TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. SALLUSTIO e BOCCUNI Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. BATTIATO RITA CP_1
convenuta
avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi non dovuto l'indebito richiesto dall' sull'assegno sociale in godimento con nota del 21.6.23 e relativo all'anno 2019 CP_1
per omessa comunicazione dei redditi 2018 entro il termine del 15.9.21. Chiedeva altresì dichiararsi non dovute le somme richieste con comunicazione del 6.11.23 per l'anno 2023.
L' si costituiva precisando di aver annullato l'indebito per l'anno 2023 e di insistere per il CP_1 versamento dell'indebito relativo al 2019 non avendo la ricorrente prodotto i redditi per l'anno
2018.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va dichiarazione la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che l' ha abbandonato la pretesa con riferimento all'anno 2023. CP_1
Per l'anno 2019 invece l' insiste nel ritenere la sussistenza della revoca definitiva della CP_1
prestazione per omessa comunicazione dei redditi entro il termine del 15.9.21.
In realtà va detto che la parte ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la prestazione oggetto di presunto indebito, allegando al ricorso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui risulta che negli anni dal 2018 al 2021 i suoi redditi erano pari a zero;
non vi sono deduzioni di segno contrario dell' , che non ha dedotto né CP_1 dimostrato l'esistenza di altri redditi non dichiarati. Ciò sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, in quanto l'indebito oggetto di causa – per come contestato – deve ritenersi insussistente. Nella memoria di costituzione l' ha specificato le ragioni della pretesa CP_1
restitutoria in modo diverso rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, deducendo
Part che il debito scaturisce da una ricostituzione per sospensione da e che la ricorrente sarebbe stata informata che non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno
2018, pertanto, per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito, avrebbe dovuto comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2018, improrogabilmente entro 15.9.21. A seguito della mancata presentazione del modello Red relativo ai redditi all'anno 2018, la prestazione è stata revocata per l'anno 2019. In particolare alla ricorrente è stato comunicato che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi all'anno 2018 non é pervenuta;
pertanto, per effetto di tale inadempimento, l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al CP_2
reddito dell'anno 2018, con effetti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. Secondo la tesi dell' , il mancato invio da parte della ricorrente del CP_1 modello RED integra gli estremi del dolo e rende l'indebito ripetibile ai sensi dell'art. 13 L.
412/1991, in base al quale “…L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Tale norma presuppone però che vi sia un indebito, il che nel caso di specie difetta, in quanto si è già visto che la ricorrente aveva redditi pari a zero e, pertanto, non ha superato i limiti reddituali per la percezione dell'assegno sociale. La mancanza di un indebito rende superfluo l'esame del dolo o buona fede del pensionato. In ogni caso, ove anche si dovesse ritenere configurabile un indebito, pur non essendo applicabile la sanatoria ex art. 13 co. 1 L. 412/91 (in quanto l'omesso invio del modello RED costituisce “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta”, che è parificata al dolo), troverebbe applicazione la sanatoria prevista dal comma 2 dell'art. 13 citato, in base al quale “2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L' ha infatti dedotto che l'indebito trae origine dal mancato invio del modello CP_1
RED; tale fatto era noto ovviamente all' , che ha dedotto di avere inviato una comunicazione CP_2 all'interessata; era quindi onere dell' attivarsi entro il 31.12.2020 per procedere al recupero CP_1 dell'indebito, ma tale onere non risulta adempiuto, poiché l'indebito è stato comunicato solo nel
2023, con la nota impugnata.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento dell'indebito e con condanna dell' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente già trattenute oltre interessi o rivalutazione e spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'anno 2023;
2. accoglie il ricorso con riferimento all'anno 2019 e dichiara che non sussiste alcun indebito e che le somme eventualmente già trattenute devono essere ripetute;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 31.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. SALLUSTIO e BOCCUNI Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. BATTIATO RITA CP_1
convenuta
avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi non dovuto l'indebito richiesto dall' sull'assegno sociale in godimento con nota del 21.6.23 e relativo all'anno 2019 CP_1
per omessa comunicazione dei redditi 2018 entro il termine del 15.9.21. Chiedeva altresì dichiararsi non dovute le somme richieste con comunicazione del 6.11.23 per l'anno 2023.
L' si costituiva precisando di aver annullato l'indebito per l'anno 2023 e di insistere per il CP_1 versamento dell'indebito relativo al 2019 non avendo la ricorrente prodotto i redditi per l'anno
2018.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va dichiarazione la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che l' ha abbandonato la pretesa con riferimento all'anno 2023. CP_1
Per l'anno 2019 invece l' insiste nel ritenere la sussistenza della revoca definitiva della CP_1
prestazione per omessa comunicazione dei redditi entro il termine del 15.9.21.
In realtà va detto che la parte ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la prestazione oggetto di presunto indebito, allegando al ricorso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui risulta che negli anni dal 2018 al 2021 i suoi redditi erano pari a zero;
non vi sono deduzioni di segno contrario dell' , che non ha dedotto né CP_1 dimostrato l'esistenza di altri redditi non dichiarati. Ciò sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, in quanto l'indebito oggetto di causa – per come contestato – deve ritenersi insussistente. Nella memoria di costituzione l' ha specificato le ragioni della pretesa CP_1
restitutoria in modo diverso rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, deducendo
Part che il debito scaturisce da una ricostituzione per sospensione da e che la ricorrente sarebbe stata informata che non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno
2018, pertanto, per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito, avrebbe dovuto comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2018, improrogabilmente entro 15.9.21. A seguito della mancata presentazione del modello Red relativo ai redditi all'anno 2018, la prestazione è stata revocata per l'anno 2019. In particolare alla ricorrente è stato comunicato che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi all'anno 2018 non é pervenuta;
pertanto, per effetto di tale inadempimento, l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al CP_2
reddito dell'anno 2018, con effetti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. Secondo la tesi dell' , il mancato invio da parte della ricorrente del CP_1 modello RED integra gli estremi del dolo e rende l'indebito ripetibile ai sensi dell'art. 13 L.
412/1991, in base al quale “…L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Tale norma presuppone però che vi sia un indebito, il che nel caso di specie difetta, in quanto si è già visto che la ricorrente aveva redditi pari a zero e, pertanto, non ha superato i limiti reddituali per la percezione dell'assegno sociale. La mancanza di un indebito rende superfluo l'esame del dolo o buona fede del pensionato. In ogni caso, ove anche si dovesse ritenere configurabile un indebito, pur non essendo applicabile la sanatoria ex art. 13 co. 1 L. 412/91 (in quanto l'omesso invio del modello RED costituisce “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta”, che è parificata al dolo), troverebbe applicazione la sanatoria prevista dal comma 2 dell'art. 13 citato, in base al quale “2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L' ha infatti dedotto che l'indebito trae origine dal mancato invio del modello CP_1
RED; tale fatto era noto ovviamente all' , che ha dedotto di avere inviato una comunicazione CP_2 all'interessata; era quindi onere dell' attivarsi entro il 31.12.2020 per procedere al recupero CP_1 dell'indebito, ma tale onere non risulta adempiuto, poiché l'indebito è stato comunicato solo nel
2023, con la nota impugnata.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento dell'indebito e con condanna dell' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente già trattenute oltre interessi o rivalutazione e spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'anno 2023;
2. accoglie il ricorso con riferimento all'anno 2019 e dichiara che non sussiste alcun indebito e che le somme eventualmente già trattenute devono essere ripetute;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 31.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE