padre, il convenuto non è stato in grado di raggiungere risultati concreti per riprendere il pieno esercizio del suo ruolo genitoriale.
Quanto alla madre, va preliminarmente osservato che l'accertamento di un episodio di violenza da parte del marito, induce a valutare con minore severità l'atteggiamento di diffidenza, che pure la sig.ra ha manifestato in passato, nella collaborazione con il sig. e segnalata da c.t.u. e Servizi Pt_1 CP_1
Sociali.
In secondo luogo, deve valorizzarsi che la madre ha sempre mantenuto costanza nel rapporto con i ragazzi e non risulta aver mai esercitato influenze negative sui minori, che infatti all'esordio del procedimento manifestavano apertamente la loro preferenza per il padre.
La sig.ra è stata anche in grado, in tempi molto brevi, di recuperare la stabilità abitativa e Pt_1
lavorativa nel periodo in cui ha subito lo sfratto nel 2023, creando un nuovo ambiente idoneo ad occuparsi nuovamente dei figli;
quale genitore convivente, la madre non ha mai ostacolato l'attività dei
Servizi Sociali, che infatti sono stati in grado di approntare ogni percorso e iniziativa utili al sostegno dei ragazzi, che secondo le ultime relazioni hanno mostrato progressi in ambito scolastico.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la soluzione più tutelante per e Per_1 Per_2 sia quella dell'affidamento in via esclusiva alla madre, genitore che ha rappresentato il punto di riferimento principale per entrambi i figli;
tenendo conto della totale assenza di rapporti con il padre, si ritiene che la madre debba poter assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per i minori inerenti salute, istruzione, educazione e residenza, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
pagina 18 di 21 In ragione delle condizioni di affidamento, la collocazione e residenza di entrambi i figli va stabilita presso la madre.
In relazione frequentazioni con il padre, considerata l'età di e va disposto che questi Per_1 Per_2
ultimi potranno accordarsi direttamente con il padre, in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici e agli impegni lavorativi del padre, ferma la possibilità per quest'ultimo di richiedere spontaneamente il supporto del Consultorio Familiare.
5.
Quanto al mantenimento dei figli minori da parte del padre, va preliminarmente osservato che il comma
4 dell'art.337 ter c.c., nell'indicare i criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, come regola aggiuntiva, dispone che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, va rilevato che nessuno dei due coniugi è proprietario di immobili;
il sig. ha percepito un TFR relativo ad attività lavorativa pregressa come operaio presso CP_1
“FB INBOX SRL” di € 13.787,70.
Entrambe le parti, in corso di causa, hanno alternato periodi di disoccupazione ad altri in cui hanno prestato regolare attività lavorativa;
dalla documentazione economica prodotta a seguito di ordine del
UD istruttore, risulta che l'attrice avesse lavorato, nel 2022, quale dipendente per società come addetta alle risorse umane, con stipendio pari a circa € 1.300,00 mensili (cfr. docc. 17, da 19 a 22); ha in seguito dedotto di aver aperto partita IVA con regime forfettario, fornendo consulenza aziendale ad una società, con reddito medio di € 1.500,00 mensili lordi.
Il sig. nei tre anni antecedenti l'introduzione del giudizio, percepiva dalla propria attività CP_1 lavorativa una retribuzione annua lorda di circa € 25.000,00; dopo aver trascorso un periodo di disoccupazione, percependo l'indennità NASPI, attualmente ha ripreso a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di circa € 1.650,00 mensili, come da documentazione prodotta dalla sua difesa;
inoltre, all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha dedotto che la sua nuova compagna era in attesa di un figlio.
pagina 19 di 21 Entrambe le parti sostengono spese mensili per canone di locazione e utenze, mentre il convenuto ha dedotto di dover sostenere le rate di € 320,00 mensili per un mutuo contratto nel 2023 e con scadenza nel 2032, allegando di aver contratto il prestito per sostenere le spese del giudizio penale.
Tutto ciò considerato, si ritiene che la somma stabilita in sede di provvedimenti temporanei a carico del padre, pari ad € 250,00 mensili per entrambi i figli, non possa ritenersi rispondente al principio di proporzionalità allo stato attuale, tenendo conto della capacità lavorativa del convenuto, nonché del fatto che entrambi i ragazzi hanno visto aumentare le loro esigenze alla luce della loro crescita e che il padre non contribuisce in via diretta al mantenimento ordinario dei minori.
Il padre deve contribuire in misura adeguata al mantenimento ordinario dei figli minori e, a tal fine considerate le circostanze sopra esposte e le spese a carico di ciascuna parte, si stima congrua la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di determinazione assunta all'esito dell'istruttoria.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, si ravvisa una piena soccombenza del convenuto, il quale deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese processuali.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM n. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 e applicando i valori medi dello scaglione “da € 26.000,00 ad € 52.000,01”, si liquidano in € 7.616,000 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi a carico di
[...]
; CP_1
2) affida in via esclusiva i figli minori e alla madre , attribuendo alla Per_1 Per_2 Parte_1 stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, con collocazione presso la madre;
3) dispone che i figli minori e potranno vedere il padre accordandosi direttamente con Per_1 Per_2
il padre stesso, tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici e di quelli lavorativi del genitore;
pagina 20 di 21 4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, CP_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 500,00 complessivi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1 Parte_1
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il UD relatore
ER Di PA
Il Presidente
LI SA
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