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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima sezione civile del Tribunale di Siracusa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3320/2022
promossa da
Parte_1
, codice fiscale C.F. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l' , Riva Forte del Gallo n. 2, rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocato Giovanni Sicuso, giusta procura generale alle liti rilasciata dal notaio
[...]
di Palermo Per_1
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentata pro-tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in , via Isole Filippine n. 83, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi CP_1
Chimirri, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti rilasciata dal notaio
[...]
in Roma Persona_2
pagina 1 di 12 APPELLATA
e contro
e CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.7.2025 la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Nel 2012 rimase vittima di un sinistro stradale provocato da alla Persona_3 CP_3
guida di un veicolo di proprietà della sig.ra ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Parte_2
società Controparte_2
In occasione di siffatto sinistro, l' corrisposte alla vittima l'importo complessivo di € Pt_1
14.667,80 a titolo di indennizzo.
Nel 2013 , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Persona_3
dell'incidente stradale, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Siracusa , CP_3
e la compagnia di assicurazioni, oggi odierna appellata. Parte_2
Nel giudizio intervenne volontariamente l' chiedendo la condanna dei responsabili alla Pt_1
rifusione delle somme versate al proprio assistito.
Con sentenza n. 449/2016 il Giudice di pace di accolse parzialmente la domanda CP_1
risarcitoria riconoscendo in capo all'attore un concorso di colpa per la quota del 35%, ma dichiarò
inammissibile l'intervento dell' Pt_1
Passata in giudicato tale pronuncia, l'odierna appellante, al fine di ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad , introdusse un nuovo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Persona_3
nei confronti di , e CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 12 La compagnia di assicurazione, a fronte delle domande avanzate dalla controparte, eccepì che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, aveva notiziato l' chiedendogli Pt_1
se la vittima avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, ma non aveva ricevuto alcuna risposta nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 del cod. ass. private. Di conseguenza, evidenziò
di avere liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento in favore dell'assicurazione sociale, e sostenne di non potere più essere obbligata ad ulteriori esborsi di denaro.
Con sentenza n. 78/2017 il Giudice di pace di rigettò la domanda dell' ritenendo che CP_1 Pt_1
la compagnia di assicurazione r.c.a., una volta adempiuti gli oneri posti a suo carico ai sensi dell'art. 142 cod. assic. private, legittimamente aveva corrisposto l'integrale risarcimento dovuto alla vittima del sinistro stradale.
Avverso la superiore sentenza di primo grado l' – reiterando la propria tesi difensiva - propose Pt_1
appello dinanzi al Tribunale di Siracusa chiedendo di condannare la Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.397,95 a titolo di CP_3 Parte_2
danno biologico per la quota di responsabilità del 65% e dell'ulteriore somma di € 2.602,24 a titolo di danno patrimoniale da inabilità totale temporanea del danneggiato (sempre per la quota di responsabilità del 65%, riconosciuta in capo ai convenuti dalla prima sentenza del Giudice di pace emessa nel 2016 e divenuta irrevocabile). Per un totale di € 6.000,19, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettivo saldo.
Con sentenza 17 ottobre 2019 n. 1927 il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello condividendo le motivazioni del primo Giudice. Sicchè, accertato che l' a fronte della richiesta in tal senso Pt_1
rivoltale dalla non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito Controparte_2
dall'art. 142 cod.ass.priv., ritenne che correttamente la compagnia di assicurazioni avesse liquidato integralmente il danno alla vittima del sinistro, senza accantonare alcuna somma per l'assicuratore sociale.
Avvero la superiore sentenza di appello l' propose ricorso in Cassazione. Pt_1
pagina 3 di 12 Con la sentenza n. 14981/2022 il Supremo Collegio, accogliendo parzialmente i motivi di censura della parte ricorrente, affermò i seguenti principi di diritto: a) “il silenzio dell'assicuratore sociale nel
termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a.
dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento
alla vittima abbia appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di
surrogarsi al danneggiato”, b) “l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore
della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il
relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente
risarcito alla vittima;
conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a
titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla
concorrenza del massimale”.
In relazione alle censure accolte, pertanto, il Supremo Collegio cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, demandando anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione in appello dell'8.7.2022 – introduttivo del presente procedimento - l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, dopo avere ripercorso il lungo Pt_1
iter processuale che ha interessato la vicenda per cui è causa, ha chiesto di accogliere la propria domanda, applicando i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione.
In particolare, ha reiterato la richiesta di condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento: a) della somma di € 3.397,95 per la quota parte di danno biologico corrisposta al danneggiato dalla nel 2016 e, quindi, allorquando la compagnia di Controparte_2
assicurazione aveva acquisito contezza della volontà di surrogazione da parte dell'appellante; b) della ulteriore somma di € 2.602,24, pari al 65% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale per inabilità temporanea dal 6.2.2012 al 15.12.2012 e spese mediche (di € 149,48), non essendo stato siffatto indennizzo riconosciuto dalla compagnia convenuta, né richiesto dall'infortunato nel giudizio pagina 4 di 12 intrapreso personalmente. Il tutto oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo, spese e compensi di giudizio.
Si è costituita nel presente giudizio riassunto la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, la quale ha ribadito le deduzioni difensive già articolate nei precedenti gradi di giudizio ed, in ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale da inabilità temporanea domandato da controparte.
Nel merito, parte appellata ha chiesto di rigettare la pretesa avversaria e, in subordine, di contenere la liquidazione delle somme riconosciute all' nella misura del 65% di corresponsabilità per il Pt_1
sinistro occorso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudizio è rimasto privo di attività istruttoria e, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
dell'11.7.2025, è stato introitato per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il presente giudizio, come è stato sopra ricordato, è stato riassunto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro-tempore, a seguito della sentenza n. 14981/2022 con cui la Suprema Corte di
Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2019 n. 1927 rinviando la causa al medesimo Tribunale, in persona di altro magistrato.
2.1. Il Supremo Collegio ha, in primo luogo, ritenuto che la sentenza impugnata fosse effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass. priv. là dove aveva ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla nonostante questa avesse Controparte_2
appreso della volontà dell' di surrogarsi. Pt_1
La disposizione normativa citata prevede espressamente che “1. Qualora il danneggiato sia
assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate
al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché
non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti pagina 5 di 12 nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è
tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna
prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato
dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al
competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da
erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di
assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di
assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di
assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri
sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni
caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio
del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.”.
Orbene, tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra il pagamento al danneggiato della prima tranche del risarcimento effettuato dall'assicurazione r.c.a nel
2012, pari ad € 4.600,00, e il pagamento della seconda tranche del risarcimento – effettuato nel 2016 –
e pari ad € 3.397,95 (ossia, € 12.304,55 x 65% = 7.997,95-4.600).
Mentre, infatti, per il primo pagamento il Supremo Collegio ha reputato corretto il diniego del diritto di surrogazione preteso dall' evidenziando che, effettivamente, l'ente entro 45 giorni non Pt_1
diede riscontro alcuno alla richiesta inoltratagli dalla per il versamento Controparte_2
del secondo importo la Corte è giunta ad opposta conclusione valorizzando il fatto che, essendo avvenuto all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, la compagnia di assicurazione r.c.a. aveva certamente acquisito contezza, mercè l'intervento in causa dell' della Pt_1
volontà dell'assicuratore sociale di esercitare il diritto di surrogazione ex art. 142 cod. ass.private..
pagina 6 di 12 Né, sempre a dire della Corte di Cassazione, poteva assumere rilevanza “la circostanza che il
secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio secondo cui
l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicurazione della Pt_3
all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi
surrogare.”.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la domanda dell' volta a Pt_1
ottenere dai convenuti, in solido tra loro, il pagamento della somma € 3.397,95 quale quota parte del danno biologico subito dal danneggiato (ed accertato mediante sentenza passata in giudicato) appare allora fondata e va accolta, essendo stato il superiore importo corrisposto dalla
[...]
nella piena consapevolezza della volontà di di surrogarsi nel detto pagamento. Controparte_2 Pt_1
2.2. Parimenti meritevole di accoglimento appare la richiesta – avanzata dall'appellante anche in questo giudizio di rinvio – di corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente al danno patrimoniale subito dal lavoratore (vittima del sinistro stradale) per inabilità temporanea, nella misura pari alla quota di responsabilità riconosciuta in capo ad e (ossia il CP_3 Parte_2
65%).
Il Supremo Collegio ha, sul punto, chiarito che l'assicuratore sociale il quale non abbia
manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito
dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della
r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima;
conserva, invece, il diritto di surrogazione per le
somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né
ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.
Orbene, nel caso di specie l' – come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione – ha fin dal Pt_1
primo grado di giudizio documentato e provato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili del sinistro e della venne accordato all'attore Controparte_2
il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo. pagina 7 di 12 Tuttavia, l'odierna parte appellante, in adempimento dei propri doveri istituzionali, ha erogato nei confronti della vittima di infortunio in itinere non solo un indennizzo per danno biologico permanente,
ma anche una “indennità giornaliera” di cui all'art. 68 DPR 1124/1965, che ha lo scopo di indennizzare il danneggiato per la perdita della retribuzione e, dunque, di ristorarlo di un pregiudizio patrimoniale sofferto.
La somma corrisposta all'assicurato a tale titolo è, dunque, proprio quella finalizzata a risarcire il lavoratore – vittima di infortunio - per il danno patrimoniale patito per inabilità temporanea al lavoro e,
nel caso che ci occupa, è dimostrato essere stata ammontante ad € 3.853,96 (gg. 101 dal 6.2.2012 al
15.12.2012) ed € 149,48 per spese mediche.
Siffatto pregiudizio non è stato riconosciuto dalla né richiesto dal Controparte_2
danneggiato nel giudizio intrapreso personalmente dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa.
Proprio per tale ragione, l'odierna appellante in riassunzione ha, fin dal primo grado di giudizio,
correttamente esercitato il diritto di surrogazione con riferimento a tale voce di danno.
La Suprema Corte di Cassazione, in seno alla sentenza n. 14981/2022 sul punto ha, infatti,
ulteriormente chiarito che allorchè la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale, avendo comunque percepito la retribuzione non Pt_1
ha quindi interesse né titolo per domandare il risarcimento di una perdita patrimoniale mai sofferta) e non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142
cod. ass. priv. non trova applicazione perché è una regola che ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per lo stesso danno (dall'assicuratore sociale e dall'assicurazione della r.c.a.), e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento (prima al danneggiato e poi all' . Pt_1
Un simile rischio non è chiaramente nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l' esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. “In tal caso, prosegue la Pt_1
Suprema Corte, e sino a concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia pagina 8 di 12 rimasto silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di
surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al
creditore reale, né a quello apparente (ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018, Rv.
647577-01)”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, i convenuti vanno altresì condannati a pagare, in solido tra loro, a la somma pari al 65% dell'importo spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Pt_1
da inabilità temporanea.
2.3. In punto di quantificazione, ritiene questo decidente congruo e proporzionato l'importo di €
2.602,24 richiesto dall'appellante per la quota parte del 65% in relazione a giorni 101 di inabilità
temporanea dal 6.2.2012 al 15.12.2012.
Sul punto, preme osservare in primo luogo che fin dal primo grado di giudizio nessuna contestazione in relazione a siffatta quantificazione operata da ha mosso la compagnia di Pt_1
assicurazione, odierna appellata.
Solo con la comparsa di costituzione depositata il 17.1.2023 in questa sede, infatti, la CP_2
ha articolato una contestazione generica, limitandosi a reputare eccessivo l'importo domandato da controparte in considerazione dei giorni di invalidità temporanea assoluta e permanente riconosciuti dalla sentenza n. 449/2016 del Giudice di Pace di , pari a 45. CP_1
Alla superiore considerazione inerente alla mancata tempestiva contestazione del quantum
domandato dall'appellante, va aggiunto che l'esborso sostenuto dall'Inail è una prestazione sostitutiva della retribuzione non percepita dal lavoratore nel periodo di inabilità assoluta e ne mantiene la caratteristica strettamente alimentare e tipicamente patrimoniale.
La quantificazione di siffatto importo avviene secondo le regole dettate dall'art. 68 del Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è parametrata alla retribuzione giornaliera del lavoratore.
pagina 9 di 12 Orbene, nel caso di specie l' ha provato documentalmente le modalità con cui ha svolto i Pt_1
conteggi producendo fin dal primo grado di giudizio il prospetto di liquidazione dell'indennità per l'invalidità assoluta del lavoratore pari a giorni 101, ossia dal 2.12.2012 al 15.12.2012 (v. prospetto liquidazione indennità e rimborso spese prodotte all'interno del file zip “primo grado_3”).
In via definitiva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e vanno condannati, in solido tra loro, corrispondere all' la somma Parte_2 CP_3 Pt_1
complessiva di € 6.000,19 (di cui € 3.397,95 quale danno biologico ed € 2.602,24 quale danno patrimoniale da ITA e spese mediche).
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al soddisfo.
3. Va altresì accolta la domanda con cui ha chiesto la restituzione di quanto pagato in Pt_1
esecuzione della sentenza di secondo grado 17 ottobre 2019 n. 1927.
Ed invero, quest'ultima è stata cassata dal Supremo Collegio con la pronuncia n. 14981/2022 e da ciò consegue l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c..
Tale diposizione normativa stabilisce che: “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e
ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di
cassazione senza rinvio, al giudizio che ha pronunciato la sentenza cassata.”.
Nel caso di specie, per completezza si evidenzia che la domanda restitutoria fondata sul predetto art. 389 c.p.c. è stata articolata da il 31.3.2025 in quanto solo in data 13.3.2025 è intervenuto il Pt_1
pagamento per cui si è chiesta restituzione.
I convenuti, in solido tra loro, sono pertanto tenuti a restituire alla odierna parte appellante la somma di euro 3.729,12, che, come è incontestato tra le parti, è stata dalla stessa versata in esecuzione della sentenza cassata.
Sul predetto importo vanno altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale dal pagamento al soddisfo. pagina 10 di 12 4. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, questo Giudice di rinvio, cui la causa è
stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Conseguentemente, essendo risultata vittoriosa in tutte le fasi procedimentali (primo grado, Pt_1
appello, Cassazione e rinvio), e vanno Controparte_2 Parte_2 CP_3
condannati, in solido tra loro, a pagare al predetto ente le relative spese.
La liquidazione viene effettuate, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
per come modificati dal DM 147/2022, per tutte le fasi di giudizio in relazione a tutti i gradi e con l'esclusione della fase istruttoria per quelli svoltosi dinanzi al Tribunale in sede di appello e dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3320/2022 RG, così statuisce:
in accoglimento delle domande articolate da in persona del legale rappresentate pro- Pt_1
tempore, condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Parte_2 CP_3
a pagare in favore di parte appellante la somma complessiva di € 6.000,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da motivazione, nonché a restituire alla stessa l'importo di € 3.729,12, oltre interessi come da motivazione;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_2 CP_3
pagare in favore di le spese di lite, che liquida in € 1.990,00 per compensi relativi al giudizio di Pt_1
primo grado, in € 3.397,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado ed € 3.082,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione (e, quindi € 8.469,00
complessivi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Siracusa, in data 23.12.2025 pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima sezione civile del Tribunale di Siracusa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3320/2022
promossa da
Parte_1
, codice fiscale C.F. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l' , Riva Forte del Gallo n. 2, rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocato Giovanni Sicuso, giusta procura generale alle liti rilasciata dal notaio
[...]
di Palermo Per_1
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentata pro-tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in , via Isole Filippine n. 83, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi CP_1
Chimirri, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti rilasciata dal notaio
[...]
in Roma Persona_2
pagina 1 di 12 APPELLATA
e contro
e CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.7.2025 la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Nel 2012 rimase vittima di un sinistro stradale provocato da alla Persona_3 CP_3
guida di un veicolo di proprietà della sig.ra ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Parte_2
società Controparte_2
In occasione di siffatto sinistro, l' corrisposte alla vittima l'importo complessivo di € Pt_1
14.667,80 a titolo di indennizzo.
Nel 2013 , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Persona_3
dell'incidente stradale, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Siracusa , CP_3
e la compagnia di assicurazioni, oggi odierna appellata. Parte_2
Nel giudizio intervenne volontariamente l' chiedendo la condanna dei responsabili alla Pt_1
rifusione delle somme versate al proprio assistito.
Con sentenza n. 449/2016 il Giudice di pace di accolse parzialmente la domanda CP_1
risarcitoria riconoscendo in capo all'attore un concorso di colpa per la quota del 35%, ma dichiarò
inammissibile l'intervento dell' Pt_1
Passata in giudicato tale pronuncia, l'odierna appellante, al fine di ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad , introdusse un nuovo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Persona_3
nei confronti di , e CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 12 La compagnia di assicurazione, a fronte delle domande avanzate dalla controparte, eccepì che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, aveva notiziato l' chiedendogli Pt_1
se la vittima avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, ma non aveva ricevuto alcuna risposta nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 del cod. ass. private. Di conseguenza, evidenziò
di avere liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento in favore dell'assicurazione sociale, e sostenne di non potere più essere obbligata ad ulteriori esborsi di denaro.
Con sentenza n. 78/2017 il Giudice di pace di rigettò la domanda dell' ritenendo che CP_1 Pt_1
la compagnia di assicurazione r.c.a., una volta adempiuti gli oneri posti a suo carico ai sensi dell'art. 142 cod. assic. private, legittimamente aveva corrisposto l'integrale risarcimento dovuto alla vittima del sinistro stradale.
Avverso la superiore sentenza di primo grado l' – reiterando la propria tesi difensiva - propose Pt_1
appello dinanzi al Tribunale di Siracusa chiedendo di condannare la Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.397,95 a titolo di CP_3 Parte_2
danno biologico per la quota di responsabilità del 65% e dell'ulteriore somma di € 2.602,24 a titolo di danno patrimoniale da inabilità totale temporanea del danneggiato (sempre per la quota di responsabilità del 65%, riconosciuta in capo ai convenuti dalla prima sentenza del Giudice di pace emessa nel 2016 e divenuta irrevocabile). Per un totale di € 6.000,19, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettivo saldo.
Con sentenza 17 ottobre 2019 n. 1927 il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello condividendo le motivazioni del primo Giudice. Sicchè, accertato che l' a fronte della richiesta in tal senso Pt_1
rivoltale dalla non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito Controparte_2
dall'art. 142 cod.ass.priv., ritenne che correttamente la compagnia di assicurazioni avesse liquidato integralmente il danno alla vittima del sinistro, senza accantonare alcuna somma per l'assicuratore sociale.
Avvero la superiore sentenza di appello l' propose ricorso in Cassazione. Pt_1
pagina 3 di 12 Con la sentenza n. 14981/2022 il Supremo Collegio, accogliendo parzialmente i motivi di censura della parte ricorrente, affermò i seguenti principi di diritto: a) “il silenzio dell'assicuratore sociale nel
termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a.
dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento
alla vittima abbia appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di
surrogarsi al danneggiato”, b) “l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore
della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il
relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente
risarcito alla vittima;
conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a
titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla
concorrenza del massimale”.
In relazione alle censure accolte, pertanto, il Supremo Collegio cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, demandando anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione in appello dell'8.7.2022 – introduttivo del presente procedimento - l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, dopo avere ripercorso il lungo Pt_1
iter processuale che ha interessato la vicenda per cui è causa, ha chiesto di accogliere la propria domanda, applicando i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione.
In particolare, ha reiterato la richiesta di condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento: a) della somma di € 3.397,95 per la quota parte di danno biologico corrisposta al danneggiato dalla nel 2016 e, quindi, allorquando la compagnia di Controparte_2
assicurazione aveva acquisito contezza della volontà di surrogazione da parte dell'appellante; b) della ulteriore somma di € 2.602,24, pari al 65% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale per inabilità temporanea dal 6.2.2012 al 15.12.2012 e spese mediche (di € 149,48), non essendo stato siffatto indennizzo riconosciuto dalla compagnia convenuta, né richiesto dall'infortunato nel giudizio pagina 4 di 12 intrapreso personalmente. Il tutto oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo, spese e compensi di giudizio.
Si è costituita nel presente giudizio riassunto la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, la quale ha ribadito le deduzioni difensive già articolate nei precedenti gradi di giudizio ed, in ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale da inabilità temporanea domandato da controparte.
Nel merito, parte appellata ha chiesto di rigettare la pretesa avversaria e, in subordine, di contenere la liquidazione delle somme riconosciute all' nella misura del 65% di corresponsabilità per il Pt_1
sinistro occorso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudizio è rimasto privo di attività istruttoria e, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
dell'11.7.2025, è stato introitato per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il presente giudizio, come è stato sopra ricordato, è stato riassunto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro-tempore, a seguito della sentenza n. 14981/2022 con cui la Suprema Corte di
Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2019 n. 1927 rinviando la causa al medesimo Tribunale, in persona di altro magistrato.
2.1. Il Supremo Collegio ha, in primo luogo, ritenuto che la sentenza impugnata fosse effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass. priv. là dove aveva ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla nonostante questa avesse Controparte_2
appreso della volontà dell' di surrogarsi. Pt_1
La disposizione normativa citata prevede espressamente che “1. Qualora il danneggiato sia
assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate
al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché
non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti pagina 5 di 12 nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è
tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna
prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato
dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al
competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da
erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di
assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di
assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di
assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri
sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni
caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio
del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.”.
Orbene, tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra il pagamento al danneggiato della prima tranche del risarcimento effettuato dall'assicurazione r.c.a nel
2012, pari ad € 4.600,00, e il pagamento della seconda tranche del risarcimento – effettuato nel 2016 –
e pari ad € 3.397,95 (ossia, € 12.304,55 x 65% = 7.997,95-4.600).
Mentre, infatti, per il primo pagamento il Supremo Collegio ha reputato corretto il diniego del diritto di surrogazione preteso dall' evidenziando che, effettivamente, l'ente entro 45 giorni non Pt_1
diede riscontro alcuno alla richiesta inoltratagli dalla per il versamento Controparte_2
del secondo importo la Corte è giunta ad opposta conclusione valorizzando il fatto che, essendo avvenuto all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, la compagnia di assicurazione r.c.a. aveva certamente acquisito contezza, mercè l'intervento in causa dell' della Pt_1
volontà dell'assicuratore sociale di esercitare il diritto di surrogazione ex art. 142 cod. ass.private..
pagina 6 di 12 Né, sempre a dire della Corte di Cassazione, poteva assumere rilevanza “la circostanza che il
secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio secondo cui
l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicurazione della Pt_3
all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi
surrogare.”.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la domanda dell' volta a Pt_1
ottenere dai convenuti, in solido tra loro, il pagamento della somma € 3.397,95 quale quota parte del danno biologico subito dal danneggiato (ed accertato mediante sentenza passata in giudicato) appare allora fondata e va accolta, essendo stato il superiore importo corrisposto dalla
[...]
nella piena consapevolezza della volontà di di surrogarsi nel detto pagamento. Controparte_2 Pt_1
2.2. Parimenti meritevole di accoglimento appare la richiesta – avanzata dall'appellante anche in questo giudizio di rinvio – di corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente al danno patrimoniale subito dal lavoratore (vittima del sinistro stradale) per inabilità temporanea, nella misura pari alla quota di responsabilità riconosciuta in capo ad e (ossia il CP_3 Parte_2
65%).
Il Supremo Collegio ha, sul punto, chiarito che l'assicuratore sociale il quale non abbia
manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito
dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della
r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima;
conserva, invece, il diritto di surrogazione per le
somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né
ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.
Orbene, nel caso di specie l' – come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione – ha fin dal Pt_1
primo grado di giudizio documentato e provato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili del sinistro e della venne accordato all'attore Controparte_2
il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo. pagina 7 di 12 Tuttavia, l'odierna parte appellante, in adempimento dei propri doveri istituzionali, ha erogato nei confronti della vittima di infortunio in itinere non solo un indennizzo per danno biologico permanente,
ma anche una “indennità giornaliera” di cui all'art. 68 DPR 1124/1965, che ha lo scopo di indennizzare il danneggiato per la perdita della retribuzione e, dunque, di ristorarlo di un pregiudizio patrimoniale sofferto.
La somma corrisposta all'assicurato a tale titolo è, dunque, proprio quella finalizzata a risarcire il lavoratore – vittima di infortunio - per il danno patrimoniale patito per inabilità temporanea al lavoro e,
nel caso che ci occupa, è dimostrato essere stata ammontante ad € 3.853,96 (gg. 101 dal 6.2.2012 al
15.12.2012) ed € 149,48 per spese mediche.
Siffatto pregiudizio non è stato riconosciuto dalla né richiesto dal Controparte_2
danneggiato nel giudizio intrapreso personalmente dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa.
Proprio per tale ragione, l'odierna appellante in riassunzione ha, fin dal primo grado di giudizio,
correttamente esercitato il diritto di surrogazione con riferimento a tale voce di danno.
La Suprema Corte di Cassazione, in seno alla sentenza n. 14981/2022 sul punto ha, infatti,
ulteriormente chiarito che allorchè la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale, avendo comunque percepito la retribuzione non Pt_1
ha quindi interesse né titolo per domandare il risarcimento di una perdita patrimoniale mai sofferta) e non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142
cod. ass. priv. non trova applicazione perché è una regola che ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per lo stesso danno (dall'assicuratore sociale e dall'assicurazione della r.c.a.), e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento (prima al danneggiato e poi all' . Pt_1
Un simile rischio non è chiaramente nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l' esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. “In tal caso, prosegue la Pt_1
Suprema Corte, e sino a concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia pagina 8 di 12 rimasto silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di
surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al
creditore reale, né a quello apparente (ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018, Rv.
647577-01)”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, i convenuti vanno altresì condannati a pagare, in solido tra loro, a la somma pari al 65% dell'importo spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Pt_1
da inabilità temporanea.
2.3. In punto di quantificazione, ritiene questo decidente congruo e proporzionato l'importo di €
2.602,24 richiesto dall'appellante per la quota parte del 65% in relazione a giorni 101 di inabilità
temporanea dal 6.2.2012 al 15.12.2012.
Sul punto, preme osservare in primo luogo che fin dal primo grado di giudizio nessuna contestazione in relazione a siffatta quantificazione operata da ha mosso la compagnia di Pt_1
assicurazione, odierna appellata.
Solo con la comparsa di costituzione depositata il 17.1.2023 in questa sede, infatti, la CP_2
ha articolato una contestazione generica, limitandosi a reputare eccessivo l'importo domandato da controparte in considerazione dei giorni di invalidità temporanea assoluta e permanente riconosciuti dalla sentenza n. 449/2016 del Giudice di Pace di , pari a 45. CP_1
Alla superiore considerazione inerente alla mancata tempestiva contestazione del quantum
domandato dall'appellante, va aggiunto che l'esborso sostenuto dall'Inail è una prestazione sostitutiva della retribuzione non percepita dal lavoratore nel periodo di inabilità assoluta e ne mantiene la caratteristica strettamente alimentare e tipicamente patrimoniale.
La quantificazione di siffatto importo avviene secondo le regole dettate dall'art. 68 del Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è parametrata alla retribuzione giornaliera del lavoratore.
pagina 9 di 12 Orbene, nel caso di specie l' ha provato documentalmente le modalità con cui ha svolto i Pt_1
conteggi producendo fin dal primo grado di giudizio il prospetto di liquidazione dell'indennità per l'invalidità assoluta del lavoratore pari a giorni 101, ossia dal 2.12.2012 al 15.12.2012 (v. prospetto liquidazione indennità e rimborso spese prodotte all'interno del file zip “primo grado_3”).
In via definitiva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e vanno condannati, in solido tra loro, corrispondere all' la somma Parte_2 CP_3 Pt_1
complessiva di € 6.000,19 (di cui € 3.397,95 quale danno biologico ed € 2.602,24 quale danno patrimoniale da ITA e spese mediche).
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al soddisfo.
3. Va altresì accolta la domanda con cui ha chiesto la restituzione di quanto pagato in Pt_1
esecuzione della sentenza di secondo grado 17 ottobre 2019 n. 1927.
Ed invero, quest'ultima è stata cassata dal Supremo Collegio con la pronuncia n. 14981/2022 e da ciò consegue l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c..
Tale diposizione normativa stabilisce che: “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e
ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di
cassazione senza rinvio, al giudizio che ha pronunciato la sentenza cassata.”.
Nel caso di specie, per completezza si evidenzia che la domanda restitutoria fondata sul predetto art. 389 c.p.c. è stata articolata da il 31.3.2025 in quanto solo in data 13.3.2025 è intervenuto il Pt_1
pagamento per cui si è chiesta restituzione.
I convenuti, in solido tra loro, sono pertanto tenuti a restituire alla odierna parte appellante la somma di euro 3.729,12, che, come è incontestato tra le parti, è stata dalla stessa versata in esecuzione della sentenza cassata.
Sul predetto importo vanno altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale dal pagamento al soddisfo. pagina 10 di 12 4. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, questo Giudice di rinvio, cui la causa è
stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Conseguentemente, essendo risultata vittoriosa in tutte le fasi procedimentali (primo grado, Pt_1
appello, Cassazione e rinvio), e vanno Controparte_2 Parte_2 CP_3
condannati, in solido tra loro, a pagare al predetto ente le relative spese.
La liquidazione viene effettuate, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
per come modificati dal DM 147/2022, per tutte le fasi di giudizio in relazione a tutti i gradi e con l'esclusione della fase istruttoria per quelli svoltosi dinanzi al Tribunale in sede di appello e dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3320/2022 RG, così statuisce:
in accoglimento delle domande articolate da in persona del legale rappresentate pro- Pt_1
tempore, condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Parte_2 CP_3
a pagare in favore di parte appellante la somma complessiva di € 6.000,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da motivazione, nonché a restituire alla stessa l'importo di € 3.729,12, oltre interessi come da motivazione;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_2 CP_3
pagare in favore di le spese di lite, che liquida in € 1.990,00 per compensi relativi al giudizio di Pt_1
primo grado, in € 3.397,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado ed € 3.082,00 per compensi relativi al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione (e, quindi € 8.469,00
complessivi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Siracusa, in data 23.12.2025 pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso
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