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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 995/2022 promossa da
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv.to Cantelli Giancarlo e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Germano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Germano sito in Via Loderingo degli Andalò n. 2/3, Bologna;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), assistiti e difesi dall'Avv. D'Apote Marco ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Via Marsili n. 5, Bologna;
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._4 dall'Avv. Bernardini Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Castiglione 30, Bologna;
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv. Parte_3 C.F._5
Scotti Alberto e Guerra Nicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Via Borgo Felino n. 29, Parma;
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_4 C.F._6
Madoi Luigi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Borgo
Garimberti n. 4, Parma;
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._7
Dalla Valle Michele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via
Ferdinando Maestri n. 6, Parma;
appellati
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 282/2022, pubblicata in data 02.03.2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 282/2022 il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da (già , nella sua qualità di società incorporante Parte_1 Controparte_4 [...]
, società che assumeva di aver subito un danno, patrimoniale e d'immagine, CP_5 nell'ambito delle vicende che avevano visto coinvolti, unitamente ad altri soggetti, i convenuti , CP_3 Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
come emerso dalla inchieste Parte_2 Parte_5 Parte_3 denominate “Green Money” e Public Money” condotte dalla Guardia di Finanza di Parma. A seguito delle indagini i convenuti venivano accusati di aver posto in essere condotte di corruzione e peculato. In particolare, quanto all'inchiesta denominata
“Green Money”, il meccanismo si sostanziava in un sistema di corruzione basato sull'assegnazione degli appalti per la manutenzione del verde pubblico cittadino e, quanto all'inchiesta denominata “Public Money”, le indagini avevano ad oggetto l'utilizzo di decine di migliaia di euro di fondi pubblici del Comune di Parma e di
[...] per finanziare la campagna elettorale dell'allora sindaco di Parma, CP_5 Per_1
e per promuoverne l'immagine.
[...]
Le inchieste predette sfociavano così in due procedimenti penali distinti. Il primo si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 167/2012, mediante la quale il GIP presso il Tribunale di Parma applicava al solo la pena per il reato di cui Parte_4 all'art. 314 c.p. in relazione ad un capo di imputazione ad esso contestato;
il secondo si concludeva, sempre con sentenza di applicazione pena n. 995/2016 nei confronti di
, per il reato di cui all'art. 314 c.p. e di CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_5 CP_3 anche per il reato di cui all'art. 319 c.p. in relazione ad una serie di capi Pt_3
d'imputazione ad essi contestati. All'esito dei due procedimenti penali, adiva il Tribunale di Parma per vedersi Parte_1 riconosciuto il danno subìto dalle condotte che i convenuti, a vario titolo, avevano tenuto in danno di e che si sostanziavano nella sovrafatturazione rispetto CP_5 ad attività effettivamente eseguite o nella fatturazione di operazioni di rifacimento del verde cittadino o di cura della città di Parma mai eseguite.
Si costituivano nell'ambito del giudizio civile di primo grado tutti i convenuti, i quali deducevano preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi ex art. 164, co. 4, c.p.c. e la carenza di legittimazione ad agire di Parte_1 per assenza, in capo ad essa, della titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Inoltre, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito - in ragione della natura pubblica che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero avuto sia che CP_5
pag. 2/8 i denari ad essa sottratti -, l'infondatezza della domanda proposta, non avendo le sentenze di applicazione pena rilevanza probatoria in quanto prive di accertamento in ordine alla responsabilità degli imputati, e la prescrizione del diritto azionato, trattandosi di fatti verificatisi tra il 2007 e il 2011. Inoltre, nel merito, i convenuti eccepivano l'insussistenza del danno lamentato da controparte, la quale non avrebbe dimostrato il pagamento da parte di di CP_5 fatture per lavori mai eseguiti e, comunque, sostenevano che i lavori descritti nei capi d'imputazione e per i quali erano state emesse le fatture elencate nell'atto introduttivo erano stati affidati da alle società private delle quali i convenuti erano CP_5 amministratori o legali rappresentanti, in esecuzione di appalti e convenzioni stipulati con il Comune di Parma, il quale era tenuto quindi a pagarle e le aveva verosimilmente CP_ pagate ad stessa, che dunque aveva ottenuto il rimborso da parte del Comune di
Parma.
Il Tribunale di Parma, a seguito di istruzione documentale della causa, riteneva di analizzare preliminarmente, in ragione del criterio della ragione più liquida, il profilo relativo alla sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato da parte attrice in citazione che veniva contestato dai convenuti.
Parte attrice ha allegato il danno patrimoniale asseritamente subito deducendo che nonostante i procedimenti penali fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., non potevano che ritenersi accertati i fatti così come emersi nel corso dei procedimenti stessi, nonché la conseguente responsabilità civile dei medesimi soggetti ex art. 2043 c.c., derivante dall'essersi appropriati di considerevoli somme di danaro, che non erano loro dovute, ricorrendo al sistematico espediente dell'emissione di fatture, e conseguente addebito alla società attrice, aventi per oggetto attività in realtà mai eseguite, o fatturate in misura sproporzionata rispetto al reale valore del servizio reso, o per quel che riguarda il solo per avere consegnato Pt_3 somme di denaro al dipendente della società attrice , a titolo di Parte_6 corruzione del medesimo, affinchè compisse atti contrari al proprio dovere di ufficio.
La società attrice si era costituita parte civile al fine di ottenere dagli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati alla società CP_5
e quindi al suo successore a titolo universale oggi in
[...] Controparte_4 Parte_1 conseguenza dei fatti reato di cui ai capi di imputazione ai medesimi rispettivamente contestati e sopra descritti. CP_
tuttavia, secondo la prospettazione dei convenuti, avrebbe ottenuto l'integrale pagamento da parte del Comune, sulla base della rendicontazione da essa stessa fornita e sottoposta all'ente, di tutti gli esborsi sostenuti nell'espletamento di tali servizi e attività e di tutti gli importi dedotti nel presente giudizio.
Sottolineava il Tribunale che tale deduzione, che introduceva un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda attorea in quanto volta ad escluderne la sussistenza dei presupposti giuridici, non era stata oggetto di alcuna tempestiva contestazione da parte dell'attrice, la quale aveva preso posizione in merito solo con la memoria conclusionale di replica e quindi del tutto tardivamente posto che la prima difesa utile utilizzabile pag. 3/8 dall'attrice era la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., sicchè riteneva non contestato il CP_ fatto eccepito dai convenuti, ossia che avesse ricevuto l'integrale rimborso da parte del Comune di Parma di tutti i pagamenti da essa effettuati, con conseguente insussistenza del danno patrimoniale lamentato.
Quanto al danno non patrimoniale, parte attrice ne chiedeva il risarcimento per compromissione dell'immagine, dell'onorabilità e della credibilità della società, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci e dei terzi in genere, derivante dalla diffusione delle notizie presso l'opinione pubblica, con conseguente lesione dell'immagine dell'ente rimasto coinvolto negli illeciti commessi. Il Tribunale, tuttavia, non riconosceva la sussistenza del danno all'immagine poiché, dalla lettura dei capi d'imputazione oggetto delle sentenze di patteggiamento che fondavano la domanda risarcitoria, non emergeva una condotta distrattiva da parte di funzionari di CP_5
[...
– che infatti non figuravano quali imputati – bensì solo da parte di altri soggetti, appartenenti ad altri enti e società e, comunque, non emergevano elementi tali da CP_ compromettere presso il pubblico la reputazione e l'immagine di tali da fondare la richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale.
Pertanto, il Tribunale di Parma rigettava la domanda di e la condannava al Parte_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti di tutti i convenuti.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma ha proposto appello Parte_1 articolato in quattro motivi, relativi:
- al mancato riconoscimento del danno patrimoniale poiché il primo Giudice aveva erroneamente disconosciuto il valore probatorio delle sentenze di applicazione pena nel processo civile e non aveva altresì tenuto conto della circostanza per cui i convenuti, durante le indagini, avevano ammesso di aver commesso i fatti loro imputati;
- esclusivamente rispetto alla posizione del all'omessa pronuncia quanto al Pt_3 risarcimento del danno cagionato dal predetto e derivante dalla commissione del delitto previsto dagli artt. 81 e 321 c.p. in relazione all'art. 319 c.p.;
- al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare a quello all'immagine, a fronte di una carente e contraddittoria motivazione sul punto;
- al riparto delle spese di lite.
Nel presente grado di giudizio si sono costituiti tutti gli appellati CP_1 Pt_3
e , sostanzialmente condividendo le Pt_2 Pt_5 Pt_4 CP_3 CP_2 medesime argomentazioni difensive e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, riproponevano le eccezioni preliminari già proposte in primo grado e sulle quali il primo Giudice non si è pronunciato in applicazione del principio della ragion liquida.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, a fronte dell'adesione di questo Collegio all'iter logico-argomentativo seguito dal primo Giudice il quale, richiamando il c.d. principio della ragione più liquida, ha rigettato la domanda attorea, attesa la mancata contestazione di Parte_1 rispetto a quanto sostenuto dalle controparti circa l'effettivo rimborso, da parte del pag. 4/8 Comune di Parma nei confronti di (d'ora in avanti ), delle somme Pt_7 Parte_1 abusivamente sottratte dai convenuti alla finalità pubblica alla quale erano destinate e per cui agiva in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno. Parte_1
Orbene, il Tribunale ha ritenuto di muovere dalla disamina relativa alla sussistenza o meno del danno patrimoniale, a fronte della contestazione contenuta nella comparse di risposta di alcuni convenuti, alla quale poi aderivano anche i rimanenti, circa l'effettivo rimborso da parte del Comune di Parma delle somme che parte attrice riteneva aver ingiustamente erogato a fronte di un sistema che prevedeva, da parte delle società subappaltatrici cui i convenuti era a vario titolo legati, l'emissione di fatture per attività da queste mai eseguite o la sovrafatturazione per attività effettivamente eseguite ma che avevano richiesto costi minori rispetto a quelli esplicitati in fattura.
Effettivamente, come già argomentato dal Giudice di primo grado, dalla disamina degli atti di primo grado emerge che i convenuti avevano eccepito che le somme pagate da e richieste a titolo risarcitorio avevano costituito oggetto di integrale rimborso CP_5 CP_ ad stessa da parte del Comune di Parma, circostanza che avrebbe determinato l'insussistenza del danno patrimoniale. A fronte di tale allegazione contenuta nelle comparse di risposta dei convenuti e nelle prime memorie prodotte nel procedimento di primo grado, non proferiva parola sul punto, insistendo nell'impostazione Pt_7 difensiva imperniata sull'efficacia probatoria delle sentenze di applicazione pena nelle more intervenute e, in particolare, delle condotte di peculato e corruzione che avevano visto coinvolti tutti i convenuti e che venivano accertate in sede penale. Infatti, solo con memoria di replica del 31 gennaio 2022 rispondeva sul punto, sostenendo che Parte_1 tale asserzione non solo non era stata provata da controparte, su cui gravava il relativo onere (art. 2697, co. 2, c.c.), ma era stata smentita dalla documentazione prodotta, da cui emergeva che i rimborsi nei confronti di erano stati sospesi dal Comune di Parte_1
Parma. Dunque, a fronte di precisa contestazione in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale richiesto da parte attrice, insisteva nel ritenere dimostrato tale Parte_1 danno deducendo che, nonostante i procedimenti penali fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., non potevano che ritenersi provate le condotte di distrazione dei denari pubblici in esse accertate e ascrivibili ai convenuti, senza tuttavia che fossero contestati gli esborsi del Comune di
Parma. Come precisato dalla Giurisprudenza di legittimità “l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così "emancipando" il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt.416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide
pag. 5/8 sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 1540/2007, Rv. 594550 - 01).
Dunque, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte e con particolare riferimento alla posizione di parte appellante , risulta pacifico per come già Parte_1 argomentato la violazione del principio/onere di contestazione rispetto ad un accadimento – l'avvenuto integrale rimborso per , sulla base della Parte_1 rendicontazione da questa fornita e sottoposta all'ente comunale, di tutti gli esborsi sostenuti a fronte dell'espletamento dei servizi eseguiti nell'ambito del contratto di appalto stipulato dal Comune di Parma e con la società appaltante e di tutti gli importi dedotti in entrambi i gradi di giudizio – che, se incontestato come in questo caso, va sottratto all'accertamento giudiziale.
Del resto si evidenzia che, da un lato, non ha errato il Giudice di prime cure in punto riparto dell'onere della prova, posto che il richiamo al principio della cd. vicinanza della prova è stato fatto al solo fine di evidenziare la possibilità per l'appellante di dimostrare di non aver ottenuto l'integrale rimborso da parte del Comune (profilo peraltro attinente alla sussistenza del danno, la cui prova incombe su chi agisce), dall'altro che non rileva il mero fatto dedotto in questa sede da che i pagamenti Pt_1 sarebbero stati sospesi dal Comune, attesa la genericità, provvisorietà e comunque la non totale corrispondenza temporale di quanto indicato nel doc. 13 e la non pregnanza della telefonata di cui al doc. 24 a) n.13058 intercorsa tra il e terza persona ed CP_1 attinente al mancato pagamento di una fattura mai identificata. Privo di rilievo infine l'assunto contenuto a pag.15 dell'appello circa il fatto che la domanda di abbia ad oggetto 'il risarcimento del danno eziologicamente riferibile Pt_1 alle azioni dei soggetti attivi del reato, ossa i convenuti, oggi appellati”; è evidente infatti che se il Comune ha integralmente rimborsato nessun danno concreto è Pt_1 ravvisabile in capo ad essa.
Sotto altro profilo, mediante il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della mancata statuizione da parte del Tribunale in ordine alla richiesta di risarcimento del danno cagionato a da e conseguente alla condotta di Parte_1 Parte_3 consegna, a titolo di corruzione all'allora dipendente di Enìa srl Tannoia Nunzio, di una somma di denaro di circa 6.000,00 euro, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio di quest'ultimo. Secondo parte appellante, il primo Giudice non si è avveduto del fatto che, relativamente a tale condotta specifica, l'eccezione dei convenuti in ordine all'avvenuto rimborso da parte del Comune di Parma era comunque destituita di qualsiasi fondamento, per cui su detta domanda avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi. Per quanto la doglianza sul punto si riveli fondata, la richiesta di risarcimento del danno lamentato da appare assolutamente generica e Parte_1 indimostrata, atteso che parte appellante non solo non ha esplicitato e specificato il tipo di danno che assume aver subito, ma non ha neppure fornito prova in ordine al nesso causale tra la condotta di corruzione e il danno che ne sarebbe derivato a non Pt_7 avendo nemmeno dimostrato che la somma di circa 6.000 euro utilizzata a fini corruttivi fosse nella disponibilità di stessa. Parte_1
pag. 6/8 Pertanto, deve disporsi il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Proseguendo nella disamina del gravame, parte appellante reitera nel presente grado di giudizio la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale - e segnatamente di quello all'immagine della società - sulla base del fatto che le condotte accertate Parte_1 nei procedimenti penali già citati avevano indotto i media locali a redigere numerosi articoli di giornale, nonché articoli sul web, ove il nome della società veniva Pt_7 accostato a quello di alcuni imputati, con conseguente perdita di prestigio e credibilità dell'ente rispetto alla collettività. Sul punto, è necessario dapprima definire il danno d'immagine causato ad da Pt_1 identificarsi quale lesione del decoro e del prestigio della società partecipata. Orbene, deve sottolinearsi come la richiesta di risarcimento di per il danno Parte_1 all'immagine si fondi sulla circostanza per cui le condotte illecite poste in essere dai convenuti – e appellati nel presente grado di giudizio – avevano gravemente danneggiato l'onorabilità e la credibilità della società attrice, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci e dei terzi in genere, causando un ingente danno ex art. 2059 c.c. derivante dalla diffusione delle notizie presso l'opinione pubblica. Tuttavia, ciò che parte appellante omette di considerare è il fatto che nessuno degli odierni convenuti era dipendente di in quanto il solo – che si ricorda non essere parte Pt_7 Pt_6 processuale nel presente giudizio civile – vantava tale posizione. Ed è proprio la condotta di quest'ultimo che può aver cagionato un pregiudizio all'immagine dell'Ente, che ha visto il proprio nome associato a condotte illecite (nella specie di corruzione) di un proprio dipendente.
Diversamente, gli appellati, dalla loro posizione di estraneità rispetto all'ente, non potevano ingenerare alcuna perdita di prestigio per quest'ultimo, perdita peraltro genericamente allegata sia nell'an (essendosi limitata l'appellante a produrre alcuni articoli di giornale o presenti sul web) che nel quantum, non potendosi far riferimento alla disposizione di cui all'art.1 comma 1 sexies L. 20/94 non applicabile al caso di specie e comunque facente riferimento ad una somma rapportata al danno patrimoniale, ritenuto qui insussistente.
Come precisato dalla S.C., il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova (cfr. cass. 20643/16; 19551/23).
Sicchè, privo di fondamento appare anche il terzo motivo del gravame, che deve essere rigettato.
Infine, il mancato accoglimento dei primi tre motivi di gravame comporta altresì il rigetto del quarto, mediante il quale parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di parte attrice , dovendo sulla stessa gravare a seguito della soccombenza. Parte_1
pag. 7/8 In conclusione, ritenuta ogni altra questione di rito e di merito assorbita dal rigetto dei motivi di appello, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 282/2022, ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo Parte_1 grado.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida – quanto Parte_1
a in euro 15.000,00 ciascuno oltre rimborso forfetario, Pt_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3
IVA e CPA, ed in euro 22.000,00 quale compenso unico in favore di CP_3 CP_1
e oltre rimborso forfetario, IVA e CPA CP_2
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno
4.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 995/2022 promossa da
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv.to Cantelli Giancarlo e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Germano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Germano sito in Via Loderingo degli Andalò n. 2/3, Bologna;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), assistiti e difesi dall'Avv. D'Apote Marco ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Via Marsili n. 5, Bologna;
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._4 dall'Avv. Bernardini Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Castiglione 30, Bologna;
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv. Parte_3 C.F._5
Scotti Alberto e Guerra Nicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Via Borgo Felino n. 29, Parma;
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_4 C.F._6
Madoi Luigi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Borgo
Garimberti n. 4, Parma;
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._7
Dalla Valle Michele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via
Ferdinando Maestri n. 6, Parma;
appellati
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 282/2022, pubblicata in data 02.03.2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 282/2022 il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da (già , nella sua qualità di società incorporante Parte_1 Controparte_4 [...]
, società che assumeva di aver subito un danno, patrimoniale e d'immagine, CP_5 nell'ambito delle vicende che avevano visto coinvolti, unitamente ad altri soggetti, i convenuti , CP_3 Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
come emerso dalla inchieste Parte_2 Parte_5 Parte_3 denominate “Green Money” e Public Money” condotte dalla Guardia di Finanza di Parma. A seguito delle indagini i convenuti venivano accusati di aver posto in essere condotte di corruzione e peculato. In particolare, quanto all'inchiesta denominata
“Green Money”, il meccanismo si sostanziava in un sistema di corruzione basato sull'assegnazione degli appalti per la manutenzione del verde pubblico cittadino e, quanto all'inchiesta denominata “Public Money”, le indagini avevano ad oggetto l'utilizzo di decine di migliaia di euro di fondi pubblici del Comune di Parma e di
[...] per finanziare la campagna elettorale dell'allora sindaco di Parma, CP_5 Per_1
e per promuoverne l'immagine.
[...]
Le inchieste predette sfociavano così in due procedimenti penali distinti. Il primo si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 167/2012, mediante la quale il GIP presso il Tribunale di Parma applicava al solo la pena per il reato di cui Parte_4 all'art. 314 c.p. in relazione ad un capo di imputazione ad esso contestato;
il secondo si concludeva, sempre con sentenza di applicazione pena n. 995/2016 nei confronti di
, per il reato di cui all'art. 314 c.p. e di CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_5 CP_3 anche per il reato di cui all'art. 319 c.p. in relazione ad una serie di capi Pt_3
d'imputazione ad essi contestati. All'esito dei due procedimenti penali, adiva il Tribunale di Parma per vedersi Parte_1 riconosciuto il danno subìto dalle condotte che i convenuti, a vario titolo, avevano tenuto in danno di e che si sostanziavano nella sovrafatturazione rispetto CP_5 ad attività effettivamente eseguite o nella fatturazione di operazioni di rifacimento del verde cittadino o di cura della città di Parma mai eseguite.
Si costituivano nell'ambito del giudizio civile di primo grado tutti i convenuti, i quali deducevano preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi ex art. 164, co. 4, c.p.c. e la carenza di legittimazione ad agire di Parte_1 per assenza, in capo ad essa, della titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Inoltre, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito - in ragione della natura pubblica che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero avuto sia che CP_5
pag. 2/8 i denari ad essa sottratti -, l'infondatezza della domanda proposta, non avendo le sentenze di applicazione pena rilevanza probatoria in quanto prive di accertamento in ordine alla responsabilità degli imputati, e la prescrizione del diritto azionato, trattandosi di fatti verificatisi tra il 2007 e il 2011. Inoltre, nel merito, i convenuti eccepivano l'insussistenza del danno lamentato da controparte, la quale non avrebbe dimostrato il pagamento da parte di di CP_5 fatture per lavori mai eseguiti e, comunque, sostenevano che i lavori descritti nei capi d'imputazione e per i quali erano state emesse le fatture elencate nell'atto introduttivo erano stati affidati da alle società private delle quali i convenuti erano CP_5 amministratori o legali rappresentanti, in esecuzione di appalti e convenzioni stipulati con il Comune di Parma, il quale era tenuto quindi a pagarle e le aveva verosimilmente CP_ pagate ad stessa, che dunque aveva ottenuto il rimborso da parte del Comune di
Parma.
Il Tribunale di Parma, a seguito di istruzione documentale della causa, riteneva di analizzare preliminarmente, in ragione del criterio della ragione più liquida, il profilo relativo alla sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato da parte attrice in citazione che veniva contestato dai convenuti.
Parte attrice ha allegato il danno patrimoniale asseritamente subito deducendo che nonostante i procedimenti penali fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., non potevano che ritenersi accertati i fatti così come emersi nel corso dei procedimenti stessi, nonché la conseguente responsabilità civile dei medesimi soggetti ex art. 2043 c.c., derivante dall'essersi appropriati di considerevoli somme di danaro, che non erano loro dovute, ricorrendo al sistematico espediente dell'emissione di fatture, e conseguente addebito alla società attrice, aventi per oggetto attività in realtà mai eseguite, o fatturate in misura sproporzionata rispetto al reale valore del servizio reso, o per quel che riguarda il solo per avere consegnato Pt_3 somme di denaro al dipendente della società attrice , a titolo di Parte_6 corruzione del medesimo, affinchè compisse atti contrari al proprio dovere di ufficio.
La società attrice si era costituita parte civile al fine di ottenere dagli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati alla società CP_5
e quindi al suo successore a titolo universale oggi in
[...] Controparte_4 Parte_1 conseguenza dei fatti reato di cui ai capi di imputazione ai medesimi rispettivamente contestati e sopra descritti. CP_
tuttavia, secondo la prospettazione dei convenuti, avrebbe ottenuto l'integrale pagamento da parte del Comune, sulla base della rendicontazione da essa stessa fornita e sottoposta all'ente, di tutti gli esborsi sostenuti nell'espletamento di tali servizi e attività e di tutti gli importi dedotti nel presente giudizio.
Sottolineava il Tribunale che tale deduzione, che introduceva un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda attorea in quanto volta ad escluderne la sussistenza dei presupposti giuridici, non era stata oggetto di alcuna tempestiva contestazione da parte dell'attrice, la quale aveva preso posizione in merito solo con la memoria conclusionale di replica e quindi del tutto tardivamente posto che la prima difesa utile utilizzabile pag. 3/8 dall'attrice era la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., sicchè riteneva non contestato il CP_ fatto eccepito dai convenuti, ossia che avesse ricevuto l'integrale rimborso da parte del Comune di Parma di tutti i pagamenti da essa effettuati, con conseguente insussistenza del danno patrimoniale lamentato.
Quanto al danno non patrimoniale, parte attrice ne chiedeva il risarcimento per compromissione dell'immagine, dell'onorabilità e della credibilità della società, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci e dei terzi in genere, derivante dalla diffusione delle notizie presso l'opinione pubblica, con conseguente lesione dell'immagine dell'ente rimasto coinvolto negli illeciti commessi. Il Tribunale, tuttavia, non riconosceva la sussistenza del danno all'immagine poiché, dalla lettura dei capi d'imputazione oggetto delle sentenze di patteggiamento che fondavano la domanda risarcitoria, non emergeva una condotta distrattiva da parte di funzionari di CP_5
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– che infatti non figuravano quali imputati – bensì solo da parte di altri soggetti, appartenenti ad altri enti e società e, comunque, non emergevano elementi tali da CP_ compromettere presso il pubblico la reputazione e l'immagine di tali da fondare la richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale.
Pertanto, il Tribunale di Parma rigettava la domanda di e la condannava al Parte_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti di tutti i convenuti.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma ha proposto appello Parte_1 articolato in quattro motivi, relativi:
- al mancato riconoscimento del danno patrimoniale poiché il primo Giudice aveva erroneamente disconosciuto il valore probatorio delle sentenze di applicazione pena nel processo civile e non aveva altresì tenuto conto della circostanza per cui i convenuti, durante le indagini, avevano ammesso di aver commesso i fatti loro imputati;
- esclusivamente rispetto alla posizione del all'omessa pronuncia quanto al Pt_3 risarcimento del danno cagionato dal predetto e derivante dalla commissione del delitto previsto dagli artt. 81 e 321 c.p. in relazione all'art. 319 c.p.;
- al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare a quello all'immagine, a fronte di una carente e contraddittoria motivazione sul punto;
- al riparto delle spese di lite.
Nel presente grado di giudizio si sono costituiti tutti gli appellati CP_1 Pt_3
e , sostanzialmente condividendo le Pt_2 Pt_5 Pt_4 CP_3 CP_2 medesime argomentazioni difensive e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, riproponevano le eccezioni preliminari già proposte in primo grado e sulle quali il primo Giudice non si è pronunciato in applicazione del principio della ragion liquida.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, a fronte dell'adesione di questo Collegio all'iter logico-argomentativo seguito dal primo Giudice il quale, richiamando il c.d. principio della ragione più liquida, ha rigettato la domanda attorea, attesa la mancata contestazione di Parte_1 rispetto a quanto sostenuto dalle controparti circa l'effettivo rimborso, da parte del pag. 4/8 Comune di Parma nei confronti di (d'ora in avanti ), delle somme Pt_7 Parte_1 abusivamente sottratte dai convenuti alla finalità pubblica alla quale erano destinate e per cui agiva in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno. Parte_1
Orbene, il Tribunale ha ritenuto di muovere dalla disamina relativa alla sussistenza o meno del danno patrimoniale, a fronte della contestazione contenuta nella comparse di risposta di alcuni convenuti, alla quale poi aderivano anche i rimanenti, circa l'effettivo rimborso da parte del Comune di Parma delle somme che parte attrice riteneva aver ingiustamente erogato a fronte di un sistema che prevedeva, da parte delle società subappaltatrici cui i convenuti era a vario titolo legati, l'emissione di fatture per attività da queste mai eseguite o la sovrafatturazione per attività effettivamente eseguite ma che avevano richiesto costi minori rispetto a quelli esplicitati in fattura.
Effettivamente, come già argomentato dal Giudice di primo grado, dalla disamina degli atti di primo grado emerge che i convenuti avevano eccepito che le somme pagate da e richieste a titolo risarcitorio avevano costituito oggetto di integrale rimborso CP_5 CP_ ad stessa da parte del Comune di Parma, circostanza che avrebbe determinato l'insussistenza del danno patrimoniale. A fronte di tale allegazione contenuta nelle comparse di risposta dei convenuti e nelle prime memorie prodotte nel procedimento di primo grado, non proferiva parola sul punto, insistendo nell'impostazione Pt_7 difensiva imperniata sull'efficacia probatoria delle sentenze di applicazione pena nelle more intervenute e, in particolare, delle condotte di peculato e corruzione che avevano visto coinvolti tutti i convenuti e che venivano accertate in sede penale. Infatti, solo con memoria di replica del 31 gennaio 2022 rispondeva sul punto, sostenendo che Parte_1 tale asserzione non solo non era stata provata da controparte, su cui gravava il relativo onere (art. 2697, co. 2, c.c.), ma era stata smentita dalla documentazione prodotta, da cui emergeva che i rimborsi nei confronti di erano stati sospesi dal Comune di Parte_1
Parma. Dunque, a fronte di precisa contestazione in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale richiesto da parte attrice, insisteva nel ritenere dimostrato tale Parte_1 danno deducendo che, nonostante i procedimenti penali fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., non potevano che ritenersi provate le condotte di distrazione dei denari pubblici in esse accertate e ascrivibili ai convenuti, senza tuttavia che fossero contestati gli esborsi del Comune di
Parma. Come precisato dalla Giurisprudenza di legittimità “l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così "emancipando" il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt.416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide
pag. 5/8 sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 1540/2007, Rv. 594550 - 01).
Dunque, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte e con particolare riferimento alla posizione di parte appellante , risulta pacifico per come già Parte_1 argomentato la violazione del principio/onere di contestazione rispetto ad un accadimento – l'avvenuto integrale rimborso per , sulla base della Parte_1 rendicontazione da questa fornita e sottoposta all'ente comunale, di tutti gli esborsi sostenuti a fronte dell'espletamento dei servizi eseguiti nell'ambito del contratto di appalto stipulato dal Comune di Parma e con la società appaltante e di tutti gli importi dedotti in entrambi i gradi di giudizio – che, se incontestato come in questo caso, va sottratto all'accertamento giudiziale.
Del resto si evidenzia che, da un lato, non ha errato il Giudice di prime cure in punto riparto dell'onere della prova, posto che il richiamo al principio della cd. vicinanza della prova è stato fatto al solo fine di evidenziare la possibilità per l'appellante di dimostrare di non aver ottenuto l'integrale rimborso da parte del Comune (profilo peraltro attinente alla sussistenza del danno, la cui prova incombe su chi agisce), dall'altro che non rileva il mero fatto dedotto in questa sede da che i pagamenti Pt_1 sarebbero stati sospesi dal Comune, attesa la genericità, provvisorietà e comunque la non totale corrispondenza temporale di quanto indicato nel doc. 13 e la non pregnanza della telefonata di cui al doc. 24 a) n.13058 intercorsa tra il e terza persona ed CP_1 attinente al mancato pagamento di una fattura mai identificata. Privo di rilievo infine l'assunto contenuto a pag.15 dell'appello circa il fatto che la domanda di abbia ad oggetto 'il risarcimento del danno eziologicamente riferibile Pt_1 alle azioni dei soggetti attivi del reato, ossa i convenuti, oggi appellati”; è evidente infatti che se il Comune ha integralmente rimborsato nessun danno concreto è Pt_1 ravvisabile in capo ad essa.
Sotto altro profilo, mediante il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della mancata statuizione da parte del Tribunale in ordine alla richiesta di risarcimento del danno cagionato a da e conseguente alla condotta di Parte_1 Parte_3 consegna, a titolo di corruzione all'allora dipendente di Enìa srl Tannoia Nunzio, di una somma di denaro di circa 6.000,00 euro, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio di quest'ultimo. Secondo parte appellante, il primo Giudice non si è avveduto del fatto che, relativamente a tale condotta specifica, l'eccezione dei convenuti in ordine all'avvenuto rimborso da parte del Comune di Parma era comunque destituita di qualsiasi fondamento, per cui su detta domanda avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi. Per quanto la doglianza sul punto si riveli fondata, la richiesta di risarcimento del danno lamentato da appare assolutamente generica e Parte_1 indimostrata, atteso che parte appellante non solo non ha esplicitato e specificato il tipo di danno che assume aver subito, ma non ha neppure fornito prova in ordine al nesso causale tra la condotta di corruzione e il danno che ne sarebbe derivato a non Pt_7 avendo nemmeno dimostrato che la somma di circa 6.000 euro utilizzata a fini corruttivi fosse nella disponibilità di stessa. Parte_1
pag. 6/8 Pertanto, deve disporsi il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Proseguendo nella disamina del gravame, parte appellante reitera nel presente grado di giudizio la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale - e segnatamente di quello all'immagine della società - sulla base del fatto che le condotte accertate Parte_1 nei procedimenti penali già citati avevano indotto i media locali a redigere numerosi articoli di giornale, nonché articoli sul web, ove il nome della società veniva Pt_7 accostato a quello di alcuni imputati, con conseguente perdita di prestigio e credibilità dell'ente rispetto alla collettività. Sul punto, è necessario dapprima definire il danno d'immagine causato ad da Pt_1 identificarsi quale lesione del decoro e del prestigio della società partecipata. Orbene, deve sottolinearsi come la richiesta di risarcimento di per il danno Parte_1 all'immagine si fondi sulla circostanza per cui le condotte illecite poste in essere dai convenuti – e appellati nel presente grado di giudizio – avevano gravemente danneggiato l'onorabilità e la credibilità della società attrice, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci e dei terzi in genere, causando un ingente danno ex art. 2059 c.c. derivante dalla diffusione delle notizie presso l'opinione pubblica. Tuttavia, ciò che parte appellante omette di considerare è il fatto che nessuno degli odierni convenuti era dipendente di in quanto il solo – che si ricorda non essere parte Pt_7 Pt_6 processuale nel presente giudizio civile – vantava tale posizione. Ed è proprio la condotta di quest'ultimo che può aver cagionato un pregiudizio all'immagine dell'Ente, che ha visto il proprio nome associato a condotte illecite (nella specie di corruzione) di un proprio dipendente.
Diversamente, gli appellati, dalla loro posizione di estraneità rispetto all'ente, non potevano ingenerare alcuna perdita di prestigio per quest'ultimo, perdita peraltro genericamente allegata sia nell'an (essendosi limitata l'appellante a produrre alcuni articoli di giornale o presenti sul web) che nel quantum, non potendosi far riferimento alla disposizione di cui all'art.1 comma 1 sexies L. 20/94 non applicabile al caso di specie e comunque facente riferimento ad una somma rapportata al danno patrimoniale, ritenuto qui insussistente.
Come precisato dalla S.C., il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova (cfr. cass. 20643/16; 19551/23).
Sicchè, privo di fondamento appare anche il terzo motivo del gravame, che deve essere rigettato.
Infine, il mancato accoglimento dei primi tre motivi di gravame comporta altresì il rigetto del quarto, mediante il quale parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di parte attrice , dovendo sulla stessa gravare a seguito della soccombenza. Parte_1
pag. 7/8 In conclusione, ritenuta ogni altra questione di rito e di merito assorbita dal rigetto dei motivi di appello, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 282/2022, ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo Parte_1 grado.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida – quanto Parte_1
a in euro 15.000,00 ciascuno oltre rimborso forfetario, Pt_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3
IVA e CPA, ed in euro 22.000,00 quale compenso unico in favore di CP_3 CP_1
e oltre rimborso forfetario, IVA e CPA CP_2
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno
4.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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