Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 712/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Italiano
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giammaria
Resistente
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
Resistente contumace
OGGETTO: mansioni superiori, differenze retributive e risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva: - di aver lavorato Parte_1
e di lavorare alle dipendenze della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore), in forza presso l'utilizzatore (in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore) presso la sede operativa in Siracusa in Viale Epipoli n. 104, supermercato “PaghiPoco”, precisamente: dal 30.11.2018 al 30.11.2019, con contratto di somministrazione a tempo determinato, inquadramento contrattuale al VII° livello del CCNL terziario commercio per l'Utilizzatore e mansione di “Aiutante commessa”; dall'01.12.2019 fino al 30.11.2022, con contratto quadro di apprendistato professionalizzante, in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento contrattuale al VII° livello del CCNL terziario commercio per l'Utilizzatore e mansione di “Apprendista addetta
1
e Intermedi operai” inquadrata al V° livello del CCNL terziario commercio per l'Utilizzatore
e con mansione di “Addetta controllo e verifica merci”; - di aver invero svolto sempre la mansione di cassiera e di aver osservato fino al dicembre 2021 i seguenti turni: turno A dalle ore 14:00 alle ore 20:00, turno B dalle ore 08:15 alle ore 13:45, turno C dalle ore 14:30 alle ore 20:30, turno D dalle ore 08:30 alle ore 14:30 fino al mese di Dicembre 2021; a partire dal gennaio 2022, turni di 25 ore alla settimana sempre su turni ed in particolare: dalle ore 08:30 alle ore 12:30; dalle ore 16:30 alle ore 20:30; dalle ore 08:30 alle ore 13:00 oppure dalle ore
16:00 alle ore 20:30; - che, a partire dal giugno 2022, a seguito di contestazione da parte della
, i turni venivano così rimodulati, seguendo le ore contrattuali (20 ore Parte_1
settimanali): dalle ore 09:30 alle ore 13:30; dalle ore 17:00 alle ore 20:30; dalle ore 18:00 alle ore 20:30 oppure dalle ore 10:00 alle ore 13.30; - di aver richiesto, in occasione della firma del “Contratto di apprendistato professionalizzante in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato – conferma servizio” del 02.12.2022, il riconoscimento della propria mansione ovvero di cassiera per l'attività lavorativa svolta sin dall'inizio del proprio rapporto lavorativo a partire dal 30.11.2018 e di aver reiterato tale richiesta, comprensiva della richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, anche con pec del 24.01.2023, rimasta priva di riscontro;
- che, a fronte della mansione di cassiera, svolta in maniera esclusiva per l'intero periodo di lavoro, aveva avuto un riconoscimento contrattuale non corrispondente all'attività lavorativa prestata e che, inoltre, dopo essere stata inquadrata come “Aiutante commessa”
(primo contratto dal 30.11.2018 al 30.11.2019), nel contratto successivo aveva subito inspiegabilmente un cambiamento in negativo ritrovandosi inquadrata come “apprendista”; - che sia la datrice di lavoro sia l'utilizzatore non avevano tenuto mai una condotta legittima nei confronti della , facendole svolgere la mansione di cassiera nonostante nelle Parte_1 condizioni contenute nella lettera di assegnazione in missione n. 204783119 all'art.
3.6 fosse previsto che “È fatto espresso divieto al Lavoratore di maneggiare denaro o di svolgere qualsiasi attività collegata a mezzi di pagamento, salvo che tale attività non rientri espressamente tra le mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo con il somministratore.”; - che la condotta tenuta dai resistenti era inadempiente anche in relazione all'erogazione della formazione della lavoratrice;
- che, infatti, non avendo mai la ricorrente svolto nessun percorso formativo mirante all'acquisizione del titolo di “addetta al controllo e verifica merci”, il contratto di apprendistato era invalido e/o nullo per nullità/invalidità del progetto di formazione sotteso, con conseguente diritto della ricorrente riconoscimento della
2 mansione di “cassiera” e relativo inquadramento di livello contrattuale secondo C.C.N.L. terziario commercio – Conf-commercio ovvero al IV livello con conseguente maturazione di differenze retributive per la mansione realmente svolta di “cassiera” e per le ore lavorate, pari a € 30.867,63 (comprensive di differenza paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzo elemento, indennità di cassa, tredicesima mensilità, lavoro domenicale e festività non godute); - di aver subito ininterrottamente, sin dall'inizio della missione presso il supermercato, un ingente danno all'immagine professionale ed alla carriera causato dall'illegittimo, arbitrario quanto discriminatorio comportamento da parte dei resistenti, i quali non avevano mai provveduto ad inquadrare correttamente la entro la Parte_1
mansione ed il livello realmente ricoperto, con conseguente pregiudizio alla progressione professionale, non potendosi avvalere di un curriculum vitae riportante un'esperienza lavorativa qualificata e molto più ricercata sul mercato del lavoro rispetto a quella di “addetta al controllo e verifica merci”, chiaramente meno gratificante sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista remunerativo;
- di aver, pertanto, diritto al risarcimento del c.d. danno alla professionalità, quantificabile (secondo pacifica giurisprudenza di legittimità), per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata, in € 28.096,74
(ovvero paga base x 36 mesi).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “ritenere e dichiarare nullo e/o invalido il progetto di formazione”; 2) “conseguentemente, riconoscere e dichiarare in favore della sig.ra , (…), la mansione di “cassiera” Parte_1 inquadrata al livello IV del CCNL Terziario - Commercio sin dal 01.12.2019”; 3) “ritenere e dichiarare dovute le competenze maturate e non corrisposte pari alla complessiva somma di €
30.867,63 o in quella maggiore o minore che si riterrà equa o provata anche a mezzo di
C.T.U.”; 4) “condannare, in via solidale, le resistenti società in persona del Controparte_1 proprio rappresentante legale p.t., (…) e la società in Controparte_2 persona del proprio rappresentante legale p.t., (…) al pagamento in favore della sig.ra
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito/subendo per l'effetto dell'illegittima Parte_1
condotta tenuta, da liquidarsi nella somma di € 28.096,74 o in quella maggiore o minore ritenuta secondo giustizia”; 5) “conseguentemente condannare, in via solidale, le resistenti società in persona del proprio rappresentante legale p.t., (…) e la società Controparte_1
in persona del proprio rappresentante legale p.t., (…), al Controparte_2
pagamento delle suddette retribuzioni, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo oltre al pagamento del risarcimento del danno come meglio ut supra descritto”.
3 Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, deducendo: - che, nel novembre 2018, la si era rivolta alla al fine di avvalersi dello strumento Controparte_2 CP_1 della somministrazione a termine, per l'invio in missione di un lavoratore con la qualifica di operaio e mansioni di aiutante commessa, inquadrata nel VII livello del CCNL Commercio dalla medesima adottato e che, in virtù di tale decisione, stipulava con quest'ultima un contratto di somministrazione di lavoro a termine per il periodo dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019, nel quale venivano inserite le informazioni richieste dalla legge per tale tipologia contrattuale, secondo le informazioni riferite dalla società utilizzatrice, così per il numero dei lavoratori richiesti, la durata, la sede di lavoro, l'orario di lavoro, le mansioni ed il livello e ciò sulla base della scheda di somministrazione sottoscritta proprio dalla utilizzatrice;
- che la in esecuzione degli impegni contrattuali assunti con la società CP_1
utilizzatrice, aveva conseguentemente stipulato con parte ricorrente il corrispondente contratto scritto per prestazione di lavoro in somministrazione a termine in favore della utilizzatrice, indicando gli stessi elementi dei contratti conclusi con la stessa;
- che, alla scadenza naturale del contratto, le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale in virtù del quale la lavoratrice rinunciava a qualsivoglia pretesa nei confronti delle resistenti comunque connessa e/o collegata al rapporto i lavoro intercorso e sottoscrivevano un contratto quadro di apprendistato professionalizzante in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2022, per lo svolgimento della mansione di apprendista addetta al controllo e verifica merci ed il successivo conseguimento, a decorrere dal 1° dicembre 2022, della qualifica di addetta controllo e verifica merci, con inquadramento nel livello V del CCNL Commercio;
- che la una volta inviato in missione il CP_1
lavoratore con contratti contenenti l'indicazione delle mansioni e del livello riferito dall'utilizzatrice, provvedeva poi ad elaborare le busta paga ed a retribuire conseguentemente i lavoratori sulla base delle pattuizioni contrattuali e delle ore di presenza di volta in volta comunicate dall'utilizzatrice e che, dunque, in assenza di diverse indicazioni in tal senso (né in ordine a diverse rivendicazioni del lavoratore) da parte dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni, ovvero la , di certo non avrebbe potuto provvedere a Controparte_2
modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative alla parte ricorrente;
- di aver dato piena ed integrale esecuzione agli obblighi contrattuali sulla medesima gravanti, tanto nei confronti della società utilizzatrice quanto nei confronti del lavoratore e che, quindi, di null'altro poteva essere chiamata a rispondere.
4 Tanto premesso, deduceva nel merito: - che il comma 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015 impone la responsabilità solidale, tra utilizzatore e somministratore, nell'ipotesi di inadempienze nell'erogazione dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti al personale somministrato, mentre invece, qualora le informazioni in merito al trattamento economico e normativo risultino imprecise, inducendo in errore il somministratore (che deve effettuare il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché versare la contribuzione previdenziale) la responsabilità finale ricade sull'utilizzatore per i differenziali omessi;
- che lo stesso contratto di somministrazione prevedeva che “Il lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse da quelle in cui il presente contratto fa riferimento e/o comunque non coerenti con quanto previsto nel piano formativo individuale e con lo spirito e le finalità proprie del contratto di apprendistato” e che, dunque, avendo la resistente retribuito la ricorrente in considerazione delle ore lavorative comunicate dalla utilizzatrice, nessuna responsabilità, neanche in via solidale, poteva addebitarsi per le doglianze (maggior orario e mansioni superiori) della ricorrente alla - che, anzi, al di fuori delle pattuizioni, in CP_1
assenza di diverse comunicazioni, la non poteva nemmeno essere individuata CP_1
quale legittimata passiva alla domanda del ricorrente, in quanto l'unico destinatario della prestazione lavorativa era l'utilizzatore; - che, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della formulava espressa domanda di manleva per il recupero dalla CP_1
utilizzatrice delle somme da corrispondere alla ricorrente;
- che, in ogni caso, con espresso riferimento al richiesto superiore inquadramento contrattuale, controparte, in palese violazione del principio dell'onere di allegazione e probatorio, aveva omesso di indicare in che cosa fossero consistite concretamente quelle mansioni per le quali richiedeva il livello superiore, cosi come aveva omesso di specificamente indicare e analizzare la normativa contrattual collettiva cui si riferiva omettendo, inoltre, il confronto tra la normativa e le mansioni effettivamente svolte;
- che, avendo la ricorrente dedotto un maggior orario lavorativo, anche domenicale, avrebbe dovuto allegare e provare la quantità/qualità di lavoro straordinario svolto, motivando adeguatamente anche la quantificazione dello stesso e la pretesa nei confronti di mentre, invece, la ricorrente si era limitata ad asserire, CP_1
peraltro del tutto genericamente, di aver svolto prestazioni lavorative straordinarie e di aver diritto al pagamento delle stesse dalla (o dalla utilizzatrice); - che contestava, in CP_1
ogni caso, i conteggi avversari dalla cui lettura non era dato comprendere con quali criteri essi fossero stati elaborati, impedendo di fatto alla resistente di difendersi adeguatamente sul punto.
5 La (in persona del legale rappresentante pro tempore), Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio, mediante notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec del 21.03.2023, non si costituiva in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente delle superiori mansioni di “cassiera” in luogo delle mansioni previste dai contratti di lavoro, stipulati alle dipendenze della con somministrazione in Controparte_1 favore della presso il punto vendita Paghi Poco di Siracusa, Controparte_2
essendo la stessa stata inquadrata, dal 30.11.2018 al 30.11.2019, al VII° livello del CCNL terziario commercio per l'Utilizzatore e mansione di “Aiutante commessa”, dall'01.12.2019 fino al 30.11.2022, con contratto quadro di apprendistato professionalizzante inquadrata al
VII° livello del CCNL terziario commercio e mansione di “Apprendista addetta al controllo e verifica merci” e dall'01.12.2022 fino alla data del ricorso, con contratto quadro, in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trasformato, con la qualifica di “Operai e
Intermedi operai” inquadrata al V° livello del CCNL terziario commercio e con mansione di
“Addetta controllo e verifica merci”, avendo la ricorrente, altresì, eccepito la nullità/invalidità
6 del contratto di apprendistato per inesistenza/nullità del progetto di formazione ivi previsto, nonché l'osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello previsto dai vari contratti, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate in ragione dell'effettiva attività lavorativa svolta, oltre che il diritto al risarcimento del danno professionale consistente nella mancata possibilità di spendere nel curriculum vitae la qualifica effettivamente svolta.
Ciò posto, giova osservare che il lavoratore che agisca in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive deve specificamente provare l'effettivo svolgimento in concreto di mansioni corrispondenti alla qualifica invocata.
Il diritto all'inquadramento superiore ed al corrispondente trattamento retributivo sorge, infatti, in favore del ricorrente adibito a mansioni superiori rispetto a quelle previste all'atto dell'assunzione, tuttavia, il lavoratore deve indicare e provare, in modo chiaro e puntuale, le superiori mansioni che abbia concretamente svolto e delle quali chiede l'accertamento (v.
Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12092/2004; Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 8025/2003).
In particolare, nei giudizi volti al riconoscimento della qualifica superiore, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, incombe sul lavoratore, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio,
l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (Cass. civ., sez. Lavoro, n. 15406/09).
Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, quindi, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass n. 8025 del 21.05.2003).
In tali fattispecie, il giudice deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Civ.. Sez. Lavoro, sent. n. 28284/2009; Cass. Civ. n.
26234/2008).
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha genericamente dedotto di aver svolto, sin dall'inizio della missione in favore della presso il Controparte_2
7 supermercato Paghi Poco di Siracusa, mansioni di cassiera, superiori rispetto a quelle previste dai vari contratti con l'utilizzatrice, senza fornire precise indicazioni delle attività effettivamente né ancora dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa.
Tuttavia, la resistente somministratrice, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva
(che verrà esaminata nel prosieguo), non ha contestato in modo puntuale e specifico l'asserito svolgimento dell'attività di cassiera, né ha contestato in modo puntuale e specifico l'asserita nullità del contratto di apprendistato per inesistenza del progetto di formazione, dichiarandosi del tutto estranea a tali circostanze, nonché limitandosi a contestare la mancata allegazione e prova sia in ordine alle mansioni svolte per le quali la ricorrente ha richiesto il livello superiore, sia in ordine alla quantità/qualità del lavoro asseritamente svolto.
Invero, sebbene la ricorrente si sia limitata a dedurre genericamente lo svolgimento esclusivo delle mansioni di cassiera, la tipicità della mansione non richiede un particolare approfondimento di quelli che sono i compiti a cui la stessa era assegnata;
inoltre, dalla prova testimoniale sono emersi specifici elementi idonei a supportare la pretesa della ricorrente, atteso che i testi escussi di parte ricorrente ( e ) hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato sia lo svolgimento dell'attività di cassiera, sia lo svolgimento di turni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale.
In particolare, il teste , ex dipendente della Testimone_1 Controparte_2
e collega della , presso il supermercato “Paghi Poco”, da fine 2018 fino a maggio Parte_1
2023, ha esposto che “Si, è vero che dal 01/12/2019 la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso il supermercato 'PaghiPoco', in Siracusa nel Viale Epipoli n. 104, svolgendo esclusivamente l'attività di cassiera” e che “Io posso confermare che è Vero la sig.ra ha svolto l'attività di cassiera presso il supermercato 'PaghiPoco' in Parte_1
Siracusa nel Viale Epipoli n. 104 almeno fino alla data in cui io stesso vi ho lavorato, maggio
2023”.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ex dipendente della Testimone_2 [...]
con mansioni di salumiere, e collega della presso il Controparte_2 Parte_1 supermercato 'Paghi Poco', dal dicembre 2018 a settembre 2022, sentito a prova diretta sugli articolati 1, 2, 3, 4, e 5 del ricorso introduttivo, ha confermato tutte le circostanze ivi riportate, precisando, in merito alle mansioni di cassiera svolte dalla ricorrente, che “…posso confermare almeno fino al settembre 2022, data in cui mi sono dimesso” e, in merito alla conferma dei turni eccedenti l'orario lavorativo osservati dalla , che “Conosco la Parte_1
circostanza perché io lavoravo anche per più ore. Ero fulltime facevo 40 ore settimanali sulla carta ma di fatto 45 ore settimanali, nell'ultimo periodo cioè dal 2020 in poi”.
8 Ciò posto, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che la ricorrente ha, sin dall'inizio, svolto mansioni di cassiera (in luogo delle mansioni previste nei diversi contratti di lavoro e precisamente di “Aiutante commessa”, “Apprendista addetta al controllo e verifica merci” e di
“Addetta controllo e verifica merci”), nonché turni eccedenti le 25 ore settimanali da contratto, dall'01.12.2019 sino al 31.12.2021, ed essendo stato altresì accertato (in quanto nessuna specifica contestazione, né prova in senso contrario, è pervenuta dalla CP_1 né da parte dell'utilizzatrice contumace), posto altresì che il progetto di formazione
[...]
sotteso al contratto di apprendistato è stato definito inesistente dalla ricorrente e che, anche in questo caso, nessuna prova contraria è stata fornita dalle resistenti, la domanda di riconoscimento delle superiori mansioni di “cassiera” è fondata e deve essere accolta, con conseguente inquadramento della al livello IV del CCNL Terziario sin Parte_1 dall'01.12.2019 e fino alla data di cessazione della missione avvenuta in data 31.12.2023
(come da comunicazione della del 29.12.2023, prodotta dalla ricorrente con le note CP_1
autorizzate del 12.02.2024) e diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del superiore riconoscimento.
Quanto al soggetto obbligato al pagamento di tali differenze retributive, la ha CP_1
sollevato eccezione di propria carenza di legittimazione passiva in merito alle pretese economiche della ricorrente, ritenendo inesistente la solidarietà tra somministratore e utilizzatore, soprattutto ove tali differenze derivino da circostanze non comunicate da parte dell'utilizzatore.
In tema di trattamento economico spettante al personale assoggettato al regime della somministrazione, l'art. 23 del d.lgs. 276/03 prevede che “
3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. (…) 6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori”.
Deve altresì rilevarsi che, nelle condizioni generali dei contratti di somministrazione stipulati tra la e la utilizzatrice (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione), è Controparte_1 espressamente previsto che “3. si obbliga a pagare direttamente al Lavoratore CP_1
quanto dovuto a titolo di trattamento economico sulla base delle informazioni ricevute
9 dall'Utilizzatore, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 35, c.
2 D.Lgs. 81/2015) ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, c.1 del D.Lgs. 276/2003.
Conseguentemente si impegna a tenere indenne l'Utilizzatore da qualsivoglia CP_1
rivendicazione relativa al mancato corretto adempimento degli obblighi sora richiamati, con la sola esclusione di quelle riconducibili ad una incompleta o tardiva comunicazione da parte dell'utilizzatore, (…).
5. L' si impegna a comunicare a l'orario Parte_2 Controparte_1
settimanale aziendale ed ogni altro elemento utile ai fini del calcolo del trattamento retributivo di cui all'art. 30 del ccnl per la categoria delle agenzie per il lavoro del
27/02/2014, i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai dipendenti diretti che svolgono le medesime mansioni (art. 33, c. 2, D. lgs.
81/2015), nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto;
in particolare, si obbliga a comunicare: eventuali superminimi collettivi, premi di produzione o risultato previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, eventuali le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 35, c. 3, D. lgs.
81/2015), nonché per la maturazione degli scatti di anzianità.
6. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati.
L'informazione dovrà essere comunicata dall'Utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che sarà tenuta a sostenere per effetto e a causa Controparte_1
della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'Utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. (…).
7.Il Lavoratore non può essere adibito a mansioni superiori a quella cui il presente contratto fa riferimento senza che l'Utilizzatore ne dia preventiva comunicazione scritta a con copia al CP_1
Lavoratore. In difetto l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al Lavoratore”.
L'agenzia di somministrazione riveste, quindi, il ruolo formale di datore di lavoro del lavoratore somministrato e, dunque, obbligato in via principale (l'utilizzatrice è obbligata in solido con il somministratore, salvo diritto di rivalsa) in ordine al pagamento delle spettanze retributive e contributive scaturenti dal rapporto di lavoro, nell'ambito della prestazione lavorativa concordata nel contratto di somministrazione, il quale deve contenere l'indicazione puntuale della prestazione concordata e, quindi, delle mansioni, del luogo, dell'orario ed del trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative.
10 Nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzatrice adibisca, invece, il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, o richieda l'espletamento di un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattuale, la stessa deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo e, in caso di inadempienza, l'utilizzatrice stessa dovrà rispondere in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore.
Nella fattispecie odierna, la ha provato documentalmente di aver ottemperato CP_1
correttamente al versamento della retribuzione e della contribuzione della ricorrente, la quale tra l'altro non ha lamentato il mancato pagamento della retribuzione e dei contributi, bensì di aver diritto al pagamento di differenze retributive in ragione della mansione superiore di cassiera, svolta in difformità dalle previsioni contrattuali e in contrasto con le condizioni generali di somministrazione, al cui punto 21 è espressamente previsto che “Il Lavoratore non è autorizzato a maneggiare denaro, né può essere assegnato ad attività collegate a mezzi di pagamento, salvo che tali attività non rientrino espressamente nelle mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo in forma scritta con . Controparte_1
Sul punto la disconoscendo ogni inadempimento a suo carico, ha dichiarato Controparte_1
di non aver avuto alcuna comunicazione (come previsto dal punto 7 delle condizioni generali di somministrazione) in ordine al mutamento di orario o di mansione e di aver quindi, correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
La non costituendosi in giudizio, non ha contestato le pretese Controparte_2 della ricorrente né ha contestato l'eccezione sollevata dalla somministratrice dando, eventualmente, prova dell'esistenza di dichiarazioni che avrebbero comportato una corresponsabilità della tuttavia la ricorrente ha provato documentalmente Controparte_1 che, in occasione della firma del “Contratto di apprendistato professionalizzante in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato – conferma servizio” del 02.12.2022, aveva richiesto il riconoscimento della propria mansione ovvero di cassiera in quanto “per tutto il tempo di apprendistato, la sig.ra ha prestato e presta a tutt'oggi la Parte_1 propria attività professionale come 'cassiera' in favore dei Parte_3
R. e, pertanto, chiede il riconoscimento della predetta mansione con data
[...] retroattiva” e di aver reiterato tale richiesta, anche con pec del 24.01.2023, diffidando l'agenzia somministratrice e l'utilizzatrice a “provvedere immediatamente con la regolarizzazione del contratto di lavoro n. 103263160, riconoscendo sia la mansione di
'cassiera' che il IV livello e con il pagamento del credito maturato dalla mia assistita nei
Vostri confronti a titolo di differenza retributiva”, sottolineando ancora una volta che “la mia
11 assistita svolge sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro con la società CP_1 dal 30/11/2018 fino ad oggi, la mansione di 'cassiera' presso l'utilizzatore,
e non quanto contrattualmente previsto ovvero Controparte_2
'Apprendista addetta al controllo e verifica merci' di . Parte_4 Parte_5
Ciò posto, giova ribadire che, ove l'azienda utilizzatrice adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, la stessa deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo, pena la responsabilità in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
Tuttavia, nella fattispecie odierna, la avendo ricevuto da parte della Controparte_1
lavoratrice somministrata la comunicazione di adibizioni a mansioni superiori presso l'utilizzatrice (e, dunque, della violazione del contratto di somministrazione), per non incorrere in corresponsabilità nei confronti della lavoratrice, avrebbe dovuto attivarsi comunicando a sua volta alla la circostanza lamentata dalla Controparte_2
lavoratrice e chiedendo il riconoscimento economico e normativo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Difatti, lo svolgimento non concordato e non comunicato (da parte dell'utilizzatrice) della a mansioni di cassiera (in luogo delle mansioni contrattuali di “aiuto commessa”, Parte_1
“apprendista addetta al controllo e verifica merci” e, da ultimo, di “addetta al controllo e verifica merci”), configura una doppia violazione del contratto di somministrazione: la prima relativa al divieto di svolgimento di mansioni superiori previsto dal punto 7 (oltre che dal l'art. 23 del d.lgs. 276/03) “Il Lavoratore non può essere adibito a mansioni superiori a quella cui il presente contratto fa riferimento senza che l'Utilizzatore ne dia preventiva comunicazione scritta a con copia al Lavoratore” e la seconda proprio CP_1 relativa alla mansione di cassiera, essendo previsto al punto 21 che “Il Lavoratore non è autorizzato a maneggiare denaro, né può essere assegnato ad attività collegate a mezzi di pagamento, salvo che tali attività non rientrino espressamente nelle mansioni di assegnazione
o salvo diverso accordo preventivo in forma scritta con . Controparte_1
Orbene, non avendo la agito ai fini della tutela (richiesta) della lavoratrice, Controparte_1
l'eccezione di propria carenza di legittimazione, nonché di manleva nei confronti della
è infondata e deve essere rigettata, essendo la Controparte_2 somministratrice incorsa, anch'essa, in un inadempimento contrattuale.
12 Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, va accolta la domanda avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive, con riconoscimento in favore della ricorrente, a far data dall'01.12.2019 (essendo il precedente periodo oggetto di rinuncia in sede di conciliazione sindacale), delle mansioni superiori di cassiera con inquadramento al livello IV del CCNL
Terziario e, per l'effetto, la (in persona del legale rappresentante pro tempore) Controparte_1
e la contumace (in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore) devono essere condannate, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'effettiva mansione svolta, come quantificate dalla ricorrente per mezzo di relazione tecnica di parte con conteggi analitici e dettagliati – conteggi non contestati in modo puntuale e specifico dalla resistente costituita e, dunque, condivisibili dal
Giudicante – , nella misura pari a € 30.867,63, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno alla professionalità, solo genericamente dedotto e non provato, non potendosi riconoscere quale danno risarcibile la semplice non spendibilità della qualifica di “cassiera” nel curriculum vitae.
Le spese seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come da dispositivo in ragione della peculiarità della vicenda, del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità del progetto di formazione professionale sotteso al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in somministrazione tra la ricorrente, la CP_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore) e la
[...] Controparte_2
(in persona del legale rappresentante pro tempore) in data 29.11.2019, dichiara il diritto di al riconoscimento della qualifica superiore per lo svolgimento delle Parte_1
mansioni di cassiera, in luogo di quella contrattualizzata, con inquadramento a far data dall'01.12.2019 nel livello IV del CCNL Commercio e Terziario;
2) per l'effetto, condanna la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) e la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore) al pagamento, in via solidale, in favore di delle differenze Parte_1 retributive dalla stessa maturate in ragione del superiore riconoscimento, pari a € 30.867,63, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
13 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno alla professionalità proposta dalla ricorrente;
4) condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) e la Controparte_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore) alla Controparte_2
refusione, in via solidale, delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 27.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
14