Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/05/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini ha pronunciato all'udienza del 19.5.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2475/2022 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. CAPALDI R, URSINI P Parte_1
ricorrente
CONTRO
, avv. U MUNCHER Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la società intimata per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro corrente inter partes e la condanna di essa al pagamento delle differenze retributive maturate nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. La parte intimata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. Istruita con prove documentali ed orali all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ricorso, assume l'istante: di aver lavorato per la dal 1.2.2001 al 31.12.2021 CP_2
(poi fusa per incorporazione ne ) con le mansioni di rifornimento di cialde per CP_1 macchine da caffè e relativo incasso con obbligo di riversamento alla stessa a fine giornata;
il rapporto formalmente veniva configurato come appalto di servizi ma simulava in realtà un rapporto di lavoro subordinato.
2. Ciò posto, va richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già
Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842, Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib.
Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3. Passando al caso concreto, va evidenziato che le prove orali escusse non hanno confermato con ragionevole certezza la natura subordinata del rapporto de quo.
4.1. Invero, non vale il riferimento alla deposizione dei testi intimati dalla parte istante Per_1
e dovendosi ritenere la medesima non attendibile in quanto resa da soggetti che Tes_1 Tes_2 avevano intrapreso azioni analoghe a quella di che trattasi nei confronti della stessa parte convenuta, seppure in ultimo estintesi per avvenuta conciliazione.
4.2. A ciò si aggiunga che i testi anzidetti nelle rispettive conciliazioni concluse hanno riconosciuto che il loro rapporto, identico a quello di che trattasi, si è svolto n autonomia senza vincolo
2 di subordinazione, avendo individuato in piena autonomia i termini e le modalità di svolgimento della loro prestazione.
4.3. Ciò in disparte, i testi e hanno confermato che: la scelta dei clienti era Per_1 Tes_1 rimessa al ricorrente e che tanto si svolgeva nel corso della settimana;
il furgone utilizzato per la prestazione in contestazione era di proprietà dell'istante.
4.4. Tutti i predetti testi hanno confermato poi l'utilizzo da parte dell'istante di un palmare messo a disposizione dalla società intimata e che esso integrava un obbligo di legge ai fini fiscali.
5. Anche la deposizione resa dall'istante in sede di interrogatorio formale non corrobora la tesi della subordinazione sostenuta in ricorso. Invero, costui, in tale sede ha riferito:
- di non aver l'obbligo d'invio del certificato medico in caso di malattia salvo la comunicazione al responsabile di zona;
-di non essere tenuto a giustificare le proprie assenze.
6.1. Il teste quale ex dirigente della società intimata (dunque pienamente attendibile) ha Tes_3 poi confermato:
- che la gestione dei clienti avveniva in piena autonomia da parte dell'istante che non aveva vincoli di orario decidendo liberamente a riguardo in base alle esigenze di costoro;
- che l'istante non era soggetto ad autorizzazione per le ferie ed di malattia non doveva comunicare alcun certificato e/o giustificare le sue assenze;
- che l'istante non era inserito nell'organizzazione aziendale, essendo individuato come collaboratore verso i terzi tramite un apposito tesserino di riconoscimento (contenente il logo dell'azienda e la partita iva ed i dati del medesimo) ed accedeva al magazzino liberamente, diversamente dai dipendenti che utilizzavano un apposito badge;
che l'istante utilizzava nell'esecuzione della prestazione il furgone di sua proprietà e decideva in piena autonomia le giornate da dedicare ai clienti della convenuta e l'articolazione della medesima;
che l'istante non aveva l'obbligo di presentarsi presso la sede aziendale per le ore 6.30 e sceglieva i clienti da incontrare salvo l'incontro mensile con il suo referente tale Milano con cui discuteva dell'operato e di quello da svolgere.
6.2. Anche il teste quale ex dipendente della società intimata (dunque pienamente attendibile) Tes_4 ha confermato che l'istante quale appaltatore era soggetto ad un regime diverso dai lavoratori subordinati la cui gestione era di competenza dell'ufficio risorse umane. In termini analoghi milita la deposizione resa dal teste In conclusione, alla luce delle emergenze processuali non emerge con Tes_5 sufficiente grado di ragionevolezza l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo della parte intimata per il periodo di lavoro in controversia nei termini sopra chiariti sicchè non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato. Per conseguenza, tutte le pretese azionate in ricorso su tale (inesistente) presupposto sono palesemente infondate e pertanto il ricorso va rigettato.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il
3 profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Le spese di causa vanno poste a carico della parte istante per la soccombenza, anche alla luce del rifiuto alla proposta conciliativa formulata ed ai molteplici inviti all'uopo rivoltole, in considerazione del valore della causa (euro 222.000) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte istante al pagamento in favore della parte intimata delle spese di causa che si liquidano complessivamente nell'importo di euro 6000,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario, come per legge.
Bari 19.5.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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