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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2837/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Clizia Lauri Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Romano Farina, e dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Andreucci
resistente nonché contro con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Morelli CP_2
resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “In via principale: Accertare, riconoscere e dichiarare la fittizietà, nullità ed inesistenza dei contratti di lavoro intercorsi formalmente tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_3 dal 02.05.2012 al 28.02.2013, dal 25.09.2013 al 31.12.2013, Controparte_4 Controparte_5 dal 01.01.2014 al 30.06.2015 per tutti i motivi esposti in premessa;
- Accertare, riconoscere e dichiarare che tra
[...] la sig.ra e la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 Controparte_1
) ed ivi residente a[...] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, C.F._1 continuativo ed ininterrotto corrispondente al V livello del CCNL Terziario e Servizi – Servizi di pulizia artigianato dal 11.05.2006 al 01.08.2017; - per l'effetto, condannare la Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
13.02.1965 (c.f. )ed ivi residente a[...], a corrispondere alla ricorrente C.F._1 per i motivi suesposti la somma di € 68.149,08 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somme meglio specificate nel conteggio che si acclude ovvero la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dal 11.05.2006 al 01.08.2017 e per l'effetto condannare la
Sig.ra al versamento degli stessi e/o comminare nei confronti della resistente la condanna generica Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per l'omissione contributiva. Con riferimento ai contributi omessi e non CP_ prescritti condannare la parte resistente a versare all anche la somma dovuta a tale titolo, mentre con riferimento ai CP_ contributi omessi ma prescritti condannare la società resistente a costituire presso l una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62 basata su un rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.1975 e sulle retribuzioni. In via subordinata
Accertare, riconoscere e dichiarare che tra la sig.ra e la sig.ra nata a [...]_1 Controparte_1 il 13.02.1965 (c.f. ) ed ivi residente a[...] è intercorso un rapporto di C.F._1 lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto corrispondente al V livello del CCNL Terziario e Servizi – Servizi di pulizia artigianato dal 01.07.2015 al 01.08.2017; - per l'effetto, condannare la Sig.ra nata a [...]
Tivoli (RM) il 13.02.1965 (c.f. )ed ivi residente a[...], a corrispondere C.F._2 alla ricorrente per i motivi suesposti la somma di € 16.376,55 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somme meglio specificate nel conteggio che si acclude ovvero la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dal 01.07.2015 al 01.08.2017 e per l'effetto condannare la Sig.ra al versamento degli stessi e/o comminare nei confronti della resistente la Controparte_1 condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per l'omissione contributiva. Con riferimento ai contributi CP_ omessi e non prescritti condannare la parte resistente a versare all anche la somma dovuta a tale titolo, mentre con CP_ riferimento ai contributi omessi ma prescritti condannare la società resistente a costituire presso l una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62 basata su un rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.1975 e sulle retribuzioni.
Parte resistente chiede “ nel merito in via principale - respingere, per le ragioni indicate nella narrativa che precede, il ricorso e tutte le domande di accertamento e di condanna formulate dalla ricorrente nei Pt_2 Parte_1 confronti della convenuta , perché infondate in fatto e in diritto alla luce delle ragioni supra esposte Controparte_1 in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo giudice dovesse ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ferma restando la validità e l'efficacia dei rapporti di collaborazione di subordinazione avviati a decorrere dal mese di settembre 2006 in poi, comunque dedurre e compensare dalle somme che risultassero eventualmente dovute i compensi percepiti dalla ricorrente da quantificarsi nella somma netta di 550,00. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.” CP_ L' chiede “ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte convenuta CP_2 CP_1
al pagamento in favore dell' dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati
[...] CP_2 dall'Istituto, nei limiti della prescrizione.” Le ragioni della decisione
1. La signora ha convenuto in giudizio la resistente deducendo Parte_1 CP_1 di aver svolto ininterrottamente e senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa alle dipendenze della stessa, dal 11.5.2006 al 1.8.2017, svolgendo alle dipendenze di quest'ultima servizi di pulizia presso diversi condomini siti in Tivoli e Villa Adriana, presso l'ambulatorio veterinario della dott.ssa nonché presso il negozio di Elettrica, entrambi siti in villa Adriana;
deduce la Persona_1 ricorrente di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 12:00 e per due pomeriggi a settimana dalle 13:00 alle 15:00; afferma di aver svolto il proprio lavoro con le attrezzature ed i mezzi propri della resistente, che il potere direttivo gerarchico e organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle stesse era esercitato dalla stessa signora la quale provvedeva CP_1 anche al pagamento brevi manu ( ad eccezione dei n. 3 pagamenti avvenuti a mezzo assegno bancario emessi da due società cooperative “Narciso” e ” doc. 2) della retribuzione pari a 6,00 euro Parte_3
l'ora per totali euro 550,00 mensili;
sostiene altresì di aver appreso, solo alla fine del rapporto di lavoro e dal certificato storico del centro Impiego, che ella risultava formalmente assunta alle dipendenze delle seguenti società cooperative, con le quali non aveva mai avuto alcun rapporto: Controparte_3 dal 2.5.2012 al 28.2.2013, dal 25.9.2013 al 31.12.2013,
[...] Controparte_4 [...]
dal 1.1.2014 al 30.6.2015 (doc.
3- certificato C2). Controparte_5
2. Sulla base di quanto sostenuto ha formulato le domande riportate in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità o inesistenza dei contratti di lavoro intercorsi formalmente con le società suindicate, rivendicando il diritto a vedere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la signora dal 11.5.2006 al 1.8.2017, o in subordine per il periodo Controparte_1
1.7.2015 e 1.8.2017, in cui non risulta essere formalmente assunta da alcuna realtà aziendale. In entrambi i casi rivendica un inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Servizi di Pulizia
Artiginato, ed afferma di non aver percepito la giusta retribuzione, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 68.149,08 (di cui euro 58.270,03 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e 13° mensilità, ed euro 9.879,05 a titolo di TFR) o in subordine di euro 16.376,55 (di cui euro 14.444,91 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e
13° mensilità, ed euro 1.931,64 a titolo di TFR), come da conteggi in atti;
in entrambi i casi, ha chiesto CP_ la condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva presso
3. Si è costituita in giudizio la resistente contestando le pretese di Controparte_1 parte ricorrente e in particolare negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, adducendo di non essere mai stata titolare di alcuna impresa, e di non aver mai impartito direttive in merito al lavoro o alle mansioni da svolgere alla ricorrente;
che la ricorrente avrebbe in realtà prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di altre società non convenute in giudizio;
afferma di aver conosciuto la ricorrente solo nel 2011 e che dopo tale data avrebbero cominciato a svolgere attività di pulizia presso alcuni Condomini di Tivoli e a Villa Adriana, ma in forma del tutto autonoma ed occasionale senza che tra le due vi fosse alcuna specifica relazione;
ha inoltre prodotto certificazione che attesta la grave patologia oncologica sofferta dalla resistente dal 2014 affermando che tali condizioni di salute hanno costretto la resistente ha non svolgere alcuna attività lavorativa. CP_ 4. Si è costituito l' chiedendo ove ne emergessero in corso di causa i presupposti la condanna di parte resistente al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
5. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della ricorrente (verbale del
7.11.2023), l'interrogatorio formale della signora (verbale del 25.6.2024), l'escussione CP_1 testimoniale (verbale del 7.11.2023 – 25.6.2024) e l'acquisizione documentale, anche ex art. 421 co. 2
c.p.c. e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre
7. La ricorrente chiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla signora previo accertamento dell'interposizione fittizia da parte delle società cooperative CP_1 risultate formalmente datrici per alcuni periodi intermedi, e per tale ragione rivolge alla resistente stessa le domande volte al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto spettante, anche con riferimento al TFR.
8. E' onere del lavoratore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'assoggettamento al potere datoriale della resistente, consistente nella etero direzione dell'attività svolta da parte di essa, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso, e ciò per tutto il periodo dedotto, oltre alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione quanto a mansioni svolte ed orari. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
9. Nel caso di specie, le allegazioni sono rimaste non provate.
10. Le testimonianze assunte hanno infatti riferito che la ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa stabile presso alcuni condomini, ma non hanno consentito di individuare la signora
CP_1 come datrice di lavoro, avendo la teste Romano potuto riferire solo de relato (“La signora non la
CP_1 conosco, ma ho saputo il suo nome parlando con la Non l'ho mai conosciuta personalmente e non ci ho mai Pt_1 parlato. […] la me l'ha nominata lei in qualche conversazione, parlando del lavoro, mi disse che era la sua
CP_1 datrice di lavoro”), mentre la teste ha dichiarato di aver avuto contatti personali telefonici con la Tes_1 titolare della ditta che effettuava le pulizie presso il suo condominio – concretamente eseguite dalla ricorrente, appunto – individuandola tuttavia esclusivamente col nome ed in relazione alla
CP_1 patologia oncologica che la stessa resistente dichiara di soffrire (“La signora è la responsabile
CP_1 dell'impresa di pulizie, il cognome non lo so. […] Avevo rapporti personali con la signora mi raccontò anche di un
CP_1 problema serio di salute che aveva avuto, un tumore al seno, ma non so altro”), circostanze che, in mancanza di altri riscontri, non sono idonee a consentire l'individuazione in tale persona della resistente né comunque a provare la titolarità in capo ad essa del potere datoriale nei confronti della ricorrente. Il teste Tes_2 compagno della ricorrente, ha riferito di un rapporto tra la signora e la signora Pt_1 CP_1 intercorso tra il marzo e l'agosto del 2017, rispetto al quale non sono tuttavia emersi con chiarezza sufficienti profili in relazione alla subordinazione, trattandosi di informazioni principalmente de relato
(“Ho conosciuto la signora cinque mesi prima che andasse in malattia dalla signora con cui lavorava Pt_1 CP_1 insieme […] quando l'ho conosciuta lavorava per la signora […] Non ho mai conosciuto la signora la CP_1 CP_1 conosco di vista. Era la persona con cui si relazionava per il lavoro, non ho mai visto né sentito nominare altri, Pt_1 non so dire di nomi di società. Era pagata a volte con assegno e a volte in contanti, credo andasse a casa della a CP_1 prendere i soldi. Non so quanto guadagnasse. Non ho mai assistito al pagamento.”).
11. In conclusione, dall'istruttoria orale è emersa conferma delle allegazioni contenute in ricorso quanto al fatto che la ricorrente abbia prestato sistematicamente la propria attività nei due condomini, ma non è emerso con sufficiente chiarezza che la resistente fosse individuabile come datore, formale o sostanziale, sebbene vi siano elementi in tal senso (testimonianze de relato coeve ai fatti, riferimenti indiretti ipoteticamente riferibili alla resistente), la cui valorizzazione a fini probatori richiederebbe ulteriori riscontri e che rimangono pertanto insufficienti.
12. L'istruttoria documentale svolta mediante ordine di esibizione disposto ex art. 421, co.
2, c.p.c., volta ad acquisire i contratti e le fatture con le ditte di pulizia dei condomini menzionati dai testimoni, non ha a sua volta fornito alcun riscontro utile. Dall'esame di tale documentazione sono risultati periodi per i quali i rapporti con le ditte di pulizie non erano documentati, e per il resto contratti con società diverse rispetto a quelle menzionate dalla ricorrente e che la stessa, a seguito dell'integrazione d'ufficio, non ha allegato né provato essere in qualche modo riconducibili alla CP_1
(nel condominio di via Bulgarini 80 i servizi di pulizia risultano essere stati svolti dapprima dalla
[...]
da gennaio 2007 a dicembre 2009, dalla Consorzio Servizi Integrati da gennaio 2010 a Parte_4 dicembre 2014, e ancora dal da gennaio 2015 a dicembre 2016, ed Controparte_6 infine dalla Consorzio Opere Italia fino a dicembre 2017; nel condominio di Viale Scalpelli 39 i servizi di pulizia risultano essere stati svolti dapprima dalla società negli anni Controparte_7
2012,2013 e 2014 e dalla negli anni 2016 e 2017). Controparte_6
13. Parte ricorrente, all'esito di detta integrazione documentale, ha formulato in udienza di discussione nuove istanze probatorie volte ad ottenere l'ordine di esibizione di documentazione relativa a contenziosi con la nonché relativa all'estratto contributivo della stessa. Quanto CP_1 CP_1 all'ordine di esibizione, a prescindere dalla genericità dello stesso, la richiesta è stata rigettata per manifesta superfluità, non essendo emersi rapporti negoziali tra la e il condominio cui CP_1 eventuali atti di messa in mora avrebbero potuto essere riferiti. Quanto all'ordine di esibizione relativo all'estratto contributivo della signora la stessa è stata rigettata in quanto tardiva. CP_1 14. La prova della titolarità del potere datoriale in capo alla resistente, in conclusione, non è stata raggiunta, non risultando che la stessa sia mai stata datore di lavoro formale o sostanziale della ricorrente, e quindi legittimata passiva nel presente giudizio.
15. Ne consegue il rigetto integrale delle domande proposte.
16. Sussistono tuttavia gravi ragioni giustificanti la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, costituite dalla natura dei diritti oggetto di causa e dalla difficoltà intrinseca nell'accertamento in fatto, nonché dalle risultanze seppur insufficienti dell'istruttoria svolta, da cui è emerso come già rilevato il concreto svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, attività formalizzata in modo evidentemente incompleto o in ogni caso senza che la lavoratrice stessa avesse chiaramente contezza dell'identità del proprio referente contrattuale (docc. 2 e 3 ricorso), circostanza che non può risolversi in pregiudizio per il lavoratore, neppure in termini di condanna alle spese legali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2837/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Tivoli , 11 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2837/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Clizia Lauri Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Romano Farina, e dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Andreucci
resistente nonché contro con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Morelli CP_2
resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “In via principale: Accertare, riconoscere e dichiarare la fittizietà, nullità ed inesistenza dei contratti di lavoro intercorsi formalmente tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_3 dal 02.05.2012 al 28.02.2013, dal 25.09.2013 al 31.12.2013, Controparte_4 Controparte_5 dal 01.01.2014 al 30.06.2015 per tutti i motivi esposti in premessa;
- Accertare, riconoscere e dichiarare che tra
[...] la sig.ra e la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 Controparte_1
) ed ivi residente a[...] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, C.F._1 continuativo ed ininterrotto corrispondente al V livello del CCNL Terziario e Servizi – Servizi di pulizia artigianato dal 11.05.2006 al 01.08.2017; - per l'effetto, condannare la Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
13.02.1965 (c.f. )ed ivi residente a[...], a corrispondere alla ricorrente C.F._1 per i motivi suesposti la somma di € 68.149,08 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somme meglio specificate nel conteggio che si acclude ovvero la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dal 11.05.2006 al 01.08.2017 e per l'effetto condannare la
Sig.ra al versamento degli stessi e/o comminare nei confronti della resistente la condanna generica Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per l'omissione contributiva. Con riferimento ai contributi omessi e non CP_ prescritti condannare la parte resistente a versare all anche la somma dovuta a tale titolo, mentre con riferimento ai CP_ contributi omessi ma prescritti condannare la società resistente a costituire presso l una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62 basata su un rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.1975 e sulle retribuzioni. In via subordinata
Accertare, riconoscere e dichiarare che tra la sig.ra e la sig.ra nata a [...]_1 Controparte_1 il 13.02.1965 (c.f. ) ed ivi residente a[...] è intercorso un rapporto di C.F._1 lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto corrispondente al V livello del CCNL Terziario e Servizi – Servizi di pulizia artigianato dal 01.07.2015 al 01.08.2017; - per l'effetto, condannare la Sig.ra nata a [...]
Tivoli (RM) il 13.02.1965 (c.f. )ed ivi residente a[...], a corrispondere C.F._2 alla ricorrente per i motivi suesposti la somma di € 16.376,55 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somme meglio specificate nel conteggio che si acclude ovvero la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dal 01.07.2015 al 01.08.2017 e per l'effetto condannare la Sig.ra al versamento degli stessi e/o comminare nei confronti della resistente la Controparte_1 condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per l'omissione contributiva. Con riferimento ai contributi CP_ omessi e non prescritti condannare la parte resistente a versare all anche la somma dovuta a tale titolo, mentre con CP_ riferimento ai contributi omessi ma prescritti condannare la società resistente a costituire presso l una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62 basata su un rapporto di lavoro a decorrere dal 01.09.1975 e sulle retribuzioni.
Parte resistente chiede “ nel merito in via principale - respingere, per le ragioni indicate nella narrativa che precede, il ricorso e tutte le domande di accertamento e di condanna formulate dalla ricorrente nei Pt_2 Parte_1 confronti della convenuta , perché infondate in fatto e in diritto alla luce delle ragioni supra esposte Controparte_1 in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo giudice dovesse ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ferma restando la validità e l'efficacia dei rapporti di collaborazione di subordinazione avviati a decorrere dal mese di settembre 2006 in poi, comunque dedurre e compensare dalle somme che risultassero eventualmente dovute i compensi percepiti dalla ricorrente da quantificarsi nella somma netta di 550,00. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.” CP_ L' chiede “ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte convenuta CP_2 CP_1
al pagamento in favore dell' dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati
[...] CP_2 dall'Istituto, nei limiti della prescrizione.” Le ragioni della decisione
1. La signora ha convenuto in giudizio la resistente deducendo Parte_1 CP_1 di aver svolto ininterrottamente e senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa alle dipendenze della stessa, dal 11.5.2006 al 1.8.2017, svolgendo alle dipendenze di quest'ultima servizi di pulizia presso diversi condomini siti in Tivoli e Villa Adriana, presso l'ambulatorio veterinario della dott.ssa nonché presso il negozio di Elettrica, entrambi siti in villa Adriana;
deduce la Persona_1 ricorrente di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 12:00 e per due pomeriggi a settimana dalle 13:00 alle 15:00; afferma di aver svolto il proprio lavoro con le attrezzature ed i mezzi propri della resistente, che il potere direttivo gerarchico e organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle stesse era esercitato dalla stessa signora la quale provvedeva CP_1 anche al pagamento brevi manu ( ad eccezione dei n. 3 pagamenti avvenuti a mezzo assegno bancario emessi da due società cooperative “Narciso” e ” doc. 2) della retribuzione pari a 6,00 euro Parte_3
l'ora per totali euro 550,00 mensili;
sostiene altresì di aver appreso, solo alla fine del rapporto di lavoro e dal certificato storico del centro Impiego, che ella risultava formalmente assunta alle dipendenze delle seguenti società cooperative, con le quali non aveva mai avuto alcun rapporto: Controparte_3 dal 2.5.2012 al 28.2.2013, dal 25.9.2013 al 31.12.2013,
[...] Controparte_4 [...]
dal 1.1.2014 al 30.6.2015 (doc.
3- certificato C2). Controparte_5
2. Sulla base di quanto sostenuto ha formulato le domande riportate in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità o inesistenza dei contratti di lavoro intercorsi formalmente con le società suindicate, rivendicando il diritto a vedere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la signora dal 11.5.2006 al 1.8.2017, o in subordine per il periodo Controparte_1
1.7.2015 e 1.8.2017, in cui non risulta essere formalmente assunta da alcuna realtà aziendale. In entrambi i casi rivendica un inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Servizi di Pulizia
Artiginato, ed afferma di non aver percepito la giusta retribuzione, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 68.149,08 (di cui euro 58.270,03 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e 13° mensilità, ed euro 9.879,05 a titolo di TFR) o in subordine di euro 16.376,55 (di cui euro 14.444,91 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e
13° mensilità, ed euro 1.931,64 a titolo di TFR), come da conteggi in atti;
in entrambi i casi, ha chiesto CP_ la condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva presso
3. Si è costituita in giudizio la resistente contestando le pretese di Controparte_1 parte ricorrente e in particolare negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, adducendo di non essere mai stata titolare di alcuna impresa, e di non aver mai impartito direttive in merito al lavoro o alle mansioni da svolgere alla ricorrente;
che la ricorrente avrebbe in realtà prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di altre società non convenute in giudizio;
afferma di aver conosciuto la ricorrente solo nel 2011 e che dopo tale data avrebbero cominciato a svolgere attività di pulizia presso alcuni Condomini di Tivoli e a Villa Adriana, ma in forma del tutto autonoma ed occasionale senza che tra le due vi fosse alcuna specifica relazione;
ha inoltre prodotto certificazione che attesta la grave patologia oncologica sofferta dalla resistente dal 2014 affermando che tali condizioni di salute hanno costretto la resistente ha non svolgere alcuna attività lavorativa. CP_ 4. Si è costituito l' chiedendo ove ne emergessero in corso di causa i presupposti la condanna di parte resistente al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
5. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della ricorrente (verbale del
7.11.2023), l'interrogatorio formale della signora (verbale del 25.6.2024), l'escussione CP_1 testimoniale (verbale del 7.11.2023 – 25.6.2024) e l'acquisizione documentale, anche ex art. 421 co. 2
c.p.c. e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre
7. La ricorrente chiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla signora previo accertamento dell'interposizione fittizia da parte delle società cooperative CP_1 risultate formalmente datrici per alcuni periodi intermedi, e per tale ragione rivolge alla resistente stessa le domande volte al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto spettante, anche con riferimento al TFR.
8. E' onere del lavoratore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'assoggettamento al potere datoriale della resistente, consistente nella etero direzione dell'attività svolta da parte di essa, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso, e ciò per tutto il periodo dedotto, oltre alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione quanto a mansioni svolte ed orari. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
9. Nel caso di specie, le allegazioni sono rimaste non provate.
10. Le testimonianze assunte hanno infatti riferito che la ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa stabile presso alcuni condomini, ma non hanno consentito di individuare la signora
CP_1 come datrice di lavoro, avendo la teste Romano potuto riferire solo de relato (“La signora non la
CP_1 conosco, ma ho saputo il suo nome parlando con la Non l'ho mai conosciuta personalmente e non ci ho mai Pt_1 parlato. […] la me l'ha nominata lei in qualche conversazione, parlando del lavoro, mi disse che era la sua
CP_1 datrice di lavoro”), mentre la teste ha dichiarato di aver avuto contatti personali telefonici con la Tes_1 titolare della ditta che effettuava le pulizie presso il suo condominio – concretamente eseguite dalla ricorrente, appunto – individuandola tuttavia esclusivamente col nome ed in relazione alla
CP_1 patologia oncologica che la stessa resistente dichiara di soffrire (“La signora è la responsabile
CP_1 dell'impresa di pulizie, il cognome non lo so. […] Avevo rapporti personali con la signora mi raccontò anche di un
CP_1 problema serio di salute che aveva avuto, un tumore al seno, ma non so altro”), circostanze che, in mancanza di altri riscontri, non sono idonee a consentire l'individuazione in tale persona della resistente né comunque a provare la titolarità in capo ad essa del potere datoriale nei confronti della ricorrente. Il teste Tes_2 compagno della ricorrente, ha riferito di un rapporto tra la signora e la signora Pt_1 CP_1 intercorso tra il marzo e l'agosto del 2017, rispetto al quale non sono tuttavia emersi con chiarezza sufficienti profili in relazione alla subordinazione, trattandosi di informazioni principalmente de relato
(“Ho conosciuto la signora cinque mesi prima che andasse in malattia dalla signora con cui lavorava Pt_1 CP_1 insieme […] quando l'ho conosciuta lavorava per la signora […] Non ho mai conosciuto la signora la CP_1 CP_1 conosco di vista. Era la persona con cui si relazionava per il lavoro, non ho mai visto né sentito nominare altri, Pt_1 non so dire di nomi di società. Era pagata a volte con assegno e a volte in contanti, credo andasse a casa della a CP_1 prendere i soldi. Non so quanto guadagnasse. Non ho mai assistito al pagamento.”).
11. In conclusione, dall'istruttoria orale è emersa conferma delle allegazioni contenute in ricorso quanto al fatto che la ricorrente abbia prestato sistematicamente la propria attività nei due condomini, ma non è emerso con sufficiente chiarezza che la resistente fosse individuabile come datore, formale o sostanziale, sebbene vi siano elementi in tal senso (testimonianze de relato coeve ai fatti, riferimenti indiretti ipoteticamente riferibili alla resistente), la cui valorizzazione a fini probatori richiederebbe ulteriori riscontri e che rimangono pertanto insufficienti.
12. L'istruttoria documentale svolta mediante ordine di esibizione disposto ex art. 421, co.
2, c.p.c., volta ad acquisire i contratti e le fatture con le ditte di pulizia dei condomini menzionati dai testimoni, non ha a sua volta fornito alcun riscontro utile. Dall'esame di tale documentazione sono risultati periodi per i quali i rapporti con le ditte di pulizie non erano documentati, e per il resto contratti con società diverse rispetto a quelle menzionate dalla ricorrente e che la stessa, a seguito dell'integrazione d'ufficio, non ha allegato né provato essere in qualche modo riconducibili alla CP_1
(nel condominio di via Bulgarini 80 i servizi di pulizia risultano essere stati svolti dapprima dalla
[...]
da gennaio 2007 a dicembre 2009, dalla Consorzio Servizi Integrati da gennaio 2010 a Parte_4 dicembre 2014, e ancora dal da gennaio 2015 a dicembre 2016, ed Controparte_6 infine dalla Consorzio Opere Italia fino a dicembre 2017; nel condominio di Viale Scalpelli 39 i servizi di pulizia risultano essere stati svolti dapprima dalla società negli anni Controparte_7
2012,2013 e 2014 e dalla negli anni 2016 e 2017). Controparte_6
13. Parte ricorrente, all'esito di detta integrazione documentale, ha formulato in udienza di discussione nuove istanze probatorie volte ad ottenere l'ordine di esibizione di documentazione relativa a contenziosi con la nonché relativa all'estratto contributivo della stessa. Quanto CP_1 CP_1 all'ordine di esibizione, a prescindere dalla genericità dello stesso, la richiesta è stata rigettata per manifesta superfluità, non essendo emersi rapporti negoziali tra la e il condominio cui CP_1 eventuali atti di messa in mora avrebbero potuto essere riferiti. Quanto all'ordine di esibizione relativo all'estratto contributivo della signora la stessa è stata rigettata in quanto tardiva. CP_1 14. La prova della titolarità del potere datoriale in capo alla resistente, in conclusione, non è stata raggiunta, non risultando che la stessa sia mai stata datore di lavoro formale o sostanziale della ricorrente, e quindi legittimata passiva nel presente giudizio.
15. Ne consegue il rigetto integrale delle domande proposte.
16. Sussistono tuttavia gravi ragioni giustificanti la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, costituite dalla natura dei diritti oggetto di causa e dalla difficoltà intrinseca nell'accertamento in fatto, nonché dalle risultanze seppur insufficienti dell'istruttoria svolta, da cui è emerso come già rilevato il concreto svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, attività formalizzata in modo evidentemente incompleto o in ogni caso senza che la lavoratrice stessa avesse chiaramente contezza dell'identità del proprio referente contrattuale (docc. 2 e 3 ricorso), circostanza che non può risolversi in pregiudizio per il lavoratore, neppure in termini di condanna alle spese legali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2837/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Tivoli , 11 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni