Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 954/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 954/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GHIARETTOLO 97 SARZANA, presso lo studio dell'avv. BERNARDINI SIMONETTA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
MASSA AVENZA 193 MASSA presso lo studio dell'avv. NICOLINI ANDREA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c. nella parte in cui condanna la Sig.ra al pagamento delle spese processuali e con espressa riserva di Pt_1 introdurre separato ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c., nel merito, per i motivi e le ragioni esposti, in riforma e/o annullamento della sentenza nr. 673/2024 emessa dal Tribunale della
Spezia, - riconoscere in favore della Sig.ra un assegno divorzile pari ad Euro Parte_1
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reictis, 1. in via pregiudiziale rigettare l'istanza si sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dall'appellante ex art. 283 e 351 c.p.c., perché infondata in fatto e in diritto.
2. in via preliminare dichiarare inammissibili le produzioni in primo grado effettuate tardivamente, reiterando le richieste di cui alla memoria di replica a firma dell'Avv. datata 23.04.2024, ed espungere Per_1 anche la nuova produzione indicata come “certificato a firma del dott. Pt_2 Persona_2 prodotta solamente con l'atto di impugnazione.
3. nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto, come da ampia Parte_1 motivazione i parte narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di La
Spezia avente n. 673/04. 4. con vittoria di spese legali e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso di che ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con , il Tribunale della Spezia con sentenza n. 673/2024 del Controparte_1
26/09/2024, ha disposto: “dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e il giorno 1.8.2010 in Sarzana, nei registri degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del suddetto Comune al Numero 32, Parte II, Serie C, Anno 2010; rigetta la
domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno divorzile in suo favore;
condanna
la ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute da metà CP_1
che si liquida in 1.904,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA;
compensa il restante mezzo”.
2. ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito che nessun Parte_1
assegno è a lei dovuto da parte del marito e nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
2.1 In particolare ha dedotto che le parti contraevano matrimonio con rito civile in Sarzana
in data 01/08/2010; che dal matrimonio non nascevano figli;
che il Tribunale della Spezia
omologava, con decreto del 30/10/2020 il verbale di separazione consensuale, stabilendo il versamento, a carico del della somma di € 300,00 a titolo di contributo di CP_1
mantenimento a favore della che con il ricorso per la declaratoria di scioglimento Pt_1
del matrimonio ex art. 473bis.47 e ss. c.p.c., aveva chiesto la conferma di tutte le condizioni previste nel decreto di omologa della separazione e quindi il riconoscimento di un assegno divorzile di pari importo;
che il Tribunale aveva errato nel respingere la domanda laddove, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno, pure a seguito dell'accertamento dell'handicap, aveva mantenuto un'adeguata capacità lavorativa (anche specifica), per cui percepiva redditi percepiti adeguati e tali da consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente e quanto alla funzione compensativa e perequativa,
aveva ritenuto che la moglie nulla aveva dedotto in merito ad eventuali aspettative professionali sacrificate in costanza di matrimonio, così come a contributi forniti alla formazione del patrimonio comune.
2.2 Sotto il primo profilo richiamava la documentazione medica prodotta in primo grado da cui risultava affetta da patologia invalidante, (malattia cronica dell'apparato intestinale degenerativa non guaribile con accertamento di un handicap pari al 67%, non revisionabile
– nel senso non soggetta a miglioramento), associata a disturbo psichiatrico bipolare II
dell'umore) da cui conseguiva una ridotta ed irreversibile capacità lavorativa, comportando la destinazione a mansioni ridotte senza turni notturni che porta ad escludere che abbia
“adeguati mezzi di sostentamento” che le consentano di vivere autonomamente e dignitosamente.
2.3 Deduceva, inoltre, che a differenza di quanto indicato in sentenza, vive da sola in una casa in comproprietà con la madre e la sorella, di cui deve sostenere i relativi costi e infine l'esistenza di un notevole divario reddituale tra i coniugi.
3. Si costituiva nel giudizio di appello il quale contestava quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che il Tribunale della
Spezia aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di assegno divorzile, che la non aveva mai dedotto prima del presente grado di giudizio la Pt_1
ridotta capacità lavorativa, che non aveva giustificato il fatto che aveva lasciato il lavoro a tempo indeterminato, che non aveva neppure dedotto quale apporto avesse dato al matrimonio.
4. Con ordinanza in data 20/12/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
Quindi all'udienza del 26/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in epigrafe.
Il P.G. dichiarava di non intervenire nel procedimento.
5. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui infra.
5.1 Ai fini della determinazione e la quantificazione dell'assegno di divorzio la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte
con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Come specificato dalla Corte di Cassazione civile, sez. un., citata, il criterio da applicarsi deve essere quello “integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”
ciò in quanto “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il
profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” atteso che entrambi i criteri sono finalizzati a “ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”.
Quanto alla componente assistenziale, peraltro, la Corte di Cassazione ha specificato che
“In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità,
tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione”. (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
5.2 Nella specie, occorre quindi determinare se la abbia mezzi adeguati in relazione Pt_1
alle dedotte, documentazioni ed attuali condizioni di salute. La appellante ha prodotto: certificato della Commissione Medica dell' in Parte_3
data 27.09.2023 che ha riconosciuto “PORTATORE DI HANDICAP Parte_1
(COMMA 1 ART.3)” ai sensi dell'art. 4 della legge 05.02.1992 nr. 104 con “REVISIONE:
NO” (cfr. doc. 25 prod. primo grado appellante); certificato della Commissione Medica per
Parte l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell' in data
27.09.2023 che ha riconosciuto “INVALIDO con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 116/71 e art. 9 DL 509/88)
Percentuale 67%” con “REVISIONE: NO” (cfr. doc. 26 prod. primo grado appellante);
certificato della Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato in data 25.01.2024 che ha riconosciuto a “lo stato Parte_1
invalidante utile ai fini del collocamento mirato” ai sensi della L. 68/99, stabilendo nella relazione conclusiva che la ricorrente è “IMPIEGABILE IN ATTIVITA' CHE NON
COMPORTINO SFORZI E STRESS PSICOFISICO, NO TURNO NOTTURNI” con
“REVISIONE: NO” (doc. 27 prod. primo grado appellante).
La appellante ha inoltre prodotto certificato della S.C. Assistenza Psichiatrica Territoriale
Distrettuale – ASL 5, a firma del Dott. in data 02.10.2024, attestate che Persona_2
la è affetta da Patologia fisica cronica associata a disturbo psichiatrico “bipolare II Pt_1
dell'umore che si innesta su tratti ciclotimici-border di personalità” che “interferisce pesantemente sul benessere e sul funzionamento quotidiano”.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza, ha, infine, dedotto che a seguito dello scadere del contratto di lavoro a tempo determinato in data 5/1/2025, che prevedeva “giudizio di idoneità alla mansione specifica con prescrizioni e limitazioni: • “esonero dal lavoro notturno, • evitare attività usuranti e comunque limitare la movimentazione dei carichi a 10 chili, • adibire a lavoro in coppia per la movimentazione dei pazienti, • adibire ad aree di lavoro con servizi igienici vicini e disponibili”, non aveva più trovato occupazione anche in ragione delle indicate limitazioni.
5.3 Alla luce della complessa situazione di salute della che interferisce in Pt_1
maniera rilevante nella capacità lavorativa e nella possibilità di trovare adeguata e remunerata occupazione, appare pertanto dimostrato che la donna non sia pienamente in grado di procurarsi redditi sufficienti a garantirle un mantenimento minimo sufficiente a garantirle una vita dignitosa.
Né può ritenersi la tardività delle allegazioni e delle produzioni, atteso che,
sebbene la patologia insorta a carico della sia risalente, tuttavia lo stato di Pt_1
Handicap e le limitazioni lavorative sono stati certificati in corso di causa, così
come la patologia psichiatrica collegata.
5.4 D'altra parte, risultano incontestati i redditi delle parti e la loro significativa differenza: la risulta aver percepito fino al 2023 (nel presente grado di Pt_1
giudizio ha prodotto la Certificazione Unica 2024) un reddito medio mensile di €
775,00, e ha dichiarato di vivere da sola in un immobile di cui è comproprietaria per la quota di un sesto, essendo comproprietarie la madre e la sorella, circostanze non contestate.
Il invece, percepisce il reddito medio mensile, per il triennio 2020- CP_1
2022, non avendo prodotto dichiarazioni dei redditi aggiornate nel presente grado di giudizio, pari ad € 2.091,00.
6. La domanda di assegno divorzile va quindi accolta, nella minor misura di €
200,00 mensili, somma che appare congrua in ragione della capacità lavorativa residua e dei redditi delle parti.
7. in ragione del parziale accoglimento della domanda parre equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza 1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_4
sentenza del Tribunale della Spezia n. 673/2024 pronunciata in data
30/9/2024
2) Pone a carico di l'assegno divorzile in favore di Controparte_1 Pt_1
nella misura di € 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 28/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni