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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 29783/2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ettore Franceschini n. Parte_1
37, presso lo studio dell'Avv. Carlo Renda che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo l'1/08/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la declaratoria della nullità e/o dell'illegittimità CP_1
del provvedimento di recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione cat. A.S. n. 04014965, notificatogli a mezzo raccomandata in data
12.12.2023, poiché contrastante con quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Roma, sezione 1 lavoro n. 8054 del 6.10.2021 (giudizio RG
4905/2020).
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese compensate, avendo la competente sede provveduto all'annullamento del provvedimento di indebito de quo in considerazione della statuizione giudiziale.
All'udienza del 12/03/2025, il difensore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , insistendo CP_2
tuttavia per il favore delle spese, da distrarsi. All'esito la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuto annullamento del provvedimento di recupero (si rimanda all'allegato contenente la comunicazione di detto annullamento).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva), seguono la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale, che, nonostante una statuizione giudiziale dell'ottobre 2021, ha notificato un nuovo provvedimento di recupero dello stesso indebito nel dicembre 2023 per poi provvedere nel febbraio 2025
all'annullamento in autotutela a seguito della proposizione dell'odierno ricorso.
Le spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Renda dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 29783/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 -condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 252,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, rimborso CU e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore Avv. Carlo Renda dichiaratosi antistatario.
Roma 12.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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