Art. 16. (Immissione in ruolo di personale educativo)
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, e' nominato in ruolo.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.
Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, e' nominato in ruolo.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.
Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.