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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO 7 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 FERI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONDOTTA 6 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI
[...] P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 25 gennaio 2023 citava a giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Firenze, di chiedendo – previo Controparte_1 CP_1
accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato durato dal 1 gennaio
2007 al 15 febbraio 2018 con diritto all'inquadramento quale operaio specializzato a tempo indeterminato Area 1) ai sensi del CCNL operai agricoli e florivivaisti- , la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 31.561,47 a titolo di differenze retributive per tredicesima, quattordicesima, indennità ferie, permessi e festività non godute e TFR.
Il chiamava in causa anche chiedendo la condanna della convenuta alla Pt_1 CP_2
regolarizzazione contributiva del rapporto. di Sant'Egidio si costituiva regolarmente resistendo alla domanda di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare sosteneva che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro di natura autonoma
1 iniziato nel 2013 e durato fino al febbraio 2018, nell'ambito del quale il ricorrente si era occupato esclusivamente della cura del giardino antistante l'abitazione della suddetta CP_1
Contestava, inoltre, che il ricorrente ( come invece dallo stesso allegato) avesse mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda agricola gestita dalla convenuta.
regolarmente costituitosi chiedeva, in caso di accertata esistenza del rapporto di lavoro CP_2
allegato dal ricorrente, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita tramite acquisizioni documentali e testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il rapporto di lavoro.
Dagli atti di causa emerge che l'attività lavorativa svolta dal in favore della Pt_1 CP_1
- è iniziata nel 2007 e non nel 2013 ( vedi bolle di accompagnamento a firma del Pt_1
acquisite dagli ispettori della ITL la prima delle quali risulta datata 3 gennaio 2007 all 6 al ricorso nonché dichiarazioni rese da dalle quali emerge che il sorvegliava la Testimone_1 Pt_1 molitura delle olive dell'azienda agricola della presso il frantoio Lylium ben prima del CP_1
2013 cfr all 15 ricorso);
- aveva natura continuativa ( fatto incontestato) e veniva svolta per 5 ore al giorno per 5 giorni la settimana ( cfr dichiarazioni rese da agli ispettori all 15 ric nonché dichiarazioni Testimone_1
teste Tes_2
- veniva retribuita mensilmente con la somma di € 800 ( cfr allegazioni in ricorso non oggetto di specifica contestazione);
- era svolta a favore dell'impresa agricola Poggio agli Ulivi intestata alla atteso che il CP_1
si occupava, oltre che di curare il giardino della villa adiacente ai terreni coltivati ad ulivi ( Pt_1
fatto pacifico), anche di conferire le olive dell'azienda agricola al frantoio e di ritirare l'olio dopo la molitura ( cfr teste;
di consegnare l'olio ai clienti dell'impresa agricola ( cfr teste Tes_1
nonché dichiarazioni rese agli ispettori da all 13, all Tes_2 Controparte_3 Persona_1
12 e all 11) e di firmare documenti di trasporto per conto dell'azienda ( cfr Testimone_3
verbale unico di accertamento e notificazione doc 6 ric) .
La continuità della prestazione, l'inerenza del suo contenuto all'oggetto di impresa, il carattere fisso del compenso e l'assenza di rischio appaiono elementi sufficienti per qualificare il rapporto come subordinato.
Il fatto che il lavoratore prestasse la sua attività nell'ambito dell'organizzazione produttiva
2 dell'azienda agricola esclude che egli possa essere qualificato come “addetto ai servizi domestici” ai sensi dell'art 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 339.
Ne consegue il diritto all' inquadramento nell'area 1 A CCNL Agricoltura operai florovivaisti
( cfr declaratoria doc 7 ric) essendo pacifico in atti che egli svolgesse attività che richiedono specifiche conoscenze e specifica specializzazione , occupandosi della potatura delle siepi e delle rose, della piantumazione delle aiuole, della cura degli agrumi, dei rinvasi, della concimazione e dei trattamenti antiparassitari ( cfr ammissioni a pag 10-11- della memoria).
Quanto al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si osserva che parte datoriale non ha provato
(come sarebbe stato suo preciso onere cfr Cass sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652, nonché da ultimo Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 alla cui compiuta motivazione si rimanda) di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite.
Il lavoratore ha quindi diritto al pagamento della complessiva somma di € 31.561, 47 come da conteggio allegato al ricorso e non oggetto di specifica contestazione.
Su tale somma sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza delle singole voci retributive al saldo.
La domanda relativa alla condanna al pagamento in favore dell' della contribuzione CP_2
dovuta per legge non può essere accolta in quanto:
- per il periodo successivo al 19 novembre 2013, la suddetta domanda risulta carente di interesse ad agire, essendo pacifico che il relativo obbligo è stato oggetto di avviso di addebito non opposto ( cfr verbale udienza 20 gennaio 2025);
- per il periodo anteriore l'obbligo contributivo del datore di lavoro risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di lite tra il ricorrente e si compensano integralmente, atteso che la carenza di interesse ad agire è CP_2
stata documentata solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta che tra e di Sant'Egidio si è instaurato un rapporto di Parte_1 Controparte_1
lavoro subordinato durato dal 1 gennaio 2007 al 15 febbraio 2018 con diritto del Pt_1 all'inquadramento quale operaio specializzato a tempo indeterminato Area 1) ai sensi del CCNL operai agricoli e florivivaisti e per l'effetto condanna la convenuta di Controparte_1
Sant'Egidio al pagamento, in favore del della complessiva somma di € 31.561,47, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
dichiara improponibile la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva del rapporto
3 per il periodo successivo al 19 novembre 2013 e la rigetta per il periodo anteriore;
condanna di Sant'Egidio al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate in complessivi € 2750 oltre iva, cpa e contributo spese generali.
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese relative alla domanda di regolarizzazione contributiva
Sentenza resa a seguito di sentenza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO 7 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 FERI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONDOTTA 6 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI
[...] P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 25 gennaio 2023 citava a giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Firenze, di chiedendo – previo Controparte_1 CP_1
accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato durato dal 1 gennaio
2007 al 15 febbraio 2018 con diritto all'inquadramento quale operaio specializzato a tempo indeterminato Area 1) ai sensi del CCNL operai agricoli e florivivaisti- , la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 31.561,47 a titolo di differenze retributive per tredicesima, quattordicesima, indennità ferie, permessi e festività non godute e TFR.
Il chiamava in causa anche chiedendo la condanna della convenuta alla Pt_1 CP_2
regolarizzazione contributiva del rapporto. di Sant'Egidio si costituiva regolarmente resistendo alla domanda di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare sosteneva che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro di natura autonoma
1 iniziato nel 2013 e durato fino al febbraio 2018, nell'ambito del quale il ricorrente si era occupato esclusivamente della cura del giardino antistante l'abitazione della suddetta CP_1
Contestava, inoltre, che il ricorrente ( come invece dallo stesso allegato) avesse mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda agricola gestita dalla convenuta.
regolarmente costituitosi chiedeva, in caso di accertata esistenza del rapporto di lavoro CP_2
allegato dal ricorrente, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita tramite acquisizioni documentali e testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il rapporto di lavoro.
Dagli atti di causa emerge che l'attività lavorativa svolta dal in favore della Pt_1 CP_1
- è iniziata nel 2007 e non nel 2013 ( vedi bolle di accompagnamento a firma del Pt_1
acquisite dagli ispettori della ITL la prima delle quali risulta datata 3 gennaio 2007 all 6 al ricorso nonché dichiarazioni rese da dalle quali emerge che il sorvegliava la Testimone_1 Pt_1 molitura delle olive dell'azienda agricola della presso il frantoio Lylium ben prima del CP_1
2013 cfr all 15 ricorso);
- aveva natura continuativa ( fatto incontestato) e veniva svolta per 5 ore al giorno per 5 giorni la settimana ( cfr dichiarazioni rese da agli ispettori all 15 ric nonché dichiarazioni Testimone_1
teste Tes_2
- veniva retribuita mensilmente con la somma di € 800 ( cfr allegazioni in ricorso non oggetto di specifica contestazione);
- era svolta a favore dell'impresa agricola Poggio agli Ulivi intestata alla atteso che il CP_1
si occupava, oltre che di curare il giardino della villa adiacente ai terreni coltivati ad ulivi ( Pt_1
fatto pacifico), anche di conferire le olive dell'azienda agricola al frantoio e di ritirare l'olio dopo la molitura ( cfr teste;
di consegnare l'olio ai clienti dell'impresa agricola ( cfr teste Tes_1
nonché dichiarazioni rese agli ispettori da all 13, all Tes_2 Controparte_3 Persona_1
12 e all 11) e di firmare documenti di trasporto per conto dell'azienda ( cfr Testimone_3
verbale unico di accertamento e notificazione doc 6 ric) .
La continuità della prestazione, l'inerenza del suo contenuto all'oggetto di impresa, il carattere fisso del compenso e l'assenza di rischio appaiono elementi sufficienti per qualificare il rapporto come subordinato.
Il fatto che il lavoratore prestasse la sua attività nell'ambito dell'organizzazione produttiva
2 dell'azienda agricola esclude che egli possa essere qualificato come “addetto ai servizi domestici” ai sensi dell'art 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 339.
Ne consegue il diritto all' inquadramento nell'area 1 A CCNL Agricoltura operai florovivaisti
( cfr declaratoria doc 7 ric) essendo pacifico in atti che egli svolgesse attività che richiedono specifiche conoscenze e specifica specializzazione , occupandosi della potatura delle siepi e delle rose, della piantumazione delle aiuole, della cura degli agrumi, dei rinvasi, della concimazione e dei trattamenti antiparassitari ( cfr ammissioni a pag 10-11- della memoria).
Quanto al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si osserva che parte datoriale non ha provato
(come sarebbe stato suo preciso onere cfr Cass sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652, nonché da ultimo Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 alla cui compiuta motivazione si rimanda) di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite.
Il lavoratore ha quindi diritto al pagamento della complessiva somma di € 31.561, 47 come da conteggio allegato al ricorso e non oggetto di specifica contestazione.
Su tale somma sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza delle singole voci retributive al saldo.
La domanda relativa alla condanna al pagamento in favore dell' della contribuzione CP_2
dovuta per legge non può essere accolta in quanto:
- per il periodo successivo al 19 novembre 2013, la suddetta domanda risulta carente di interesse ad agire, essendo pacifico che il relativo obbligo è stato oggetto di avviso di addebito non opposto ( cfr verbale udienza 20 gennaio 2025);
- per il periodo anteriore l'obbligo contributivo del datore di lavoro risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di lite tra il ricorrente e si compensano integralmente, atteso che la carenza di interesse ad agire è CP_2
stata documentata solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta che tra e di Sant'Egidio si è instaurato un rapporto di Parte_1 Controparte_1
lavoro subordinato durato dal 1 gennaio 2007 al 15 febbraio 2018 con diritto del Pt_1 all'inquadramento quale operaio specializzato a tempo indeterminato Area 1) ai sensi del CCNL operai agricoli e florivivaisti e per l'effetto condanna la convenuta di Controparte_1
Sant'Egidio al pagamento, in favore del della complessiva somma di € 31.561,47, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
dichiara improponibile la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva del rapporto
3 per il periodo successivo al 19 novembre 2013 e la rigetta per il periodo anteriore;
condanna di Sant'Egidio al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate in complessivi € 2750 oltre iva, cpa e contributo spese generali.
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese relative alla domanda di regolarizzazione contributiva
Sentenza resa a seguito di sentenza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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