Sentenza breve 20 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01419/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di madre dell’alunno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento del 21.6.2022 di debito formativo relativo all’a.s. 2021/2022 e del provvedimento di non ammissione alla successiva classe V (derivante dall’esito della verifica finale dei corsi di recupero) del 25.7.2022 - prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni atto pregresso, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. N. Russo, in sostituzione dell'avv. C. Caruso, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che, col gravame principale, sono impugnati gli atti con cui il Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-” di -OMISSIS- ha ritenuto sussistente, in data 21.6.2022, il debito formativo dell’alunno in sede di scrutinio finale per l’a.s. 2021/2022 e ha poi deliberato, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2022, la non ammissione dello studente alla successiva classe V, a fronte dall’esito negativo della verifica finale dei corsi di recupero estivi (v. all. A e 6, ultima pagina, documentazione parte ricorrente del 22 agosto 2022).
2) Premesso che parte ricorrente deduce all’uopo quanto segue:
- a) nell’a.s. 2020-2021, l’alunno frequentava il 3° anno del Liceo Scientifico statale presso la scuola statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, venendo ammesso al 4° anno con valutazione media allo scrutino finale di 6,92;
- b) nell’a.s. 2021-2022, l’alunno si iscriveva al 4° anno del Liceo Scientifico presso l’Istituto statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ma, in seguito alla separazione dei genitori e alla morte dell’amico del cuore, subiva un trauma psicologico, che incideva sull’andamento scolastico, tanto che il 23.12.2021, con prot. -OMISSIS-, veniva redatto, presso quell’Istituto e su iniziativa dei genitori, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale si stabiliva “ di concordare i tempi delle verifiche orali; frazionare in periodi concordati con l’alunno il recupero degli apprendimenti pregressi ed evitare più verifiche orali nello stesso giorno, concordando tra docenti le priorità ” (v. PDP in all. 2 documentazione ricorrente cit. del 22 agosto 2022);
- c) l’alunno giungeva, al 13.6.22, a una diagnosi di “dischizoaffetivo con idee auto soppressive persistenti” (all. 3 documentazione ricorrente cit. del 22 agosto 2022);
- d) durante l’a.s. 2021-2022, l’alunno si trasferiva presso il Liceo Scientifico -OMISSIS-”, ma il precedente Istituto non trasmetteva il PDP del 23.12.2021, per il che l’alunno sarebbe stato valutato senza tenere conto di tale piano e da qui sarebbero derivate le insufficienze riscontrate a fine anno, le quali sono quindi frutto di un giudizio viziato a monte;
- e) infatti, il Liceo di destinazione ha appreso di tale piano solo a fine anno scolastico, come risulta dalla nota prot. -OMISSIS-del 22 giugno 2022 (all. 5 documentazione ricorrente cit. del 22 agosto 2022);
- f) il contegno dell’Amministrazione scolastica sarebbe quindi illegittimo e fonte di danni, quantificati in una forbice cha va da 100.000 a 700.000 euro.
3) Premesso che parte ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (v. documentazione ricorrente depositata il 24 agosto 2022).
4) Premesso altresì che l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio e che, prima della camera di consiglio del 13 settembre 2022 (fissata per la trattazione della domanda cautelare di cui al ricorso introduttivo), parte ricorrente, in data 12 settembre 2022, ha depositato motivi aggiunti.
5) Rilevato che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022:
- a) il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla definizione dei suddetti motivi aggiunti e ha insistito affinché si decidesse in ordine alla domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo;
- b) è stato dato avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
6) Ritenuto preliminarmente di prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente declaratoria di improcedibilità del medesimo.
7) Ritenuto, quanto al ricorso principale, che lo stesso vada respinto per quanto di seguito si osserva:
- a) dalla cit. nota del Liceo -OMISSIS-” prot. n. -OMISSIS-del 22 giugno 2022, risulta che, se è vero che il PDP è stato trasmesso ad anno scolastico ormai terminato, è pur vero che vi sono state “numerosissime assenze riportate fino alla fine dell’anno ”, solo in parte giustificate da generici certificati medici, che “ hanno reso impossibile per la maggior parte dei docenti pervenire ad una corretta e completa valutazione dei bisogni educativi dell’alunno… ”;
- b) prova ne sia che già dal verbale del Consiglio di Classe -OMISSIS-del 7 aprile 2022 risulta che l’alunno, inserito nella classe dal febbraio 2022 (per provenienza dal Liceo “-OMISSIS-”), risultava “ costantemente assente ” (v. all. 1 alla relazione del Liceo -OMISSIS-” prot. -OMISSIS-del 23.8.2022, prodotta nel deposito erariale dell’8 settembre 2022);
- c) l’elevato numero di assenze è pacifico in atti e, a fronte di tanto, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra l’omessa tempestiva trasmissione del PDP e la bocciatura dell’alunno, considerato che il PDP faceva riferimento a una diversa scansione dell’apprendimento ma nulla diceva in ordine alle assenze e, quindi, presupponeva una ordinaria presenza in classe, che invece non vi è stata;
- d) il PDP recitava, infatti, che l’alunno i) “ non mostra [va] problemi di apprendimento ”, ii) per quanto mostrasse, alla luce del proprio vissuto, una certa insofferenza per le figure autoritarie/adulte e un evitamento di compiti e consegne, risultava comunque “ disponibile al dialogo con i docenti e collaborativo nel cercare di affrontare con loro i nodi critici della sua preparazione e del suo vissuto extrascolastico ”, iii) si era “ ben inserito nella classe ” (v. PDP in all. 2 documentazione ricorrente cit. del 22 agosto 2022);
- e) ne deriva che l’unico ragionamento controfattuale che può rilevare in questa sede è che, se fosse stato tempestivamente trasmesso il PDP, quest’ultimo non avrebbe ragionevolmente trovato attuazione, a causa delle assenze dell’alunno;
- f) inoltre, anche qualora volesse ammettersi che la situazione psicologica dell’alunno sia stata tale da incidere sulla sua attitudine a frequentare la scuola, dalla corrispondenza mail tra il padre del ragazzo e i docenti risulta che tale circostanza sia emersa solo a ridosso della fine dell’anno scolastico, cioè a fine maggio, come emerge dalle mail del 31 maggio 2022 delle ore 07.49 e 09.17 (v. pagg. 13-14 del file pdf prodotto in all.2 alla relazione del Liceo -OMISSIS-” prot. -OMISSIS-del 23.8.2022 di cui al cit. deposito erariale dell’8 settembre 2022), nelle quali si legge che il ragazzo avrebbe “ una insufficienza mentale che gli impedisce l’apprendimento ” (mail delle 07.49) e che l’alunno “ si rifiuta ” di andare a scuola perché “ ha paura ” (v. mail delle 09.17);
- g) del resto, anche la diagnosi – peraltro non proveniente da struttura pubblica – di disturbo schizoaffettivo è giunta a fine anno scolastico, cioè il 13 giugno 2022;
- h) di contro, quindici giorni prima del 31 maggio 2022, risulta una corrispondenza mail da cui non si desume il rifiuto del ragazzo per le attività scolastiche o comunque implicanti lo svolgimento di qualche compito/esame;
- i) a tale ultimo riguardo risulta, infatti, che il padre, i) con mail del 16 maggio 2022 delle ore 11.44, chiedeva che il figlio fosse inserito per una uscita a Bari della classe per il 21 maggio 2022, ii) con mail del 20 maggio 2022 delle ore 07.13, comunicava che il figlio sarebbe entrato in ritardo perché stava sostenendo “ gli esami da assistente bagnanti ”, iii) con mail del 27 maggio 2022 delle ore 16.39 annunciava che il figlio si sarebbe recato a scuola l’indomani e chiedeva ai docenti di dare allo studente “ gli argomenti già scritti in modo da poterli solo studiare ” (v. mail rispettivamente a pagg. 8, 10, 11 del cit. file pdf);
- j) inoltre, anche volendosi ammettere che la situazione psicologica del ragazzo dal 23.12.2021 (data del PDP) si sia aggravata molto prima della fine dell’a.s. e al punto tale da incidere anche sulla sua presenza a scuola, non risulta che i genitori, sicuramente a conoscenza del PDP, si siano attivati presso il Liceo per eventuali modifiche, ove possibili, del PDP che potessero tenere conto della mutata situazione psicologica;
- k) in ogni caso, poi, il Liceo -OMISSIS-” ha dedotto (v. relazione prot. -OMISSIS-del 23.8.22 cit. deposito erariale dell’8 settembre 2022) che l’alunno non ha frequentato i corsi di recupero di luglio 2022 (v. registri in all. 15,16 e 17 cit. relazione), corsi estivi che lo stesso padre del ragazzo aveva invocato come possibilità di recupero in extremis (come da cit. mail del 31 maggio 2022 delle ore 07.49);
- l) quindi, anche l’occasione offerta dai corsi di recupero estivi non è stata colta, reiterandosi, così, quelle assenze che non hanno permesso al ragazzo alcuna interazione col corpo docenti ai fini dell’apprendimento;
- m) le censure di parte ricorrente sono pertanto infondate e non vi è alcuno spazio per le connesse richieste risarcitorie.
8) Ritenuto quindi che il ricorso principale vada respinto ma che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa essere accolta, non risultando l’infondatezza manifesta del gravame principale (vista la peculiarità del caso esaminato) e ricorrendo le altre condizioni.
9) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate per la delicatezza della vicenda sottesa alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- a) respinge il ricorso principale;
- b) dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;
- c) ammette parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.