Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1689/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
C.F. Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Maria Rossi, presso cui studio hanno eletto domicilio telematico e
C.F. Parte_2 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dagli Avv. Luisa Cappetti e Carlotta Pavesio Calcagni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile a Nole in data 8.5.2004.
Dalla unione non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione.
“1. I coniugi vivranno definitivamente separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Nole, Strada Vauda Grande n. 3, di proprietà esclusiva dell'Architetto rimane in uso alla Dottoressa unitamente ai mobili e Parte_2 Parte_1 agli arredi diversi da quelli indicati al punto 3. L'Architetto si impegna ed Parte_2
obbliga a riconoscere e a costituire in capo alla moglie - con rogito notarile da sottoscriversi entro un mese dal provvedimento di omologa della separazione e con spese a carico del medesimo - il diritto di abitazione di durata trentennale sulla casa coniugale, revocabile anticipatamente soltanto qualora si verifichi la condizione di cui al capo 5.
3. L'Architetto che ha già rilasciato la casa coniugale, potrà ritirare i suoi beni Parte_2
ed effetti personali unitamente al tavolo ed alle sedie della sala da pranzo, entro il 31 dicembre
2025 e si impegna comunque, entro il 31 marzo 2025, a trasferirli in una stanza dell'attuale abitazione coniugale sita al primo piano.
4. La si impegna a mantenere l'immobile di cui al capo n. 2 in perfetto Parte_3
stato manutentivo, così come risultante al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione, nonché a curare il giardino e i terreni pertinenziali con la diligenza del buon padre di famiglia. Ogni onere di carattere ordinario manutentivo della casa, del giardino, dei terreni pertinenziali, la Tari ed i costi delle utenze - che saranno volturate in capo alla
- rimarranno in capo a quest'ultima. Saranno di spettanza Parte_3 dell'Architetto i costi attinenti alle spese straordinarie dell'immobile e dei Parte_2
terreni.
La stipula e il pagamento del premio della polizza assicurativa concernente la conservazione dell'immobile e dei terreni e la responsabilità civile nei confronti di terzi sarà a carico dell'Architetto a carico della Dottoressa rimarrà il premio Parte_2 Parte_1 concernente i danni all'immobile da lei eventualmente procurati e il furto.
5. L'Architetto si riserva - con espressa accettazione della Dottoressa Parte_2 Parte_1
sul punto e sua rinuncia al diritto di abitazione prima della scadenza ed entro il termine di cui al punto 8 - la possibilità di porre in vendita la casa coniugale di cui al capo n. 2, nel caso in cui dovesse sorgere l'assoluta necessità per comprovate ragioni economiche.
6. L'Architetto si impegna ed obbliga ad avvisare, almeno 60 giorni prima Parte_2 dell'incarico ad una agenzia immobiliare o della offerta/proposta/stipula di un contratto preliminare di compravendita, mediante raccomandata a. r. o p.e.c, la dottoressa Parte_1 della decisione di porre in vendita l'immobile, fornendo la documentazione attestante la situazione patrimoniale dello stesso e delle società di cui è socio/amministratore (proprietà di immobili, conti bancari e postali, investimenti in Italia e all'estero) comprovanti le difficoltà economiche di cui al punto 5, nonché, con le medesime modalità, della data del rogito notarile.
7. L'Architetto si impegna ed obbliga a versare alla Dottoressa una Parte_2 Parte_1
somma pari ad un terzo del prezzo di vendita, che si impegna a corrispondere entro sei mesi dalla stipula del rogito notarile, previa consegna di copia dello stesso alla Dottoressa
Parte_1
8. La dottoressa si impegna ed obbliga a rilasciare la casa entro sei mesi dalla Parte_1 corresponsione della somma di cui al punto 7. In caso di mancato rilascio dell'immobile entro tale termine, le verrà richiesta una penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio.
9. Nel caso in cui, per comprovati motivi di salute, la Dottoressa dovesse trasferirsi Parte_1 in altra abitazione con conseguente rilascio della casa coniugale, l'Architetto si Parte_2 impegna a corrisponderle l'importo di € 150.000,00 entro tre mesi dalla richiesta.
10. L'Architetto cede a titolo gratuito alla Dottoressa la proprietà Parte_2 Parte_1 delle macchine e degli utensili da giardino, tuttora presenti nell'immobile.
11. Il conto corrente cointestato presso la Banca Sella, verrà mantenuto e su questo l'Architetto bonificherà le somme dovute di cui ai capi 12 e 13. Parte_2
12. Le parti concorreranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese attinenti al
Per_ mantenimento ordinario dei seguenti animali domestici: 8 gatti ( , Per_1 Per_2 Per_4
Per_
e ) e 3 cani ( , e . Tali spese, che dovranno essere Per_5 Per_6 Per_7 Per_9 Per_10
documentate, verranno anticipate dalla Dottoressa e, una volta quantificate, Parte_1 trasmesse trimestralmente all'Architetto che, previa verifica, procederà al Parte_2
rimborso entro il giorno 5 del mese successivo alla trasmissione.
13. Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenersi per gli animali domestici di cui al precedente capo, le parti concordano che previo confronto verbale, ciascun coniuge dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto alla spesa straordinaria entro giorni 10 dalla richiesta, poiché in difetto il silenzio sarà inteso come assenso. In caso di assoluta urgenza, la spesa richiesta tramite e-mail o whatsapp potrà essere effettuata qualora non intervenga immediato dissenso per iscritto alla spesa straordinaria (silenzio-assenso).
14. Il soggetto anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro (con mezzi telematici quali, a titolo esemplificativo, a mezzo whatsapp o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante il costo sostenuto entro 20 giorni dall'esborso stesso e il rimborso corrispondente dovrà avvenire nei 10 giorni successivi al ricevimento della documentazione delle spese oggetto della richiesta di rimborso.
15. Le parti concordano che l'Architetto avrà diritto di far visita agli animali di Parte_2
cui al capo n. 12 ogni volta che lo desideri, previo accordo con la Dottoressa e si Parte_1
impegna a collaborare nella loro gestione e cura nel caso in cui la Dottoressa Parte_1
dovesse assentarsi da casa.
16. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni altro reciproco rapporto patrimoniale”.
La causa veniva trasmessa al PM per le sue conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione in data 28.2.2025
Il PM, in data 5.3.2025, ha espresso parere favorevole.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba