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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 12307 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12307 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AQUINO EDUARDO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] in [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 chiedeva la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in Cercola il 30.9.17 (atto n. 39 , P. II, CP_1
S.A uff 1 anno 2017) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 12.1.21, era intervenuta separazione in forza di Parte_2
9208/20 RG .
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate ed ( 23/03/14. e 22.9.16) Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto in ricorso la conferma delle condizioni della Parte_1
separazione ovvero:
1 - l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata materna con previsione di incontri tra le minori e il padre in carcere ove quest'ultimo è ancora ristretto;
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a 200,00 € mensili
(100€ per ciascuna figlia )oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
Solo parte ricorrente compariva in data 14.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava
Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : sono casalinga
Convivenza in corso : vivo con e che è frutto di un'altra relazione;
il Per_1 Per_2 Persona_3
papà di non vive con noi Per_3
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione locata con canone locativo di
300,00
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: ho avuto un'altra bambina che ha un Persona_3
anno Pa percezione integrale da parte mia dell' sia per ed che per di 700,00€ mensili Per_1 Per_2 Per_3
; percepisco anche reddito di inclusione di 780,00€ mensili;
Mio marito prima di essere detenuto non lavorava, non faceva nulla.
Mio marito è stato condannato alla pena di 19 anni di reclusione per omicidio.
Preciso che effettivamente le bambine andavano a trovare il padre in carcere, veniva mio suocero a prenderle e le accompagnava. Ciò non si verifica più da circa sette-otto mesi sia perché mio suocero
è praticamente sparito e non ha più mostrato interesse per le nipoti, sia perché è stato CP_1
trasferito in un carcere in Sardegna.
Non ho buoni rapporti con mio suocero fin dalla separazione anche se lui comunque, benchè per un ridotto periodo, veniva a prendere le bambine e le portava da . CP_1
Le bambine non incontrano più il nonno. Preciso che ha solo il padre perché la madre è morta CP_1
In sede di separazione abbiamo concordato l'affidamento condiviso e in verità io non ho avuto grossi problemi nella gestione delle bambine con mio marito , benchè detenuto, in quanto comunque ho deciso tutto io.
Devo però dire che, in caso di un intervento chirurgico o di un eventuale necessità urgente delle mie figlie , francamente non saprei come concordare con una decisione urgente e necessaria CP_1
nell'interesse delle nostre figlie. Pertanto - considerata l'attuale assenza di rapporti e la detenzione in Sardegna - io chiedo l'affidamento esclusivo delle minori per poter meglio gestire le loro esigenze.
Preciso che dal carcere fa una telefonata alla settimana, per la verità ed non CP_1 Per_1 Per_2
2 sempre hanno voglia di rispondere al telefono;
loro non parlano mai del padre né mi chiedono del padre.
Loro non sanno il motivo per il quale il padre è detenuto.
non mi ha mai passato il mantenimento per le ragazze fissato in separazione, io non ho CP_1
rapporti con lui, non sono in grado di dire se lui effettivamente lavori o meno in carcere. Per quanto io sappia non ha mai avuto niente nel senso che non ha un patrimonio immobiliare o rendite CP_1
delle quali potrebbe godere anche in regime detentivo
Il Giudice all'esito rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto , rilteneva la necessità di adottare provvedimenti urgenti, e confermando la disciplina vigente in ordine alle determinazioni economiche disponeva però l'affidamento esclusivo delle minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co
3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie senza necessità di preventiva consultazione del padre;
Nulla disponeva in ordine agli incontri tra le minori e il padre in ragione della detenzione riconoscendo libertà di rapporti telefonici;
Riteneva necessario acquisire informazioni del SS sulle condizioni di vita delle minori.
Alla successiva udienza del 5,6,25 si riservava la causa in decisione alla luce dell'espressa rinuncia ai termini ex articolo 473 bis 28.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si rileva che dell'affidamento condiviso, nel caso concreto, esisterebbe soltanto il nome, ma non anche la sostanza. Allorquando infatti un genitore è di fatto impedito a partecipare alla vita dei figli a causa della detenzione, pur magari onorando gli obblighi contributivi, l'ipotesi legislativa per l'affidamento condiviso lungi dall'essere una tutela per il figlio minore materializza, invece, un ostacolo logistico al suo sviluppo psicofisico.
Si ritiene infatti, come già evidenziato dal relatore nei provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22 cpc
, che le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo. Il collegio inoltre - in considerazione della attuale assenza di rapporti tra le minori e i parenti paterni, che si facevano carico di garantire gli incontri con il padre, e dell'imbarazzo registrato in particolare da in merito alla detenzione del padre - Per_2
3 ritiene di non prevedere allo stato un calendario di incontri tra le minori e il padre ferma la libertà di contatti telefonici compatibili con il regime carcerario e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze delle minori ed i loro desiderata .
Confermato l'affidamento delle minori alla madre in via esclusiva il padre deve, comunque, concorrere al suo mantenimento con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed all'esigenze delle minori;
l'obbligo contributivo va invero sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore allo stato detenuto, non essendo peraltro lo stato detentivo, ontologicamente ed aprioristicamente, incompatibile con la fruizione di reddito (provento di eventuale lavoro retribuito svolto in carcere o di altra provenienza). Si ritiene pertanto di determinare una contribuzione minima al mantenimento delle minori, con decorrenza dalla domanda, di importo superiore alla richiesta attorea (ex art 473 bis
2 cpc che espressamente prevede, in relazione ai diritti indisponibili, poteri ufficiosi in deroga all'art
112 cpc) pari a 400,00€ mensili (200,00€ per ciascuna figlia) oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili. (di istruzione, sportive, ricreative, e sanitarie non coperte dal sistema nazionale); sul punto il Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori non solo in ragione del dato anagrafico (essendo entrambe infradodicenni) ma anche alla luce delle risultanze degli accurati accertamenti del SS (condotti anche in ambito scolastico) che hanno fornito al Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse delle minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto .
Il Collegio evidenzia inoltre che - mentre in difetto di diversa intesa delle parti l'Assegno Unico e
Universale è ex lege erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli – nel caso di specie in cui il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo delle minori alla madre deve essere disposta a favore della stessa l'integrale percezione dell'assegno unico per le figlie a carico.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
4 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e in Cercola il 30.9.17 (atto n. 39 , P. II, S.A uff 1 anno 2017)
[...] CP_1
• dispone l'affidamento esclusivo delle minori nata a [...] il [...] Per_4
e nata a [...] il [...] alla madre (C.F.: Persona_5 Parte_1 [...]
; nata a [...] il [...] nella forma dell'affidamento cd C.F._3 superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie senza necessità di preventiva consultazione del padre
• Nulla dispone in ordine agli incontri tra le minori e il padre in ragione della detenzione riconoscendo libertà di rapporti telefonici
• determina con decorrenza dalal domanda in euro 400,00 € a carico del convenuto il contributo per il mantenimento delle figlie minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno
10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.6.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12307 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AQUINO EDUARDO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] in [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 chiedeva la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in Cercola il 30.9.17 (atto n. 39 , P. II, CP_1
S.A uff 1 anno 2017) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 12.1.21, era intervenuta separazione in forza di Parte_2
9208/20 RG .
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate ed ( 23/03/14. e 22.9.16) Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto in ricorso la conferma delle condizioni della Parte_1
separazione ovvero:
1 - l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata materna con previsione di incontri tra le minori e il padre in carcere ove quest'ultimo è ancora ristretto;
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a 200,00 € mensili
(100€ per ciascuna figlia )oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
Solo parte ricorrente compariva in data 14.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava
Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : sono casalinga
Convivenza in corso : vivo con e che è frutto di un'altra relazione;
il Per_1 Per_2 Persona_3
papà di non vive con noi Per_3
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione locata con canone locativo di
300,00
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: ho avuto un'altra bambina che ha un Persona_3
anno Pa percezione integrale da parte mia dell' sia per ed che per di 700,00€ mensili Per_1 Per_2 Per_3
; percepisco anche reddito di inclusione di 780,00€ mensili;
Mio marito prima di essere detenuto non lavorava, non faceva nulla.
Mio marito è stato condannato alla pena di 19 anni di reclusione per omicidio.
Preciso che effettivamente le bambine andavano a trovare il padre in carcere, veniva mio suocero a prenderle e le accompagnava. Ciò non si verifica più da circa sette-otto mesi sia perché mio suocero
è praticamente sparito e non ha più mostrato interesse per le nipoti, sia perché è stato CP_1
trasferito in un carcere in Sardegna.
Non ho buoni rapporti con mio suocero fin dalla separazione anche se lui comunque, benchè per un ridotto periodo, veniva a prendere le bambine e le portava da . CP_1
Le bambine non incontrano più il nonno. Preciso che ha solo il padre perché la madre è morta CP_1
In sede di separazione abbiamo concordato l'affidamento condiviso e in verità io non ho avuto grossi problemi nella gestione delle bambine con mio marito , benchè detenuto, in quanto comunque ho deciso tutto io.
Devo però dire che, in caso di un intervento chirurgico o di un eventuale necessità urgente delle mie figlie , francamente non saprei come concordare con una decisione urgente e necessaria CP_1
nell'interesse delle nostre figlie. Pertanto - considerata l'attuale assenza di rapporti e la detenzione in Sardegna - io chiedo l'affidamento esclusivo delle minori per poter meglio gestire le loro esigenze.
Preciso che dal carcere fa una telefonata alla settimana, per la verità ed non CP_1 Per_1 Per_2
2 sempre hanno voglia di rispondere al telefono;
loro non parlano mai del padre né mi chiedono del padre.
Loro non sanno il motivo per il quale il padre è detenuto.
non mi ha mai passato il mantenimento per le ragazze fissato in separazione, io non ho CP_1
rapporti con lui, non sono in grado di dire se lui effettivamente lavori o meno in carcere. Per quanto io sappia non ha mai avuto niente nel senso che non ha un patrimonio immobiliare o rendite CP_1
delle quali potrebbe godere anche in regime detentivo
Il Giudice all'esito rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto , rilteneva la necessità di adottare provvedimenti urgenti, e confermando la disciplina vigente in ordine alle determinazioni economiche disponeva però l'affidamento esclusivo delle minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co
3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie senza necessità di preventiva consultazione del padre;
Nulla disponeva in ordine agli incontri tra le minori e il padre in ragione della detenzione riconoscendo libertà di rapporti telefonici;
Riteneva necessario acquisire informazioni del SS sulle condizioni di vita delle minori.
Alla successiva udienza del 5,6,25 si riservava la causa in decisione alla luce dell'espressa rinuncia ai termini ex articolo 473 bis 28.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si rileva che dell'affidamento condiviso, nel caso concreto, esisterebbe soltanto il nome, ma non anche la sostanza. Allorquando infatti un genitore è di fatto impedito a partecipare alla vita dei figli a causa della detenzione, pur magari onorando gli obblighi contributivi, l'ipotesi legislativa per l'affidamento condiviso lungi dall'essere una tutela per il figlio minore materializza, invece, un ostacolo logistico al suo sviluppo psicofisico.
Si ritiene infatti, come già evidenziato dal relatore nei provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22 cpc
, che le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo. Il collegio inoltre - in considerazione della attuale assenza di rapporti tra le minori e i parenti paterni, che si facevano carico di garantire gli incontri con il padre, e dell'imbarazzo registrato in particolare da in merito alla detenzione del padre - Per_2
3 ritiene di non prevedere allo stato un calendario di incontri tra le minori e il padre ferma la libertà di contatti telefonici compatibili con il regime carcerario e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze delle minori ed i loro desiderata .
Confermato l'affidamento delle minori alla madre in via esclusiva il padre deve, comunque, concorrere al suo mantenimento con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed all'esigenze delle minori;
l'obbligo contributivo va invero sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore allo stato detenuto, non essendo peraltro lo stato detentivo, ontologicamente ed aprioristicamente, incompatibile con la fruizione di reddito (provento di eventuale lavoro retribuito svolto in carcere o di altra provenienza). Si ritiene pertanto di determinare una contribuzione minima al mantenimento delle minori, con decorrenza dalla domanda, di importo superiore alla richiesta attorea (ex art 473 bis
2 cpc che espressamente prevede, in relazione ai diritti indisponibili, poteri ufficiosi in deroga all'art
112 cpc) pari a 400,00€ mensili (200,00€ per ciascuna figlia) oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili. (di istruzione, sportive, ricreative, e sanitarie non coperte dal sistema nazionale); sul punto il Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori non solo in ragione del dato anagrafico (essendo entrambe infradodicenni) ma anche alla luce delle risultanze degli accurati accertamenti del SS (condotti anche in ambito scolastico) che hanno fornito al Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse delle minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto .
Il Collegio evidenzia inoltre che - mentre in difetto di diversa intesa delle parti l'Assegno Unico e
Universale è ex lege erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli – nel caso di specie in cui il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo delle minori alla madre deve essere disposta a favore della stessa l'integrale percezione dell'assegno unico per le figlie a carico.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
4 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e in Cercola il 30.9.17 (atto n. 39 , P. II, S.A uff 1 anno 2017)
[...] CP_1
• dispone l'affidamento esclusivo delle minori nata a [...] il [...] Per_4
e nata a [...] il [...] alla madre (C.F.: Persona_5 Parte_1 [...]
; nata a [...] il [...] nella forma dell'affidamento cd C.F._3 superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie senza necessità di preventiva consultazione del padre
• Nulla dispone in ordine agli incontri tra le minori e il padre in ragione della detenzione riconoscendo libertà di rapporti telefonici
• determina con decorrenza dalal domanda in euro 400,00 € a carico del convenuto il contributo per il mantenimento delle figlie minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno
10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.6.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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