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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2446 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...] , entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
VIALE ROMA 11 CIAMPINO (RM), presso lo studio dell'Avv. CUGINI LANFRANCO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.06.2004 in SAN DONATO VAL DI COMINO (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il 5.08.2008) e (il 4.07.2013), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili complessivi 950,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese, nonché il
50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2446 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
12.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SAN DONATO VAL DI COMINO il 10/06/2004, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GALLINARO (FR) dell'anno 2004, al n.1, parte
II, serie B, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2446 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...] , entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
VIALE ROMA 11 CIAMPINO (RM), presso lo studio dell'Avv. CUGINI LANFRANCO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.06.2004 in SAN DONATO VAL DI COMINO (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il 5.08.2008) e (il 4.07.2013), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili complessivi 950,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese, nonché il
50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2446 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
12.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SAN DONATO VAL DI COMINO il 10/06/2004, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GALLINARO (FR) dell'anno 2004, al n.1, parte
II, serie B, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)