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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6632/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6632/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per 'avv. RUFFINI RICCARDO insiste come in atti. Parte_1
Per l'avv. SARTESCHI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alessandro Barba Controparte_1 richiama le difese prodotte ed evidenzia che la contestazione eseguita dalla Polizia Locale è nella sostanza confermata anche dalle difese dell'appellante; che la verbalizzazione degli agenti, con le allegate foto, gode di fede privilegiata, e per il resto si riporta agli atti.
Il Giudice
Rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 12.00 e ss. per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente, lo stesso giorno alle ore 12.20, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6632/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUFFINI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rapallo, C.so Matteotti 26 presso il difensore avv. RUFFINI RICCARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTESCHI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Chiavari, C. so Garibaldi 51/3 presso il difensore avv. SARTESCHI
MARCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in appello” interponeva appello nanti la Corte d'Appello di Parte_1
Genova avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Genova n. 600/2024 del 23.4. - 15.5.2024 in RG.
n. 7034/2023 per avere erroneamente accertato l'effettiva sussistenza della violazione ex art. 143, comma 12, Codice della strada (D.lgs. n.285/1992 e successive modificazioni) a suo tempo contestata nei confronti dell'odierno appellante. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace.
Lo stesso appellante così descrive, nelle premesse in fatto, la condotta tenuta che gli è valsa la contestazione di cui sopra: “In data 20.04.2023, si trovava a a bordo del ciclomotore mod. CP_1
Piaggio Vespa 50 V5B, tg. XS4VRS, di proprietà della sig.ra e stava percorrendo CP_2
regolarmente la rotatoria sotto il ponte della ferrovia con provenienza via Fiume allorquando, essendo presenti dei lavori in corso e transenne sul lato destro della carreggiata, ha erroneamente svoltato a destra immettendosi in controsenso in via Marconi (Doc. 2 – vedi fotografie). Accortosi di essere in pagina 2 di 7 controsenso di marcia, percorsi solamente una decina di metri in via Marconi, ha poi svoltato in una strada laterale sulla sua sinistra a doppio senso di marcia tenendo la destra della carreggiata e si è infine fermato nell'apposito spazio riservato ai motocicli per parcheggiare il proprio mezzo.
Faceva notare di non essere stato “contestato” nell'immediatezza della manovra da parte dell'accertatore, ma di essere stato avvicinato, dopo 15 minuti dall'effettuazione della manovra di cui sopra, in altro luogo (in corrispondenza di p.zza Marconi in ) dal Sovr. C. della CP_1 Testimone_1
Polizia Municipale del Comune di , che solo in questo momento gli aveva contestato la CP_1 violazione dell'art. 143 c. 12 C.d.S., in quanto “Alla guida del veicolo circolava contromano in corrispondenza di intersezione. Giungendo dalla via Fiume immettendosi nella rotonda, svoltava in area di intersezione contromano in via Marconi imboccandola nonostante il segnale di senso vietato e svoltava a sinistra nella via stessa via Marconi tratto chiuso. Lo stesso teneva indossato il casco con il lacciolo largo come da foto tanto da avere la...del casco a metà della testa e il casco era sfilabile senza dover slacciare il lacciolo” e gli abbia conseguentemente irrogato la sanzione di € 410,00= con contestuale decurtazione di quindici punti dalla patente ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S., sospensione della patente e fermo amministrativo del veicolo.
Nel rimarcare che aveva percorso solamente pochi metri in via Marconi, forse 5 metri, e che aveva imboccato via Marconi in “controsenso”, anziché in “contromano”, rilevava che il lacciolo del casco era in realtà completamente allacciato, ma tenuto un poco allentato a causa delle patologie sofferte avendo immediatamente rappresentato al Sovr. C. della Polizia Locale di soffrire di patologia bipolare, come da regolare certificazione in suo possesso che lo conferma. Infatti, è munito di apposita documentazione ASL che certifica la diagnosi di disturbo bipolare (Doc. 3) nella quale si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di costrizioni al collo (cravatte, camice strette, cinturino del casco), al fine di scongiurare problematiche d'ansia e di panico.
Deduceva, pertanto i seguenti motivi di appello:
A) ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI
PROBATORI PORTATI A SUPPORTO NEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO.
B) ERRONEA, PARZIALE ED INSUFFICIENTE RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLE
RISULTANZE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
C) ERRONEA SUSSUNZIONE DELLA CONTROVERSIA DE QUA NELLE FATTISPECIE DI
CUI AGLI ARTT. 143, COMMA 12, E 171, COMMI 1 E 2, CODICE DELLA STRADA.
Si costituiva il offrendo un ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto di Controparte_1
contestazione non del tutto coincidente con quella riferita da controparte, del seguente tenore sulla base di quanto riferito dagli agenti: “Il giorno 20.04.2023 alle ore 14.30, lo scrivente, unitamente ai colleghi pagina 3 di 7 Funzionari e dei servizi comunali si trovava in Rotonda “C”, lato levante, e CP_3 Persona_1
si avvedevano che una Vespa, condotta da un uomo proveniente da via Fiume, entrava nella rotonda e svoltava contromano nel ramo della rotonda proveniente da via Marconi. Un veicolo proveniente da quel senso unico doveva frenare per evitare l'urto e la Vespa svoltava improvvisamente a sinistra, per evitare l'urto, nella zona di divieto di circolazione di fronte alla AB IN (centro di raccolta), proseguendo poi attraverso la zona riservata allo stallo motocicli e andando nella retrostante via
Marconi, ove anche lì era presente divieto di circolazione (che non poteva essere visto dal soggetto in quanto aveva imboccato contromano la via). Pochi minuti dopo, dalla stessa via Marconi, sbucava di nuovo la stessa Vespa con stesso conducente che raggiungeva, attraverso la rotonda (questa volta percorsa regolarmente nelle direzioni), la via Ippolito d'Aste e dove, all'altezza di via Isonzo, fermava il veicolo…- omissis -…Il non si è fermato al termine della manovra di contromano e divieto di Pt_1 circolazione ovvero dove ha parcheggiato, ma successivamente in un'altra via (lato opposto) come precedentemente descritto. ...- omissis- …La corsia di marcia verso monte era chiusa con transenne e pertanto il (seppur per pochi metri e a bassa velocità, nessuno ha mai indicato il contrario) ha Pt_1 scansato le transenne e ha imboccato la via utilizzando la corsia a scendere ovvero contromano”.
Si ritiene chiarificatrice in proposito la foto in alto di pag. 7 della comparsa di costituzione che si ritiene confrontabile con le foto doc. 2 f, doc. 2 q e doc. 2 o dell'appellante.
Preliminarmente, l'erronea vocatio in ius dinnanzi alla Corte di Appello di Genova avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace può ritenersi superata alla luce della corretta iscrizione a ruolo del fascicolo e della costituzione in giudizio dell'appellato che, pur rilevandola, si è difeso nel merito.
L'appello è infondato.
Nella foto sopra citata si vede una linea di mezzeria, ma la strada, via Guglielmo Marconi, è ad unico senso di marcia.
Ad ogni modo, la distinzione su cui si appunta la difesa dell'appellante tra “guida contromano”, che non avrebbe commesso e che si verifica quando in una strada a doppio senso di circolazione si invade il senso opposto di marcia, e “guida controsenso” che si verifica quando il conducente imbocca un senso unico al contrario, perde di rilevanza alla luce della seguente massima: “In tema di violazioni del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall'art. 143, commi 11 e 12, cod. strada, è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all'opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la "ratio" della previsione nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario,
"ratio" in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto,
pagina 4 di 7 di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell'art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione "contromano" quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita;
sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra "mano" (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione ("mano" che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore "minus dixit quam voluit", intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 05/08/2005).
Dal momento che “la Vespa, condotta da un uomo proveniente da via Fiume, entrava nella rotonda e svoltava contromano nel ramo della rotonda proveniente da via Marconi”, è da ritenere che il conducente abbia circolato “nella direzione opposta a quella normale o regolare per il traffico stradale”, in corrispondenza di un a curva o come si legge nel verbale di contestazione, “in corrispondenza di intersezione”.
Essendo, altresì, pacificamente a senso unico il tratto di via Guglielmo Marconi imboccato in senso opposto a quello consentito, come ammesso dallo stesso appellante (“ha erroneamente svoltato a destra immettendosi in controsenso in via Marconi”) è, pertanto, da ritenersi corretta la contestazione della violazione dell'art. 143 co. 12 C.d.S.
Oltre alla qualificazione giuridica, è da ritenere corretta anche la misura della sanzione inflitta (€
410,00), prossima ai minimi edittali atteso che se dalla deposizione degli agenti risulta che, per evitare l'urto, un veicolo proveniente dal senso unico e corretto di marcia, era costretto a frenare”, non specificamente contestata dall'appellante, che ha valorizzato soltanto l'esiguità della distanza percorsa e della velocità tenuta, ritenuta bassa anche dall'agente contestatore, non è sostenibile che “la violazione è stata commessa con modalità idonee a non mettere in alcun modo a repentaglio la sicurezza stradale”.
Riguardo alla seconda contestazione, relativa alla violazione dell'art. 171 C.d.S., dalla foto inserita nel corpo della comparsa di costituzione si vede con chiarezza che il casco era indossato “con il lacciuolo allacciato, ma non aderente al mento, ovvero con almeno quattro dita di distanza tra il mento ed il lacciuolo in modo che lo stesso poteva essere sfilato senza slacciarlo”. Quindi non era “correttamente allacciato”, come richiesto dalla norma.
pagina 5 di 7 Pur ponderando la contestata violazione alla luce della patologia da cui è affetto l'appellante, non sfugge all'osservazione che nella foto curiosamente egli indossa un collo alto o uno scaldacollo e che la certificazione (doc. 3), pur dando il disturbo bipolare come risalente al 2013, in attuale e prolungato stato di compenso, è stata redatta in data 4/5/2023, successivamente all'infrazione.
Inoltre, la sentenza impugnata ha tenuto conto di detta patologia ritenendola non esimente i conducenti di ciclomotori e motoveicoli dal corretto uso del casco allorché ha fatto pertinente riferimento alla ordinanza della Corte Cost. del 6.11.2001, n. 348 distinguendoli da coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza, in quanto per i conducenti su due ruote nonchè gli eventuali passeggeri, l'obbligo del casco trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto;
ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso delle cinture di sicurezza” e che hanno condotto a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Per le considerazioni sin qui condotte l'appello deve, dunque, essere respinto confermandosi, per l'effetto, la sentenza impugnata.
Stante la soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che si liquidano, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione fino ad € 1.100,00, in € 131 per la fase di studio della controversia, in € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 200,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 662,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 64,50 per spese.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
26.6.2024 nei confronti del in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Genova n. 600/2024 del 15.5.2024, contrariis reiectis, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 662,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in € 64,50 per spese.
Dichiara, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115/2002.
Genova, 13 giugno 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6632/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per 'avv. RUFFINI RICCARDO insiste come in atti. Parte_1
Per l'avv. SARTESCHI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alessandro Barba Controparte_1 richiama le difese prodotte ed evidenzia che la contestazione eseguita dalla Polizia Locale è nella sostanza confermata anche dalle difese dell'appellante; che la verbalizzazione degli agenti, con le allegate foto, gode di fede privilegiata, e per il resto si riporta agli atti.
Il Giudice
Rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 12.00 e ss. per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente, lo stesso giorno alle ore 12.20, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6632/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUFFINI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rapallo, C.so Matteotti 26 presso il difensore avv. RUFFINI RICCARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTESCHI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Chiavari, C. so Garibaldi 51/3 presso il difensore avv. SARTESCHI
MARCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in appello” interponeva appello nanti la Corte d'Appello di Parte_1
Genova avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Genova n. 600/2024 del 23.4. - 15.5.2024 in RG.
n. 7034/2023 per avere erroneamente accertato l'effettiva sussistenza della violazione ex art. 143, comma 12, Codice della strada (D.lgs. n.285/1992 e successive modificazioni) a suo tempo contestata nei confronti dell'odierno appellante. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace.
Lo stesso appellante così descrive, nelle premesse in fatto, la condotta tenuta che gli è valsa la contestazione di cui sopra: “In data 20.04.2023, si trovava a a bordo del ciclomotore mod. CP_1
Piaggio Vespa 50 V5B, tg. XS4VRS, di proprietà della sig.ra e stava percorrendo CP_2
regolarmente la rotatoria sotto il ponte della ferrovia con provenienza via Fiume allorquando, essendo presenti dei lavori in corso e transenne sul lato destro della carreggiata, ha erroneamente svoltato a destra immettendosi in controsenso in via Marconi (Doc. 2 – vedi fotografie). Accortosi di essere in pagina 2 di 7 controsenso di marcia, percorsi solamente una decina di metri in via Marconi, ha poi svoltato in una strada laterale sulla sua sinistra a doppio senso di marcia tenendo la destra della carreggiata e si è infine fermato nell'apposito spazio riservato ai motocicli per parcheggiare il proprio mezzo.
Faceva notare di non essere stato “contestato” nell'immediatezza della manovra da parte dell'accertatore, ma di essere stato avvicinato, dopo 15 minuti dall'effettuazione della manovra di cui sopra, in altro luogo (in corrispondenza di p.zza Marconi in ) dal Sovr. C. della CP_1 Testimone_1
Polizia Municipale del Comune di , che solo in questo momento gli aveva contestato la CP_1 violazione dell'art. 143 c. 12 C.d.S., in quanto “Alla guida del veicolo circolava contromano in corrispondenza di intersezione. Giungendo dalla via Fiume immettendosi nella rotonda, svoltava in area di intersezione contromano in via Marconi imboccandola nonostante il segnale di senso vietato e svoltava a sinistra nella via stessa via Marconi tratto chiuso. Lo stesso teneva indossato il casco con il lacciolo largo come da foto tanto da avere la...del casco a metà della testa e il casco era sfilabile senza dover slacciare il lacciolo” e gli abbia conseguentemente irrogato la sanzione di € 410,00= con contestuale decurtazione di quindici punti dalla patente ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S., sospensione della patente e fermo amministrativo del veicolo.
Nel rimarcare che aveva percorso solamente pochi metri in via Marconi, forse 5 metri, e che aveva imboccato via Marconi in “controsenso”, anziché in “contromano”, rilevava che il lacciolo del casco era in realtà completamente allacciato, ma tenuto un poco allentato a causa delle patologie sofferte avendo immediatamente rappresentato al Sovr. C. della Polizia Locale di soffrire di patologia bipolare, come da regolare certificazione in suo possesso che lo conferma. Infatti, è munito di apposita documentazione ASL che certifica la diagnosi di disturbo bipolare (Doc. 3) nella quale si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di costrizioni al collo (cravatte, camice strette, cinturino del casco), al fine di scongiurare problematiche d'ansia e di panico.
Deduceva, pertanto i seguenti motivi di appello:
A) ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI
PROBATORI PORTATI A SUPPORTO NEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO.
B) ERRONEA, PARZIALE ED INSUFFICIENTE RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLE
RISULTANZE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
C) ERRONEA SUSSUNZIONE DELLA CONTROVERSIA DE QUA NELLE FATTISPECIE DI
CUI AGLI ARTT. 143, COMMA 12, E 171, COMMI 1 E 2, CODICE DELLA STRADA.
Si costituiva il offrendo un ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto di Controparte_1
contestazione non del tutto coincidente con quella riferita da controparte, del seguente tenore sulla base di quanto riferito dagli agenti: “Il giorno 20.04.2023 alle ore 14.30, lo scrivente, unitamente ai colleghi pagina 3 di 7 Funzionari e dei servizi comunali si trovava in Rotonda “C”, lato levante, e CP_3 Persona_1
si avvedevano che una Vespa, condotta da un uomo proveniente da via Fiume, entrava nella rotonda e svoltava contromano nel ramo della rotonda proveniente da via Marconi. Un veicolo proveniente da quel senso unico doveva frenare per evitare l'urto e la Vespa svoltava improvvisamente a sinistra, per evitare l'urto, nella zona di divieto di circolazione di fronte alla AB IN (centro di raccolta), proseguendo poi attraverso la zona riservata allo stallo motocicli e andando nella retrostante via
Marconi, ove anche lì era presente divieto di circolazione (che non poteva essere visto dal soggetto in quanto aveva imboccato contromano la via). Pochi minuti dopo, dalla stessa via Marconi, sbucava di nuovo la stessa Vespa con stesso conducente che raggiungeva, attraverso la rotonda (questa volta percorsa regolarmente nelle direzioni), la via Ippolito d'Aste e dove, all'altezza di via Isonzo, fermava il veicolo…- omissis -…Il non si è fermato al termine della manovra di contromano e divieto di Pt_1 circolazione ovvero dove ha parcheggiato, ma successivamente in un'altra via (lato opposto) come precedentemente descritto. ...- omissis- …La corsia di marcia verso monte era chiusa con transenne e pertanto il (seppur per pochi metri e a bassa velocità, nessuno ha mai indicato il contrario) ha Pt_1 scansato le transenne e ha imboccato la via utilizzando la corsia a scendere ovvero contromano”.
Si ritiene chiarificatrice in proposito la foto in alto di pag. 7 della comparsa di costituzione che si ritiene confrontabile con le foto doc. 2 f, doc. 2 q e doc. 2 o dell'appellante.
Preliminarmente, l'erronea vocatio in ius dinnanzi alla Corte di Appello di Genova avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace può ritenersi superata alla luce della corretta iscrizione a ruolo del fascicolo e della costituzione in giudizio dell'appellato che, pur rilevandola, si è difeso nel merito.
L'appello è infondato.
Nella foto sopra citata si vede una linea di mezzeria, ma la strada, via Guglielmo Marconi, è ad unico senso di marcia.
Ad ogni modo, la distinzione su cui si appunta la difesa dell'appellante tra “guida contromano”, che non avrebbe commesso e che si verifica quando in una strada a doppio senso di circolazione si invade il senso opposto di marcia, e “guida controsenso” che si verifica quando il conducente imbocca un senso unico al contrario, perde di rilevanza alla luce della seguente massima: “In tema di violazioni del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall'art. 143, commi 11 e 12, cod. strada, è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all'opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la "ratio" della previsione nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario,
"ratio" in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto,
pagina 4 di 7 di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell'art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione "contromano" quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita;
sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra "mano" (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione ("mano" che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore "minus dixit quam voluit", intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 05/08/2005).
Dal momento che “la Vespa, condotta da un uomo proveniente da via Fiume, entrava nella rotonda e svoltava contromano nel ramo della rotonda proveniente da via Marconi”, è da ritenere che il conducente abbia circolato “nella direzione opposta a quella normale o regolare per il traffico stradale”, in corrispondenza di un a curva o come si legge nel verbale di contestazione, “in corrispondenza di intersezione”.
Essendo, altresì, pacificamente a senso unico il tratto di via Guglielmo Marconi imboccato in senso opposto a quello consentito, come ammesso dallo stesso appellante (“ha erroneamente svoltato a destra immettendosi in controsenso in via Marconi”) è, pertanto, da ritenersi corretta la contestazione della violazione dell'art. 143 co. 12 C.d.S.
Oltre alla qualificazione giuridica, è da ritenere corretta anche la misura della sanzione inflitta (€
410,00), prossima ai minimi edittali atteso che se dalla deposizione degli agenti risulta che, per evitare l'urto, un veicolo proveniente dal senso unico e corretto di marcia, era costretto a frenare”, non specificamente contestata dall'appellante, che ha valorizzato soltanto l'esiguità della distanza percorsa e della velocità tenuta, ritenuta bassa anche dall'agente contestatore, non è sostenibile che “la violazione è stata commessa con modalità idonee a non mettere in alcun modo a repentaglio la sicurezza stradale”.
Riguardo alla seconda contestazione, relativa alla violazione dell'art. 171 C.d.S., dalla foto inserita nel corpo della comparsa di costituzione si vede con chiarezza che il casco era indossato “con il lacciuolo allacciato, ma non aderente al mento, ovvero con almeno quattro dita di distanza tra il mento ed il lacciuolo in modo che lo stesso poteva essere sfilato senza slacciarlo”. Quindi non era “correttamente allacciato”, come richiesto dalla norma.
pagina 5 di 7 Pur ponderando la contestata violazione alla luce della patologia da cui è affetto l'appellante, non sfugge all'osservazione che nella foto curiosamente egli indossa un collo alto o uno scaldacollo e che la certificazione (doc. 3), pur dando il disturbo bipolare come risalente al 2013, in attuale e prolungato stato di compenso, è stata redatta in data 4/5/2023, successivamente all'infrazione.
Inoltre, la sentenza impugnata ha tenuto conto di detta patologia ritenendola non esimente i conducenti di ciclomotori e motoveicoli dal corretto uso del casco allorché ha fatto pertinente riferimento alla ordinanza della Corte Cost. del 6.11.2001, n. 348 distinguendoli da coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza, in quanto per i conducenti su due ruote nonchè gli eventuali passeggeri, l'obbligo del casco trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto;
ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso delle cinture di sicurezza” e che hanno condotto a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Per le considerazioni sin qui condotte l'appello deve, dunque, essere respinto confermandosi, per l'effetto, la sentenza impugnata.
Stante la soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che si liquidano, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione fino ad € 1.100,00, in € 131 per la fase di studio della controversia, in € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 200,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 662,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 64,50 per spese.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
26.6.2024 nei confronti del in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Genova n. 600/2024 del 15.5.2024, contrariis reiectis, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 662,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in € 64,50 per spese.
Dichiara, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115/2002.
Genova, 13 giugno 2025
Il giudice
Barbara Romano
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