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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MI ET Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa IM ZA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2022 promossa da:
IMPRESA CO. GE. , con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO Pt_1
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. CARANO ANTONIO CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, contrariis reiectis:
In via preliminare:
pagina 1 di 7 non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta.
Sempre in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. o comunque ex lege, dei diritti evocati da per tutti i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto CP_1
e dichiarare che Impresa nulla deve ad alcun titolo a CP_2 CP_1
In principalità: rigettare, per tutti i motivi suesposti, integralmente e/o parzialmente le richieste avversarie per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che
Impresa Cogeb Srl nulla deve ad alcun titolo a CP_1
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.
In via istruttoria:
s'insiste formalmente nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, così come declinata, in via subordinata, nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, contrariis reiectis:
I.In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
II.Nel merito, respingere le domande degli attori opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa che si intendono integralmente ritrascritte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero conseguentemente condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta in via monitoria o alla diversa somma ritenuta di giustizia con aggiunta degli interessi dalla debenza al saldo.
III.In ogni caso, condannare parte opponente in opposizione alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio.”
IV. In via istruttoria, respingere la richiesta di controparte di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile di cui alla memoria autorizzata ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le vicende processuali
1. CO. GE. società avente ad oggetto, tra l'altro - l'acquisto, vendita, permuta, locazione non Parte_1 finanziaria e l'affitto di immobili di ogni genere;
il commercio di beni immobili di qualsiasi natura, di seguito solo n data 24.1.2022 ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 20116- CP_2
2021 (R.G. 38157-22) adottato dal Tribunale di Milano nei suoi confronti e a favore di CP_1 recante la somma di € 439.299,02 oltre interessi e spese.
Parte opponente ha premesso che nel ricorso monitorio aveva esposto: CP_1
- quanto al lato attivo del credito, di essere divenuta titolare di tale posta in virtù di cessione del credito intervenuta in suo favore in data 9.11.2022 da parte di , a sua volta CP_3 resasi cessionaria in data 24.5.2010 da parte dell'originario creditore- CP_4
Quest'ultima aveva inizialmente eseguito un finanziamento soci a favore della sua controllata ed aveva poi provveduto a cedere l'intera propria partecipazione per CP_5 il 50% a (in data 24.5.2010, unitamente al credito qui azionato) e per il 50% a CP_3
; Controparte_6
- quanto al lato passivo dell'obbligazione, debitrice- era stata Controparte_7 incorporata per fusione da il 27.12.2017 (divenuta socia unica della prima dopo CP_2 che- a seguito della delibera di aumento capitale l'altro socio -la convenuta opposta- non aveva sottoscritto un aumento di capitale sociale).
Ciò premesso, a in particolare eccepito: CP_2
-la prescrizione del credito azionato, avendole l'opposta solo in data 21.5.2021 comunicato di vantare un credito per l'importo, poi recato nel decreto ingiuntivo, nei suoi confronti. E ciò, quindi, oltre la scadenza del termine decennale, previsto dall'art. 2944 c.c., computato dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, intervento in data 24.5.2010, con il quale era stata comunicata a parte debitrice la cessione del credito da a CP_8 CP_3
-l'inesistenza ab origine del credito azionato, non essendo stata provata né l'effettiva dazione delle somme né il titolo del versamento, ossia il presunto finanziamento soci;
-l'inesigibilità del credito azionato, in quanto tale posta sarebbe da qualificare come versamento in conto capitale sociale, per il quale l'obbligo restitutorio a favore dei soci sorge solo in caso di liquidazione della società;
-in via subordinata, la postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 c.c., trattandosi diversamente da qualificare in conto aumento capitale sociale e non finanziamento soci.
pagina 3 di 7 2. Costituendosi, parte opposta ha sostenuto il riconoscimento del credito azionato da parte di CP_2 avendolo appostato a bilancio ed interrompendo, quindi, la prescrizione. Ha ribadito inoltre la sussistenza del credito azionato, alla luce dei versamenti effettuati dall'allora a favore di CP_8 CP_5
a titolo di finanziamento soci e rispetto al quale l'obbligo restitutorio non sarebbe postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c..
3. Alla prima udienza, il Giudice istruttore ha negato la provvisoria esecuzione alla luce dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da CP_2
4. Senza necessità di dare corso ad attività istruttoria e assegnati alle parti i temini ex art. 183 comma 6,
n.1, 2 e 3 c.p.c., la causa in data 14.5.2025 è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
La prescrizione del credito
5. Ritiene il Collegio che il credito azionato si sia prescritto.
Va in primo luogo osservato che il credito azionato, in quanto derivante da un finanziamento soci, è soggetto-secondo gli ultimi indirizzi della Suprema Corte- a prescrizione decennale (cfr. Cass. n,
6561/20171). Sul punto, del resto, le parti non controvertono.
Ciò premesso, nel caso in esame è pacifico, non essendo contestato tra le parti, che siano trascorsi oltre dieci anni tra:
✓ l'ultima comunicazione trasmessa in data 24.5.2010, ex latere creditoris, alla debitrice originaria, allora ALC0, in occasione della cessione del credito dall'originaria creditrice a favore di CP_8 Controparte_9
e
✓ la successiva comunicazione nei confronti del nuovo debitore, ora inviata CP_2 dall'attuale creditrice, compiuta in data 24.5.2021.
Sul punto, la creditrice opposta non contesta il fatto costitutivo della fattispecie estintiva, ma ha sollevato un fatto impeditivo, ovvero il riconoscimento del debito da parte del debitore, come meglio a breve.
Il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
“E invero consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata nel comma 1 dell'art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano da rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”. pagina 4 di 7 6. Il riconoscimento di debito, come noto, è un atto non negoziale, costituendo un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio.
Secondo gli indirizzi di legittimità il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., deve possedere i requisiti della volontarietà, consapevolezza, inequivocità; esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto).
Tali caratteri devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. (Cass. civ. n. 8248/2000).
Non è invece necessaria una forma particolare e neppure è necessaria una specifica intenzione ricognitiva (cfr. Cass. ordinanza n. 9097/18).
7. Dunque, da tali principi si ricava che anche l'appostazione a bilancio di una voce di debito può integrare – ove vengano rispettati i requisiti sopra esposti.
In particolare, per quel che qui rileva rispetto alle appostazioni a bilancio, è stato osservato che: “la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza (Cass. 8248/2000, cit.).
Rammenta il Collegio che il precedente dei giudici di legittimità sopra citato si riferisce ad un caso diverso da quello qui in esame, essendo la posizione del creditore ricoperta non da un socio, ma da un terzo.
8. Ciò premesso e passando al caso in esame, occorre dunque vagliare il grado di valenza probatoria della voce apposta a bilancio da e ritenuta dotata dall'opposta dotta di efficacia CP_5 interruttiva della prescrizione rispetto al peculiare caso qui indagato, dove la posizione del creditore è ricoperta invece dal socio.
Osserva il Tribunale che nei bilanci di esercizio -a partire dal 2010 al 2016- LC ha apposto alla voce “finanziamento soci”:
✓ senza alcuna indicazione del nome del creditore (cfr. ad esempio doc. 8 di parte opponente, bilancio al 31.12.2010). pagina 5 di 7 Sul punto va rilevato che, sin da quando tale posta è stata inserita nel primo bilancio, ossia in quello al
31.12.2010- la compagine sociale di non era già più a solo socio, essendo detenuta in via Pt_2 paritetica da da CP_3 Controparte_6
Cosicchè la locuzione “finanziamento soci” non è univoca, non consentendo ex post di ricondurre in modo preciso e concordante tale dichiarazione di scienza ad uno dei due suoi soci (secondo la tesi CP_ dell'opposta a di cui la si è resa cessionaria); CP_3
✓ senza alcuna specifica indicazione dell''importo di credito di cui si discute.
Invero:
(i) la somma inserita a bilancio tra i “debiti verso soci per finanziamento” ammonta ad € 915.638 nell'anno 2010;
(ii) nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012 l'importo indicato per tale posta è di € 856.629,00 (cfr. doc.
7.3 parte opposta);
(iii) nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2013, sempre rispetto alla posta
“debiti verso soci per finanziamenti” è inserita una somma pari ad €
864.865,00 (cfr. doc.
7.4 parte opposta);
(iv) l'importo inserito nella nota integrativa al 31.1.2015 ammonta ad €
884.865,00.
Tali importi sono:
- disomogenee rispetto ad € 850.000,00, pari all'intero finanziamento asseritamente erogato;
CP_
- contraddittorie rispetto alla ricostruzione operata da per cui l'originario creditore aveva CP_ ceduto a e da quest'ultima tramite passaggi intermedi a solo la “quota parte” CP_3 dell'originario credito per l'importo di € 454.299,02 (cfr. pag. 3 del ricorso, punto 4.5., all.
A parte opponente).
Alla tesi della convenuta opposta non giovano infine argomenti di prova tratti da altri documenti, tenuto conto che il riconoscimento di debito, come sopra rammentato, non può essere integrato da altri riscontri ex post (cfr. ad esempio il richiamo all'estratto conto e Scheda contabile al CP_3
21.4.2011 relativa ad , cfr. all.14 di parte opposta), CP_8
8.Dunque, la carenza dei necessari elementi costitutivi, ossia l'elemento soggettivo e quello oggettivo, che debbono accompagnare il riconoscimento di debito conducono a ritenere nel caso in esame che le appostazioni a bilancio da parte del debitore non possano essere qualificate come riconoscimento di debito, capace di produrre l'effetti interruttivo della prescrizione, medio tempore maturata.
pagina 6 di 7 9. La declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato assorbe ogni ulteriore censura, relativa alla mancata notifica dell'ultima cessione del credito, alla mancata prova dell'effettiva erogazione delle poste richieste in restituzione, alla reale natura della datio, ossia non quale finanziamento soci bensì quale versamento in conto capitale e, fine, sulla natura postergata del credito litigioso ex art. 2467 c.c.
Il comando giudiziale
10. L'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano tenendo conto della rapida scansione del giudizio, dove non è stato dato ingresso all'istruzione probatoria, ed al valore della causa.
Le stesse sono liquidate secondo i medi tabellari d'Ufficio, non essendo stata depositata la relativa nota, come meglio in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata da CO. GE. in data 24.1.2022 nei confronti di Parte_1
da, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 24.457,00 di cui € 2.000,00 per spese ed il residuo per compensi oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a., spese generali e di registrazione.
Milano, 11 settembre 2025
Il Presidente
MI ET
Il giudice istruttore
IM ZA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MI ET Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa IM ZA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2022 promossa da:
IMPRESA CO. GE. , con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO Pt_1
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. CARANO ANTONIO CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, contrariis reiectis:
In via preliminare:
pagina 1 di 7 non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta.
Sempre in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. o comunque ex lege, dei diritti evocati da per tutti i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto CP_1
e dichiarare che Impresa nulla deve ad alcun titolo a CP_2 CP_1
In principalità: rigettare, per tutti i motivi suesposti, integralmente e/o parzialmente le richieste avversarie per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che
Impresa Cogeb Srl nulla deve ad alcun titolo a CP_1
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.
In via istruttoria:
s'insiste formalmente nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, così come declinata, in via subordinata, nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, contrariis reiectis:
I.In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
II.Nel merito, respingere le domande degli attori opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa che si intendono integralmente ritrascritte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero conseguentemente condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta in via monitoria o alla diversa somma ritenuta di giustizia con aggiunta degli interessi dalla debenza al saldo.
III.In ogni caso, condannare parte opponente in opposizione alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio.”
IV. In via istruttoria, respingere la richiesta di controparte di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile di cui alla memoria autorizzata ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le vicende processuali
1. CO. GE. società avente ad oggetto, tra l'altro - l'acquisto, vendita, permuta, locazione non Parte_1 finanziaria e l'affitto di immobili di ogni genere;
il commercio di beni immobili di qualsiasi natura, di seguito solo n data 24.1.2022 ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 20116- CP_2
2021 (R.G. 38157-22) adottato dal Tribunale di Milano nei suoi confronti e a favore di CP_1 recante la somma di € 439.299,02 oltre interessi e spese.
Parte opponente ha premesso che nel ricorso monitorio aveva esposto: CP_1
- quanto al lato attivo del credito, di essere divenuta titolare di tale posta in virtù di cessione del credito intervenuta in suo favore in data 9.11.2022 da parte di , a sua volta CP_3 resasi cessionaria in data 24.5.2010 da parte dell'originario creditore- CP_4
Quest'ultima aveva inizialmente eseguito un finanziamento soci a favore della sua controllata ed aveva poi provveduto a cedere l'intera propria partecipazione per CP_5 il 50% a (in data 24.5.2010, unitamente al credito qui azionato) e per il 50% a CP_3
; Controparte_6
- quanto al lato passivo dell'obbligazione, debitrice- era stata Controparte_7 incorporata per fusione da il 27.12.2017 (divenuta socia unica della prima dopo CP_2 che- a seguito della delibera di aumento capitale l'altro socio -la convenuta opposta- non aveva sottoscritto un aumento di capitale sociale).
Ciò premesso, a in particolare eccepito: CP_2
-la prescrizione del credito azionato, avendole l'opposta solo in data 21.5.2021 comunicato di vantare un credito per l'importo, poi recato nel decreto ingiuntivo, nei suoi confronti. E ciò, quindi, oltre la scadenza del termine decennale, previsto dall'art. 2944 c.c., computato dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, intervento in data 24.5.2010, con il quale era stata comunicata a parte debitrice la cessione del credito da a CP_8 CP_3
-l'inesistenza ab origine del credito azionato, non essendo stata provata né l'effettiva dazione delle somme né il titolo del versamento, ossia il presunto finanziamento soci;
-l'inesigibilità del credito azionato, in quanto tale posta sarebbe da qualificare come versamento in conto capitale sociale, per il quale l'obbligo restitutorio a favore dei soci sorge solo in caso di liquidazione della società;
-in via subordinata, la postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 c.c., trattandosi diversamente da qualificare in conto aumento capitale sociale e non finanziamento soci.
pagina 3 di 7 2. Costituendosi, parte opposta ha sostenuto il riconoscimento del credito azionato da parte di CP_2 avendolo appostato a bilancio ed interrompendo, quindi, la prescrizione. Ha ribadito inoltre la sussistenza del credito azionato, alla luce dei versamenti effettuati dall'allora a favore di CP_8 CP_5
a titolo di finanziamento soci e rispetto al quale l'obbligo restitutorio non sarebbe postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c..
3. Alla prima udienza, il Giudice istruttore ha negato la provvisoria esecuzione alla luce dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da CP_2
4. Senza necessità di dare corso ad attività istruttoria e assegnati alle parti i temini ex art. 183 comma 6,
n.1, 2 e 3 c.p.c., la causa in data 14.5.2025 è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
La prescrizione del credito
5. Ritiene il Collegio che il credito azionato si sia prescritto.
Va in primo luogo osservato che il credito azionato, in quanto derivante da un finanziamento soci, è soggetto-secondo gli ultimi indirizzi della Suprema Corte- a prescrizione decennale (cfr. Cass. n,
6561/20171). Sul punto, del resto, le parti non controvertono.
Ciò premesso, nel caso in esame è pacifico, non essendo contestato tra le parti, che siano trascorsi oltre dieci anni tra:
✓ l'ultima comunicazione trasmessa in data 24.5.2010, ex latere creditoris, alla debitrice originaria, allora ALC0, in occasione della cessione del credito dall'originaria creditrice a favore di CP_8 Controparte_9
e
✓ la successiva comunicazione nei confronti del nuovo debitore, ora inviata CP_2 dall'attuale creditrice, compiuta in data 24.5.2021.
Sul punto, la creditrice opposta non contesta il fatto costitutivo della fattispecie estintiva, ma ha sollevato un fatto impeditivo, ovvero il riconoscimento del debito da parte del debitore, come meglio a breve.
Il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
“E invero consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata nel comma 1 dell'art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano da rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”. pagina 4 di 7 6. Il riconoscimento di debito, come noto, è un atto non negoziale, costituendo un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio.
Secondo gli indirizzi di legittimità il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., deve possedere i requisiti della volontarietà, consapevolezza, inequivocità; esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto).
Tali caratteri devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. (Cass. civ. n. 8248/2000).
Non è invece necessaria una forma particolare e neppure è necessaria una specifica intenzione ricognitiva (cfr. Cass. ordinanza n. 9097/18).
7. Dunque, da tali principi si ricava che anche l'appostazione a bilancio di una voce di debito può integrare – ove vengano rispettati i requisiti sopra esposti.
In particolare, per quel che qui rileva rispetto alle appostazioni a bilancio, è stato osservato che: “la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza (Cass. 8248/2000, cit.).
Rammenta il Collegio che il precedente dei giudici di legittimità sopra citato si riferisce ad un caso diverso da quello qui in esame, essendo la posizione del creditore ricoperta non da un socio, ma da un terzo.
8. Ciò premesso e passando al caso in esame, occorre dunque vagliare il grado di valenza probatoria della voce apposta a bilancio da e ritenuta dotata dall'opposta dotta di efficacia CP_5 interruttiva della prescrizione rispetto al peculiare caso qui indagato, dove la posizione del creditore è ricoperta invece dal socio.
Osserva il Tribunale che nei bilanci di esercizio -a partire dal 2010 al 2016- LC ha apposto alla voce “finanziamento soci”:
✓ senza alcuna indicazione del nome del creditore (cfr. ad esempio doc. 8 di parte opponente, bilancio al 31.12.2010). pagina 5 di 7 Sul punto va rilevato che, sin da quando tale posta è stata inserita nel primo bilancio, ossia in quello al
31.12.2010- la compagine sociale di non era già più a solo socio, essendo detenuta in via Pt_2 paritetica da da CP_3 Controparte_6
Cosicchè la locuzione “finanziamento soci” non è univoca, non consentendo ex post di ricondurre in modo preciso e concordante tale dichiarazione di scienza ad uno dei due suoi soci (secondo la tesi CP_ dell'opposta a di cui la si è resa cessionaria); CP_3
✓ senza alcuna specifica indicazione dell''importo di credito di cui si discute.
Invero:
(i) la somma inserita a bilancio tra i “debiti verso soci per finanziamento” ammonta ad € 915.638 nell'anno 2010;
(ii) nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2012 l'importo indicato per tale posta è di € 856.629,00 (cfr. doc.
7.3 parte opposta);
(iii) nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2013, sempre rispetto alla posta
“debiti verso soci per finanziamenti” è inserita una somma pari ad €
864.865,00 (cfr. doc.
7.4 parte opposta);
(iv) l'importo inserito nella nota integrativa al 31.1.2015 ammonta ad €
884.865,00.
Tali importi sono:
- disomogenee rispetto ad € 850.000,00, pari all'intero finanziamento asseritamente erogato;
CP_
- contraddittorie rispetto alla ricostruzione operata da per cui l'originario creditore aveva CP_ ceduto a e da quest'ultima tramite passaggi intermedi a solo la “quota parte” CP_3 dell'originario credito per l'importo di € 454.299,02 (cfr. pag. 3 del ricorso, punto 4.5., all.
A parte opponente).
Alla tesi della convenuta opposta non giovano infine argomenti di prova tratti da altri documenti, tenuto conto che il riconoscimento di debito, come sopra rammentato, non può essere integrato da altri riscontri ex post (cfr. ad esempio il richiamo all'estratto conto e Scheda contabile al CP_3
21.4.2011 relativa ad , cfr. all.14 di parte opposta), CP_8
8.Dunque, la carenza dei necessari elementi costitutivi, ossia l'elemento soggettivo e quello oggettivo, che debbono accompagnare il riconoscimento di debito conducono a ritenere nel caso in esame che le appostazioni a bilancio da parte del debitore non possano essere qualificate come riconoscimento di debito, capace di produrre l'effetti interruttivo della prescrizione, medio tempore maturata.
pagina 6 di 7 9. La declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato assorbe ogni ulteriore censura, relativa alla mancata notifica dell'ultima cessione del credito, alla mancata prova dell'effettiva erogazione delle poste richieste in restituzione, alla reale natura della datio, ossia non quale finanziamento soci bensì quale versamento in conto capitale e, fine, sulla natura postergata del credito litigioso ex art. 2467 c.c.
Il comando giudiziale
10. L'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano tenendo conto della rapida scansione del giudizio, dove non è stato dato ingresso all'istruzione probatoria, ed al valore della causa.
Le stesse sono liquidate secondo i medi tabellari d'Ufficio, non essendo stata depositata la relativa nota, come meglio in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata da CO. GE. in data 24.1.2022 nei confronti di Parte_1
da, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 24.457,00 di cui € 2.000,00 per spese ed il residuo per compensi oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a., spese generali e di registrazione.
Milano, 11 settembre 2025
Il Presidente
MI ET
Il giudice istruttore
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