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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9137 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 21811/2019 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Procida, al Vico II Principe Umberto n. 4 presso lo studio degli avvocati Maurizio Cennamo e Antonella Lamura, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
in proprio e n.q. di erede di CP_1 Persona_1
[...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesare Rosaroll 70, presso lo studio dell'avv.
PA De CI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in giudizio, nelle forme del procedimento sommario di Parte_1
cognizione ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di Controparte_2
e chiedendo che i resistenti fossero condannati al rilascio CP_1
dell'appartamento sito in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n. 37 piano II,
1 composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella 359, sub 2,
Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 –delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità, nonché al risarcimento dei danni.
In particolare, a sostegno della domanda l'attrice premetteva di essere divenuta proprietaria del cespite in virtù di successione ereditaria da di , deceduta in Persona_2 Per_3
Procida il 25.05.2001, giusti testamenti pubblici del 06.11.2000 e 26.04.2001 e deduceva che era proprietario dell'appartamento adiacente Persona_1 al suo, posto nel medesimo fabbricato, in cui conviveva con la moglie . CP_1
Chiariva che il resistente aveva tentato di acquisire la proprietà del cespite in contestazione, di cui si era appropriato, promuovendo un'azione di impugnativa di testamento dinanzi al
Tribunale di Napoli, ma le sue domande erano state rigettate sia in primo grado che in appello, con sentenza passata in giudicato, che aveva confermato la piena validità del titolo di proprietà della Ciò nonostante, la parte convenuta aveva rifiutato la riconsegna Pt_1 del cespite.
Si costituivano in giudizio e , i Persona_1 CP_1
quali preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'inapplicabilità alla fattispecie del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e, nel merito, instavano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ed, all'esito disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il processo veniva interrotto dapprima a causa del decesso del procuratore dell'attrice e poi a causa del decesso di di Per_1 [...]
A seguito di tempestiva riassunzione, l'originaria convenuta, Persona_1 CP_1
, si costituiva in giudizio anche quale erede del marito.
[...]
Espletata istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.10.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In punto di qualificazione giuridica l'azione va ricondotta alla previsione di cui all'art. 533
c.c., avendo l'attrice agito allegando la propria qualità di erede di di Persona_2
2 , allo scopo di ottenere la disponibilità di un bene immobile rientrante nell'asse Per_3
ereditario.
Infatti per costante giurisprudenza «la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius"
o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella
"hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni »(Cass. 7871/2021).
Ciò posto, nel caso di specie sono incontestati tanto la qualità di erede di Persona_2
di in capo all'attrice, peraltro accertata con sentenza passata in giudicato n. Per_4
2659/2007 del Tribunale di Napoli, tanto l'appartenenza del cespite in contestazione all'asse ereditario della de cuius. Non sussistono dubbi, quindi, in ordine alla fondatezza della domanda di rilascio proposta dall'attrice, con la conseguenza che , in CP_1 proprio e n.q. di erede di andrà condannata Persona_1
all'immediato rilascio del cespite sito in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n.
37 piano II, composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella
359, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 –delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità.
3. L'attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo, assumendo come parametro il valore locativo del cespite.
Come recentemente chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un
3 terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. Sezioni Unite n. 33645/2022).
Ed ancora : “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. 30791/2024)
Nel caso di specie l'attrice ha correlato il pregiudizio patito al mancato guadagno parametrato al valore locativo del cespite nel contesto di un'isola ad alta intensità abitativa e a vocazione turistica e ha computato il danno in € 60.525,90 o, in subordine, in €
42.011,24 per l'occupazione protrattasi dal 2012 al 2019.
Ora, la più sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato, mentre la mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere.
Dunque le allegazioni della parte attrice inducono piuttosto a ravvisare nel caso di specie un danno emergente nei termini chiariti dalla Suprema Corte.
4 La parte convenuta, pur contestando i criteri di calcolo adottati dall'attrice ai fini della determinazione del pregiudizio patito, non ha specificamente contestato che l'attrice avrebbe esercitato il diritto di godimento nei termini allegati;
ne consegue che il danno emergente allegato deve ritenersi provato.
La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha evidenziato come il valore locativo dell'immobile, tenuto conto delle sue caratteristiche, della sua ubicazione e del suo stato di conservazione, possa essere quantificato, sulla base dei dati del borsino immobiliare della Provincia di Napoli riferiti al Comune di Procida in € 400,00 mensili.
Deve tuttavia osservarsi che, avendo l'attrice chiesto espressamente il risarcimento con riferimento al periodo 15-2-2012/30-6-2019 -e non potendo assumersi, come vorrebbe la parte convenuta il dies a quo per il calcolo nella ricezione della missiva di costituzione in mora del 15-2-2017, trattandosi di illecito aquiliano per cui vige il principio della mora ex re- il calcolo del risarcimento deve avere necessariamente riguardi al periodo indicato dalla parte attrice.
Dunque, applicando all'importo di € 400,00 l'indice di annuale di rivalutazione ISTAT al
75% applicabile alle locazioni, l'importo dovuto per l'anno 2012 ammonta ad € 4.000,00; quello dovuto per il 2013 ammonta ad € 4.864,80 (€ 405,40 x12); quello dovuto per il 2014 ammonta ad € 4.883,04 (€ 406,92 x 12); quello dovuto per il 2015 è pari ad € 4.868,40 (€
405,70 x12); quello dovuto per il 2016 è pari ad € 4.881,72 (€ 406,81 x 12); quello dovuto per il 2017 ammonta ad € 4.929,36 (€ 410,78 x 12); quello dovuto per il 2018 ammonta ad
€ 4.947,84 (€412,32x 12)e quello dovuto per sei mesi del 2019 ammonta ad € 2.488,74 (€
414,79 x 6), il tutto pari a complessivi € 35.863,90.
Tale somma, rivalutata all'attualità ascende ad € 42.534,59.
Trattandosi di importo risarcitorio è dovuta la maggiorazione per il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
5 Richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, gli interessi devono essere riconosciuti sulla somma di anno in anno rivalutata.
L'importo dovuto all'attrice a titolo di danno da lucro cessante calcolato sulla base dei criteri fin qui illustrati è pari ad € 6.931,37.
Sull'importo totale di € 49.465,96 (€ 42.534,59 + € 6.931,37) sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
le spese di
C.T.U. liquidate come nel decreto versato in atti vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) DA , in proprio e quale erede di di CP_1 Per_1 Persona_1
, all'immediato rilascio, in favore di , dell'immobile sito
[...] Parte_1 in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n. 37 piano II, composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella 359, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 – in uno ai beni mobili ed agli arredi ivi presenti, nonché delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità;
2) DA , in proprio e quale erede di CP_1 Persona_1
, al pagamento, in favore di , dell'importo di € 49.465,96,
[...] Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) DA , in proprio e quale erede di CP_1 Persona_1
, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi
[...] professionali ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Napoli, 13-10-2025
Il giudice monocratico
6 Dott.ssa Silvia Blasi
7
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 21811/2019 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Procida, al Vico II Principe Umberto n. 4 presso lo studio degli avvocati Maurizio Cennamo e Antonella Lamura, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
in proprio e n.q. di erede di CP_1 Persona_1
[...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesare Rosaroll 70, presso lo studio dell'avv.
PA De CI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in giudizio, nelle forme del procedimento sommario di Parte_1
cognizione ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di Controparte_2
e chiedendo che i resistenti fossero condannati al rilascio CP_1
dell'appartamento sito in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n. 37 piano II,
1 composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella 359, sub 2,
Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 –delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità, nonché al risarcimento dei danni.
In particolare, a sostegno della domanda l'attrice premetteva di essere divenuta proprietaria del cespite in virtù di successione ereditaria da di , deceduta in Persona_2 Per_3
Procida il 25.05.2001, giusti testamenti pubblici del 06.11.2000 e 26.04.2001 e deduceva che era proprietario dell'appartamento adiacente Persona_1 al suo, posto nel medesimo fabbricato, in cui conviveva con la moglie . CP_1
Chiariva che il resistente aveva tentato di acquisire la proprietà del cespite in contestazione, di cui si era appropriato, promuovendo un'azione di impugnativa di testamento dinanzi al
Tribunale di Napoli, ma le sue domande erano state rigettate sia in primo grado che in appello, con sentenza passata in giudicato, che aveva confermato la piena validità del titolo di proprietà della Ciò nonostante, la parte convenuta aveva rifiutato la riconsegna Pt_1 del cespite.
Si costituivano in giudizio e , i Persona_1 CP_1
quali preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'inapplicabilità alla fattispecie del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e, nel merito, instavano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ed, all'esito disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il processo veniva interrotto dapprima a causa del decesso del procuratore dell'attrice e poi a causa del decesso di di Per_1 [...]
A seguito di tempestiva riassunzione, l'originaria convenuta, Persona_1 CP_1
, si costituiva in giudizio anche quale erede del marito.
[...]
Espletata istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.10.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In punto di qualificazione giuridica l'azione va ricondotta alla previsione di cui all'art. 533
c.c., avendo l'attrice agito allegando la propria qualità di erede di di Persona_2
2 , allo scopo di ottenere la disponibilità di un bene immobile rientrante nell'asse Per_3
ereditario.
Infatti per costante giurisprudenza «la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius"
o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella
"hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni »(Cass. 7871/2021).
Ciò posto, nel caso di specie sono incontestati tanto la qualità di erede di Persona_2
di in capo all'attrice, peraltro accertata con sentenza passata in giudicato n. Per_4
2659/2007 del Tribunale di Napoli, tanto l'appartenenza del cespite in contestazione all'asse ereditario della de cuius. Non sussistono dubbi, quindi, in ordine alla fondatezza della domanda di rilascio proposta dall'attrice, con la conseguenza che , in CP_1 proprio e n.q. di erede di andrà condannata Persona_1
all'immediato rilascio del cespite sito in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n.
37 piano II, composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella
359, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 –delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità.
3. L'attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo, assumendo come parametro il valore locativo del cespite.
Come recentemente chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un
3 terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. Sezioni Unite n. 33645/2022).
Ed ancora : “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. 30791/2024)
Nel caso di specie l'attrice ha correlato il pregiudizio patito al mancato guadagno parametrato al valore locativo del cespite nel contesto di un'isola ad alta intensità abitativa e a vocazione turistica e ha computato il danno in € 60.525,90 o, in subordine, in €
42.011,24 per l'occupazione protrattasi dal 2012 al 2019.
Ora, la più sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato, mentre la mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere.
Dunque le allegazioni della parte attrice inducono piuttosto a ravvisare nel caso di specie un danno emergente nei termini chiariti dalla Suprema Corte.
4 La parte convenuta, pur contestando i criteri di calcolo adottati dall'attrice ai fini della determinazione del pregiudizio patito, non ha specificamente contestato che l'attrice avrebbe esercitato il diritto di godimento nei termini allegati;
ne consegue che il danno emergente allegato deve ritenersi provato.
La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha evidenziato come il valore locativo dell'immobile, tenuto conto delle sue caratteristiche, della sua ubicazione e del suo stato di conservazione, possa essere quantificato, sulla base dei dati del borsino immobiliare della Provincia di Napoli riferiti al Comune di Procida in € 400,00 mensili.
Deve tuttavia osservarsi che, avendo l'attrice chiesto espressamente il risarcimento con riferimento al periodo 15-2-2012/30-6-2019 -e non potendo assumersi, come vorrebbe la parte convenuta il dies a quo per il calcolo nella ricezione della missiva di costituzione in mora del 15-2-2017, trattandosi di illecito aquiliano per cui vige il principio della mora ex re- il calcolo del risarcimento deve avere necessariamente riguardi al periodo indicato dalla parte attrice.
Dunque, applicando all'importo di € 400,00 l'indice di annuale di rivalutazione ISTAT al
75% applicabile alle locazioni, l'importo dovuto per l'anno 2012 ammonta ad € 4.000,00; quello dovuto per il 2013 ammonta ad € 4.864,80 (€ 405,40 x12); quello dovuto per il 2014 ammonta ad € 4.883,04 (€ 406,92 x 12); quello dovuto per il 2015 è pari ad € 4.868,40 (€
405,70 x12); quello dovuto per il 2016 è pari ad € 4.881,72 (€ 406,81 x 12); quello dovuto per il 2017 ammonta ad € 4.929,36 (€ 410,78 x 12); quello dovuto per il 2018 ammonta ad
€ 4.947,84 (€412,32x 12)e quello dovuto per sei mesi del 2019 ammonta ad € 2.488,74 (€
414,79 x 6), il tutto pari a complessivi € 35.863,90.
Tale somma, rivalutata all'attualità ascende ad € 42.534,59.
Trattandosi di importo risarcitorio è dovuta la maggiorazione per il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
5 Richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, gli interessi devono essere riconosciuti sulla somma di anno in anno rivalutata.
L'importo dovuto all'attrice a titolo di danno da lucro cessante calcolato sulla base dei criteri fin qui illustrati è pari ad € 6.931,37.
Sull'importo totale di € 49.465,96 (€ 42.534,59 + € 6.931,37) sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
le spese di
C.T.U. liquidate come nel decreto versato in atti vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) DA , in proprio e quale erede di di CP_1 Per_1 Persona_1
, all'immediato rilascio, in favore di , dell'immobile sito
[...] Parte_1 in Procida (NA) alla via Principessa Margherita n. 37 piano II, composto da due vani accessori – identificato in Catasto al foglio 4 particella 359, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 302,13 – in uno ai beni mobili ed agli arredi ivi presenti, nonché delle scale e dell'ambiente posto alla loro sommità;
2) DA , in proprio e quale erede di CP_1 Persona_1
, al pagamento, in favore di , dell'importo di € 49.465,96,
[...] Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) DA , in proprio e quale erede di CP_1 Persona_1
, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi
[...] professionali ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Napoli, 13-10-2025
Il giudice monocratico
6 Dott.ssa Silvia Blasi
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