Articolo 43 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 42Articolo 44
Versione
2 maggio 1963
Art. 43.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1950-51 (articolo 39)................. L. 76.924.966,03

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 41)......................... L. 63.885.211

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. 4.130,05
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Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 140.814.307,08
Entrata in vigore il 2 maggio 1963