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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 340/2023 promossa con ricorso in appello 07/06/2023
da
Pt_1
(avv. MELOGRANI MARIA)
contro
CP_1
(avv. SPATA EMANUELE)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Padova – sezione lavoro,
IN PUNTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
D I S P O S I T I V O
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, a tale titolo liquidando la somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 340/2023 promossa con ricorso in appello 07/06/2023
da
Pt_1
(avv. MELOGRANI MARIA)
contro
CP_1
(avv. SPATA EMANUELE)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Padova – sezione lavoro,
IN PUNTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
D I S P O S I T I V O
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, a tale titolo liquidando la somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente