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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4145/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4145/2020 Ruolo Generale, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Mariafrancesca De Capua, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio, n. 216;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t.,rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2020 - N.R.G.
2169/2020, (emesso dal Tribunale di Nola il 12.05.2020 e notificato il 15.06.2020), con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di euro 11.149,28, per fatture inevase relative alla
[...] fornitura di energia elettrica, oltre interessi legali dalla data di rispettiva scadenza sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione l'opponente deduceva la nullità del ricorso per ingiunzione, attesa la genericità delle allegazioni in punto di fatto;
evidenziava la mancanza di prova della pretesa creditoria e l'errata fatturazione del quantum azionato, chiedendo l'esibizione in originale del contratto, delle contestate fatture di vendita e di quelle di trasporto emesse dal terzo distributore;
eccepiva, infine, la prescrizione dell'avverso credito.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di revocarlo;
in via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare la prescrizione del credito, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava la presunta indeterminatezza del ricorso per ingiunzione, nonché la supposta carenza di prova del credito, al contrario suffragato dalla documentazione prodotta, idonea ad identificare il perimetro temporale relativo alla pretesa azionata, la tipologia di somministrazione e gli ulteriori elementi distintivi, come il punto di fornitura ed il soggetto intestatario dell'utenza. Evidenziava che le bollette di cui all'estratto conto prodotto in fase monitoria erano dotate degli elementi necessari a fornire all'utente una compiuta informazione sui consumi oggetto di fornitura e deduceva la correttezza del meccanismo di fatturazione adottato.
Contestava, altresì, la prescrizione del credito ingiunto rilevando la genericità dell'eccezione, nonché la sua infondatezza per essere comunque intervenuti atti interruttivi del relativo decorso.
Concludeva, dunque, affinché fosse preliminarmente concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, affinché l'opposizione fosse rigettata;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'esposizione debitoria dell'opponente, condannandolo al relativo pagamento, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 02.03.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza dell'eccepita prescrizione visti gli atti interruttivi prodotti, e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
In seguito, rigettate le richieste di prova, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 28.01.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto, in quanto alla luce degli atti deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) dei crediti reclamati dall'opposta, atteso che le fatture oggetto di causa si riferiscono agli anni 2012, 2013 e 2014, la più risalente è del 02.11.2012
(richiamata nella fattura n. 636654980133917 del 04.02.2014, allegata alla produzione dell'opposta tra le “fatture azionate”) e ha esibito lettera di Parte_2
diffida e messa in mora, atto interruttivo della prescrizione, ricevuto dal Parte_1
opponente in data 01.02.2016 (v. all. 5 alla produzione dell'opposta).
Non opera invece nello specifico il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1, comma 4, L. n. 205/2017, posto che la detta norma si applica solo alle fatture la cui scadenza è successiva “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018” (v. comma 10), mentre nel caso che ci occupa è pacifico che l'ultima bolletta è riferita a consumi rilevati fino all'anno 2014 ed esula, pertanto, dall'ambito di operatività della citata disposizione.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dal debitore ingiunto è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
La fattispecie in esame è inquadrabile nello schema del rapporto di somministrazione, con conseguente applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del debitore e a quest'ultimo spetta la prova dell'adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in causa deve ritenersi provato.
A ben vedere, infatti, il Condominio nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione non ha negato l'esistenza del rapporto di fornitura (ma solo nella memoria ex art 183 l'opponente ha dedotto genericamente e per la prima volta “di non aver sottoscritto con la alcun disciplinare”), così come non risulta Parte_2
contestato il POD assegnato all'utenza intestata al condominio (che identifica il punto di prelievo, ossia il contatore).
D'altra parte, nessun rilievo dirimente assume al riguardo il mancato deposito da parte della opposta del contratto di fornitura per cui è causa atteso che, come noto, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem (come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: cfr. Cass. civ. sez. III, 14.07.2023, n.20267; Cass civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; Sezioni Unite Sentenza n. 4715 del 22.05.1996, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica").
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai puntualmente contestato avere fruito del servizio elettrico da parte della odierna opposta e il relativo rapporto deve, pertanto, ritenersi provato.
Difatti, “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. Cass. n. 20597/2022).
“L'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)” (v.
Cass. n. 31837/2021).
L'omessa contestazione in termini utili dell'esistenza del rapporto principale e della effettiva fruizione del servizio (invero mai puntualmente contestata), inoltre, attribuisce alle fatture depositate dall'opposta (nel presente procedimento e nella fase monitoria) decisivo rilievo probatorio, in quanto - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - se non è contestata l'esistenza del rapporto principale, le fatture, nonostante il carattere unilaterale e la funzione documentale che le contraddistingue, possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (v. Cass. Ord.
n. 26801/2019; Cass. n. 11736/2018).
Né può attribuirsi rilievo al fatto che l'opponente abbia dichiarato in maniera molto generica di “disconoscere” le fatture depositate nel monitorio, trattandosi di disconoscimento evidentemente generico e come tale inidoneo a paralizzare la pretesa di pagamento fondata su dette fatture.
È del tutto indefinita e vaga, inoltre, la deduzione del secondo cui le Parte_1
fatture non sarebbero state recapitate e, comunque, si osserva che le fatture su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposta sono state allegate al ricorso monitorio, sicché
l'odierno opponente è stato posto in condizione di interloquire sulle singole voci di credito ivi esposte.
Tant'è che nell'atto di citazione l'ingiunto ha denunciato che la fattura n.636654980133917 del 04.02.2014 di euro 11.259,74, mesi gennaio – febbraio 2014
(v. all. alla produzione dell'opposta), riporta, come importo riferito ai consumi del periodo, la somma di euro 366,25, e poi, come “proventi ed oneri già assoggettati a iva”, l'importo di euro 10.893,49 “per generici <>presuntivamente riferibili a precedenti fatture ”, rispetto alle quali mancherebbe la specificazione dei criteri di calcolo applicati, dei consumi e delle tariffe applicate.
Anche siffatta censura, però, non coglie nel segno dato che il documento comprende importi insoluti relativi a fatture precedentemente emesse, ma non pagate, puntualmente elencate, con relativo numero e data di emissione;
sicché gli elementi di cui si lamenta la mancanza andavano inseriti nelle corrispondenti fatture pregresse, non risultando necessaria la rinnovata indicazione nel documento avversato.
L'opponente, in sostanza, non può dolersi nella presente sede della precedente fatturazione dopo essere rimasto silente per anni, nonostante la fruizione del servizio, in quanto gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto gli avrebbero imposto di cooperare per la realizzazione degli interessi dedotti nel negozio;
invece, non v'è prova che in precedenza il Condominio abbia mai contestato la fatturazione o l'omesso invio delle bollette.
La dunque, ha assolto al proprio onere probatorio con l'esibizione delle Parte_2
fatture agli atti, atteso peraltro il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore.
Come da ultimo ribadito (v. Cass. n. 21183/2023; Cass. n. 15771/2022), in tema di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità per cui, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass. n. 18195/2021; Cass. n. 19154/2018), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia - v. Cass., Ord.
n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass., n. 23699/2016). Tanto detto, poiché nella fattispecie l'opponente non ha specificamente contestato il rapporto di somministrazione in maniera tempestiva, né i consumi riportati nelle bollette in atti né, tantomeno, l'esattezza della rilevazione dei consumi, né ha allegato
(e dimostrato) una causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4145/2020 Ruolo Generale, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Mariafrancesca De Capua, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio, n. 216;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t.,rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2020 - N.R.G.
2169/2020, (emesso dal Tribunale di Nola il 12.05.2020 e notificato il 15.06.2020), con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di euro 11.149,28, per fatture inevase relative alla
[...] fornitura di energia elettrica, oltre interessi legali dalla data di rispettiva scadenza sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione l'opponente deduceva la nullità del ricorso per ingiunzione, attesa la genericità delle allegazioni in punto di fatto;
evidenziava la mancanza di prova della pretesa creditoria e l'errata fatturazione del quantum azionato, chiedendo l'esibizione in originale del contratto, delle contestate fatture di vendita e di quelle di trasporto emesse dal terzo distributore;
eccepiva, infine, la prescrizione dell'avverso credito.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di revocarlo;
in via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare la prescrizione del credito, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava la presunta indeterminatezza del ricorso per ingiunzione, nonché la supposta carenza di prova del credito, al contrario suffragato dalla documentazione prodotta, idonea ad identificare il perimetro temporale relativo alla pretesa azionata, la tipologia di somministrazione e gli ulteriori elementi distintivi, come il punto di fornitura ed il soggetto intestatario dell'utenza. Evidenziava che le bollette di cui all'estratto conto prodotto in fase monitoria erano dotate degli elementi necessari a fornire all'utente una compiuta informazione sui consumi oggetto di fornitura e deduceva la correttezza del meccanismo di fatturazione adottato.
Contestava, altresì, la prescrizione del credito ingiunto rilevando la genericità dell'eccezione, nonché la sua infondatezza per essere comunque intervenuti atti interruttivi del relativo decorso.
Concludeva, dunque, affinché fosse preliminarmente concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, affinché l'opposizione fosse rigettata;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'esposizione debitoria dell'opponente, condannandolo al relativo pagamento, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 02.03.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza dell'eccepita prescrizione visti gli atti interruttivi prodotti, e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
In seguito, rigettate le richieste di prova, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 28.01.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto, in quanto alla luce degli atti deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) dei crediti reclamati dall'opposta, atteso che le fatture oggetto di causa si riferiscono agli anni 2012, 2013 e 2014, la più risalente è del 02.11.2012
(richiamata nella fattura n. 636654980133917 del 04.02.2014, allegata alla produzione dell'opposta tra le “fatture azionate”) e ha esibito lettera di Parte_2
diffida e messa in mora, atto interruttivo della prescrizione, ricevuto dal Parte_1
opponente in data 01.02.2016 (v. all. 5 alla produzione dell'opposta).
Non opera invece nello specifico il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1, comma 4, L. n. 205/2017, posto che la detta norma si applica solo alle fatture la cui scadenza è successiva “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018” (v. comma 10), mentre nel caso che ci occupa è pacifico che l'ultima bolletta è riferita a consumi rilevati fino all'anno 2014 ed esula, pertanto, dall'ambito di operatività della citata disposizione.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dal debitore ingiunto è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
La fattispecie in esame è inquadrabile nello schema del rapporto di somministrazione, con conseguente applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del debitore e a quest'ultimo spetta la prova dell'adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in causa deve ritenersi provato.
A ben vedere, infatti, il Condominio nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione non ha negato l'esistenza del rapporto di fornitura (ma solo nella memoria ex art 183 l'opponente ha dedotto genericamente e per la prima volta “di non aver sottoscritto con la alcun disciplinare”), così come non risulta Parte_2
contestato il POD assegnato all'utenza intestata al condominio (che identifica il punto di prelievo, ossia il contatore).
D'altra parte, nessun rilievo dirimente assume al riguardo il mancato deposito da parte della opposta del contratto di fornitura per cui è causa atteso che, come noto, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem (come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: cfr. Cass. civ. sez. III, 14.07.2023, n.20267; Cass civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; Sezioni Unite Sentenza n. 4715 del 22.05.1996, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica").
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai puntualmente contestato avere fruito del servizio elettrico da parte della odierna opposta e il relativo rapporto deve, pertanto, ritenersi provato.
Difatti, “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. Cass. n. 20597/2022).
“L'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)” (v.
Cass. n. 31837/2021).
L'omessa contestazione in termini utili dell'esistenza del rapporto principale e della effettiva fruizione del servizio (invero mai puntualmente contestata), inoltre, attribuisce alle fatture depositate dall'opposta (nel presente procedimento e nella fase monitoria) decisivo rilievo probatorio, in quanto - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - se non è contestata l'esistenza del rapporto principale, le fatture, nonostante il carattere unilaterale e la funzione documentale che le contraddistingue, possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (v. Cass. Ord.
n. 26801/2019; Cass. n. 11736/2018).
Né può attribuirsi rilievo al fatto che l'opponente abbia dichiarato in maniera molto generica di “disconoscere” le fatture depositate nel monitorio, trattandosi di disconoscimento evidentemente generico e come tale inidoneo a paralizzare la pretesa di pagamento fondata su dette fatture.
È del tutto indefinita e vaga, inoltre, la deduzione del secondo cui le Parte_1
fatture non sarebbero state recapitate e, comunque, si osserva che le fatture su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposta sono state allegate al ricorso monitorio, sicché
l'odierno opponente è stato posto in condizione di interloquire sulle singole voci di credito ivi esposte.
Tant'è che nell'atto di citazione l'ingiunto ha denunciato che la fattura n.636654980133917 del 04.02.2014 di euro 11.259,74, mesi gennaio – febbraio 2014
(v. all. alla produzione dell'opposta), riporta, come importo riferito ai consumi del periodo, la somma di euro 366,25, e poi, come “proventi ed oneri già assoggettati a iva”, l'importo di euro 10.893,49 “per generici <
Anche siffatta censura, però, non coglie nel segno dato che il documento comprende importi insoluti relativi a fatture precedentemente emesse, ma non pagate, puntualmente elencate, con relativo numero e data di emissione;
sicché gli elementi di cui si lamenta la mancanza andavano inseriti nelle corrispondenti fatture pregresse, non risultando necessaria la rinnovata indicazione nel documento avversato.
L'opponente, in sostanza, non può dolersi nella presente sede della precedente fatturazione dopo essere rimasto silente per anni, nonostante la fruizione del servizio, in quanto gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto gli avrebbero imposto di cooperare per la realizzazione degli interessi dedotti nel negozio;
invece, non v'è prova che in precedenza il Condominio abbia mai contestato la fatturazione o l'omesso invio delle bollette.
La dunque, ha assolto al proprio onere probatorio con l'esibizione delle Parte_2
fatture agli atti, atteso peraltro il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore.
Come da ultimo ribadito (v. Cass. n. 21183/2023; Cass. n. 15771/2022), in tema di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità per cui, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass. n. 18195/2021; Cass. n. 19154/2018), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia - v. Cass., Ord.
n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass., n. 23699/2016). Tanto detto, poiché nella fattispecie l'opponente non ha specificamente contestato il rapporto di somministrazione in maniera tempestiva, né i consumi riportati nelle bollette in atti né, tantomeno, l'esattezza della rilevazione dei consumi, né ha allegato
(e dimostrato) una causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi