Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1973, n. 807
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Sentenza 23 marzo 1973

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La Costituzione del rapporto di lavoro puo avvenire anche tacitamente per il fatto concludente dell'effettiva prestazione dell'attivita lavorativa consentita, anche in modo tacito, dal datore di lavoro, con il conseguente diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto espletate. ( Conf 1729/68, mass n 333592).*

Il capo-famiglia bracciante agricolo non e tenuto a fornire anche il lavoro dei familiari ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro. Pertanto, qualora la moglie esplichi prestazioni di lavoro in favore dello stesso datore di lavoro del marito, assume obblighi e diritti, come soggetto di un distinto rapporto di lavoro.*

In base agli artt 4 e 5 della legge 15 agosto 1969 n 543, avente per oggetto la durata minima dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, sono attribuite alla speciale Competenza funzionale del pretore le controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'art 2119 cod civ, oltre alle altre controversie nascenti dall'applicazione della suddetta legge. Tale Competenza non si estende alle controversie concernenti il pagamento di retribuzione arretrate e di indennita relative al rapporto gia risolto, ne a quelle che, pur avendo ad oggetto l'anticipata risoluzione del rapporto, non pongono in discussione la durata minima biennale o la proroga di legge. Pertanto non e sufficiente la contestazione dell'esistenza o della natura del rapporto di salariato fisso per giustificare la Competenza funzionale del pretore ed in conseguenza quella del tribunale in Sede di appello, prevista dall'art 6 della legge citata in deroga agli artt 429 e 450 cod proc civ che stabiliscono la Competenza funzionale della Corte d' appello per le impugnazioni avverso le sentenze del pretore. ( V 1850/68, mass n 333798; 2232/67, mass n 329413; ( Conf 1801/66, mass n 323517).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1973, n. 807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 807
    Data del deposito : 23 marzo 1973

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