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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 20641 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. MADONNA GIANCARLO ) Parte_1
ricorrente opponente contro
(avv. RIGHETTI CLAUDIO e R. De Martino) CP_1
Pa
(avv.ti e Rose, M. Morelli) CP_2
Resistenti opposti
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 28/05/2024 e notificato ritualmente in data 21.6.24, la conveniva in giudizio l' e l' Parte_1 CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir annullare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n.
10920249001856525000 emessa da Controparte_3
1 notificata il 17.5.24, per il pagamento di una cartella esattoriale e vari CP_1 avvisi di addebito per un importo complessivo di € 173.397,30. CP_2
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e contestava la debenza delle somme pretese. Concludeva come in atti.
Si costituivano in giudizio gli opposti, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti documentalmente provati.
Il ricorso in opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
10920249001856525000 emessa da Controparte_3
notificata il 17.5.24.
Per quanto riguarda la posizione dell' , l'atto opposto comprende, quale CP_1
atto presupposto, la cartella n. 10920220008377380000, riferita alle rate del premio 2021 per € 16.050,37, oltre sanzioni civili per ritardato pagamento per un totale di € 18.297,05.
Come risulta per tabulas, detta cartella è stata regolarmente notificata dall' in data 25.1.23 all'indirizzo di posta Controparte_3
elettronica certificata della società opponente che è il Email_1
corretto indirizzo PEC risultante dalla visura in atti.
La censura avanzata dall'opponente attinente alla pretesa invalidità della notifica in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) è infondata.
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema corte, in casi di tal fatta, «non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il
2 rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura» (Cass. n.
18684/2023).
Si aggiunga che l' ha dedotto, e la circostanza non è stata contestata, che CP_1
proprio con riferimento alla cartella esattoriale n. 10920220008377380000, in data 30.1.23 l'opponente ha presentato all' domanda di rateizzazione. CP_4
Ciò conferma ulteriormente, in via di fatto e di diritto, che la società ha avuto piena conoscenza della cartella.
CP_ Per quanto concerne la posizione dell' l'intimazione opposta scaturisce da quattro avvisi di addebito derivanti da denunce mensili insolute, di cui tre relativi a contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti, con riguardo al periodo dal novembre 2019 a gennaio 2022, ed uno relativo a contributi dovuti alla Gestione separata, con riguardo al periodo da ottobre a dicembre 2021.
Tali atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati, nei termini di seguito precisati:
a) l'avviso di addebito n. 409 2021 00000043 58 000, per l'importo di euro
78.747,43, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione ai mesi di novembre e dicembre 2019 e ai mesi da agosto a dicembre 2020, è stato regolarmente notificato in data 27 marzo 2021 (doc. 2 e 3 ); CP_2
b) l'avviso di addebito n. 409 2021 00000044 59 000, per l'importo di euro
9.822,43, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione al mese di gennaio 2021, è stato regolarmente notificato in data 27 marzo 2021 (doc. nn. 4 e 5);
c) l'avviso di addebito n. 409 2022 00002031 76 000, per l'importo di euro
74.135,19, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione ai mesi da
3 maggio 2021 a gennaio 2022, è stato regolarmente notificato in data 13 aprile
2022 (cfr. doc. nn. 6 e 7);
d) l'avviso di addebito n. 409 2022 00013054 32 000, per l'importo di euro
2.934,87, relativo a contributi previdenziali per lavoratori parasubordinati, dovuti alla Gestione separata, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, è stato regolarmente notificato in data 18 gennaio 2023 (doc. nn. 8 e 9).
Anche in questo caso, opera il principio di diritto sopra esposto, dell'irrilevanza, nelle condizioni date, della provenienza della PEC da indirizzo non inserito in pubblici registri.
Alla luce di quanto esposto, si deve respingere la doglianza dell'opponente attinente al difetto di valida notifica degli atti presupposti. Invero, gli avvisi di addebito posti alla base della intimazione di pagamento sono stati regolarmente
H Parte_1 Parte_1
Dunque, la società è decaduta dal diritto di poter contestare il merito della pretesa creditoria, non avendo proposto opposizione agli avvisi indicati nel termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46 del 1999, con conseguente definitività dei crediti.
Ogni altra censura ed eccezione è infondata o comunque formulata in termini generici.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo, che tiene conto del diverso valore della controversia rispetto ai crediti azionati dai due Istituti opposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1864,00 in favore dell' ed euro 4201,00 in favore dell' , oltre spese generali nella misura CP_1 CP_2
del 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 26/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 20641 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. MADONNA GIANCARLO ) Parte_1
ricorrente opponente contro
(avv. RIGHETTI CLAUDIO e R. De Martino) CP_1
Pa
(avv.ti e Rose, M. Morelli) CP_2
Resistenti opposti
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 28/05/2024 e notificato ritualmente in data 21.6.24, la conveniva in giudizio l' e l' Parte_1 CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir annullare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n.
10920249001856525000 emessa da Controparte_3
1 notificata il 17.5.24, per il pagamento di una cartella esattoriale e vari CP_1 avvisi di addebito per un importo complessivo di € 173.397,30. CP_2
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e contestava la debenza delle somme pretese. Concludeva come in atti.
Si costituivano in giudizio gli opposti, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti documentalmente provati.
Il ricorso in opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
10920249001856525000 emessa da Controparte_3
notificata il 17.5.24.
Per quanto riguarda la posizione dell' , l'atto opposto comprende, quale CP_1
atto presupposto, la cartella n. 10920220008377380000, riferita alle rate del premio 2021 per € 16.050,37, oltre sanzioni civili per ritardato pagamento per un totale di € 18.297,05.
Come risulta per tabulas, detta cartella è stata regolarmente notificata dall' in data 25.1.23 all'indirizzo di posta Controparte_3
elettronica certificata della società opponente che è il Email_1
corretto indirizzo PEC risultante dalla visura in atti.
La censura avanzata dall'opponente attinente alla pretesa invalidità della notifica in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) è infondata.
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema corte, in casi di tal fatta, «non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il
2 rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura» (Cass. n.
18684/2023).
Si aggiunga che l' ha dedotto, e la circostanza non è stata contestata, che CP_1
proprio con riferimento alla cartella esattoriale n. 10920220008377380000, in data 30.1.23 l'opponente ha presentato all' domanda di rateizzazione. CP_4
Ciò conferma ulteriormente, in via di fatto e di diritto, che la società ha avuto piena conoscenza della cartella.
CP_ Per quanto concerne la posizione dell' l'intimazione opposta scaturisce da quattro avvisi di addebito derivanti da denunce mensili insolute, di cui tre relativi a contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti, con riguardo al periodo dal novembre 2019 a gennaio 2022, ed uno relativo a contributi dovuti alla Gestione separata, con riguardo al periodo da ottobre a dicembre 2021.
Tali atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati, nei termini di seguito precisati:
a) l'avviso di addebito n. 409 2021 00000043 58 000, per l'importo di euro
78.747,43, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione ai mesi di novembre e dicembre 2019 e ai mesi da agosto a dicembre 2020, è stato regolarmente notificato in data 27 marzo 2021 (doc. 2 e 3 ); CP_2
b) l'avviso di addebito n. 409 2021 00000044 59 000, per l'importo di euro
9.822,43, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione al mese di gennaio 2021, è stato regolarmente notificato in data 27 marzo 2021 (doc. nn. 4 e 5);
c) l'avviso di addebito n. 409 2022 00002031 76 000, per l'importo di euro
74.135,19, relativo a modelli DM10 presentati insoluti in relazione ai mesi da
3 maggio 2021 a gennaio 2022, è stato regolarmente notificato in data 13 aprile
2022 (cfr. doc. nn. 6 e 7);
d) l'avviso di addebito n. 409 2022 00013054 32 000, per l'importo di euro
2.934,87, relativo a contributi previdenziali per lavoratori parasubordinati, dovuti alla Gestione separata, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, è stato regolarmente notificato in data 18 gennaio 2023 (doc. nn. 8 e 9).
Anche in questo caso, opera il principio di diritto sopra esposto, dell'irrilevanza, nelle condizioni date, della provenienza della PEC da indirizzo non inserito in pubblici registri.
Alla luce di quanto esposto, si deve respingere la doglianza dell'opponente attinente al difetto di valida notifica degli atti presupposti. Invero, gli avvisi di addebito posti alla base della intimazione di pagamento sono stati regolarmente
H Parte_1 Parte_1
Dunque, la società è decaduta dal diritto di poter contestare il merito della pretesa creditoria, non avendo proposto opposizione agli avvisi indicati nel termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46 del 1999, con conseguente definitività dei crediti.
Ogni altra censura ed eccezione è infondata o comunque formulata in termini generici.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo, che tiene conto del diverso valore della controversia rispetto ai crediti azionati dai due Istituti opposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1864,00 in favore dell' ed euro 4201,00 in favore dell' , oltre spese generali nella misura CP_1 CP_2
del 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 26/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
4