Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
939/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: rappresentato dall'avv. Parte_1
Vincenzo Colella e Marta Colella, come come da procura in data 26.10.2022 in calce all'atto di citazione in primo grado, allegata telematicamente nel giudizio di appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
A, difeso dall'avv.to Enrico Giugiario per procura
[...] allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'adita Corte di
Appello di Genova − Previa conferma del capo di sentenza che revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova nr. 2376/2022 per i motivi tutti sopra indicati − Dichiarare la revoca del decreto stesso per mancato esperimento della mediazione demandata dal
Tribunale. − In accoglimento della domanda
1
− In subordine confermare la revoca del decreto opposto per avvenuto integrale pagamento delle somme precettate in cor so di causa di
I grado. − Condannare al rimborso delle spese a favore della parte appellante, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis dm n.55/2014 e ss.mm. il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 del regolamento è di regola aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto
e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. − Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 cpc − In via istruttoria si insiste nelle istanze istruttorie presentate e respinte in primo grado”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Corte di Appello
Ill.ma, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in
2 narrativa e/o per le altre che riterrà, previe le declaratorie del caso e meglio viste e ritenute: 1) in via preliminare dichiarare nullo e/o inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del
Tribunale di Genova n. 2229 del 02.08.2024 per carenza di motivazione ex art. 342 c.p.c.; 2) in ogni caso
e nel merito respingere l'appello proposto e le domande ivi formulate nei confronti del conchiudente
[...]
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, mandando quest'ultimo integralmente assolto da ogni avversaria domanda, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, confermando di conseguenza in ogni punto
l'appellata sentenza;
3) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Il condominio di via Centurione Bracelli 40-42-44-44
A ha chiesto al Tribunale di Genova di ingiungere a
, proprietario dell'immobile sito Parte_1 in Via Bracelli 44/17, di pagare immediatamente
19.345,75 euro per spese condominiali approvate dall'assemblea condominiale e non versate, oltre a spese di lite.
Il Tribunale di Genova ha pronunciato il decreto ingiuntivo n. 2376/22, dichiarandolo immediatamente esecutivo.
ha proposto opposizione avverso Parte_1 il suddetto decreto ed ha sostenuto:
• che l'immobile di cui era proprietario, locato alla sig.ra era da diversi anni interessato da CP_2 infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale;
• che il responsabile delle stesse, CP_1
3 aveva più volte rimandato, nel corso degli anni,
l'esecuzione di interventi risolutivi;
• di aver dovuto concordare una riduzione del canone con l'inquilina, sig.ra per 254,70 CP_2 euro per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 e per 100,00 euro dal 1° giugno
2020 alla data dell'opposizione;
• che, inoltre, vi erano danni nell'immobile per almeno 5.000,00 euro ed esborsi da lui sostenuti per assistenza tecnica e legale di 10.000,00 euro.
L'opponente ha, quindi, chiesto di respingere la domanda proposta dal e di compensare i CP_1 rispettivi crediti e di condannare la controparte al risarcimento dei danni.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto CP_1 di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere le domande avversarie.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 2229 del 2024, pronunciata in data
2 agosto 2024, con la quale il Tribunale ha così statuito: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto - condanna al pagamento, per la Parte_1 fase di merito, a favore del convenuto della CP_1 somma di € 1.693,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, - condanna il condominio di Genova,
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, per la fase di mediazione, a favore di Parte_1 della somma di € 221,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 97,60 per esborsi - condanna il condominio di Genova, Viale Centurione Bracelli 40 -
4 42-44-44 A in persona dell'amministratore pro tempore,
a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio”.
Il Tribunale ha sostenuto che la domanda proposta dal era procedibile, secondo quanto previsto CP_1 dall'art. 5 bis Dlgs 28/10. Infatti, il non CP_1 aveva dato avvio al procedimento di mediazione, ma aveva partecipato a quello iniziato dall'opponente con oggetto coincidente con quello del giudizio in esame.
La sentenza ha, poi, dato atto del fatto che, a fronte di un decreto ingiuntivo che imponeva all'opponente di pagare 19.345,75 euro, notificato con il precetto, che richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di
21.010,31 euro, il sig. ave va versato il Parte_1 maggior importo di 26.382,16 euro, che doveva considerarsi integralmente satisfattorio delle ragioni del condominio. “Il pagamento intervenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, quindi, se da un lato rende inevitabile la revoca del provvedimento, dall'altro non incide sulla fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, atteso che, a tale data, la somma reclamata era ancora dovuta, sicché le spese della fase monitoria, comprensive quelle del precetto, non possono che essere poste a carico della parte ingiunta”.
In merito alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta da
[...]
, il Tribunale ha escluso che vi fosse prova Parte_1 dei danni lamentati, in quanto:
• “pur essendo indubbia l'esistenza delle infiltrazioni, il fatto che esse riguardassero anche
l'immobile di proprietà di parte opponente, nonché
5 il ritardo nell'adempimento da parte del non è stata data la prova del fatto che CP_1 tali infiltrazioni fossero così cospicue da rendere inabitabile l'immobile”. Infatti, “non è sufficiente dimostrare che il conduttore dell'immobile abbia richiesto e che il proprietario abbia concesso una riduzione del canone di locazione a causa (a suo dire) delle infiltrazioni, ma occorre anche il riscontro obiettivo di tale dato, che nel la specie è mancato”, dal momento che non era stata dimostrata “l'effettiva gravità dei danni”;
• non c'era prova di danni residui alla proprietà dell'opponente derivanti dalle infiltrazioni, in quanto il aveva dato atto di aver CP_1 eseguito i lavori indicati nel preventivo, mentre non c'era prova della necessità di eseguire ulteriori “interventi al poggiolo [frontalini, cielini
e plafoni cornicioni, muri perimetrali], alle tapparelle ed ai cassonetti ove sono alloggiate, nonché alla cucina”;
• non c'era prova dell'utilità e della necessità dell'assistenza legale in merito alla vertenza con il condominio, “non avendo la partecipazione del legale risolto problemi tecnici di qualche complessità”; di conseguenza, il condomino non poteva pretendere alcun Parte_1 rimborso. Identica conclusione è stata affermata con riferimento alle spese sostenute per l'assistenza legale nella controversia con l'inquilina in quanto il condominio era CP_2 estraneo a tale rapporto.
Il Tribunale ha, poi, respinto la domanda ex art. 96
c.p.c. proposta dal sig. per difetto dei Parte_1
6 relativi presupposti.
In punto spese di lite, infine, la sentenza ha riconosciuto una parziale soccombenza reciproca, in misura pari a 1/3, ed ha posto la restante frazione a carico dell'opponente.
2 Il giudizio di appello.
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto, in riforma della stessa, di respingere le domande proposte dalla controparte e di accogliere la domanda riconvenzionale così come formulata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, in primo grado, da questi proposta.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto CP_1 di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come indicato in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la “violazione e falsa applicazione art. 5 bis D.L. 28/2010 per aver la sentenza al CAPO 3 respinto l'eccezione relativa alla mancata proposizione della mediazione da parte del Condominio”. Il non aveva attivato la procedura di CP_1 mediazione relativa alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, in violazione dell'art. 5 bis Dlgs 28/10 e la partecipazione alla mediazione iniziata dall'opponente non era sufficiente a tal fine.
Infatti, il relativo procedimento non aveva affatto riguardato la problematica delle spese approvate dal condominio. In ogni caso, il non era stato CP_1
7 presente agli incontri fissati dal mediatore, tant'è che la sentenza aveva irrogato la corrispondente sanzione pecuniaria di cui all'art. 8 del Dlgs 28/10.
Con il secondo motivo di appello, il sig. ha Parte_1 lamentato la “violazione e falsa applicazione artt. 645
e ss cpc per aver il CAPO 5 revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma dichiarato dovute tutte le spese, ivi comprese quelle legali in ingiunzione e di precetto”. Il
Tribunale non aveva considerato che, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non esisteva un debito dell'appellante ed un credito del condominio per spese di amministrazione, in quanto, a tale momento, il credito del sig. Parte_1 per i danni da quest'ultimo subiti era già esistente, ragion per cui quello del condominio era già estinto per compensazione. Inoltre, ulteriore errore del
Tribunale era consistito nell'aver riconosciuto che il condominio poteva trattenere le spese di lite inerenti alla redazione del precetto, che, però, non erano oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “violazione e falsa applicazione art. 2043
c.c. per aver il CAPO 6.1 respinto la domanda dell'esponente di risarcimento danni conseguenti alla mancata percezione di canoni mancando, a dire del
Giudice, la prova dell'invivibilità dell'alloggio”.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva sbagliato a respingere la domanda di risarcimento del danno per riduzione dei canoni di locazione. L'appellante aveva dovuto ridurre il canone di locazione originariamente pattuito con l'inquilina, a causa delle infiltrazioni subite. La prova dell'invivibilità dell'appartamento derivava:
8 • dalle fotografie attestanti lo stato dei luoghi, provenienti da controparte;
• dalle delibere assunte dal condominio, che aveva definito la situazione dell'immobile Parte_1
“drammatica”, tanto da decidere in diverse assemblee di dar corso all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto e di ripristino dell'alloggio, approvando i relativi capitolati;
• dalle lettere scritte dall'inquilina, sia personalmente che a mezzo di legali di fiducia, protestanti l'invivibilità dell'alloggio ed il progressivo incremento delle lesioni;
• dalla documentazione condominiale, da cui emergeva che ancora nel 2023, a causa in corso, il aveva riconosciuto l'esistenza di CP_1 perduranti infiltrazioni d'acqua ed aveva fatto eseguire importanti interventi sul tetto dell'edificio.
In ogni caso, l'appellante ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, con audizione dei testi già indicati e per la ctu.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato “la violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c. per aver il CAPO 6.2 della sentenza respinto la domanda di risarcimento per danni subiti dall'alloggio di proprietà
in ragione di presunta avvenuta Parte_1 esecuzione di ripristini realizzati in accordo con
l'inquilina dell'esponente”. Secondo l'appellante, il
Tribunale aveva dato per provata l'esecuzione integrale dei lavori per il ripristino dell'appartamento dell'appellante sulla base di documentazione prodotta tardivamente (con le note di replica del giudizio di
9 primo grado), attestante lavori diversi da quelli indicati nei precedenti preventivi e non concordati con l'appellante.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “violazione e falsa applicazione art. 2043
c.c. per aver il CAPO 6.3 ritenuto NULLA dovuto per spese legali sostenute dall'esponente”. Il Tribunale aveva sbagliato a respingere le domande di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute da
, in quanto, a causa delle infiltrazioni, la Parte_1 sig.ra si era rivolta ad un legale e, di CP_2 conseguenza, altrettanto aveva dovuto far e il sig.
. Proprio grazie a tale assistenza, era stato Parte_1 possibile raggiungere un accordo transattivo, che aveva consentito di ridurre i danni lamentati dall'inquilina, a vantaggio anche del condominio.
L'assistenza legale in una vicenda protrattasi anni, con sviluppi diversificati e continue battute d'arresto, era stata complessa e necessaria, tenuto conto dell'inerzia prolungata del CP_1
Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato la
“violazione e falsa applicazione art. 96 cpc per aver il
CAPO 7 della sentenza rigettato la domanda ex art. 96 cpc”. Il Condominio era a perfetta conoscenza delle contestazioni di , delle sue ragioni di Parte_1 credito, della volontà di esercitare la compensazione, di adire la mediazione obbligatoria onde concordare in detta sede (o in successivo giudizio) reciproci o neri e debiti e, ciononostante, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo non comunicando al Giudice tali circostanze. In corso di causa, inoltre, il CP_1 aveva prodotto documentazione inammissibile.
Con il settimo e l'ultimo motivo, l'appellante ha
10 chiesto di condannare il condominio a rifondergli le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza.
4 L'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato.
Essa è infondata.
La parte appellante ha pienamente rispettato i canoni di cui all'art. 342 c.p.c., indicando i capi della sentenza impugnati e le ragioni per cui le statuizioni della sentenza erano criticabili, con argomentazioni che, se accolte, porterebbero ad una riform a del provvedimento.
5 La condizione di procedibilità
Il primo motivo di appello è infondato.
Spettava al ingiungente, ai sensi degli CP_1 artt. 5 e 5 bis Dlgs 28/10, attivare la procedura di mediazione. Il condizionamento nell'esercizio del diritto di azione può essere ammesso solo se ragionevole. Nella specie, il condominio aveva già partecipato, con esito negativo, alla mediazione attivata dal sig. , avente un oggetto Parte_1 sostanzialmente coincidente con il presente giudizio:
“infiltrazioni da tetto condominiale. Accertata dal necessità di rifacimento integrale tetto. CP_1
Fatto solo intervento tampone. Richiesta quantificazione danni e compensazione con spese di amministrazione” (doc. 2 di parte appellante). Imporre alle parti di ripartecipare ad un procedimento conciliativo di cui già si conosce l'esito negativo sarebbe in contrasto con la ratio della normativa, che
è finalizzata esclusivamente a consentire di evitare l'intervento della giurisdizione mediante un componimento bonario della lite, che, in questo caso,
11 era già stato esperito e non certo a creare un “tranello processuale”.
Inoltre, è pacifico che il partecipò ad CP_1 almeno due incontri, quello del 14 ottobre 2022 (prod.
28 di parte appellante) e quello datato 14 dicembre
2022 (del quale non è stato prodotto alcun verbale, ma trattasi di circostanza non contestata ex a rt. 115
c.p.c.). Secondo la Suprema Corte, ai fini dell'avveramento della condizione, è sufficiente la partecipazione al primo incontro (Cass. 8473/19).
6 La compensazione tra i crediti
Il secondo motivo di appello è infondato.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Nel caso in cui l'esistenza del controcredito sia controversa, la compensazione non può essere pronunciata.
Il credito fatto valere dal sig. era Parte_1 controverso, quanto meno nella sua determinazione concreta, per cui non era possibile compensarlo prima della sua liquidazione giudiziale.
Parte appellante non ha, poi, proposto domanda di restituzione di quanto pagato al ne CP_1 discende che non vi è alcun interesse ad ottenere una pronuncia sul diritto a trattenere o meno le spese del precetto già versate.
7 Il danno da ridotto pagamento dei canoni di locazione
Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
Che l'immobile sia stato interessato, nel corso di anni, dalle infiltrazioni è circostanza pacifica e documentale, così come che questo fosse locato alla sig.ra CP_2
12 Le condizioni dell'immobile relative all'anno 2018 sono ben descritte nelle foto del geom. , incaricato CP_3 dallo stesso condominio (prod. 32 e 43 di parte appellante). Tali problematiche non erano ancora state risolte alla fine del 2023, tant'è che il ha CP_1 sostenuto di aver condotto ulteriori interventi di rifacimento del tetto e della proprietà dell'opponente
(memoria di replica del giudizio di primo grado) ed ha dato atto delle risultanze del sopralluogo condotto dalla ditta da esso incaricata (prod 45 di parte appellante). Del resto, lo stesso definì le CP_1 condizioni dell'immobile “drammatiche” (come da verbale assemblea 9 aprile 2018 doc. 23 di parte appellante).
La prova delle difficoltà dell'inquilina a vivere in quell'alloggio e, quindi, della ragionevole, concordata riduzione del canone di locazione, in compensazione proprio di tali disagi, deriva proprio dalla documentazione sopra richiamata.
Risulta, quindi, credibile ex art. 2727 e 2729 c.c. che,
a causa delle condizioni problematiche dell'immobile,
l'inquilina pagò solo il 50% del canone (come da accordo prod. 13) dal 1° gennaio 2018 fino a maggio
2020, quando, poi, furono eseguiti degli int erventi
(prod. 3 di parte appellante) e che, da tale momento, vi fu una riduzione di 100,00 euro. Parte appellante non ha specificato fino a quando perdurarono le infiltrazioni;
l'ultimo aggiornamento è contenuto nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e tal e data viene, quindi, presa in considerazione.
Complessivamente, a tale titolo sono dovuti
11.086,30.
8 I danni alla proprietà di parte appellante
13 Il quarto motivo di appello è fondato.
Parte appellata ha allegato tardivamente di avere eseguito determinati lavori nell'appartamento del sig.
(solo in sede di memoria conclusionale di Parte_1 replica) e, comunque, la documentazione prodotta dal condominio non è sufficiente a darne prova ( si tratta solo di una fattura).
Che l'appartamento di proprietà del sig. Parte_1 abbia subito dei danni, nel corso degli anni, è ammesso dallo stesso condominio (prod. 32, 43, 45 e
46 di parte appellante e 3 di parte appellata).
Ai fini della quantificazione dei danni, si osserva che il ha predisposto, nel corso degli anni, CP_1 diversi preventivi.
Il primo è quello del geom. , del 2018, che indica CP_3 le opere da eseguire, ma non i costi (doc. 32 di parte appellante); il secondo è quello della ditta BI (doc.
3 di parte appellata), che si occupa di sala e bagno, ma non del terrazzo (indicato dalla perizia come CP_3 necessitante di interventi) per complessivi 3.700,00 euro oltre Iva;
il terzo è quello contenuto nel preventivo predisposto dall'amministratore del condominio, che parla genericamente di “lavori di impermeabilizzazione e ripristini lastrico solare prop.
come da delibera del 27/6/23 (box solo Parte_1 colonna sottostante)”, e che, però, non riguarda il solo alloggio , per un costo di 9.700,00 euro Parte_1
(doc. 46 di parte appellante); infine, vi è la fattura prod. 9 del condominio, che riporta un costo complessivo di 4.028,00 euro.
Non è possibile dar corso ad una ctu, che sarebbe sicuramente antieconomica, per cui, alla luce delle foto e dei preventivi prodotti, si riconoscono ex art. 14 1226 c.c. come importo dovuto per i danni patiti
5.000,00 euro, somma determinata all'attualità, come da domanda di parte appellante.
Non è rilevante, per escludere la legittimazione del sig.
, che questi, nel frattempo, abbia ceduto Parte_1
l'immobile (sul punto, Cass. Sez. Un. 2951/16).
9 il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale
Il quinto motivo di appello è fondato.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato costituiscono un danno emergente, con i relativi oneri di allegazione e prova. Sul punto, si vedano Cass.
15265/23; Cass. 37477/22; Cass. 15732/22; Cas s.
24481/20; Cass. 30732/19; Cass. Sez. Un 16990/17.
Tali oneri sono stati assolti.
Infatti, sin dalla citazione di primo grado, parte appellante ha chiesto la liquidazione di tali voci.
Non è, poi, dubbio che la parte appellante si è avvalsa, in questi anni, dell'assistenza precontenziosa di un legale, come può evincersi dalle numerose produzioni della stessa.
Il nesso di causalità tra la spesa e l'illecito può dirsi assolto nel momento in cui si dimostri che l'assistenza del legale si presentava come necessaria, sulla base di una valutazione da compiere ex ante (Cass. Sez. un.
16990/17). La spesa non è necessar ia
“quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi”
e vi sia stata una assistenza immediata della controparte (Cass. 11154/15, in motivazione). Non è certo questo il caso: a causa delle infiltrazioni,
l'appellante dovette gestire un duplice contenzioso stragiudiziale: quello con l'inquilino e quello con il
15 condominio. La scelta di rivolgersi ad un legale, per difendersi su più fronti, era, quindi, ragionevole, sia nella gestione dei rapporti con il condominio, a causa della perdurante inerzia di quest'ultimo nel dare esecuzione alle promesse di soluzione del problema
(durata dal 2016 al 2023); sia nei confronti dell'inquilino, al fine di raggiungere un accordo transattivo soddisfacente.
Le spese sostenute ammontano a 1.464,92 euro per la gestione dei rapporti con l'inquilina (prod. 33 di parte appellante) ed a complessivi 4.410,09 euro, per quanto riguarda il contenzioso pluriennale con il condominio
(prod. 34, 35 e 36 di parte appellante ).
Per quanto riguarda le spese di mediazione, esse seguono la disciplina delle spese giudiziali.
9 La condanna ex art. 96 c.p.c.
L'applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c. “è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto
l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte” (Cass. 3003/14). Dal momento che il diritto al risarcimento ex art. 96 c.p.c. “non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio”, a maggior ragione, la parte non è legittimata a proporre impugnazione nel caso di rigetto della relativa domanda.
10 Le spese di lite
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2229/2024 del
Tribunale di Genova, pronunciata in data 2 agosto
16 2024 ed in accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo di appello;
- condanna il Controparte_1
a pagare a
[...] Parte_1
21.961,31 euro, oltre interessi dalla domanda giudiziale;
- Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti;
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Genova 25 marzo 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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