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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1536/2022 R.G. tra
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Felice Gianluca Belluzzi Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge n.104/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.08.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto, oltre al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n.
104/92; che la CTU sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto e il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma
3, l. cit.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, veniva disposta nuova CTU medico-legale.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del presente ricorso.
Invero, con provvedimento del 26.05.2022, comunicato alla parte ricorrente in data 06.06.2022, il giudice assegnava alle parti il termine di trenta giorni per depositare con atto scritto eventuali contestazioni alla CTU;
orbene, in data 05.07.2022, nel rispetto dei termini di legge, la ricorrente ha presentato espressa dichiarazione di dissenso.
Risulta rispettato, inoltre, il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 42, comma 3, l. n. 326/2003:
l'iscrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è avvenuta il
02.04.2021, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita medica dinanzi alla Commissione (05.10.2020).
Ciò detto, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Condizione sanitaria richiesta dalla legge affinché sia riconosciuto il diritto all'assegno mensile di cui sopra è un'invalidità pari o superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la
2 minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1 ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità
[...] lavorativa tale (82%) da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit.
Ciò, tuttavia, non dalla data presentazione della domanda amministrativa (21.02.2020), ma dal
03.05.2024, a seguito di riscontro di nuova patologia cardiologica “Cardiopatia ipertensiva (Classe
III NYHA). Insufficienza mitro aortica” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
05.06.2024).
Il CTU ha ritenuto, invece, che la disamina documentale e l'obiettività riscontrata in sede peritale non consente di riconoscere, in capo al ricorrente, lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dal momento che la disabilità cui fa riferimento la norma è quella connotata da particolare gravità tanto da rendersi necessario un intervento assistenziale, globale, permanente e continuativo nella sfera individuale o in quella di relazione del soggetto - facilitandone l'integrazione e sopperendo alla riduzione dell'autonomia personale -, non sussistente nel caso di specie.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità (maggio 2024) appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto alla parte istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal giorno 01.05.2024, così come accertato dal CTU.
Le spese di giudizio si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezion, così decide:
3 - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'82% e pertanto
è in possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal giorno 03.05.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto.
Catanzaro, 25.09.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1536/2022 R.G. tra
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Felice Gianluca Belluzzi Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge n.104/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.08.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto, oltre al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n.
104/92; che la CTU sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto e il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma
3, l. cit.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, veniva disposta nuova CTU medico-legale.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del presente ricorso.
Invero, con provvedimento del 26.05.2022, comunicato alla parte ricorrente in data 06.06.2022, il giudice assegnava alle parti il termine di trenta giorni per depositare con atto scritto eventuali contestazioni alla CTU;
orbene, in data 05.07.2022, nel rispetto dei termini di legge, la ricorrente ha presentato espressa dichiarazione di dissenso.
Risulta rispettato, inoltre, il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 42, comma 3, l. n. 326/2003:
l'iscrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è avvenuta il
02.04.2021, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita medica dinanzi alla Commissione (05.10.2020).
Ciò detto, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Condizione sanitaria richiesta dalla legge affinché sia riconosciuto il diritto all'assegno mensile di cui sopra è un'invalidità pari o superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la
2 minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1 ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità
[...] lavorativa tale (82%) da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit.
Ciò, tuttavia, non dalla data presentazione della domanda amministrativa (21.02.2020), ma dal
03.05.2024, a seguito di riscontro di nuova patologia cardiologica “Cardiopatia ipertensiva (Classe
III NYHA). Insufficienza mitro aortica” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
05.06.2024).
Il CTU ha ritenuto, invece, che la disamina documentale e l'obiettività riscontrata in sede peritale non consente di riconoscere, in capo al ricorrente, lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dal momento che la disabilità cui fa riferimento la norma è quella connotata da particolare gravità tanto da rendersi necessario un intervento assistenziale, globale, permanente e continuativo nella sfera individuale o in quella di relazione del soggetto - facilitandone l'integrazione e sopperendo alla riduzione dell'autonomia personale -, non sussistente nel caso di specie.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità (maggio 2024) appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto alla parte istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal giorno 01.05.2024, così come accertato dal CTU.
Le spese di giudizio si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezion, così decide:
3 - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'82% e pertanto
è in possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal giorno 03.05.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto.
Catanzaro, 25.09.2024
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