Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 1466/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
- SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1466/2020 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Bonfiglio,
domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-attore-
contro in persona del legale rappresen- TR
tante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colucci,
domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
(già OP Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappre-
[...]
sentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Ambrosoli ed Elisabet-
ta Colonnello, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata pres-
Il Giudice 1
A. Ruffino
so lo studio dell'Avv. Francesco Mazzacane
-convenuta-
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del
21/11/2024, che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in fun-
zione della motivazione della decisione, giusta il combina-
to disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data
23/12/2019, la premettendo di aver sti- Parte_1
pulato in data 13/09/2019, a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del
Dl.vo n. 50/2016 e s.m.i., avviata da Controparte_4
per l'affidamento di una fornitura triennale di ma-
[...]
teriale elettrico, un accordo quadro con la committente
“disciplinante le modalità di conclusione dei futuri ed
eventuali singoli contratti di fornitura nell'arco di un
triennio, e, comunque, senza impegno della Parte_2
alla stipula di detti contratti (cfr. art. 3), la
[...]
cui sommatoria non avrebbe potuto superare l'importo com-
plessivo di Euro 63.000,00”, ha convenuto in giudizio
[...]
nonché (già TR OP [...]
, quale garante ai sensi della polizza Controparte_3
fideiussoria n. 1500578 rilasciata a copertura degli obbli-
ghi contrattuali, deducendo:
Il Giudice 2
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- l'insussistenza, in capo al R.U.P. Francesco Schiral-
di, del potere nonché della legittimazione a provvedere in ordine:
a) all'applicazione delle penali contrattuali previste dall'art. 8 dell'accordo quadro, comminate nel corso del rapporto a fronte di ritardi di forniture di mo-
dico valore;
b) alla risoluzione del contratto, disposta in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 dell'accordo quadro;
c) all'escussione della polizza fideiussoria, azionata per la parte non soddisfatta dalla disposta compen-
sazione dei corrispettivi contrattuali maturati dalla fornitrice (€ 4.255,55) con gli importi quan-
tificati a titolo di penale (€ 13.356,00);
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della committente,
idonea ad integrare un motivo di risoluzione contrattuale;
- il mancato pagamento dei corrispettivi maturati per le forniture eseguite;
- in ogni caso, l'illiceità delle penali, così come pre-
viste in contratto e quantificate dal R.U.P., e dell'escussione della polizza fideiussioria per violazione delle norme di settore di cui al D.l.vo n. 50/2016, oltre all'assenza dei presupposti per l'attivazione della clauso-
la risolutiva espressa.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Il Giudice 3
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
1. “Ritenere e dichiarare che il R.U.P.,
[...]
non aveva il po- Controparte_5
tere, e, quindi, la legittimazione, di applicare in via de-
finitiva le penali da ritardo, di risolvere il contratto
quadro per cui è causa e di escutere la cauzione e, quindi,
ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inop-
ponibilità dell'applicazione delle penali da ritardo, della
risoluzione contrattuale e dell'escussione della cauzione
definitiva rilasciata da il tut- Controparte_3
to, per le ragioni esposte con il paragrafo I del presente
atto.
2. Ritenere e dichiarare risolto il contratto quadro per
cui è causa per colpa grave e responsabilità di
[...]
per le ragioni esposte con il paragrafo II CP_6
del presente atto.
3. Ritenere e dichiarare il diritto di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
mento della somma di Euro 4.255,55, oltre gli interessi di
mora di cui agli artt. 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2002 e
s.m.i., a carico di e per TR
l'effetto condannare quest'ultima a pagare dette somme in
favore dell'odierna attrice, per le ragioni e con le moda-
lità esposte con il paragrafo III del presente atto.
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare la nullità
del contratto quadro di fornitura per cui è causa, nelle
parti (art. 7 e 8) in cui è stata disciplinata
l'applicazione delle penali da ritardo, per la violazione
Il Giudice 4
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degli artt. 113 bis del Dl.vo n. 50/2016 e s.m.i. e
dell'art. 1418 c.c.; e, conseguentemente, ritenere e di-
chiarare la nullità e/o inefficacia delle penali da ritardo
in concreto applicate dal RUP della TR
, il tutto per le ragioni esposte con il paragrafo IV
[...]
del presente atto.
5. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti ai quali il RUP della
[...]
ha ancorato la volontà, esternata con TR
la nota del 21 novembre 2019, di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all'art. 13 dell'accordo quadro
per cui è causa, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
che non si è affatto verificata la risoluzione del contrat-
to quadro per cui è causa, il tutto, per le ragioni esposte
con il quinto paragrafo del presente atto, indi, anche pre-
via declaratoria di nullità del contratto quadro per cui è
causa nelle parti ivi specificate, incluso il relativo art.
13.
6. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare
che il non avrebbe potuto Controparte_7
applicare le penali da ritardo e non avrebbe potuto escute-
re la cauzione, sia nell'an, sia, in via subordinata, nel
quantum, per le ragioni esposte con i paragrafi VI e VII
del presente atto, indi, anche previa declaratoria di nul-
lità del contratto quadro per cui è causa nelle parti ivi
specificate.
7. Ritenere e dichiarare che, per effetto
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dell'accoglimento delle suddette domande, la CP_8
non ha l'obbligo di pagare l'importo della
[...]
cauzione escussa da in quanto la TR
richiesta è palesemente illecita e dolosamente effettuata
in mancanza dei presupposti contrattuali e di Legge, che
sono stati evidenziati con il presente atto;
e, per
l'effetto, per il caso di intervenuto pagamento, ritenere e
dichiarare che in persona del Controparte_3
legale rappresentante “pro tempore”, non ha diritto di ri-
chiedere a la restituzione delle somme Parte_1
pagate a potendoLe ripetere sola- TR
mente nei confronti della stessa ” TR
Il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data
20/04/2020, si è costituita in giudizio la Parte_2
, che ha contestato integralmente quanto ex adver-
[...]
so dedotto, ribadendo sia la corretta applicazione della normativa di riferimento, sia le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti disposti dal R.U.P., individuate negli accertati tardivi adempimenti della società attrice.
Sulla scorta di tali eccezioni, ha concluso per il rigetto delle avverse domande, insistendo per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dell'accordo quadro e dell'estinzione dei crediti da corrispettivo azionati dall'attrice per effetto dell'eccepita compensazione legale con il credito a titolo di penali. Ha, inoltre, domandato,
in via riconvenzionale, previo accertamento del diritto ad
Il Giudice 6
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escutere la garanzia fideiussoria prestata da CP_9
la condanna di quest'ultima al pagamento di
[...]
€6.300,00, a titolo di cauzione nonché di Parte_1
al pagamento di €2.800,00, quale importo residuo, all'esito della compensazione e dell'escussione della polizza, a ti-
tolo di penale;
il tutto con vittoria di spese di lite.
I.3.- Con comparsa di risposta depositata in data
28/10/2020, si è costituita rappren- OP
sentando di aver provveduto, a seguito di giudizio monito-
rio intrapreso da nei suoi con- TR
fronti per il pagamento della cauzione di cui alla poliza fideiussoria n. 1500578, al pagamento della somma di
€7.233,42 in favore della committente garantita.
Pertanto, previa qualificazione della polizza in termini di contratto autonomo di garanzia, ha concluso domandando, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
pagamento in suo favore, in via di regresso, dell'importo di € 7.233,42; con vittoria di spese di giudizio.
I.4.– La causa, inizialmente riservata per la decisio-
ne all'udienza del 06/10/2022, è stata rimessa in istrutto-
ria con ordinanza del 13/03/2023, con la quale è stata di-
sposta ed espletata, a mezzo del Dott. con- Persona_1
sulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento de-
gli effettivi giorni di ritardo nelle forniture e alla con-
seguente quantificazione della somma dovuta dall'attrice a titolo di penali contrattuali.
I.5. – All'udienza del 21/11/2024 la causa è stata
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quindi riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, è necessario premettere la ricostru-
zione del rapporto intercorso tra le parti, limitatamente alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisio-
ne:
1. a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata ex
art. 36, comma 2, lettera b), del Dl.vo n. 50/2016 e s.m.i., avviata da per Controparte_4
l'affidamento di una fornitura triennale di materiale elettrico, stipulava con la commit- Parte_1
tente, in data 13/09/2019, un accordo quadro “della
durata di tre anni disciplinante le modalità di con-
clusione dei futuri ed eventuali singoli contratti di
fornitura nell'arco di un triennio, e, comunque, senza
impegno della alla stipula di TR
detti contratti (cfr. art. 3), la cui sommatoria non
avrebbe potuto superare l'importo complessivo di Euro
63.000,00”;
2. durante l'esecuzione del rapporto, il R.U.P. contesta-
va alla la tardiva esecuzione, ri- Parte_1
spetto al termine di 2 giorni lavorativi previsto in contratto, delle forniture di cui agli ordini nn. 834
dell'1/10/2019, 835 dell'1/10/2019, 893 del
14/10/2019, 897 del 17.10.2019, 898 del 17/10/2019,
913 del 21/10/2019, 915 del 22/10/2019, 926 del
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28.10.2019 nonché il tardivo riscontro della richiesta di preventivo n. 242 del 7./10/2019;
3. pertanto, il medesimo R.U.P. applicava le penali con-
trattuali previste dall'art. 8 dell'accordo quadro
“nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammon-
tare netto dell'accordo quadro, pari a € 63,00 al dì”,
per un importo complessivo pari ad €13.356,00;
4. contestualmente, maturava, per le Parte_1
forniture eseguite, un credito da corrispettivo pari ad €4.255,55, giuste fatture nn. 1910897 del
30/09/2019, 1912306 del 31/10/2019, 1912307 del
31/10/2019, 1912308 del 31/10/2019, 1912309 del
31/10/2019, 1912310 del 31/10/2019, 1912311 del
31/10/2019, 1912312 del 31/10/2019, 1912313 del
31/10/2019, 1912314 del 31/10/2019, 1913142 del
15/11/2019, 1913143 del 15/11/2019, 1913144 del
15/11/2019, 1913145 del 15/11/2019, 1913146 del
15/11/2019, 1913147 del 15/11/2019, 1913148 del
15/11/2019, 1914593 del 30/11/2019, 1914594 del
30/11/2019;
5. con nota prot. 2318 del 21/11/2019, il R.U.P., stante il protrarsi delle inadempienze contrattuali, comuni-
la risoluzione dell'accordo quadro in forza della Pt_3
clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto, disponendo la compensazione dei corrispet-
tivi contrattuali maturati da per le Parte_1
forniture eseguite con gli importi quantificati a ti-
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tolo di penale;
6. con comunicazione del 22/11/20219, veniva infine escussa, per la parte non soddisfatta, la cauzione ri-
lasciata da per un importo Controparte_3
pari ad € 6.300,00;
7. con comunicazione a mezzo PEC del 16/12/2019,
[...]
contestava la legittimità tanto CP_10
dell'applicazione delle penali, quanto della risolu-
zione contrattuale e dell'escussione della garanzia fideiussioria, insistendo per il pagamento dei corri-
spettivi contrattuali maturati;
8. con pec del 19/12/2019, TR1
mandava a il pagamento dell'importo Parte_1
garantito per far fronte all'escussione della polizza fideiussoria;
9. in data 15/7/2020, a segui- Controparte_3
to di procedimento monitorio promosso da
[...]
per il pagamento dell'importo garantito CP_6
con la polizza fideiussoria n.1500578, versava a quest'ultima l'importo ingiunto, pari a complessivi €
7.233,42, domandandone il rimborso a Parte_1
II.2.- Così ricostruita la vicenda di causa alla luce delle produzioni documentali in atti, le numerose questioni sorte nel contraddittorio devono essere valutate secondo l'ordine logico giuridico, dovendo, pertanto, lo scrutinio circa la fondatezza delle reciproche domande articolarsi secondo i seguenti passaggi motivazionali:
Il Giudice 10
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a. la verifica della legittimità della posizione as-
sunta dalla committente in relazione sia all'applicazione delle penali contrattuali, sia alla risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice sia alla escussione della polizza fideiussoria;
b. in caso di esito positivo, anche parziale, della suddetta verifica, l'accertamento sia dell'effettiva consistenza dei ritardi contestati,
sia della quantificazione delle penali come opera-
ta dalla anche sulla TR
scorta della consulenza tecnica d'ufficio.
II.2.1.- In ordine alla verifica sub a), l'attrice ha,
in primis, dedotto l'illegittimità dei richiamati provvedi-
menti del R.U.P., non essendo costui legittimato a provve-
dere in autonomia tanto all'applicazione delle penali,
quanto alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia fideiussioria rilasciata da CP_8
[...]
Al riguardo, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il R.U.P. è il soggetto incaricato della gestione tecnico-amministrativa dell'intero ciclo dei con-
tratti oggetto di affidamento pubblico, con funzioni che si estendono anche alla fase esecutiva, nell'ambito della qua-
le ha, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto.
Da ciò discende il potere/dovere in capo al Responsabile
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del procedimento di contestare eventuali inadempimenti e attivare, laddove previsto dal contratto o dalla legge, i conseguenti rimedi, anche di natura sanzionatoria e caduca-
toria, ove sussistano le relative condizioni.
Nel caso di specie, a fronte dei non contestati ritardi nelle forniture dei prodotti oggetto dell'accordo quadro
inter partes, il R.U.P., previa rituale contestazione degli addebiti, ha correttamente esercitato le sue prerogative in conformità alle disposizione di cui agli art. 8 (“applica-
zione penali”), 10 (“Responabilità della Contraente e ga-
ranzia fideiussoria”) e 13 (“Clausola risolutiva espressa”)
e segnatamente:
- ha applicato le penali nella misura giornaliera,
contrattualmente prevista, dell'1 per mille dell'ammontare netto dell'accordo quadro;
- ha azionato la clausola risolutiva espressa ri-
correndone formalmente i presupposti di cui all'art. 13 del contratto;
- ha escusso la polizza fideiussoria, per l'eccedenza non soddisfatta dalla operata compen-
sazione tra i crediti da corrispettivo e le pena-
li applicate, in conformità alla disposizione di cui all'art. 10 dell'accordo.
Va escluso che gli atti suddetti necessitassero, per la lo-
ro validità o efficacia, di un preventivo provvedimento della stazione appaltante, atteso che l'attività del
R.U.P., in quanto conforme ai compiti istituzionalmente at-
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tribuitigli, è rimasta all'interno del perimetro della ge-
stione amministrativa ordinaria demandata dalla legge, sen-
za implicare un superamento dei limiti funzionali dell'incarico.
In secondo luogo, tutti i provvedimenti adottati risultano formalmente e tempestivamente ratificati dalla stessa con-
venuta, come si evince dall'estratto del verbale del consi-
glio di amministrazione di del TR
19/12/2019, prodotto in giudizio.
Sul punto, le argomentazioni di parte attrice, tese a con-
testare la rilevanza probatoria di tale documento, risulta-
no del tutto generiche e non decisive, posto che non si confrontano con il contenuto sostanziale del documento, del quale non mettono in discussione la veridicità o l'autenticità, limitandosi a sollevare pretesi profili for-
mali di inadeguatezza. Tali rilievi, in assenza di specifi-
che e circostanziate censure, non appaiono idonei a scalfi-
re l'efficacia probatoria dell'atto prodotto dalla appalta-
trice, viceversa pienamente idoneo a comprovare l'avvenuta ratifica dei provvedimenti adottati dal R.U.P. da parte dell'organo della munito dei rela- TR
tivi poteri (Consiglio di Amministrazione).
Deve dunque concludersi per l'infondatezza delle deduzioni attoree, non sussistendo alcun difetto di legittimazione in capo al R.U.P. in ordine agli atti contestati.
Di conseguenza, da rigettare è pure la domanda di risolu-
zione contrattuale formulata dall'attrice, in quanto infon-
Il Giudice 13
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datamente ancorata alla pretesa violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della convenuta committente sotto il profilo del mancato esercizio dei doverosi poteri di controllo sull'attività,
asseritamente illecita, del R.U.P.
Ciò posto, passando agli ulteriori profili di illegittimità
della posizione contrattuale della stazione appaltante, co-
me formulati dall'attrice in via subordinata, deve anzitut-
to evidenziarsi l'inconsistenza della dedotta nullità degli atti applicativi delle penali, nonché della clausola penale nel suo complesso, per violazione dell'art. 113-bis del D.
Lgs. n. 50/2016.
Sul punto deve osservarsi che la norma non prevede una mi-
sura fissa e inderogabile della penale, ma si limita ad in-
dividuare un range di riferimento (“tra lo 0,3 per mille e
l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale”), deman-
dando alla stazione appaltante la concreta determinazione della misura della penale, tenuto conto della gravità
dell'inadempimento e dell'interesse pubblico sotteso alla regolare e tempestiva esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, la previsione, all'interno della clau-
sola di cui all'art. 8 del contratto, di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto quadro rientra esattamente nei limiti previsti dalla normativa di settore, di tal che non se ne può predicare l'invalidità ex
se per il sol fatto che essa sia stata impostata in con-
tratto sul valore massimo della “forbice”, calcolato
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sull'importo complessivo del contratto quadro.
Per un verso e in astratto, la fissazione della penale nell'aliquota massima non appare irragionevole in presenza di prestazioni la cui corretta esecuzione, sotto il profilo temporale, risultano impattanti sull'efficienza di un ser-
vizio pubblico;
per altro verso, è pacifico che l'attrice abbia espressamente accettato, al momento della conclusione del contratto, la penale determinata secondo la suddetta aliquota massima, aderendo quindi consapevolmente ad una specifica regolamentazione negoziale peraltro conforme ai limiti fissati dalla normativa di settore.
In ultimo, destituite di fondamento risultano essere anche le ulteriori doglianze, relative all'erronea e illecita escussione della polizza fideiussoria, formulate dall'attrice sulla base di argomentazioni meramente formali e comunque evidentemente irrilevanti, riguardanti, da un lato, un asserito difetto di motivazione in ordine ai danni patiti dalla stazione appaltante, che l'avevano indotta ad escutere la garanzia, e dall'altro, la violazione dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
È sufficiente evidenziare, al riguardo, che – in disparte la circostanza che l'ammontare effettivo della polizza escussa era pari ad € 6.300,00 e non già € 34.650,00 – la committente convenuta aveva proceduto ad escutere la garan-
zia fideiussoria in conformità alle clausole di cui agli artt. 8 e 13 del contratto quadro, ovvero “avvalendosi del-
la garanzia di esecuzione prestata” dalla Parte_1
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per il “recupero delle somme dovute a titolo di penale”,
essendo comunque legittimata a trattenere l'importo della cauzione stessa a titolo di penale stante la intervenuta risoluzione di diritto.
II.2.2.- Accertata la legittimità lato sensu dei prov-
vedimenti assunti dalla Committente, può procedersi alla verifica sub b), dovendo muovere l'analisi dalla valutazio-
ne della documentazione prodotta dalla convenuta
[...]
unitamente agli esiti della consulenza TR2
d'ufficio.
Al riguardo, è doveroso premettere che, benché le doglianze dell'attrice si siano concentrate sulla dedotta invalidità
degli atti adottati dalla committente per mezzo del R.U.P.,
senza tradursi in una specifica contestazione dei ritardi nelle forniture come precisati in comparsa di risposta dal-
la la mancata contestazione non è TR
sufficiente da sola a ritener dimostrato il tardivo adempi-
mento, in assenza di elementi oggettivi atti comprovarne la ricorrenza.
Ciò premesso, con riferimento alla verifica dei giorni di ritardo nella consegna dei materiali elettrici relativi a ciascun ordine effettuato dalla committente in esecuzione dell'accordo quadro, i puntuali e ben argomentati rilievi del Consulente tecnico d'ufficio, che devono perciò essere fatti propri dal giudicante, consentono di ritenere solo parzialmente comprovati i ritardi allegati dalla difesa della convenuta.
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In risposta allo specifico quesito del giudice, il C.t.u.,
legittimamente utilizzando tutto il materiale probatorio versato in atti dalle parti, ha accertato, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 7 co. 2 e 4, dell'accordo quadro,
l'entità dei giorni di ritardo nell'esecuzione della forni-
ture commissionate, opportunamente escludendo dal computo gli ordini nn. 913 del 21/10/2019, n.915 del 22/10/2019,
n.926 del 28/10/2019 nonché la richiesta di preventivo n.
242 del 7/10/2019, rispetto ai quali i riscontri documenta-
li circa le date di consegna dei materiali appaiono insuf-
ficienti.
Da tale computo, da recepire integralmente siccome non smentito da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte, si ricava che i complessivi giorni di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni commissionate de-
vono essere limitati a 110.
Quanto, poi, alla conseguente quantificazione della somma dovuta dall'attrice a titolo di penale, da calcolarsi sulla scorta dell'accertamento dei giorni di ritardo nei termini che precedono, deve osservarsi che, sul punto, il C.t.u. è
incorso in un evidente errore di metodo, allorquando ha,
dapprima, quantificato la penale giornaliera in €63,00
prendendo come riferimento per il calcolo dell'”1 per mil-
le” l'ammontare netto dell'accordo quadro, per poi computa-
re il limite del 10 % sulla scorta non dell'importo con-
trattuale complessivo, ma degli importi delle singole pre-
stazioni eseguite.
Il Giudice 17
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Tale quantificazione, oltre che non condivisibile per l'immotivato impiego di parametri differenti per il calcolo di una medesima posta, risulta altresì in contrasto con la previsione contrattuale di cui all'art. 8 dell'accordo qua-
dro, laddove si stabilisce la quantificazione delle penali con riferimento non già all'ammontare delle singole presta-
zioni, ma, appunto, all'importo complessivo del contratto.
Sicché, tenuto conto dell'ammontare netto contrattuale
(€63.000,00), le penali per il ritardo di 110 giorni, cal-
colate giornalmente in €63,00, ascendono al complessivo im-
porto di €6.930,00; sicché, applicato il limite massimo ex
art. 113 bis d.lgs. n.50/2016, esse devono contenersi nella somma di €6.300,00.
Tale somma va compensata con i corrispettivi, mai contesta-
ti dalla convenuta committente, maturati da Parte_1
per le forniture eseguite (€ 4.255,55), residuando,
[...]
pertanto, una posta di credito differenziale in favore di pari a €2.044,45, a titolo di penali con- TR
trattuali, oltre agli accessori di legge.
III. – Gli esiti complessivi della C.T.U. consentono,
inoltre, di affermare la legittimità della risoluzione con-
trattuale esercitata dalla convenuta TR
sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 13 dell'accordo quadro.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il Consulente ha accertato plurimi ritardi nelle forniture commissionate,
per vero mai contestati dall'attrice, superiori a 10 gior-
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A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ni, tali da integrare, ciascuno, valido motivo di risolu-
zione contrattuale ai sensi del citato art. 13.
Né si può ritenere, come infondatamente eccepito da parte attrice/convenuta in via riconvenzionale, che la committen-
te avesse tacitamente rinunciato all'esercizio della clau-
sola risolutiva espressa.
Invero, la circostanza che in occasione TR
dei primi inadempimenti, avesse scelto di non attivare la clausola risolutiva, limitandosi all'applicazione delle pe-
nali contrattualmente previste, non consente di inferire una rinuncia tacita ad avvalersi del suddetto rimedio nego-
ziale; rinuncia che, in quanto implicante la definitiva di-
smissione di un diritto, richiedeva una manifestazione di volontà univoca e concludente.
Nel caso di specie, non solo difetta qualsivoglia comporta-
mento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola in questione, ma dalla documenta-
zione in atti emerge pure che la committente, nel disporre le penali, si era espressamente riservata ogni ulteriore azione: ciò che esclude in radice qualsiasi intento abdica-
tivo dell'opzione risolutiva.
IV.- Passando alla domanda di pagamento, in regresso,
formulata da nei confronti OP
dell'odierna attrice, la stessa merita accoglimento nei termini che seguono.
Pacifica la qualificazione della polizza n. 1500578 in ter-
mini di contratto autonomo di garanzia, stante la clausola
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“a prima richiesta e senza eccezioni” sia nell'ambito del rapporto beneficiario/creditore - garante autonomo, sia in quello garante autonomo - debitore principale (sul punto cfr. Cass. Sez. Unite n. 3947/2010; Cass. n. 22233/2014;
Cass. n. 27619/ 2020), nel caso di specie è documentalmente comprovato che, a fronte dell'escussione della polizza,
[...]
abbia adempiuto all'obbligazione di pa- TR3
gamento della cauzione in favore della beneficiaria commit-
tente, maturando, pertanto, il diritto di agire in rivalsa per l'intero nei confronti della debitrice principale
[...]
, a prescindere dai profili di validità ed ef- Parte_4
ficacia del rapporto principale.
Com'è noto, infatti, a differenza di quanto previsto per la fideiussione codicistica, la cd. garanzia autonoma è carat-
terizzata dall'autonomia dell'obbligazione assunta dal ga-
rante, sicché, nell'ottica di tenere indenne il creditore dai rischi dell'inadempimento, a costui viene assicurato un efficace strumento di tutela del proprio credito, non po-
tendo il garante, a fronte della richiesta del creditore garantito di corresponsione dell'importo stabilito in po-
lizza, sollevare eccezioni fondate sul rapporto principale al fine di sottrarsi al pagamento.
Allo stesso modo, al fine di scongiurare il rischio di spo-
stamenti patrimoniali causalmente non giustificati, stante l'astrazione dal rapporto principale derivante dall'assenza di accessorietà della garanzia autonoma (il garante paga a prescindere dal rapporto causale), il sistema delle rivalse
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consente al garante autonomo, nel momento stesso in cui ef-
fettua il pagamento, di agire, altrettanto automaticamente,
in regresso in primis nei confronti del debitore principa-
le, non potendo costui opporre alcuna eccezione fondata sul rapporto principale;
resta viceversa impregiudicata per il debitore principale l'azione causale, fondata sul rapporto principale, nei confronti del creditore.
Nel caso di specie, da un lato, ha OP
correttamente adempiuto all'obbligazione indennitaria,
dall'altro, ha legittimamente domandato al debitore Pt_5
la restituzione di quanto corrisposto in forza della
[...]
garanzia autonoma, senza che le questioni relative al rap-
porto sottostante potessero influire sul soddisfacimento della sua pretesa.
Né ricorre nel rapporto sub iudice l'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia, come genericamente eccepito dall'odierna attrice.
Al riguardo, infatti, la deroga all'autonomia del rapporto di garanzia, rappresentata dall'exceptio doli generalis in caso di escussione fraudolenta, non potendo surrettiziamen-
te riportare la garanzia autonoma nell'ambito della acces-
sorietà, deve necessariamente essere circoscritta a quelle ipotesi in cui l'assenza dei presupposti per escutere la garanzia risulti immediata, liquida, documentale e non ne-
cessitante di un approfondimento istruttorio.
Nel caso di specie, l'attrice ha rappresentato circostanze tutte controvertibili, prive di chiara prova in ordine
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all'assenza dei presupposti di escussione della garanzia operata da e, pertanto, inidonee a TR4
qualificarla come abusiva.
Peraltro, a conferma di quanto appena argomentato, le di-
verse eccezioni di nullità di sono risul- Parte_1
tate tutte infondate, mentre la concreta quantificazione dei ritardi, in parte sussistenti, ha richiesto una speci-
fica indagine tecnico-contabile.
V.- Ciò chiarito, deve osservarsi che l'accertamento in ordine ai rapporti di dare / avere tra le parti, ha con-
dotto alla rideterminazione in minus (€ 2.044,45) della po-
sta di credito in favore di rispetto a TR
quanto da essa inizialmente preteso sulla base della com-
pensazione tra le penali contrattuali e i corrispettivi do-
vuti per le forniture.
Sicché, posta la fondatezza della domanda di regresso dell'assicurazione convenuta, tale da giustificare, nei rapporti garante-debitore principale, la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto corrisposto dalla prima alla creditrice garantita, nell'ambito del diverso rapporto creditore - debitore principale, invece, l'esito della azione causale fondata sul rapporto sottostante non consen-
te di ritenere giustificata l'escussione della garanzia per l'intero.
Pertanto, a fronte del pacifico incameramento integrale della polizza da parte della committente e, per contro,
dell'accertamento del minor credito di quest'ultima (€
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2.044,45), ha diritto a trattenere TR
la cauzione limitatamente alla somma di €2.044,45, dovendo il residuo di €4.255,55 considerarsi di spettanza della
, sebbene non si possa in proposito, stan- Parte_1
te il noto principio ex art. 112 c.p.c., adottare alcuna statuizione di condanna alla restituzione siccome non espressamente richiesta dalla avente diritto, né con il li-
bello introduttivo, né entro i termini delle preclusioni ex
art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
VI.- Quanto alle spese processuali, deve procedersi alla separata regolamentazione tra l'attrice e Parte_1
le due convenute e TR TR5
[...
.1.- Per quanto attiene ai rapporti tra Parte_1
e la significativa ridu-
[...] TR
zione della domanda riconvenzionale di pagamento delle pe-
nali contrattuali, proposta da quest'ultima, giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite, che per la re-
stante metà seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri-
guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci-
sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive
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al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap-
plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro-
gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata-
mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo-
go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa nonché della difficoltà
delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
TOTALE 5.077,00
1/2 2.538,50
VI.2.- Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra e non vi sono ra- Parte_1 OP gioni per derogare alla regola della soccombenza, sicché esse vanno integralmente poste a carico della prima.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi sempre se- condo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso
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A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa nonché della difficoltà delle questioni trattate, applicata una riduzione del 20%, in ragione della prossimità della somma riconosciuta al li- mite inferiore dello scaglione:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -20% 735,20
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
TOTALE 4.061,60
VI.3.- In ragione dell'esito complessivo della lite, gli oneri della c.t.u. devono porsi definitivamente a cari- co di e di in Parte_1 TR pari misura.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato in data
23/12/2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
e ogni contraria TR2 OP istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA le domande formulate da Parte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale pro- posta da per quanto di TR ragione:
b.1) DICHIARA la risoluzione dell'accordo quadro stipulato in data 13/09/2019 tra Parte_1
e TR
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A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
b.2) ACCERTA il diritto di TR
a percepire da la somma
[...] Parte_1 di €2.044,45 a titolo di penali per il ritardo, previa compensazione con i corrispettivi contrat- tuali maturati da per le forni- Parte_1 ture eseguite;
b.3) DICHIARA il diritto di TR
a trattenere la somma di €2.044,45 sulla
[...] garanzia escussa nei confronti di OP
;
[...]
c) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da per quanto di ragione, e, OP per l'effetto, CONDANNA al paga- Parte_1 mento in favore della della OP somma di €6.300,00, a titolo di rivalsa, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo;
d) CONDANNA alla rifusione, in fa- Parte_1
vore di di 1/2 delle TR spese processuali, parte che liquida in €2.538,50,
a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
DICHIARA compensata la restante metà;
e) CONDANNA alla rifusione, in fa- Parte_1
vore di delle spese proces- OP suali, che liquida in €4.061,60 a titolo di com- pensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese ge- nerali (15%), Iva e Cap come per legge;
f) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 30/11/2023, de- finitivamente a carico di e di Parte_1
Il Giudice 26
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
in pari misura, condan- TR nando queste ultime, in solido tra loro, a rifon- dere la di quanto da essa OP eventualmente anticipato a tale titolo.
Bari, 29/05/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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A. Ruffino