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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1751 dell'anno 2025
TRA
PAte_1
assistita e difesa dall'avv. Ubaldo Lopardi
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Marco Mattia
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 15 maggio 2020, esponeva: Controparte_1
che dal 26.02.2015 aveva lavorato alle dipendenze della società TAIdea s.p.a. con la mansione e qualifica di “impiegato” al 4° livello del CCNL “Pulizie MU”;
che era stato impiegato sull'appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di fino alla cessazione dell'appalto stesso, avvenuta in data 1.2.2020, espletando AR
la propria attività prevalentemente presso la sede di Cassino (FR), c/o la Stazione ferroviaria;
che in data 27.01.2020, a seguito della crisi aziendale che aveva colpito la ID, culminata con la dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva proceduto al cambio appalto e aveva fatto pervenire _2
alla nuova assegnataria del servizio, ossia al CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, l'elenco dei
149 lavoratori interessati al passaggio d'appalto;
che, illegittimamente, il suo nominativo non era stato incluso nel citato elenco, sicché aveva immediatamente invitato a inserire il proprio nominativo tra quelli del personale impiegato nell'appalto e aventi _2
diritto al passaggio alle dipendenze dell'ente subentrato nel medesimo appalto;
che la sua diffida non aveva avuto esito positivo.
2. Tanto esposto, conveniva dinanzi al Tribunale di Cassino la ID in amministrazione straordinaria,
il CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, la e PAte_1 _2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale
< ad essere assunto, nelle funzioni e nell'incarico Controparte_1
svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dalla data di subentro nel contratto
[...]
di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – _2
Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; b) per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dalla data del Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2
c) condannare la CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il consorzio , in persona del PAte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società in solido e non, _2
al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione,
ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
d) previo accertamento dell'impiego del ricorrente nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2”, accertare e dichiarare _2
l'obbligo di al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate nel periodo _2
ottobre 2019 – gennaio 2020, nella misura complessivamente determinata in €.7.588,30, ovvero nella diversa, maggiore o minore misura, che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo>>;
in via principale alternativa
<
d'azienda” e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere assunto, nelle Controparte_1
funzioni e nell'incarico svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dalla data di Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2 f) per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dalla data del Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2
g) condannare la CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il consorzio , in persona del PAte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società in solido e non, _2
al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione,
ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia>>;
in via gradata
< e da ID SpA _2
in occasione del cambio di appalto e, per l'effetto, condannare e _2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno Controparte_4
subito dal ricorrente, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia>>.
Resistevano tutte le parti convenute ad eccezione della ID, che restava contumace.
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale con sentenza n. 22/2025 del 10 gennaio 2025 così statuiva:
<<- Accerta e dichiara l'obbligo di subentrata nell'appalto in precedenza affidato Controparte_5
a ID, di assumere alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato, con la medesima qualifica e il medesimo inquadramento già riconosciuti (salvo l'adeguamento al diverso CCNL applicato) e con decorrenza dal 1.2.2020;
PA
- Condanna la al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di assunzione e da determinarsi in misura pari alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire qualora fosse Controparte_1 stato tempestivamente assunto e non ha invece percepito, con quantificazione da demandarsi a separato giudizio;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CNCP con riferimento all'obbligo di assunzione e rigetta la domanda proposta nei confronti di quest'ultima;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di CNCP, di e di ID;
_2
- Condanna responsabile in solido, al pagamento della somma di €.7.588,30 in favore di AR
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla messa in mora al saldo>>. Controparte_1
4. Affermava il primo giudice (per quello che ancora qui interessa):
<
cambio appalto e per verificare l'operatività della clausola sociale, deve farsi riferimento alla disciplina contrattuale collettiva di cui all'art. 16 del CCNL Attività ferroviarie applicato dall'Azienda committente, e
PA richiamato nel Verbale di cambio appalto sopra citato (del 27 gennaio 2020, n.d.e.), a cui anche la si è
impegnata a dare applicazione (cfr. punto 2 del Verbale di accordo con le OO.SS.)>>;
<
essere inteso come limitato ai soli lavoratori effettivamente iscritti negli elenchi poi allegati ai verbali di cambio appalto, non potendosi riconoscere efficacia costitutiva alla mera formalità costituita dall'inclusione o meno in tale elenco, dovendosi invece verificare, dal punto di vista sostanziale, il presupposto per l'operatività della clausola da identificarsi nell'effettiva adibizione al servizio oggetto dell'appalto nei nove mesi precedenti al subentro e dell'assenza di condizioni (mutamenti nell'organizzazione imprenditoriale dovute al diverso volume o perimetro del servizio oggetto di appalto) tali da giustificare una diversa regolamentazione dell'obbligo di assunzione. A tale conclusione deve necessariamente giungersi considerando la ratio delle norme contrattuali collettive, volte a tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori addetti agli appalti nel corso degli avvicendamenti di diverse imprese, che sarebbe frustrata qualora l'operatività della clausola sociale fosse condizionata dalla corretta redazione degli elenchi, procedura a cui i lavoratori interessati sono estranei>>; <
specie non può invece ritenersi applicabile l'art. 2112 c.c.>>;
<
lavorazioni inerenti al servizio, alla luce della sua mancata inclusione degli elenchi formati dalla datrice di lavoro ID e comunicati a;
_2
<
ricorrente , risalente quantomeno al 2015 (cfr. doc. 1 fasc. ric.), proseguito nel corso degli Controparte_1
anni sino al gennaio del 2020, ultimo periodo in cui il servizio è stato affidato a ID (come emerso dalle buste paga depositate dalla parte ricorrente fino al gennaio del 2020), ove lo stesso risulta assunto con qualifica di impiegato, inquadramento al 4° livello del CCNL MU applicato dall'azienda uscente
ID e orario di lavoro a tempo pieno>>;
<
corroborata dalle evidenze documentali in atti, l'adibizione in via costante e prevalente di alle CP_1
lavorazioni oggetto dell'appalto>>;
<
ricorso), in cui il ricorrente risulta mittente e destinatario di diverse comunicazioni attinenti la gestione dei rapporti di lavoro>>;
PA
< non avendo il consorzio CNCP alcuna legittimazione passiva in relazione alla pretesa fatta valere dal ricorrente, in quanto il consorzio, pur essendo aggiudicatario della commessa nel suo complesso, ha poi effettivamente affidato alla singola cooperativa consorziata il lotto presso cui è stato impiegato il ricorrente>>;
PA
< posto che soltanto tale ultimo soggetto può ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di assunzione fatto valere in giudizio. Infatti, come chiarito, l'eventuale omessa redazione o corretta trasmissione dell'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto non costituisce inadempimento rilevante nei confronti del dipendente, ma può solo operare nei rapporti interni tra le altre parti implicate nella vicenda (committente e azienda uscente)>>.
5. Con ricorso del 10 gennaio 2025 la (d'ora in avanti, interponeva appello PAte_1 Controparte_6
nei soli confronti del . CP_1
L'appellato resisteva.
PA 6. Con il primo motivo, la censura l'impugnata sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del CCNL della Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie”.
Deduce la parte:
che l'art. 16 del CCNL di categoria <
svolgimento dell'attività lavorativa nei 9 mesi precedenti il cambio appalto solo con riferimento ai lavoratori inseriti negli elenchi>>;
che <
Committente, non avrebbe in alcun modo potuto immaginare che il Sig. (a Suo dire) aveva prestato CP_1
la propria attività lavorativa nell'ambio dell'appalto e, di conseguenza, non avrebbe in alcun modo avuto l'obbligo di assumerlo alle proprie dipendenze>>.
7. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del CCNL della
Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie, sotto altro profilo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”.
Sostiene la MU che <
Lavoro, il Sig. non provava, né con i documenti depositati né con l'attività istruttoria espletata, la CP_1
propria adibizione, in via continuativa, nelle lavorazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto>>. Assume l'appellante, da un lato, che la documentazione prodotta dal non dimostra lo svolgimento, CP_1
da parte dello stesso, di un'attività continuativa nell'ambito dell'appalto oggetto di causa e, dall'altro lato,
che il Tribunale non ha correttamente valutato la testimonianza resa da Testimone_1
8. Con il terzo motivo, l'appellante si duole di essere stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente sul rilievo che:
a) essa non era tenuta all'assunzione per le ragioni di cui al primo motivo;
b) la ID e erano da ritenersi inadempienti, ex art. 1218 c.c., nei confronti del , non _2 CP_1
inserito, in tesi illegittimamente, negli elenchi del personale avente diritto all'assunzione.
9. Il primo motivo è infondato.
9.1 Dispone l'art. 16 del CCNL Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie:
“entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le aziende del settore che abbiano in corso contratti di appalto rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, acquisiranno dalle aziende appaltatrici e subappaltatrici, anche per il tramite delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto ed alle quali le aziende appaltatrici risultano associate, l'elenco completo dei lavoratori occupati nelle attività di cui al presente articolo”;
“Successivamente, con cadenza mensile, la ditta appaltatrice/subappaltatrice autorizzata invierà al committente l'elenco di cui al precedente capoverso, aggiornato con le eventuali variazioni nella composizione occupazionale dichiarata a seguito della procedura di cui sopra”;
“Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando,
abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante”.
Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto”;
“Il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, che di norma dovrà concludersi entro 30 giorni antecedenti al passaggio delle attività e comunque prima del cambio appalto, al fine di garantire i necessari adempimenti.
Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto”.
9.2 Orbene, la norma persegue il dichiarato fine di tutelare l'occupazione e di salvaguardare la posizione dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando di gara, possano vantare almeno 9 mesi di attività nelle medesime attività oggetto del cambio di appalto.
La predisposizione degli elenchi degli aventi diritto e la trasmissione degli stessi all'azienda subentrante hanno soltanto la funzione di agevolare l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla nuova assunzione,
ma tale diritto sorge per effetto del dato oggettivo rappresentato dalla prestazione di attività lavorativa da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto del cambio di appalto.
A seguire la tesi dell'appellante, dovrebbe giungersi alla conclusione che, in sostanza, la disposizione in esame tutela l'occupazione di coloro che l'azienda cedente decide di inserire nei predetti elenchi, sicché, tramite tale operazione (e fatte salve solo eventuali azioni risarcitorie) la stessa azienda potrebbe (per dolo o colpa)
consentire l'assunzione di chi non si trovi nella condizione prevista (ossia essere stato impiegato nel precedente appalto per meno di 9 mesi) ed escludere l'assunzione di chi ne avrebbe diritto, senza che costui possa far valere le proprie ragioni e mantenere l'occupazione.
L'incongruenza e insostenibilità di tale tesi sono palesi. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, in fattispecie analoga la S.C ha già avuto modo di affermare che rimane non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società subentrante, e rimane efficace il diritto all'assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società
precedentemente titolari dell'appalto (che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell'appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattual-collettiva) (Cass. 30803/2023).
10. Il secondo motivo è infondato.
10.1 I testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_2
“…Io dal 2015 al 2019 ho lavorato insieme al , da quanto sono stato riammesso in seguito CP_1
all'ordinanza del giudice. Il nostro datore di lavoro era ID, il nostro referente per la commessa per era , di cui era collaboratore;
La nostra sede di lavoro era Cassino, come _2 Persona_1 CP_1
riferimento, ma era incaricato di seguire altri cantieri, come Formia e Nettuno e presiedeva ai vari CP_1
incontri con referenti di trenitalia…
ho avuto un periodo lungo di malattia dopo il settembre-ottobre 2019… Sono rientrato a lavoro il 1.2.2020
per il passaggio con FCF…
si occupava della contabilità relativa alle ore di lavoro, ed alle note spese, sia dei vari responsabili CP_1
che dei capi impianto, che inviavano a lui che a sua volta le inviava al responsabile della commessa. Faccio
riferimento ai responsabili di tutti gli impianti del lotto, tutto transitava da lui. Il ricorrente effettuava controlli sulle lavorazioni anche sulle stazioni di Formia e Nettuno, e non solo a Cassino, e si rapportava con i relativi capo impianto, che a lui riferivano dello stato dell'impianto e della situazione reale…
Persona_1
“…l'appalto è partito il primo agosto 2014, lui dovrebbe essere stato assunto a settembre di quell'anno. Il
mio ruolo era quello di capo area del Lazio, per il Lotto Lazio, ove ricadevano una serie di stazioni, e l'oggetto dell'appalto era il servizio di pulizia sui treni regionali. Io ho partecipato nella fase di cambio appalto alla selezione del personale, ma non nell'assunzione di . Lui era il mio primo riporto, insieme ad un altro CP_1
collega; avevamo diviso il lotto in due parti, lui si occupava della parte sud e l'altro della parte nord…
si occupava della gestione del personale (verificava turni di lavoro, faceva anche controlli su attività CP_1
degli operai) e poi si occupava degli ordini, (i capi impianto gli trasmettevano il materiale necessario alle lavorazioni o le richieste di manutenzione, e lui poi gestiva le richieste di assistenza, e formulava l'ordine da inviare al fornitore previa mia autorizzazione). caricava le presenze sul nostro gestionale, per tutto il CP_1
lotto…
Qualche volta è anche venuto con me a Roma per delle riunioni con , in quanto faceva parte dello _2
staff che gestiva il lotto. Il ricorrente svolgeva la sua attività a Cassino, identificata come sede a sud del Lazio,
e io mi recavo a volte lì…
il ricorrente svolgeva le ispezioni in particolare su impianti vicini a Cassino, Formia Nettuno e Avezzano, ma anche su altri…”
Testimone_1
“…Sono il responsabile della struttura pulizie Lazio di , dal 2010. Ho avuto modo di conoscere il _2
ricorrente, in quanto collaborava con il responsabile di contratto della TA, , e ho seguito Persona_1
l'appalto per cui è causa dal marzo 2019 a gennaio del 2020. Posso dire che il ricorrente non era addetto alla pulizia del materiale rotabile, e non era negli elenchi, in nessuno degli elenchi, del personale addetto al lotto.
Mi risulta che svolgesse compiti di tipo amministrativo…
Non conosco nello specifico quali fossero le mansioni a cui era addetto…
Il ricorrente era nella “procedura di interfaccia” come referente tecnico, ma non era inserito in nessuno degli impianti (al contrario degli altri referenti), lui era considerato in una sorta di “staff”, come accade sovente nelle commesse;
si tratta di soggetti che svolgono attività per tutta una serie di commesse, e non solo per quella , e curano la parte amministrativa formale dell'invio dei documenti… _2 10.2 Rileva la Corte, preliminarmente, che dalle buste paga esibite dal emerge chiaro che egli è stato CP_1
ininterrottamente alle dipendenze della ID dal 26 febbraio 2015 al gennaio 2020.
ha dedotto, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che non v'era la prova “circa _2
l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in via esclusiva e preponderante in favore dell'appalto Lotto DPR
Lazio 2”.
L'appellante si è limitata ad eccepire, con la memoria difensiva di primo grado, che nessun addebito le poteva essere mosso, avendo assunto i lavoratori presenti nella lista.
Ora, la documentazione esibita dal (e, in particolare i seguenti atti: doc.2: mail inviata il 26.1.2020 da CP_1
formia.pulizia treni al ricorrente;
doc. 7: mail inviata il 25.10.2019 dal a , capo area del CP_1 Persona_1
Lazio, per il Lotto Lazio;
doc. 8: mail inviata il 30.1.2018 dal a;
doc. 9: mail inviata il CP_1 Persona_1
5.11.2019 dal a e per conoscenza a;
doc. 10: mail inviate il 31.1.2020, il CP_1 PAte_2 Persona_1
27.1.2020 e il 18.1.2002 dal a , responsabile della struttura pulizie Lazio di , CP_1 Testimone_1 _2
dal 2010) attesta che tra il 2018 e il 2020 l'appellato, dipendente di TA ha svolto attività in favore di
. _2
Che il sia stato occupato in altri appalti non consta e, d'altra parte, nessuna delle parti convenute in CP_1
giudizio ha saputo indicare altre società, quali destinatarie dell'opera prestata dal . CP_1
Di contro, il teste ha dichiarato che ha lavorato dal 2015 al 2019 insieme al , per una Tes_2 CP_1
commessa per , di cui il referente e che costui si avvaleva della collaborazione del _2 Persona_1
, incaricato di seguire vari cantieri, come Cassino, Formia e Nettuno. CP_1
Il teste (come detto, capo area del Lazio, per il Lotto Lazio) ha dichiarato che l'appello è partito nel Per_1
2014 e che il si occupava della gestione del personale e degli ordini. Controparte_1
Il teste che ha seguito l'appalto oggetto di causa dal marzo 2019 a gennaio del 2020 – ha riferito che Tes_1
il ricorrente non era addetto alla pulizia del materiale rotabile ma non ha negato che il fosse CP_1
impiegato nell'appalto, avendo solo precisato che il medesimo svolgeva compiti di tipo amministrativo. Ma, nella specie, non si controverte del tipo di mansioni svolte dal (e, per il vero, tutti i testi hanno CP_1
detto di compiti di tipo amministrativo); conta che, come emerge sia dalla documentazione agli atti sia dalle deposizioni, l'appellato ha svolto la sua ordinaria attività sin dal 2015 e fino al gennaio 2020 alle dipendenze della TA, impiegato in una commessa per , avente a oggetto, pacificamente, attività di servizi _2
di pulizia, igiene ambientale, facility management-settore previdenziale terziario.
L'art. 16 del CCNL in esame si applica – “indipendentemente dalla tipologia giuridica dell'impresa appaltatrice” - ai lavoratori occupati nelle attività ivi previste (ossia: accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;
- assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta;
- ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;
- pulizia a bordo treno, negli impianti e negli uffici e relativi servizi ausiliari) e garantisce il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante a chi ha prestato la sua opera nell'ambito di tali attività,
a prescindere dalla natura delle mansioni svolte dal singolo dipendente.
Pertanto, acclarato che il è stato sempre impiegato in lavori attinenti all'appalto intercorso tra CP_1
TA e avente a oggetto attività rientranti tra quelle di cui all'art. 16 del CCNL, non può essere _2
disconosciuto il diritto del medesimo al passaggio alle dipendenze dell'appellante.
PA La doglianza della è, pertanto, priva di giuridico rilievo.
11. Il terzo motivo è infondato.
PA All'accertato diritto del all'assunzione da parte della consegue l'inconsistenza della censura di CP_1
cui al punto 8. lett. a).
La doglianza di cui al punto 8. lett. b) è inconferente.
Il Tribunale ha escluso una responsabilità di ID e per non aver inserito il negli _2 CP_1
elenchi del personale avente diritto all'assunzione.
Di ciò avrebbe potuto dolersi il ricorrente, il quale aveva avanzato una richiesta risarcitoria anche nei confronti di tali società. La MU, invece, non ha proposto nel presente giudizio alcuna domanda nei confronti delle medesime società, significativamente neanche evocate in sede di gravame.
Eventualmente l'appellante potrà agire in separata sede ove ritenga che ID e , omettendo _2
di inserire anche il ricorrente negli elenchi del personale da assumere, siano tenute a manlevarla dai danni ad essa derivati da siffatta omissione.
12. In conclusione l'appello è totalmente infondato e va, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione
PA rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, dalla PAte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data
[...] Controparte_1
10 gennaio 2025.
Condanna la al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per PAte_1
il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1751 dell'anno 2025
TRA
PAte_1
assistita e difesa dall'avv. Ubaldo Lopardi
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Marco Mattia
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 15 maggio 2020, esponeva: Controparte_1
che dal 26.02.2015 aveva lavorato alle dipendenze della società TAIdea s.p.a. con la mansione e qualifica di “impiegato” al 4° livello del CCNL “Pulizie MU”;
che era stato impiegato sull'appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di fino alla cessazione dell'appalto stesso, avvenuta in data 1.2.2020, espletando AR
la propria attività prevalentemente presso la sede di Cassino (FR), c/o la Stazione ferroviaria;
che in data 27.01.2020, a seguito della crisi aziendale che aveva colpito la ID, culminata con la dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva proceduto al cambio appalto e aveva fatto pervenire _2
alla nuova assegnataria del servizio, ossia al CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, l'elenco dei
149 lavoratori interessati al passaggio d'appalto;
che, illegittimamente, il suo nominativo non era stato incluso nel citato elenco, sicché aveva immediatamente invitato a inserire il proprio nominativo tra quelli del personale impiegato nell'appalto e aventi _2
diritto al passaggio alle dipendenze dell'ente subentrato nel medesimo appalto;
che la sua diffida non aveva avuto esito positivo.
2. Tanto esposto, conveniva dinanzi al Tribunale di Cassino la ID in amministrazione straordinaria,
il CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, la e PAte_1 _2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale
< ad essere assunto, nelle funzioni e nell'incarico Controparte_1
svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dalla data di subentro nel contratto
[...]
di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – _2
Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; b) per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dalla data del Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2
c) condannare la CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il consorzio , in persona del PAte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società in solido e non, _2
al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione,
ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
d) previo accertamento dell'impiego del ricorrente nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2”, accertare e dichiarare _2
l'obbligo di al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate nel periodo _2
ottobre 2019 – gennaio 2020, nella misura complessivamente determinata in €.7.588,30, ovvero nella diversa, maggiore o minore misura, che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo>>;
in via principale alternativa
<
d'azienda” e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere assunto, nelle Controparte_1
funzioni e nell'incarico svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dalla data di Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2 f) per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la CNCP – Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dalla data del Controparte_3
subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _2
g) condannare la CNCP – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il consorzio , in persona del PAte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società in solido e non, _2
al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione,
ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia>>;
in via gradata
< e da ID SpA _2
in occasione del cambio di appalto e, per l'effetto, condannare e _2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno Controparte_4
subito dal ricorrente, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia>>.
Resistevano tutte le parti convenute ad eccezione della ID, che restava contumace.
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale con sentenza n. 22/2025 del 10 gennaio 2025 così statuiva:
<<- Accerta e dichiara l'obbligo di subentrata nell'appalto in precedenza affidato Controparte_5
a ID, di assumere alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato, con la medesima qualifica e il medesimo inquadramento già riconosciuti (salvo l'adeguamento al diverso CCNL applicato) e con decorrenza dal 1.2.2020;
PA
- Condanna la al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di assunzione e da determinarsi in misura pari alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire qualora fosse Controparte_1 stato tempestivamente assunto e non ha invece percepito, con quantificazione da demandarsi a separato giudizio;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CNCP con riferimento all'obbligo di assunzione e rigetta la domanda proposta nei confronti di quest'ultima;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di CNCP, di e di ID;
_2
- Condanna responsabile in solido, al pagamento della somma di €.7.588,30 in favore di AR
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla messa in mora al saldo>>. Controparte_1
4. Affermava il primo giudice (per quello che ancora qui interessa):
<
cambio appalto e per verificare l'operatività della clausola sociale, deve farsi riferimento alla disciplina contrattuale collettiva di cui all'art. 16 del CCNL Attività ferroviarie applicato dall'Azienda committente, e
PA richiamato nel Verbale di cambio appalto sopra citato (del 27 gennaio 2020, n.d.e.), a cui anche la si è
impegnata a dare applicazione (cfr. punto 2 del Verbale di accordo con le OO.SS.)>>;
<
essere inteso come limitato ai soli lavoratori effettivamente iscritti negli elenchi poi allegati ai verbali di cambio appalto, non potendosi riconoscere efficacia costitutiva alla mera formalità costituita dall'inclusione o meno in tale elenco, dovendosi invece verificare, dal punto di vista sostanziale, il presupposto per l'operatività della clausola da identificarsi nell'effettiva adibizione al servizio oggetto dell'appalto nei nove mesi precedenti al subentro e dell'assenza di condizioni (mutamenti nell'organizzazione imprenditoriale dovute al diverso volume o perimetro del servizio oggetto di appalto) tali da giustificare una diversa regolamentazione dell'obbligo di assunzione. A tale conclusione deve necessariamente giungersi considerando la ratio delle norme contrattuali collettive, volte a tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori addetti agli appalti nel corso degli avvicendamenti di diverse imprese, che sarebbe frustrata qualora l'operatività della clausola sociale fosse condizionata dalla corretta redazione degli elenchi, procedura a cui i lavoratori interessati sono estranei>>; <
specie non può invece ritenersi applicabile l'art. 2112 c.c.>>;
<
lavorazioni inerenti al servizio, alla luce della sua mancata inclusione degli elenchi formati dalla datrice di lavoro ID e comunicati a;
_2
<
ricorrente , risalente quantomeno al 2015 (cfr. doc. 1 fasc. ric.), proseguito nel corso degli Controparte_1
anni sino al gennaio del 2020, ultimo periodo in cui il servizio è stato affidato a ID (come emerso dalle buste paga depositate dalla parte ricorrente fino al gennaio del 2020), ove lo stesso risulta assunto con qualifica di impiegato, inquadramento al 4° livello del CCNL MU applicato dall'azienda uscente
ID e orario di lavoro a tempo pieno>>;
<
corroborata dalle evidenze documentali in atti, l'adibizione in via costante e prevalente di alle CP_1
lavorazioni oggetto dell'appalto>>;
<
ricorso), in cui il ricorrente risulta mittente e destinatario di diverse comunicazioni attinenti la gestione dei rapporti di lavoro>>;
PA
< non avendo il consorzio CNCP alcuna legittimazione passiva in relazione alla pretesa fatta valere dal ricorrente, in quanto il consorzio, pur essendo aggiudicatario della commessa nel suo complesso, ha poi effettivamente affidato alla singola cooperativa consorziata il lotto presso cui è stato impiegato il ricorrente>>;
PA
< posto che soltanto tale ultimo soggetto può ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di assunzione fatto valere in giudizio. Infatti, come chiarito, l'eventuale omessa redazione o corretta trasmissione dell'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto non costituisce inadempimento rilevante nei confronti del dipendente, ma può solo operare nei rapporti interni tra le altre parti implicate nella vicenda (committente e azienda uscente)>>.
5. Con ricorso del 10 gennaio 2025 la (d'ora in avanti, interponeva appello PAte_1 Controparte_6
nei soli confronti del . CP_1
L'appellato resisteva.
PA 6. Con il primo motivo, la censura l'impugnata sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del CCNL della Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie”.
Deduce la parte:
che l'art. 16 del CCNL di categoria <
svolgimento dell'attività lavorativa nei 9 mesi precedenti il cambio appalto solo con riferimento ai lavoratori inseriti negli elenchi>>;
che <
Committente, non avrebbe in alcun modo potuto immaginare che il Sig. (a Suo dire) aveva prestato CP_1
la propria attività lavorativa nell'ambio dell'appalto e, di conseguenza, non avrebbe in alcun modo avuto l'obbligo di assumerlo alle proprie dipendenze>>.
7. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del CCNL della
Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie, sotto altro profilo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”.
Sostiene la MU che <
Lavoro, il Sig. non provava, né con i documenti depositati né con l'attività istruttoria espletata, la CP_1
propria adibizione, in via continuativa, nelle lavorazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto>>. Assume l'appellante, da un lato, che la documentazione prodotta dal non dimostra lo svolgimento, CP_1
da parte dello stesso, di un'attività continuativa nell'ambito dell'appalto oggetto di causa e, dall'altro lato,
che il Tribunale non ha correttamente valutato la testimonianza resa da Testimone_1
8. Con il terzo motivo, l'appellante si duole di essere stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente sul rilievo che:
a) essa non era tenuta all'assunzione per le ragioni di cui al primo motivo;
b) la ID e erano da ritenersi inadempienti, ex art. 1218 c.c., nei confronti del , non _2 CP_1
inserito, in tesi illegittimamente, negli elenchi del personale avente diritto all'assunzione.
9. Il primo motivo è infondato.
9.1 Dispone l'art. 16 del CCNL Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie:
“entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le aziende del settore che abbiano in corso contratti di appalto rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, acquisiranno dalle aziende appaltatrici e subappaltatrici, anche per il tramite delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto ed alle quali le aziende appaltatrici risultano associate, l'elenco completo dei lavoratori occupati nelle attività di cui al presente articolo”;
“Successivamente, con cadenza mensile, la ditta appaltatrice/subappaltatrice autorizzata invierà al committente l'elenco di cui al precedente capoverso, aggiornato con le eventuali variazioni nella composizione occupazionale dichiarata a seguito della procedura di cui sopra”;
“Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando,
abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante”.
Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto”;
“Il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, che di norma dovrà concludersi entro 30 giorni antecedenti al passaggio delle attività e comunque prima del cambio appalto, al fine di garantire i necessari adempimenti.
Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto”.
9.2 Orbene, la norma persegue il dichiarato fine di tutelare l'occupazione e di salvaguardare la posizione dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando di gara, possano vantare almeno 9 mesi di attività nelle medesime attività oggetto del cambio di appalto.
La predisposizione degli elenchi degli aventi diritto e la trasmissione degli stessi all'azienda subentrante hanno soltanto la funzione di agevolare l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla nuova assunzione,
ma tale diritto sorge per effetto del dato oggettivo rappresentato dalla prestazione di attività lavorativa da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto del cambio di appalto.
A seguire la tesi dell'appellante, dovrebbe giungersi alla conclusione che, in sostanza, la disposizione in esame tutela l'occupazione di coloro che l'azienda cedente decide di inserire nei predetti elenchi, sicché, tramite tale operazione (e fatte salve solo eventuali azioni risarcitorie) la stessa azienda potrebbe (per dolo o colpa)
consentire l'assunzione di chi non si trovi nella condizione prevista (ossia essere stato impiegato nel precedente appalto per meno di 9 mesi) ed escludere l'assunzione di chi ne avrebbe diritto, senza che costui possa far valere le proprie ragioni e mantenere l'occupazione.
L'incongruenza e insostenibilità di tale tesi sono palesi. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, in fattispecie analoga la S.C ha già avuto modo di affermare che rimane non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società subentrante, e rimane efficace il diritto all'assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società
precedentemente titolari dell'appalto (che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell'appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattual-collettiva) (Cass. 30803/2023).
10. Il secondo motivo è infondato.
10.1 I testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_2
“…Io dal 2015 al 2019 ho lavorato insieme al , da quanto sono stato riammesso in seguito CP_1
all'ordinanza del giudice. Il nostro datore di lavoro era ID, il nostro referente per la commessa per era , di cui era collaboratore;
La nostra sede di lavoro era Cassino, come _2 Persona_1 CP_1
riferimento, ma era incaricato di seguire altri cantieri, come Formia e Nettuno e presiedeva ai vari CP_1
incontri con referenti di trenitalia…
ho avuto un periodo lungo di malattia dopo il settembre-ottobre 2019… Sono rientrato a lavoro il 1.2.2020
per il passaggio con FCF…
si occupava della contabilità relativa alle ore di lavoro, ed alle note spese, sia dei vari responsabili CP_1
che dei capi impianto, che inviavano a lui che a sua volta le inviava al responsabile della commessa. Faccio
riferimento ai responsabili di tutti gli impianti del lotto, tutto transitava da lui. Il ricorrente effettuava controlli sulle lavorazioni anche sulle stazioni di Formia e Nettuno, e non solo a Cassino, e si rapportava con i relativi capo impianto, che a lui riferivano dello stato dell'impianto e della situazione reale…
Persona_1
“…l'appalto è partito il primo agosto 2014, lui dovrebbe essere stato assunto a settembre di quell'anno. Il
mio ruolo era quello di capo area del Lazio, per il Lotto Lazio, ove ricadevano una serie di stazioni, e l'oggetto dell'appalto era il servizio di pulizia sui treni regionali. Io ho partecipato nella fase di cambio appalto alla selezione del personale, ma non nell'assunzione di . Lui era il mio primo riporto, insieme ad un altro CP_1
collega; avevamo diviso il lotto in due parti, lui si occupava della parte sud e l'altro della parte nord…
si occupava della gestione del personale (verificava turni di lavoro, faceva anche controlli su attività CP_1
degli operai) e poi si occupava degli ordini, (i capi impianto gli trasmettevano il materiale necessario alle lavorazioni o le richieste di manutenzione, e lui poi gestiva le richieste di assistenza, e formulava l'ordine da inviare al fornitore previa mia autorizzazione). caricava le presenze sul nostro gestionale, per tutto il CP_1
lotto…
Qualche volta è anche venuto con me a Roma per delle riunioni con , in quanto faceva parte dello _2
staff che gestiva il lotto. Il ricorrente svolgeva la sua attività a Cassino, identificata come sede a sud del Lazio,
e io mi recavo a volte lì…
il ricorrente svolgeva le ispezioni in particolare su impianti vicini a Cassino, Formia Nettuno e Avezzano, ma anche su altri…”
Testimone_1
“…Sono il responsabile della struttura pulizie Lazio di , dal 2010. Ho avuto modo di conoscere il _2
ricorrente, in quanto collaborava con il responsabile di contratto della TA, , e ho seguito Persona_1
l'appalto per cui è causa dal marzo 2019 a gennaio del 2020. Posso dire che il ricorrente non era addetto alla pulizia del materiale rotabile, e non era negli elenchi, in nessuno degli elenchi, del personale addetto al lotto.
Mi risulta che svolgesse compiti di tipo amministrativo…
Non conosco nello specifico quali fossero le mansioni a cui era addetto…
Il ricorrente era nella “procedura di interfaccia” come referente tecnico, ma non era inserito in nessuno degli impianti (al contrario degli altri referenti), lui era considerato in una sorta di “staff”, come accade sovente nelle commesse;
si tratta di soggetti che svolgono attività per tutta una serie di commesse, e non solo per quella , e curano la parte amministrativa formale dell'invio dei documenti… _2 10.2 Rileva la Corte, preliminarmente, che dalle buste paga esibite dal emerge chiaro che egli è stato CP_1
ininterrottamente alle dipendenze della ID dal 26 febbraio 2015 al gennaio 2020.
ha dedotto, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che non v'era la prova “circa _2
l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in via esclusiva e preponderante in favore dell'appalto Lotto DPR
Lazio 2”.
L'appellante si è limitata ad eccepire, con la memoria difensiva di primo grado, che nessun addebito le poteva essere mosso, avendo assunto i lavoratori presenti nella lista.
Ora, la documentazione esibita dal (e, in particolare i seguenti atti: doc.2: mail inviata il 26.1.2020 da CP_1
formia.pulizia treni al ricorrente;
doc. 7: mail inviata il 25.10.2019 dal a , capo area del CP_1 Persona_1
Lazio, per il Lotto Lazio;
doc. 8: mail inviata il 30.1.2018 dal a;
doc. 9: mail inviata il CP_1 Persona_1
5.11.2019 dal a e per conoscenza a;
doc. 10: mail inviate il 31.1.2020, il CP_1 PAte_2 Persona_1
27.1.2020 e il 18.1.2002 dal a , responsabile della struttura pulizie Lazio di , CP_1 Testimone_1 _2
dal 2010) attesta che tra il 2018 e il 2020 l'appellato, dipendente di TA ha svolto attività in favore di
. _2
Che il sia stato occupato in altri appalti non consta e, d'altra parte, nessuna delle parti convenute in CP_1
giudizio ha saputo indicare altre società, quali destinatarie dell'opera prestata dal . CP_1
Di contro, il teste ha dichiarato che ha lavorato dal 2015 al 2019 insieme al , per una Tes_2 CP_1
commessa per , di cui il referente e che costui si avvaleva della collaborazione del _2 Persona_1
, incaricato di seguire vari cantieri, come Cassino, Formia e Nettuno. CP_1
Il teste (come detto, capo area del Lazio, per il Lotto Lazio) ha dichiarato che l'appello è partito nel Per_1
2014 e che il si occupava della gestione del personale e degli ordini. Controparte_1
Il teste che ha seguito l'appalto oggetto di causa dal marzo 2019 a gennaio del 2020 – ha riferito che Tes_1
il ricorrente non era addetto alla pulizia del materiale rotabile ma non ha negato che il fosse CP_1
impiegato nell'appalto, avendo solo precisato che il medesimo svolgeva compiti di tipo amministrativo. Ma, nella specie, non si controverte del tipo di mansioni svolte dal (e, per il vero, tutti i testi hanno CP_1
detto di compiti di tipo amministrativo); conta che, come emerge sia dalla documentazione agli atti sia dalle deposizioni, l'appellato ha svolto la sua ordinaria attività sin dal 2015 e fino al gennaio 2020 alle dipendenze della TA, impiegato in una commessa per , avente a oggetto, pacificamente, attività di servizi _2
di pulizia, igiene ambientale, facility management-settore previdenziale terziario.
L'art. 16 del CCNL in esame si applica – “indipendentemente dalla tipologia giuridica dell'impresa appaltatrice” - ai lavoratori occupati nelle attività ivi previste (ossia: accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;
- assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta;
- ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;
- pulizia a bordo treno, negli impianti e negli uffici e relativi servizi ausiliari) e garantisce il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante a chi ha prestato la sua opera nell'ambito di tali attività,
a prescindere dalla natura delle mansioni svolte dal singolo dipendente.
Pertanto, acclarato che il è stato sempre impiegato in lavori attinenti all'appalto intercorso tra CP_1
TA e avente a oggetto attività rientranti tra quelle di cui all'art. 16 del CCNL, non può essere _2
disconosciuto il diritto del medesimo al passaggio alle dipendenze dell'appellante.
PA La doglianza della è, pertanto, priva di giuridico rilievo.
11. Il terzo motivo è infondato.
PA All'accertato diritto del all'assunzione da parte della consegue l'inconsistenza della censura di CP_1
cui al punto 8. lett. a).
La doglianza di cui al punto 8. lett. b) è inconferente.
Il Tribunale ha escluso una responsabilità di ID e per non aver inserito il negli _2 CP_1
elenchi del personale avente diritto all'assunzione.
Di ciò avrebbe potuto dolersi il ricorrente, il quale aveva avanzato una richiesta risarcitoria anche nei confronti di tali società. La MU, invece, non ha proposto nel presente giudizio alcuna domanda nei confronti delle medesime società, significativamente neanche evocate in sede di gravame.
Eventualmente l'appellante potrà agire in separata sede ove ritenga che ID e , omettendo _2
di inserire anche il ricorrente negli elenchi del personale da assumere, siano tenute a manlevarla dai danni ad essa derivati da siffatta omissione.
12. In conclusione l'appello è totalmente infondato e va, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione
PA rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, dalla PAte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data
[...] Controparte_1
10 gennaio 2025.
Condanna la al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per PAte_1
il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis