Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2670 /2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 15.04.2025 dai coniugi:
C.F. ) nata a El Salvador in [...] C.F._1
data 13.05.1985, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Alberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Capasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 26.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Lentate sul Seveso in Via Tonale n. 45 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva del Sig. , viene assegnata a quest'ultimo. La CP_1
ricorrente trasferirà la residenza presso la propria attuale casa di abitazione entro il 30.4.2025.
Per_ 3. La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione della madre sita in Lentate sul Seveso Via Martiri della Libertà n. 15 dalla metà del mese di settembre sino al mese di maggio di ogni anno (fine delle attività scolastiche), mentre dal mese di giugno sino
Per_ 4. Atteso che compirà tra qualche mese 16 anni e la volontà e le esigenze della suddetta meritano attenzione, con riguardo al diritto di visita in capo al padre e alla madre, questi ultimi potranno vedere e tenere con sé la figlia, nel periodo in cui la stessa sarà collocata presso l'altro genitore,
Per_ ogni volta che lo vorrà, prendendo accordi direttamente con la medesima, anche relativamente
Per_ al periodo natalizio, pasquale e alle vacanze estive. In linea di massima, trascorrerà, in maniera alternata per anno oppure secondo la sua volontà, il giorno 24 e 25 dicembre, l'Epifania, la Santa
Pasqua col padre, mentre il Capodanno e il giorno di Pasquetta con la madre. Quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà i primi quindici giorni di luglio e di agosto col padre, mentre gli ultimi quindici giorni di luglio e di agosto con la madre, salvo diversa decisione della minore.
5. Il ricorrente verserà alla ricorrente a mezzo bonifico bancario (Iban
[...]) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al Per_ mantenimento della figlia , la somma di Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e decorso un anno dall'omologazione della separazione. Durante il periodo in cui la minore sarà collocata presso l'abitazione del padre da giugno a settembre, lo stesso provvederà al mantenimento diretto della figlia e non verserà alcunché a titolo di concorso al mantenimento della medesima.
6. Le spese straordinarie inerenti la minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto disciplinato dalle Linee Guida Spese Figli sottoscritte dal Tribunale di Monza ed il COA Monza il 7.5.2018.
7. Stante l'indipendenza economica dei coniugi, i suddetti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
8. L'autoveicolo Citroen C3, di proprietà del Sig. e in uso alla ricorrente, rimarrà in uso a CP_1 quest'ultima, la quale provvederà a proprie cure e spese al passaggio di proprietà in capo a sé entro la fine del mese di aprile 2025. Le rate residue del finanziamento chiesto dal per l'acquisto del CP_1
suddetto veicolo rimarranno a carico del medesimo, che provvederà al pagamento sino ad estinzione.
9. L'assegno unico per figli a carico sarà integralmente corrisposto al ricorrente. 10. Eventuali ulteriori pendenze economiche tra i ricorrenti sono state tutte tra i medesimi già regolate.
11. Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del documento di identità
e del passaporto della figlia minore. I suddetti prestano altresì sin d'ora il consenso per vacanze- studio all'estero della minore. La ricorrente autorizza che la minore trascorra le vacanze pasquali
2025 con il padre e la sua famiglia in Campania.
12. Le condizioni separative s'intendono efficaci e pertanto riceveranno concreta attuazione a far tempo dal deposito telematico del presente ricorso.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del competente Comune.
2. Confermare le condizioni separative.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lentate sul
Seveso in data 28.07.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15, parte I, anno 2008);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti