Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16427/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPEDALE SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: CP_1
“In data 07.02.2023 il ricorrente presentava domande all'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di
Palermo per l'erogazione del beneficio dell'assegno unico ed universale ex D. Lgs.230/2021, nell'interesse del figlio del minore nato a [...] il [...] (cfr. Persona_1
all.2). A seguito della presentazione della domanda n. prot.
5500.07/02/2023.0093077, l' provvedeva ad erogare del beneficio in parola. CP_1 CP_1
Nel mese di febbraio 2024 l' resistente interrompeva l'erogazione del beneficio de quo CP_2
deducendo che il minore all'atto della presentazione della domanda, Persona_1
non facesse parte del nucleo familiare dell'odierno ricorrente. La superiore motivazione è smentita per tabulas, oltre che dalla documentazione posta a corredo della domanda presentata dal ricorrente, anche dai certificati anagrafici versati in atti (cfr. all.ti 5-6-7). In data 13.08.2024 il Sig. recatosi presso la sede di Palermo, richiedeva informazioni sull'iter Per_1 CP_1
istruttorio dello “…sblocco…” del beneficio dell'A.U., chiedendo di provvedere al pagamento delle spettanze richieste in favore del ricorrente in relazione alla posizione afferente il figlio Per_1
(cfr. all.3). Quest'ultimo, già in affidamento preadottivo ai coniugi dal
[...] Parte_2
27.04.2016, veniva adottato definitivamente a far data dal 06.0.2017, siccome disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo con sentenza n. 119/2017 (cfr. all.1). La superiore circostanza veniva rappresentata dall'odierno ricorrente in data 13.08.2024 allo sportello CP_1
ove il predetto si recava per richiedere il pagamento degli importi maturati e maturandi a titolo di A.U. (cfr. all.3). Con nota del 09.09.2024, il ricorrente, per mezzo dello scrivente procuratore, sollecitava l' resistente di provvedere al pagamento dell'emolumento in parola CP_2
e degli arretrati a far data dal mese di febbraio 2024 (cfr. all.4). Tuttavia il superiore sollecito non sortiva effetto alcuno e, ad oggi, il ricorrente, nella qualità spiegata, non percepisce la quota di assegno unico universale nell'interesse del figlio ”. Persona_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dello status e dei requisiti previsti dal combinato disposto dalla L. 184/1983 e dal D.L.gs. 230/2021 e successive modif. ed integr. per accedere alla prestazione del beneficio dell'assegno unico ed universale ex D. Lgs.230/2021 nell'interesse del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...]; - per l'effetto condannare l' al pagamento Persona_1 CP_1
delle spettanze dovute al ricorrente a titolo di assegno unico e universale, nell'interesse del predetto minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal mese di febbraio 2024 fino al soddisfo.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo “un congruo rinvio affinché possa essere CP_1
dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite date le ragioni che hanno determinato la mancata erogazione;
in particolare deduceva: “La pratica era stata erroneamente dichiarata decaduta dal sistema in data 8 Febbraio 2024, in quanto nei sistemi dell'Istituto, oltre al CF attuale del minore, anche quello antecedente l'adozione, con la conseguenza che il sistema non rilevava la sussistenza del requisito del carico del figlio. Con
l'eliminazione del precedente CF, la richiesta di rielaborazione è andata a buon fine, pertanto, nei tempi tecnici (i pagamenti non possono essere disposti manualmente dagli operatori di sede), il sistema provvederà all'erogazione delle spettanze dovute”.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte.
Parte ricorrente nelle note scritte ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Precisava “Dopo la celebrazione dell'udienza del 19.02.2025, ad oggi, al momento del deposito delle presenti note, al ricorrente risultano erogati o in erogazione i seguenti importi: 17/12/24
€228.30 periodo 01/01/23 – 31/01/23; 17/12/24 €206,90 periodo 01/02/23 –
28/02/23; 21/01/25 €224.30 periodo 01/02/24 – 29/02/24; 27/01/25 € 211.60 periodo 01/03/24 – 31/03/24; 21/02/25 € 211.60 periodo 01/04/24 – 31/04/24;
21/02/25 € 211.60 periodo 01/05/24 – 31/05/24; 21/02/25 € 211.60 periodo
01/06/24 – 31/06/24; 20/03/25 € 211.60 periodo 01/07/24 – 31/07/24;
20/03/25 € 211.60 periodo 01/08/24 – 31/08/24; 20/03/25 € 211.60 periodo
01/09/24 – 30/09/24; 28/03/25 € 211.60 periodo 01/10/24 – 31/10/24;
23/04/25 € 214.70 periodo 01/02/25 – 28/02/25; 24/04/25 € 214.70 periodo 01/01/25 – 31/01/25; 24/04/25 € 211.60 periodo 01/12/24 – 31/12/24;
24/04/25 € 211.60 periodo 01/11/24 – 30/11/24.
In buona sostanza al ricorrente risulta saldato l'intero anno 2024 e le mensilità di gennaio e febbraio 2025”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come chiesto dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
la liquidazione è avvenuta ben dopo il deposito del ricorso, motivato dall' inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025
La Giudice
Paola Marino