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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2493/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. E. Annovi e A. Gelosa CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Gavioli
in punto a: vendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3/12/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 1/2/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 21/2/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa revoca dell'ordinanza resa in data 14 febbraio 2024, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa
In via principale:
- accertare e dichiarare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto non sono dovute per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto e conseguentemente revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione della somma pagate da pari ad euro 103.312,55 in esecuzione della Parte_1 provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'avvenuto pagamento al saldo;
In via riconvenzionale:
- accertare gli inadempimenti posti in essere da n relazione alle Controparte_1 forniture di n. 99 trasformatori destinati alle centrali solari cilene denominate “Sol de Lila” e
“Campo del Sol” (in seguito “Guanchoi”) e, conseguentemente dire tenuta e condannare a rimborsare/risarcire ad la richiamata Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- per effetto dei gravi vizi e difetti dei trasformatori ridurre il prezzo della fornitura nella misura del 5% e quindi di euro 201.134,00 o della diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente dire tenuta e condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire ad tale importo;
Parte_1
- le somme dovranno essere maggiorate degli interessi dovuti dal fatto al soddisfo e dalla rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.
In via istruttoria Si chiede, inoltre, l'ammissione di tutte le prove formulate in 2^ e 3^ memoria ex art. 183 comma 6° c,p,c, e segnatamente l'ammissione della CTU come richiesta”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, anche ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c. (con riferimento ai capitoli di prova per testi dedotti da controparte in Atto di Citazione), Voglia il Tribunale adito così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere l'opposizione svolta da perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi partitamente descritti in atti e, per l'effetto, confermarsi il suddetto Decreto Ingiuntivo;
- respingersi la domanda riconvenzionale di controparte siccome anch'essa totalmente destituita di fondamento. Emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono. Con riserva di formulare specifici capitoli di prova e dedurre e chiedere l'ammissione di eventuali ulteriori mezzi di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre agli accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Sempre preliminarmente, in rito, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tardive.
Unitamente al deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, infatti, parte attrice ha effettuato -per la precisione il giorno precedente l'udienza- produzioni documentali, e quindi all'udienza di precisazione conclusioni del 3/12/24 parta convenuta ha eccepito l'irritualità del foglio depositato da parte attrice -in quanto
2 integrante una vera e propria memoria e non solo un foglio di precisazione delle conclusioni- e soprattutto si sono opposte al deposito di documenti, effettuato con detto foglio.
Stante la immediata opposizione di parte convenuta, sollevata con la prima difesa utile e immediatamente in udienza il giorno successivo, e la indiscussa tardività delle produzioni documentali in sede di precisazione delle conclusioni, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e
l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, Trib.
Modena-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Nonostante le reciproche opposizioni, può essere, invece, autorizzato il deposito dei rispettivi fogli -o “preverbali”- di precisazione delle conclusioni che, benché non ne sia stata debitamente chiesta preventiva autorizzazione, contengono solo la precisazione delle conclusioni senza ulteriori, inammissibili deduzioni, a parte quelle di parte convenuta sulla inammissibilità delle produzioni documentali di parte attrice, di cui si è appena detto, deduzioni necessitate alle quali ha dato causa, appunto, la condotta processuale attorea.
4. Con il ricorso monitorio (decreto n. 521/2023 del 21.02.2023) il creditore odierno convenuto ha chiesto alla il pagamento di € 93.480,00 per il saldo di Parte_1
una fattura -n. VI042000033 del 29.4.2022- relativa alla fornitura di due
Trasformatori trifase (33/2x 0,8 kw.).
Con l'atto di citazione in opposizione la chiede il rigetto delle Parte_1
domande avanzate nei suoi confronti, eccepisce gravi vizi e difetti di alcuni trasformatori e domanda, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni da inadempimento, che quantifica nella somma di € 2.000.000,00 o, in via subordinata, la riduzione del prezzo della fornitura nella misura del 5% e quindi di € 201.134,00.
A fondamento della promossa opposizione, la società attrice ha eccepito la sospensione dei pagamenti a causa dell'insorgenza di vizi e gravi problemi di
3 malfunzionamento di alcuni macchinari acquistati, acuiti poi dalla negata assistenza di parte convenuta nella gestione dei problemi segnalati, in palese violazione degli obblighi contrattuali assunti, della serietà commerciale della venditrice e della buona fede contrattuale;
parte opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha contestato gli assunti avversari in quanto fondati su una ricostruzione fattuale palesemente arbitraria, inveritiera e strumentale.
5. Con l'ordinanza in data 20/10/2023, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato -tra l'altro- osservato che:
<<- parte opponente non ha contestato il titolo né il credito asseritamente dovuto a er la fornitura eseguita;
CP_1
- il controcredito risarcitorio azionato, in questa sede, allo stato, si basa su allegazioni confutate da parte opposta sulla base: i) del tipo di fornitura pattuita (c.d. fornitura ex works o “franco fabbrica” che libera il venditore dall'obbligo di garantire l'assistenza in loco, avendo questi il compito solo di mettere a disposizione dell'acquirente i beni nel luogo concordato, muniti dei documenti necessari per il trasporto e l'esportazione); ii) della mancata previsione, negli ordinativi conclusi, della garanzia assicurativa post vendita per guasto macchine, esclusa per espressa volontà della società opponente;
iii) dell'erroneo richiamo di parte opponente a specifiche tecniche
(ANSI/IEEE), proprie del Nord America, non applicabili ai contratti intercorsi tra le parti, soggetti alla diversa normativa IEC - non richiedente l'osservanza di alcun valore “tan delta” - come comprovato dalle Dichiarazioni di Conformità dei
Trasformatori prodotti in atti (doc. 11 opposta);
- è pacifico e incontestato che gli asseriti problemi di malfunzionamento, denunciati dall'opponente, non hanno riguardato i trasformatori trifase modello 6600 KVA – 33
KV/800 V – 50HZ in olio con conservatore, ad oggetto della fattura qui azionata>>.
L'istruttoria svolta non ha sostanzialmente modificato le valutazioni espresse in detta ordinanza, in particolare per quanto concerne la sussistenza dell'allegato controcredito risarcitorio. Gli aspetti salienti sono, in sintesi, i seguenti.
L'opponente ha riconosciuto, fin dall'atto introduttivo del giudizio, il debito relativo alla somma richiesta, per il mancato pagamento del prezzo, che ha
4 giustificato allegando di avere acquistato anche altri trasformatori, tutti destinati a due centrali elettriche situate in Cile, su alcuni dei quali erano stati riscontrati malfunzionamenti, da imputarsi ad un valore eccessivo dello stato dell'olio, vizi che conducono a una minor vita operativa dei macchinari.
Il creditore convenuto opposto ha effettuato produzioni documentali idonee a dimostrare: che tutti i trasformatori forniti erano stato collaudati, con esito positivo;
che la fornitura era avvenuta con vendita “ex works”, ossia “franco fabbrica”, mediante la presa in carico dei macchinari da parte dell'acquirente che li ha ritirati funzionanti presso lo stabilimento di Modena del venditore;
che non erano stati rimontati gli essiccatori (che evitano il formarsi di umidità all'interno dei macchinari) una volta terminate le operazioni di trasporto;
che l'esplosione del trasformatore della era avvenuta a causa di sovratensioni esterne al trasformatore, Parte_2
circostanza confermata dalla stessa opponente e da che i Controparte_2
trasformatori erano stati ordinati secondo le norme internazionali IEC, che non prevedono alcun limite al c.d. tan delta test;
che, in ogni caso, valori anomali, se ed in quanto realmente esistenti e correttamente misurati, denotano l'assenza di manutenzione;
che l'esecuzione di interventi sui trasformatori era avvenuto in assenza di contraddittorio con la convenuta opposta.
6. Sulla base delle esposte risultanze documentali, in istruttoria sono state respinte due richieste di accertamento tecnico preventivo per l'accertamento di vizi e difetti dei macchinari, con la motivazione, da ribadire in questa sede, che “… la domanda cautelare, qui formulata, risulta, nella specie, connotata da profili di genericità e indeterminatezza, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad un'indagine esplorativa dal momento che la società ricorrente non soltanto ha omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie ma ha omesso altresì di identificare compiutamente il tipo di vizi e di difetti da imputarsi alla resistente, limitandosi a richiedere in maniera del tutto vaga una loro CP_3 valutazione anche in punto di interventi da effettuarsi per la loro eliminazione” (cfr. ordinanza di rigetto del ricorso per ATP del 5.2.2024).
5 L'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è, invece, inammissibile. Al riguardo, con l'ordinanza in data
14/2/2024 era stato precisato che: <la prova per interrogatorio e per testi, chiesta da parte attrice opponente, sia inammissibile e irrilevante con riguardo a tutti i capitoli di prova formulati in quanto esplorativi (cap. 9-10-13-16-18), generici (cap.
3-4-10-14-15-17-20-23-24-25-26-27-28-29-31-32), negativi (cap. 8-12), valutativi
(cap. 3-9-11-12-13-16-18-22-25-26-27-28-29-31), inconferenti (cap. 5-6-7-15-20-21-
22-23-30), non contestati (cap. 1) e suscettibili di prova documentale (cap. 2-19-
20)>>; di tale ordinanza parte attrice ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 177 C.p.c. con istanza in data 11/3/234, rigettata con decreto in data 15/3/24.
Al riguardo va rilevato quanto segue: il terzo capitolo è il seguente: “Vero che
dopo l'effettuazione di opportune verifiche, ha imputato Controparte_2
l'esplosione del trasformatore seriale F4700 ad un corto circuito verificatosi nel trasformatore stesso?”; detto capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “valutativo”; diversamente da quanto ritiene parte attrice, non può dirsi che “Trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio”; nella formulazione utilizzata, la deposizione del teste implica necessariamente un giudizio, anche se riferibile a con risultati orientati e suggestivi, ben CP_2 diversamente da una formulazione aperta (del tipo: “Dica il teste se a seguito di verifiche è stata dichiarata una causa dell'esplosione”, con i necessari corollari successivi: “Da chi e a chi?” e “Le parti hanno concordato su tale analisi?”); il quarto capitolo recita: “Vero che , tramite i suoi tecnici ing. e Pt_1 Persona_1 [...]
, ha richiesto ripetutamente, dall'inizio dell'appalto ad oggi, ad CP_4
di inviare un tecnico in Cile per eseguire i necessari Controparte_1 accertamenti sul trasformatore esploso?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”; parte attrice “non concorda” con tale valutazione, allegando che la circostanza risulta dai documenti di causa;
in tal modo il capitolo diviene superfluo, e inammissibile in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quinto capitolo recita: “Vero che, a seguito dell'esplosione del trasformatore in questione, ha ordinato ad l'esecuzione Controparte_2 Pt_1
di test approfonditi sui trasformatori forniti dalla ordinando in particolare il CP_1
6 c.d. “tan delta” test al fine di verificare la qualità dell'olio dielettrico ed il corretto isolamento del trasformatore?” il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“inconferente”, giudizio contestato da parte attrice, che allega anche che il capitolo
“ripercorre esattamente il contenuto del documento n. 16”; a parte che, in tal modo, anche questo capitolo diviene superfluo, e inammissibile in quanto asseritamente oggetto di prova documentale, in realtà il capitolo è inconferente in quanto l'effettuazione di esami disposti da un terzo estraneo al giudizio in assenza di contraddittorio tecnico rende irrilevanti le valutazioni d'ordine tecnico effettuate;
il sesto capitolo recita: ”Vero che la decisione di è stata comunicata Controparte_2
da a con mail 4 agosto 2022, con ulteriore richiesta di invio di un Pt_1 CP_1
tecnico della a supporto delle attività di verifica ed approfondimento ed ai fini CP_1 della messa in funzione dei trasformatori?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché espressamente ed asseritamente oggetto di prova documentale;
il settimo capitolo recita: “Vero che ha negato l'invio di un tecnico affermando fossero tutti Controparte_1 impegnati in altre attività?”; anche il capitolo in questione è stato considerato inammissibile in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché formulato in modo negativo;
al riguardo va rilevato che è vero che, in assoluto, non sussiste il divieto di provare un fatto negativo, ma nella formulazione utilizzata la domanda è inammissibile perché volta suggestivamente a escludere la circostanza, ben diversamente da una formulazione aperta (del tipo: “Dica il teste se ha Controparte_1 disposto l'invio di un tecnico” e, in caso di risposta negativa: “Dica il teste se abbia motivato il mancato invio”); l'ottavo capitolo Controparte_1 CP_1 recita: “Vero che la prova di fattore di potenza “tan delta” è stata eseguita secondo la metodologia indicata nella norma IEEE 62 la quale, con riferimento a trasformatori nuovi, prevede, quale dato conforme, un valore di fattore di potenza non superiore allo 0,5%?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“negativo”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché formulato in modo da contenere giudizi e valutazioni d'ordine
7 tecnico insuscettibili di essere oggetto di prova testimoniale;
il nono capitolo recita:
“Vero che sono stati testati 36 trasformatori a Guanchoi?”; esso è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice dissente rilevando che trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio;
il capitolo è necessariamente collegato al successivo decimo capitolo, che il seguente: “Dica il teste, in relazione ai 2 capitoli precedenti, se i 36 trasformatori testati hanno evidenziato valori conformi, ovvero un fattore di potenza non superiore allo 0,5%”, capitolo anche questo considerato inammissibile in quanto generico e valutativo;
nel complesso, quindi, la richiesta sui risultati dei test, consiste in una domanda sulla “conformità” dei valori risultati dai test medesimi, di indiscutibile contenuto valutativo, il che rende entrambi i capitoli inammissibili;
l'undicesimo capitolo recita: “Vero che Enel Green Power S.p.a, senza liberare Parte_1
dalla garanzia di legge, ha provvisoriamente ritenuto accettabili quei trasformatori con risultati pari all'1,5 – 1,6%, mentre ha bloccato la messa in servizio di 9 trasformatori (su 36) evidenzianti un “tan delta” superiore al 5%?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “valutativo” , valutazione sulla quale parte attrice dissente rilevando che trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio, ma in realtà il capitolo contiene un inammissibile giudizio d'ordine giuridico sulla liberazione dalla garanzia, insuscettibile di essere oggetto di prova testimoniale;
il dodicesimo capitolo recita: “Vero che ad agosto 2022 un ulteriore trasformatore della serie ha evidenziato anomalie consistenti in una concentrazione inconsueta di idrogeno, etano e metano ed ne ha bloccato Controparte_2
l'attività?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “negativo” e
“valutativo” , valutazione sulla quale parte attrice dissente, aggiungendo che il capitolo “ ripercorre esattamente il contenuto del documento n. 26 prodotto dalla attrice opponente”; a parte che quest'ultima affermazione rende il capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale, resta il fatto che la formulazione utilizzata, specie nel riferimento al concetto di “concentrazione inconsueta” risulta irrimediabilmente valutativo, ed avrebbe richiesto una ben diversa formulazione aperta (del tipo: “dica il teste quale concentrazione sia emersa, etc..”); il tredicesimo capitolo recita: “Vero che ha richiesto, ancora una Pt_1
8 volta, l'assistenza di in relazione al trasformatore esploso di cui al precedente CP_1 capitolo?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e
“valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 26, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quattordicesimo capitolo recita: “Vero che ha richiesto di ispezionare il trasformatore viziato CP_1 chiedendone l'invio a domicilio presso la sua fabbrica?”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del medesimo documento n. 26, affermazione che rende anche questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quindicesimo capitolo recita: “Vero che a febbraio 2023 un ulteriore trasformatore della serie F4775 ha iniziato ad evidenziare anomalie sempre consistenti in una concentrazione inconsueta di idrogeno, etano e metano?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “inconferente” , valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma anche in questo caso resta il fatto che la formulazione utilizzata, specie nel riferimento al concetto di “concentrazione inconsueta” risulta irrimediabilmente valutativo, ed avrebbe richiesto una ben diversa formulazione aperta (del tipo: “dica il teste quale concentrazione sia emersa, etc..”); il sedicesimo capitolo è il seguente:
“Vero che ha bloccato l'attività del trasformatore in questione Controparte_2 chiedendo l'esecuzione delle analisi sull'olio dielettrico?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 27, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il diciassettesimo capitolo recita: “Vero che si è attenuta alle istruzioni fornite da circa la Pt_1 Controparte_1 conservazione, il trasporto e la manutenzione dei trasformatori per cui è causa?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, “in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte in merito alla necessità di correlare il testo dei capitoli di prova con i fatti ed i documenti di causa”, e allegando di avere prodotto < rilasciato da (doc. 14), il cui art. 5 prevede le “Recommendations for CP_1
9 handling and Storage”6 (doc. 14, pag. 6) ed il cui art. 9 regola il “Maintenance” (doc.
14, pag. 12), nonché il documento n. 21, ovvero una mail di ove lo stesso CP_1
raccomanda di rimuovere gli essiccatori (dehydrating breather) durante il trasporto>>; in tale ottica il capitolo fa riferimento a documentazione in lingua straniera non tradotta, con la conseguenza che il teste finisce per esprimere non soltanto una valutazione sulla rispondenza o meno alle istruzioni, a intrinseco contenuto tecnico specifico, dell'attività svolta, ma anche una personale valutazione sulla traduzione e interpretazione della lingua nella quale le istruzioni erano espresse, il che rende il capitolo anche gravemente valutativo, non senza rimarcare che, comunque, la genericità rimane, non essendo specificato a quali istruzioni -di tutto il manuale e delle ulteriori eventuali raccomandazioni- occorra riferirsi nella risposta;
il diciottesimo capitolo recita: “Vero che ha raccomandato ad Controparte_1
, in data 11.11.2020, di rimuovere gli essiccatori dai trasformatori durante il Pt_1 trasporto degli stessi, come da documento che si rammostra al teste (doc. 21)?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 21, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il diciannovesimo capitolo recita: “Vero che ha provveduto a rimontare gli essiccatori sui Pt_1 trasformatori per cui è causa immediatamente dopo il trasporto degli stessi?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto ritenuto “suscettibile di prova documentale”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che non è richiesta da alcuna norma la necessaria prova documentale del fatto in esso circostanziato, ma in realtà il capitolo non è influente, perché quand'anche accertata tale attività, il suo svolgimento non esclude che l'umidità sia subentrata durante il trasporto, appunto in assenza degli essiccatori;
il ventesimo capitolo attiene alle conseguenze economiche dei dedotti dei vizi e difetti, ed è, pertanto, irrilevante in conseguenza dell'inammissibilità dell'istruttoria sull'esistenza dei vizi e difetti stessi;
il ventunesimo capitolo recita: “Vero che ha subappaltato alla società G.L. CP_1
RA di di Valdagno il montaggio e collegamento di 67 trasformatori Persona_2 destinati alla centrale di “Guanchoi”?”; il capitolo è stato considerato inammissibile
10 in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che < opponente ha dedotto che “la realizzazione dei trasformatori facenti parte della commessa “Sol de Lila” e “Guanchoi” non è stata eseguita da ma è stata CP_1 subappaltata a “terzisti” (nella specie G.L. RA di di Valdagno) e, Persona_2 soprattutto, è avvenuta senza controllo di qualità.”, affermando altresì che detta circostanza non fosse mai stata comunicata da ad , e che CP_1 Parte_1
non ha contestato, tantomeno tempestivamente, dette precise CP_1 allegazioni>>; tuttavia l'esistenza di un subappalto per opere di questa entità e specificità tecniche è da ritenere, nel caso di specie e per i rapporti tra le parti, da provarsi per iscritto, benché in astratto non si tratti di un negozio formale;
il ventiduesimo capitolo recita: “Dica il teste se le bobine dei trasformatori in questione erano “fatte in doppia” (metà superiore e metà inferiore) o si trattava di due avvolgimenti appoggiati.”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“valutativo” e “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che < altro” non è un giudizio, è una percezione sensoriale, e “questa Corte da moltissimo tempo viene ripetendo che i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze cadenti sotto la comune percezione sensoria” (Cass. Civ. 18.11.2021, n. 35146)>>; questo capitolo va considerato unitamente al successivo ventitreesimo capitolo che recita: “Dica il teste se, qualora trattavasi di due avvolgimenti appoggiati, tra i due avvolgimenti ci fosse o meno raffreddamento”; capitolo che è stato anch'esso considerato inammissibile in quanto “generico” e “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda essendo chiamato il teste ad esprimersi su di un fatto preciso ed accertabile sensorialmente (il raffreddamento); la finalità dei due capitoli
è, dichiaratamente, quella di fornire la prova dell'esistenza di vizi o difetti nei trasformatori, tale da determinarne i malfunzionamenti lamentati;
al riguardo, la sola circostanza in questione (o le due circostanze connesse, se le si scinde secondo l'articolazione del capitolato), quand'anche accertata in via testimoniale, non sarebbe idonea -oltretutto nel quadro probatorio complessivamente delineato dagli altri capitoli di prova- a fondare con certezza un giudizio di realizzazione dei trasformatori
11 non a regola d'arte, sicché va confermata la valutazione di sostanziale inconferenza del capitolato al riguardo;
il ventiquattresimo capitolo recita: “Vero che il signor
della G.L. RA ha comunicato a che verso il nucleo del Testimone_1 CP_1 trasformatore non c'era distanza e le bobine non passavano nel nucleo causa
l'eccessiva dimensione dei due cilindri”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, essendo comunque chiaro il periodo di tempo ove collocare il capitolo di prova, ed essendo richiesto al teste di esprimersi su di un fatto di immediata percezione sensoria;
in realtà, il capitolo risulta inammissibilmente valutativo per effetto della sua formulazione, connessa al giudizio circa “l'eccessiva dimensione”, circostanza che, quand'anche suscettibile di “immediata percezione sensoria” deve essere fatta emergere con una formulazione neutrale (del tipo: “Dica il teste quale fosse la dimensione dei due cilindri…”), anche tramite una pluralità di quesiti, ma non mendiate l'espressione di un apprezzamento soggettivo;
il venticinquesimo capitolo recita: “Vero che ha quindi imposto di togliere un cilindro?”; il capitolo è stato CP_1 considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, di un fatto concreto e preciso;
il capitolo resta generico rispetto alla provenienza non essendo specificata la provenienza della direttiva, in quanto è un'impresa, e non viene specificato da chi e come sia CP_1 effettivamente stato trasmesso l'ordine; il ventiseiesimo capitolo recita: “Vero che tra il nucleo e le bobine dei trasformatori in questione c'è soltanto un millimetro CP_1 di materiale isolante?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, dovendo il teste esprimersi su di un fatto concreto e di immediata percezione sensoriale;
eppure, essendo richiesto di valutare uno spessore di un millimetro, la risposta del teste non può essere che soggettivamente valutativa per essere stata effettuata, come si suol dire, “ad occhio”, non essendo richiesto al teste di specificare quali strumenti di misura abbia utilizzato, per stimare una distanza di questo tipo;
il ventisettesimo capitolo recita: “Vero che la G.L. RA ha comunicato a che CP_1
l'interno dell'avvolgimento bassa tensione graffiava sul nucleo, documentando tale problematica anche attraverso foto?”; il capitolo è stato considerato inammissibile
12 perché “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, trattandosi di un fatto concreto e preciso, eppure la mancata specificazione delle modalità -come, quando, e tra chi- con le quali tale comunicazione sia stata effettuata, conferma l'irrimediabile genericità della formulazione della domanda;
il ventottesimo capitolo recita: “Vero che la G.L. RA ha comunicato a che tale stato di cose CP_1 determinava che “la bassa tensione scarica verso il nucleo?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, esponendosi tuttavia alle medesime considerazioni di cui al capitolo precedente, in ordine alla mancata specificazione delle modalità - come, quando, e tra chi- con le quali tale comunicazione sia stata effettuata;
la medesima conclusione si trae per il ventinovesimo capitolo, che recita: “Vero che ha comunicato alla G.L. RA di procedere ugualmente “buttando giù” gli CP_1
avvolgimenti anche a pressione perché le macchine dovevano urgentemente partire?”; il trentesimo capitolo recita: “Vero che il signor ha riferito Testimone_1
le circostanze di cui ai precedenti capitoli da 22 al 30 ai signori ed Controparte_4
in data 22 novembre 2023 nel corso di una conversazione Parte_3
intervenuta tra le parti presso la sede della società GF. RA in Valdagno (VI),
Contrada Stupenda n. 7?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, in quanto “Il fatto che il subappaltatore di 67 dei 99 trasformatori oggetto di causa abbia evidenziato al costruttore in corso di subappalto, problematiche relative ai trasformatori de CP_1 quibus, e poi ne abbia riferito all'incolpevole acquirente non può Pt_1 certamente essere considerata circostanza irrilevante o inconferente”; in realtà, però, la conversazione avvenuta tra una delle parti in causa e un terzo estraneo al giudizio è priva di rilevanza, a meno che al teste non si chieda di riferire una confessione stragiudiziale al terzo, ipotesi che nella specie non ricorre;
il trentunesimo capitolo recita: “Dica il teste quali conseguenze possono determinare le indicazioni fornite da
in particolare se il modo di procedere imposto da possa determinare CP_1 CP_1 problemi alle connessioni del trasformatore”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma che va confermata venendo palesemente chiesto al teste di
13 esprimere un giudizio causale su una questione tecnica;
il trentaduesimo capitolo recita: “Dica il teste se e quando ha ricevuto contestazioni di “non conformità” da in relazione ai trasformatori di cui ai precedenti capitoli.”; Controparte_1 il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma che va confermata alla stregua delle regole sogli oneri probatori in tema di denuncia dei vizi sia nella compravendita che nell'appalto, secondo le quali, per giurisprudenza costante e conforme, l'onere della prova della tempestività della denuncia -in relazione alla data di scoperta- grava su chi vuol far valere l'inadempimento.
Alla stregua di quanto precede, anche il primo e secondo capitolo risultano irrilevanti e superflui.
Nel corso della successiva istruttoria non sono emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la nuova richiesta di revoca dell'ordinanza del 14.2.2024 all'udienza di precisazione
(3.12.2024), così come la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile e da rigettare.
7. A prescindere, comunque, dall'inammissibilità connessa alla formulazione del capitolato di prova come dedotto da parte attrice, le prove orali nel caso di specie risultano complessivamente irrilevanti in ragione di una circostanza decisiva, e cioè che i problemi di malfunzionamento, denunciati dall'opponente, non hanno riguardato i trasformatori (trifase modello 6600 KVA – 33 KV/800 V – 50HZ in olio con conservatore) oggetto della fattura sulla quale il creditore ha fondato la sua pretesa di pagamento in sede monitoria.
I malfunzionamenti riguardano altri macchinari, in ordine ai quali vengono da parte attrice allegati inadempimenti che vengono posti a base dell'eccezione di compensazione.
14 Al riguardo va, però, considerato che in tema di compensazione giudiziale, la previsione normativa della “facile e pronta liquidazione” (art. 1243, 2° c., C.c.) deve intendersi nel senso che soltanto l'accertamento (ossia la determinabilità) di un controcredito “pronto” (ossia effettuabile in tempo processuale breve) e “facile”
(ossia metodicamente semplice, ad esempio mediante calcolo degli interessi) può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale;
ciò significa che la norma subordina la compensazione giudiziale alla facile e pronta liquidazione del contro debito opposto (Trib. Modena -Pagliani- 20/5/2019, n. 777), diversamente - ossia in caso di contestazione del controcredito- dovendosi accertare questo ultimo in un separato giudizio.
In proposito questo ufficio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza, anche di legittimità: <I requisiti prescritti dall'art. 1243 cc co. 1 per la compensazione legale (e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza) devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, giacché il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico – al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cpc, allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 cc co. 2 è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata – lo espunge dalla compensazione giudiziale>> (Trib. Modena -Cifarelli- 22/1/2021, n. 108).
Nel caso di specie la questione è dirimente, perché, mentre il credito azionato in via monitoria non è contestato, quello relativo ai vizi e difetti sui quali viene chiesta istruttoria è contestato sotto ogni profilo, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di compensazione. Ne consegue anche che, in ordine alle sopra esposte ragioni di inammissibilità dell'istruttoria orale richiesta da parte attrice, essa è
15 inammissibile in quanto relativa a una domanda che non può essere esaminata in questa sede, ma in separato ed autonomo giudizio e, pertanto, radicalmente irrilevante.
8. Ciò non ostante, in ordine all'esistenza di vizi e difetti parte attrice ha proposto anche due ricorsi per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, ma al riguardo vanno ribadite le ragioni poste a base del rigetto dell'istanza, con conferma delle considerazioni espresse nell'ordinanza di rigetto del ricorso del 5.2.2024: “… la domanda cautelare, qui formulata, risulta, nella specie, connotata da profili di genericità e indeterminatezza, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad un'indagine esplorativa dal momento che la società ricorrente non soltanto ha omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie ma ha omesso altresì di identificare compiutamente il tipo di vizi e di difetti da imputarsi alla società resistente, limitandosi a richiedere in maniera del tutto vaga una loro valutazione anche in punto di interventi da effettuarsi per la loro eliminazione”; le ragioni del rigetto, infatti, si fondano sulla considerazione di una complessiva inadeguatezza del quadro probatorio a giustificare un approfondimento tecnico, e come si è visto tale giudizio è formulabile anche all'esito dell'istruttoria compiuta, per cui ne risulta -a maggior ragione- confermata la fondatezza all'epoca, sulla base del quadro probatorio disponibile al momento del ricorso per istruzione preventiva.
Dalle circostanze e considerazioni fin qui esposte discende anche l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta da parte attrice, con istanza ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni;
infatti, la rilevata inammissibilità dell'istruttoria orale, da un lato, e l'impossibilità di esaminare l'eccezione di compensazione in questo giudizio, dall'altro, rendono la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, prima ancora che esplorativa, radicalmente inconferente rispetto al tema di prova, perché non attinente all'oggetto di causa.
Attese le ragioni della decisione, infine, non occorre esaminare le altre eccezioni sollevate da parte convenuta, quali ad esempio l'assenza di interesse ad agire o di titolarità della posizione soggettiva da parte dell'opponente.
16 9. Quanto al pagamento del dovuto richiesto da parte convenuta, lo svolgimento delle prestazioni non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che lamenta esclusivamente l'inadempimento di altre forniture, già esaminato.
L'istruttoria svolta ha confermato la ricostruzione della vicenda allegata da parte convenuta opposta;
come già rilevato, le contestazioni di parte opponente non concernono la fornitura di cui viene chiesto il saldo, e nemmeno è contestato il mancato adempimento, anche per quanto concerne l'entità del dovuto.
L'onere probatorio incombente all'attore sostanziale è stato, quindi, assolto, essendo stati provati sia l'esecuzione della fornitura che il mancato pagamento.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, e l'opposizione va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali della presente fase di opposizione che -per valore dichiarato e bassa complessità, valori medi- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° n. 521 del Parte_1
21.02.2023 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi €
[...]
16.218,45, di cui € 2.115,45 per rimborso spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 5/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2493/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. E. Annovi e A. Gelosa CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Gavioli
in punto a: vendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3/12/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 1/2/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 21/2/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa revoca dell'ordinanza resa in data 14 febbraio 2024, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa
In via principale:
- accertare e dichiarare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto non sono dovute per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto e conseguentemente revocare, annullare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione della somma pagate da pari ad euro 103.312,55 in esecuzione della Parte_1 provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'avvenuto pagamento al saldo;
In via riconvenzionale:
- accertare gli inadempimenti posti in essere da n relazione alle Controparte_1 forniture di n. 99 trasformatori destinati alle centrali solari cilene denominate “Sol de Lila” e
“Campo del Sol” (in seguito “Guanchoi”) e, conseguentemente dire tenuta e condannare a rimborsare/risarcire ad la richiamata Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- per effetto dei gravi vizi e difetti dei trasformatori ridurre il prezzo della fornitura nella misura del 5% e quindi di euro 201.134,00 o della diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente dire tenuta e condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire ad tale importo;
Parte_1
- le somme dovranno essere maggiorate degli interessi dovuti dal fatto al soddisfo e dalla rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.
In via istruttoria Si chiede, inoltre, l'ammissione di tutte le prove formulate in 2^ e 3^ memoria ex art. 183 comma 6° c,p,c, e segnatamente l'ammissione della CTU come richiesta”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, anche ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c. (con riferimento ai capitoli di prova per testi dedotti da controparte in Atto di Citazione), Voglia il Tribunale adito così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere l'opposizione svolta da perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi partitamente descritti in atti e, per l'effetto, confermarsi il suddetto Decreto Ingiuntivo;
- respingersi la domanda riconvenzionale di controparte siccome anch'essa totalmente destituita di fondamento. Emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono. Con riserva di formulare specifici capitoli di prova e dedurre e chiedere l'ammissione di eventuali ulteriori mezzi di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre agli accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Sempre preliminarmente, in rito, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tardive.
Unitamente al deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, infatti, parte attrice ha effettuato -per la precisione il giorno precedente l'udienza- produzioni documentali, e quindi all'udienza di precisazione conclusioni del 3/12/24 parta convenuta ha eccepito l'irritualità del foglio depositato da parte attrice -in quanto
2 integrante una vera e propria memoria e non solo un foglio di precisazione delle conclusioni- e soprattutto si sono opposte al deposito di documenti, effettuato con detto foglio.
Stante la immediata opposizione di parte convenuta, sollevata con la prima difesa utile e immediatamente in udienza il giorno successivo, e la indiscussa tardività delle produzioni documentali in sede di precisazione delle conclusioni, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e
l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, Trib.
Modena-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Nonostante le reciproche opposizioni, può essere, invece, autorizzato il deposito dei rispettivi fogli -o “preverbali”- di precisazione delle conclusioni che, benché non ne sia stata debitamente chiesta preventiva autorizzazione, contengono solo la precisazione delle conclusioni senza ulteriori, inammissibili deduzioni, a parte quelle di parte convenuta sulla inammissibilità delle produzioni documentali di parte attrice, di cui si è appena detto, deduzioni necessitate alle quali ha dato causa, appunto, la condotta processuale attorea.
4. Con il ricorso monitorio (decreto n. 521/2023 del 21.02.2023) il creditore odierno convenuto ha chiesto alla il pagamento di € 93.480,00 per il saldo di Parte_1
una fattura -n. VI042000033 del 29.4.2022- relativa alla fornitura di due
Trasformatori trifase (33/2x 0,8 kw.).
Con l'atto di citazione in opposizione la chiede il rigetto delle Parte_1
domande avanzate nei suoi confronti, eccepisce gravi vizi e difetti di alcuni trasformatori e domanda, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni da inadempimento, che quantifica nella somma di € 2.000.000,00 o, in via subordinata, la riduzione del prezzo della fornitura nella misura del 5% e quindi di € 201.134,00.
A fondamento della promossa opposizione, la società attrice ha eccepito la sospensione dei pagamenti a causa dell'insorgenza di vizi e gravi problemi di
3 malfunzionamento di alcuni macchinari acquistati, acuiti poi dalla negata assistenza di parte convenuta nella gestione dei problemi segnalati, in palese violazione degli obblighi contrattuali assunti, della serietà commerciale della venditrice e della buona fede contrattuale;
parte opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha contestato gli assunti avversari in quanto fondati su una ricostruzione fattuale palesemente arbitraria, inveritiera e strumentale.
5. Con l'ordinanza in data 20/10/2023, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato -tra l'altro- osservato che:
<<- parte opponente non ha contestato il titolo né il credito asseritamente dovuto a er la fornitura eseguita;
CP_1
- il controcredito risarcitorio azionato, in questa sede, allo stato, si basa su allegazioni confutate da parte opposta sulla base: i) del tipo di fornitura pattuita (c.d. fornitura ex works o “franco fabbrica” che libera il venditore dall'obbligo di garantire l'assistenza in loco, avendo questi il compito solo di mettere a disposizione dell'acquirente i beni nel luogo concordato, muniti dei documenti necessari per il trasporto e l'esportazione); ii) della mancata previsione, negli ordinativi conclusi, della garanzia assicurativa post vendita per guasto macchine, esclusa per espressa volontà della società opponente;
iii) dell'erroneo richiamo di parte opponente a specifiche tecniche
(ANSI/IEEE), proprie del Nord America, non applicabili ai contratti intercorsi tra le parti, soggetti alla diversa normativa IEC - non richiedente l'osservanza di alcun valore “tan delta” - come comprovato dalle Dichiarazioni di Conformità dei
Trasformatori prodotti in atti (doc. 11 opposta);
- è pacifico e incontestato che gli asseriti problemi di malfunzionamento, denunciati dall'opponente, non hanno riguardato i trasformatori trifase modello 6600 KVA – 33
KV/800 V – 50HZ in olio con conservatore, ad oggetto della fattura qui azionata>>.
L'istruttoria svolta non ha sostanzialmente modificato le valutazioni espresse in detta ordinanza, in particolare per quanto concerne la sussistenza dell'allegato controcredito risarcitorio. Gli aspetti salienti sono, in sintesi, i seguenti.
L'opponente ha riconosciuto, fin dall'atto introduttivo del giudizio, il debito relativo alla somma richiesta, per il mancato pagamento del prezzo, che ha
4 giustificato allegando di avere acquistato anche altri trasformatori, tutti destinati a due centrali elettriche situate in Cile, su alcuni dei quali erano stati riscontrati malfunzionamenti, da imputarsi ad un valore eccessivo dello stato dell'olio, vizi che conducono a una minor vita operativa dei macchinari.
Il creditore convenuto opposto ha effettuato produzioni documentali idonee a dimostrare: che tutti i trasformatori forniti erano stato collaudati, con esito positivo;
che la fornitura era avvenuta con vendita “ex works”, ossia “franco fabbrica”, mediante la presa in carico dei macchinari da parte dell'acquirente che li ha ritirati funzionanti presso lo stabilimento di Modena del venditore;
che non erano stati rimontati gli essiccatori (che evitano il formarsi di umidità all'interno dei macchinari) una volta terminate le operazioni di trasporto;
che l'esplosione del trasformatore della era avvenuta a causa di sovratensioni esterne al trasformatore, Parte_2
circostanza confermata dalla stessa opponente e da che i Controparte_2
trasformatori erano stati ordinati secondo le norme internazionali IEC, che non prevedono alcun limite al c.d. tan delta test;
che, in ogni caso, valori anomali, se ed in quanto realmente esistenti e correttamente misurati, denotano l'assenza di manutenzione;
che l'esecuzione di interventi sui trasformatori era avvenuto in assenza di contraddittorio con la convenuta opposta.
6. Sulla base delle esposte risultanze documentali, in istruttoria sono state respinte due richieste di accertamento tecnico preventivo per l'accertamento di vizi e difetti dei macchinari, con la motivazione, da ribadire in questa sede, che “… la domanda cautelare, qui formulata, risulta, nella specie, connotata da profili di genericità e indeterminatezza, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad un'indagine esplorativa dal momento che la società ricorrente non soltanto ha omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie ma ha omesso altresì di identificare compiutamente il tipo di vizi e di difetti da imputarsi alla resistente, limitandosi a richiedere in maniera del tutto vaga una loro CP_3 valutazione anche in punto di interventi da effettuarsi per la loro eliminazione” (cfr. ordinanza di rigetto del ricorso per ATP del 5.2.2024).
5 L'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è, invece, inammissibile. Al riguardo, con l'ordinanza in data
14/2/2024 era stato precisato che: <la prova per interrogatorio e per testi, chiesta da parte attrice opponente, sia inammissibile e irrilevante con riguardo a tutti i capitoli di prova formulati in quanto esplorativi (cap. 9-10-13-16-18), generici (cap.
3-4-10-14-15-17-20-23-24-25-26-27-28-29-31-32), negativi (cap. 8-12), valutativi
(cap. 3-9-11-12-13-16-18-22-25-26-27-28-29-31), inconferenti (cap. 5-6-7-15-20-21-
22-23-30), non contestati (cap. 1) e suscettibili di prova documentale (cap. 2-19-
20)>>; di tale ordinanza parte attrice ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 177 C.p.c. con istanza in data 11/3/234, rigettata con decreto in data 15/3/24.
Al riguardo va rilevato quanto segue: il terzo capitolo è il seguente: “Vero che
dopo l'effettuazione di opportune verifiche, ha imputato Controparte_2
l'esplosione del trasformatore seriale F4700 ad un corto circuito verificatosi nel trasformatore stesso?”; detto capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “valutativo”; diversamente da quanto ritiene parte attrice, non può dirsi che “Trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio”; nella formulazione utilizzata, la deposizione del teste implica necessariamente un giudizio, anche se riferibile a con risultati orientati e suggestivi, ben CP_2 diversamente da una formulazione aperta (del tipo: “Dica il teste se a seguito di verifiche è stata dichiarata una causa dell'esplosione”, con i necessari corollari successivi: “Da chi e a chi?” e “Le parti hanno concordato su tale analisi?”); il quarto capitolo recita: “Vero che , tramite i suoi tecnici ing. e Pt_1 Persona_1 [...]
, ha richiesto ripetutamente, dall'inizio dell'appalto ad oggi, ad CP_4
di inviare un tecnico in Cile per eseguire i necessari Controparte_1 accertamenti sul trasformatore esploso?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”; parte attrice “non concorda” con tale valutazione, allegando che la circostanza risulta dai documenti di causa;
in tal modo il capitolo diviene superfluo, e inammissibile in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quinto capitolo recita: “Vero che, a seguito dell'esplosione del trasformatore in questione, ha ordinato ad l'esecuzione Controparte_2 Pt_1
di test approfonditi sui trasformatori forniti dalla ordinando in particolare il CP_1
6 c.d. “tan delta” test al fine di verificare la qualità dell'olio dielettrico ed il corretto isolamento del trasformatore?” il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“inconferente”, giudizio contestato da parte attrice, che allega anche che il capitolo
“ripercorre esattamente il contenuto del documento n. 16”; a parte che, in tal modo, anche questo capitolo diviene superfluo, e inammissibile in quanto asseritamente oggetto di prova documentale, in realtà il capitolo è inconferente in quanto l'effettuazione di esami disposti da un terzo estraneo al giudizio in assenza di contraddittorio tecnico rende irrilevanti le valutazioni d'ordine tecnico effettuate;
il sesto capitolo recita: ”Vero che la decisione di è stata comunicata Controparte_2
da a con mail 4 agosto 2022, con ulteriore richiesta di invio di un Pt_1 CP_1
tecnico della a supporto delle attività di verifica ed approfondimento ed ai fini CP_1 della messa in funzione dei trasformatori?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché espressamente ed asseritamente oggetto di prova documentale;
il settimo capitolo recita: “Vero che ha negato l'invio di un tecnico affermando fossero tutti Controparte_1 impegnati in altre attività?”; anche il capitolo in questione è stato considerato inammissibile in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché formulato in modo negativo;
al riguardo va rilevato che è vero che, in assoluto, non sussiste il divieto di provare un fatto negativo, ma nella formulazione utilizzata la domanda è inammissibile perché volta suggestivamente a escludere la circostanza, ben diversamente da una formulazione aperta (del tipo: “Dica il teste se ha Controparte_1 disposto l'invio di un tecnico” e, in caso di risposta negativa: “Dica il teste se abbia motivato il mancato invio”); l'ottavo capitolo Controparte_1 CP_1 recita: “Vero che la prova di fattore di potenza “tan delta” è stata eseguita secondo la metodologia indicata nella norma IEEE 62 la quale, con riferimento a trasformatori nuovi, prevede, quale dato conforme, un valore di fattore di potenza non superiore allo 0,5%?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“negativo”, valutazione sulla quale parte attrice “non concorda”, tuttavia, il capitolo è inammissibile perché formulato in modo da contenere giudizi e valutazioni d'ordine
7 tecnico insuscettibili di essere oggetto di prova testimoniale;
il nono capitolo recita:
“Vero che sono stati testati 36 trasformatori a Guanchoi?”; esso è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice dissente rilevando che trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio;
il capitolo è necessariamente collegato al successivo decimo capitolo, che il seguente: “Dica il teste, in relazione ai 2 capitoli precedenti, se i 36 trasformatori testati hanno evidenziato valori conformi, ovvero un fattore di potenza non superiore allo 0,5%”, capitolo anche questo considerato inammissibile in quanto generico e valutativo;
nel complesso, quindi, la richiesta sui risultati dei test, consiste in una domanda sulla “conformità” dei valori risultati dai test medesimi, di indiscutibile contenuto valutativo, il che rende entrambi i capitoli inammissibili;
l'undicesimo capitolo recita: “Vero che Enel Green Power S.p.a, senza liberare Parte_1
dalla garanzia di legge, ha provvisoriamente ritenuto accettabili quei trasformatori con risultati pari all'1,5 – 1,6%, mentre ha bloccato la messa in servizio di 9 trasformatori (su 36) evidenzianti un “tan delta” superiore al 5%?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “valutativo” , valutazione sulla quale parte attrice dissente rilevando che trattasi di fatto ben specifico e documentato, non di giudizio, ma in realtà il capitolo contiene un inammissibile giudizio d'ordine giuridico sulla liberazione dalla garanzia, insuscettibile di essere oggetto di prova testimoniale;
il dodicesimo capitolo recita: “Vero che ad agosto 2022 un ulteriore trasformatore della serie ha evidenziato anomalie consistenti in una concentrazione inconsueta di idrogeno, etano e metano ed ne ha bloccato Controparte_2
l'attività?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “negativo” e
“valutativo” , valutazione sulla quale parte attrice dissente, aggiungendo che il capitolo “ ripercorre esattamente il contenuto del documento n. 26 prodotto dalla attrice opponente”; a parte che quest'ultima affermazione rende il capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale, resta il fatto che la formulazione utilizzata, specie nel riferimento al concetto di “concentrazione inconsueta” risulta irrimediabilmente valutativo, ed avrebbe richiesto una ben diversa formulazione aperta (del tipo: “dica il teste quale concentrazione sia emersa, etc..”); il tredicesimo capitolo recita: “Vero che ha richiesto, ancora una Pt_1
8 volta, l'assistenza di in relazione al trasformatore esploso di cui al precedente CP_1 capitolo?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e
“valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 26, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quattordicesimo capitolo recita: “Vero che ha richiesto di ispezionare il trasformatore viziato CP_1 chiedendone l'invio a domicilio presso la sua fabbrica?”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del medesimo documento n. 26, affermazione che rende anche questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il quindicesimo capitolo recita: “Vero che a febbraio 2023 un ulteriore trasformatore della serie F4775 ha iniziato ad evidenziare anomalie sempre consistenti in una concentrazione inconsueta di idrogeno, etano e metano?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “inconferente” , valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma anche in questo caso resta il fatto che la formulazione utilizzata, specie nel riferimento al concetto di “concentrazione inconsueta” risulta irrimediabilmente valutativo, ed avrebbe richiesto una ben diversa formulazione aperta (del tipo: “dica il teste quale concentrazione sia emersa, etc..”); il sedicesimo capitolo è il seguente:
“Vero che ha bloccato l'attività del trasformatore in questione Controparte_2 chiedendo l'esecuzione delle analisi sull'olio dielettrico?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 27, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il diciassettesimo capitolo recita: “Vero che si è attenuta alle istruzioni fornite da circa la Pt_1 Controparte_1 conservazione, il trasporto e la manutenzione dei trasformatori per cui è causa?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, “in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte in merito alla necessità di correlare il testo dei capitoli di prova con i fatti ed i documenti di causa”, e allegando di avere prodotto < rilasciato da (doc. 14), il cui art. 5 prevede le “Recommendations for CP_1
9 handling and Storage”6 (doc. 14, pag. 6) ed il cui art. 9 regola il “Maintenance” (doc.
14, pag. 12), nonché il documento n. 21, ovvero una mail di ove lo stesso CP_1
raccomanda di rimuovere gli essiccatori (dehydrating breather) durante il trasporto>>; in tale ottica il capitolo fa riferimento a documentazione in lingua straniera non tradotta, con la conseguenza che il teste finisce per esprimere non soltanto una valutazione sulla rispondenza o meno alle istruzioni, a intrinseco contenuto tecnico specifico, dell'attività svolta, ma anche una personale valutazione sulla traduzione e interpretazione della lingua nella quale le istruzioni erano espresse, il che rende il capitolo anche gravemente valutativo, non senza rimarcare che, comunque, la genericità rimane, non essendo specificato a quali istruzioni -di tutto il manuale e delle ulteriori eventuali raccomandazioni- occorra riferirsi nella risposta;
il diciottesimo capitolo recita: “Vero che ha raccomandato ad Controparte_1
, in data 11.11.2020, di rimuovere gli essiccatori dai trasformatori durante il Pt_1 trasporto degli stessi, come da documento che si rammostra al teste (doc. 21)?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “esplorativo” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che esso ripercorre il contenuto del documento n. 21, affermazione che rende questo capitolo superfluo in quanto asseritamente oggetto di prova documentale;
il diciannovesimo capitolo recita: “Vero che ha provveduto a rimontare gli essiccatori sui Pt_1 trasformatori per cui è causa immediatamente dopo il trasporto degli stessi?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto ritenuto “suscettibile di prova documentale”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che non è richiesta da alcuna norma la necessaria prova documentale del fatto in esso circostanziato, ma in realtà il capitolo non è influente, perché quand'anche accertata tale attività, il suo svolgimento non esclude che l'umidità sia subentrata durante il trasporto, appunto in assenza degli essiccatori;
il ventesimo capitolo attiene alle conseguenze economiche dei dedotti dei vizi e difetti, ed è, pertanto, irrilevante in conseguenza dell'inammissibilità dell'istruttoria sull'esistenza dei vizi e difetti stessi;
il ventunesimo capitolo recita: “Vero che ha subappaltato alla società G.L. CP_1
RA di di Valdagno il montaggio e collegamento di 67 trasformatori Persona_2 destinati alla centrale di “Guanchoi”?”; il capitolo è stato considerato inammissibile
10 in quanto “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che < opponente ha dedotto che “la realizzazione dei trasformatori facenti parte della commessa “Sol de Lila” e “Guanchoi” non è stata eseguita da ma è stata CP_1 subappaltata a “terzisti” (nella specie G.L. RA di di Valdagno) e, Persona_2 soprattutto, è avvenuta senza controllo di qualità.”, affermando altresì che detta circostanza non fosse mai stata comunicata da ad , e che CP_1 Parte_1
non ha contestato, tantomeno tempestivamente, dette precise CP_1 allegazioni>>; tuttavia l'esistenza di un subappalto per opere di questa entità e specificità tecniche è da ritenere, nel caso di specie e per i rapporti tra le parti, da provarsi per iscritto, benché in astratto non si tratti di un negozio formale;
il ventiduesimo capitolo recita: “Dica il teste se le bobine dei trasformatori in questione erano “fatte in doppia” (metà superiore e metà inferiore) o si trattava di due avvolgimenti appoggiati.”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“valutativo” e “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, allegando che < altro” non è un giudizio, è una percezione sensoriale, e “questa Corte da moltissimo tempo viene ripetendo che i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze cadenti sotto la comune percezione sensoria” (Cass. Civ. 18.11.2021, n. 35146)>>; questo capitolo va considerato unitamente al successivo ventitreesimo capitolo che recita: “Dica il teste se, qualora trattavasi di due avvolgimenti appoggiati, tra i due avvolgimenti ci fosse o meno raffreddamento”; capitolo che è stato anch'esso considerato inammissibile in quanto “generico” e “inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda essendo chiamato il teste ad esprimersi su di un fatto preciso ed accertabile sensorialmente (il raffreddamento); la finalità dei due capitoli
è, dichiaratamente, quella di fornire la prova dell'esistenza di vizi o difetti nei trasformatori, tale da determinarne i malfunzionamenti lamentati;
al riguardo, la sola circostanza in questione (o le due circostanze connesse, se le si scinde secondo l'articolazione del capitolato), quand'anche accertata in via testimoniale, non sarebbe idonea -oltretutto nel quadro probatorio complessivamente delineato dagli altri capitoli di prova- a fondare con certezza un giudizio di realizzazione dei trasformatori
11 non a regola d'arte, sicché va confermata la valutazione di sostanziale inconferenza del capitolato al riguardo;
il ventiquattresimo capitolo recita: “Vero che il signor
della G.L. RA ha comunicato a che verso il nucleo del Testimone_1 CP_1 trasformatore non c'era distanza e le bobine non passavano nel nucleo causa
l'eccessiva dimensione dei due cilindri”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, essendo comunque chiaro il periodo di tempo ove collocare il capitolo di prova, ed essendo richiesto al teste di esprimersi su di un fatto di immediata percezione sensoria;
in realtà, il capitolo risulta inammissibilmente valutativo per effetto della sua formulazione, connessa al giudizio circa “l'eccessiva dimensione”, circostanza che, quand'anche suscettibile di “immediata percezione sensoria” deve essere fatta emergere con una formulazione neutrale (del tipo: “Dica il teste quale fosse la dimensione dei due cilindri…”), anche tramite una pluralità di quesiti, ma non mendiate l'espressione di un apprezzamento soggettivo;
il venticinquesimo capitolo recita: “Vero che ha quindi imposto di togliere un cilindro?”; il capitolo è stato CP_1 considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, di un fatto concreto e preciso;
il capitolo resta generico rispetto alla provenienza non essendo specificata la provenienza della direttiva, in quanto è un'impresa, e non viene specificato da chi e come sia CP_1 effettivamente stato trasmesso l'ordine; il ventiseiesimo capitolo recita: “Vero che tra il nucleo e le bobine dei trasformatori in questione c'è soltanto un millimetro CP_1 di materiale isolante?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, dovendo il teste esprimersi su di un fatto concreto e di immediata percezione sensoriale;
eppure, essendo richiesto di valutare uno spessore di un millimetro, la risposta del teste non può essere che soggettivamente valutativa per essere stata effettuata, come si suol dire, “ad occhio”, non essendo richiesto al teste di specificare quali strumenti di misura abbia utilizzato, per stimare una distanza di questo tipo;
il ventisettesimo capitolo recita: “Vero che la G.L. RA ha comunicato a che CP_1
l'interno dell'avvolgimento bassa tensione graffiava sul nucleo, documentando tale problematica anche attraverso foto?”; il capitolo è stato considerato inammissibile
12 perché “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, trattandosi di un fatto concreto e preciso, eppure la mancata specificazione delle modalità -come, quando, e tra chi- con le quali tale comunicazione sia stata effettuata, conferma l'irrimediabile genericità della formulazione della domanda;
il ventottesimo capitolo recita: “Vero che la G.L. RA ha comunicato a che tale stato di cose CP_1 determinava che “la bassa tensione scarica verso il nucleo?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, esponendosi tuttavia alle medesime considerazioni di cui al capitolo precedente, in ordine alla mancata specificazione delle modalità - come, quando, e tra chi- con le quali tale comunicazione sia stata effettuata;
la medesima conclusione si trae per il ventinovesimo capitolo, che recita: “Vero che ha comunicato alla G.L. RA di procedere ugualmente “buttando giù” gli CP_1
avvolgimenti anche a pressione perché le macchine dovevano urgentemente partire?”; il trentesimo capitolo recita: “Vero che il signor ha riferito Testimone_1
le circostanze di cui ai precedenti capitoli da 22 al 30 ai signori ed Controparte_4
in data 22 novembre 2023 nel corso di una conversazione Parte_3
intervenuta tra le parti presso la sede della società GF. RA in Valdagno (VI),
Contrada Stupenda n. 7?”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto
“inconferente”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, in quanto “Il fatto che il subappaltatore di 67 dei 99 trasformatori oggetto di causa abbia evidenziato al costruttore in corso di subappalto, problematiche relative ai trasformatori de CP_1 quibus, e poi ne abbia riferito all'incolpevole acquirente non può Pt_1 certamente essere considerata circostanza irrilevante o inconferente”; in realtà, però, la conversazione avvenuta tra una delle parti in causa e un terzo estraneo al giudizio è priva di rilevanza, a meno che al teste non si chieda di riferire una confessione stragiudiziale al terzo, ipotesi che nella specie non ricorre;
il trentunesimo capitolo recita: “Dica il teste quali conseguenze possono determinare le indicazioni fornite da
in particolare se il modo di procedere imposto da possa determinare CP_1 CP_1 problemi alle connessioni del trasformatore”; il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico” e “valutativo”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma che va confermata venendo palesemente chiesto al teste di
13 esprimere un giudizio causale su una questione tecnica;
il trentaduesimo capitolo recita: “Dica il teste se e quando ha ricevuto contestazioni di “non conformità” da in relazione ai trasformatori di cui ai precedenti capitoli.”; Controparte_1 il capitolo è stato considerato inammissibile in quanto “generico”, valutazione sulla quale parte attrice non concorda, ma che va confermata alla stregua delle regole sogli oneri probatori in tema di denuncia dei vizi sia nella compravendita che nell'appalto, secondo le quali, per giurisprudenza costante e conforme, l'onere della prova della tempestività della denuncia -in relazione alla data di scoperta- grava su chi vuol far valere l'inadempimento.
Alla stregua di quanto precede, anche il primo e secondo capitolo risultano irrilevanti e superflui.
Nel corso della successiva istruttoria non sono emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la nuova richiesta di revoca dell'ordinanza del 14.2.2024 all'udienza di precisazione
(3.12.2024), così come la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile e da rigettare.
7. A prescindere, comunque, dall'inammissibilità connessa alla formulazione del capitolato di prova come dedotto da parte attrice, le prove orali nel caso di specie risultano complessivamente irrilevanti in ragione di una circostanza decisiva, e cioè che i problemi di malfunzionamento, denunciati dall'opponente, non hanno riguardato i trasformatori (trifase modello 6600 KVA – 33 KV/800 V – 50HZ in olio con conservatore) oggetto della fattura sulla quale il creditore ha fondato la sua pretesa di pagamento in sede monitoria.
I malfunzionamenti riguardano altri macchinari, in ordine ai quali vengono da parte attrice allegati inadempimenti che vengono posti a base dell'eccezione di compensazione.
14 Al riguardo va, però, considerato che in tema di compensazione giudiziale, la previsione normativa della “facile e pronta liquidazione” (art. 1243, 2° c., C.c.) deve intendersi nel senso che soltanto l'accertamento (ossia la determinabilità) di un controcredito “pronto” (ossia effettuabile in tempo processuale breve) e “facile”
(ossia metodicamente semplice, ad esempio mediante calcolo degli interessi) può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale;
ciò significa che la norma subordina la compensazione giudiziale alla facile e pronta liquidazione del contro debito opposto (Trib. Modena -Pagliani- 20/5/2019, n. 777), diversamente - ossia in caso di contestazione del controcredito- dovendosi accertare questo ultimo in un separato giudizio.
In proposito questo ufficio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza, anche di legittimità: <I requisiti prescritti dall'art. 1243 cc co. 1 per la compensazione legale (e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza) devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, giacché il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico – al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cpc, allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 cc co. 2 è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata – lo espunge dalla compensazione giudiziale>> (Trib. Modena -Cifarelli- 22/1/2021, n. 108).
Nel caso di specie la questione è dirimente, perché, mentre il credito azionato in via monitoria non è contestato, quello relativo ai vizi e difetti sui quali viene chiesta istruttoria è contestato sotto ogni profilo, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di compensazione. Ne consegue anche che, in ordine alle sopra esposte ragioni di inammissibilità dell'istruttoria orale richiesta da parte attrice, essa è
15 inammissibile in quanto relativa a una domanda che non può essere esaminata in questa sede, ma in separato ed autonomo giudizio e, pertanto, radicalmente irrilevante.
8. Ciò non ostante, in ordine all'esistenza di vizi e difetti parte attrice ha proposto anche due ricorsi per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, ma al riguardo vanno ribadite le ragioni poste a base del rigetto dell'istanza, con conferma delle considerazioni espresse nell'ordinanza di rigetto del ricorso del 5.2.2024: “… la domanda cautelare, qui formulata, risulta, nella specie, connotata da profili di genericità e indeterminatezza, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad un'indagine esplorativa dal momento che la società ricorrente non soltanto ha omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie ma ha omesso altresì di identificare compiutamente il tipo di vizi e di difetti da imputarsi alla società resistente, limitandosi a richiedere in maniera del tutto vaga una loro valutazione anche in punto di interventi da effettuarsi per la loro eliminazione”; le ragioni del rigetto, infatti, si fondano sulla considerazione di una complessiva inadeguatezza del quadro probatorio a giustificare un approfondimento tecnico, e come si è visto tale giudizio è formulabile anche all'esito dell'istruttoria compiuta, per cui ne risulta -a maggior ragione- confermata la fondatezza all'epoca, sulla base del quadro probatorio disponibile al momento del ricorso per istruzione preventiva.
Dalle circostanze e considerazioni fin qui esposte discende anche l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta da parte attrice, con istanza ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni;
infatti, la rilevata inammissibilità dell'istruttoria orale, da un lato, e l'impossibilità di esaminare l'eccezione di compensazione in questo giudizio, dall'altro, rendono la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, prima ancora che esplorativa, radicalmente inconferente rispetto al tema di prova, perché non attinente all'oggetto di causa.
Attese le ragioni della decisione, infine, non occorre esaminare le altre eccezioni sollevate da parte convenuta, quali ad esempio l'assenza di interesse ad agire o di titolarità della posizione soggettiva da parte dell'opponente.
16 9. Quanto al pagamento del dovuto richiesto da parte convenuta, lo svolgimento delle prestazioni non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che lamenta esclusivamente l'inadempimento di altre forniture, già esaminato.
L'istruttoria svolta ha confermato la ricostruzione della vicenda allegata da parte convenuta opposta;
come già rilevato, le contestazioni di parte opponente non concernono la fornitura di cui viene chiesto il saldo, e nemmeno è contestato il mancato adempimento, anche per quanto concerne l'entità del dovuto.
L'onere probatorio incombente all'attore sostanziale è stato, quindi, assolto, essendo stati provati sia l'esecuzione della fornitura che il mancato pagamento.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, e l'opposizione va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali della presente fase di opposizione che -per valore dichiarato e bassa complessità, valori medi- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° n. 521 del Parte_1
21.02.2023 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi €
[...]
16.218,45, di cui € 2.115,45 per rimborso spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 5/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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