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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/07/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 221/2023 tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E + CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 3 luglio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso nell'interesse dell'attore, l'avv. Fabrizio Demurtas;
nessuno è comparso per i convenuti.
L'avv. Demurtas dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico dell'atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato a fu ai sensi dell'art. 143, comma 2, CP_2 CP_2
c.p.c. e chiede pertanto dichiararsi la sua contumacia.
Il giudice
Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di fu non costituitasi in giudizio, ne dichiara la CP_2 CP_2 contumacia.
Invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Demurtas precisa le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, confermate con la memoria integrativa ex art. 171 ter, c.p.c. e con le note conclusive autorizzate, affinché “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
1 nato a [...] il [...] e res.te in Tertenia Località Marosini 26, C.F.
, proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili ubicati in C.F._1
Comune di Tertenia:
A- fabbricato, sito in Via Quirra distinto in catasto Fabbricati al F. 22 Mapp. 1542, categoria
F/6, costruito sul lotto di terreno censito al Catasto terreni al F. 22 Mappale 1542;
B - terreno distinto al Catasto terreni al F. 22 Mappale 1546; tali due immobili costituiscono un corpo unico e confinano con Via Quirra per un lato, proprietà per altro lato, proprietà per altro lato, salvo altri;
CP_3 Persona_1
2) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00, acquisita la disponibilità dell'Avv. Demurtas a comparire al detto orario.
Alle ore 15,00, è comparso l'avv. Fabrizio Demurtas.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritte:
2 N. R.G. 221/2023
Segue verbale udienza del 3.7.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 28 agosto Parte_1 C.F._1
1982, elettivamente domiciliato in Lanusei, nella via Marconi n. 17, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Demurtas, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_4 CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
FU CP_2 CP_2
TERZA CHIAMATA
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 17.4.2023 e successivo atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 28.1.2025, ritualmente notificati ai soggetti indicati in epigrafe, Parte_1
3 ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che il medesimo è Pt_1 proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Tertenia:
- fabbricato, sito nella via Quirra, distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 22, mapp. 1542, categoria
F/6, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto terreni, al F. 22, Mappale 1542;
- terreno, distinto al Catasto Terreni, al F. 22, Mappale 1546.
A sostegno della domanda promossa, l'attore ha esposto di essere proprietario e nel possesso dei sopra identificati immobili siti nel Comune di Tertenia, costituenti un corpo unico e confinanti con via Quirra per un lato, proprietà per altro lato, proprietà per altro CP_3 Persona_1 lato, salvo altri, e precisamente:
- fabbricato, nella via Quirra a piano terra, chiuso da tre serrande, recentemente accatastato, distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 22, mapp. 1542, categoria F/6, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto Terreni, al F. 22, mappale 1542 (ex mapp. 199), classificato ente urbano, di are
04.60;
- piccolo tratto di terreno, adiacente e pertinenza dell'immobile appena descritto, in Catasto terreni, al F. 22, mapp. 1546 (ex mapp. 372, ex 198), di are 00.55, reddito dominicale euro 0,07.
Ha proseguito l'attore che l'immobile era stato edificato dal genitore , deceduto Parte_1 nel Marzo 1982 poco prima della sua nascita, tanto che era stato promosso nel proprio interesse un procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni di Cagliari per il riconoscimento della paternità e l'attribuzione del cognome del padre.
Egli, quindi, era succeduto al padre e aveva proseguito sull'immobile le stesse attività compiute dal suo predecessore.
Ancora, ha dedotto che: Parte_1
- il fabbricato per cui è causa è privo di allaccio elettrico, è edificato al solo piano terra, è allo stato grezzo ed è chiuso da tre serrande:
- il possesso del detto immobile e del pertinente terreno è stato esercitato direttamente dal medesimo almeno dalla fine degli anni Novanta: sono stati utilizzati come deposito di materiali vari e di merce, in particolare edile, come parcheggio di mezzi, come sede di incontri conviviali, con pulizie periodiche all'interno del fabbricato e sul terreno, con interventi di manutenzione periodici - per esempio con la catramatura del fabbricato - ed altro.
Ha soggiunto l'attore che, nonostante abbia esercitato il descritto possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 25 anni e, ad abundantiam, prima ancora, avendo unito al suo possesso quello di suo padre e dante causa ex art. 1146 c.c., i suddetti immobili risultano catastalmente intestati ad altri soggetti, come si evince dalle visure storiche per immobile allegate agli atti di causa.
4 Pertanto, sussiste l'interesse di ad ottenere una sentenza che dichiari e Parte_1 riconosca a suo favore l'acquisto del diritto di proprietà degli immobili descritti, per intervenuta usucapione, e poter quindi chiedere agli Uffici competenti le opportune trascrizioni e volturazioni.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili per i quali è causa e, essendo questi deceduti, come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dall'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di Tertenia e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Poichè l'unica intestataria catastale del fabbricato oggetto della domanda, fu CP_2 CP_2
è risultata irreperibile nei Comuni di Tertenia, e Ulassai, su ordine del giudice istruttore CP_6 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c., la notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti si è perfezionata mediante consegna di copia al pubblico ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle allegate ispezioni ipotecarie relative agli immobili oggetto della domanda catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 171 ter, c.p.c., l'attore vi provvedeva, precisando in tale sede le allegazioni a supporto della domanda, nel senso che egli può vantare il possesso “diretto” e in prima persona sugli immobili per i quali è causa almeno dalla fine degli anni Novanta - inizio del 2000, quando era già maggiorenne, con la conseguenza che ha esercitato il possesso per oltre 23 anni fino all'attualità.
Inoltre, l'attore integrava i mezzi istruttori, che il giudice, con ordinanza in data 22.11.2023, ammetteva nei limiti di cui alla motivazione.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, integrato il contradditorio nei confronti della terza chiamata fu CP_2 CP_2
5 all'odierna udienza del 3.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
6 All'udienza del 11.4.2024, sono stati esaminati i testi e - Testimone_1 Tes_2 dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare: compaesani dell'attore, che Test conoscono da lunga data;
il teste è il geometra che nel 2023, su incarico di Parte_1
, ha curato la pratica di accatastamento del fabbricato di via Quirra, che conosceva già
[...]
Tes_ da prima;
la teste da ragazza e fino al 2014, ha abitato nel fabbricato ubicato di fronte a quello di cui si tratta, continuando a recarsi periodicamente nel proprio immobile per curare il giardino;
abituali frequentatori dei luoghi da svariati decenni;
disinteressati rispetto all'oggetto di causa.
I predetti hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da , Parte_1 riferendo l'ubicazione, la consistenza/estensione e le proprietà confinanti degli immobili in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie e/o nella mappa catastale allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'audizione, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'unità immobiliare della quale si tratta per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che quantomeno dai primi anni Duemila, secondo il teste Test Tes_
e dagli anni Novanta, secondo la teste e fino all'attualità, ha Parte_1 utilizzato in via esclusiva un fabbricato chiuso da tre serrande sito nella via Quirra del Comune di
Tertenia, con un grande piazzale di pertinenza, concedendolo fino al 2014 in uso a Per_2
come deposito della propria attività di rivendita di piastrelle e successivamente a
[...] Pt_2
titolare di un'impresa edile, come deposito di materiali.
[...]
Inoltre, nell'arco temporale esaminato, l'attore ha eseguito personalmente la manutenzione ordinaria dell'immobile, relativa al tetto, al cortile di pertinenza e alla recinzione costituita da rete metallica e pali in ferro.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di aver sempre visto solo lui utilizzarlo in via esclusiva nei termini sopra descritti e nell'arco temporale rispettivamente considerato, comportandosi come il proprietario, tanto che i testi lo hanno sempre ritenuto tale.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato sull'immobile de quo trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte da parte attrice, si vedano in particolare la situazione contributiva personale Ici – Imu rilasciata dal Comune di Tertenia all'attore, con riferimento all'immobile di via Quirra n. 13, nel periodo 2004-2022 (docc. 9 e 10, atto di
7 citazione) e la fattura del 27.10.2023 emessa dalla Edil per la pulizia del piazzale di CP_7 via Quirra (doc. 15, memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, le quali, non costituendosi in giudizio, seppure ritualmente citate, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi - desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà come riferita dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sul bene oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1140, c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e competenze di causa solo in caso di contestazione del suo diritto, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt.
1158 e 1140 c.c., dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Cagliari il 28 agosto 1982, esclusivo proprietario dei seguenti immobili, siti nel Comune di
Tertenia e costituenti unico corpo:
- fabbricato, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia, al F. 22, mapp. 1542, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto terreni, al F. 22, mapp. 1542 (ente urbano);
- terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia, al F. 22, Mappale 1546.
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
8 Lanusei, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 221/2023 tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E + CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 3 luglio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso nell'interesse dell'attore, l'avv. Fabrizio Demurtas;
nessuno è comparso per i convenuti.
L'avv. Demurtas dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico dell'atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato a fu ai sensi dell'art. 143, comma 2, CP_2 CP_2
c.p.c. e chiede pertanto dichiararsi la sua contumacia.
Il giudice
Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di fu non costituitasi in giudizio, ne dichiara la CP_2 CP_2 contumacia.
Invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Demurtas precisa le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, confermate con la memoria integrativa ex art. 171 ter, c.p.c. e con le note conclusive autorizzate, affinché “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
1 nato a [...] il [...] e res.te in Tertenia Località Marosini 26, C.F.
, proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili ubicati in C.F._1
Comune di Tertenia:
A- fabbricato, sito in Via Quirra distinto in catasto Fabbricati al F. 22 Mapp. 1542, categoria
F/6, costruito sul lotto di terreno censito al Catasto terreni al F. 22 Mappale 1542;
B - terreno distinto al Catasto terreni al F. 22 Mappale 1546; tali due immobili costituiscono un corpo unico e confinano con Via Quirra per un lato, proprietà per altro lato, proprietà per altro lato, salvo altri;
CP_3 Persona_1
2) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00, acquisita la disponibilità dell'Avv. Demurtas a comparire al detto orario.
Alle ore 15,00, è comparso l'avv. Fabrizio Demurtas.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritte:
2 N. R.G. 221/2023
Segue verbale udienza del 3.7.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 28 agosto Parte_1 C.F._1
1982, elettivamente domiciliato in Lanusei, nella via Marconi n. 17, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Demurtas, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_4 CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
FU CP_2 CP_2
TERZA CHIAMATA
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 17.4.2023 e successivo atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 28.1.2025, ritualmente notificati ai soggetti indicati in epigrafe, Parte_1
3 ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che il medesimo è Pt_1 proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Tertenia:
- fabbricato, sito nella via Quirra, distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 22, mapp. 1542, categoria
F/6, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto terreni, al F. 22, Mappale 1542;
- terreno, distinto al Catasto Terreni, al F. 22, Mappale 1546.
A sostegno della domanda promossa, l'attore ha esposto di essere proprietario e nel possesso dei sopra identificati immobili siti nel Comune di Tertenia, costituenti un corpo unico e confinanti con via Quirra per un lato, proprietà per altro lato, proprietà per altro CP_3 Persona_1 lato, salvo altri, e precisamente:
- fabbricato, nella via Quirra a piano terra, chiuso da tre serrande, recentemente accatastato, distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 22, mapp. 1542, categoria F/6, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto Terreni, al F. 22, mappale 1542 (ex mapp. 199), classificato ente urbano, di are
04.60;
- piccolo tratto di terreno, adiacente e pertinenza dell'immobile appena descritto, in Catasto terreni, al F. 22, mapp. 1546 (ex mapp. 372, ex 198), di are 00.55, reddito dominicale euro 0,07.
Ha proseguito l'attore che l'immobile era stato edificato dal genitore , deceduto Parte_1 nel Marzo 1982 poco prima della sua nascita, tanto che era stato promosso nel proprio interesse un procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni di Cagliari per il riconoscimento della paternità e l'attribuzione del cognome del padre.
Egli, quindi, era succeduto al padre e aveva proseguito sull'immobile le stesse attività compiute dal suo predecessore.
Ancora, ha dedotto che: Parte_1
- il fabbricato per cui è causa è privo di allaccio elettrico, è edificato al solo piano terra, è allo stato grezzo ed è chiuso da tre serrande:
- il possesso del detto immobile e del pertinente terreno è stato esercitato direttamente dal medesimo almeno dalla fine degli anni Novanta: sono stati utilizzati come deposito di materiali vari e di merce, in particolare edile, come parcheggio di mezzi, come sede di incontri conviviali, con pulizie periodiche all'interno del fabbricato e sul terreno, con interventi di manutenzione periodici - per esempio con la catramatura del fabbricato - ed altro.
Ha soggiunto l'attore che, nonostante abbia esercitato il descritto possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 25 anni e, ad abundantiam, prima ancora, avendo unito al suo possesso quello di suo padre e dante causa ex art. 1146 c.c., i suddetti immobili risultano catastalmente intestati ad altri soggetti, come si evince dalle visure storiche per immobile allegate agli atti di causa.
4 Pertanto, sussiste l'interesse di ad ottenere una sentenza che dichiari e Parte_1 riconosca a suo favore l'acquisto del diritto di proprietà degli immobili descritti, per intervenuta usucapione, e poter quindi chiedere agli Uffici competenti le opportune trascrizioni e volturazioni.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili per i quali è causa e, essendo questi deceduti, come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dall'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di Tertenia e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Poichè l'unica intestataria catastale del fabbricato oggetto della domanda, fu CP_2 CP_2
è risultata irreperibile nei Comuni di Tertenia, e Ulassai, su ordine del giudice istruttore CP_6 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c., la notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti si è perfezionata mediante consegna di copia al pubblico ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle allegate ispezioni ipotecarie relative agli immobili oggetto della domanda catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 171 ter, c.p.c., l'attore vi provvedeva, precisando in tale sede le allegazioni a supporto della domanda, nel senso che egli può vantare il possesso “diretto” e in prima persona sugli immobili per i quali è causa almeno dalla fine degli anni Novanta - inizio del 2000, quando era già maggiorenne, con la conseguenza che ha esercitato il possesso per oltre 23 anni fino all'attualità.
Inoltre, l'attore integrava i mezzi istruttori, che il giudice, con ordinanza in data 22.11.2023, ammetteva nei limiti di cui alla motivazione.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, integrato il contradditorio nei confronti della terza chiamata fu CP_2 CP_2
5 all'odierna udienza del 3.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
6 All'udienza del 11.4.2024, sono stati esaminati i testi e - Testimone_1 Tes_2 dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare: compaesani dell'attore, che Test conoscono da lunga data;
il teste è il geometra che nel 2023, su incarico di Parte_1
, ha curato la pratica di accatastamento del fabbricato di via Quirra, che conosceva già
[...]
Tes_ da prima;
la teste da ragazza e fino al 2014, ha abitato nel fabbricato ubicato di fronte a quello di cui si tratta, continuando a recarsi periodicamente nel proprio immobile per curare il giardino;
abituali frequentatori dei luoghi da svariati decenni;
disinteressati rispetto all'oggetto di causa.
I predetti hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da , Parte_1 riferendo l'ubicazione, la consistenza/estensione e le proprietà confinanti degli immobili in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie e/o nella mappa catastale allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'audizione, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'unità immobiliare della quale si tratta per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che quantomeno dai primi anni Duemila, secondo il teste Test Tes_
e dagli anni Novanta, secondo la teste e fino all'attualità, ha Parte_1 utilizzato in via esclusiva un fabbricato chiuso da tre serrande sito nella via Quirra del Comune di
Tertenia, con un grande piazzale di pertinenza, concedendolo fino al 2014 in uso a Per_2
come deposito della propria attività di rivendita di piastrelle e successivamente a
[...] Pt_2
titolare di un'impresa edile, come deposito di materiali.
[...]
Inoltre, nell'arco temporale esaminato, l'attore ha eseguito personalmente la manutenzione ordinaria dell'immobile, relativa al tetto, al cortile di pertinenza e alla recinzione costituita da rete metallica e pali in ferro.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di aver sempre visto solo lui utilizzarlo in via esclusiva nei termini sopra descritti e nell'arco temporale rispettivamente considerato, comportandosi come il proprietario, tanto che i testi lo hanno sempre ritenuto tale.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato sull'immobile de quo trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte da parte attrice, si vedano in particolare la situazione contributiva personale Ici – Imu rilasciata dal Comune di Tertenia all'attore, con riferimento all'immobile di via Quirra n. 13, nel periodo 2004-2022 (docc. 9 e 10, atto di
7 citazione) e la fattura del 27.10.2023 emessa dalla Edil per la pulizia del piazzale di CP_7 via Quirra (doc. 15, memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, le quali, non costituendosi in giudizio, seppure ritualmente citate, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi - desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà come riferita dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sul bene oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1140, c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e competenze di causa solo in caso di contestazione del suo diritto, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt.
1158 e 1140 c.c., dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Cagliari il 28 agosto 1982, esclusivo proprietario dei seguenti immobili, siti nel Comune di
Tertenia e costituenti unico corpo:
- fabbricato, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia, al F. 22, mapp. 1542, costruito sul lotto di terreno, censito al Catasto terreni, al F. 22, mapp. 1542 (ente urbano);
- terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia, al F. 22, Mappale 1546.
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
8 Lanusei, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
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