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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 360/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 189 comma 3 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente TRA (P.IVA Parte_1
) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. PORTO ROSSELLA;
P.IVA_1 attrice-opponente
E
Avv. VISCIGLIA FRANCESCO (C.F. ), rappresentato e difeso ex se ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. e dall'Avv. VISCIGLIA ALESSIA;
convenuto-opposto
E
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AGOSTINO VINCENZO;
terza pignorata
E
BA Popolare di Bari S.p.a (CF. ); (CF ); P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 [...]
(C.F. ); (CF. ); CP_3 P.IVA_5 Controparte_4 P.IVA_6
(C.F. ; (C.F. Controparte_5 P.IVA_7 Controparte_6
); (CF. ); , P.IVA_8 Controparte_7 P.IVA_9 CP_8
(C.F. ); P.IVA_10 terzi pignorati-contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20.9.2023 nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1126/2023 l'associazione ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma 2 c.p.c. contestando il diritto dell'avv. Visciglia, quale procuratore distrattario, di procedere ad esecuzione forzata presso terzi giusto atto di pignoramento notificato in forza della sentenza n. 51/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza sez. Lavoro, confermata in secondo grado dalla
Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1011/2022, per il pagamento delle spese legali liquidate pagina 1 di 8 in suo favore, per entrambi i gradi di giudizio, quale antistatario previa notifica in data 12.6.2023 di atto di precetto, con il quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 9.069,23. A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'impignorabilità delle somme appostate sui rapporti di conto corrente oggetto di esecuzione, in quanto sottoposte a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della L. n. 231/2005, trattandosi di somme erogate dagli organismi nazionali e comunitari in favore dell' (organizzazione di produttori Parte_1 riconosciuta dalla Regione Calabria avente i requisiti di cui al Reg. Ce n. 1308/2013 e del DM n. 617 del 13.02.2018 così come modificato e integrato dal D.M. 7442/2019 e dal D.M. n. 502276 del 6.10.2022 ) in relazione alla domanda di partecipazione ai finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi operativi nel settore OCM filiera olio, volti a sostenere gli investimenti collettivi a beneficio dei propri associati.
Ha evidenziato che, in quanto titolare del programma triennale a valere sulla OCM (organizzazione comune di mercato) di cui al REG. U.E. n. 2115/2021, sostegno ai piani strategici nazionali COM
OLIO PO 2023 SIAN ( All. 4) - Regione Calabria settore agricoltura – con pec del 10 febbraio 2023 la Regione Calabria ha comunicato l'ammissione al finanziamento ed ha chiesto alla Parte_1 di indicare il conto corrente dedicato;
che, come comunicato il successivo 20.2.2023 all'organismo pagatore GE ed alla Regione Calabria, è stato quindi acceso conto corrente dedicato presso CP_2
filiale di Piazza Kennedy, Cosenza (all. 6 ) e sul quale è stato fatto confluire l'importo del
[...] contributo concesso pari a complessivi € 285.991,65, di cui € 198.079,00 a carico dell'U.E. ed € 43.956,32, a carico dello Stato ITno ed € 43.956,32 a carico dei produttori ammessi al progetto, soci della Organizzazione dei Produttori L'Olivicola Cosentina. Ha concluso per l'impignorabilità delle somme appostate sul conto corrente dedicato accesso presso
, avente n. 3759939, sul quale sono canalizzate le somme finanziamento, essendo CP_2 impignorabile la somma di € 60.000,00, in quanto costituente la residua parte del finanziamento erogato ed essendo ugualmente impignorabile la somma di € 18.901,96 appostata sul c/c della CP_2
n. 2502957, che costituisce, a differenza del conto corrente dedicato -che è un c/c anticipi-, un
[...] conto operativo, necessario per l'operatività finanziaria del progetto ovverossia finalizzato ad eseguire i pagamenti previsti dal progetto. Ha evidenziato che le somme rinvenute sul conto corrente cd. “operativo” provengono in parte, quanto a € 4.021,96, dal c/c dedicato e quindi dal finanziamento erogato dalla CE ed in parte, quanto a € 14.880,00, dai versamenti eseguiti dai soci produttori, finalizzati alle attività progettuali. Ha evidenziato inoltre che l'impignorabilità delle somme erogate ad essa è prevista ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, L. n. 231/2005 secondo cui “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”. Ha ricordato in proposito che ai sensi del comma 5-terdecies della citata legge: “Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA ''IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”. Ne ha tratto che pagina 2 di 8 l'impignorabilità riguarda anche le somme successivamente confluite sui conti correnti accesi dalle O.P. Con ordinanza del 31.10.2023 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. La causa è stata riassunta dalla medesima opponente con atto di citazione Parte_1 notificato il 02/02/2024, con cui è stato chiesto “accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme staggite per tutti i motivi dedotti in narrativa e, di conseguenza, l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. L'opponente, premesso di avere proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E., ha richiamato i motivi di opposizione enunciati nel ricorso iniziale, esponendo che le O.P. “devono aprire un conto corrente intestato alle medesime nel momento in cui producono richiesta di anticipo sul finanziamento approvato per come da istruzioni operative n. 117 del 20.12.2022 AG (DOC. 15 istruzioni_operative_n-_117.pdf).
2. Dopo l'apertura degli stessi viene comunicato all'Ente Pagatore l'adempimento di tale obbligo su format predisposto da GE.
3. Solo successivamente l'ente pagatore, effettuati i dovuti controlli e verificata la titolarità dei requisiti previsti (fra cui una fideiussione assicurativa a favore di GE) eroga le somme sui conti correnti dedicati.
4. Il conto corrente dedicato è finalizzato a ricevere le predette somme ma sul medesimo non può essere svolta alcuna operazione di pagamento nei confronti dei soci destinatari degli stessi e, di conseguenza,
5. Le O.P. procedono all'apertura di un conto operativo sul quale girocontare le somme confluite sul c/c dedicato e, così, procedere all'utilizzazione delle somme per le finalità dei progetti (erogazione ai soci, attività e spese correlate ai progetti medesimi)”.
Ha quindi dedotto che sul conto corrente dedicato, n. 3759939 acceso presso è stato accreditato CP_2 in data 19.04.2023, il contributo GE per € 192.998,00, somma in parte girata sul conto operativo 2502957 con successive operazioni di giroconto per € 3.000,00 il 21.04.2023, per € 30.000,00 il 12.05.2023, per € 13.000,00 il 14.06.2023, per € 5.000,00 il 04.07.2023, per € 5.000,00 in data 11.07.2023, quali importi finalizzati all'attuazione dell'attività, con la conseguenza che le somme pignorate sul c/c 3759939 ed anche quelle confluite sul c/c operativo 2502957 (sia quelle girate dal conto dedicato che le quote versate in proprio dalla e dai soci ammessi al progetto, ugualmente Pt_1 vincolate ai sensi dell'allegato 5 al D.M. 502276 del 6 ottobre 2022) sono impignorabili ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della L. n. 231/2005. Ha rilevato inoltre che alla data del 21.04.2023, il conto operativo 2502957 presentava un saldo negativo di € 9,56 e che successivamente sul detto conto sono confluite unicamente le somme girate dal conto dedicato e le quote degli associati e della per all'attuazione del progetto finanziato, cosicché Pt_1 alcuna confusione circa la provenienza e destinazione delle somme appostate sul conto operativo si è verificata. Ha inoltre inteso documentare, con le fatture allegate, che la somma di € 3.000,00 girocontata in data 21.04.2023 è stata utilizzata per il pagamento in favore per acquisto di Controparte_9 spazio espositivo previsto nel progetto, in data 21.04.2023 per il pagamento della somma di € 1.000,00 per consulenza prevista nel progetto ed € 495,00 per aggiornamento antivirus;
che la somma pagina 3 di 8 girocontata in data 12.05.2023 di € 30.000,00, è stata utilizzata esclusivamente per pagamenti in attuazione del progetto. Ha ulteriormente spiegato i successivi versamenti sul conto operativo: “In data 13.06. 2023 i soci ammessi al progetto versavano € 3.400,00 sul c/c operativo ed in data 14.06. 2023 dal c/c dedicato pervenivano su quello operativo € 13.000,00, con cui venivano eseguiti pagamenti per la realizzazione del progetto. In data 15.06.2023 affluivano sul c/c operativo € 5.000,00 ed in data 21.06.2023 € 4.000,00 corrisposte da parte dei soci per la realizzazione del progetto con cui venivano eseguiti pagamenti afferenti il progetto e successivamente il 4.07.2023 e l'11.07.2023 confluivano sul c/c operativo due bonifici di € 5.000,00 ciascuno dal c/c dedicato al fine di eseguire il pagamento del 2% per spese generali di cui al Reg. UE 2115/2021 (pag. 27) e circolare attuativa GE n. 117 del 20.12.2022”, rilevando con ciò che la residua somma pari a € 18.901,96 che è stata sottoposta a pignoramento sul conto operativo è da fare risalire, come già specificato, quanto ad euro 14.880,00, alla somma delle quote versate in contanti, dai singoli associati, come evincibile dalla Lista movimenti CBI per rapporto conto 2502957, ed il resto a somme girocontate dal conto corrente dedicato, pertanto impignorabili ed ha evidenziato la conformità delle disposizioni di pagamento rispetto al progetto, come da nota sintetica pag. 34- 37 ad esso allegata.
Ha inoltre dedotto sussistere la consapevolezza da parte del procedente in ordine alla impignorabilità delle somme, avendo il procedente, come dal medesimo evidenziato in sede di reclamo, notificato altresì pignoramento presso il terzo , non procedendo in quel caso ad iscrivere il pignoramento, CP_8 stante il tenore della dichiarazione del detto terzo circa l' impignorabilità delle somme. A conferma della impignorabilità delle somme, ha evidenziato che, richiesto con pec del 16.11.2023, all' l'Ente, con pec del 11.12.2023 ha confermato l'impignorabilità delle somme erogate CP_10 ai sensi del D.P.R. 24.12.1974 N. 727-art. 2 così come modificato dall'art. 3 comma 5 duodecies della
Legge 11.11.2005, n. 231. Parte convenuta Avv.to Visciglia si è costituito contestando l'eccezione di impignorabilità delle somme staggite, evidenziando che l'art. 3 comma 5 duodecies della Legge n. 231/2005 riguarderebbe le sole somme “……somme DOVUTE agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995…” che, ai sensi della detta norma “non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.” e che, ai sensi del successivo comma 5 terdecies “Le somme GIACENTI sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA d'IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5 duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari” e traendone la conclusione che il vincolo di impignorabilità riguardi le somme depositate sui conti accesi presso BA d'IT e presso gli istituti tesorieri dagli organismi pagatori, quali la GE e l'CE in Calabria, nulla disponendo la legge in ordine ai conti accesi dai privati destinatari finali delle dette erogazioni, che sono previsti invece al precedente comma 5 bis ( “I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AG, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”).
pagina 4 di 8 Il convenuto ha inoltre rilevato doversi escludere un'interpretazione estensiva della prevista impignorabilità, in quanto la norma che la prevede deroga al principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.; ha rilevato altresì che le disposizioni ministeriali e le istruzioni tecniche dell'AG nel prevedere l'accensione di “conti di servizio dedicati” sui quali far confluire i fondi comunitari, nazionali e le risorse proprie delle OP e AOP beneficiarie e dei soci finalizzati ai progetti approvati, specificano espressamente di costituire conti correnti espressamente dedicati a ricevere unicamente tali somme. Ha poi contestato la rilevanza di eventuali comunicazioni dell'AG circa l'impignorabilità delle somme “erogate”, in quanto l'impignorabilità può ricorrere solo ove prevista per legge ed ha rilevato il tenore positivo della dichiarazione resa da in data 18/07/2023 per la somma di € 18.901,96, CP_2
“quale saldo creditore di un conto corrente intestato alla Parte_2
”, integrata con dichiarazione, in data 11/09/2023, circa ulteriori accrediti per
[...]
l'importo complessivo di euro 79.568,84, con la quale ha reso nota la ricorrenza anche di altro pignoramento e con esclusione di ulteriori pignoramenti, cessioni, sequestri e vincoli.
Ha infine contestato che sul conto corrente in questione non si fosse verificata commistione e confusione di somme ed ha concluso chiedendo “….accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconoscere del tutto legittima la procedura esecutiva da cui il presente giudizio prende vita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. Il convenuto ha altresì allegato ordinanza emessa in data 14.2.2024 dal Tribunale di Cosenza in composizione collegiale di rigetto del reclamo proposto da parte opponente avverso l'ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione. Con decreto dello 05/03/2024, questo giudice ha differito, ai fini della decorrenza dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie integrative, l'udienza per la comparizione delle parti al 14 maggio 2024, rispetto alla quale, quindi, decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative, con le quali le parti hanno reiterato le rispettive difese e conclusioni.
Il 6.3.2024 si è costituita altresì , quale terzo pignorato. Controparte_1 All'udienza del 14/05/2024 i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione e, questo giudice ha dichiarato la contumacia delle convenute BA Popolare di Bari, CP_2
, ,
[...] Controparte_11 Controparte_4 Controparte_5 CP_12 CP_7 ; ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 1126/2023 ed ha fissato CP_8 per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 febbraio 2025 assegnando alle parti i termini previsto all'art. 189 cpc . Parte attrice con le note di precisazione delle conclusioni ha così concluso “..contrariis reiectis “Voglia l'On le Tribunale adito accertare e dichiarare – previo rinvio per come sopra richiesto alla Corte di Giustizia Europea - l'impignorabilità delle somme staggite per tutti i motivi dedotti in atti e, di conseguenza, l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. Parte convenuta ha precisato con le note ex art. 189 n. 1 c.p.c. le seguenti conclusioni “Voglia l'On le Tribunale adito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconoscere del tutto legittima la procedura esecutiva da cui il presente giudizio prende vita.
pagina 5 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”. Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali ex art. 189 n. 2 c.p.c. e note di replica ex art. 189
n. 3 c.p.c. contestando le avverse richieste e conclusioni. All'udienza del 18.2.2025, questo giudice, ha dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 1126/2023 R.G. ed i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse rimessa in decisione riportandosi ai rispettivi atti e note ex art. 189 cpc. e questo giudice ha rimesso dinanzi a sé la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 co 3 cpc.
****************** L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata. Occorre rilevare la chiara enunciazione delle norme di legge che riguardano le somme erogate dagli organismi pagatori. L'art. 3 comma 5 bis del dl. 182/2005 conv. con modif. in l. 231/2005 prevede che “
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AG, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”. L'art. 2, comma secondo, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, come sostituito ex art. 3, comma 5 duodecies d.l. 9.9.2005, n. 182, conv. con modif. in l. 11.11.2005, n. 231 prevede che "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze". Al comma 5-terdecies d.l. 182/2005 conv. in l. 231/2005 è poi previsto che “Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA d'IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”. L'impignorabilità pertanto è prevista per le sole somme che sono “dovute agli aventi diritto, giacenti sui conti correnti accesi dagli istituti pagatori, e che dunque sono ancora nella disponibilità dei primi. Ne consegue che una volta accreditate sul conto corrente del beneficiario, la norma non ha più spazio applicativo” (cfr. Trib. Larino sent. N. 136/2017 del 14.6.2017 RG. 972/2015 su BA dati di Merito). In tal senso, infatti, deve intendersi la disposizione che prevede l'impignorabilità delle “somme dovute agli aventi diritto”, quindi agli aventi diritto non ancora riversate, avendone, al momento, l'istituto pagatore la disponibilità. Né è suscettibile di interpretazione estensiva la disposizione prevista al comma 5 terdecies dl 182/2005 conv. in l. 231/2005. Occorre rilevare che è pacifico (Cass. 8789/1996) che “Principio generale in materia di espropriazione presso terzi è la piena pignorabilità di qualsiasi credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge, come si desume sia dal disposto dell'art. 545 cod. proc. civ., e specialmente dal suo ultimo comma, sia, più in generale, dall'art. 2740 cod. civ., il quale, mentre nel primo comma stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, prevede
pagina 6 di 8 che eventuali limitazioni di questa responsabilità possano essere stabilite soltanto nei casi eccezionali previsti dalla legge. Il diritto del creditore di aggredire compiutamente il patrimonio del proprio debitore, per assicurare soddisfazione, anche coattiva, alle proprie aspettative legittime, non può, dunque, soffrire alcun vulnus che derivi da fonti sottordinate a quella avente l'efficacia formale della legge, di guisa che inidonei a limitarne la potenziale espansione risultano anche quegli atti normativi subprimari come i regolamenti, che hanno l'efficacia del provvedimento amministrativo e sono, pertanto, disapplicabili, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, 2248, all. E, se recanti, in contrasto con la legge, compressioni siffatte del suddetto diritto soggettivo…...”. La Corte di Cassazione, con la decisione ora citata, ha ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale delle deroga alla pignorabilità dei crediti e la conseguente impossibilità di applicazione analogica delle disposizioni che vi derogano. Ne deriva che, una volta erogato il finanziamento alle Organizzazioni di Produttori, quale è parte attrice, alcun limite di pignorabilità risulta, a questo punto, previsto. Né la eccezione di parte opponente circa l'erogazione delle somme su conto corrente dedicato risulta dirimente, atteso che le disposizioni dettate sul punto (cfr. allegato V al DM 6.10.2022 intitolato
“Fondo di Esercizio Conto Corrente dedicato” e art 5 delle ISTRUZIONI OPERATIVE della AG) allegate dall'Associazione attrice non indicano ricorrere impignorabilità delle somme accreditate sul conto corrente dedicato e, cfr. il citato allegato V, risultano finalizzate piuttosto a consentire agli organi di controllo un'agevole verifica su entrate ed uscite. Si aggiunga che il conto corrente dedicato, come da art 5 comma 1 istruzioni AG (“Il fondo di esercizio, previsto dall'art. 51 del Reg. (UE) 2115/2021 e disciplinato dall'allegato V del D.M. 0502276 del 06/10/2022, deve essere istituito contabilmente ogni anno, gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale”) è finalizzato appunto ai pagamenti previsti dal programma. L'allegato V del DM 6.10.2022, a sua volta, prevede che è ammesso il trasferimento delle spese previste da programma operativo su conto corrente ordinario se le spese relative all'attività ordinaria di Par e quelle previste da programma operativo non sono separabili, previa documentazione a supporto. Il che, attesa la possibilità, ricorrendone i presupposti, di trasferimento delle spese di cui al programma su un conto ordinario in cui gestire anche le spese dell'attività ordinaria, conferma che alcun vincolo di impignorabilità è posto sulle somme, una volta che queste siano state erogate dagli istituti pagatori alle organizzazioni dei produttori, essendo limitata l'impignorabilità alle somme ancora da erogare appostate sui conti degli enti pagatori. Infine, è pur vero che il terzo pignorato non è legittimato a fare valere l'esistenza di un vincolo che determini l'impignorabilità delle somme oggetto di azione esecutiva (Cass. 28625/2023) ma ciò non esclude, ed anzi non esime il terzo dall'indicare la ricorrenza di vincoli in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che, anzi, nel caso in esame è stata resa dal terzo, nel senso, oltre che della ricorrenza rispetto al pignoramento notificato da altro creditore procedente (tale ), dell'assenza di ulteriori Persona_1 pignoramenti, cessioni, sequestri o altri vincoli di sorta (cfr. le dichiarazioni del terzo 18.7.2023 CP_2 e in data 11.9.2023), il che depone ulteriormente per l'assenza di vincoli di impignorabilità e di destinazione sulle somme pignorate. Né a sostegno dell'opposizione sovviene la giurisprudenza comunitaria relativa all'art. 1 del Protocollo (N. 7) sui Privilegi e sulle Immunità dell'Unione Europea secondo cui “I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o
pagina 7 di 8 giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia”, atteso che il vincolo di impignorabilità è stato ritenuto riguardo la provvista che sia stata costituita presso banche, agenzie o comunque organi pagatori individuati quali intermediari diretti tra l'Unione Europea e il soggetto beneficiario (cfr. Corte Giustizia Comunità europee, n. 1 ordinanza del 29/05/2001, Causa C-1/00 SA) in tema di Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee, su Italgiure;
cfr. Trib. Palermo sent. N. 4933/2019 dell'11.11.2019 R.G. 15216/2017 su BA Dati di Merito secondo cui trattasi di un “…regime dei beni che può essere acclarato soltanto con riferimento alla “provvista” che sia costituita presso …(…).. o presso le Banche, e che sia realizzata dalle agenzie o dagli organismi pagatori della Comunità attraverso l'accensione di conti correnti che sono destinati specificatamente all'erogazione delle provvidenze per i programmi dell'Unione (…..), allorquando, cioè , le stesse banche siano soggetti intermediari diretti tra l'Unione Europea e l'impresa beneficiaria: secondo quanto disciplina in particolare art. 3 comma 5 duodecies del d.l. 9/9/2005 n. 182 convertito in legge 11/1/2005 n. 231 in riferimento al d.p.r. 24
/12/1974 n. 727). Tale tesi giuridica trova riscontro e sostegno nelle disposizioni legislative da cui si evince che l'impignorabilità cui si riferisce la norma è implicata, per espressa enunciazione normativa, dalla condizione dell'affidamento dell'erogazione agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 e della Commissione 7/7/1995….”). Non sussistono pertanto dubbi interpretativi in ordine alle disposizioni di riferimento, non ricorrendo in conclusione i presupposti per presentare, come richiesto da parte opponente, domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Tutto quanto premesso, per quanto sopra ritenuto, l'opposizione, in quanto infondata, deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa, in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da parte attrice;
Parte_3
-condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta Avv.to Visciglia Francesco delle spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Cosenza, 22 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 189 comma 3 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente TRA (P.IVA Parte_1
) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. PORTO ROSSELLA;
P.IVA_1 attrice-opponente
E
Avv. VISCIGLIA FRANCESCO (C.F. ), rappresentato e difeso ex se ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. e dall'Avv. VISCIGLIA ALESSIA;
convenuto-opposto
E
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AGOSTINO VINCENZO;
terza pignorata
E
BA Popolare di Bari S.p.a (CF. ); (CF ); P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 [...]
(C.F. ); (CF. ); CP_3 P.IVA_5 Controparte_4 P.IVA_6
(C.F. ; (C.F. Controparte_5 P.IVA_7 Controparte_6
); (CF. ); , P.IVA_8 Controparte_7 P.IVA_9 CP_8
(C.F. ); P.IVA_10 terzi pignorati-contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20.9.2023 nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1126/2023 l'associazione ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma 2 c.p.c. contestando il diritto dell'avv. Visciglia, quale procuratore distrattario, di procedere ad esecuzione forzata presso terzi giusto atto di pignoramento notificato in forza della sentenza n. 51/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza sez. Lavoro, confermata in secondo grado dalla
Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1011/2022, per il pagamento delle spese legali liquidate pagina 1 di 8 in suo favore, per entrambi i gradi di giudizio, quale antistatario previa notifica in data 12.6.2023 di atto di precetto, con il quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 9.069,23. A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'impignorabilità delle somme appostate sui rapporti di conto corrente oggetto di esecuzione, in quanto sottoposte a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della L. n. 231/2005, trattandosi di somme erogate dagli organismi nazionali e comunitari in favore dell' (organizzazione di produttori Parte_1 riconosciuta dalla Regione Calabria avente i requisiti di cui al Reg. Ce n. 1308/2013 e del DM n. 617 del 13.02.2018 così come modificato e integrato dal D.M. 7442/2019 e dal D.M. n. 502276 del 6.10.2022 ) in relazione alla domanda di partecipazione ai finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi operativi nel settore OCM filiera olio, volti a sostenere gli investimenti collettivi a beneficio dei propri associati.
Ha evidenziato che, in quanto titolare del programma triennale a valere sulla OCM (organizzazione comune di mercato) di cui al REG. U.E. n. 2115/2021, sostegno ai piani strategici nazionali COM
OLIO PO 2023 SIAN ( All. 4) - Regione Calabria settore agricoltura – con pec del 10 febbraio 2023 la Regione Calabria ha comunicato l'ammissione al finanziamento ed ha chiesto alla Parte_1 di indicare il conto corrente dedicato;
che, come comunicato il successivo 20.2.2023 all'organismo pagatore GE ed alla Regione Calabria, è stato quindi acceso conto corrente dedicato presso CP_2
filiale di Piazza Kennedy, Cosenza (all. 6 ) e sul quale è stato fatto confluire l'importo del
[...] contributo concesso pari a complessivi € 285.991,65, di cui € 198.079,00 a carico dell'U.E. ed € 43.956,32, a carico dello Stato ITno ed € 43.956,32 a carico dei produttori ammessi al progetto, soci della Organizzazione dei Produttori L'Olivicola Cosentina. Ha concluso per l'impignorabilità delle somme appostate sul conto corrente dedicato accesso presso
, avente n. 3759939, sul quale sono canalizzate le somme finanziamento, essendo CP_2 impignorabile la somma di € 60.000,00, in quanto costituente la residua parte del finanziamento erogato ed essendo ugualmente impignorabile la somma di € 18.901,96 appostata sul c/c della CP_2
n. 2502957, che costituisce, a differenza del conto corrente dedicato -che è un c/c anticipi-, un
[...] conto operativo, necessario per l'operatività finanziaria del progetto ovverossia finalizzato ad eseguire i pagamenti previsti dal progetto. Ha evidenziato che le somme rinvenute sul conto corrente cd. “operativo” provengono in parte, quanto a € 4.021,96, dal c/c dedicato e quindi dal finanziamento erogato dalla CE ed in parte, quanto a € 14.880,00, dai versamenti eseguiti dai soci produttori, finalizzati alle attività progettuali. Ha evidenziato inoltre che l'impignorabilità delle somme erogate ad essa è prevista ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, L. n. 231/2005 secondo cui “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”. Ha ricordato in proposito che ai sensi del comma 5-terdecies della citata legge: “Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA ''IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”. Ne ha tratto che pagina 2 di 8 l'impignorabilità riguarda anche le somme successivamente confluite sui conti correnti accesi dalle O.P. Con ordinanza del 31.10.2023 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. La causa è stata riassunta dalla medesima opponente con atto di citazione Parte_1 notificato il 02/02/2024, con cui è stato chiesto “accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme staggite per tutti i motivi dedotti in narrativa e, di conseguenza, l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. L'opponente, premesso di avere proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E., ha richiamato i motivi di opposizione enunciati nel ricorso iniziale, esponendo che le O.P. “devono aprire un conto corrente intestato alle medesime nel momento in cui producono richiesta di anticipo sul finanziamento approvato per come da istruzioni operative n. 117 del 20.12.2022 AG (DOC. 15 istruzioni_operative_n-_117.pdf).
2. Dopo l'apertura degli stessi viene comunicato all'Ente Pagatore l'adempimento di tale obbligo su format predisposto da GE.
3. Solo successivamente l'ente pagatore, effettuati i dovuti controlli e verificata la titolarità dei requisiti previsti (fra cui una fideiussione assicurativa a favore di GE) eroga le somme sui conti correnti dedicati.
4. Il conto corrente dedicato è finalizzato a ricevere le predette somme ma sul medesimo non può essere svolta alcuna operazione di pagamento nei confronti dei soci destinatari degli stessi e, di conseguenza,
5. Le O.P. procedono all'apertura di un conto operativo sul quale girocontare le somme confluite sul c/c dedicato e, così, procedere all'utilizzazione delle somme per le finalità dei progetti (erogazione ai soci, attività e spese correlate ai progetti medesimi)”.
Ha quindi dedotto che sul conto corrente dedicato, n. 3759939 acceso presso è stato accreditato CP_2 in data 19.04.2023, il contributo GE per € 192.998,00, somma in parte girata sul conto operativo 2502957 con successive operazioni di giroconto per € 3.000,00 il 21.04.2023, per € 30.000,00 il 12.05.2023, per € 13.000,00 il 14.06.2023, per € 5.000,00 il 04.07.2023, per € 5.000,00 in data 11.07.2023, quali importi finalizzati all'attuazione dell'attività, con la conseguenza che le somme pignorate sul c/c 3759939 ed anche quelle confluite sul c/c operativo 2502957 (sia quelle girate dal conto dedicato che le quote versate in proprio dalla e dai soci ammessi al progetto, ugualmente Pt_1 vincolate ai sensi dell'allegato 5 al D.M. 502276 del 6 ottobre 2022) sono impignorabili ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della L. n. 231/2005. Ha rilevato inoltre che alla data del 21.04.2023, il conto operativo 2502957 presentava un saldo negativo di € 9,56 e che successivamente sul detto conto sono confluite unicamente le somme girate dal conto dedicato e le quote degli associati e della per all'attuazione del progetto finanziato, cosicché Pt_1 alcuna confusione circa la provenienza e destinazione delle somme appostate sul conto operativo si è verificata. Ha inoltre inteso documentare, con le fatture allegate, che la somma di € 3.000,00 girocontata in data 21.04.2023 è stata utilizzata per il pagamento in favore per acquisto di Controparte_9 spazio espositivo previsto nel progetto, in data 21.04.2023 per il pagamento della somma di € 1.000,00 per consulenza prevista nel progetto ed € 495,00 per aggiornamento antivirus;
che la somma pagina 3 di 8 girocontata in data 12.05.2023 di € 30.000,00, è stata utilizzata esclusivamente per pagamenti in attuazione del progetto. Ha ulteriormente spiegato i successivi versamenti sul conto operativo: “In data 13.06. 2023 i soci ammessi al progetto versavano € 3.400,00 sul c/c operativo ed in data 14.06. 2023 dal c/c dedicato pervenivano su quello operativo € 13.000,00, con cui venivano eseguiti pagamenti per la realizzazione del progetto. In data 15.06.2023 affluivano sul c/c operativo € 5.000,00 ed in data 21.06.2023 € 4.000,00 corrisposte da parte dei soci per la realizzazione del progetto con cui venivano eseguiti pagamenti afferenti il progetto e successivamente il 4.07.2023 e l'11.07.2023 confluivano sul c/c operativo due bonifici di € 5.000,00 ciascuno dal c/c dedicato al fine di eseguire il pagamento del 2% per spese generali di cui al Reg. UE 2115/2021 (pag. 27) e circolare attuativa GE n. 117 del 20.12.2022”, rilevando con ciò che la residua somma pari a € 18.901,96 che è stata sottoposta a pignoramento sul conto operativo è da fare risalire, come già specificato, quanto ad euro 14.880,00, alla somma delle quote versate in contanti, dai singoli associati, come evincibile dalla Lista movimenti CBI per rapporto conto 2502957, ed il resto a somme girocontate dal conto corrente dedicato, pertanto impignorabili ed ha evidenziato la conformità delle disposizioni di pagamento rispetto al progetto, come da nota sintetica pag. 34- 37 ad esso allegata.
Ha inoltre dedotto sussistere la consapevolezza da parte del procedente in ordine alla impignorabilità delle somme, avendo il procedente, come dal medesimo evidenziato in sede di reclamo, notificato altresì pignoramento presso il terzo , non procedendo in quel caso ad iscrivere il pignoramento, CP_8 stante il tenore della dichiarazione del detto terzo circa l' impignorabilità delle somme. A conferma della impignorabilità delle somme, ha evidenziato che, richiesto con pec del 16.11.2023, all' l'Ente, con pec del 11.12.2023 ha confermato l'impignorabilità delle somme erogate CP_10 ai sensi del D.P.R. 24.12.1974 N. 727-art. 2 così come modificato dall'art. 3 comma 5 duodecies della
Legge 11.11.2005, n. 231. Parte convenuta Avv.to Visciglia si è costituito contestando l'eccezione di impignorabilità delle somme staggite, evidenziando che l'art. 3 comma 5 duodecies della Legge n. 231/2005 riguarderebbe le sole somme “……somme DOVUTE agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995…” che, ai sensi della detta norma “non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.” e che, ai sensi del successivo comma 5 terdecies “Le somme GIACENTI sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA d'IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5 duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari” e traendone la conclusione che il vincolo di impignorabilità riguardi le somme depositate sui conti accesi presso BA d'IT e presso gli istituti tesorieri dagli organismi pagatori, quali la GE e l'CE in Calabria, nulla disponendo la legge in ordine ai conti accesi dai privati destinatari finali delle dette erogazioni, che sono previsti invece al precedente comma 5 bis ( “I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AG, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”).
pagina 4 di 8 Il convenuto ha inoltre rilevato doversi escludere un'interpretazione estensiva della prevista impignorabilità, in quanto la norma che la prevede deroga al principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.; ha rilevato altresì che le disposizioni ministeriali e le istruzioni tecniche dell'AG nel prevedere l'accensione di “conti di servizio dedicati” sui quali far confluire i fondi comunitari, nazionali e le risorse proprie delle OP e AOP beneficiarie e dei soci finalizzati ai progetti approvati, specificano espressamente di costituire conti correnti espressamente dedicati a ricevere unicamente tali somme. Ha poi contestato la rilevanza di eventuali comunicazioni dell'AG circa l'impignorabilità delle somme “erogate”, in quanto l'impignorabilità può ricorrere solo ove prevista per legge ed ha rilevato il tenore positivo della dichiarazione resa da in data 18/07/2023 per la somma di € 18.901,96, CP_2
“quale saldo creditore di un conto corrente intestato alla Parte_2
”, integrata con dichiarazione, in data 11/09/2023, circa ulteriori accrediti per
[...]
l'importo complessivo di euro 79.568,84, con la quale ha reso nota la ricorrenza anche di altro pignoramento e con esclusione di ulteriori pignoramenti, cessioni, sequestri e vincoli.
Ha infine contestato che sul conto corrente in questione non si fosse verificata commistione e confusione di somme ed ha concluso chiedendo “….accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconoscere del tutto legittima la procedura esecutiva da cui il presente giudizio prende vita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. Il convenuto ha altresì allegato ordinanza emessa in data 14.2.2024 dal Tribunale di Cosenza in composizione collegiale di rigetto del reclamo proposto da parte opponente avverso l'ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione. Con decreto dello 05/03/2024, questo giudice ha differito, ai fini della decorrenza dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie integrative, l'udienza per la comparizione delle parti al 14 maggio 2024, rispetto alla quale, quindi, decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative, con le quali le parti hanno reiterato le rispettive difese e conclusioni.
Il 6.3.2024 si è costituita altresì , quale terzo pignorato. Controparte_1 All'udienza del 14/05/2024 i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione e, questo giudice ha dichiarato la contumacia delle convenute BA Popolare di Bari, CP_2
, ,
[...] Controparte_11 Controparte_4 Controparte_5 CP_12 CP_7 ; ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 1126/2023 ed ha fissato CP_8 per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 febbraio 2025 assegnando alle parti i termini previsto all'art. 189 cpc . Parte attrice con le note di precisazione delle conclusioni ha così concluso “..contrariis reiectis “Voglia l'On le Tribunale adito accertare e dichiarare – previo rinvio per come sopra richiesto alla Corte di Giustizia Europea - l'impignorabilità delle somme staggite per tutti i motivi dedotti in atti e, di conseguenza, l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”. Parte convenuta ha precisato con le note ex art. 189 n. 1 c.p.c. le seguenti conclusioni “Voglia l'On le Tribunale adito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconoscere del tutto legittima la procedura esecutiva da cui il presente giudizio prende vita.
pagina 5 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”. Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali ex art. 189 n. 2 c.p.c. e note di replica ex art. 189
n. 3 c.p.c. contestando le avverse richieste e conclusioni. All'udienza del 18.2.2025, questo giudice, ha dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 1126/2023 R.G. ed i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse rimessa in decisione riportandosi ai rispettivi atti e note ex art. 189 cpc. e questo giudice ha rimesso dinanzi a sé la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 co 3 cpc.
****************** L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata. Occorre rilevare la chiara enunciazione delle norme di legge che riguardano le somme erogate dagli organismi pagatori. L'art. 3 comma 5 bis del dl. 182/2005 conv. con modif. in l. 231/2005 prevede che “
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AG, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”. L'art. 2, comma secondo, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, come sostituito ex art. 3, comma 5 duodecies d.l. 9.9.2005, n. 182, conv. con modif. in l. 11.11.2005, n. 231 prevede che "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze". Al comma 5-terdecies d.l. 182/2005 conv. in l. 231/2005 è poi previsto che “Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la BA d'IT e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”. L'impignorabilità pertanto è prevista per le sole somme che sono “dovute agli aventi diritto, giacenti sui conti correnti accesi dagli istituti pagatori, e che dunque sono ancora nella disponibilità dei primi. Ne consegue che una volta accreditate sul conto corrente del beneficiario, la norma non ha più spazio applicativo” (cfr. Trib. Larino sent. N. 136/2017 del 14.6.2017 RG. 972/2015 su BA dati di Merito). In tal senso, infatti, deve intendersi la disposizione che prevede l'impignorabilità delle “somme dovute agli aventi diritto”, quindi agli aventi diritto non ancora riversate, avendone, al momento, l'istituto pagatore la disponibilità. Né è suscettibile di interpretazione estensiva la disposizione prevista al comma 5 terdecies dl 182/2005 conv. in l. 231/2005. Occorre rilevare che è pacifico (Cass. 8789/1996) che “Principio generale in materia di espropriazione presso terzi è la piena pignorabilità di qualsiasi credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge, come si desume sia dal disposto dell'art. 545 cod. proc. civ., e specialmente dal suo ultimo comma, sia, più in generale, dall'art. 2740 cod. civ., il quale, mentre nel primo comma stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, prevede
pagina 6 di 8 che eventuali limitazioni di questa responsabilità possano essere stabilite soltanto nei casi eccezionali previsti dalla legge. Il diritto del creditore di aggredire compiutamente il patrimonio del proprio debitore, per assicurare soddisfazione, anche coattiva, alle proprie aspettative legittime, non può, dunque, soffrire alcun vulnus che derivi da fonti sottordinate a quella avente l'efficacia formale della legge, di guisa che inidonei a limitarne la potenziale espansione risultano anche quegli atti normativi subprimari come i regolamenti, che hanno l'efficacia del provvedimento amministrativo e sono, pertanto, disapplicabili, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, 2248, all. E, se recanti, in contrasto con la legge, compressioni siffatte del suddetto diritto soggettivo…...”. La Corte di Cassazione, con la decisione ora citata, ha ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale delle deroga alla pignorabilità dei crediti e la conseguente impossibilità di applicazione analogica delle disposizioni che vi derogano. Ne deriva che, una volta erogato il finanziamento alle Organizzazioni di Produttori, quale è parte attrice, alcun limite di pignorabilità risulta, a questo punto, previsto. Né la eccezione di parte opponente circa l'erogazione delle somme su conto corrente dedicato risulta dirimente, atteso che le disposizioni dettate sul punto (cfr. allegato V al DM 6.10.2022 intitolato
“Fondo di Esercizio Conto Corrente dedicato” e art 5 delle ISTRUZIONI OPERATIVE della AG) allegate dall'Associazione attrice non indicano ricorrere impignorabilità delle somme accreditate sul conto corrente dedicato e, cfr. il citato allegato V, risultano finalizzate piuttosto a consentire agli organi di controllo un'agevole verifica su entrate ed uscite. Si aggiunga che il conto corrente dedicato, come da art 5 comma 1 istruzioni AG (“Il fondo di esercizio, previsto dall'art. 51 del Reg. (UE) 2115/2021 e disciplinato dall'allegato V del D.M. 0502276 del 06/10/2022, deve essere istituito contabilmente ogni anno, gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale”) è finalizzato appunto ai pagamenti previsti dal programma. L'allegato V del DM 6.10.2022, a sua volta, prevede che è ammesso il trasferimento delle spese previste da programma operativo su conto corrente ordinario se le spese relative all'attività ordinaria di Par e quelle previste da programma operativo non sono separabili, previa documentazione a supporto. Il che, attesa la possibilità, ricorrendone i presupposti, di trasferimento delle spese di cui al programma su un conto ordinario in cui gestire anche le spese dell'attività ordinaria, conferma che alcun vincolo di impignorabilità è posto sulle somme, una volta che queste siano state erogate dagli istituti pagatori alle organizzazioni dei produttori, essendo limitata l'impignorabilità alle somme ancora da erogare appostate sui conti degli enti pagatori. Infine, è pur vero che il terzo pignorato non è legittimato a fare valere l'esistenza di un vincolo che determini l'impignorabilità delle somme oggetto di azione esecutiva (Cass. 28625/2023) ma ciò non esclude, ed anzi non esime il terzo dall'indicare la ricorrenza di vincoli in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che, anzi, nel caso in esame è stata resa dal terzo, nel senso, oltre che della ricorrenza rispetto al pignoramento notificato da altro creditore procedente (tale ), dell'assenza di ulteriori Persona_1 pignoramenti, cessioni, sequestri o altri vincoli di sorta (cfr. le dichiarazioni del terzo 18.7.2023 CP_2 e in data 11.9.2023), il che depone ulteriormente per l'assenza di vincoli di impignorabilità e di destinazione sulle somme pignorate. Né a sostegno dell'opposizione sovviene la giurisprudenza comunitaria relativa all'art. 1 del Protocollo (N. 7) sui Privilegi e sulle Immunità dell'Unione Europea secondo cui “I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o
pagina 7 di 8 giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia”, atteso che il vincolo di impignorabilità è stato ritenuto riguardo la provvista che sia stata costituita presso banche, agenzie o comunque organi pagatori individuati quali intermediari diretti tra l'Unione Europea e il soggetto beneficiario (cfr. Corte Giustizia Comunità europee, n. 1 ordinanza del 29/05/2001, Causa C-1/00 SA) in tema di Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee, su Italgiure;
cfr. Trib. Palermo sent. N. 4933/2019 dell'11.11.2019 R.G. 15216/2017 su BA Dati di Merito secondo cui trattasi di un “…regime dei beni che può essere acclarato soltanto con riferimento alla “provvista” che sia costituita presso …(…).. o presso le Banche, e che sia realizzata dalle agenzie o dagli organismi pagatori della Comunità attraverso l'accensione di conti correnti che sono destinati specificatamente all'erogazione delle provvidenze per i programmi dell'Unione (…..), allorquando, cioè , le stesse banche siano soggetti intermediari diretti tra l'Unione Europea e l'impresa beneficiaria: secondo quanto disciplina in particolare art. 3 comma 5 duodecies del d.l. 9/9/2005 n. 182 convertito in legge 11/1/2005 n. 231 in riferimento al d.p.r. 24
/12/1974 n. 727). Tale tesi giuridica trova riscontro e sostegno nelle disposizioni legislative da cui si evince che l'impignorabilità cui si riferisce la norma è implicata, per espressa enunciazione normativa, dalla condizione dell'affidamento dell'erogazione agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 e della Commissione 7/7/1995….”). Non sussistono pertanto dubbi interpretativi in ordine alle disposizioni di riferimento, non ricorrendo in conclusione i presupposti per presentare, come richiesto da parte opponente, domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Tutto quanto premesso, per quanto sopra ritenuto, l'opposizione, in quanto infondata, deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa, in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da parte attrice;
Parte_3
-condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta Avv.to Visciglia Francesco delle spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Cosenza, 22 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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