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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7188 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. ZANETTI MASSIMO, LL MA ZI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCANIO TOMMASO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni dell'atto introduttivo, cioè:
“Nel merito: condannare il al pagamento in favore Controparte_2 del sig. della somma necessaria per il ripristino della recinzione, del Parte_1 cancello e della pavimentazione oggetto del presente giudizio, determinandola nella misura di almeno € 11.300,00 o in quella, maggiore o minore… ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare il al risarcimento in Controparte_2 favore del sig. dei danni procurati per l'inagibilità della porzione Parte_1 immobiliare, determinabili nella misura di almeno € 2.000,00, … condannare il
[...]
a rifondere al sig. le spese di assistenza legale Controparte_3 Parte_1 stragiudiziale a cui ha dato causa, determinabili … quantomeno in € 2.426,00 oltre maggiorazioni e oneri, … condannare il al risarcimento dei danni … Controparte_2
a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura equitativa di € 4.000,00”
Per il resistente (assente all'udienza di p.c.) si hanno per confermate le conclusioni CP_2 della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con ricorso per procedimento semplificato datato 22.2.2024, Parte_1 esponeva che:
• egli è proprietario d'una unità immobiliare nel condominio esterno di CP_1 CP_2
, annessa a una porzione scoperta ubicata nell'area cortilizia e delimitata da muretto e
[...] cancellata sorretta da pilastri, attraverso cui si accede all'unità immobiliare;
• fino alla fine del 2018 nella suddetta area cortilizia comune v'era un tiglio condominiale, posto a ridosso della proprietà del ricorrente;
• negli anni, le radici dell'albero avevano sollevato la recinzione così pregiudicandone la stabilità, e avevano anche inclinato un pilastro in modo tale che ne risultava ostacolata l'apertura regolare del cancello;
• il padre e dante causa dell'esponente, già il 13 giugno 2016 aveva Persona_1 chiesto al Condominio di adottare i provvedimenti opportuni e di risarcire il danno, evidenziando anche il pericolo che ciò costituiva per l'incolumità delle persone;
• nella riunione del 4.7.2016 l'assemblea aveva quindi deciso all'unanimità non solo «di far tagliare la pianta al piede, al fine di eliminare la causa di danneggiamenti alla cinta del sig. » ma anche di raccogliere preventivi «per le opere murarie di rifacimento della Pt_1 pavimentazione cortilizia ed il rifacimento della cinta»;
• il 5.9.2016 l'amministratrice del condominio aveva quindi informato il che Pt_1 avrebbe acquisito «preventivi per la sistemazione del muro ammalorato» e avrebbe fatto «tagliare la pianta di tiglio sita all'interno del cortile, in prossimità della proprietà del sig. come già deliberato in sede assembleare», ma dopo tale Persona_1 comunicazione nulla era stato fatto finché dopo più di due anni l'assemblea del 6.11.2018 aveva stanziato € 1.000 per il taglio «imminente» della pianta;
• abbattuto l'albero, tuttavia, non erano state ripristinate le parti danneggiate, sicché quando nel 2020 il padre del ricorrente era deceduto la questione era ancora irrisolta;
• non essendo stato estirpato, il ceppo dell'albero era nuovamente germogliato e le sue radici avevano bloccato totalmente uno dei battenti del cancello, sollevando anche la pavimentazione;
• con lettera del 27.5.2021 l'amministratrice aveva trasmesso i preventivi da sottoporre all'assemblea e aveva ipotizzato una ripartizione delle spese al 50% ma nella riunione del 12.10.2021 era stata nominata una nuova amministratrice, di modo che la delibera sugli interventi era stata rinviata;
• solo il 24.5.2022 l'assemblea aveva deliberato di raccogliere preventivi da esaminare nella successiva riunione;
• dopo alcuni mesi, il Condominio aveva incaricato un'impresa di devitalizzare chimicamente le radici e quindi, senza alcun preavviso, il 14.9.2022 l'amministratrice s'era presentata sul posto con alcuni operai per demolire la recinzione, ciò che era stato tuttavia impedito dal ricorrente, trattandosi di soluzione non concordata né condivisa, e comunque non accompagnata dall'immediata ricostruzione del muro;
• l'amministratrice aveva respinto la richiesta del ricorrente e aveva preteso che egli firmasse
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 2 un documento in cui assumeva la responsabilità per eventuali danni a terzi;
• l'assemblea del 14.11.2022 aveva nuovamente affrontato la questione, rilevando che «il lavoro relativo al muro/cancello Cavallo pericolante non essendo di proprietà del condominio non poteva essere deciso in autonomia dall'amministratore in carica come urgenza perché di proprietà di terzi» e aveva quindi “aperto un sinistro” con l'assicurazione condominiale, ipotizzando di pagare la metà delle spese per i lavori del muretto e cancello, sostenendo inoltre (come poi ripetuto nell'assemblea del 27.7.2023) che il -sottoscrivendo l'assunzione di responsabilità sopra citata- aveva assunto la Pt_1 spesa del mancato intervento, sicché tale imputazione era stata approvata dall'assemblea col consuntivo, senza che il la impugnasse (trattandosi dell'esigua somma di € Pt_1
350,00);
• a causa dei danni sopra descritti, il ricorrente poteva accedere all'area di sua proprietà unicamente con uno dei battenti del cancello, ciò che limitava gravemente la fruibilità del bene e la sua attività; la pavimentazione era ancora divelta e profondamente fessurata;
il muretto e i pilastri erano ancora pericolanti;
il ricorrente quindi non poteva utilizzare l'area scoperta stante il pericolo di crolli;
• il era pertanto obbligato a risarcire tutti i danni, essendone responsabile ex aa. CP_2
2043 e 2051 cc, in quanto il tiglio ubicato nel cortile comune è di proprietà del
, come si ricava anche dal fatto che il suo abbattimento fu eseguito a cura e CP_2 spese del;
CP_2
• i danni consistevano nella compromissione statica della recinzione e degli elementi collegati, oltre che nella rottura della pavimentazione e nel rischio di crollo che aveva costretto il ricorrente a predisporre puntelli e zone di rispetto per l'incolumità dei terzi;
• il doveva perciò essere essere condannato a risarcire gli importi necessari per CP_2 demolire e ricostruire il muro di cinta e la pavimentazione interna, nonché il danno derivante dalle “limitazioni arrecate all'uso della sua area di pertinenza” in quanto “la porzione immobiliare è destinata al ricovero di attrezzature e materiali per l'attività lavorativa dell'esponente. In tale contesto, l'area scoperta veniva da sempre utilizzata per il parcheggio del furgone e per il transito di persone e merci. L'ostruzione del cancello prima, e il pericolo di crolli poi, hanno costretto il sig. a rinunciare a queste Pt_1 utilità, procurandogli maggiori fatiche, scomodità e disagi. In ragione della durata del pregiudizio, che si estende ormai da nove anni, si ritiene dovuto un risarcimento nella misura di almeno € 2.000,00”;
• al ricorrente spettava anche la rifusione delle spese stragiudiziali;
• considerata la condotta tenuta per anni dal Condominio, sussistevano i presupposti per condannare il resistente ex a. 96 cpc e a. 4 DL 132/2014. Il ricorrente pertanto concludeva chiedendo la condanna del a pagare la somma CP_2 necessaria per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione pari a € 11.300,00, oltre a risarcire i danni da inagibilità pari a € 2.000,00, oltre alle spese di assistenza legale stragiudiziale pari a € 2.426,00 oltre a una somma ex a. 96 cpc pari almeno a € 4.000,00. A corredo del ricorso produceva in particolare i seguenti documenti: 3) Lettera 16.6.2016 sig. ; 4) Verbale assemblea 4.7.2016; 6) Verbale assemblea 6.11.2018; 8) Verbale Persona_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 3 assemblea 12.10.2021; 9) Verbale assemblea 24.5.2022; 10) Scrittura privata 14.9.2022; 12) Verbale assemblea 14.11.2022; 17) Verbale assemblea 27.7.2023.
All'udienza del 2.7.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente. CP_2
All'esito dell'udienza 26.9.2024 veniva disposta CTU, con incarico al geom. he tuttavia Per_2 non si presentava all'udienza 28.11.2024 sicché veniva sostituito con rinvio all'udienza del 22.1.2025.
Il giorno precedente tale udienza, il si costituiva con comparsa depositata il CP_2
21.1.2025 osservando che:
• la causa verteva su “fatti che si sono succeduti in quasi nove anni”, sicché occorreva verificare se i danni lamentati dal ricorrente (onerato della prova) fossero causati dalle radici del tiglio;
• tale onere non poteva essere supplito da “CTU su fatti avvenuti tanti anni prima” in quanto l'attore avrebbe dovuto chiederla ben prima;
• il Condominio aveva proposto “di dividere le spese al 50% per cento tra il condominio ed il presente attore … per evitare inutili lungaggini, ma purtroppo per la scelta dei preventivi il condominio non ha mai raggiunto il quorum necessario”;
• il “punto unico, fondamentale e preciso, ed a cui dare risposta: i danni contestati sono stati causati nella loro totalità o in che percentuale dalle radici dell'albero?”;
• inoltre l'a. 6 del regolamento condominiale (contrattuale) prevedeva che la manutenzione ordinaria e straordinaria spettasse a chi ne ha l'uso, dal che discendeva spetta all'odierno
“che ha l'uso pertinenziale di quella parte di cortile, dovere effettuare CP_2 qualsivoglia manutenzione”. Il quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
A corredo della comparsa, produceva fra l'altro la delibera del 2 luglio 2024 (cioè dello stesso giorno in cui si tenne la prima udienza) con cui l'assemblea condominiale incaricò l'amministratrice di costituirsi nel presente procedimento RG 7188/2024 Controparte_4 promosso dal , il regolamento di condominio del 1977 e una pagina dichiarata estratta dal Pt_1 regolamento interno.
All'udienza del successivo 22.1.2025, in mancanza di qualsivoglia osservazione delle parti sul quesito formulato nel provvedimento 2.10.2024, veniva dato incarico al geom. he, a CP_5 seguito di proroga, depositava la relazione definitiva il 25.6.2025. All'udienza del giorno 16/7/2025 le parti (assente il ) rassegnavano le conclusioni CP_2 come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Questa controversia dev'essere decisa sulla scorta degli accertamenti del consulente d'ufficio, la cui relazione è esente da vizi logici e appare interamente condivisibile. In particolare, nella
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 4 relazione depositata il 25.6.2025 il CTU geom. a accertato che: CP_5
• sono evidenti i danneggiamenti al muretto, ai pilastri di sostegno, al cancello carraio e alla pavimentazione prospiciente la corte condominiale,
• dalle foto satellitari del 2015 “si può nitidamente rilevare la presenza di un albero di grande chioma ed alto fusto” adiacente alla proprietà , dal che si ricava che il Pt_1 danneggiamento delle strutture murarie e della pavimentazione della corte privata è ascrivibile al tiglio in questione;
• i danneggiamenti sono infatti compatibili colla crescita dell'apparato radicale della struttura arborea di alto fusto, abbattuto nel 2016 dal;
in particolare, la crescita CP_2 delle radici ha generato nel sottosuolo smottamenti, sopralzi e cedimenti;
• il pilastro destro dell'anta del cancello risulta pericolosamente inclinato verso l'interno della proprietà ; Pt_1
• la parte destra della corte di proprietà è inagibile e non utilizzabile;
Pt_1
• l'anta destra del cancello è bloccata e non apribile sicché è precluso l'ingresso d'un furgone per carico e scarico di materiali all'interno del laboratorio;
• non sono documentate spese fin qui sostenute dal ricorrente;
• per la riparazione delle strutture è necessario demolire completamente i manufatti (giacché murature e pilastro sono compromessi) e costituire nuovi elementi strutturali per realizzare la nuova recinzione;
• a tal fine, si rende necessaria dapprima la denuncia per opere modeste e puntuali strutturali, sul portale Regionale M.U.T.A. a cura di ingegnere strutturista abilitato, e quindi anche la pratica Edilizia Comunale S.C.I.A. per demolizione e ricostruzione dei manufatti murari danneggiati;
• il prevedibile costo totale dell'intervento nel rispetto del listino delle opere edili della C.C.I.A.A di , 2° Semestre 2022, tenendo conto del computo metrico estimativo è CP_1 pari a € 15.243,00 oltre IVA, che tenendo conto della la formula di calcolo della vetustà va ridotto però a € 10.087,00;
• per completare tali opere occorrono sessanta giorni, durante i quali non sarà possibile utilizzare la corte né l'immobile collegato sino al rifacimento della parte sinistra della recinzione e dell'anta del cancello carraio (stimabile in circa venti giorni).
Risulta quindi fondata la richiesta di condannare il a pagare al ricorrente la somma CP_2 stimata dal CTU come necessaria per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione, e cioè l'importo di € 10.087, arrotondabile in € 10.100,00 (oltre IVA laddove ne sia documentalmente provato il versamento), oltre agli interessi legali da questa sentenza (data della liquidazione) al saldo.
La richiesta di condannare il a risarcire i “danni procurati per l'inagibilità della CP_2 porzione immobiliare, determinabili nella misura di almeno € 2.000,00” può essere accolta ma solo con liquidazione equitativa. Manca infatti la specifica allegazione (e prova) di quale fosse l'effettivo e concreto utilizzo della porzione parzialmente inagibile, oltre che dell'effettiva necessità del di accedervi col furgone: il ricorrente ha infatti del tutto omesso di precisare Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 5 quale sia la sua “attività lavorativa” che di tale accesso avrebbe necessità. A questo titolo possono quindi riconoscersi solo EUR 1.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo.
La domanda di condanna del Condominio “a rifondere al sig. le spese di Parte_1 assistenza legale stragiudiziale”, indicate in € 2.426,00 oltre maggiorazioni e oneri (del cui versamento non v'è peraltro prova, né v'è prova dell'emissione della corrispondente fattura), può essere accolta unicamente nella misura (già comprensiva di ogni accessorio e onere di legge) di EUR 1.300,00, ossia in misura prossima al minimo tabellare, atteso che la prestazione stragiudiziale è manifestamente e strettamente connessa a quella giudiziale, della quale non può dunque costituire integrale duplicazione.
Totalmente infondata è invece la domanda di condanna del per responsabilità CP_2 processuale aggravata ex a. 96 cpc, posto che il resistente si è costituito tardivamente e limitandosi a svolgere difese sostanzialmente di stile, che non possono certo essere qualificate come resistenza con mala fede o colpa grave, tanto più che la domanda del ricorrente non viene qui accolta per l'intero, ma solo in parte.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della sostanziale mancanza di attività processuale del e della forma semplificata del rito. CP_2
Le spese del consulente di parte devono essere rideterminate in misura prossima al compenso liquidato al CTU.
È infondata la richiesta (peraltro, formulata dal difensore del ricorrente solo all'udienza di discussione) di maggiorazione del 30% delle spese processuali in ragione della redazione degli atti
“in modalità telematica” ex a. 4, comma 1 bis, del decreto ministeriale 55/2014 (risultando evidentemente inconferente il richiamo, da parte del ricorrente, al DPR 115/2002, norma erroneamente citata sia in udienza sia nella nota spese depositata il 16.7.2025 ore 9.39). In proposito basta qui rilevare che i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso potrebbero giustificare un aumento del compenso (non già in percentuale fissa, bensì) “fino al 30 per cento” solo a condizione che la redazione “con tecniche informatiche” ne avesse reso più agevole la consultazione e la fruizione, segnatamente per quanto concerne i documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto, che nella specie non risulta concretamente possibile: i collegamenti predisposti dal ricorrente per le produzioni, infatti, consentono l'apertura degli allegati solo mediante l'utilizzo di applicazioni proprietarie, cioè diverse da quelle a sorgente aperto il cui impiego appare per contro doveroso nell'ambito della pubblica amministrazione. Sul punto, inoltre, soccorre l'orientamento espresso dal giudice di legittimità in Cass. Sez. 2, ordinanza n° 37692 pubblicata il 23.12.2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste interamente a carico del resistente.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 6
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande del ricorrente;
Parte_1
(2) per l'effetto, condanna il resistente Controparte_1
a pagare al ricorrente
[...]
l'importo di € 10.100,00 oltre IVA per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
b) l'importo di EUR 1.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo per il danno da parziale inagibilità della porzione immobiliare in questione;
c) l'importo di EUR 1.300,00 quale compenso per assistenza stragiudiziale (già comprensivo di ogni accessorio e onere di legge); (3) condanna il resistente a rifondere le spese di lite del ricorrente, liquidate in € 260,00 per spese e € 2.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ per il compenso del consulente tecnico di parte;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico del resistente;
CP_2
(5) respinge la domanda di condanna ex a. 96 cpc.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 7
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7188 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. ZANETTI MASSIMO, LL MA ZI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCANIO TOMMASO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni dell'atto introduttivo, cioè:
“Nel merito: condannare il al pagamento in favore Controparte_2 del sig. della somma necessaria per il ripristino della recinzione, del Parte_1 cancello e della pavimentazione oggetto del presente giudizio, determinandola nella misura di almeno € 11.300,00 o in quella, maggiore o minore… ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare il al risarcimento in Controparte_2 favore del sig. dei danni procurati per l'inagibilità della porzione Parte_1 immobiliare, determinabili nella misura di almeno € 2.000,00, … condannare il
[...]
a rifondere al sig. le spese di assistenza legale Controparte_3 Parte_1 stragiudiziale a cui ha dato causa, determinabili … quantomeno in € 2.426,00 oltre maggiorazioni e oneri, … condannare il al risarcimento dei danni … Controparte_2
a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura equitativa di € 4.000,00”
Per il resistente (assente all'udienza di p.c.) si hanno per confermate le conclusioni CP_2 della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con ricorso per procedimento semplificato datato 22.2.2024, Parte_1 esponeva che:
• egli è proprietario d'una unità immobiliare nel condominio esterno di CP_1 CP_2
, annessa a una porzione scoperta ubicata nell'area cortilizia e delimitata da muretto e
[...] cancellata sorretta da pilastri, attraverso cui si accede all'unità immobiliare;
• fino alla fine del 2018 nella suddetta area cortilizia comune v'era un tiglio condominiale, posto a ridosso della proprietà del ricorrente;
• negli anni, le radici dell'albero avevano sollevato la recinzione così pregiudicandone la stabilità, e avevano anche inclinato un pilastro in modo tale che ne risultava ostacolata l'apertura regolare del cancello;
• il padre e dante causa dell'esponente, già il 13 giugno 2016 aveva Persona_1 chiesto al Condominio di adottare i provvedimenti opportuni e di risarcire il danno, evidenziando anche il pericolo che ciò costituiva per l'incolumità delle persone;
• nella riunione del 4.7.2016 l'assemblea aveva quindi deciso all'unanimità non solo «di far tagliare la pianta al piede, al fine di eliminare la causa di danneggiamenti alla cinta del sig. » ma anche di raccogliere preventivi «per le opere murarie di rifacimento della Pt_1 pavimentazione cortilizia ed il rifacimento della cinta»;
• il 5.9.2016 l'amministratrice del condominio aveva quindi informato il che Pt_1 avrebbe acquisito «preventivi per la sistemazione del muro ammalorato» e avrebbe fatto «tagliare la pianta di tiglio sita all'interno del cortile, in prossimità della proprietà del sig. come già deliberato in sede assembleare», ma dopo tale Persona_1 comunicazione nulla era stato fatto finché dopo più di due anni l'assemblea del 6.11.2018 aveva stanziato € 1.000 per il taglio «imminente» della pianta;
• abbattuto l'albero, tuttavia, non erano state ripristinate le parti danneggiate, sicché quando nel 2020 il padre del ricorrente era deceduto la questione era ancora irrisolta;
• non essendo stato estirpato, il ceppo dell'albero era nuovamente germogliato e le sue radici avevano bloccato totalmente uno dei battenti del cancello, sollevando anche la pavimentazione;
• con lettera del 27.5.2021 l'amministratrice aveva trasmesso i preventivi da sottoporre all'assemblea e aveva ipotizzato una ripartizione delle spese al 50% ma nella riunione del 12.10.2021 era stata nominata una nuova amministratrice, di modo che la delibera sugli interventi era stata rinviata;
• solo il 24.5.2022 l'assemblea aveva deliberato di raccogliere preventivi da esaminare nella successiva riunione;
• dopo alcuni mesi, il Condominio aveva incaricato un'impresa di devitalizzare chimicamente le radici e quindi, senza alcun preavviso, il 14.9.2022 l'amministratrice s'era presentata sul posto con alcuni operai per demolire la recinzione, ciò che era stato tuttavia impedito dal ricorrente, trattandosi di soluzione non concordata né condivisa, e comunque non accompagnata dall'immediata ricostruzione del muro;
• l'amministratrice aveva respinto la richiesta del ricorrente e aveva preteso che egli firmasse
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 2 un documento in cui assumeva la responsabilità per eventuali danni a terzi;
• l'assemblea del 14.11.2022 aveva nuovamente affrontato la questione, rilevando che «il lavoro relativo al muro/cancello Cavallo pericolante non essendo di proprietà del condominio non poteva essere deciso in autonomia dall'amministratore in carica come urgenza perché di proprietà di terzi» e aveva quindi “aperto un sinistro” con l'assicurazione condominiale, ipotizzando di pagare la metà delle spese per i lavori del muretto e cancello, sostenendo inoltre (come poi ripetuto nell'assemblea del 27.7.2023) che il -sottoscrivendo l'assunzione di responsabilità sopra citata- aveva assunto la Pt_1 spesa del mancato intervento, sicché tale imputazione era stata approvata dall'assemblea col consuntivo, senza che il la impugnasse (trattandosi dell'esigua somma di € Pt_1
350,00);
• a causa dei danni sopra descritti, il ricorrente poteva accedere all'area di sua proprietà unicamente con uno dei battenti del cancello, ciò che limitava gravemente la fruibilità del bene e la sua attività; la pavimentazione era ancora divelta e profondamente fessurata;
il muretto e i pilastri erano ancora pericolanti;
il ricorrente quindi non poteva utilizzare l'area scoperta stante il pericolo di crolli;
• il era pertanto obbligato a risarcire tutti i danni, essendone responsabile ex aa. CP_2
2043 e 2051 cc, in quanto il tiglio ubicato nel cortile comune è di proprietà del
, come si ricava anche dal fatto che il suo abbattimento fu eseguito a cura e CP_2 spese del;
CP_2
• i danni consistevano nella compromissione statica della recinzione e degli elementi collegati, oltre che nella rottura della pavimentazione e nel rischio di crollo che aveva costretto il ricorrente a predisporre puntelli e zone di rispetto per l'incolumità dei terzi;
• il doveva perciò essere essere condannato a risarcire gli importi necessari per CP_2 demolire e ricostruire il muro di cinta e la pavimentazione interna, nonché il danno derivante dalle “limitazioni arrecate all'uso della sua area di pertinenza” in quanto “la porzione immobiliare è destinata al ricovero di attrezzature e materiali per l'attività lavorativa dell'esponente. In tale contesto, l'area scoperta veniva da sempre utilizzata per il parcheggio del furgone e per il transito di persone e merci. L'ostruzione del cancello prima, e il pericolo di crolli poi, hanno costretto il sig. a rinunciare a queste Pt_1 utilità, procurandogli maggiori fatiche, scomodità e disagi. In ragione della durata del pregiudizio, che si estende ormai da nove anni, si ritiene dovuto un risarcimento nella misura di almeno € 2.000,00”;
• al ricorrente spettava anche la rifusione delle spese stragiudiziali;
• considerata la condotta tenuta per anni dal Condominio, sussistevano i presupposti per condannare il resistente ex a. 96 cpc e a. 4 DL 132/2014. Il ricorrente pertanto concludeva chiedendo la condanna del a pagare la somma CP_2 necessaria per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione pari a € 11.300,00, oltre a risarcire i danni da inagibilità pari a € 2.000,00, oltre alle spese di assistenza legale stragiudiziale pari a € 2.426,00 oltre a una somma ex a. 96 cpc pari almeno a € 4.000,00. A corredo del ricorso produceva in particolare i seguenti documenti: 3) Lettera 16.6.2016 sig. ; 4) Verbale assemblea 4.7.2016; 6) Verbale assemblea 6.11.2018; 8) Verbale Persona_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 3 assemblea 12.10.2021; 9) Verbale assemblea 24.5.2022; 10) Scrittura privata 14.9.2022; 12) Verbale assemblea 14.11.2022; 17) Verbale assemblea 27.7.2023.
All'udienza del 2.7.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente. CP_2
All'esito dell'udienza 26.9.2024 veniva disposta CTU, con incarico al geom. he tuttavia Per_2 non si presentava all'udienza 28.11.2024 sicché veniva sostituito con rinvio all'udienza del 22.1.2025.
Il giorno precedente tale udienza, il si costituiva con comparsa depositata il CP_2
21.1.2025 osservando che:
• la causa verteva su “fatti che si sono succeduti in quasi nove anni”, sicché occorreva verificare se i danni lamentati dal ricorrente (onerato della prova) fossero causati dalle radici del tiglio;
• tale onere non poteva essere supplito da “CTU su fatti avvenuti tanti anni prima” in quanto l'attore avrebbe dovuto chiederla ben prima;
• il Condominio aveva proposto “di dividere le spese al 50% per cento tra il condominio ed il presente attore … per evitare inutili lungaggini, ma purtroppo per la scelta dei preventivi il condominio non ha mai raggiunto il quorum necessario”;
• il “punto unico, fondamentale e preciso, ed a cui dare risposta: i danni contestati sono stati causati nella loro totalità o in che percentuale dalle radici dell'albero?”;
• inoltre l'a. 6 del regolamento condominiale (contrattuale) prevedeva che la manutenzione ordinaria e straordinaria spettasse a chi ne ha l'uso, dal che discendeva spetta all'odierno
“che ha l'uso pertinenziale di quella parte di cortile, dovere effettuare CP_2 qualsivoglia manutenzione”. Il quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
A corredo della comparsa, produceva fra l'altro la delibera del 2 luglio 2024 (cioè dello stesso giorno in cui si tenne la prima udienza) con cui l'assemblea condominiale incaricò l'amministratrice di costituirsi nel presente procedimento RG 7188/2024 Controparte_4 promosso dal , il regolamento di condominio del 1977 e una pagina dichiarata estratta dal Pt_1 regolamento interno.
All'udienza del successivo 22.1.2025, in mancanza di qualsivoglia osservazione delle parti sul quesito formulato nel provvedimento 2.10.2024, veniva dato incarico al geom. he, a CP_5 seguito di proroga, depositava la relazione definitiva il 25.6.2025. All'udienza del giorno 16/7/2025 le parti (assente il ) rassegnavano le conclusioni CP_2 come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Questa controversia dev'essere decisa sulla scorta degli accertamenti del consulente d'ufficio, la cui relazione è esente da vizi logici e appare interamente condivisibile. In particolare, nella
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 4 relazione depositata il 25.6.2025 il CTU geom. a accertato che: CP_5
• sono evidenti i danneggiamenti al muretto, ai pilastri di sostegno, al cancello carraio e alla pavimentazione prospiciente la corte condominiale,
• dalle foto satellitari del 2015 “si può nitidamente rilevare la presenza di un albero di grande chioma ed alto fusto” adiacente alla proprietà , dal che si ricava che il Pt_1 danneggiamento delle strutture murarie e della pavimentazione della corte privata è ascrivibile al tiglio in questione;
• i danneggiamenti sono infatti compatibili colla crescita dell'apparato radicale della struttura arborea di alto fusto, abbattuto nel 2016 dal;
in particolare, la crescita CP_2 delle radici ha generato nel sottosuolo smottamenti, sopralzi e cedimenti;
• il pilastro destro dell'anta del cancello risulta pericolosamente inclinato verso l'interno della proprietà ; Pt_1
• la parte destra della corte di proprietà è inagibile e non utilizzabile;
Pt_1
• l'anta destra del cancello è bloccata e non apribile sicché è precluso l'ingresso d'un furgone per carico e scarico di materiali all'interno del laboratorio;
• non sono documentate spese fin qui sostenute dal ricorrente;
• per la riparazione delle strutture è necessario demolire completamente i manufatti (giacché murature e pilastro sono compromessi) e costituire nuovi elementi strutturali per realizzare la nuova recinzione;
• a tal fine, si rende necessaria dapprima la denuncia per opere modeste e puntuali strutturali, sul portale Regionale M.U.T.A. a cura di ingegnere strutturista abilitato, e quindi anche la pratica Edilizia Comunale S.C.I.A. per demolizione e ricostruzione dei manufatti murari danneggiati;
• il prevedibile costo totale dell'intervento nel rispetto del listino delle opere edili della C.C.I.A.A di , 2° Semestre 2022, tenendo conto del computo metrico estimativo è CP_1 pari a € 15.243,00 oltre IVA, che tenendo conto della la formula di calcolo della vetustà va ridotto però a € 10.087,00;
• per completare tali opere occorrono sessanta giorni, durante i quali non sarà possibile utilizzare la corte né l'immobile collegato sino al rifacimento della parte sinistra della recinzione e dell'anta del cancello carraio (stimabile in circa venti giorni).
Risulta quindi fondata la richiesta di condannare il a pagare al ricorrente la somma CP_2 stimata dal CTU come necessaria per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione, e cioè l'importo di € 10.087, arrotondabile in € 10.100,00 (oltre IVA laddove ne sia documentalmente provato il versamento), oltre agli interessi legali da questa sentenza (data della liquidazione) al saldo.
La richiesta di condannare il a risarcire i “danni procurati per l'inagibilità della CP_2 porzione immobiliare, determinabili nella misura di almeno € 2.000,00” può essere accolta ma solo con liquidazione equitativa. Manca infatti la specifica allegazione (e prova) di quale fosse l'effettivo e concreto utilizzo della porzione parzialmente inagibile, oltre che dell'effettiva necessità del di accedervi col furgone: il ricorrente ha infatti del tutto omesso di precisare Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 5 quale sia la sua “attività lavorativa” che di tale accesso avrebbe necessità. A questo titolo possono quindi riconoscersi solo EUR 1.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo.
La domanda di condanna del Condominio “a rifondere al sig. le spese di Parte_1 assistenza legale stragiudiziale”, indicate in € 2.426,00 oltre maggiorazioni e oneri (del cui versamento non v'è peraltro prova, né v'è prova dell'emissione della corrispondente fattura), può essere accolta unicamente nella misura (già comprensiva di ogni accessorio e onere di legge) di EUR 1.300,00, ossia in misura prossima al minimo tabellare, atteso che la prestazione stragiudiziale è manifestamente e strettamente connessa a quella giudiziale, della quale non può dunque costituire integrale duplicazione.
Totalmente infondata è invece la domanda di condanna del per responsabilità CP_2 processuale aggravata ex a. 96 cpc, posto che il resistente si è costituito tardivamente e limitandosi a svolgere difese sostanzialmente di stile, che non possono certo essere qualificate come resistenza con mala fede o colpa grave, tanto più che la domanda del ricorrente non viene qui accolta per l'intero, ma solo in parte.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della sostanziale mancanza di attività processuale del e della forma semplificata del rito. CP_2
Le spese del consulente di parte devono essere rideterminate in misura prossima al compenso liquidato al CTU.
È infondata la richiesta (peraltro, formulata dal difensore del ricorrente solo all'udienza di discussione) di maggiorazione del 30% delle spese processuali in ragione della redazione degli atti
“in modalità telematica” ex a. 4, comma 1 bis, del decreto ministeriale 55/2014 (risultando evidentemente inconferente il richiamo, da parte del ricorrente, al DPR 115/2002, norma erroneamente citata sia in udienza sia nella nota spese depositata il 16.7.2025 ore 9.39). In proposito basta qui rilevare che i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso potrebbero giustificare un aumento del compenso (non già in percentuale fissa, bensì) “fino al 30 per cento” solo a condizione che la redazione “con tecniche informatiche” ne avesse reso più agevole la consultazione e la fruizione, segnatamente per quanto concerne i documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto, che nella specie non risulta concretamente possibile: i collegamenti predisposti dal ricorrente per le produzioni, infatti, consentono l'apertura degli allegati solo mediante l'utilizzo di applicazioni proprietarie, cioè diverse da quelle a sorgente aperto il cui impiego appare per contro doveroso nell'ambito della pubblica amministrazione. Sul punto, inoltre, soccorre l'orientamento espresso dal giudice di legittimità in Cass. Sez. 2, ordinanza n° 37692 pubblicata il 23.12.2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste interamente a carico del resistente.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 6
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande del ricorrente;
Parte_1
(2) per l'effetto, condanna il resistente Controparte_1
a pagare al ricorrente
[...]
l'importo di € 10.100,00 oltre IVA per ripristinare recinzione, cancello e pavimentazione, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
b) l'importo di EUR 1.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo per il danno da parziale inagibilità della porzione immobiliare in questione;
c) l'importo di EUR 1.300,00 quale compenso per assistenza stragiudiziale (già comprensivo di ogni accessorio e onere di legge); (3) condanna il resistente a rifondere le spese di lite del ricorrente, liquidate in € 260,00 per spese e € 2.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ per il compenso del consulente tecnico di parte;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico del resistente;
CP_2
(5) respinge la domanda di condanna ex a. 96 cpc.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7188 / 2024 - pag. 7