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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Riccardo Massera lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, c.p.c., secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza»; pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ALESSANDRA PAOLINI;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA CP_1 C.F._1
GRAZIANI;
- Appellato -
e
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1493/2021 pubblicata il 21/09/2021 il Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella CP_1 esattoriale n. 09720160052705686000, dell'importo di 6.994,58 € e relativa a sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista risalenti al 2011, e ha dichiarato la prescrizione del credito limitatamente alle poste discendenti dall'accertamento di violazioni del codice della strada.
pagina 1 di 5 A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato che l' Parte_1
non ha fornito prova della notificazione della cartella di pagamento, che
[...] assumeva avvenuta nel 2016; in particolare, essa ha depositato solo una copia della cartolina di ricevimento, ma non ha documentato il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. con la prova dell'invio della raccomandata A.R. al destinatario.
2. L' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, Parte_1 non notificata, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dal . CP_1
2.2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23/05/2022 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La non si è costituita nonostante rituale notifica dell'atto di citazione in appello ed CP_2
è stata quindi dichiarata contumace.
3. I motivi di appello possono essere riassunti come segue.
3.1. Con il primo motivo di appello l' lamenta l'errata Parte_1 valutazione in ordine all'atto impugnato e la violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che il
Giudice di Pace ha erroneamente qualificato le sanzioni oggetto della cartella come
«violazioni al Codice della Strada», mentre la cartella si riferisce esclusivamente a sanzioni amministrative per l'emissione di assegni senza provvista, ai sensi della legge n. 386/1990
e del d.lgs. n. 386/1999; questo errore avrebbe portato il giudice a pronunciarsi ultra petita, annullando un atto (o parte di esso) non oggetto di impugnazione e introducendo nel processo un titolo diverso da quello enunciato dalla parte.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione del primo giudice in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale e all'operatività del termine di prescrizione: dai documenti da lei prodotti in primo grado risulta che la cartella n.
09720160052705686000 è stata correttamente notificata il 29/07/2016 tramite messo notificatore, con le modalità previste dagli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e
140 c.p.c., interrompendo così il termine di prescrizione.
4. I motivi di appello sono fondati.
Dato atto che la sentenza appellata ha statuito in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, mentre l'atto opposto, la cartella n.
09720160052705686000, si riferisce a sanzioni amministrative per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, ciò che rileva è che la valutazione del primo giudice, secondo cui l non avrebbe fornito la prova della Parte_1 notificazione della cartella di pagamento, risulta errata alla luce della documentazione prodotta in atti.
pagina 2 di 5 Nel giudizio davanti al Giudice di Pace e nel presente grado di appello l' Controparte_3
ha prodotto: la relazione di notifica del messo notificatore, che contiene
[...]
l'indicazione del numero della cartella di pagamento e attesta due successivi tentativi di consegna infruttuosi, il 14/06/2016 e il 21/06/2016, e il successivo deposito dell'atto presso la casa comunale di Rocca Priora, in data 14/07/2016, per temporanea assenza del destinatario;
l'avviso di avvenuto deposito di atti presso la Casa Comunale di Rocca Priora, nel quale, alla posizione n. 7, è espressamente menzionato il nominativo dell'appellato e il numero della cartella di pagamento in questione;
il «Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.», rilasciato da
[...]
e munito del timbro dell'ufficio accettante, che comprova la spedizione, in data CP_4
19/07/2016, dell'avviso di avvenuto deposito e reca chiara indicazione tanto del numero della raccomandata (n. 689279796546) inviata a quanto della cartella di CP_1 pagamento a cui essa fa riferimento (n. 09720160052705686000); copia della busta della suddetta raccomandata, restituita al mittente per «compiuta giacenza», a perfezionamento della procedura notificatoria.
Non è del resto necessaria, al fine di dimostrare l'esito della notifica, la produzione di copia della cartella di pagamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima». (Cass.
Sez. 1, 14/06/2019, n. 16121). Anche quando la notifica sia effettuata tramite il servizio postale, del resto, «In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Cass. Sez. 3 n. 17841 del
21/06/2023, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).
pagina 3 di 5 Sotto altro profilo, poi, «In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione» (Cass. Sez. 5 n. 6251 del 09/03/2025).
Nella fattispecie, l'originale della cartella è stato depositato nella casa comunale, come attestato (con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso) dal messo notificatore;
l'omessa produzione di copia della cartella di pagamento non assume rilevanza, in quanto tutti gli atti di cui si è detto recano specifica indicazione del numero del documento notificato;
l'agente della riscossione ha fornito la prova del perfezionamento della notifica, avendo spedito l'avviso di deposito che è stato restituito al mittente per compiuta giacenza
(e anche a questo riguardo le attestazioni dell'ufficiale postale fanno fede fino a querela di falso); il destinatario non ha provato che il plico – da lui non ritirato – non conteneva l'avviso.
La cartella di pagamento è stata quindi regolarmente notificata sin dal 3 agosto 2016, così interrompendo il corso della prescrizione del credito, posto che le più risalenti ordinanze ingiunzione sono state emesse il 2 dicembre 2011. Né del resto il termine così interrotto era decorso quando è stata proposta l'opposizione, nel 2019.
4.2. Da ciò discende che le censure relative agli atti presupposti e al credito oggetto di riscossione sono tardive e inammissibili, in quanto l'asserita mancata notifica di tali atti avrebbe dovuto essere eccepita con l'impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza a tal fine previsto.
5. Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado da deve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, contenendo il compenso nei minimi in considerazione del valore della controversia e del fatto che la causa
è stata istruita solo documentalmente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna al rimborso in favore dell' , CP_1 Controparte_5 delle spese del presente procedimento che liquida per il primo grado in 1.050 € per pagina 4 di 5 compenso di avvocato e per il secondo grado in 204,75 € per spese e 2.540 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
Riccardo Massera
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Riccardo Massera lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, c.p.c., secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza»; pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ALESSANDRA PAOLINI;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA CP_1 C.F._1
GRAZIANI;
- Appellato -
e
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1493/2021 pubblicata il 21/09/2021 il Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella CP_1 esattoriale n. 09720160052705686000, dell'importo di 6.994,58 € e relativa a sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista risalenti al 2011, e ha dichiarato la prescrizione del credito limitatamente alle poste discendenti dall'accertamento di violazioni del codice della strada.
pagina 1 di 5 A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato che l' Parte_1
non ha fornito prova della notificazione della cartella di pagamento, che
[...] assumeva avvenuta nel 2016; in particolare, essa ha depositato solo una copia della cartolina di ricevimento, ma non ha documentato il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. con la prova dell'invio della raccomandata A.R. al destinatario.
2. L' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, Parte_1 non notificata, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dal . CP_1
2.2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23/05/2022 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La non si è costituita nonostante rituale notifica dell'atto di citazione in appello ed CP_2
è stata quindi dichiarata contumace.
3. I motivi di appello possono essere riassunti come segue.
3.1. Con il primo motivo di appello l' lamenta l'errata Parte_1 valutazione in ordine all'atto impugnato e la violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che il
Giudice di Pace ha erroneamente qualificato le sanzioni oggetto della cartella come
«violazioni al Codice della Strada», mentre la cartella si riferisce esclusivamente a sanzioni amministrative per l'emissione di assegni senza provvista, ai sensi della legge n. 386/1990
e del d.lgs. n. 386/1999; questo errore avrebbe portato il giudice a pronunciarsi ultra petita, annullando un atto (o parte di esso) non oggetto di impugnazione e introducendo nel processo un titolo diverso da quello enunciato dalla parte.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione del primo giudice in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale e all'operatività del termine di prescrizione: dai documenti da lei prodotti in primo grado risulta che la cartella n.
09720160052705686000 è stata correttamente notificata il 29/07/2016 tramite messo notificatore, con le modalità previste dagli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e
140 c.p.c., interrompendo così il termine di prescrizione.
4. I motivi di appello sono fondati.
Dato atto che la sentenza appellata ha statuito in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, mentre l'atto opposto, la cartella n.
09720160052705686000, si riferisce a sanzioni amministrative per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, ciò che rileva è che la valutazione del primo giudice, secondo cui l non avrebbe fornito la prova della Parte_1 notificazione della cartella di pagamento, risulta errata alla luce della documentazione prodotta in atti.
pagina 2 di 5 Nel giudizio davanti al Giudice di Pace e nel presente grado di appello l' Controparte_3
ha prodotto: la relazione di notifica del messo notificatore, che contiene
[...]
l'indicazione del numero della cartella di pagamento e attesta due successivi tentativi di consegna infruttuosi, il 14/06/2016 e il 21/06/2016, e il successivo deposito dell'atto presso la casa comunale di Rocca Priora, in data 14/07/2016, per temporanea assenza del destinatario;
l'avviso di avvenuto deposito di atti presso la Casa Comunale di Rocca Priora, nel quale, alla posizione n. 7, è espressamente menzionato il nominativo dell'appellato e il numero della cartella di pagamento in questione;
il «Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.», rilasciato da
[...]
e munito del timbro dell'ufficio accettante, che comprova la spedizione, in data CP_4
19/07/2016, dell'avviso di avvenuto deposito e reca chiara indicazione tanto del numero della raccomandata (n. 689279796546) inviata a quanto della cartella di CP_1 pagamento a cui essa fa riferimento (n. 09720160052705686000); copia della busta della suddetta raccomandata, restituita al mittente per «compiuta giacenza», a perfezionamento della procedura notificatoria.
Non è del resto necessaria, al fine di dimostrare l'esito della notifica, la produzione di copia della cartella di pagamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima». (Cass.
Sez. 1, 14/06/2019, n. 16121). Anche quando la notifica sia effettuata tramite il servizio postale, del resto, «In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Cass. Sez. 3 n. 17841 del
21/06/2023, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).
pagina 3 di 5 Sotto altro profilo, poi, «In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione» (Cass. Sez. 5 n. 6251 del 09/03/2025).
Nella fattispecie, l'originale della cartella è stato depositato nella casa comunale, come attestato (con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso) dal messo notificatore;
l'omessa produzione di copia della cartella di pagamento non assume rilevanza, in quanto tutti gli atti di cui si è detto recano specifica indicazione del numero del documento notificato;
l'agente della riscossione ha fornito la prova del perfezionamento della notifica, avendo spedito l'avviso di deposito che è stato restituito al mittente per compiuta giacenza
(e anche a questo riguardo le attestazioni dell'ufficiale postale fanno fede fino a querela di falso); il destinatario non ha provato che il plico – da lui non ritirato – non conteneva l'avviso.
La cartella di pagamento è stata quindi regolarmente notificata sin dal 3 agosto 2016, così interrompendo il corso della prescrizione del credito, posto che le più risalenti ordinanze ingiunzione sono state emesse il 2 dicembre 2011. Né del resto il termine così interrotto era decorso quando è stata proposta l'opposizione, nel 2019.
4.2. Da ciò discende che le censure relative agli atti presupposti e al credito oggetto di riscossione sono tardive e inammissibili, in quanto l'asserita mancata notifica di tali atti avrebbe dovuto essere eccepita con l'impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza a tal fine previsto.
5. Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado da deve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, contenendo il compenso nei minimi in considerazione del valore della controversia e del fatto che la causa
è stata istruita solo documentalmente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna al rimborso in favore dell' , CP_1 Controparte_5 delle spese del presente procedimento che liquida per il primo grado in 1.050 € per pagina 4 di 5 compenso di avvocato e per il secondo grado in 204,75 € per spese e 2.540 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
Riccardo Massera
pagina 5 di 5