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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Collegio della Sezione civile, così composto: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 747/2024 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 14.1.2025, vertente
tra
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Isola di Capo Rizzuto, alla via Ferrara, n. 10, cod. fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, alla via Villaggio Stumio, 1, presso lo studio dell'avv. Domenico Magnolia (cod. fisc.
, pec: , che la rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
1 (cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Etiopia) il 17.11.1987, residente in [...], elettivamente domiciliato in Verona, alla via Caserma Ospital Vecchio, n. 13, presso lo studio dell'avv. Enrico Campagnari (cod. fisc. – C.F._4
pec: e dell'avv. Elisa Berardi (cod. fisc. Email_2 [...]
– pec: , che lo rappresentano e difendono C.F._5 Email_3
per mandato a margine della comparsa di costituzione;
resistente
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: esercizio della responsabilità genitoriale – procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio – artt. 337 bis ss c.c.
FATTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024 esponeva: di Parte_1
aver intrattenuto una lunga convivenza con e di aver avu- Controparte_1
to con lui il figlio nato a [...] l'[...], residente con Persona_1 la madre;
che il nucleo era andato a vivere a Isola di Capo Rizzuto;
che, dopo la separazione, il resistente si era trasferito al nord disinteressandosi completa- mente del figlio e omettendo di comunicare il luogo di residenza;
che il resisten- te non contribuiva neanche economicamente alle necessità del figlio. Chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore con collocamento materno e facoltà della madre di trasferirsi in altra residenza unitamente al figlio, con previsione delle visite paterne;
la previsione di un contributo economico di € 150,00 per il figlio a carico del padre oltre alla previsione della condivisione al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore;
di disporre che la madre possa chiedere il rilascio e il rinnovo della carta d'identità e del passaporto per il minore senza il consenso dell'altro genitore.
2 Si costituiva con propria comparsa, deducendo: che Controparte_1
il nucleo familiare aveva vissuto tra Verona e la Calabria e nel 2018 egli era stato arrestato ed era rimasto in carcere fino al 2022; che nel periodo di detenzione aveva comunque inviato denaro alla famiglia quando ne aveva la possibilità; che, uscito dal carcere, si era recato a Verona ove aveva trovato lavoro presso la e nel 2024 aveva lavorato per la Umana s.p.a.; che attualmente lavo- Parte_2
rava presso la Agriform, in Sommacampagna (VR); che egli aveva difficoltà nel mantenere un contatto con il figlio, in quanto la madre non glielo faceva vedere,
e per tale motivo aveva sospeso di versare il mantenimento;
che ogni volta che doveva recarsi a Isola di Capo Rizzuto per vedere il bambino sosteneva ingenti spese, con il rischio di non poterlo vedere a causa del comportamento materno.
Chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente materno e previsione delle visite paterne, la previsione di un assegno a suo carico e per il minore di € 100,00 mensili oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, la previsione dell'attribuzione alla sola madre dell'assegno unico familiare.
Il P.M. interveniva con “visto” del 18.6.2024.
All'udienza del 1.10.2024, alla presenza della ricorrente e del suo difen- sore, e del resistente con i difensori mediante collegamento in videoconferenza, erano sentite le parti e raggiunto all'esito un accordo provvisorio (“il padre po- trà sentire telefonicamente e in videochiamata il figlio anche tutti i pomeriggi nella fascia oraria 18-19; il padre potrà recarsi, previo avviso alla madre, a tro- vare il figlio almeno una o due volte in prossimità di festività (1-2 novembre, 8 dicembre) e/o in occasione del compleanno del bambino (1.1); il padre contri- buirà al mantenimento del figlio versando in favore della madre la somma mensile di € 150,00; i genitori collaboreranno nell'interesse del figlio e concorde- ranno le decisioni di maggiore importanza”).
Alla successiva udienza del 14.1.2025, risentite le parti nella medesima modalità (ricorrente e difensore in presenza e resistente con difensore in video- conferenza), e dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo, i difensori
3 precisavano le conclusioni e il g.d. riservava di riferire al Collegio per la deci- sione.
DIRITTO
La ricorrente, dopo la conclusione della relazione sentimentale con il re- sistente, ed avendo avuto da lui un figlio, nato nel 2011, chiede la regolamenta- zione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Deve rilevarsi al riguardo che l'art. 337 ter c.c. si pone quale norma fon- damentale in materia, in quanto prescrive il diritto per il figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significa- tivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nella fattispecie in esame non vi sono ostacoli affinchè i genitori possano condividere le scelte e le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
Il resistente ha espressamente dichiarato che ha sempre dato il con- Per_1
senso alla madre quando gli è stato richiesto e che si è sempre manifestato di- sponibile in tal senso mentre la ricorrente, pur negando che ciò sia avvenuto, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario.
Dev'essere pertanto disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Quanto alle visite paterne, tenuto conto della lontananza del resistente dal luogo di residenza del minore (Verona – Isola di Capo Rizzuto), delle diffi- coltà che il resistente manifesta a poter incontrare il figlio regolarmente, tenuto conto degli impegni di lavoro e delle sue disponibilità economiche, deve essere disposto che il padre potrà sentire telefonicamente e in videochiamata il figlio anche tutti i pomeriggi nella fascia oraria 18-19 e che egli potrà recarsi, previo avviso alla madre, a trovare il figlio almeno una o due volte in prossimità di fe- stività e in occasione del compleanno del bambino, e comunque ogni qualvolta potrà recarsi a visitare il figlio, previo avviso alla madre di almeno 7 giorni.
Quanto alla misura del contributo paterno per il mantenimento del mi- nore, appare opportuno quantificare in € 200,00 mensili l'importo del contributo
4 paterno per il mantenimento, tenuto conto dei modesti redditi della ricorrente e della situazione lavorativa e abitativa del resistente. Trattasi di importo che do- vrà essere versato entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, e che dovrà essere aggiornato secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto della previsione dell'art. 437.bis.37 c.p.c., nulla deve essere disposto sulla richiesta formulata da parte ricorrente in merito alla disposizione del versamento diretto dell'assegno di mantenimento a carico del datore di la- voro, trattandosi di rimedio che il creditore può azionare autonomamente.
I genitori, inoltre, condivideranno al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse del minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cro- tone.
L'assegno unico universale, inoltre, potrà essere percepito al 100% dalla madre collocataria, tenuto conto della difficoltà del padre di provvedere alle necessità del minore oltre che della richiesta in tal senso formulata dallo stesso resistente.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della sostanziale insussistenza di una soccombenza, si stima la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel procedimento recante R.G. n. 747/2024, così provvede:
1. Affida il minore ai genitori in modo condiviso e lo Persona_1
colloca prevalentemente presso la madre;
2. Dispone che il padre potrà sentire telefonicamente e in videochiamata il figlio anche tutti i pomeriggi nella fascia oraria 18-19 e che egli potrà re- carsi, previo avviso alla madre, a trovare il figlio almeno una o due volte in prossimità di festività e in occasione del compleanno del bambino, e
5 comunque ogni qualvolta potrà recarsi a visitare il figlio, previo avviso alla madre di almeno 7 giorni;
3. contribuirà al mantenimento del figlio versando Controparte_1
mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
200,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
i genitori condivideranno inoltre le spese straordinarie che si renderanno necessa- rie per il figlio, nella misura del 50%, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Crotone;
4. L'assegno unico universale potrà essere percepito integralmente dalla madre con decorrenza dalla data della doman- Parte_1
da giudiziale;
5. Non luogo a provvedere sulla domanda di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro;
6. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribu- nale, il giorno 27.2.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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